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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/02/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 27010/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27010/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
MARINELLA e , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. COLOMBO MARINELLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENACCHI CP_1 C.F._2
CAROLINA e elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO HAJECH 10 20129 MILANO presso il difensore avv. CENACCHI CAROLINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio , per sentir accogliere le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni: Accertata l'intestazione fiduciaria dei beni immobili siti in OV GO (MB), Corso Milano 7 - 9, (così censiti al foglio 12 268 sub 505 (Piano S1, cat. C/2 2 25 mq rendita Euro:25,82), sub 8 (Piano T cat. C/1 6 33 mq rendita Euro:611,85), 701 (Piano 1, cat. A/10 1 4,5 vani, rendita Euro:
1.347,95) 704 Piano 1-2 cat. A/10 1 4,5 vani Euro:1.347,95) condannare la SI alla Parte_2 restituzione dei beni al signor anche ex art. 2932 del Codice Civile;
Parte_1
IN SUBORDINE Accertata l'intestazione fiduciaria dei beni immobili siti in in OV GO (MB), Corso Milano 7 - 9, (così censiti al foglio 12 268 sub 5 (Piano S1, cat. C/2 2 25 mq rendita Euro:25,82), sub 8
(Piano T cat. C/1 6 33 mq rendita Euro:611,85), 701 (Piano 1, cat. A/10 1 4,5 vani, rendita pagina 1 di 7 Euro:1.347,95) 704 Piano 1-2 cat. A/10 1 4,5 vani Euro:1.347,95) condannare la SI alla CP_1 restituzione in favore del signor o in subordine condannarla al pagamento del valore Parte_1 attualizzato degli immobili, o in ulteriore subordine al pagamento del prezzo da lui pagato, IN OGNI CASO
Condannare la SI alla restituzione della parte dei frutti non corrisposta quali provenienti CP_1 dalle locazioni dei beni a lei fiduciariamente intestati, ad oggi parzialmente trattenuti dalla SI
nonché alla restituzione delle somme fiduciariamente depositate su conto corrente intestato alla CP_1 SI ed alla figlia della coppia, ma di provenienza esclusiva del signor CP_1 Pt_1
Si è costituita con comparsa di risposta del 21 dicembre 2022 chiedendo: CP_1 nel merito, respingere tutte le domande formulate dal signor nei confronti della Parte_1 SI , perché destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per i motivi CP_1 esposti in narrativa.
Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 15 giugno 2023. Con successiva ordinanza ha:
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1 e 7 essendo l'effetto di altri fatti da provare), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 2 rispetto alla prova dell'obbligo del trasferimento, 3, 4, 8 9, 10, 12, 17), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 5,11, 13 e irrilevante, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e irrilevante, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27);
− rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 luglio 2024. Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda è infondata e va respinta.
Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.
Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti rispondendo ad una molteplicità di funzioni, di pratici intenti, essendo diversi i tipi di interessi che possono sorreggere l'operazione. Nella fiducia cum amico la creazione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore trasferimento della titolarità, allo stesso fiduciante o a un terzo
Nella fiducia cum creditore, invece, il contratto fiduciario intercorre tra debitore e creditore: esta seconda tipologia - la fiducia cum creditore - esige una attenta valutazione nel caso concreto, onde accertare che non integri un contratto in frode alla legge e precisamente in violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 cod. civ.).
pagina 2 di 7 Sovente riceve un inquadramento in termini di pluralità di negozi connessi da una comune congruenza funzionale ovvero da un'unica finalità economica: nel rapporto fiduciario si ha il concorso di due negozi, l'uno di disposizione e l'altro che è anche causa del primo, di obbligazione, i quali sono distinti, pur se collegati, e non fusi unitariamente (Cass., Sez. IL 18 aprile 1957, n. 1331); il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o al terzo (Cass., Sez. IL 7 agosto 1982, n.
