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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/05/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7322/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Mediazione, vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. BRASCHI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine / in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. PETRINI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta / in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti costituite: per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Firenze, ogni contraria istanza rigettata,
- condannare a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 15.000,00 oltre Iva a titolo di provvigioni di mediazione da essa dovute in ragione della conclusione dell'affare volto all'acquisto da parte della stessa della farmacia denominata Farmacia Borgonuovo corrente in Prato, Via A. Scarlatti n. 3c, di proprietà della società oltre Controparte_2 interessi maturati e maturandi ex art. 1284 quarto comma cc dal di del dovuto al saldo;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_1 quanto del tutto infondata e pretestuosa;
- condannare la società convenuta al pagamento dei compensi legali e delle spese di causa comprese quelle tecniche.”
pagina 1 di 7 per parte convenuta: IN PRINCIPALITÀ: Respingere la domanda avversaria di pagamento di provvigione di mediazione pari ad
€ 15.000,00 oltre Iva in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragion idi cui in narrativa;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento: Ridurre la medesima alla misura che il Giudicante riterrà equa e provata;
IN VIA RICONVENZIONALE: Condannare la ricorrente in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore al pagamento d te per le motivazioni esposte in narrativa quantificati in € 5.000,00 o nella misura che il giudice vorrà determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; IN OGNI CASO: Condannare controparte alle spese di lite e di giustizia con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, originariamente introdotto secondo le modalità di cui all'art. 702 bis c.p.c., la società evocava in giudizio la società Parte_1 per sentirla condannare al pagamento, in proprio Controparte_1 favore, della somma di € 15.000,00 oltre IVA quale corrispettivo dell'attività di mediazione svolta ai fini dell'acquisto, ad opera della controparte, della farmacia in via A. Scarlatti n. 3c a Prato (FI). Controparte_2
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l'indispensabilità del mutamento del rito, deducendo l'infondatezza, in diritto oltre che in fatto della domanda ex adverso proposta avanzando a sua volta domanda riconvenzionale di risarcimento del danno di € 5.000,00. Disposto il mutamento del rito, (con ordinanza del 26.10.2021 Dott. Ferreri) è pervenuto a questo giudice, dopo due precedenti assegnazioni e vari rinvii d'ufficio. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti, e l'escussione dei testi. Completata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * * La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate. Sulla base della produzione documentale e delle prove orali espletate è emerso che:
1. La società operante da molti anni nell'attività Parte_1 di intermediazione, a livello nazionale, nella compravendita e nella cessione di farmacie, nel mese di giugno 2020 veniva incaricata dalla Controparte_1 di reperire una farmacia da acquistare nel Nord Italia.
[...]
pagina 2 di 7 La pertanto, sottoponeva all'attenzione della Parte_1 [...] alcune farmacie in vendita in Emila Romagna e in Toscana tra le Controparte_1 quali la farmacia Borgonuovo di Prato (FI). In data 26.6.2020 la società inviava alla società Controparte_1 lettera di intenti manifestando l'interesse all'acquisizione Parte_1 della Farmacia Borgonuovo sita in Prato (FI) via A. Scarlatti n. 3c. (cfr. doc. 10 di parte attrice) al prezzo concordato di € 750.000,00. In conseguenza dell'espletamento dell'incarico eseguito da Parte_1
in atti vi è la prova della sottoscrizione, in data 15 luglio 2020, del contratto
[...] preliminare di compravendita da parte di delle quote sociali Controparte_1 della Farmacia Borgonuovo del dott. Franzese e Marino snc con i soci CP_3
e (cfr. doc. 18 parte attrice) per l'importo di euro
[...] Controparte_4
750.000,00. Con il contratto preliminare di cessione di quote della farmacia Borgonuovo tra la e e era maturato il Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 diritto alla provvigione di in considerazione del principio Parte_1 di diritto in base al quale il reperimento del contraente o la segnalazione dell'affare che genera il diritto alla provvigione deve essere frutto di una ricerca del mediatore stesso. La società convenuta con la costituzione in giudizio ha chiesto in via principale il rigetto della domanda proposta dalla deducendo di Parte_1 non avere mai incaricato tale società come mediatore per la ricerca di farmacie da acquisire. Preme anzitutto evidenziare come risulti alquanto contraddittoria la difesa della laddove insiste nel sostenere che non vi fu incarico di Controparte_1 mediazione, come replicato già nella fase stragiudiziale dopo la prima diffida di pagamento ricevuta dall'odierna ricorrente (cfr. doc. 50 parte attrice) ma poi conferma tutte le attività di mediazione poste in essere dalla Parte_1
nell'ambito della trattativa di acquisto della
[...] Controparte_2
criticandone anche presunte lacune da cui Controparte_5 Controparte_4 deriverebbe la domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di un risarcimento per il tempo dedicato e l'affidamento nella conclusione di un affare asseritamente problematico. Sull'esistenza di un accordo tra le parti, mentre è un dato pacifico che non esisteva un contratto scritto tra le parti, la documentazione versata in atti da entrambe le parti dimostra che la società ricorrente ha svolto attività di mediazione a favore della convenuta, con il benestare e in accordo con quest'ultima. In particolare, nelle e-mail intercorse, non contestate nella provenienza e nel contenuto, si rinvengono i contatti intercorsi tra le parti ai fini della ricerca di una farmacia da acquisire e le fasi della trattativa che portarono alla sottoscrizione del contratto preliminare avente ad oggetto la cessione alla Controparte_1 delle quote della Accordo che Controparte_2
pagina 3 di 7 si palesa già dall'iniziale invio da parte della dei propri Controparte_1 dati aziendali alla società toscana (cfr. doc. 3 parte attrice), che non si spiegherebbe appunto in assenza di un accordo per il procacciamento di farmacie da rilevare, alla luce della specifica attività svolta in modo professionale dalla Parte_1
[...]
Numerose sono poi le comunicazioni intercorse tra le parti, documentate dalle allegazioni della ricorrente, che provano l'esistenza dell'accordo contrattuale per l'intermediazione, sia nella fase precedente all'offerta vincolante di acquisto sia in quella successiva alla sottoscrizione del contratto preliminare e alla ricerca di una data definitiva per la stipula del rogito (cfr. docc. 5, 6, 7, 8, 10 parte ricorrente). La prova in merito all'esistenza di un contratto tra le parti, avente ad oggetto la ricerca di una farmacia da acquisire, è stata pertanto fornita da parte ricorrente. La società convenuta ha contestato che fosse maturato il diritto alla provvigione per la mediazione, alla luce della circostanza che l'affare non fu concluso;
risulta infatti che nonostante il contratto preliminare prevedesse una data per la presentazione davanti al notaio per la formalizzazione della vendita, poiché, a suo dire, ci furono ritardi da parte dell'istituto di credito che doveva erogare un mutuo a copertura quasi totale della somma pattuita, e ci fu uno dei soci della promissaria venditrice che si rese irreperibile e non collaborativo, sulla condotta del quale la non avrebbe vigilato e non avrebbe riferito alla Parte_1 promissaria acquirente. A prescindere da eventuali profili d'inadempimento nell'esecuzione del mandato, di cui si tratterà nell'esame della domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, deve ritenersi maturato il diritto alla provvigione, sia in relazione all'apporto causale fornito dalla ricorrente nella ricerca e nella conclusione dell'affare, sia a seguito della sottoscrizione del contratto preliminare di cessione di quote. Tale contratto infatti consente alle parti, in caso di mancato perfezionamento del contratto definitivo, di ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso o il risarcimento del danno, ed è quindi un vincolo giuridico in rapporto causale con l'attività intermediatrice, a prescindere dalla conclusione dell'affare, come generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Va quindi condiviso l'orientamento secondo cui, “al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.” (Cass. n. 30083 del 19/11/2019). Deve ritenersi che la prova posta a carico dell'attrice circa la sussistenza dei requisiti per la provvigione è stata raggiunta, sul punto la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che “In tema di contratto di mediazione l'affare deve ritenersi concluso, per effetto della messa in relazione da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per pagina 4 di 7 l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno;
ne consegue che la conclusione del contratto preliminare di compravendita deve ritenersi condizione sufficiente per la nascita del diritto alla provvigione in favore dell'intermediario per l'affare intermediato tra le parti ai sensi dell' art. 1755 c.c. , essendo sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevanti i comportamenti successivi delle parti ed anche eventuali scelte risolutorie delle stesse”.(Cass. n. 3055 del 10/2/2020; Corte Appello di Napoli Sez. III, 05/04/2023, n. 1577). In relazione alla provvigione richiesta per la mediazione, in assenza di una pattuizione scritta la ricorrente l'ha quantificata nella somma di € 15.000,00 oltre i.v.a., facendo riferimento alla raccolta provinciale degli usi presso la Camera di Commercio di Firenze (doc. 53 parte ricorrente), così come previsto dall'art. 1755, comma 2 c.c. Tale importo deriverebbe pertanto dall'applicazione della commissione del 2% sull'importo stabilito come prezzo di acquisto delle quote della Farmacia Borgonuovo s.n.c. dei dott. Franzese Salvatore e Marino Raffaele, pari a € 750.000,00 (cfr. doc. 18 parte attrice). A ben vedere la percentuale del 2% come provvigione, reperibile nella citata raccolta, riguarda la compravendita di immobili urbani (v. pag. 41 doc. 53), mentre nel caso di specie si trattava di vendita di quote societarie, ossia di cessione d'azienda, e quindi tale parametro non risulta vincolante per il giudice, che può determinarlo secondo equità. Ai fini della quantificazione della provvigione nel caso concreto si deve tener conto, ad esempio, della circostanza che la società intermediaria non risulta abbia dovuto effettuare i classici sopralluoghi per far visionare i locali della farmacia, anzi, l'unico adempimento che richiedeva la presenza in loco di parti e mediatore, l'inventario dei beni ai fini dell'allegazione all'atto di vendita, fu rinviato a data da destinarsi, a seguito delle richieste della promissaria acquirente di posticipare la formalità, circostanza confermata anche dal teste (cfr. verb. ud. del 5.6.2023). Tes_1
Si ritiene, pertanto, equa la determinazione della provvigione da corrispondersi in favore della per l'opera di mediazione svolta nella Parte_1 misura dell'uno e mezzo percentuale (su € 750.000,00) per l'importo complessivo di
€ 11.250,00 oltre i.v.a. come per legge, ed interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
3.Venendo ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
la stessa si basa sulle asserite inadempienze nell'esecuzione del Controparte_1 mandato, ai sensi dell'art. 1759, comma. 1 c.c.. A detta della convenuta la non avrebbe riferito del Parte_1 possibile comportamento ostruzionistico di uno dei soci, il dott. , e di Controparte_4 non avere esercitato un intervento più diretto nei suoi confronti per farlo partecipare attivamente alle trattative. Afferma la che la parte attrice era a conoscenza dei Controparte_1 problemi che avrebbero dato il socio dott. e sua moglie (v. mail); evidenzia CP_4
pagina 5 di 7 inoltre che chi intima di fissare la data per il rogito è solo dr. ma tale CP_3 circostanza non appare rilevante, perchè ben poteva essere un solo socio di snc a firmare intimazione a nome della società, avendo poteri disgiunti. Pretestuosa pertanto è l'asserzione che fosse incerta o ambigua la volontà di CP_4 di vendere: in primis, perché avendo sottoscritto il preliminare era obbligato giuridicamente, in secondo luogo, e ciò è dirimente, lo stesso socio escusso CP_4 come testimone (verb ud. del 20.11.2023) proprio su istanza della
[...]
