Rigetto
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/05/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04180/2025REG.PROV.COLL.
N. 00061/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2025, proposto da Arpex Textiles s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Mobilificio Adriatico di PA NT & GL s.n.c., non costituita in giudizio;
appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la UG (Sezione Seconda) pubblicata in data 8 ottobre 2024, n. 1049, resa tra le parti nel giudizio per la corretta ottemperanza della sentenza del medesimo T.a.r. pugliese n. 475 del 10 marzo 2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Uditi per le parti gli avvocati Stefano Casertano, per Marco Palieri, e Giuseppe Caruso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Arpex Textiles s.r.l., con ricorso al Ta.r. per la UG notificato alle controparti in data 29.6.2023, ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Barletta sulla diffida di “adozione provvedimenti sanzionatori e ripristinatori”, presentata dalla medesima società ricorrente in data 24 maggio 2023 e volta a sollecitare interventi comunali attuativi delle statuizioni contenute nella sentenza n. 475 del 10 marzo 2023 di quel medesimo Tribunale. Tale sentenza aveva respinto il ricorso proposto da Mobilificio Adriatico di PA NT & GL s.n.c. avverso il provvedimento prot. n. 55199 del 25 luglio 2018 con cui il Comune di Barletta aveva rigettato l’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla medesima Mobilificio Adriatico di PA NT & GL s.n.c..
1.1. Con ordinanza n. 245 del 29 febbraio 2024 il T.a.r. pugliese ha riqualificato il ricorso della Arpex Textiles s.r.l. quale richiesta di ottemperanza alla citata sentenza n. 475 del 2023, disponendo il conseguente mutamento del rito.
1.2. Nelle more di tale giudizio, tuttavia, il Comune di Barletta ha adottato, in dichiarata esecuzione della citata sentenza n. 475 del 2023 del T.a.r. pugliese, l’ordinanza di demolizione n. 9 del 30 aprile 2024, ingiungendo al Mobilificio Adriatico di PA NT & GL s.n.c. la demolizione di una tettoia.
1.3. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice, sul rilievo che la domanda in quella sede proposta da Arpex Textiles s.r.l. fosse rivolta (anche) ad ottenere l’ordine di demolizione di un muro di recinzione della Mobilificio Adriatico di PA NT & GL s.n.c., mentre il diniego di sanatoria emesso nei confronti di quest’ultima società aveva ad oggetto soltanto una tettoia, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite (invero, “ le contestazioni della parte ricorrente circa l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativo al muro di recinzione, da rendere conforme all’autorizzazione edilizia n. 414 del 2003, la quale pretende di ottenere, invece, la demolizione, non sono fondate in quanto, come si è già osservato, il giudizio per la cui esecuzione è causa ha ad oggetto solo la tettoia ”).
2. Avverso tale sentenza la medesima Arpex Textiles s.r.l. ha proposto il presente appello, lamentando la violazione degli artt. 26, comma 1, 34, comma 5, 35, comma 2, lett. c), c.p.a. in quanto il T.a.r., una volta ritenuto che l’ordinanza demolitoria n. 9 del 30.4.2024 fosse fedelmente attuativa del giudicato in questione, non avrebbe potuto rigettare il ricorso, che era invece ammissibile e fondato al momento della sua proposizione, ma avrebbe dovuto dichiararlo improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, riconoscendo altresì la vittoria delle spese di lite alla medesima società ricorrente, che era stata costretta ad agire dall’inerzia del Comune.
3. Si è costituito l’appellato Comune di Barletta contrastando, anche con successiva memoria, il gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
4. Con memoria di replica l’appellante ha insistito ulteriormente sulle proprie ragioni.
5. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 6 maggio 2025.