4438; Cass., Sez. IL 1° aprile 2003, n. 4886; Cass., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17785). Nel rapporto che si realizza per mezzo di un acquisto compiuto dal fiduciario, per conto del fiduciante, direttamente da un terzo, il pactum fiduciae - con cui il fiduciario si obbliga a gestire la posizione giuridica di cui è investito secondo modalità predeterminate e a ritrasferire la stessa al fiduciante - è assimilabile, ad avviso del recente arresto nomofilattico, al mandato senza rappresentanza, non al contratto preliminare. La dottrina, dal canto suo, evidenzia come mandato (in nome proprio) e negozio fiduciario si presentino entrambi come espressioni della interposizione reale di persona: in particolare, con specifico riguardo all'ipotesi, che qui viene in rilievo, del soggetto che abbia acquistato un bene utilizzando la provvista di altri e per seguire le istruzioni ricevute, essa perviene alla conclusione che tale posizione può essere qualificata come mandato o come fiducia, ma che le norme applicabili sono comunque le stesse.
Pertanto ai fini della validità dal pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
L'accordo concluso verbalmente è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.
L'osservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base all'art. 1350 cod. civ., per gli atti traslativi: per il contratto, iniziale, di acquisto dell'immobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di ritrasferimento ad opera del medesimo.
La dimensione pratica del fenomeno fiduciario, quale emerge dal contesto complessivo delle controversie venute all'esame dei giudici, offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto. Proprio rivolgendo l'analisi all'esperienza e ai modi di attuazione dei comportamenti, un'autorevole dottrina è giunta alla conclusione che condizionare all'osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia cum amico, dato che la formalità del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarietà dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico (Cass. SS.UU. 6 marzo 2020, n. 6459; infra Cass. III, Ord. 27 dicembre 2023, n. 36108). E' chiaro che nel caso che occorre non si pone un problema – risolto alla luce della citata giurisprudenza – di esistenza del rapporto fiduciario in mancanza della convenzione scritta (la difesa attorea l'ha prospettato implicitamente come verbale, ma unicamente quello della sua allegazione e prova nell'ambito del processo L'assunto attoreo è privo di dimostrazione.
pagina 3 di 7 In via preliminare, va dato atto della carenza assertiva subspecie di individuazione del quando e del quomodo intervennero i diversi patti fiduciari afferenti tanto all'acquisto degli immobili quanto alla alimentazione del conto corrente. L'allegazione attorea sul punto è generica poichè incentrata su un generalizzato schema che avrebbe avvinto in via famigliare ogni acquisto o atto giuridico riguardante la convenuta. Essa si riduce a tale descrizione:” Nel corso della vita matrimoniale, il signor ha Pt_1 acquistato con denaro proprio beni immobili siti in OV GO (MB), Corso Milano 7 - 9,
(così censiti al foglio 12 268 sub 505 (Piano S1, cat. C/2 2 25 mq rendita Euro:25,82), sub 8 (Piano T cat. C/1 6 33 mq rendita Euro:611,85), 701 (Piano 1, cat. A/10 1 4,5 vani, rendita Euro:1.347,95) 704 Piano 1-2 cat. A/10 1 4,5 vani Euro:1.347,95) intestandone la proprietà alla moglie, fornendole il denaro necessario sia per l'acquisto che per la ristrutturazione (docc.1-2)”. Ciò influisce direttamente sulla idoneità dimostrativa delle stesse fonti di prova costituite e costituende dedotte nella presente causa.
In primo luogo ad un'allegazione generica non può che seguire un'istanza di prova generica poiché diversamente si introdurrebbero in sede istruttoria uno o più fatti costitutivi della domanda come tali inammissibili.
