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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/12/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa CE LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2824 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 90, FICARAZZI (PA) Parte_1 presso lo studio dell'avv. PERIA GIACONIA FRANCESCO e avv. GIALLOMBARDO
OV, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
[...]
ZO MO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23/09/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio
[...]
chiedendone la condanna alla sostituzione dell'autovettura Jeep Controparte_1
Compass serie 2 Limited 1.6 II 120CV 2WD MT, targata FY976PH, CP_2 deducendo l'inesatto adempimento della parte venditrice del contratto di acquisto stipulato il 29.09.2019; domandava, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un veicolo sostitutivo.
In via subordinata, chiedeva la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del prezzo di € 25.800,01 e il risarcimento del danno.
A sostegno delle proprie domande, l'attore esponeva che l'autovettura acquistata presentava difetti tali da comprometterne la piena funzionalità e da renderlo non conforme al contratto di acquisto stipulato dalle parti, precisando che tali
Pagina 1 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile malfunzionamenti venivano tempestivamente segnalati al venditore già il giorno successivo all'acquisto, e che, nonostante i ripetuti interventi eseguiti dai meccanici del venditore, non venivano risolti.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la società convenuta si opponeva alle pretese avversarie ed evidenziava di essere prontamente intervenuta per la riparazione dei guasti denunciati dall'acquirente, effettuando tre interventi sul veicolo (v. docc. 7 – 8- 9 allegati alla comparsa di costituzione), e che a seguito di tali interventi di riparazione, eseguiti a proprie esclusive spese nell'ambito della garanzia convenzionale, i guasti erano stati eliminati.
Sosteneva, altresì, che trattandosi di difetti di conformità di lieve entità il rimedio della sostituzione del veicolo previsto dall'art. 130 cod. cons., invocato da parte attrice, non trova applicazione nel caso di specie.
Istruito il giudizio mediante prova documentale, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito di cui all'art.190 c.p.c.
2. Merito della lite.
Così riassunte le rispettive deduzioni e difese, occorre preliminarmente osservare che l'attore, acquirente di un'auto usata Jeep Compass presso la concessionaria
[...] al prezzo di € 25.800,01, va certamente qualificato come Controparte_1
“consumatore” ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005, essendo tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta», circostanza peraltro non contestata.
La controversia odierna va dunque esaminata alla luce della disciplina speciale di cui al cosiddetto Codice del Consumo (art. 128 e ss ), con riguardo ai rimedi apprestati dalla normativa di derivazione comunitaria in favore dei consumatori.
Giova, anzitutto, evidenziare in punto di diritto che l'art. 135, comma 2, del citato codice, in tema di contratto di vendita, prevede che le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; analogamente, l'art. 1469-bis c.c. – oggi trasfuso negli artt. 33 ss. del Codice del Consumo – stabilisce che le disposizioni del titolo 'Dei contratti in generale' si applicano ai contratti del consumatore solo ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica.
Pagina 2 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Orbene, in base all'art. 129, 1 comma, è previsto che "il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita". Detta disciplina trova applicazione anche " ... alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa"
(art. 128, 3 comma, TU Consumo).
Si può affermare che la conformità è determinata in relazione a quattro condizioni, in difetto delle quali il bene deve considerarsi difettoso': a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene.
Il successivo art. 130, Codice del Consumo, prevede che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Inoltre, ai sensi dell'articolo appena menzionato, le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Come emerge dal dato normativo, pertanto, nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo, prevedendo pure una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art.132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
Si tratta di presunzione iurís tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore deve soltanto allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Pagina 3 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Quanto alla forma della denuncia, va evidenziato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la denunzia dei vizi da parte del compratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cassazione civile sez. II, 03/04/2003,
n.5142; Cass. SS.UU. 15.1.1991 n. 328).
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, occorre rilevare che a fronte delle puntuali allegazioni attoree in ordine ai ripetuti guasti del veicolo e ai conseguenti interventi effettuati sullo stesso (ben tre, nei tre mesi successivi alla consegna), la società convenuta, confermando i difetti rilevati dall'attore subito dopo l'acquisto e gli intervenuti ricoveri, si è limitata a contestare la gravità dei vizi riscontrati, riconducendo tali anomalie a problematiche risolvibili e non tali da giustificare la sostituzione del veicolo, richiesta dalla controparte.
I ripetuti ricoveri in concessionaria a far data dal 21.10.2020, dunque entro i sei mesi successivi alla consegna del bene, consentono di applicare la presunzione prevista dall'art. 132 del Codice del Consumo, secondo cui i difetti di conformità che si sono manifestati entro tale termine si presumono già esistenti al momento della consegna.
Venendo, poi, alla questione della forma della denuncia dei vizi da parte dell'acquirente-consumatore si osserva che, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, la circostanza che l'autovettura sia stata presa in carico presso la concessionaria per l'esecuzione di interventi di riparazione integra una valida denuncia dei vizi riscontrati. È infatti pacifico che il ricovero del mezzo non sia avvenuto per ordinari controlli di routine successivi all'acquisto, bensì il tentativo, senza esito positivo, di riparazione e sostituzione del bene, presupposto per l'applicabilità dell'art.130 del Codice del Consumo.
D'altra parte, la esistenza di tali vizi trova conferma nelle risultanze delle indagini peritali svolte in sede di ATP, in esito alle quali il consulente nominato dal giudice,
Ing. , ha accertato che il veicolo risulta affetto dai vizi di seguito Persona_1 illustrati “a motore avviato sul quadro luminoso si evidenziano due spie di segnalazione guasto una accesa in maniera fissa riportante la simbologia guasto motore l'altra spia lampeggiante che riguarda il controllo pressione pneumatici di cui il proprietario riferisce che è mancante di un sensore di rilevamento in quanto in attesa dell'arrivo per la sostituzione. Si precisa che detta consulenza è stata molto travagliata per la mancanza capillare di officine assistenza Jeep sulla provincia di
Palermo, oltre che per la poca disponibilità e collaborazione delle due esistenti. Al fine di continuare le operazioni e approfondire la diagnosi del guasto rilevato ci si è
Pagina 4 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile dovuti spostare fuori provincia presso il primo punto assistenza autorizzato di diagnosi elettronica in dote alle officine autorizzate Jeep.
Il veicolo dopo avvenuta diagnosi elettronica rilevata con sistema MOPAR 2.0 presenta gli errori attivi ed altri in memoria trattasi di errori riguardanti l'apparato dei fumi di scarico e più precisamente l'apparato di catalizzazione di cui la vettura di ultima generazione è rigorosamente munita”. (v. pag. 4 rel. CTU fascicolo ATP all.to all'atto di citazione)
Alla luce delle risultanze di causa, dei dati complessivamente raccolti e degli esiti peritali, non residuano margini di dubbio sul fatto che l'autoveicolo Jeep Compass serie 2 Limited 1.6 II 120CV 2WD MT con targa FY976PH e telaio CP_2
KT814129, non sia conforme all'uso a cui è destinato, in quanto le anomalie manifestate impediscono al proprietario di affrontare un viaggio in sicurezza adempiendo dunque all'uso per cui è stato acquistato.
Detta circostanza abilita l'acquirente, secondo il disposto art. 130 II co Cod.
Consumo ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, la scelta del consumatore tra detti rimedi (riparazione o sostituzione) senza spese in entrambi i casi, presuppone che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Nella fattispecie, il rimedio prescelto dall'attore e richiesto in questa sede –la sostituzione del veicolo con un altro della stessa marca e modello –appare confacente e non manifestamente oneroso rispetto alla peculiarità del caso, se solo si ragioni sul fatto che i ripetuti interventi di manutenzione e riparazione degli elementi difettosi effettuati dalla officina specializzata non hanno prodotto significativi miglioramenti delle anomalie presenti sul veicolo.
Non ha rilievo la circostanza, dedotta dalla convenuta, che i guasti riscontrati dall'attore e segnalati al venditore, siano stati da questi prontamente presi in carico con il ricovero della vettura nell'officina del Motor Village e la consegna di un'auto sostitutiva, e che le riparazioni siano state eseguite, senza alcun onere economico per il cliente.
Ed invero, la successione degli interventi di riparazione, distanziati di un mese e protrattisi complessivamente per 24 giorni di fermo in officina nei primi tre mesi di utilizzo, evidenzia che il venditore non è intervenuto in modo risolutivo sui difetti del mezzo, arrecando al consumatore notevoli inconvenienti, avuto riguardo alla natura del bene e alla funzione cui esso era destinato.
Né colgono nel segno le deduzioni della convenuta in ordine alla gravità dei vizi riscontrati, che – secondo tale prospettazione – non sarebbero di rilievo tale da condurre all'inidoneità all'uso del bene o al suo rilevante deprezzamento.
