Articolo 1 della Legge 21 aprile 1949, n. 259
Articolo 2
Versione
15 giugno 1949
Art. 1.
Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072 , e' aggiunto il seguente:
"Fino alla data suindicata, possono, altresi', essere effettuati trasferimenti dal ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei Servizi a quello delle Direzioni per gli ufficiali del Corpo del genio navale, ai sensi dell' art. 5, secondo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404 ".
Entrata in vigore il 15 giugno 1949