In questo caso, in realtà ciò non è avvenuto poiché i capitoli di prova dedotti non hanno alcuna capacità dimostrativa dell'intervenuta conclusione di uno o più patti fiduciari anteriori, contemporanei o posteriori alla conclusione dei contratti di compravendita del 2 febbraio 1989 e del 17 dicembre 1991 (docc. 1 e 2 fasc. e la stessa cosa rispetto alle giacenze di conto corrente ovvero: Pt_1 1) “Nel periodo 1989-1991 il signor ha intestato fiduciariamente alla SI Parte_1
beni immobili siti in OV GO (MB), Corso Milano 7 - 9, CP_1 fornendole la provvista necessaria per pagarne il prezzo e per provvedere alla loro ristrutturazione”. Un capitolo generico perché confonde l'effetto giuridico dell'istituto evocato
(il patto fiduciario) con la dimostrazione dei singoli fatti costitutivi. Genericità che affascia la stessa collocazione temporale e modale dell'assunto patto. Si palesa, inoltre, irrilevante perché non vi è traccia della individuazione del fatto storico dell'assunzione dell'impegno al trasferimento dei cespiti da parte della convenuta quale elemento fondamentale affinchè si ricada nello schema del patto fiduciario;
2) “Precisamente il Signor forniva alla moglie Signora la somma di Parte_1 CP_1
Lit. 43.000.000 per acquistare in data 02/02/1989 gli immobili siti in Bovisio Masciago, Corso
Milano 7- 9 meglio descritti nel documento 7 che si rammostra al teste”. Costituisce un capitolo di prova irrilevante poiché dedurre la prova della corresponsione della provvista per la stipulazione di una compravendita con un terzo non costituisce ex se idonea prova testimoniale della conclusione del citato patto interno di natura fiduciaria. Il pagamento di un debito altrui è un mero atto giuridico (adempimento del terzo) mentre il patto fiduciario (come su descritto) è un vero e proprio contratto fra le parti avente quale sua peculiarità l'impegno al ritrasferimento del bene oggetto del contratto efficace verso il terzo. Ne segue che deve essere allegato prima che provato come e quando sia stato stipulato anche se occorso verbalmente. La sottrazione dalla forma scritta ad substantiam actus non implica certo sottrazione dall'onere della prova.
In secondo luogo, come detto, non si riesce a comprendere se l'attore perori la conclusione di un unico patto fiduciario avente ad oggetto la gestione ed il ritrasferiemnto della titolarità di tutti gli immobili e delle somme oppure tanti contratti fiduciari stipulati di volta in volta. L'asserto attoreo, infatti, appare incentrato sul dato ambientale – familiare (quale possibile fonte di prova presuntiva) ovvero la possidenza imprenditoriale dell'attore e l'impossidenza (correlativa) della pagina 4 di 7 convenuta. Fatti principali noti, peraltro, di cui difetta qualsivoglia prova diretta così da fiaccare del tutto qualsivoglia inferenza induttiva a riguardo. A questo riguardo lo sforzo probatorio dell'attore è volto a dimostrare questa situazione attraverso capitoli di prova orale e documentazione che (dovrebbe) smentire la mera difesa svolta dalla convenuta. E' d'uopo ricordare che l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie grava su chi la predica e ciò anche quando si vuole raggiungere la prova in via presuntiva. In questo caso la fattispecie sarebbe comunque monca poiché la prova del versamento del prezzo da parte dell'attore in luogo dell'acquirente non costituirebbe neanche un elemento decisivo ai fini dell'odierna domanda ex art. 2932 c.c.. Appare imprescindibile la prova dell'assunzione dell'obbligazione di trasferire al fiduciante la titolarità del bene quale titolo da azionare. Dopotutto la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della
"contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (infra Cass. SS.UU. 6 marzo 2020, n. 6459). Vi deve essere quindi una specifica prova di detto obbligo, qui inesistente.
In terzo luogo non si riesce ad accedere ad una prova presuntiva di detto patto.
Si ricorda che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e
2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. II, 31 ottobre 2011, n. 22656). Il procedimento si articola necessariamente in due momenti valutativi:
• in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
• in secundis occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).
Il difetto della prova dei fatti noti deprime la sussunzione di fatti ignoti pena la caduta nella spirale dell'inversione dell'onere della prova. Sia consentito rilevare l'assenza di quelle prove documentali che dovrebbero veicolare assunti confessori della controparte resi nel giudizio di separazione RG. 35969/2021 (tramite il proprio legale) quali:
- verbale dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 708 c.p.c. (doc. 28 fasc. Pt_1
- le note scritte del 16 dicembre 2021 (doc. 13 fasc. . Pt_1
In nessuno di tali atti vi è alcun riferimento della odierna convenuta (e della sua difesa) a qualsivoglia intestazione fiduciaria degli immobili o altro elemento che possa corroborare un principio di prova scritta o indiziario della fattispecie.
Infine, agganciandosi proprio al verbale del 29 novembre 2021 (cit. doc. 28 fasc. SALVEL) non si può fare a meno di notare che sia stato l'odierno attore ad affermare:” Ho intestato a mia moglie tre
pagina 5 di 7 immobili che lei loca. Si tratta di immobili solo formalmente intestati a mia moglie”. Fattispecie che appare diversa dal patto fiduciario in quanto ricollegabile alla simulazione soggettiva del contratto o c.d. interposizione fittizia. Ciò peraltro si ricollega alla stessa motivazione resa nella citazione circa le motivazione della asserita c.d. intestazione:” Tale operazione si rendeva necessaria al fine di acquisire immobili da porre a reddito, con la massima tutela dei beni propri del imprenditore edile, e dunque con atto idoneo Pt_1 a scongiurare ogni potenziale rischio di una tale attività in caso di intestazioni personali”. La dissimulazione della garanzia patrimoniale generica rispetto ai creditori attraverso la creazione di un fenomeno di apparentia iuris contrario alla realtà(impossidenza dell'attore) e non di affidamento dei diritti reali ad altro soggetto al fine di una gestione per poi essere ritrasferiti. E qui si spiega l'assenza stessa di alcuna allegazione circa il patto di ritrasferiemnto. Seguendo tale combinata allegazione il patto non poteva né doveva esserci, poiché l'acquisto dell'immobile da parte di era CP_1 soggettivamente simulato atteso che l'acquirente dissimulato era . Parte_1
Ne segue allora che l'evocazione del patto fiduciari non è altro che servente ad eludere i limiti probatori di cui agli artt. 1417 e 2722 c.c. in tema di prova della simulazione fra le parti quale patto contemporaneo (in questo caso intersoggettivo) contrario al contenuto dei diversi contratti di compravendita. Ed infatti, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. nel caso in cui il patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento ( v. Cass., 23/3/2017, n. 7416, ove si è sottolineato che laddove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento - Cass., III, Ord. 4 marzo 2022 n. 7179). Non basta indicare nominalmente l'esistenza di un patto fiduciario quanto i fatti costitutivi allegati indichino semmai l'integrazione della fattispecie della simulazione soggettiva. Ciò sulla scorta della sola allegazione della parte che agisce.
La domanda subordinata di restituzione del valore degli immobili è infondata.
Essa viene declinata, soltanto in comparsa conclusionale, quale sorta di azione di ingiustificato arricchimento. Ora va ricordato che in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla in considerazione della ritenuta nullità del patto (Cass. III, Ord. 27 dicembre 2023, n. 36108). Ne segue che il rigetto della domanda contrattuale di ritrasferimento della cosa, priva la parte del diritto di chiedere l'equivalente monetario degli immobili anche quale asserito ingiustificato depauperamento subito in virtù del principio di sussidiarietà temperata dell'actio de in rem verso. L'infondatezza nel merito dell'azione contrattuale non può essere recuperata per equivalente in altor modo.
Una chiosa finale va svolta con riferimento alla c.d. liquidità sul conto corrente. In questo caso il fatto costitutivo è totalmente generico e non si comprendono i suoi contorni storico – empirici:” Per le medesime ragioni, venivano trasferite liquidità in denaro di provenienza propria del in un conto Pt_1 pagina 6 di 7 corrente acceso presso NC LA di RI (dapprima cointestato tra i coniugi) intestato alla sola Signora ed alla figlia della coppia, la SI (doc.3)”. Difettando CP_1 Parte_3 l'allegazione del fatto né la controparte né il giudice devono indagare l'eventuale documentazione offerta in comunicazione al fine di trarre gli elementi dimostrativi di un fatto non allegato. Va da sé che il rigetto della domanda principale implichi l'assenza di qualsivoglia diritto a ricevere le somme conseguite dalla proprietaria con le locazioni degli immobili.
Tanto basta per la reiezione della domanda.
Null'altro vi è da aggiungere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la nota spese depositata dalla difesa convenuta in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
• condanna alla rifusione dele spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1 liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
Milano, 23 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27010/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
MARINELLA e , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. COLOMBO MARINELLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENACCHI CP_1 C.F._2
CAROLINA e elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO HAJECH 10 20129 MILANO presso il difensore avv. CENACCHI CAROLINA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio , per sentir accogliere le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni: Accertata l'intestazione fiduciaria dei beni immobili siti in OV GO (MB), Corso Milano 7 - 9, (così censiti al foglio 12 268 sub 505 (Piano S1, cat. C/2 2 25 mq rendita Euro:25,82), sub 8 (Piano T cat. C/1 6 33 mq rendita Euro:611,85), 701 (Piano 1, cat. A/10 1 4,5 vani, rendita Euro:
1.347,95) 704 Piano 1-2 cat. A/10 1 4,5 vani Euro:1.347,95) condannare la SI alla Parte_2 restituzione dei beni al signor anche ex art. 2932 del Codice Civile;
Parte_1
IN SUBORDINE Accertata l'intestazione fiduciaria dei beni immobili siti in in OV GO (MB), Corso Milano 7 - 9, (così censiti al foglio 12 268 sub 5 (Piano S1, cat. C/2 2 25 mq rendita Euro:25,82), sub 8
(Piano T cat. C/1 6 33 mq rendita Euro:611,85), 701 (Piano 1, cat. A/10 1 4,5 vani, rendita pagina 1 di 7 Euro:1.347,95) 704 Piano 1-2 cat. A/10 1 4,5 vani Euro:1.347,95) condannare la SI alla CP_1 restituzione in favore del signor o in subordine condannarla al pagamento del valore Parte_1 attualizzato degli immobili, o in ulteriore subordine al pagamento del prezzo da lui pagato, IN OGNI CASO
Condannare la SI alla restituzione della parte dei frutti non corrisposta quali provenienti CP_1 dalle locazioni dei beni a lei fiduciariamente intestati, ad oggi parzialmente trattenuti dalla SI
nonché alla restituzione delle somme fiduciariamente depositate su conto corrente intestato alla CP_1 SI ed alla figlia della coppia, ma di provenienza esclusiva del signor CP_1 Pt_1
Si è costituita con comparsa di risposta del 21 dicembre 2022 chiedendo: CP_1 nel merito, respingere tutte le domande formulate dal signor nei confronti della Parte_1 SI , perché destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, per i motivi CP_1 esposti in narrativa.
Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 15 giugno 2023. Con successiva ordinanza ha:
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1 e 7 essendo l'effetto di altri fatti da provare), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 2 rispetto alla prova dell'obbligo del trasferimento, 3, 4, 8 9, 10, 12, 17), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 5,11, 13 e irrilevante, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e irrilevante, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27);
− rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 luglio 2024. Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda è infondata e va respinta.
Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito.
Il negozio fiduciario si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti rispondendo ad una molteplicità di funzioni, di pratici intenti, essendo diversi i tipi di interessi che possono sorreggere l'operazione. Nella fiducia cum amico la creazione della titolarità è funzionale alla realizzazione di una detenzione e gestione del bene nell'interesse del fiduciante ed in vista di un successivo ulteriore trasferimento della titolarità, allo stesso fiduciante o a un terzo
Nella fiducia cum creditore, invece, il contratto fiduciario intercorre tra debitore e creditore: esta seconda tipologia - la fiducia cum creditore - esige una attenta valutazione nel caso concreto, onde accertare che non integri un contratto in frode alla legge e precisamente in violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 cod. civ.).
pagina 2 di 7 Sovente riceve un inquadramento in termini di pluralità di negozi connessi da una comune congruenza funzionale ovvero da un'unica finalità economica: nel rapporto fiduciario si ha il concorso di due negozi, l'uno di disposizione e l'altro che è anche causa del primo, di obbligazione, i quali sono distinti, pur se collegati, e non fusi unitariamente (Cass., Sez. IL 18 aprile 1957, n. 1331); il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro, inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o al terzo (Cass., Sez. IL 7 agosto 1982, n.
4438; Cass., Sez. IL 1° aprile 2003, n. 4886; Cass., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17785). Nel rapporto che si realizza per mezzo di un acquisto compiuto dal fiduciario, per conto del fiduciante, direttamente da un terzo, il pactum fiduciae - con cui il fiduciario si obbliga a gestire la posizione giuridica di cui è investito secondo modalità predeterminate e a ritrasferire la stessa al fiduciante - è assimilabile, ad avviso del recente arresto nomofilattico, al mandato senza rappresentanza, non al contratto preliminare. La dottrina, dal canto suo, evidenzia come mandato (in nome proprio) e negozio fiduciario si presentino entrambi come espressioni della interposizione reale di persona: in particolare, con specifico riguardo all'ipotesi, che qui viene in rilievo, del soggetto che abbia acquistato un bene utilizzando la provvista di altri e per seguire le istruzioni ricevute, essa perviene alla conclusione che tale posizione può essere qualificata come mandato o come fiducia, ma che le norme applicabili sono comunque le stesse.
Pertanto ai fini della validità dal pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.
L'accordo concluso verbalmente è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.
L'osservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base all'art. 1350 cod. civ., per gli atti traslativi: per il contratto, iniziale, di acquisto dell'immobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di ritrasferimento ad opera del medesimo.
La dimensione pratica del fenomeno fiduciario, quale emerge dal contesto complessivo delle controversie venute all'esame dei giudici, offre un quadro variegato di accordi fiduciari verbali tra coniugi, conviventi e familiari relativi alla intestazione di immobili acquistati in tutto o in parte con denaro di uno solo di essi, nel quale le parti, per motivi di opportunità, di lealtà e di fiducia reciproca, sono restie a consegnare in un atto scritto il pactum tra di esse intervenuto. Proprio rivolgendo l'analisi all'esperienza e ai modi di attuazione dei comportamenti, un'autorevole dottrina è giunta alla conclusione che condizionare all'osservanza della forma scritta la validità del patto fiduciario significherebbe praticamente escludere la rilevanza pratica della fiducia in molte ipotesi di fiducia cum amico, dato che la formalità del patto finirebbe quasi sempre per incidere sulla dimensione pratica del comportamento, escludendone la fiduciarietà dal punto di vista della morfologia del fenomeno empirico (Cass. SS.UU. 6 marzo 2020, n. 6459; infra Cass. III, Ord. 27 dicembre 2023, n. 36108). E' chiaro che nel caso che occorre non si pone un problema – risolto alla luce della citata giurisprudenza – di esistenza del rapporto fiduciario in mancanza della convenzione scritta (la difesa attorea l'ha prospettato implicitamente come verbale, ma unicamente quello della sua allegazione e prova nell'ambito del processo L'assunto attoreo è privo di dimostrazione.
pagina 3 di 7 In via preliminare, va dato atto della carenza assertiva subspecie di individuazione del quando e del quomodo intervennero i diversi patti fiduciari afferenti tanto all'acquisto degli immobili quanto alla alimentazione del conto corrente. L'allegazione attorea sul punto è generica poichè incentrata su un generalizzato schema che avrebbe avvinto in via famigliare ogni acquisto o atto giuridico riguardante la convenuta. Essa si riduce a tale descrizione:” Nel corso della vita matrimoniale, il signor ha Pt_1 acquistato con denaro proprio beni immobili siti in OV GO (MB), Corso Milano 7 - 9,
(così censiti al foglio 12 268 sub 505 (Piano S1, cat. C/2 2 25 mq rendita Euro:25,82), sub 8 (Piano T cat. C/1 6 33 mq rendita Euro:611,85), 701 (Piano 1, cat. A/10 1 4,5 vani, rendita Euro:1.347,95) 704 Piano 1-2 cat. A/10 1 4,5 vani Euro:1.347,95) intestandone la proprietà alla moglie, fornendole il denaro necessario sia per l'acquisto che per la ristrutturazione (docc.1-2)”. Ciò influisce direttamente sulla idoneità dimostrativa delle stesse fonti di prova costituite e costituende dedotte nella presente causa.
In primo luogo ad un'allegazione generica non può che seguire un'istanza di prova generica poiché diversamente si introdurrebbero in sede istruttoria uno o più fatti costitutivi della domanda come tali inammissibili.
In questo caso, in realtà ciò non è avvenuto poiché i capitoli di prova dedotti non hanno alcuna capacità dimostrativa dell'intervenuta conclusione di uno o più patti fiduciari anteriori, contemporanei o posteriori alla conclusione dei contratti di compravendita del 2 febbraio 1989 e del 17 dicembre 1991 (docc. 1 e 2 fasc. e la stessa cosa rispetto alle giacenze di conto corrente ovvero: Pt_1 1) “Nel periodo 1989-1991 il signor ha intestato fiduciariamente alla SI Parte_1
beni immobili siti in OV GO (MB), Corso Milano 7 - 9, CP_1 fornendole la provvista necessaria per pagarne il prezzo e per provvedere alla loro ristrutturazione”. Un capitolo generico perché confonde l'effetto giuridico dell'istituto evocato
(il patto fiduciario) con la dimostrazione dei singoli fatti costitutivi. Genericità che affascia la stessa collocazione temporale e modale dell'assunto patto. Si palesa, inoltre, irrilevante perché non vi è traccia della individuazione del fatto storico dell'assunzione dell'impegno al trasferimento dei cespiti da parte della convenuta quale elemento fondamentale affinchè si ricada nello schema del patto fiduciario;
2) “Precisamente il Signor forniva alla moglie Signora la somma di Parte_1 CP_1
Lit. 43.000.000 per acquistare in data 02/02/1989 gli immobili siti in Bovisio Masciago, Corso
Milano 7- 9 meglio descritti nel documento 7 che si rammostra al teste”. Costituisce un capitolo di prova irrilevante poiché dedurre la prova della corresponsione della provvista per la stipulazione di una compravendita con un terzo non costituisce ex se idonea prova testimoniale della conclusione del citato patto interno di natura fiduciaria. Il pagamento di un debito altrui è un mero atto giuridico (adempimento del terzo) mentre il patto fiduciario (come su descritto) è un vero e proprio contratto fra le parti avente quale sua peculiarità l'impegno al ritrasferimento del bene oggetto del contratto efficace verso il terzo. Ne segue che deve essere allegato prima che provato come e quando sia stato stipulato anche se occorso verbalmente. La sottrazione dalla forma scritta ad substantiam actus non implica certo sottrazione dall'onere della prova.
In secondo luogo, come detto, non si riesce a comprendere se l'attore perori la conclusione di un unico patto fiduciario avente ad oggetto la gestione ed il ritrasferiemnto della titolarità di tutti gli immobili e delle somme oppure tanti contratti fiduciari stipulati di volta in volta. L'asserto attoreo, infatti, appare incentrato sul dato ambientale – familiare (quale possibile fonte di prova presuntiva) ovvero la possidenza imprenditoriale dell'attore e l'impossidenza (correlativa) della pagina 4 di 7 convenuta. Fatti principali noti, peraltro, di cui difetta qualsivoglia prova diretta così da fiaccare del tutto qualsivoglia inferenza induttiva a riguardo. A questo riguardo lo sforzo probatorio dell'attore è volto a dimostrare questa situazione attraverso capitoli di prova orale e documentazione che (dovrebbe) smentire la mera difesa svolta dalla convenuta. E' d'uopo ricordare che l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie grava su chi la predica e ciò anche quando si vuole raggiungere la prova in via presuntiva. In questo caso la fattispecie sarebbe comunque monca poiché la prova del versamento del prezzo da parte dell'attore in luogo dell'acquirente non costituirebbe neanche un elemento decisivo ai fini dell'odierna domanda ex art. 2932 c.c.. Appare imprescindibile la prova dell'assunzione dell'obbligazione di trasferire al fiduciante la titolarità del bene quale titolo da azionare. Dopotutto la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della
"contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (infra Cass. SS.UU. 6 marzo 2020, n. 6459). Vi deve essere quindi una specifica prova di detto obbligo, qui inesistente.
In terzo luogo non si riesce ad accedere ad una prova presuntiva di detto patto.
Si ricorda che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e
2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. II, 31 ottobre 2011, n. 22656). Il procedimento si articola necessariamente in due momenti valutativi:
• in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
• in secundis occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).
Il difetto della prova dei fatti noti deprime la sussunzione di fatti ignoti pena la caduta nella spirale dell'inversione dell'onere della prova. Sia consentito rilevare l'assenza di quelle prove documentali che dovrebbero veicolare assunti confessori della controparte resi nel giudizio di separazione RG. 35969/2021 (tramite il proprio legale) quali:
- verbale dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 708 c.p.c. (doc. 28 fasc. Pt_1
- le note scritte del 16 dicembre 2021 (doc. 13 fasc. . Pt_1
In nessuno di tali atti vi è alcun riferimento della odierna convenuta (e della sua difesa) a qualsivoglia intestazione fiduciaria degli immobili o altro elemento che possa corroborare un principio di prova scritta o indiziario della fattispecie.
Infine, agganciandosi proprio al verbale del 29 novembre 2021 (cit. doc. 28 fasc. SALVEL) non si può fare a meno di notare che sia stato l'odierno attore ad affermare:” Ho intestato a mia moglie tre
pagina 5 di 7 immobili che lei loca. Si tratta di immobili solo formalmente intestati a mia moglie”. Fattispecie che appare diversa dal patto fiduciario in quanto ricollegabile alla simulazione soggettiva del contratto o c.d. interposizione fittizia. Ciò peraltro si ricollega alla stessa motivazione resa nella citazione circa le motivazione della asserita c.d. intestazione:” Tale operazione si rendeva necessaria al fine di acquisire immobili da porre a reddito, con la massima tutela dei beni propri del imprenditore edile, e dunque con atto idoneo Pt_1 a scongiurare ogni potenziale rischio di una tale attività in caso di intestazioni personali”. La dissimulazione della garanzia patrimoniale generica rispetto ai creditori attraverso la creazione di un fenomeno di apparentia iuris contrario alla realtà(impossidenza dell'attore) e non di affidamento dei diritti reali ad altro soggetto al fine di una gestione per poi essere ritrasferiti. E qui si spiega l'assenza stessa di alcuna allegazione circa il patto di ritrasferiemnto. Seguendo tale combinata allegazione il patto non poteva né doveva esserci, poiché l'acquisto dell'immobile da parte di era CP_1 soggettivamente simulato atteso che l'acquirente dissimulato era . Parte_1
Ne segue allora che l'evocazione del patto fiduciari non è altro che servente ad eludere i limiti probatori di cui agli artt. 1417 e 2722 c.c. in tema di prova della simulazione fra le parti quale patto contemporaneo (in questo caso intersoggettivo) contrario al contenuto dei diversi contratti di compravendita. Ed infatti, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. nel caso in cui il patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento ( v. Cass., 23/3/2017, n. 7416, ove si è sottolineato che laddove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento - Cass., III, Ord. 4 marzo 2022 n. 7179). Non basta indicare nominalmente l'esistenza di un patto fiduciario quanto i fatti costitutivi allegati indichino semmai l'integrazione della fattispecie della simulazione soggettiva. Ciò sulla scorta della sola allegazione della parte che agisce.
La domanda subordinata di restituzione del valore degli immobili è infondata.
Essa viene declinata, soltanto in comparsa conclusionale, quale sorta di azione di ingiustificato arricchimento. Ora va ricordato che in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla in considerazione della ritenuta nullità del patto (Cass. III, Ord. 27 dicembre 2023, n. 36108). Ne segue che il rigetto della domanda contrattuale di ritrasferimento della cosa, priva la parte del diritto di chiedere l'equivalente monetario degli immobili anche quale asserito ingiustificato depauperamento subito in virtù del principio di sussidiarietà temperata dell'actio de in rem verso. L'infondatezza nel merito dell'azione contrattuale non può essere recuperata per equivalente in altor modo.
Una chiosa finale va svolta con riferimento alla c.d. liquidità sul conto corrente. In questo caso il fatto costitutivo è totalmente generico e non si comprendono i suoi contorni storico – empirici:” Per le medesime ragioni, venivano trasferite liquidità in denaro di provenienza propria del in un conto Pt_1 pagina 6 di 7 corrente acceso presso NC LA di RI (dapprima cointestato tra i coniugi) intestato alla sola Signora ed alla figlia della coppia, la SI (doc.3)”. Difettando CP_1 Parte_3 l'allegazione del fatto né la controparte né il giudice devono indagare l'eventuale documentazione offerta in comunicazione al fine di trarre gli elementi dimostrativi di un fatto non allegato. Va da sé che il rigetto della domanda principale implichi l'assenza di qualsivoglia diritto a ricevere le somme conseguite dalla proprietaria con le locazioni degli immobili.
Tanto basta per la reiezione della domanda.
Null'altro vi è da aggiungere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la nota spese depositata dalla difesa convenuta in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
• condanna alla rifusione dele spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1 liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
Milano, 23 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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