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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/11/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Luca Venditto Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
Controparte_1 visto il ricorso depositato il 11.04.2025 con il quale in persona del Controparte_2
l.r.p.t. (con il Prof. Avv. Giustino Di Cecco come da procura alle liti per Notar di Milano Per_1 del 26.03.2008-rep./racc. nn. 18887/10786 allegata al ricorso introduttivo depositato in telematico il
11.04.2025) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd.
“Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) come modificato/integrato con D.Lgs.
n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal
30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”; il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale n. 42/2025 s.m.i., per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.11.2025 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 16-22.04.2025 di designazione/delega del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Cisterna di
Latina (LT) in Corso della Repubblica n. 417 c/o Centro Klao da oltre un anno (cfr. anche la visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 06.05.2025 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo cd.
il 27.04.2025 a seguito dell'esito negativo della PEC (posta elettronica CP_3 certificata) di Cancelleria del 24.04.2025 circa il detto provvedimento del 23.04.2025 di fissazione dell'udienza (prima celebrata e tenuta in forma cd. “in presenza”) del 17.06.2025
(data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4,
CCII; si ricordi del resto, circa il provvedimento collegiale ex art. 41 CCII del 23-25.06.2025
e per completezza, che “In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di irrituale costituzione o di mancata comparizione in udienza del reclamato il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, deve decidere il reclamo nel merito, non potendosi far discendere dalle predette circostanze il disinteresse processuale della parte a coltivare la domanda di fallimento” – cfr. tra le altre, ferme le peculiarità tutte del caso concreto, mutatis mutandis: Cass., n. 7121/2020; cfr. altresì, mutatis mutandis: Corte App.
Torino, n. 81 del 08.09.2020 e Corte App. Catania, 26.02.2021 e Trib. Bergamo, 13.09.2022);
C) il ricorrente/attore ha dimostrato la propria legittimazione (cfr. la sentenza n.4082/2020-Trib.
Milano e la sentenza n. 1049/2022-Corte App. Milano e/o atti correlati allegati ai nn. 04, 05,
2 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
06, 07, 13 e 14 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 11.04.2025; si ricordi che la legittimazione a proporre ricorso ex artt. 37 ss. CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd.
“Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 37 CCII: Cass., SS.UU., n. 1521/2013 e Cass., n. 11421/2014);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore esercente attività commerciale di servizi per le strategie di comunicazione e sondaggi d'opinione e/o simili (cfr. anche la detta visura della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 06.05.2025, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti (del resto, l'ultimo bilancio disponibile della convenuta/resistente risulta assai risalente nel tempo ossia relativo al 2016 con ogni ulteriore conseguenza di legge e tanto anche ai sensi e per gli effetti di cui ai ridetti artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII;
cfr., in dettaglio, anche la documentazione istruttoria di rito acquisita presso il Registro delle Imprese il 06.05.2025 ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi:
- mancato deposito dei bilanci dall'anno 2017 (l'ultimo bilancio depositato risulta essere relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016), come detto;
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €140.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 06.05.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- ultima dichiarazione fiscale presentata per l'a.i. 2016 (cfr., in dettaglio, la detta certificazione
Agenzia delle Entrate del 06.05.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €173,00 circa quali debiti contributivi/previdenziali, ivi comprese le posizioni presso l'agente della riscossione (cfr. la certificazione INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 02.05.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- assenza di beni immobili e/o di beni (apprezzabili) in generale in capo alla società debitrice pur a fronte dei detti debiti complessivi, oltre a quelli innanzi già ricordati nei riguardi dell'odierna parte ricorrente/attrice (cfr., in dettaglio, le visure anche ex art. 492 bis c.p.c. e/o
3 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
atti correlati allegati ai nn. 08, 09, 12 e 13 del ricorso introduttivo di causa del 11.04.2025, in atti);
- irreperibilità presso la sede sociale (cfr., in dettaglio, la relata di notifica del 30.03.2023 allegata al n. 10 del ricorso introduttivo di causa del 11.04.2025, in atti);
- irreperibilità presso il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata), come detto (cfr., in dettaglio, la detta notifica negativa a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 24.04.2025 circa il provvedimento ex artt. 40/41 CCII del 23.04.2025, in atti);
- esito negativo dei pignoramenti pur tentati dall'odierna parte ricorrente (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. 09 e 13 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 11.04.2025, in atti); circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
21.07.2021-RG n. 50091/2021);
4 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII, come detto;
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_1 con sede in Cisterna di Latina (LT) in Corso della Repubblica n. 417 c/o Centro Klao;
C.F.-P. IVA: P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore il Dott. (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati Persona_2 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota Ministero della Giustizia prot.
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
5 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 31.03.2026 alle ore 09.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per
6 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 19/11/2025
Il Giudice Relatore/Estensore (Dott. Marco Pietricola) Il Presidente (Dott. Luca Venditto)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Luca Venditto Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
Controparte_1 visto il ricorso depositato il 11.04.2025 con il quale in persona del Controparte_2
l.r.p.t. (con il Prof. Avv. Giustino Di Cecco come da procura alle liti per Notar di Milano Per_1 del 26.03.2008-rep./racc. nn. 18887/10786 allegata al ricorso introduttivo depositato in telematico il
11.04.2025) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd.
“Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) come modificato/integrato con D.Lgs.
n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal
30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”; il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale n. 42/2025 s.m.i., per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.11.2025 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 16-22.04.2025 di designazione/delega del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Cisterna di
Latina (LT) in Corso della Repubblica n. 417 c/o Centro Klao da oltre un anno (cfr. anche la visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 06.05.2025 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo cd.
il 27.04.2025 a seguito dell'esito negativo della PEC (posta elettronica CP_3 certificata) di Cancelleria del 24.04.2025 circa il detto provvedimento del 23.04.2025 di fissazione dell'udienza (prima celebrata e tenuta in forma cd. “in presenza”) del 17.06.2025
(data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4,
CCII; si ricordi del resto, circa il provvedimento collegiale ex art. 41 CCII del 23-25.06.2025
e per completezza, che “In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di irrituale costituzione o di mancata comparizione in udienza del reclamato il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, deve decidere il reclamo nel merito, non potendosi far discendere dalle predette circostanze il disinteresse processuale della parte a coltivare la domanda di fallimento” – cfr. tra le altre, ferme le peculiarità tutte del caso concreto, mutatis mutandis: Cass., n. 7121/2020; cfr. altresì, mutatis mutandis: Corte App.
Torino, n. 81 del 08.09.2020 e Corte App. Catania, 26.02.2021 e Trib. Bergamo, 13.09.2022);
C) il ricorrente/attore ha dimostrato la propria legittimazione (cfr. la sentenza n.4082/2020-Trib.
Milano e la sentenza n. 1049/2022-Corte App. Milano e/o atti correlati allegati ai nn. 04, 05,
2 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
06, 07, 13 e 14 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 11.04.2025; si ricordi che la legittimazione a proporre ricorso ex artt. 37 ss. CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd.
“Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 37 CCII: Cass., SS.UU., n. 1521/2013 e Cass., n. 11421/2014);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore esercente attività commerciale di servizi per le strategie di comunicazione e sondaggi d'opinione e/o simili (cfr. anche la detta visura della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 06.05.2025, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti (del resto, l'ultimo bilancio disponibile della convenuta/resistente risulta assai risalente nel tempo ossia relativo al 2016 con ogni ulteriore conseguenza di legge e tanto anche ai sensi e per gli effetti di cui ai ridetti artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII;
cfr., in dettaglio, anche la documentazione istruttoria di rito acquisita presso il Registro delle Imprese il 06.05.2025 ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi:
- mancato deposito dei bilanci dall'anno 2017 (l'ultimo bilancio depositato risulta essere relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016), come detto;
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €140.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 06.05.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- ultima dichiarazione fiscale presentata per l'a.i. 2016 (cfr., in dettaglio, la detta certificazione
Agenzia delle Entrate del 06.05.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €173,00 circa quali debiti contributivi/previdenziali, ivi comprese le posizioni presso l'agente della riscossione (cfr. la certificazione INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 02.05.2025 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge ex artt. 41/42/367 CCII, in atti);
- assenza di beni immobili e/o di beni (apprezzabili) in generale in capo alla società debitrice pur a fronte dei detti debiti complessivi, oltre a quelli innanzi già ricordati nei riguardi dell'odierna parte ricorrente/attrice (cfr., in dettaglio, le visure anche ex art. 492 bis c.p.c. e/o
3 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
atti correlati allegati ai nn. 08, 09, 12 e 13 del ricorso introduttivo di causa del 11.04.2025, in atti);
- irreperibilità presso la sede sociale (cfr., in dettaglio, la relata di notifica del 30.03.2023 allegata al n. 10 del ricorso introduttivo di causa del 11.04.2025, in atti);
- irreperibilità presso il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata), come detto (cfr., in dettaglio, la detta notifica negativa a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 24.04.2025 circa il provvedimento ex artt. 40/41 CCII del 23.04.2025, in atti);
- esito negativo dei pignoramenti pur tentati dall'odierna parte ricorrente (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. 09 e 13 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 11.04.2025, in atti); circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
21.07.2021-RG n. 50091/2021);
4 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII, come detto;
tutto ciò premesso e considerato;
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_1 con sede in Cisterna di Latina (LT) in Corso della Repubblica n. 417 c/o Centro Klao;
C.F.-P. IVA: P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore il Dott. (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati Persona_2 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota Ministero della Giustizia prot.
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
5 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 31.03.2026 alle ore 09.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per
6 Istanza di liquidazione giudiziale n. 73-1/2025-Trib. Latina (P.U. n. 73/2025-Trib. Latina)
l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 19/11/2025
Il Giudice Relatore/Estensore (Dott. Marco Pietricola) Il Presidente (Dott. Luca Venditto)
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