Pagina 5 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Sul punto, è sufficiente richiamare l'art. 130 del Codice del Consumo, il quale non subordina il diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene all'entità dei vizi riscontrati, prevedendo – al contrario – che, in presenza di un difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a propria scelta, la riparazione o la sostituzione del bene, in entrambi i casi senza spese, salvo che il rimedio prescelto risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro; nulla avendo l'attore dedotto al riguardo.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda attorea volta alla sostituzione del bene non conforme risulta fondata e va accolta.
Non merita, invece, accoglimento l'ulteriore domanda formulata dalla parte attrice al fine di ottenere la condanna della società convenuta al rimborso delle spese sostenute – pari a € 231,00 – per il noleggio della vettura sostitutiva utilizzata in occasione degli interventi di riparazione eseguiti sul proprio veicolo.
Invero, al di là di mere mera allegazioni contestate dalla società convenuta, parte attrice non ha fornito alcuna prova a sostegno della pretesa, non risultando documentati né i costi effettivamente sostenuti, né contestate le puntuali deduzioni della convenuta in proposito.
3.Spese di lite.
In punto di statuizione sulle spese di lite, l'esito del giudizio che ha visto l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, giustifica la compensazione parziale, nella misura di un quarto, delle spese processuali, liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ.mod., tenuto conto del valore della controversia, delle attività processuali compiute (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale).
Le spese di ctu in sede di ATP, liquidate con separato decreto, vanno invece poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
CE LA, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a sostituire la vettura Jeep Compass serie 2 Limited 1.6 Multijet II 120CV
[...]
2WD MT con targa FY976PH e telaio KT814129, immatricolata il 30/09/2019, con altro veicolo di uguale marca e modello, conforme alle caratteristiche
Pagina 6 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile previste nel contratto di compravendita del 29.09.2019, con adempimenti e spese a carico della convenuta;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- dichiara parzialmente compensate tra le parti, nella misura di un quarto, le spese del presente giudizio e condanna Controparte_1
a rimborsare in favore dell'attore , per i restanti
[...] Parte_1 tre quarti, le spese medesime, che liquida in € 3.807,75, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge.
- Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della espletata
CTU in sede di ATP liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 19/12/2025
Il Giudice
CE LA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa CE LA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 7 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa CE LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2824 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
elettivamente domiciliato in VIA ROMA 90, FICARAZZI (PA) Parte_1 presso lo studio dell'avv. PERIA GIACONIA FRANCESCO e avv. GIALLOMBARDO
OV, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
ATTORE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
[...]
ZO MO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti: All'udienza del 23/09/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio
[...]
chiedendone la condanna alla sostituzione dell'autovettura Jeep Controparte_1
Compass serie 2 Limited 1.6 II 120CV 2WD MT, targata FY976PH, CP_2 deducendo l'inesatto adempimento della parte venditrice del contratto di acquisto stipulato il 29.09.2019; domandava, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un veicolo sostitutivo.
In via subordinata, chiedeva la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del prezzo di € 25.800,01 e il risarcimento del danno.
A sostegno delle proprie domande, l'attore esponeva che l'autovettura acquistata presentava difetti tali da comprometterne la piena funzionalità e da renderlo non conforme al contratto di acquisto stipulato dalle parti, precisando che tali
Pagina 1 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile malfunzionamenti venivano tempestivamente segnalati al venditore già il giorno successivo all'acquisto, e che, nonostante i ripetuti interventi eseguiti dai meccanici del venditore, non venivano risolti.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la società convenuta si opponeva alle pretese avversarie ed evidenziava di essere prontamente intervenuta per la riparazione dei guasti denunciati dall'acquirente, effettuando tre interventi sul veicolo (v. docc. 7 – 8- 9 allegati alla comparsa di costituzione), e che a seguito di tali interventi di riparazione, eseguiti a proprie esclusive spese nell'ambito della garanzia convenzionale, i guasti erano stati eliminati.
Sosteneva, altresì, che trattandosi di difetti di conformità di lieve entità il rimedio della sostituzione del veicolo previsto dall'art. 130 cod. cons., invocato da parte attrice, non trova applicazione nel caso di specie.
Istruito il giudizio mediante prova documentale, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito di cui all'art.190 c.p.c.
2. Merito della lite.
Così riassunte le rispettive deduzioni e difese, occorre preliminarmente osservare che l'attore, acquirente di un'auto usata Jeep Compass presso la concessionaria
[...] al prezzo di € 25.800,01, va certamente qualificato come Controparte_1
“consumatore” ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005, essendo tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta», circostanza peraltro non contestata.
La controversia odierna va dunque esaminata alla luce della disciplina speciale di cui al cosiddetto Codice del Consumo (art. 128 e ss ), con riguardo ai rimedi apprestati dalla normativa di derivazione comunitaria in favore dei consumatori.
Giova, anzitutto, evidenziare in punto di diritto che l'art. 135, comma 2, del citato codice, in tema di contratto di vendita, prevede che le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; analogamente, l'art. 1469-bis c.c. – oggi trasfuso negli artt. 33 ss. del Codice del Consumo – stabilisce che le disposizioni del titolo 'Dei contratti in generale' si applicano ai contratti del consumatore solo ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica.
Pagina 2 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Orbene, in base all'art. 129, 1 comma, è previsto che "il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita". Detta disciplina trova applicazione anche " ... alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa"
(art. 128, 3 comma, TU Consumo).
Si può affermare che la conformità è determinata in relazione a quattro condizioni, in difetto delle quali il bene deve considerarsi difettoso': a) idoneità all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene.
Il successivo art. 130, Codice del Consumo, prevede che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Inoltre, ai sensi dell'articolo appena menzionato, le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Come emerge dal dato normativo, pertanto, nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo, prevedendo pure una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art.132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
Si tratta di presunzione iurís tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore deve soltanto allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Pagina 3 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Quanto alla forma della denuncia, va evidenziato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità la denunzia dei vizi da parte del compratore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cassazione civile sez. II, 03/04/2003,
n.5142; Cass. SS.UU. 15.1.1991 n. 328).
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, occorre rilevare che a fronte delle puntuali allegazioni attoree in ordine ai ripetuti guasti del veicolo e ai conseguenti interventi effettuati sullo stesso (ben tre, nei tre mesi successivi alla consegna), la società convenuta, confermando i difetti rilevati dall'attore subito dopo l'acquisto e gli intervenuti ricoveri, si è limitata a contestare la gravità dei vizi riscontrati, riconducendo tali anomalie a problematiche risolvibili e non tali da giustificare la sostituzione del veicolo, richiesta dalla controparte.
I ripetuti ricoveri in concessionaria a far data dal 21.10.2020, dunque entro i sei mesi successivi alla consegna del bene, consentono di applicare la presunzione prevista dall'art. 132 del Codice del Consumo, secondo cui i difetti di conformità che si sono manifestati entro tale termine si presumono già esistenti al momento della consegna.
Venendo, poi, alla questione della forma della denuncia dei vizi da parte dell'acquirente-consumatore si osserva che, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, la circostanza che l'autovettura sia stata presa in carico presso la concessionaria per l'esecuzione di interventi di riparazione integra una valida denuncia dei vizi riscontrati. È infatti pacifico che il ricovero del mezzo non sia avvenuto per ordinari controlli di routine successivi all'acquisto, bensì il tentativo, senza esito positivo, di riparazione e sostituzione del bene, presupposto per l'applicabilità dell'art.130 del Codice del Consumo.
D'altra parte, la esistenza di tali vizi trova conferma nelle risultanze delle indagini peritali svolte in sede di ATP, in esito alle quali il consulente nominato dal giudice,
Ing. , ha accertato che il veicolo risulta affetto dai vizi di seguito Persona_1 illustrati “a motore avviato sul quadro luminoso si evidenziano due spie di segnalazione guasto una accesa in maniera fissa riportante la simbologia guasto motore l'altra spia lampeggiante che riguarda il controllo pressione pneumatici di cui il proprietario riferisce che è mancante di un sensore di rilevamento in quanto in attesa dell'arrivo per la sostituzione. Si precisa che detta consulenza è stata molto travagliata per la mancanza capillare di officine assistenza Jeep sulla provincia di
Palermo, oltre che per la poca disponibilità e collaborazione delle due esistenti. Al fine di continuare le operazioni e approfondire la diagnosi del guasto rilevato ci si è
Pagina 4 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile dovuti spostare fuori provincia presso il primo punto assistenza autorizzato di diagnosi elettronica in dote alle officine autorizzate Jeep.
Il veicolo dopo avvenuta diagnosi elettronica rilevata con sistema MOPAR 2.0 presenta gli errori attivi ed altri in memoria trattasi di errori riguardanti l'apparato dei fumi di scarico e più precisamente l'apparato di catalizzazione di cui la vettura di ultima generazione è rigorosamente munita”. (v. pag. 4 rel. CTU fascicolo ATP all.to all'atto di citazione)
Alla luce delle risultanze di causa, dei dati complessivamente raccolti e degli esiti peritali, non residuano margini di dubbio sul fatto che l'autoveicolo Jeep Compass serie 2 Limited 1.6 II 120CV 2WD MT con targa FY976PH e telaio CP_2
KT814129, non sia conforme all'uso a cui è destinato, in quanto le anomalie manifestate impediscono al proprietario di affrontare un viaggio in sicurezza adempiendo dunque all'uso per cui è stato acquistato.
Detta circostanza abilita l'acquirente, secondo il disposto art. 130 II co Cod.
Consumo ad ottenere il ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, la scelta del consumatore tra detti rimedi (riparazione o sostituzione) senza spese in entrambi i casi, presuppone che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Nella fattispecie, il rimedio prescelto dall'attore e richiesto in questa sede –la sostituzione del veicolo con un altro della stessa marca e modello –appare confacente e non manifestamente oneroso rispetto alla peculiarità del caso, se solo si ragioni sul fatto che i ripetuti interventi di manutenzione e riparazione degli elementi difettosi effettuati dalla officina specializzata non hanno prodotto significativi miglioramenti delle anomalie presenti sul veicolo.
Non ha rilievo la circostanza, dedotta dalla convenuta, che i guasti riscontrati dall'attore e segnalati al venditore, siano stati da questi prontamente presi in carico con il ricovero della vettura nell'officina del Motor Village e la consegna di un'auto sostitutiva, e che le riparazioni siano state eseguite, senza alcun onere economico per il cliente.
Ed invero, la successione degli interventi di riparazione, distanziati di un mese e protrattisi complessivamente per 24 giorni di fermo in officina nei primi tre mesi di utilizzo, evidenzia che il venditore non è intervenuto in modo risolutivo sui difetti del mezzo, arrecando al consumatore notevoli inconvenienti, avuto riguardo alla natura del bene e alla funzione cui esso era destinato.
Né colgono nel segno le deduzioni della convenuta in ordine alla gravità dei vizi riscontrati, che – secondo tale prospettazione – non sarebbero di rilievo tale da condurre all'inidoneità all'uso del bene o al suo rilevante deprezzamento.
Pagina 5 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Sul punto, è sufficiente richiamare l'art. 130 del Codice del Consumo, il quale non subordina il diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene all'entità dei vizi riscontrati, prevedendo – al contrario – che, in presenza di un difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a propria scelta, la riparazione o la sostituzione del bene, in entrambi i casi senza spese, salvo che il rimedio prescelto risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro; nulla avendo l'attore dedotto al riguardo.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda attorea volta alla sostituzione del bene non conforme risulta fondata e va accolta.
Non merita, invece, accoglimento l'ulteriore domanda formulata dalla parte attrice al fine di ottenere la condanna della società convenuta al rimborso delle spese sostenute – pari a € 231,00 – per il noleggio della vettura sostitutiva utilizzata in occasione degli interventi di riparazione eseguiti sul proprio veicolo.
Invero, al di là di mere mera allegazioni contestate dalla società convenuta, parte attrice non ha fornito alcuna prova a sostegno della pretesa, non risultando documentati né i costi effettivamente sostenuti, né contestate le puntuali deduzioni della convenuta in proposito.
3.Spese di lite.
In punto di statuizione sulle spese di lite, l'esito del giudizio che ha visto l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, giustifica la compensazione parziale, nella misura di un quarto, delle spese processuali, liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e succ.mod., tenuto conto del valore della controversia, delle attività processuali compiute (fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale).
Le spese di ctu in sede di ATP, liquidate con separato decreto, vanno invece poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
CE LA, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a sostituire la vettura Jeep Compass serie 2 Limited 1.6 Multijet II 120CV
[...]
2WD MT con targa FY976PH e telaio KT814129, immatricolata il 30/09/2019, con altro veicolo di uguale marca e modello, conforme alle caratteristiche
Pagina 6 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile previste nel contratto di compravendita del 29.09.2019, con adempimenti e spese a carico della convenuta;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- dichiara parzialmente compensate tra le parti, nella misura di un quarto, le spese del presente giudizio e condanna Controparte_1
a rimborsare in favore dell'attore , per i restanti
[...] Parte_1 tre quarti, le spese medesime, che liquida in € 3.807,75, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge.
- Pone definitivamente a carico della società convenuta le spese della espletata
CTU in sede di ATP liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 19/12/2025
Il Giudice
CE LA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa CE LA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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