6. L’appello è infondato.
7. Come correttamente evidenziato dal T.a.r. nella sentenza impugnata, l’allora ricorrente Arpex Textiles s.r.l. (odierna appellante), nel formulare le proprie conclusioni in primo grado (cfr. note di udienza depositate in data 14.6.2024) successive alla disamina della richiamata ordinanza comunale di demolizione, ha espressamente sostenuto la (perdurante) procedibilità del giudizio e richiesto che venisse dichiarata “ la nullità dell’ordinanza comunale n. 5/DEMABS/2024 del 30.04.2024 nella parte in cui (…) consente la permanenza di opere edilizie su area destinata dal vigente PRG a sede stradale ovvero a fascia di rispetto stradale ”.
7.1. Richieste che, invece, il T.a.r., come detto, ha rigettato, sulla base dei seguenti rilievi:
- il diniego di sanatoria opposto al Mobilificio Adriatico di PA NT & GL s.n.c. aveva ad oggetto soltanto la tettoia e non il muro di recinzione;
- con l’ordinanza di demolizione n. 9 del 30 aprile 2024 il Comune aveva dato corretta esecuzione alla sentenza n. 475 del 2023, avendo ordinato la demolizione della (sola) tettoia;
- erano quindi infondate le contestazioni della parte ricorrente circa l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativo al muro di recinzione (per il quale il Comune aveva solo ordinato di renderlo conforme all’autorizzazione edilizia n. 414 del 2003), il quale non poteva formare oggetto di ordine di demolizione perché il giudizio per la cui esecuzione si discuteva aveva ad oggetto solo la tettoia.
7.2. A fronte di tale epilogo, il T.a.r. non ha condannato la ricorrente alle spese, ma ha ritenuto di compensarle “ in ragione della peculiarità dello sviluppo procedimentale ”.
8. Pare quindi evidente al Collegio che l’odierno gravame, esplicitamente finalizzato ad ottenere la riforma della sentenza appellata nel senso di “ dichiarare il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, e, quindi, condannare il Comune di Barletta alle spese di lite ”, non possa essere accolto.
8.1. Invero, anche a non voler considerare l’intrinseca contraddizione esistente tra le conclusioni formulate in primo grado della Arpex Textiles s.r.l. e i motivi a cui è affidato l’odierno appello, pare dirimente il rilievo che il primo giudice, dopo aver correttamente preso atto (nel corpo della motivazione della sentenza impugnata) del sopravvenire, in corso di causa, di un’ordinanza comunale di demolizione giudicata satisfattiva del giudicato da ottemperare, ha comunque offerto una ragionevole giustificazione della la statuizione finale -di rigetto del ricorso di primo grado- sul rilievo, del tutto corretto, secondo cui il petitum sostanziale della Arpex Textiles s.r.l. (ribadito in sede di conclusioni) travalicava la portata del dictum da ottemperare e quindi non poteva essere accolto.
8.2. E, sulla base di tale corretta impostazione in diritto, il T.a.r. ha poi offerto una giustificazione non certo illogica (per quanto sopra evidenziato), individuata nella “ peculiarità dello sviluppo procedimentale ”, a base della decisione di compensazione delle spese di lite del grado.
8.3. Statuizione, in punto di compensazione delle spese di lite, che comunque il T.a.r. avrebbe potuto legittimamente adottare, in base alla propria discrezionalità al riguardo, anche laddove avesse ritenuto di concludere nel senso dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
8.3.1. Infatti, secondo unanime indirizzo giurisprudenziale, anche di legittimità, il sindacato sulla pronuncia di compensazione delle spese giudiziali è limitato ad evitare che tale decisione si basi su ragioni palesemente illogiche o erronee o abnormi; al di fuori di tali casi, trattasi di decisione espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, sindacabile solo se contraria alle norme di legge oppure, come detto, manifestamente illogica, contraddittoria o erronea. Evenienze che certamente non ricorrono nella specie.
9. L’appello va dunque rigettato.
10. Sussistono tuttavia, ad avviso del Collegio, adeguate ragioni per disporre la compensazione anche delle spese del presente giudizio, ravvisabili nella peculiarità del caso e del successivo dipanarsi della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), rigetta l’appello e compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO