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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/04/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 4.4.2025, tenuta ai sensi dell' art
127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 4939/2024 di R.G. promossa da:
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Afghan Market di Parte_1
AZ IN & C. S.N.C., rapp. e difeso dall' avv. Massimo Garruto
-Opponente-
Contro
, già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del dirigente pro-tempore - rappresentata e difesa dai funzionari dott. Marco Tarquinio e dott.
Giovanni Mastropietro
-Opposto-
Fatto e diritto
1.Parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato in data 24.5.2024, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 147/2024 del 17/04/2024 emessa dall
[...]
. Controparte_1
A sostegno della domanda allegava: che l'atto amministrativo non fosse stato tradotto, derivandone pertanto la nullità; che non potesse essere ravvisato in capo al datore di lavoro l'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa in relazione all' infrazione contestata, dovendosene dunque escludere la sussistenza in applicazione dell' art 3 della legge 689/1981. Tanto premesso, concludeva come segue: “Ergo, il sottoscritto Avvocato, nella qualità di cui in epigrafe, chiede che l'On.le Tribunale adito voglia, in accoglimento del presente ricorso e previa sospensione del provvedimento impugnato, anche inaudita altera parte, annullare l'ordinanza ingiunzione contraddistinta con il numero 147/2024, di importo pari ad € 11.666,69, concernente la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911 della Legge n. 205/2017 in materia di corresponsione in contanti della retribuzione afferente ai mesi a partire da ottobre 2021 sino ad aprile 2022, con condanna alle spese del presente giudizio”.
2.Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente ribadiva la legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo pertanto il rigetto delle avverse istanze.
Veniva disattesa l'istanza di sospensione formulata da parte opponente (cfr. decreto del 5.6.2024).
Istruita per mezzo delle produzioni documentali - disattese le istanze di prova orale formulate da parte opponente- la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale all' esito dell'odierna udienza, tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
*********
3.Nel merito, si osserva quanto segue.
E' noto che in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689
(nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa -nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 l. citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (Cassazione civile sez. II, 02/04/2015,
n.6778).
In tale contesto il verbale di accertamento dell'infrazione assume un valore probatorio disomogeneo in quanto fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in presenza, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria (cfr. Cass. 20/3/2007, n. 6565; Cass. 21/9/2006, n. 20441). Discende da tali principi, pertanto, che le dichiarazioni rese agli ispettori in ordine al rapporto di lavoro subordinato, da parte degli stessi dipendenti, sono dotate di efficacia probatoria fino a prova contraria.
3.1.Occorre, preliminarmente, rilevare che appare destituita di fondamento la censura di nullità del verbale unico in quanto non tradotto, risultando provata in atti l'effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell'opponente.
In merito, come eccepito dall' Amministrazione, parte opponente ha mostrato di comprendere e parlare la lingua italiana, rendendo dichiarazioni dettagliate e particolareggiate, differenziando le informazioni relative ai due lavoratori trovati intenti a prestare attività lavorativa, sottoscrivendo le stesse senza obiettare alcunché, denotando, anzi, una condotta collaborativa di cui gli ispettori hanno dato atto nel verbale.
Parte opposta, in merito, ha inoltre evidenziato quanto segue:
a) il sig. , che risulta censito nell'anagrafe tributaria italiana dal 2013 ( cfr.all. 4 al fascicolo Parte_1
di parte opposta), esercita attività di impresa in Italia sin dal 2015 ed è dal 13/03/2019 legale rappresentante della Afghan Market di AZ & C. S.N.C., una società che nel proprio oggetto sociale, oltre alla vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari per la pulizia della casa e della persona, annovera anche il disbrigo pratiche e richieste di certificazioni e di traduzioni nonché la mediazione culturale e linguistica, attività, quest'ultima, già esercitata dal 2018 al 2021 quale titolare firmatario della impresa individuale ( cfr. all. 6 al fascicolo di parte opposta); Parte_1
b) lo stesso ha mostrato di conoscere e comprendere la lingua italiana anche quando, debitamente informato dagli ispettori procedenti, ha indicato quale professionista abilitato ad effettuare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ex art. 1 L. n. 12/1979 il consulente del lavoro dott. al quale, peraltro, ha conferito espressa delega alla ricezione del Persona_1
verbale unico di accertamento e notificazione. La suddetta delega, si noti, risulta scritta in lingua italiana e sottoscritta dal sig. (cfr. all. 3d al fascicolo di parte opposta); Parte_1
c) la procura alle liti allegata al ricorso risulta scritta in lingua italiana e sottoscritta dal sig. Pt_1
, peraltro alla presenza del difensore, anche ai fini dell'autenticazione della stessa;
[...]
d) parte opponente, a seguito del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 n. 0756/086, emesso a suo carico a seguito del medesimo accesso ispettivo del 18.05.2022 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha proposto istanza di revoca, recandosi personalmente e senza assistenza presso gli uffici dell
[...]
di dimostrando di avere provveduto- in meno di 48 ore dall'accesso Controparte_1 CP_1
ispettivo- ad elaborare il documento di valutazione dei rischi, a nominare il responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione dei rischi e ad effettuare il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta ai sensi dell'art. 14 comma 11 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le circostanze evidenziate provano che l'opponente abbia una effettiva conoscenza della lingua italiana e che, dunque, non deve ritenersi sussistente alcuna violazione del diritto di difesa in danno dello stesso.
3.2 I fatti considerati dall'ordinanza ingiunzione opposta sono quelli accertati dai funzionari ispettivi, congiuntamente a funzionari del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, con l'accesso ispettivo del 18.05.2022, definito in data 18.07.2022 e, quindi, contestati con verbale unico di accertamento e notificazione n. FG00001/2022-506-01 del 11/10/2022, regolarmente notificato al trasgressore.
In particolare, il personale ispettivo ha contestato all'odierno opponente la violazione dell' art. 1 commi 910 e 911 L. 205/2017, per aver omesso la tracciabilità del pagamento degli stipendi corrisposti al lavoratore , nel periodo da ottobre 2021 ad aprile 2022, avendovi provveduto in Persona_2
contanti, con cadenza mensile.
Ricorrendo i presupposti di legge, stante il rapporto trasmesso ai sensi dell'art. 17 della Legge n.
689/1981, prot. n. 127 del 27/03/2024, parte opposta ha provveduto alla emanazione dell'ordinanza ingiunzione n. 147/2024.
Con Parte opponente non ha in alcun modo contestato l'inadempimento rilevato dall' , solo deducendo che l'inadempimento del disatteso obbligo di tracciabilità della retribuzione fosse ascrivibile a fatto del lavoratore , il quale sarebbe stato impossibilitato ad aprire un conto corrente, pur Persona_2
essendo stato più volte sollecitato in tal senso dal ricorrente.
La condotta contestata veniva ammessa, in sede di accesso ispettivo, dallo stesso opponente, che ha riferito agli ispettori: “in relazione ai dipendenti presenti oggi, dichiaro che non ho ancora corrisposto le retribuzioni a Siddiqi Rahmatullah dal mese di agosto 2021 fino ad oggi. Invece, a Persona_2
pago le retribuzioni in contanti sin dall'assunzione da ottobre 2021, ogni mese. Ho pagato fino ad aprile di quest'anno”.
Il sig. ha dichiarato agli ispettori procedenti: “dall'ottobre 2021 lavoro nel market Persona_2
Afghan Market come commesso. Lavoro dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11. Fino ad oggi sono sempre stato pagato in contanti una volta al mese da ottobre ad aprile”.
Da tali dichiarazioni, acquisite separatamente e del tutto congruenti, risulta pienamente provata la violazione dell'art.1 commi 910 e 911 della L. 205/2017 che, a far data dall'01/07/2018, impone ai datori di lavoro o committenti di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei mezzi tracciabili ivi indicato.
L' impossibilità del lavoratore di aprire un conto corrente sul quale accreditare le retribuzioni, che nella ricostruzione di parte opponente eliderebbe l'elemento soggettivo della condotta omissiva posta a base della sanzione, tuttavia, è circostanza che non viene in alcun modo argomentata, né provata sulla scorta di risultanze oggettive.
Sulla scorta di tali rilievi, si è ritenuto di disattendere le richieste di prova orale articolate dall' opponente, aventi ad oggetto circostanze suscettibili di riscontro documentale ed, in ogni caso, ininfluenti - per come prospettate - ai fini del decidere.
In merito, come eccepito da parte opposta, va rilevato che ai sensi dell'art. 1 commi 910 e 911 della L.
205/2017, a far data dall'01/07/2018 i datori di lavoro o committenti devono “corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.
Dunque, il bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore integra solo una delle modalità di corresponsione tracciabile dello stipendio. Né il ricorrente ha dedotto alcunchè in merito all' impossibilità di utilizzare gli altri strumenti di accredito tracciabile prima citati.
Peraltro, il datore di lavoro ha posto in essere la condotta contestata per un lasso di tempo di certo apprezzabile, dall' ottobre 2021 all' aprile 2022, pur essendo a conoscenza della circostanza che disattendeva un obbligo di legge, se - come dedotto in ricorso- la circostanza contestatagli è stata la stessa che lo ha indotto a recedere dal rapporto di lavoro con il dipendente impossibilitato a consentirgli di effettuare i pagamenti tracciabili della retribuzione.
4. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità delle questioni esaminate, tenuto conto della previsione di cui all' art 9, comma II, del D.lgs 149/2015
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.155,00
(2.695,00 diminuiti del 20%) oltre accessori di legge se dovuti.
Foggia, 4.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli