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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 5138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5138 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO Scati Presidente dott. Gianni Sabbadini Giudice dott. Laura Frata Giudice relatore/estensore all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025, esaminati gli atti ed i documenti di causa nel fascicolo telematico, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4600/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MIGNACCA GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 1, SANT'AGATA MILITELLO presso il difensore avv. MIGNACCA GABRIELLA
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante di Parte_2 C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MIGNACCA GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 1, SANT'AGATA MILITELLO presso il difensore avv. MIGNACCA GABRIELLA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MIGNACCA Parte_3 C.F._3 GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 1, SANT'AGATA MILITELLO presso il difensore avv. MIGNACCA GABRIELLA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA CATERINA 6 25122 BRESCIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA pagina 1 di 7 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Controparte_1
“1. Ritenere e dichiarare che il provvedimento di sequestro preventivo dei crediti di imposta della società del 9.03.2023, nonché il provvedimento di rigetto dell'istanza Controparte_1 di dissequestro e l'ordinanza del Tribunale di Monza che ha rigettato l'appello, sono stati emessi erroneamente e con colpa grave avendo agito i magistrati con negligenza e/o imprudenza e/o imperizia
e comunque con motivazione apparente come confermato dalla Cassazione Penale con sentenza n.
7021/24;
2. Ritenere e dichiarare che l'illegittimità del provvedimento di sequestro e dell'ordinanza che ha rigettato l'appello per come riconosciuto anche dalla Cassazione (sent. 7021/24) e quindi la colpa grave, e per l'effetto ritenere responsabile la e per l'effetto lo Controparte_2
per i danni cagionati alla nonché i soci e sigg. CP_3 Controparte_1
, e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3. Riconoscere a titolo di refusione dei danni e delle domande formulate a favore della Parte_4
[... e dei soci ( , NO e ) personalmente l'importo di € 10.000.000,00 (euro Parte_2 Pt_1 dieci milioni/00) sia per i danni patrimoniali e sia per i danni non patrimoniali (perdita bonus, perdita dipendenti, danno all'immagine, segnalazione CRIF, omessa cessione crediti, contenziosi subiti e somme da pagare ed altro come in narrativa richiesto);
4. Condannare altresì lo Stato Italiano per i danni cagionati dal o dai magistrati di Monza per
l'importo di € 500.000,00 cadauno per ogni socio per i danni morali;
5. Riconoscere il diritto al risarcimento del danno per le mancate opportunità a favore della Parte_4
e dei soci nella misura di € 100.000,00 cadauno o in quell'altra maggiore o minore che verrà
[...] riconosciuta in corso di causa;
6. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la Controparte_2
“Voglia il Tribunale respingere le domande proposte in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate per le ragioni indicate in comparsa. pagina 2 di 7 Con vittoria di spese e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in proprio nonché quali legali rappresentanti Parte_3 Parte_2 Parte_1 di hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi della Legge n. 117/1988.
[...]
Hanno esposto di aver ricevuto l'incarico per l'esecuzione di vari contratti di appalto aventi a oggetto interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica tramite il c.d. superbonus 110%, con applicazione dello sconto in fattura dell'intero importo in favore della committenza e conseguente diritto all'acquisizione del credito d'imposta nella misura del 110%.
Hanno dedotto che il G.i.p. del Tribunale di Monza, su richiesta del P.M., a seguito di denuncia presentata da uno dei committenti, ha emesso decreto di sequestro preventivo di tutti i crediti di imposta maturati dalla società attrice, rigettando l'istanza di dissequestro presentata dagli attori. Hanno evidenziato di aver dunque proposto appello avverso la predetta ordinanza di rigetto dinanzi al
Tribunale del Riesame di Monza, anch'esso rigettato.
Hanno rilevato di aver infine proposto ricorso avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale del
Riesame di Monza dinanzi alla Corte di Cassazione, sottolineando come esso sia stato accolto per mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Monza.
Gli attori hanno pertanto chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'illegittima adozione del decreto di sequestro preventivo da parte del Tribunale di Monza, nonché del successivo rigetto sia dell'istanza di dissequestro che dell'appello. In particolare, hanno dedotto che il decreto di sequestro e le successive ordinanze di rigetto sono state adottate in forza di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta dagli attori, come riconosciuto dalla anche
Suprema Corte, con conseguente responsabilità per colpa grave dei magistrati che hanno adottato i predetti provvedimenti.
Quanto ai danni patiti, gli attori hanno rilevato che l'adozione dell'illegittimo provvedimento di sequestro preventivo ha determinato rilevanti pregiudizi, sotto diversi profili, a carico della società attrice e dei suoi soci, quali la definitiva perdita di tutti i crediti di imposta maturati, il danno da lucro cessante patito a seguito della risoluzione dei contratti di appalto, i danni conseguenti alla dimissione di pagina 3 di 7 alcuni lavoratori dipendenti, la risoluzione dei rapporti con i propri fornitori, nonché il danno all'immagine patito dalla società attrice e il danno morale sofferto dai suoi soci.
Hanno pertanto chiesto la condanna della convenuta al pagamento di euro 10.000.000,00 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori, di euro 500.000,00 per ciascuna parte attrice per i danni morali sofferti e, infine, di euro 100.000,00 per ciascuna parte attrice a titolo di risarcimento del danno per le mancate opportunità.
La si è costituita in giudizio rilevando l'inammissibilità della Controparte_2 domanda per mancato esperimento di tutti i mezzi di impugnazione, come previsto dall'art. 4, comma 2
Legge n. 117/1988, atteso che gli attori non hanno tempestivamente proposto istanza di riesame avverso il decreto di sequestro e considerato, inoltre, che al momento dell'introduzione del presente giudizio non era ancora stato presentato ricorso in sede di legittimità avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Monza a seguito del giudizio di rinvio.
In subordine, ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, non potendo ravvisarsi nel caso di specie gli elementi costitutivi richiesti per la proposizione dell'azione risarcitoria ai sensi della Legge
n. 117/1988. In particolare, ha sottolineato che le censure attoree investono la valutazione del fatto e delle prove, nonché l'interpretazione del complesso quadro normativo di riferimento, in evidente violazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 Legge n. 117/1988.
In via ulteriormente subordinata, ha rilevato che, in ogni caso, i provvedimenti cautelari adottati sono esenti da censure, oltre che supportati da un adeguato quadro probatorio.
Infine, ha contestato la domanda attorea anche con riferimento alla quantificazione dei pregiudizi allegati dalle controparti, nonché alla loro derivazione causale rispetto alle condotte per cui è causa, chiedendo che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il giudice tenga conto della condotta concorrente della società attrice nella determinazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. le parti hanno dato atto che il Tribunale del
Riesame di Monza, con ordinanza emessa a seguito del giudizio di rinvio, ha nuovamente rigettato l'appello proposto dalla società attrice, confermando così il provvedimento di sequestro preventivo.
Hanno altresì esposto che il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso il predetto provvedimento, proposto dagli odierni attori, è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
pagina 4 di 7 Ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza in data 31.01.2025 è stata fissata l'udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Costituisce principio generale nel nostro ordinamento processuale quello secondo cui l'esame nel merito di una domanda giudiziale deve essere preceduta dalla verifica preliminare dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, ai quali è subordinata l'esperibilità della domanda.
Come è noto, prima della novella del 2015 - con cui è stato abrogato l'art. 5 della legge 13 aprile 1988
n. 117 – era prevista una fase necessaria preliminare (il c.d. filtro di ammissibilità) volto non solo all'accertamento prioritario dei termini, dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, ma anche la delibazione ex actis dell'eventuale manifesta infondatezza, rimanendo devoluta al successivo giudizio di merito l'approfondita valutazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass., 27.11.2006 n.
25133). L'intervenuta abrogazione dell'art. 5 ha eliminato il giudizio preliminare di manifesta infondatezza ma non ha eliminato la verifica preliminare dei termini, dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, che non avviene più in una fase appositamente riservata.
Risulta pertanto necessario esaminare preliminarmente le domande proposte sotto il profilo della loro ammissibilità ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2 primo periodo, della legge 117/1988, secondo cui “L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”.
L'art. 4 comma 2 della legge n. 117/88 prevede, dunque, un presupposto processuale specifico, integrato dal previo esperimento mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari o sommari (cfr.: “..può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti..”).
pagina 5 di 7 Per ciò che concerne i provvedimenti impugnabili, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, la posticipazione dell'azione di responsabilità rispetto all'esperimento delle impugnazioni del provvedimento è espressione del principio secondo cui l'azione di responsabilità nei confronti dello
Stato per colpa grave o dolo del magistrato non è data finché il danno, o parte di esso, può essere riparato attraverso i rimedi propri dell'ordinamento processuale, ai quali il cittadino deve far ricorso obbligatoriamente. In alti termini, l'azione di responsabilità per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può costituire un'alternativa ai normali rimedi endoprocessuali di tipo impugnatorio od oppositorio, e ciò con riguardo alle ipotesi in cui il fatto generatore di responsabilità sia costituito da una sentenza o da altro provvedimento con attitudine al giudicato (nel caso di specie, il c.d. giudicato cautelare) ed è perciò, preclusa ove i mezzi di impugnazione non siano stati esperiti (cfr., ex multis, Cass., 4.05.2005 n. 9288; Cass., 23.12.1997 n. 13003; Cass., 13.12.1996 n. 2186).
Ne consegue che l'azione ex lege n. 117/88 non può essere proposta, e la domanda deve essere dichiarata inammissibile, se non sono stati previamente esperiti i mezzi ordinari di impugnazione del provvedimento che si assume lesivo.
Ed invero, qualora avverso il provvedimento che - secondo la parte attrice - ha cagionato il danno ingiusto è previsto un mezzo ordinario di impugnazione, l'esperimento di tale mezzo è un presupposto processuale per poter esercitare l'azione risarcitoria ex lege n. 117/88.
Nel caso di specie gli attori hanno indicato specificamente i provvedimenti lesivi, consistenti nel decreto del GIP presso il Tribunale di Monza di sequestro preventivo dei crediti di imposta della società del 9.03.2023, nell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Controparte_1
Monza del 30.06.2023 di rigetto dell'istanza di dissequestro e nell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Monza, con cui è stato rigettato l'appello avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro.
Ebbene, quanto al primo provvedimento – ovvero il decreto del GIP presso il Tribunale di Monza di sequestro preventivo in data 9.03.2023 – è pacifico che esso non è stato oggetto di impugnazione. Per ciò che concerne gli ulteriori provvedimenti, deve rilevarsi che gli attori hanno proposto la domanda di risarcimento ex Legge n. 117/1988 prima della proposizione del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Monza all'esito del giudizio di rinvio.
pagina 6 di 7 Solo nelle more del presente giudizio, invero, gli attori hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza (le cui motivazioni sono state depositate in data 10.05.2024); con sentenza n. 44714 del 25.10.2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il predetto ricorso.
Ne consegue che risulta fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 4 comma 2 della legge n. 117/88 proposta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e la domanda va dichiarata inammissibile in quanto proposta quando ancora non erano stati esauriti tutti i mezzi ordinari di impugnazione.
La preliminare statuizione d'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi di merito che gli attori deducono per affermare la colpa grave dei magistrati presso il Tribunale di Monza.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico di parte attrice e in favore della in complessivi euro 20.000,00 per compensi, oltre Controparte_2 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile la domanda proposta dagli attori ai sensi della legge n. 117/1988 nei confronti della Controparte_2
- condanna parte attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
20.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Presidente Il giudice estensore/relatore dott. NO Scati dott. Laura Frata
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO Scati Presidente dott. Gianni Sabbadini Giudice dott. Laura Frata Giudice relatore/estensore all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025, esaminati gli atti ed i documenti di causa nel fascicolo telematico, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4600/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MIGNACCA GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 1, SANT'AGATA MILITELLO presso il difensore avv. MIGNACCA GABRIELLA
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante di Parte_2 C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MIGNACCA GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 1, SANT'AGATA MILITELLO presso il difensore avv. MIGNACCA GABRIELLA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MIGNACCA Parte_3 C.F._3 GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA SARDEGNA 1, SANT'AGATA MILITELLO presso il difensore avv. MIGNACCA GABRIELLA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA CATERINA 6 25122 BRESCIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA pagina 1 di 7 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per e Parte_2 Parte_3 Parte_1 Controparte_1
“1. Ritenere e dichiarare che il provvedimento di sequestro preventivo dei crediti di imposta della società del 9.03.2023, nonché il provvedimento di rigetto dell'istanza Controparte_1 di dissequestro e l'ordinanza del Tribunale di Monza che ha rigettato l'appello, sono stati emessi erroneamente e con colpa grave avendo agito i magistrati con negligenza e/o imprudenza e/o imperizia
e comunque con motivazione apparente come confermato dalla Cassazione Penale con sentenza n.
7021/24;
2. Ritenere e dichiarare che l'illegittimità del provvedimento di sequestro e dell'ordinanza che ha rigettato l'appello per come riconosciuto anche dalla Cassazione (sent. 7021/24) e quindi la colpa grave, e per l'effetto ritenere responsabile la e per l'effetto lo Controparte_2
per i danni cagionati alla nonché i soci e sigg. CP_3 Controparte_1
, e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3. Riconoscere a titolo di refusione dei danni e delle domande formulate a favore della Parte_4
[... e dei soci ( , NO e ) personalmente l'importo di € 10.000.000,00 (euro Parte_2 Pt_1 dieci milioni/00) sia per i danni patrimoniali e sia per i danni non patrimoniali (perdita bonus, perdita dipendenti, danno all'immagine, segnalazione CRIF, omessa cessione crediti, contenziosi subiti e somme da pagare ed altro come in narrativa richiesto);
4. Condannare altresì lo Stato Italiano per i danni cagionati dal o dai magistrati di Monza per
l'importo di € 500.000,00 cadauno per ogni socio per i danni morali;
5. Riconoscere il diritto al risarcimento del danno per le mancate opportunità a favore della Parte_4
e dei soci nella misura di € 100.000,00 cadauno o in quell'altra maggiore o minore che verrà
[...] riconosciuta in corso di causa;
6. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la Controparte_2
“Voglia il Tribunale respingere le domande proposte in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate per le ragioni indicate in comparsa. pagina 2 di 7 Con vittoria di spese e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in proprio nonché quali legali rappresentanti Parte_3 Parte_2 Parte_1 di hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi della Legge n. 117/1988.
[...]
Hanno esposto di aver ricevuto l'incarico per l'esecuzione di vari contratti di appalto aventi a oggetto interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica tramite il c.d. superbonus 110%, con applicazione dello sconto in fattura dell'intero importo in favore della committenza e conseguente diritto all'acquisizione del credito d'imposta nella misura del 110%.
Hanno dedotto che il G.i.p. del Tribunale di Monza, su richiesta del P.M., a seguito di denuncia presentata da uno dei committenti, ha emesso decreto di sequestro preventivo di tutti i crediti di imposta maturati dalla società attrice, rigettando l'istanza di dissequestro presentata dagli attori. Hanno evidenziato di aver dunque proposto appello avverso la predetta ordinanza di rigetto dinanzi al
Tribunale del Riesame di Monza, anch'esso rigettato.
Hanno rilevato di aver infine proposto ricorso avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale del
Riesame di Monza dinanzi alla Corte di Cassazione, sottolineando come esso sia stato accolto per mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Monza.
Gli attori hanno pertanto chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'illegittima adozione del decreto di sequestro preventivo da parte del Tribunale di Monza, nonché del successivo rigetto sia dell'istanza di dissequestro che dell'appello. In particolare, hanno dedotto che il decreto di sequestro e le successive ordinanze di rigetto sono state adottate in forza di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta dagli attori, come riconosciuto dalla anche
Suprema Corte, con conseguente responsabilità per colpa grave dei magistrati che hanno adottato i predetti provvedimenti.
Quanto ai danni patiti, gli attori hanno rilevato che l'adozione dell'illegittimo provvedimento di sequestro preventivo ha determinato rilevanti pregiudizi, sotto diversi profili, a carico della società attrice e dei suoi soci, quali la definitiva perdita di tutti i crediti di imposta maturati, il danno da lucro cessante patito a seguito della risoluzione dei contratti di appalto, i danni conseguenti alla dimissione di pagina 3 di 7 alcuni lavoratori dipendenti, la risoluzione dei rapporti con i propri fornitori, nonché il danno all'immagine patito dalla società attrice e il danno morale sofferto dai suoi soci.
Hanno pertanto chiesto la condanna della convenuta al pagamento di euro 10.000.000,00 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori, di euro 500.000,00 per ciascuna parte attrice per i danni morali sofferti e, infine, di euro 100.000,00 per ciascuna parte attrice a titolo di risarcimento del danno per le mancate opportunità.
La si è costituita in giudizio rilevando l'inammissibilità della Controparte_2 domanda per mancato esperimento di tutti i mezzi di impugnazione, come previsto dall'art. 4, comma 2
Legge n. 117/1988, atteso che gli attori non hanno tempestivamente proposto istanza di riesame avverso il decreto di sequestro e considerato, inoltre, che al momento dell'introduzione del presente giudizio non era ancora stato presentato ricorso in sede di legittimità avverso il provvedimento adottato dal Tribunale di Monza a seguito del giudizio di rinvio.
In subordine, ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea, non potendo ravvisarsi nel caso di specie gli elementi costitutivi richiesti per la proposizione dell'azione risarcitoria ai sensi della Legge
n. 117/1988. In particolare, ha sottolineato che le censure attoree investono la valutazione del fatto e delle prove, nonché l'interpretazione del complesso quadro normativo di riferimento, in evidente violazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 Legge n. 117/1988.
In via ulteriormente subordinata, ha rilevato che, in ogni caso, i provvedimenti cautelari adottati sono esenti da censure, oltre che supportati da un adeguato quadro probatorio.
Infine, ha contestato la domanda attorea anche con riferimento alla quantificazione dei pregiudizi allegati dalle controparti, nonché alla loro derivazione causale rispetto alle condotte per cui è causa, chiedendo che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il giudice tenga conto della condotta concorrente della società attrice nella determinazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. le parti hanno dato atto che il Tribunale del
Riesame di Monza, con ordinanza emessa a seguito del giudizio di rinvio, ha nuovamente rigettato l'appello proposto dalla società attrice, confermando così il provvedimento di sequestro preventivo.
Hanno altresì esposto che il ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso il predetto provvedimento, proposto dagli odierni attori, è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
pagina 4 di 7 Ritenuta l'inammissibilità e l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza in data 31.01.2025 è stata fissata l'udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Costituisce principio generale nel nostro ordinamento processuale quello secondo cui l'esame nel merito di una domanda giudiziale deve essere preceduta dalla verifica preliminare dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, ai quali è subordinata l'esperibilità della domanda.
Come è noto, prima della novella del 2015 - con cui è stato abrogato l'art. 5 della legge 13 aprile 1988
n. 117 – era prevista una fase necessaria preliminare (il c.d. filtro di ammissibilità) volto non solo all'accertamento prioritario dei termini, dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, ma anche la delibazione ex actis dell'eventuale manifesta infondatezza, rimanendo devoluta al successivo giudizio di merito l'approfondita valutazione della fondatezza della domanda (cfr. Cass., 27.11.2006 n.
25133). L'intervenuta abrogazione dell'art. 5 ha eliminato il giudizio preliminare di manifesta infondatezza ma non ha eliminato la verifica preliminare dei termini, dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, che non avviene più in una fase appositamente riservata.
Risulta pertanto necessario esaminare preliminarmente le domande proposte sotto il profilo della loro ammissibilità ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2 primo periodo, della legge 117/1988, secondo cui “L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”.
L'art. 4 comma 2 della legge n. 117/88 prevede, dunque, un presupposto processuale specifico, integrato dal previo esperimento mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari o sommari (cfr.: “..può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti..”).
pagina 5 di 7 Per ciò che concerne i provvedimenti impugnabili, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, la posticipazione dell'azione di responsabilità rispetto all'esperimento delle impugnazioni del provvedimento è espressione del principio secondo cui l'azione di responsabilità nei confronti dello
Stato per colpa grave o dolo del magistrato non è data finché il danno, o parte di esso, può essere riparato attraverso i rimedi propri dell'ordinamento processuale, ai quali il cittadino deve far ricorso obbligatoriamente. In alti termini, l'azione di responsabilità per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può costituire un'alternativa ai normali rimedi endoprocessuali di tipo impugnatorio od oppositorio, e ciò con riguardo alle ipotesi in cui il fatto generatore di responsabilità sia costituito da una sentenza o da altro provvedimento con attitudine al giudicato (nel caso di specie, il c.d. giudicato cautelare) ed è perciò, preclusa ove i mezzi di impugnazione non siano stati esperiti (cfr., ex multis, Cass., 4.05.2005 n. 9288; Cass., 23.12.1997 n. 13003; Cass., 13.12.1996 n. 2186).
Ne consegue che l'azione ex lege n. 117/88 non può essere proposta, e la domanda deve essere dichiarata inammissibile, se non sono stati previamente esperiti i mezzi ordinari di impugnazione del provvedimento che si assume lesivo.
Ed invero, qualora avverso il provvedimento che - secondo la parte attrice - ha cagionato il danno ingiusto è previsto un mezzo ordinario di impugnazione, l'esperimento di tale mezzo è un presupposto processuale per poter esercitare l'azione risarcitoria ex lege n. 117/88.
Nel caso di specie gli attori hanno indicato specificamente i provvedimenti lesivi, consistenti nel decreto del GIP presso il Tribunale di Monza di sequestro preventivo dei crediti di imposta della società del 9.03.2023, nell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Controparte_1
Monza del 30.06.2023 di rigetto dell'istanza di dissequestro e nell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Monza, con cui è stato rigettato l'appello avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro.
Ebbene, quanto al primo provvedimento – ovvero il decreto del GIP presso il Tribunale di Monza di sequestro preventivo in data 9.03.2023 – è pacifico che esso non è stato oggetto di impugnazione. Per ciò che concerne gli ulteriori provvedimenti, deve rilevarsi che gli attori hanno proposto la domanda di risarcimento ex Legge n. 117/1988 prima della proposizione del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Monza all'esito del giudizio di rinvio.
pagina 6 di 7 Solo nelle more del presente giudizio, invero, gli attori hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Monza (le cui motivazioni sono state depositate in data 10.05.2024); con sentenza n. 44714 del 25.10.2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il predetto ricorso.
Ne consegue che risulta fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 4 comma 2 della legge n. 117/88 proposta dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e la domanda va dichiarata inammissibile in quanto proposta quando ancora non erano stati esauriti tutti i mezzi ordinari di impugnazione.
La preliminare statuizione d'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi di merito che gli attori deducono per affermare la colpa grave dei magistrati presso il Tribunale di Monza.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico di parte attrice e in favore della in complessivi euro 20.000,00 per compensi, oltre Controparte_2 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile la domanda proposta dagli attori ai sensi della legge n. 117/1988 nei confronti della Controparte_2
- condanna parte attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
20.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Presidente Il giudice estensore/relatore dott. NO Scati dott. Laura Frata
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