Articolo 1 della Legge 29 dicembre 1966, n. 1207
Articolo 2
Versione
1 febbraio 1967
Art. 1.
Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni in aggiunta a quella di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui alla legge 5 aprile 1966, n. 210 .
Entrata in vigore il 1 febbraio 1967