Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Considerato che l'udienza del 17.04.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 136/2024 R.G. promossa da
(C.F.: nata a [...] l'[...] e ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Ursoleo;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso, CP_2 ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;
RESISTENTE contro
Controparte_3
(C.F.: , in persona del Ministro pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2 in Roma, Via XX Settembre n. 97, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Direttore delegato della , dott.ssa ; Controparte_3 Controparte_4
RESISTENTE
pagina 1 di 11
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente conclude come da note autorizzate del 09.04.2025: “Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta,
In via principale:
1) accertare e dichiarare che la prof.ssa ha diritto al riconoscimento integrale, in Parte_1 sede di ricostruzione di carriera, a fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata come docente di scuola materna prima dell'immissione in ruolo negli anni scolastici 1996/1997,
1997/1998, 1998/1999 e nei tre anni di ruolo 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 e così per un totale di sei anni di servizio come docente di scuola materna;
- conseguentemente condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera della ricorrente e al pagamento del trattamento retributivo dovuto e delle differenze stipendiali, oltre la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.”
Il procuratore del conclude come da memoria Controparte_1 difensiva del 24.10.2024: “Voglia L'ecc.mo Giudice dl Lavoro adito,
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- quanto all'accertamento della non debenza della somma di €. 9.662,46 e alle ulteriori richieste di cui al punto 2 delle conclusioni di parte attrice, dichiarare la cessazione della materia del contendere avuto riguardo alla restituzione delle somme operata dalle Amministrazioni convenute.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Il procuratore del conclude come da memoria Controparte_3 difensiva del 24.10.2024: “Voglia L'Ill.mo Giudice adito:
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in ordine alla domanda di cui al punto 2, tenuto conto del comportamento delle
Amministrazioni convenute, dichiarare cessata la materia del contendere sulla richiesta di non debenza della somma imponibile di € 9.662,46, ad ogni buon conto restituita all'amministrata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
pagina 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 25.01.2024, , premesso di Parte_1 essere dipendente del in qualità di docente di Controparte_1 scuola secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato, ha chiesto:
a) accertarsi il proprio diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo svolto in qualità di docente di scuola d'infanzia comunale negli anni scolastici 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, nonché del servizio reso dopo l'immissione in ruolo (01.09.2000) come docente di scuola materna negli anni scolastici
2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 (cfr. certificato di servizio 1), con conseguente condanna dei convenuti ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera e a CP_5 corrispondere il relativo trattamento retributivo e le differenze stipendiali maturate;
b) accertarsi la non debenza della somma imponibile a debito di €. 9.662,46, come quantificata nei decreti di ricostruzione di carriera n. 14968 del 13.02.2020 e n. 14975 dell'11.11.2020 e nella comunicazione della , Controparte_3 conseguentemente dichiararsi illegittime le trattenute mensili di €. 384,00 ciascuna, operate a decorrere dal mese di febbraio 2023 (cfr. buste paga del periodo gennaio
2023 - gennaio 2024 2), e condannarsi i resistenti a restituire la somma di €. CP_5
4.608,00 (al netto delle ritenute di legge) e le trattenute successive alla notifica del ricorso (in via subordinata, dichiararsi prescritto il diritto delle amministrazioni convenute di ripetere l'indebito azionato, conseguentemente condannarsi i predetti convenuti, ognuno per quanto di competenza, alla restituzione di quanto indebitamente recuperato).
A sostegno delle proprie domande, essa ha dedotto: 1) di aver prestato servizio pre- ruolo come docente di scuola materna per 5 anni, dal 1995/1996 al 1999/2000; 2) di essere stata immessa in ruolo in data 01.09.2000, come docente di scuola materna statale;
3) di essere transitata nella scuola secondaria di I grado in data 01.09.2003 e infine nella scuola secondaria di II grado in data 01.09.2017; 4) che con il decreto di ricostruzione carriera n. 903/2003 le è stata riconosciuta un'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di 5 anni e un inquadramento nella seconda posizione stipendiale del CCNL vigente ratione temporis;
3 5) che con il decreto di ricostruzione carriera n.
