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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 2309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g.v.g. 3117/2024, promossa da:
( ) elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. BELMONTE FRANCESCO PAOLO, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
), elettivamente domiciliato Indirizzo Controparte_1 C.F._2
Telematico, presso lo studio dell'avv. CIUFFREDA CRISTIANA, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte del 21.11.2024, depositate per l'udienza del 04.12.2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 05.11.2024 e Parte_1
hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio concordatario contratto in Foggia in data 08/09/2018 (atto n. 291, parte II, serie A, anno
2018) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Hanno esposto che dall'unione è nato il figlio
[...]
Foggia in data 27.09.2019 e che sono addivenuti ad una separazione consensuale che è Persona_1
stata omologata con sentenza del Tribunale di Foggia n. 530/2024, pubblicata in data 20.02.2024,
continuando da tale data a vivere separati, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice delegato e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 04.12.2024, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da Parte_1
e è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che lo scioglimento del matrimonio possa essere domandato anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno dello scioglimento del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con decreto del . Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento, in quanto le condizioni concordate nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico. Inoltre, le stesse non sono contrarie agli interessi del figlio minore, regolamentando, in maniera puntuale,
l'affidamento, il diritto di visita e il suo mantenimento.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt.
91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso dei procuratori delle parti ex art. 83
D.P.R. 115/2002, essendo state quest'ultime ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data 08/09/2018
(atto n. 291, parte II, serie A, anno 2018) tra e Parte_1 Controparte_1
, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
[...]
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Approva le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo e che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 14.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. R.g.v.g. 3117/2024, promossa da:
( ) elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. BELMONTE FRANCESCO PAOLO, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
), elettivamente domiciliato Indirizzo Controparte_1 C.F._2
Telematico, presso lo studio dell'avv. CIUFFREDA CRISTIANA, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte del 21.11.2024, depositate per l'udienza del 04.12.2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 05.11.2024 e Parte_1
hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio concordatario contratto in Foggia in data 08/09/2018 (atto n. 291, parte II, serie A, anno
2018) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Hanno esposto che dall'unione è nato il figlio
[...]
Foggia in data 27.09.2019 e che sono addivenuti ad una separazione consensuale che è Persona_1
stata omologata con sentenza del Tribunale di Foggia n. 530/2024, pubblicata in data 20.02.2024,
continuando da tale data a vivere separati, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice delegato e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 04.12.2024, all'esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da Parte_1
e è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che lo scioglimento del matrimonio possa essere domandato anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” fra gli stessi e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno dello scioglimento del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con decreto del . Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che da quel momento in poi hanno continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento, in quanto le condizioni concordate nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico. Inoltre, le stesse non sono contrarie agli interessi del figlio minore, regolamentando, in maniera puntuale,
l'affidamento, il diritto di visita e il suo mantenimento.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt.
91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso dei procuratori delle parti ex art. 83
D.P.R. 115/2002, essendo state quest'ultime ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia in data 08/09/2018
(atto n. 291, parte II, serie A, anno 2018) tra e Parte_1 Controparte_1
, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
[...]
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Approva le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo e che qui devono intendersi per interamente trascritte;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 14.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro