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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1165/24 R.G., promossa
DA
, con sede in Contrada Gisira snc, Bruco- Parte_1
li/August C.F. in persona del suo amministratore e legale Pt_2 P.IVA_1
rappr. p.t. dott.ssa rappresentato e difeso giusta procura Parte_3
in atti dall'Avv. Gloria Gianino, con studio in Augusta (Sr) via C. Colombo n.
24, C.F. ; C.F._1
Appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
, res.te in Augusta (SR), c.da Gisira n. 40/B, rappresentato e difeso,
[...] giusta procura in atti dall'avv. Luca Bianchi, C.F.: ed C.F._3 elettivamente domiciliato in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 97, presso l'Avv.
RossanaVaccarisi;
Appellato
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione ritualmente notificato , impugnava, Parte_4 presso il Tribunale Civile di Siracusa, la delibera assembleare dell'assemblea dei comunisti del complesso residenziale La del 30/03/2019, deducendo Pt_1
l'illegittimità delle deliberazioni.
Il complesso residenziale si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1
della domanda attorea.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, con sentenza n.888/24 del 15/4/24, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda, con condanna di parte convenuta alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 5/9/24, proponeva appello il assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 30/1/25 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Vizio di nullità della sentenza per mancato esercizio del potere di rilievo ex officio della violazione delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. da parte dell'attore.
Omesso rilievo ex officio dell'inammissibilità della seconda memoria integrativa ex art. 183 VI° co. c.p.c. tardivamente ed irritualmente depositata dall'attore in data 9.2.2021.
Omesso rilievo ex officio della tardività e conseguente inutilizzabilità della produzione documentale allegata dall'attore alla seconda memoria integrativa ex art. 183 VI° co. c.p.c.; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
b) Vizio di nullità della sentenza per mancato esercizio del potere di rilievo ex officio della nullità della CTU in relazione al quesito n. 3;
c) Omessa valutazione della prova documentale (delibera assembleare dell'1.12.2022) prodotta dal convenuto in uno alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata l'8.1.2024;
d) Violazione ed errata interpretazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
Omesso rilievo ex officio della mancata prova da parte dell'attore del concreto ed effettivo interesse ad impugnare la delibera del 30.3.2019 condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. con riferimento ai punti 2 e 4 all'odg.
1.1) Il gravame è infondato.
a) Dalla documentazione in atti risulta che ha depositato, in Parte_4
data 9/2/2021, entro il terzo termine concesso dal primo giudice ex art. 183 sesto comma c.p.c., memoria integrativa.
La suddetta memoria, sebbene erroneamente denominata “integrativa” conteneva i mezzi di prova contraria e la documentazione volta a confutare gli assunti di parte convenuta, contenuti nella seconda memoria della stessa;
pertanto, la suddetta memoria è da considerarsi, al di là della denominazione conferita, quale rituale terza memoria ex art. 183 sesto comma.
Per quanto sopra, essendo la terza memoria destinata a offrire le prove contrarie e ad argomentare sull'ammissibilità o sulla rilevanza delle istanze istruttorie di controparte, nel caso che ci occupa, la c.d. memoria integrativa depositata dall'odierno appellato entro lo spirare del terzo termine di cui al suddetto articolo, è utilizzabile con la documentazione ivi prodotta.
b) Per quanto fin qui argomentato, sono da ritenersi corretti e legittimi i quesiti formulati dal Tribunale al CTU, “ Risponda il CTU ai quesiti come descritti alle pagine 3,4, e 5 dell'atto di citazione del 13.12.2029 ed al paragrafo F pag.
9 delle memorie ex art. 183 VI° co. c.p.c. n. 2 integrative del 9.2.2021” comprendenti anche le controdeduzioni avanzate dall' in sede di memoria Pt_4
integrativa.
Non si ravvisa, pertanto, nessuna nullità della CTU, avendo il Consulente risposto a tutti i quesiti posti dal Tribunale, sulla base delle tempestive e rituali deduzioni delle parti. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
c) Esaminando il motivo di cui al punto c), con lo stesso si chiede la riforma della sentenza di primo grado per omessa valutazione di una prova documentale (delibera di assemblea dell'1/12/2022) prodotta dalla parte appellante nel giudizio di primo grado in data 08/01/2024.
L'appellante deduce che, in merito all'inserimento nel bilancio consuntivo per l'anno 2018 di voci afferenti a beni di proprietà della comunione, la delibera impugnata del 30/3/19 è stata superata e sostituita dalla delibera dell'1/12/2022
e che, pertanto, l' avrebbe dovuto impugnare anche quest'ultima. Pt_4
La Suprema Corte, sull'argomento, ha ritenuto che sia affetta da nullità la delibera assembleare che interessi beni esclusivi di proprietà dei singoli condòmini o terzi. (cfr. Cass. Civ. sezione VI, ordinanza del 13 dicembre 2022,
n. 36387 e Cassazione civile, sez. 6 2, ordinanza 25 maggio 2022 n. 16953).
Dalla documentazione in atti, risulta che sia nella delibera oggi impugnata che in quella successiva, non impugnata, sono state inserite voci di spesa nel bilancio consuntivo per l'anno 2018 per la manutenzione di beni ceduti al e, pertanto, non di proprietà del Controparte_2 Parte_1
Per quanto sopra, appare evidente che la delibera qui impugnata è affetta da nullità e che, comunque, l'appellato potrà, in qualsiasi momento, impugnare anche la delibera successiva, senza che ciò possa inficiare la fondatezza della domanda proposta nel presente giudizio.
d) Passando ad esaminare il punto d) del gravame, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta dall'interesse, del tutto astratto, alla legalità
e alla correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a concretare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condòmino ha votato o contro la quale avrebbe votato qualora fosse stato presente. Chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire (Cass. civ., sez. II, 27/04/2024, n. 5129). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Nel caso che ci occupa, l'appellato ha dedotto il proprio specifico interesse economico, ove si consideri che, per quanto accertato in sentenza e non oggetto di impugnazione, il bilancio consuntivo 2018 è stato approvato suddividendo le spese in maniera irregolare, e che sempre nel medesimo bilancio sono state inserite spese di manutenzione di beni di proprietà di terzi, con un'evidente incidenza economica per i condòmini.
2.) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 5.100,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 888/24 Parte_1
pubblicata in data 15/4/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato, che, liquida in complessivi Euro 2.419,00, di cui €.
536,00 fase di studio, €. 536,00 fase introduttiva, €. 496,00 fase di trattazione,
€. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 13 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1165/24 R.G., promossa
DA
, con sede in Contrada Gisira snc, Bruco- Parte_1
li/August C.F. in persona del suo amministratore e legale Pt_2 P.IVA_1
rappr. p.t. dott.ssa rappresentato e difeso giusta procura Parte_3
in atti dall'Avv. Gloria Gianino, con studio in Augusta (Sr) via C. Colombo n.
24, C.F. ; C.F._1
Appellanti
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
, res.te in Augusta (SR), c.da Gisira n. 40/B, rappresentato e difeso,
[...] giusta procura in atti dall'avv. Luca Bianchi, C.F.: ed C.F._3 elettivamente domiciliato in Catania, V.le Vittorio Veneto n. 97, presso l'Avv.
RossanaVaccarisi;
Appellato
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con atto di citazione ritualmente notificato , impugnava, Parte_4 presso il Tribunale Civile di Siracusa, la delibera assembleare dell'assemblea dei comunisti del complesso residenziale La del 30/03/2019, deducendo Pt_1
l'illegittimità delle deliberazioni.
Il complesso residenziale si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1
della domanda attorea.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, con sentenza n.888/24 del 15/4/24, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda, con condanna di parte convenuta alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 5/9/24, proponeva appello il assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
Con ordinanza del 30/1/25 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) Vizio di nullità della sentenza per mancato esercizio del potere di rilievo ex officio della violazione delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. da parte dell'attore.
Omesso rilievo ex officio dell'inammissibilità della seconda memoria integrativa ex art. 183 VI° co. c.p.c. tardivamente ed irritualmente depositata dall'attore in data 9.2.2021.
Omesso rilievo ex officio della tardività e conseguente inutilizzabilità della produzione documentale allegata dall'attore alla seconda memoria integrativa ex art. 183 VI° co. c.p.c.; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
b) Vizio di nullità della sentenza per mancato esercizio del potere di rilievo ex officio della nullità della CTU in relazione al quesito n. 3;
c) Omessa valutazione della prova documentale (delibera assembleare dell'1.12.2022) prodotta dal convenuto in uno alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata l'8.1.2024;
d) Violazione ed errata interpretazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
Omesso rilievo ex officio della mancata prova da parte dell'attore del concreto ed effettivo interesse ad impugnare la delibera del 30.3.2019 condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. con riferimento ai punti 2 e 4 all'odg.
1.1) Il gravame è infondato.
a) Dalla documentazione in atti risulta che ha depositato, in Parte_4
data 9/2/2021, entro il terzo termine concesso dal primo giudice ex art. 183 sesto comma c.p.c., memoria integrativa.
La suddetta memoria, sebbene erroneamente denominata “integrativa” conteneva i mezzi di prova contraria e la documentazione volta a confutare gli assunti di parte convenuta, contenuti nella seconda memoria della stessa;
pertanto, la suddetta memoria è da considerarsi, al di là della denominazione conferita, quale rituale terza memoria ex art. 183 sesto comma.
Per quanto sopra, essendo la terza memoria destinata a offrire le prove contrarie e ad argomentare sull'ammissibilità o sulla rilevanza delle istanze istruttorie di controparte, nel caso che ci occupa, la c.d. memoria integrativa depositata dall'odierno appellato entro lo spirare del terzo termine di cui al suddetto articolo, è utilizzabile con la documentazione ivi prodotta.
b) Per quanto fin qui argomentato, sono da ritenersi corretti e legittimi i quesiti formulati dal Tribunale al CTU, “ Risponda il CTU ai quesiti come descritti alle pagine 3,4, e 5 dell'atto di citazione del 13.12.2029 ed al paragrafo F pag.
9 delle memorie ex art. 183 VI° co. c.p.c. n. 2 integrative del 9.2.2021” comprendenti anche le controdeduzioni avanzate dall' in sede di memoria Pt_4
integrativa.
Non si ravvisa, pertanto, nessuna nullità della CTU, avendo il Consulente risposto a tutti i quesiti posti dal Tribunale, sulla base delle tempestive e rituali deduzioni delle parti. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
c) Esaminando il motivo di cui al punto c), con lo stesso si chiede la riforma della sentenza di primo grado per omessa valutazione di una prova documentale (delibera di assemblea dell'1/12/2022) prodotta dalla parte appellante nel giudizio di primo grado in data 08/01/2024.
L'appellante deduce che, in merito all'inserimento nel bilancio consuntivo per l'anno 2018 di voci afferenti a beni di proprietà della comunione, la delibera impugnata del 30/3/19 è stata superata e sostituita dalla delibera dell'1/12/2022
e che, pertanto, l' avrebbe dovuto impugnare anche quest'ultima. Pt_4
La Suprema Corte, sull'argomento, ha ritenuto che sia affetta da nullità la delibera assembleare che interessi beni esclusivi di proprietà dei singoli condòmini o terzi. (cfr. Cass. Civ. sezione VI, ordinanza del 13 dicembre 2022,
n. 36387 e Cassazione civile, sez. 6 2, ordinanza 25 maggio 2022 n. 16953).
Dalla documentazione in atti, risulta che sia nella delibera oggi impugnata che in quella successiva, non impugnata, sono state inserite voci di spesa nel bilancio consuntivo per l'anno 2018 per la manutenzione di beni ceduti al e, pertanto, non di proprietà del Controparte_2 Parte_1
Per quanto sopra, appare evidente che la delibera qui impugnata è affetta da nullità e che, comunque, l'appellato potrà, in qualsiasi momento, impugnare anche la delibera successiva, senza che ciò possa inficiare la fondatezza della domanda proposta nel presente giudizio.
d) Passando ad esaminare il punto d) del gravame, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda proposta ex art. 1137 c.c. non può essere sorretta dall'interesse, del tutto astratto, alla legalità
e alla correttezza della gestione comune, in quanto non idoneo a concretare l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Il potere di impugnare, infatti, è teso ad impedire che si realizzi il risultato della decisione contro la quale il condòmino ha votato o contro la quale avrebbe votato qualora fosse stato presente. Chi impugna una delibera condominiale dev'essere portatore di un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, concernente la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronuncia di merito può conseguire (Cass. civ., sez. II, 27/04/2024, n. 5129). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Nel caso che ci occupa, l'appellato ha dedotto il proprio specifico interesse economico, ove si consideri che, per quanto accertato in sentenza e non oggetto di impugnazione, il bilancio consuntivo 2018 è stato approvato suddividendo le spese in maniera irregolare, e che sempre nel medesimo bilancio sono state inserite spese di manutenzione di beni di proprietà di terzi, con un'evidente incidenza economica per i condòmini.
2.) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 5.100,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 888/24 Parte_1
pubblicata in data 15/4/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato, che, liquida in complessivi Euro 2.419,00, di cui €.
536,00 fase di studio, €. 536,00 fase introduttiva, €. 496,00 fase di trattazione,
€. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 13 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro