Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n. 24495/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24495/2022 RGAC e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza G. Bovio 14 presso l'avv. Francesco Maglione, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ATTORI
E
(oggi , in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliata in Napoli alla Via G.B. Ruoppolo 121 presso l'avv. Paolo Casaretta, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
Controparte_3
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. Depretis
[...]
102 presso gli avv.ti Alessandro Moschiano e Eugenio Moschiano, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTE
pagina 1 di 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione, nei confronti di CP_2 mentre è infondata e va rigettata nei confronti di spa . Controparte_4
, e hanno adito Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 questo Tribunale con ricorso ex art. 702 bis cpc chiedendo di condannare
[...]
, , nonché Controparte_3 Controparte_3
(oggi , a pagare agli attori la somma di € 56.615,52 Controparte_1 CP_2 per danno emergente più quella di € 56.560 o la diversa somma ritenuta dovuta per lucro cessante, su entrambe oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni verificatisi a partire dall'ottobre 2020 sino al 30/9/2022 nell'appartamento sito in Napoli alla Via Santa Brigida 6 piano 2° (del quale e erano Pt_1 Parte_4 usufruttuari, e erano nudi proprietari) e Parte_2 Parte_3 causati da infiltrazioni provenienti dal soprastante appartamento al terzo piano di proprietà di e condotto in locazione Controparte_3 finanziaria da con vittoria delle spese del giudizio e del precedente CP_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, con distrazione;
il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente cosi è costituita
[...]
, chiedendo: “1. Dichiarare la assoluta carenza di Controparte_3 legittimazione passiva della società per quanto Controparte_3 allegato nel corpo dell'atto e/o in ogni caso accertare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla società comparente per essere esclusivamente responsabile di ogni e qualsivoglia danno in capo alla utilizzatrice e per l'effetto manlevare la Controparte_1 [...] da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole di cui al presente giudizio. 2. Controparte_3
Rigettare tutte le domande avverse infondate in fatto e in diritto.
3. Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”; si è costituita Controparte_1 chiedendo: “ … nel merito, accogliere le eccezioni di parte resistente e di-chiarare la
[...] [...]
come non responsabile dei danni subiti dagli odierni ricorrenti, in considerazione Controparte_1 del manifesto stato di dissesto in cui versa l'intero fabbricato, come da perizia del Prof. Per_1 ancora nel merito, nella denegata ipotesi di condanna alla esecuzione delle opere di consolidamento del solaio di interpiano, condannare le parti ai sensi ed agli effetti di quanto prevede l'art. 1125 del codice civile, con le spese per la manutenzione dei solai poste a carico di entrambe in parti uguali, in qualità di proprietari degli immobili dei due piani l'uno all'altro sovrastanti;
… ancora nel merito, in via subordinata, quanto alla richiesta di pagamento dei non meglio precisati e provati danni per il mancato utilizzo dell'immobile, ri-gettare integralmente la domanda dei ricorrenti ovvero, in ulteriore via grada- ta, ridurre la stessa al minimo secondo equità; 5. in ogni caso, condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.”; il rito sommario è stato poi tramutato in rito ordinario;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
La domanda nei confronti di , Controparte_3 proprietaria dell'immobile soprastante quello degli attori e dal quale sarebbero derivati i pagina 2 di 5 danni per l'immobile sottostante, va rigettata;
infatti, in base a contratto del 22/6/2007 il predetto immobile è condotto in locazione finanziaria da – e, CP_1 Controparte_1 come affermato da Cass. 30941/2017: “La disponibilità della "res" oggetto di contratto di leasing - nella specie un'unità immobiliare, interessata da infiltrazioni - da parte dell'utilizzatore, non comporta necessariamente il trasferimento in capo ad esso della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., dovendosi escludere tale responsabilità in tutti i casi in cui, per accordo specifico delle parti o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere d'ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire il potere di utilizzazione della cosa, ne abbia conservato la custodia. Ne consegue, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, che chi contesta di essere assoggettato alla responsabilità da cosa in custodia deve dimostrare che vi sia scissione tra utilizzazione e custodia, dal momento che in mancanza di tale prova la disponibilità della "res" in capo all'utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi.”; nel contratto del 22/6/2007 , all'art. 9, si legge che “Con la consegna dei beni l'Utilizzatore è costituito custode dei beni oggetto del contratto … Dal momento della consegna sino a quello del riscatto o della restituzione alla Concedente, l sostiene la totalità Parte_5 dei rischi, anche da caso fortuito o da forza maggiore, connessi all'uso, alla detenzione, alla circolazione e alla manutenzione dei beni oggetto del contratto;
pertanto l'Utilizzatore esonera espressamente la Concedente da ogni responsabilità comunque derivante direttamente o indirettamente dall'uso, dalla detenzione, dalla circolazione e dalla manutenzione dei beni oggetto del contratto e si impegna a tenerla sollevata ed indenne da qualsiasi diritto, ragione e/o pretesa di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, che fossero avanzate nei suoi confronti nonché da danni da questi causati”; come si vede, col contratto di leasing in questione, l'utilizzatrice
[...]
(oggi è divenuta custode dell'immobile soprastante quello degli CP_1 CP_2 attori, e quindi essa utilizzatrice, e non l'altra convenuta concedente, risponde in via esclusiva dei danni a terzi .
Sulla vicenda per cui è causa, sono state redatte due consulenze tecniche d'ufficio: una dagli ingegneri ed nell'ambito del Persona_2 Persona_3 procedimento di accertamento tecnico preventivo 2265/2021 RGAC, l'altra dall'ing. nell'ambito del procedimento cautelare 24196/2023. La relazione Persona_4 dell'Atp ha accertato che le infiltrazioni dall'appartamento al terzo piano condotto in Controp leasing da a quello al secondo piano degli attori, ci sono state: nell'appartamento al terzo piano vi erano un piatto doccia lesionato e due piatti doccia non idoneamente sigillati, e in alcuni tratti l'impermeabilizzazione era danneggiata;
in quello al secondo piano, corrispondentemente, si è distaccata una porzione d'intonaco e si sono rotte alcune canne di cui era composta la controsoffittatura, inoltre si sono formate alcune macchie di umido sulla muratura portante perimetrale del vano con soppalco;
le evidenze presenti sulla muratura e sul solaio dell'appartamento degli attori si trovano proprio in corrispondenza delle criticità riscontrate nell'immobile soprastante;
e l'intonaco nell'appartamento degli attori si è distaccato proprio in corrispondenza delle macchie dovute all'infiltrazione d'acqua. La relazione del procedimento cautelare si riferisce a perdite d'acqua verificatesi nel 2023, un periodo successivo a quello cui ci si pagina 3 di 5 riferisce in citazione, che giunge fino al 30/9/2022 – periodo che non è stato modificato dalla parte attrice nemmeno nella prima memoria ex art. 183.6 cpc;
comunque, si legge in quella relazione che nell'impianto idrico dell'immobile al 3° piano “Sono state rilevate diverse tipologie di tubazioni e, in particolare, sono state individuate, nel bagno della stanza 4 (sovrapposta alla “cameretta con soppalco”) ed in prossimità del bagno della camera 5 e della camera 6 (sovrapposta al “salone”) soluzioni di continuità nell'impianto con la realizzazione di by-pass e manicotti eseguiti anche con materiali diversi. Abbiamo anche rinvenuto, ancora abbandonato nella camera d'aria, un tratto di tubazione dismesso”, per cui conclude che anche dette nuove infiltrazioni “provenivano dagli impianti idrici a servizio dell'immobile di parte resistente”. Da tutto ciò si può concludere che le infiltrazioni per cui è causa nell'immobile degli attori provenivano dal soprastante immobile della odierna CP_2
Il CTU dell'Atp ha chiarito che le infiltrazioni per cui è causa hanno interessato la controsoffittatura di un vano dell'immobile degli attori, il soppalco, non la struttura portante del solaio interpiano, per cui ai fini del risarcimento dovuto agli attori non andranno prese in considerazione le opere indicate dal CTU interessanti appunto la struttura portante del solaio interpiano: piuttosto, al punto 6 della relazione di Atp si legge che “I danni causati dall'infiltrazione di acqua sono relativi ad una porzione di controsoffittatura (e quindi alla relativa decorazione) di 15 mq nonché alla muratura perimetrale, ad eccezione del solaio”, ed ammontano a complessivi euro 16.000. Nelle osservazioni alla relazione del CTU dell'Atp, il CTP degli attori al punto 7 concorda col fatto che “la perdita di notevoli quantità d'acqua, in breve tempo, non possa aver determinato deterioramento delle strutture lignee portanti del solaio.”, e per il resto propone una serie di problematiche alle quali il CTU risponde analiticamente.
Il lucro cessante riguarderebbe solo l'indisponibilità dell'ambiente interessato dal crollo dell'intonaco e dal pericolo di ulteriore crollo, protrattosi dall'ottobre 2020 al settembre 2022: a quanto è dato capire, si tratta di un ambiente di circa mq 30 (l'ampiezza del solaio che lo copre) nell'ambito di un appartamento complessivamente esteso per 360 mq. Ora, gli attori hanno chiesto di essere risarciti per non aver potuto utilizzare quell'ambiente a fini di ricezione turistica: ma avrebbero dovuto perlomeno dimostrare di avere avuto la concreta possibilità di adibire proprio quel vano, su un appartamento così vasto, a quella finalità lucrativa;
e tale prova non è stata minimamente fornita. Pertanto, il risarcimento da lucro cessante, così com'è stato richiesto, non può essere riconosciuto, mancando qualsiasi prova sulla concreta destinabilità di quel vano inagibile a quel determinato scopo.
In conclusione, la convenuta va condannata a pagare agli attori la somma di € CP_2
16.000; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1/10/2022 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1/10/2022 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
pagina 4 di 5 Controp Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta ei confronti degli attori, mentre vanno compensate tra , e Controparte_3 gli attori, i quali non conoscevano il contenuto del contratto di leasing tra le due parti oggi convenute.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24495/2022 rgac tra:
, e attori;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(oggi , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, i servizi finanziari alle imprese, convenuti;
così provvede:
[...] CP_3
1) Rigetta la domanda nei confronti di
[...]
, e compensa le spese tra gli Controparte_3 attori e tale parte convenuta;
2) Condanna la convenuta di , oggi a pagare agli CP_1 CP_1 CP_2 attori la somma di euro 16.000; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 1/10/2022 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 1/10/2022 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna la convenuta , oggi a rimborsare agli Controparte_1 CP_2 attori le somme di euro 3100, 89 + 484,95 versate ai due CC.TT.UU. dell'Atp, per ciascuno oltre Iva e Cp;
4) Condanna la convenuta , oggi a rimborsare agli Controparte_1 CP_2 attori le spese dell'accertamento tecnico preventivo, che liquida in euro 286 per esborsi ed euro 2337 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Francesco Maglione;
5) Condanna la convenuta , oggi a rimborsare agli Controparte_1 CP_2 attori le spese del presente giudizio, che liquida in € 264 per esborsi ed euro 5077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione per quanto concerne il Condominio in favore dell'avv. Francesco Maglione. Così deciso in Portici in data 22/4/2025 Il giudice unico
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