ha negato di essersi reso irreperibile, dichiarando di non avere Controparte_1 mai interrotto le trattative e confermando che i ritardi nella formalizzazione della compravendita erano imputabili alla promissaria acquirente. Del resto rimane una mera ipotesi quella che se la avesse indicato una data Controparte_6 definitiva per l'atto notarile il socio non si sarebbe presentato, e quindi il CP_4 rischio paventato dalla è meramente ipotetico. Controparte_1
In relazione poi alla mancata conclusione dell'affare, appare chiaramente dalle comunicazioni intercorse tra le parti che lo sforamento dei tempi è stato generato esclusivamente dalla condotta di il termine previsto nel Controparte_1 contratto è stato concordato e i successivi rinvii dovuti a problematiche del compratore. In conclusione le prove di parte convenuta non si sono rivelate decisive ai fini di un diverso inquadramento dei fatti e della diversa soluzione della controversia. La domanda riconvenzionale non è pertanto fondata e dev'essere respinta.
4. Le spese seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
5.200,00 - 26.000,00) e dell'attività defensionale effettuata. Va disattesa, infine, la domanda per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore. Invero, l'accoglimento della domanda di cui sopra presuppone l'accertamento non soltanto della soccombenza ma altresì dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave). Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi, nonostante la soccombenza, la ricorrenza di dolo o colpa grave in capo alla società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice onorario definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinte così provvede: ACCOGLIE parzialmente la domanda della PA. e condanna la Controparte_1 al pagamento della somma di € 11.250,00 oltre iva ed interessi legali dalla
[...] domanda fino all'effettivo soddisfo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale della Controparte_1
CONDANNA la a rimborsare in favore della società Controparte_1
come da parte motivata, le spese di lite, che Parte_1 liquida in € 145,50 per spese, € 460,00 per lo studio della controversia – 389,00 per pagina 6 di 7 l'introduzione del giudizio, – € 840,00, per istruttoria e trattazione – € 851,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Firenze, 30 aprile 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Serena Mazzullo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7322/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Mediazione, vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. BRASCHI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende per mandato a margine / in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. PETRINI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta / in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti costituite: per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Firenze, ogni contraria istanza rigettata,
- condannare a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 15.000,00 oltre Iva a titolo di provvigioni di mediazione da essa dovute in ragione della conclusione dell'affare volto all'acquisto da parte della stessa della farmacia denominata Farmacia Borgonuovo corrente in Prato, Via A. Scarlatti n. 3c, di proprietà della società oltre Controparte_2 interessi maturati e maturandi ex art. 1284 quarto comma cc dal di del dovuto al saldo;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta da in Controparte_1 quanto del tutto infondata e pretestuosa;
- condannare la società convenuta al pagamento dei compensi legali e delle spese di causa comprese quelle tecniche.”
pagina 1 di 7 per parte convenuta: IN PRINCIPALITÀ: Respingere la domanda avversaria di pagamento di provvigione di mediazione pari ad
€ 15.000,00 oltre Iva in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragion idi cui in narrativa;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento: Ridurre la medesima alla misura che il Giudicante riterrà equa e provata;
IN VIA RICONVENZIONALE: Condannare la ricorrente in persona del legale rapp.te pro Parte_1 tempore al pagamento d te per le motivazioni esposte in narrativa quantificati in € 5.000,00 o nella misura che il giudice vorrà determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; IN OGNI CASO: Condannare controparte alle spese di lite e di giustizia con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, originariamente introdotto secondo le modalità di cui all'art. 702 bis c.p.c., la società evocava in giudizio la società Parte_1 per sentirla condannare al pagamento, in proprio Controparte_1 favore, della somma di € 15.000,00 oltre IVA quale corrispettivo dell'attività di mediazione svolta ai fini dell'acquisto, ad opera della controparte, della farmacia in via A. Scarlatti n. 3c a Prato (FI). Controparte_2
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l'indispensabilità del mutamento del rito, deducendo l'infondatezza, in diritto oltre che in fatto della domanda ex adverso proposta avanzando a sua volta domanda riconvenzionale di risarcimento del danno di € 5.000,00. Disposto il mutamento del rito, (con ordinanza del 26.10.2021 Dott. Ferreri) è pervenuto a questo giudice, dopo due precedenti assegnazioni e vari rinvii d'ufficio. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti, e l'escussione dei testi. Completata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * * La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate. Sulla base della produzione documentale e delle prove orali espletate è emerso che:
1. La società operante da molti anni nell'attività Parte_1 di intermediazione, a livello nazionale, nella compravendita e nella cessione di farmacie, nel mese di giugno 2020 veniva incaricata dalla Controparte_1 di reperire una farmacia da acquistare nel Nord Italia.
[...]
pagina 2 di 7 La pertanto, sottoponeva all'attenzione della Parte_1 [...] alcune farmacie in vendita in Emila Romagna e in Toscana tra le Controparte_1 quali la farmacia Borgonuovo di Prato (FI). In data 26.6.2020 la società inviava alla società Controparte_1 lettera di intenti manifestando l'interesse all'acquisizione Parte_1 della Farmacia Borgonuovo sita in Prato (FI) via A. Scarlatti n. 3c. (cfr. doc. 10 di parte attrice) al prezzo concordato di € 750.000,00. In conseguenza dell'espletamento dell'incarico eseguito da Parte_1
in atti vi è la prova della sottoscrizione, in data 15 luglio 2020, del contratto
[...] preliminare di compravendita da parte di delle quote sociali Controparte_1 della Farmacia Borgonuovo del dott. Franzese e Marino snc con i soci CP_3
e (cfr. doc. 18 parte attrice) per l'importo di euro
[...] Controparte_4
750.000,00. Con il contratto preliminare di cessione di quote della farmacia Borgonuovo tra la e e era maturato il Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 diritto alla provvigione di in considerazione del principio Parte_1 di diritto in base al quale il reperimento del contraente o la segnalazione dell'affare che genera il diritto alla provvigione deve essere frutto di una ricerca del mediatore stesso. La società convenuta con la costituzione in giudizio ha chiesto in via principale il rigetto della domanda proposta dalla deducendo di Parte_1 non avere mai incaricato tale società come mediatore per la ricerca di farmacie da acquisire. Preme anzitutto evidenziare come risulti alquanto contraddittoria la difesa della laddove insiste nel sostenere che non vi fu incarico di Controparte_1 mediazione, come replicato già nella fase stragiudiziale dopo la prima diffida di pagamento ricevuta dall'odierna ricorrente (cfr. doc. 50 parte attrice) ma poi conferma tutte le attività di mediazione poste in essere dalla Parte_1
nell'ambito della trattativa di acquisto della
[...] Controparte_2
criticandone anche presunte lacune da cui Controparte_5 Controparte_4 deriverebbe la domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di un risarcimento per il tempo dedicato e l'affidamento nella conclusione di un affare asseritamente problematico. Sull'esistenza di un accordo tra le parti, mentre è un dato pacifico che non esisteva un contratto scritto tra le parti, la documentazione versata in atti da entrambe le parti dimostra che la società ricorrente ha svolto attività di mediazione a favore della convenuta, con il benestare e in accordo con quest'ultima. In particolare, nelle e-mail intercorse, non contestate nella provenienza e nel contenuto, si rinvengono i contatti intercorsi tra le parti ai fini della ricerca di una farmacia da acquisire e le fasi della trattativa che portarono alla sottoscrizione del contratto preliminare avente ad oggetto la cessione alla Controparte_1 delle quote della Accordo che Controparte_2
pagina 3 di 7 si palesa già dall'iniziale invio da parte della dei propri Controparte_1 dati aziendali alla società toscana (cfr. doc. 3 parte attrice), che non si spiegherebbe appunto in assenza di un accordo per il procacciamento di farmacie da rilevare, alla luce della specifica attività svolta in modo professionale dalla Parte_1
[...]
Numerose sono poi le comunicazioni intercorse tra le parti, documentate dalle allegazioni della ricorrente, che provano l'esistenza dell'accordo contrattuale per l'intermediazione, sia nella fase precedente all'offerta vincolante di acquisto sia in quella successiva alla sottoscrizione del contratto preliminare e alla ricerca di una data definitiva per la stipula del rogito (cfr. docc. 5, 6, 7, 8, 10 parte ricorrente). La prova in merito all'esistenza di un contratto tra le parti, avente ad oggetto la ricerca di una farmacia da acquisire, è stata pertanto fornita da parte ricorrente. La società convenuta ha contestato che fosse maturato il diritto alla provvigione per la mediazione, alla luce della circostanza che l'affare non fu concluso;
risulta infatti che nonostante il contratto preliminare prevedesse una data per la presentazione davanti al notaio per la formalizzazione della vendita, poiché, a suo dire, ci furono ritardi da parte dell'istituto di credito che doveva erogare un mutuo a copertura quasi totale della somma pattuita, e ci fu uno dei soci della promissaria venditrice che si rese irreperibile e non collaborativo, sulla condotta del quale la non avrebbe vigilato e non avrebbe riferito alla Parte_1 promissaria acquirente. A prescindere da eventuali profili d'inadempimento nell'esecuzione del mandato, di cui si tratterà nell'esame della domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, deve ritenersi maturato il diritto alla provvigione, sia in relazione all'apporto causale fornito dalla ricorrente nella ricerca e nella conclusione dell'affare, sia a seguito della sottoscrizione del contratto preliminare di cessione di quote. Tale contratto infatti consente alle parti, in caso di mancato perfezionamento del contratto definitivo, di ottenere una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso o il risarcimento del danno, ed è quindi un vincolo giuridico in rapporto causale con l'attività intermediatrice, a prescindere dalla conclusione dell'affare, come generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Va quindi condiviso l'orientamento secondo cui, “al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.” (Cass. n. 30083 del 19/11/2019). Deve ritenersi che la prova posta a carico dell'attrice circa la sussistenza dei requisiti per la provvigione è stata raggiunta, sul punto la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che “In tema di contratto di mediazione l'affare deve ritenersi concluso, per effetto della messa in relazione da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per pagina 4 di 7 l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno;
ne consegue che la conclusione del contratto preliminare di compravendita deve ritenersi condizione sufficiente per la nascita del diritto alla provvigione in favore dell'intermediario per l'affare intermediato tra le parti ai sensi dell' art. 1755 c.c. , essendo sufficiente che la sua attività costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e atti strumentali, alla conclusione dell'affare, rimanendo irrilevanti i comportamenti successivi delle parti ed anche eventuali scelte risolutorie delle stesse”.(Cass. n. 3055 del 10/2/2020; Corte Appello di Napoli Sez. III, 05/04/2023, n. 1577). In relazione alla provvigione richiesta per la mediazione, in assenza di una pattuizione scritta la ricorrente l'ha quantificata nella somma di € 15.000,00 oltre i.v.a., facendo riferimento alla raccolta provinciale degli usi presso la Camera di Commercio di Firenze (doc. 53 parte ricorrente), così come previsto dall'art. 1755, comma 2 c.c. Tale importo deriverebbe pertanto dall'applicazione della commissione del 2% sull'importo stabilito come prezzo di acquisto delle quote della Farmacia Borgonuovo s.n.c. dei dott. Franzese Salvatore e Marino Raffaele, pari a € 750.000,00 (cfr. doc. 18 parte attrice). A ben vedere la percentuale del 2% come provvigione, reperibile nella citata raccolta, riguarda la compravendita di immobili urbani (v. pag. 41 doc. 53), mentre nel caso di specie si trattava di vendita di quote societarie, ossia di cessione d'azienda, e quindi tale parametro non risulta vincolante per il giudice, che può determinarlo secondo equità. Ai fini della quantificazione della provvigione nel caso concreto si deve tener conto, ad esempio, della circostanza che la società intermediaria non risulta abbia dovuto effettuare i classici sopralluoghi per far visionare i locali della farmacia, anzi, l'unico adempimento che richiedeva la presenza in loco di parti e mediatore, l'inventario dei beni ai fini dell'allegazione all'atto di vendita, fu rinviato a data da destinarsi, a seguito delle richieste della promissaria acquirente di posticipare la formalità, circostanza confermata anche dal teste (cfr. verb. ud. del 5.6.2023). Tes_1
Si ritiene, pertanto, equa la determinazione della provvigione da corrispondersi in favore della per l'opera di mediazione svolta nella Parte_1 misura dell'uno e mezzo percentuale (su € 750.000,00) per l'importo complessivo di
€ 11.250,00 oltre i.v.a. come per legge, ed interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
3.Venendo ad esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
la stessa si basa sulle asserite inadempienze nell'esecuzione del Controparte_1 mandato, ai sensi dell'art. 1759, comma. 1 c.c.. A detta della convenuta la non avrebbe riferito del Parte_1 possibile comportamento ostruzionistico di uno dei soci, il dott. , e di Controparte_4 non avere esercitato un intervento più diretto nei suoi confronti per farlo partecipare attivamente alle trattative. Afferma la che la parte attrice era a conoscenza dei Controparte_1 problemi che avrebbero dato il socio dott. e sua moglie (v. mail); evidenzia CP_4
pagina 5 di 7 inoltre che chi intima di fissare la data per il rogito è solo dr. ma tale CP_3 circostanza non appare rilevante, perchè ben poteva essere un solo socio di snc a firmare intimazione a nome della società, avendo poteri disgiunti. Pretestuosa pertanto è l'asserzione che fosse incerta o ambigua la volontà di CP_4 di vendere: in primis, perché avendo sottoscritto il preliminare era obbligato giuridicamente, in secondo luogo, e ciò è dirimente, lo stesso socio escusso CP_4 come testimone (verb ud. del 20.11.2023) proprio su istanza della
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ha negato di essersi reso irreperibile, dichiarando di non avere Controparte_1 mai interrotto le trattative e confermando che i ritardi nella formalizzazione della compravendita erano imputabili alla promissaria acquirente. Del resto rimane una mera ipotesi quella che se la avesse indicato una data Controparte_6 definitiva per l'atto notarile il socio non si sarebbe presentato, e quindi il CP_4 rischio paventato dalla è meramente ipotetico. Controparte_1
In relazione poi alla mancata conclusione dell'affare, appare chiaramente dalle comunicazioni intercorse tra le parti che lo sforamento dei tempi è stato generato esclusivamente dalla condotta di il termine previsto nel Controparte_1 contratto è stato concordato e i successivi rinvii dovuti a problematiche del compratore. In conclusione le prove di parte convenuta non si sono rivelate decisive ai fini di un diverso inquadramento dei fatti e della diversa soluzione della controversia. La domanda riconvenzionale non è pertanto fondata e dev'essere respinta.
4. Le spese seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
5.200,00 - 26.000,00) e dell'attività defensionale effettuata. Va disattesa, infine, la domanda per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attore. Invero, l'accoglimento della domanda di cui sopra presuppone l'accertamento non soltanto della soccombenza ma altresì dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave). Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi, nonostante la soccombenza, la ricorrenza di dolo o colpa grave in capo alla società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice onorario definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinte così provvede: ACCOGLIE parzialmente la domanda della PA. e condanna la Controparte_1 al pagamento della somma di € 11.250,00 oltre iva ed interessi legali dalla
[...] domanda fino all'effettivo soddisfo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale della Controparte_1
CONDANNA la a rimborsare in favore della società Controparte_1
come da parte motivata, le spese di lite, che Parte_1 liquida in € 145,50 per spese, € 460,00 per lo studio della controversia – 389,00 per pagina 6 di 7 l'introduzione del giudizio, – € 840,00, per istruttoria e trattazione – € 851,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Firenze, 30 aprile 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Serena Mazzullo
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