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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa EL LE, nella causa iscritta al n.889/2025 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] il [...] (C.F.: , ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Agesia di Siracusa, n.13, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Domenico Pane e Leonardo
Canto per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma nella via CP_1
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 31.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
Dichiara il diritto di alla corresponsione dell'assegno di inclusione per i mesi da Parte_1
Marzo a Ottobre 2024, nella misura di legge;
Condanna l' al pagamento dei ratei dovuti per il suddetto periodo, oltre gli accessori come CP_1
per legge;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 1865,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2025, l'odierno istante conveniva in giudizio l' per CP_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che sussistono tutti i requisiti atti
al riconoscimento del beneficio Assegno di Inclusione in capo a , di cui alla L. n.85 del 3 Parte_1
Luglio2023, per tutto il periodo da Marzo 2024 sino a Novembre 2024, con conseguente ripristino della
stessa prestazione da Marzo 2024 sino a Novembre 2024 e per l'effetto,- Condannare L
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione a Controparte_2
beneficio del sig. degli arretrati dovuti e non versati, a causa dell'illegittimo provvedimento Parte_1
CP_ emesso dall' che ha dichiarato decaduto il ricorrente e non ha mai ripristinato il beneficio cui il
ricorrente ha diritto dal Marzo 2024 e sino al Novembre 2024, con decorrenza e durata di legge, sulla
prestazione Assegno di Inclusione di cui al prot. nella misura di legge, oltre Controparte_3
interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo o, comunque
nella misura di legge;
- Accertare e dichiarare altresì che è illegittimo e dunque annullare il
provvedimento di decadenza adottato dall' , in quanto basato su una DSU erronea che nulla a CP_2
che fare col ricorrente, il quale ha correttamente presentato la propria attestazione ISEE di cui al
18/01/2024, in pienezza dei requisiti atti al riconoscimento del beneficio e comunque per tutte le ragioni
esposte nel corpo dell'atto. - Con Vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in
favore dei procuratori antistatari.”
Premetteva, il ricorrente, di avere ottenuto il riconoscimento dell'assegno di inclusione a seguito dell'istanza prot inps su attestazione ISEE del 18/01/2024, ma Controparte_4
che dopo solo 3 mesi, la domanda di ADI risultava decaduta in quanto era emerso che, tramite altro patronato, vi fosse, riferito allo stesso, un'altra e diversa attestazione DSU, recante protocollo , con altro nucleo familiare. CodiceFiscale_2
Premetteva, ancora, di avere presentato istanza di riesame all' avverso il provvedimento CP_1
di decadenza, precisando che il nucleo familiare era quello dichiarato nella originaria attestazione ISEE del 18/01/2024, mai variato, e che i soggetti presenti nella DSU in contestazione (protocollo ) non lo riguardavano tanto da Controparte_5
averne chiesto l'oscuramento, ma, ciò nonostante, l'istanza veniva rigettata.
Deduceva che, a riprova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, l'assegno era stato corrisposto a decorrere da novembre 2024, in seguito alla presentazione di una nuova domanda.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , contestando CP_1
genericamente la domanda, invocandone il rigetto per carenza dei requisiti di legge.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 31.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto occorre ricordare che Il c.d. “Decreto Lavoro”, introdotto con il D.L. n.
48/2023, successivamente convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto, tra le misure di sostegno alla povertà, anche l'Assegno di inclusione (ADI), da riconoscere “a garanzia delle
necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti
in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-
sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”.
Il D.M. 154 del 13 dicembre 2023 ne ha, invece, specificato le modalità attuative e di accesso,
individuando i particolari requisiti per il riconoscimento del beneficio.
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio è necessario, innanzitutto, che sussistano i requisiti di cittadinanza, permesso e soggiorno di cui all'art. 2, co. 2 lett. a) del D.L. n. 48/2023, e i requisiti economici di cui all'art. 2, co. 2 lett. b) il quale elabora, ai fini della determinazione del beneficio, una scala di equivalenza meglio specificata al co. 4 del medesimo articolo, con le modificazioni di cui all'art. 3, co. 4 del D.M. 154 del 13 dicembre 2023, oltre ai requisiti relativi agli indicatori del tenore di vita e ai requisiti personali di cui all'art. 2, co. 2 lett. d) del D.L. in esame.
Ai sensi dell'art. 3, co. 1 del D.M. 154 del 13 dicembre 2023, l'Assegno di inclusione è
riconosciuto “a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un
componente in una delle seguenti condizioni:
a. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
b. minorenne;
c. con almeno 60 anni di età;
d. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi
sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione”.
Nel caso di specie il ricorrente ha depositato certificazione tributaria, attestante il requisito economico e copia dell'attestazione DSU, presentata in data del 18/01/2024, dalla quale risulta piena corrispondenza tra la composizione del nucleo familiare ivi dichiarata e quella risultante dal certificato storico di famiglia, allegato agli atti.
Invero va rilevato che il possesso da parte del ricorrente di tutti requisiti di legge (che l' CP_1
ha solo contestato genericamente) per il godimento dell'assegno di inclusione, può essere agevolmente desunto dalla circostanza pacifica e non contestata che l' ha accolto la nuova CP_1
domanda della prestazione e provveduto al pagamento a decorrere da novembre 2024, pur in presenza del medesimo nucleo familiare e delle stesse condizioni già indicate nella precedente istanza del 18.1.2024.
Tale circostanza consente di inferire che l' abbia accertato la sussistenza di tutti i requisiti CP_1
previsti per il riconoscimento della prestazione, ne consegue l'illegittimità del provvedimento di decadenza adottato dall' e il diritto del ricorrente all'assegno di inclusione, per il CP_1
periodo in contestazione.
Per tali motivi, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta dichiarando che Parte_1
ha diritto all'assegno di inclusione per il periodo compreso tra marzo e ottobre 2024, nella misura prevista dalla legge e condanna l' a corrispondere i relativi ratei oltre accessori. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 19.12.2025
Il Giudice Onorario
EL LE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario,
dott.ssa EL LE, nella causa iscritta al n.889/2025 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] il [...] (C.F.: , ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Agesia di Siracusa, n.13, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Domenico Pane e Leonardo
Canto per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma nella via CP_1
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 31.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
Dichiara il diritto di alla corresponsione dell'assegno di inclusione per i mesi da Parte_1
Marzo a Ottobre 2024, nella misura di legge;
Condanna l' al pagamento dei ratei dovuti per il suddetto periodo, oltre gli accessori come CP_1
per legge;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 1865,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.1.2025, l'odierno istante conveniva in giudizio l' per CP_1
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che sussistono tutti i requisiti atti
al riconoscimento del beneficio Assegno di Inclusione in capo a , di cui alla L. n.85 del 3 Parte_1
Luglio2023, per tutto il periodo da Marzo 2024 sino a Novembre 2024, con conseguente ripristino della
stessa prestazione da Marzo 2024 sino a Novembre 2024 e per l'effetto,- Condannare L
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione a Controparte_2
beneficio del sig. degli arretrati dovuti e non versati, a causa dell'illegittimo provvedimento Parte_1
CP_ emesso dall' che ha dichiarato decaduto il ricorrente e non ha mai ripristinato il beneficio cui il
ricorrente ha diritto dal Marzo 2024 e sino al Novembre 2024, con decorrenza e durata di legge, sulla
prestazione Assegno di Inclusione di cui al prot. nella misura di legge, oltre Controparte_3
interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo o, comunque
nella misura di legge;
- Accertare e dichiarare altresì che è illegittimo e dunque annullare il
provvedimento di decadenza adottato dall' , in quanto basato su una DSU erronea che nulla a CP_2
che fare col ricorrente, il quale ha correttamente presentato la propria attestazione ISEE di cui al
18/01/2024, in pienezza dei requisiti atti al riconoscimento del beneficio e comunque per tutte le ragioni
esposte nel corpo dell'atto. - Con Vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in
favore dei procuratori antistatari.”
Premetteva, il ricorrente, di avere ottenuto il riconoscimento dell'assegno di inclusione a seguito dell'istanza prot inps su attestazione ISEE del 18/01/2024, ma Controparte_4
che dopo solo 3 mesi, la domanda di ADI risultava decaduta in quanto era emerso che, tramite altro patronato, vi fosse, riferito allo stesso, un'altra e diversa attestazione DSU, recante protocollo , con altro nucleo familiare. CodiceFiscale_2
Premetteva, ancora, di avere presentato istanza di riesame all' avverso il provvedimento CP_1
di decadenza, precisando che il nucleo familiare era quello dichiarato nella originaria attestazione ISEE del 18/01/2024, mai variato, e che i soggetti presenti nella DSU in contestazione (protocollo ) non lo riguardavano tanto da Controparte_5
averne chiesto l'oscuramento, ma, ciò nonostante, l'istanza veniva rigettata.
Deduceva che, a riprova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, l'assegno era stato corrisposto a decorrere da novembre 2024, in seguito alla presentazione di una nuova domanda.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , contestando CP_1
genericamente la domanda, invocandone il rigetto per carenza dei requisiti di legge.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 31.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto occorre ricordare che Il c.d. “Decreto Lavoro”, introdotto con il D.L. n.
48/2023, successivamente convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto, tra le misure di sostegno alla povertà, anche l'Assegno di inclusione (ADI), da riconoscere “a garanzia delle
necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti
in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-
sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”.
Il D.M. 154 del 13 dicembre 2023 ne ha, invece, specificato le modalità attuative e di accesso,
individuando i particolari requisiti per il riconoscimento del beneficio.
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio è necessario, innanzitutto, che sussistano i requisiti di cittadinanza, permesso e soggiorno di cui all'art. 2, co. 2 lett. a) del D.L. n. 48/2023, e i requisiti economici di cui all'art. 2, co. 2 lett. b) il quale elabora, ai fini della determinazione del beneficio, una scala di equivalenza meglio specificata al co. 4 del medesimo articolo, con le modificazioni di cui all'art. 3, co. 4 del D.M. 154 del 13 dicembre 2023, oltre ai requisiti relativi agli indicatori del tenore di vita e ai requisiti personali di cui all'art. 2, co. 2 lett. d) del D.L. in esame.
Ai sensi dell'art. 3, co. 1 del D.M. 154 del 13 dicembre 2023, l'Assegno di inclusione è
riconosciuto “a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un
componente in una delle seguenti condizioni:
a. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
b. minorenne;
c. con almeno 60 anni di età;
d. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi
sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione”.
Nel caso di specie il ricorrente ha depositato certificazione tributaria, attestante il requisito economico e copia dell'attestazione DSU, presentata in data del 18/01/2024, dalla quale risulta piena corrispondenza tra la composizione del nucleo familiare ivi dichiarata e quella risultante dal certificato storico di famiglia, allegato agli atti.
Invero va rilevato che il possesso da parte del ricorrente di tutti requisiti di legge (che l' CP_1
ha solo contestato genericamente) per il godimento dell'assegno di inclusione, può essere agevolmente desunto dalla circostanza pacifica e non contestata che l' ha accolto la nuova CP_1
domanda della prestazione e provveduto al pagamento a decorrere da novembre 2024, pur in presenza del medesimo nucleo familiare e delle stesse condizioni già indicate nella precedente istanza del 18.1.2024.
Tale circostanza consente di inferire che l' abbia accertato la sussistenza di tutti i requisiti CP_1
previsti per il riconoscimento della prestazione, ne consegue l'illegittimità del provvedimento di decadenza adottato dall' e il diritto del ricorrente all'assegno di inclusione, per il CP_1
periodo in contestazione.
Per tali motivi, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta dichiarando che Parte_1
ha diritto all'assegno di inclusione per il periodo compreso tra marzo e ottobre 2024, nella misura prevista dalla legge e condanna l' a corrispondere i relativi ratei oltre accessori. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 19.12.2025
Il Giudice Onorario
EL LE