34/2005 (predisposto dopo il passaggio alla scuola secondaria di I grado) è stata riconosciuta una anzianità di servizio in anni 2, mesi 8 e giorni 14, con inserimento nella fascia stipendiale 0-2 del CCNL 24.07.2003 e riconoscimento di un assegno ad personam di €. 451,25 per effetto della cd. “temporizzazione”; 4 6) che i decreti di ricostruzione carriera n. 14845 e n. 14846 del 18.02.2019 (conseguenti al passaggio alla scuola secondaria di II grado) hanno riconosciuto, tramite il meccanismo della
“temporizzazione”, un'anzianità di anni 15, mesi 8 e giorni 14, con attribuzione della terza posizione stipendiale del CCNL vigente;
5 7) che con i decreti n. 14968 e n. 14975,
l'amministrazione scolastica ha disconosciuto i servizi prestati nella scuola materna e disatteso il meccanismo della “temporizzazione” in precedenza applicato, determinando una anzianità di servizio pari ad anni 13, mesi 0 e giorni 0, con riconoscimento della fascia stipendiale 9 - 14 del CCNL 2018. 6
Nel prospettare l'illegittimità dei decreti di ricostruzione di carriera nn. 14968 e 14975, nel contestare la debenza della somma imponibile di €. 9.662,46, quantificata dalla sulla base dei predetti decreti, nell'eccepire Controparte_3
l'impossibilità di ripetere le somme già liquidate in forza della temporizzazione per intervenuta prescrizione e nel denunciare il mancato riconoscimento dei servizi pre-ruolo anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
2. Il e il Controparte_1 Controparte_3
, tempestivamente costituitisi in giudizio, hanno contestato la fondatezza della
[...] domanda attorea chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso e, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante l'emissione di un nuovo decreto di ricostruzione carriera (decreto n. 15167 del 21.10.2024 7), con il quale, in applicazione del meccanismo della “temporizzazione”, è stata riconosciuta un'anzianità di servizio pari ad anni 2, mesi 8 e giorni 14 alla data dell'1.09.2003 e un'anzianità di servizio pari ad anni 15, mesi 8 e giorni 14 alla data dell'1.09.2017. Essi, inoltre, hanno riconosciuto l'esistenza di un credito della ricorrente di €. 19.576,21, comprensivo dell'indebito in corso di recupero (€. 9.768,63).
3. Sul merito
3.1. E' incontroverso che con le competenze stipendiali del mese di novembre
2024 è stata liquidata alla ricorrente la somma di €. 17.870,48; inoltre, a decorrere dal mese di dicembre 2024 sono cessate le trattenute sullo stipendio. Circostanze attestate dalle buste paga dei mesi di novembre e dicembre 2024, dalle quali si ricava che il MEF ha dato esecuzione al decreto n. 15167 del 21.10.2024, versando le differenze retributive di €. 17.870,48 (comprensive del debito accertato e in corso di recupero) e cessando contestualmente le trattenute mensili di €. 383,85. 8 Detto decreto - attraverso il meccanismo della temporizzazione - ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 2, mesi 8 e giorni 14 al momento del passaggio alla scuola media (01.09.2023).
Parte ricorrente, preso atto delle circostanze sopravvenute in corso di causa, ha rinunciato sia alla domanda principale formulata al punto 2 delle conclusioni, sia alla domanda subordinata, insistendo per l'accoglimento della domanda principale - richiamata nelle note finali del 09.04.2025 -, volta ad ottenere il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio prestati come docente di scuola materna dall'a.s. 1996/97 all'a.s. 2002/2003, in quanto il computo di tali anni determinerebbe un trattamento economico di miglior favore rispetto al meccanismo della temporizzazione: “se alla prof.ssa al momento del Pt_1 passaggio alla scuola media il 1.09.2003, fossero stati riconosciuti i sei anni di servizio prestati nella scuola materna (dall'a.s. 1996/1997 all'a.s. 2002/2003), la stessa avrebbe avuto diritto ad essere collocata nella seconda posizione stipendiale (da 3 a 8) e non nella prima posizione stipendiale (da 0 a 2), come invece avvenuto a seguito dell'applicazione del meccanismo della Contr temporizzazione (si veda tabella pag. 3 della memoria del e tabella 2, all. 5 al ricorso). E così, di seguito, il passaggio nelle successive posizioni stipendiali sarebbe avvenuto ben prima, con conseguente miglior trattamento economico”. 9
3.2. La presente controversia si inserisce in una cornice fattuale da ritenersi pacifica, poiché non oggetto di contestazione tra le parti. Risulta per tabulas che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica in qualità di docente di scuola materna dall'a.s. 1996/1997 all'a.s. 2002/2003, con immissione in ruolo in data 01.09.2000, e che la stessa è transitata a decorrere dall'1.09.2003 e poi dall'1.09.2017 rispettivamente nei ruoli della scuola secondaria di I grado e di II grado, vedendosi applicato ai fini della ricostruzione di carriera (rectius ai fini della valutazione del servizio prestato nel ruolo della scuola materna e della scuola secondaria di I grado) il criterio della temporizzazione dell'anzianità maturata.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento integrale del servizio (pre e post-immissione in ruolo) svolto presso la scuola materna, in ordine e grado inferiore a quello di attuale appartenenza, richiamando sul punto le statuizioni della giurisprudenza di legittimità che sanciscono la parità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e il principio della computabilità integrale di tali servizi ai fini giuridici ed economici. Essa ha evidenziato come l'integrale riconoscimento del servizio prestato presso la scuola materna negli anni di precariato (dall'a.s. 1996/1997 all'a.s. 2002/2003) le consentirebbe di beneficiare, al momento del passaggio alla scuola secondaria di I grado (01.09.2003), di una posizione stipendiale di maggior favore (3-8 anziché 0-2, riconosciuta con il meccanismo della temporizzazione) e un più rapido avanzamento alle successive fasce retributive del CCNL di settore.
3.3. La domanda attorea è fondata.
A mente dell'art. 83 del d.p.r. n. 417/1974 (rubricato "Passaggio ad altro ruolo"), “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.”
La legge n. 312/1980, all'art. 57, commi 1 e 2, ha previsto che: “I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417.”
L'art. 77 del d.p.r. n. 417/1974, a sua volta, nel disciplinare i requisiti di passaggio, "del pagina 6 di 11 personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore" rinvia a quanto “previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.”
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9144/2016, hanno risolto la questione relativa alla legittimità del mancato riconoscimento integrale dei servizi pregressi svolti dagli insegnanti di scuola materna transitati nei ruoli del personale docente degli istituti di istruzione secondaria, precisando il significato delle disposizioni sopra richiamate:
“Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, statuendo che "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974,
n. 417, art. 77 cit.". In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili, compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione.”
Con il citato arresto la Suprema Corte si è pronunciata sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, precisando che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 77, 83 d.p.r. n.
pagina 7 di 11 417/1974 e art. 57, L. n. 312/1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria deve essere riconosciuta in misura integrale l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna, anziché nei limiti della cd. temporizzazione. Così anche Cass. n.
8605/2024: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, all'insegnante di scuola materna comunale che transita alla scuola materna statale spetta il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, in considerazione della piena fungibilità tra i ruoli delle scuole di ogni ordine e grado desumibile dall'interpretazione sistematica della disciplina che regola la materia.”
Nel solco di tale orientamento giurisprudenziale, consolidatosi in seno alla Corte di legittimità, le Sezioni Unite, esaminando il caso di una docente di religione immessa nel ruolo della scuola secondaria statale che agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna ai fini della ricostruzione di carriera, hanno ribadito quanto segue: “In sostanza, in virtù del sopravvenire dell'art. 57 della legge n.
312 del 1980, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo, dell'introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti;
si è così imposta un'interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Una lettura restrittiva dell'art. 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312 del
1980 - avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento. A tale pronuncia è stata successivamente data continuità (Cass. 4 ottobre 2016, n.
19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018,
n. 29791; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4877).
7. Secondo l'indicata interpretazione, invalsa nella giurisprudenza di legittimità, così da costituire diritto vivente, l'insegnante 'di ruolo' della scuola materna che transita nel 'ruolo' della scuola secondaria ha diritto di riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza” (Cass. S.U. n. 22726/2022). In sintesi, vista la piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, in ogni caso in cui l'ordinamento scolastico consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, secondo il seguente principio pagina 8 di 11 di diritto: “ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo”; ancora: “ai fini del suddetto computo l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma
14, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato” (Cass. S.U. n. 22276/2022).
Infatti, ai fini del riconoscimento del servizio maturato trova applicazione l'art. 485 del D.
Lgs. n. 297/1994 che, ai commi 1 e 3, equipara, con riferimento al servizio prestato presso la scuola primaria, il servizio “di ruolo” e quello “non di ruolo” in caso di passaggio alle scuole di istruzione secondaria, nonché in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola primaria. La norma non prevede espressamente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso la scuola materna in caso di immissione nei ruoli della scuola secondaria. Tuttavia, anche di tale norma deve essere data un'interpretazione estensiva coerente con quanto già affermato dalle Sezioni Unite nel 2016 e finalizzata ad evitare il configurarsi di una disparità di trattamento: “11.2. Pertanto, l'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. 12. Dai suddetti arresti di cui a Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 e Cass. n.
31149/2019 è dato, dunque, ricavare che, nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna 'non di ruolo' non può essere valutato diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna 'di ruolo' (per il quale, come sopra evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria, l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione)”
(Cass. S.U. n. 22276/2022).
3.4. Pertanto, in applicazione surrichiamati principi, tra cui quello della pagina 9 di 11 valorizzazione integrale del servizio, di ruolo e non di ruolo, va riconosciuto il diritto della ricorrente al computo per intero, nell'anzianità di servizio utile per la ricostruzione della carriera, dei servizi prestati nella scuola materna negli anni scolastici 1996/1997,
1997/1998, 1998/1999, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. Quanto alle rivendicazioni economiche, tenuto conto integralmente, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio prestato da nella scuola materna, va accolta la Parte_1 domanda attorea diretta alla rideterminazione della corrispondente fascia stipendiale e al riconoscimento delle progressioni economiche maturate secondo le previsioni del CCNL vigente ratione temporis, con conseguente condanna del alla Controparte_1 corresponsione dei relativi arretrati. Spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. Sulle spese.
4.1 Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
4.2 La particolarità della vicenda esaminata, le incertezze interpretative e la condotta processuale dei resistenti giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 50%.
La restante quota del 50% viene posta a carico dei convenuti in ragione della CP_5 soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di al riconoscimento integrale, in sede Parte_1
pagina 10 di 11 di ricostruzione di carriera, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata come docente di scuola materna negli anni scolastici 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999,
2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 (per un totale di sei anni), e alla collocazione nella fascia stipendiale corrispondente alla maggior anzianità;
2) ACCERTA E DICHIARA il diritto di al riconoscimento delle progressioni Parte_1 economiche maturate in forza dell'integrale riconoscimento del servizio di cui al punto che precede e, per l'effetto, condanna il e il Controparte_1
a corrispondere alla ricorrente le differenze Controparte_3
retributive maturate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo, al netto di quanto già eventualmente corrisposto;
3) CONDANNA, in solido, il e il Controparte_1 [...]
al pagamento in favore della ricorrente del 50% delle Controparte_3 spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 3.059,00 - già ridotta del 50% -, di cui €. 259,00 per anticipazioni e €. 2.800,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
4) DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%.
Modena, 28 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 12 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 11 3 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc.ti 6,7 fascicolo ricorrente. 6 Cfr. doc.ti 9,10,11 fascicolo ricorrente. 7 Cfr. doc. 2 fascicolo MIM. pagina 4 di 11 8 Cfr. doc.ti depositati in data 07.01.2025. 9 Cfr. note autorizzate del 09.04.2025. pagina 5 di 11