CASS
Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/03/2026, n. 7769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7769 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18302/2020 R.G., proposto DA HI OV, rappresentato e difeso dall’Avv. Corrado Morrone, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: corradomorrone@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando D’Amario, con studio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: avv.ferdinando.damario@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma del medesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE ICI IMU ACCERTAMENTO COMUNICAZIONE DELLA SOPRAVVENUTA EDIFICABILITÀ OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 7769 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 31/03/2026 2 avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 15 ottobre 2019, n. 7733/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott. GI Lo AR;
udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Gianna MA Zannella, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. OV HI ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 15 ottobre 2019, n. 7733/04/2019, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 0010203A016 del 19 settembre 2016 per omessa dichiarazione dell’IMU relativa agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e della TASI relativa agli anni 2014 e 2015, in relazione a due fabbricati ubicati in Avellino alla Via San Tommaso n. 21, nonché ad un terreno ubicato in Avellino alla Contrada Palombi, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Avellino avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino il 5 ottobre 2017, n. 1306/01/2017, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sul rilievo: a) che nessuna omissione di pronuncia era imputabile al giudice di primo grado;
b) che la potestà impositiva era stata esercitata senza oltrepassare il termine quinquennale di 3 decadenza;
c) che la sopravvenuta edificabilità dell’area in questione (per l’adozione del P.U.C. nell’anno 2008) imponeva la presentazione di una denuncia di variazione, che, invece, era stata omessa, non potendo ravvisarsi la diversa fattispecie di dichiarazione erronea;
d) che la mancata comunicazione al contribuente dell’edificabilità sopravvenuta non inficiava la validità dell’avviso di accertamento;
e) che le delibere comunali in materia di valori delle aree omogenee del territorio comunale non dovevano essere allegate all’atto impositivo, essendo soggette ad un peculiare regime di pubblicità legale;
f) che l’avviso di accertamento conteneva un’adeguata motivazione, essendo riportati i dati catastali, la destinazione urbanistica ed il valore imponibile dell’immobile. 3. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - in considerazione della rilevanza decisoria e della valenza nomofilattica - della questione controversa sulla «indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del P.U.C.». 5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 2. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. 4 proc. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, comportante vizio di motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice di secondo grado che: «Le motivazioni della sentenza gravata, dunque, appaiono pienamente condivisibili e, pertanto, questa CTR le intende in questa sede richiamare e fare proprie in quanto la decisione appellata risulta scevra da difetti di motivazione in quanto la stessa ha fornito gli elementi necessari a ricostruire l’iter logico e giuridico più aderente al dettato normativo di riferimento e alla giurisprudenza richiamata in materia», non essendo state esplicitate «le ragioni su cui fondare l’assunto della assenza di difetti della pronunzia di primo grado a fronte dei vizi denunziati dall’appellante» (pagina 15 del ricorso). 2.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 2.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile. Difatti, non è stato dedotto alcun fatto storico di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione, essendo stato precisato che: «Il vizio viene fatto autonomamente valere sulla base delle sopra esposte argomentazioni (...) sia come violazione di legge, sia in relazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di contraddittorio» (pagina 17 del ricorso). 2.3 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma, n. 3) (da riqualificare in n. 4), in base al tenore delle lagnanze), cod. proc. civ., il mezzo è infondato. 5 Invero, la sentenza impugnata è esaurientemente motivata con riguardo alle varie censure proposte in sede di appello ed elencate nell’esposizione degli antefatti processuali, risolvendosi l’enunciata condivisione della decisione di prime cure nella semplice premessa delle argomentazioni illustrate nel prosieguo. 3. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice di secondo grado che, «vertendosi in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, trovava applicazione il termine quinquennale, termine entro il quale l’avviso impugnato risultava essere stato tempestivamente notificato». 3.1 Il predetto motivo è infondato. 3.2 Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, con motivazione meramente apparente (riqualificandosi in n. 4), in base al tenore delle lagnanze, il vizio rubricato con l’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), avrebbe ravvisato la sussistenza dell’omessa presentazione della denuncia, senza offrirne ragioni a fondamento e traendone conclusioni erronee in diritto quanto al termine di decadenza da applicarsi al caso di specie. A suo dire, l’ente impositore sarebbe incorso in decadenza, giacché, vertendosi in ipotesi di denuncia erronea (e non di omessa denuncia), il termine per la notifica dell’atto impositivo 6 sarebbe triennale e sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre 2018. 3.3 La questione è stata affrontata e decisa – in dissonanza con un precedente orientamento (Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34879), secondo cui, non ricorrevano i presupposti della soppressione dell’obbligo dichiarativo in questione, la fattispecie data esponendo, come anticipato, una variazione nella base imponibile del tributo, - correlata, dunque, al valore venale dell’area edificabile (art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - che non poteva ricondursi né ad una variazione catastale dell’unità immobiliare né ad una registrazione telematica di atti notarili (art.
3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463), all’una ed all’altra condizione correlandosi la prevista soppressione dell’obbligo dichiarativo (art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) - da un recentissimo arresto di questa Corte, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, enunciandosi il condivisibile principio che l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto, per l’ICI, dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per l’IMU, dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (nonché, per la TASI, dal richiamo dell’art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore (in termini: Cass., Sez. Trib., 7 ottobre 2025, n. 26921). 7 3.4 Tale revirement è evidentemente destinato ad avere ricadute sull’individuazione del dies a quo del termine di decadenza. Invero, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva del tributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21485), in coerenza con la precedente esegesi sulla sussistenza dell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si era ritenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il termine di decadenza per il recupero della differenza di imposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché vi sia omessa presentazione della denuncia di variazione, è quello quinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e non quello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazione infedele o incompleta o inesatta, anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza di fatto della modificazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non ammette equipollenti alla denuncia di variazione. Il principio è estensibile anche all’IMU e alla TASI. Permaneva il non assolto obbligo dichiarativo che, in relazione (ora) all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, conformava il dies a quo del termine (quinquennale) di decadenza per l’esercizio del potere impositivo con riferimento al «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui» la dichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 2, in relazione all’art. 10, comma 4, del citato d.lgs. 30 8 novembre 1992, n. 504) (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n. 25937; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34879). 3.5 Il giudice di appello ha motivato sul punto (pagina 10), affermando che «nella fattispecie si verte in materia non già di erronea dichiarazione (come sostenuto dall’appellante), bensì di omessa dichiarazione, per la quale vige il più ampio termine decadenziale di cinque anni, a decorrere da quello successivo a quello in cui la dichiarazione andava resa, sicché, tenuto conto delle annualità interessate dall’avviso, questo risulta essere stato tempestivamente notificato». 3.6 Ora, alla luce dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo a carico del contribuente, il termine per l’esercizio del potere impositivo deve essere diversamente computato, riconducendosi la fattispecie ad un omesso versamento del tributo. Con la conseguenza che la decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, in virtù dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2321). Per cui, considerando la data di notifica dell’avviso di accertamento (28 novembre 2016), il termine decadenziale per l’esercizio del potere impositivo non era ancora decorso, in quel momento, per alcuno degli anni di riferimento (2012, 2013, 2014 e 2015). 4. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere 9 stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi su molti dei motivi di gravame. 4.1 Il predetto motivo è inammissibile. 4.2 La formulazione della censura è estremamente vaga e generica, non consentendo di cogliere l’esatta portata dell’aggressione alla ratio decidendi. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe «omesso di esaminare molti dei motivi in diritto posti a fondamento dell’appello proposto» e, così, «finito anche per violare il diritto di difesa del ricorrente, il principio del contraddittorio e quello di corrispondenza tra chiesto e pronunziato che impongono al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda», senza specificare (pur avendoli elencati da pagina 5 a pagina 14 del ricorso) quali motivi non sarebbero stati scrutinati. Peraltro, la sentenza impugnata, come si è detto, ha analiticamente argomentato sulle singole ragioni di gravame. 5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 24 Cost., dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado l’inosservanza dell’ente impositore all’obbligo di comunicare al contribuente la sopravvenuta edificabilità del terreno in conseguenza delle variazioni della pianificazione urbanistica (adozione del P.U.C. nell’anno 2008), consentendo a quest’ultimo di giustificare ex post soltanto in sede giudiziaria l’incremento del valore imponibile e la maggiorazione del tributo liquidato. 5.1 Il predetto motivo è infondato. 10 5.2 Secondo questa Corte, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi;
né rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l'amministrazione comunale, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendone specificamente sanzionata l'inosservanza (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12308; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11516; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6837; Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2021, n. 4118; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, nn. 34287 e 34289; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2305; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2024, n. 5894). Detto principio è valevole anche per l’IMU (Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2024, n. 5894), ma anche per la TASI. 5.3 Il che esclude anche che si possa ravvisare una integrazione postuma (in sede giudiziaria) della motivazione dell’atto impositivo e una lesione del diritto di difesa, anche alla luce del preciso rilievo da parte del giudice di appello che «l’atto opposto conteneva la puntuale descrizione dei dati catastali dei terreni, con il richiamo allo strumento urbanistico che ne aveva 11 affermato la natura edificabile, e con l’indicazione degli elementi in base ai quali si era provveduto alla determinazione del valore imponibile corrispondente al valore venale del cespite». 6. Con il quinto motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 159 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 11- quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che gli atti presupposti di modifica e/o rettifica dei valori presi in considerazione ai fini dell’accertamento non sarebbero stati comunicati al contribuente e che, inoltre, l’adozione del P.U.C. nell’anno 2008 non avrebbe comportato l’edificabilità dell’area in difetto di un successivo P.O.C. (mai adottato, né approvato). 6.1 Il predetto motivo è infondato. 6.2 Invero, la delibera prevista dall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, si deve ritenere conoscibile – al pari di tutti gli atti generali del Comune - dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale (per tutte: Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5^, 17 12 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730), per cui se ne deve confermare la valenza integrativa dell’avviso di accertamento per la determinazione del valore venale delle aree edificabili. 6.3 Inoltre, in tema di ICI, a seguito dell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salvo tenere comunque in considerazione, nella determinazione della base imponibile, la maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando in concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidono sulla valutazione del relativo valore venale (da ultima: Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2024, n. 13305). Tali principi sono valevoli anche per l’IMU e la TASI. 7. Con il sesto motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., e nullità della sentenza impugnata per motivazione carente o apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per 13 essere stato implicitamente ritenuto dal giudice di secondo grado, in difetto di adeguata motivazione, senza pronunciarsi sul relativo motivo di appello, che le delibere comunali relative alla valutazione delle aree edificabili per zone omogenee non debbano essere allegate all’avviso di accertamento, essendo sufficiente la pubblicazione nell’albo pretorio. 7.1 Il predetto motivo è infondato. 7.2 Come si è già detto, oltre ad essere ampiamente motivata, la sentenza impugnata si è pronunciata sui singoli motivi di appello, ivi compreso quello attinente all’allegazione degli atti presupposti (con il richiamo alla pertinente giurisprudenza di legittimità). 7.3 Inoltre, la delibera comunale ex art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, non deve essere allegata all’atto impositivo. Difatti, in tema di ICI (ma con estensione all’IMU, ex artt. 8, comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla TASI, ex art. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 14 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730). 8. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 9. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE GI Lo AR GI MA AL
RICORRENTE CONTRO Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando D’Amario, con studio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: avv.ferdinando.damario@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma del medesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE ICI IMU ACCERTAMENTO COMUNICAZIONE DELLA SOPRAVVENUTA EDIFICABILITÀ OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 7769 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 31/03/2026 2 avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 15 ottobre 2019, n. 7733/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott. GI Lo AR;
udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Gianna MA Zannella, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. OV HI ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 15 ottobre 2019, n. 7733/04/2019, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 0010203A016 del 19 settembre 2016 per omessa dichiarazione dell’IMU relativa agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e della TASI relativa agli anni 2014 e 2015, in relazione a due fabbricati ubicati in Avellino alla Via San Tommaso n. 21, nonché ad un terreno ubicato in Avellino alla Contrada Palombi, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Avellino avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino il 5 ottobre 2017, n. 1306/01/2017, con compensazione delle spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sul rilievo: a) che nessuna omissione di pronuncia era imputabile al giudice di primo grado;
b) che la potestà impositiva era stata esercitata senza oltrepassare il termine quinquennale di 3 decadenza;
c) che la sopravvenuta edificabilità dell’area in questione (per l’adozione del P.U.C. nell’anno 2008) imponeva la presentazione di una denuncia di variazione, che, invece, era stata omessa, non potendo ravvisarsi la diversa fattispecie di dichiarazione erronea;
d) che la mancata comunicazione al contribuente dell’edificabilità sopravvenuta non inficiava la validità dell’avviso di accertamento;
e) che le delibere comunali in materia di valori delle aree omogenee del territorio comunale non dovevano essere allegate all’atto impositivo, essendo soggette ad un peculiare regime di pubblicità legale;
f) che l’avviso di accertamento conteneva un’adeguata motivazione, essendo riportati i dati catastali, la destinazione urbanistica ed il valore imponibile dell’immobile. 3. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - in considerazione della rilevanza decisoria e della valenza nomofilattica - della questione controversa sulla «indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del P.U.C.». 5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 2. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. 4 proc. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, comportante vizio di motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice di secondo grado che: «Le motivazioni della sentenza gravata, dunque, appaiono pienamente condivisibili e, pertanto, questa CTR le intende in questa sede richiamare e fare proprie in quanto la decisione appellata risulta scevra da difetti di motivazione in quanto la stessa ha fornito gli elementi necessari a ricostruire l’iter logico e giuridico più aderente al dettato normativo di riferimento e alla giurisprudenza richiamata in materia», non essendo state esplicitate «le ragioni su cui fondare l’assunto della assenza di difetti della pronunzia di primo grado a fronte dei vizi denunziati dall’appellante» (pagina 15 del ricorso). 2.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 2.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile. Difatti, non è stato dedotto alcun fatto storico di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione, essendo stato precisato che: «Il vizio viene fatto autonomamente valere sulla base delle sopra esposte argomentazioni (...) sia come violazione di legge, sia in relazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di contraddittorio» (pagina 17 del ricorso). 2.3 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma, n. 3) (da riqualificare in n. 4), in base al tenore delle lagnanze), cod. proc. civ., il mezzo è infondato. 5 Invero, la sentenza impugnata è esaurientemente motivata con riguardo alle varie censure proposte in sede di appello ed elencate nell’esposizione degli antefatti processuali, risolvendosi l’enunciata condivisione della decisione di prime cure nella semplice premessa delle argomentazioni illustrate nel prosieguo. 3. Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto, con motivazione meramente apparente, dal giudice di secondo grado che, «vertendosi in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, trovava applicazione il termine quinquennale, termine entro il quale l’avviso impugnato risultava essere stato tempestivamente notificato». 3.1 Il predetto motivo è infondato. 3.2 Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata, con motivazione meramente apparente (riqualificandosi in n. 4), in base al tenore delle lagnanze, il vizio rubricato con l’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), avrebbe ravvisato la sussistenza dell’omessa presentazione della denuncia, senza offrirne ragioni a fondamento e traendone conclusioni erronee in diritto quanto al termine di decadenza da applicarsi al caso di specie. A suo dire, l’ente impositore sarebbe incorso in decadenza, giacché, vertendosi in ipotesi di denuncia erronea (e non di omessa denuncia), il termine per la notifica dell’atto impositivo 6 sarebbe triennale e sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre 2018. 3.3 La questione è stata affrontata e decisa – in dissonanza con un precedente orientamento (Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34879), secondo cui, non ricorrevano i presupposti della soppressione dell’obbligo dichiarativo in questione, la fattispecie data esponendo, come anticipato, una variazione nella base imponibile del tributo, - correlata, dunque, al valore venale dell’area edificabile (art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - che non poteva ricondursi né ad una variazione catastale dell’unità immobiliare né ad una registrazione telematica di atti notarili (art.
3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463), all’una ed all’altra condizione correlandosi la prevista soppressione dell’obbligo dichiarativo (art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) - da un recentissimo arresto di questa Corte, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede, enunciandosi il condivisibile principio che l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto, per l’ICI, dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per l’IMU, dall’art. 13, comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) (nonché, per la TASI, dal richiamo dell’art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore (in termini: Cass., Sez. Trib., 7 ottobre 2025, n. 26921). 7 3.4 Tale revirement è evidentemente destinato ad avere ricadute sull’individuazione del dies a quo del termine di decadenza. Invero, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva del tributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21485), in coerenza con la precedente esegesi sulla sussistenza dell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si era ritenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il termine di decadenza per il recupero della differenza di imposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché vi sia omessa presentazione della denuncia di variazione, è quello quinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e non quello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazione infedele o incompleta o inesatta, anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza di fatto della modificazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non ammette equipollenti alla denuncia di variazione. Il principio è estensibile anche all’IMU e alla TASI. Permaneva il non assolto obbligo dichiarativo che, in relazione (ora) all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, conformava il dies a quo del termine (quinquennale) di decadenza per l’esercizio del potere impositivo con riferimento al «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui» la dichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 2, in relazione all’art. 10, comma 4, del citato d.lgs. 30 8 novembre 1992, n. 504) (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n. 25937; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34879). 3.5 Il giudice di appello ha motivato sul punto (pagina 10), affermando che «nella fattispecie si verte in materia non già di erronea dichiarazione (come sostenuto dall’appellante), bensì di omessa dichiarazione, per la quale vige il più ampio termine decadenziale di cinque anni, a decorrere da quello successivo a quello in cui la dichiarazione andava resa, sicché, tenuto conto delle annualità interessate dall’avviso, questo risulta essere stato tempestivamente notificato». 3.6 Ora, alla luce dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo a carico del contribuente, il termine per l’esercizio del potere impositivo deve essere diversamente computato, riconducendosi la fattispecie ad un omesso versamento del tributo. Con la conseguenza che la decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, in virtù dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2321). Per cui, considerando la data di notifica dell’avviso di accertamento (28 novembre 2016), il termine decadenziale per l’esercizio del potere impositivo non era ancora decorso, in quel momento, per alcuno degli anni di riferimento (2012, 2013, 2014 e 2015). 4. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere 9 stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi su molti dei motivi di gravame. 4.1 Il predetto motivo è inammissibile. 4.2 La formulazione della censura è estremamente vaga e generica, non consentendo di cogliere l’esatta portata dell’aggressione alla ratio decidendi. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe «omesso di esaminare molti dei motivi in diritto posti a fondamento dell’appello proposto» e, così, «finito anche per violare il diritto di difesa del ricorrente, il principio del contraddittorio e quello di corrispondenza tra chiesto e pronunziato che impongono al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda», senza specificare (pur avendoli elencati da pagina 5 a pagina 14 del ricorso) quali motivi non sarebbero stati scrutinati. Peraltro, la sentenza impugnata, come si è detto, ha analiticamente argomentato sulle singole ragioni di gravame. 5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 24 Cost., dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado l’inosservanza dell’ente impositore all’obbligo di comunicare al contribuente la sopravvenuta edificabilità del terreno in conseguenza delle variazioni della pianificazione urbanistica (adozione del P.U.C. nell’anno 2008), consentendo a quest’ultimo di giustificare ex post soltanto in sede giudiziaria l’incremento del valore imponibile e la maggiorazione del tributo liquidato. 5.1 Il predetto motivo è infondato. 10 5.2 Secondo questa Corte, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi;
né rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l'amministrazione comunale, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendone specificamente sanzionata l'inosservanza (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12308; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11516; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6837; Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2021, n. 4118; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, nn. 34287 e 34289; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2305; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2024, n. 5894). Detto principio è valevole anche per l’IMU (Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2024, n. 5894), ma anche per la TASI. 5.3 Il che esclude anche che si possa ravvisare una integrazione postuma (in sede giudiziaria) della motivazione dell’atto impositivo e una lesione del diritto di difesa, anche alla luce del preciso rilievo da parte del giudice di appello che «l’atto opposto conteneva la puntuale descrizione dei dati catastali dei terreni, con il richiamo allo strumento urbanistico che ne aveva 11 affermato la natura edificabile, e con l’indicazione degli elementi in base ai quali si era provveduto alla determinazione del valore imponibile corrispondente al valore venale del cespite». 6. Con il quinto motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 159 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 11- quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondo grado che gli atti presupposti di modifica e/o rettifica dei valori presi in considerazione ai fini dell’accertamento non sarebbero stati comunicati al contribuente e che, inoltre, l’adozione del P.U.C. nell’anno 2008 non avrebbe comportato l’edificabilità dell’area in difetto di un successivo P.O.C. (mai adottato, né approvato). 6.1 Il predetto motivo è infondato. 6.2 Invero, la delibera prevista dall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, si deve ritenere conoscibile – al pari di tutti gli atti generali del Comune - dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale (per tutte: Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5^, 17 12 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730), per cui se ne deve confermare la valenza integrativa dell’avviso di accertamento per la determinazione del valore venale delle aree edificabili. 6.3 Inoltre, in tema di ICI, a seguito dell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, salvo tenere comunque in considerazione, nella determinazione della base imponibile, la maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie e la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando in concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidono sulla valutazione del relativo valore venale (da ultima: Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2024, n. 13305). Tali principi sono valevoli anche per l’IMU e la TASI. 7. Con il sesto motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., e nullità della sentenza impugnata per motivazione carente o apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per 13 essere stato implicitamente ritenuto dal giudice di secondo grado, in difetto di adeguata motivazione, senza pronunciarsi sul relativo motivo di appello, che le delibere comunali relative alla valutazione delle aree edificabili per zone omogenee non debbano essere allegate all’avviso di accertamento, essendo sufficiente la pubblicazione nell’albo pretorio. 7.1 Il predetto motivo è infondato. 7.2 Come si è già detto, oltre ad essere ampiamente motivata, la sentenza impugnata si è pronunciata sui singoli motivi di appello, ivi compreso quello attinente all’allegazione degli atti presupposti (con il richiamo alla pertinente giurisprudenza di legittimità). 7.3 Inoltre, la delibera comunale ex art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, non deve essere allegata all’atto impositivo. Difatti, in tema di ICI (ma con estensione all’IMU, ex artt. 8, comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla TASI, ex art. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 14 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730). 8. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 9. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE GI Lo AR GI MA AL