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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/08/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 599 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
07.05.2004 (c.f.: ), con l'avv. Fulvia Marsala C.F._2
(pec domiciliazione: ; Email_1
ATTRICI
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
(c.f.: ), con l'avv. Luigi Maria Cascino (pec P.IVA_1 domiciliazione: Email_2
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, ai quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27.02.2023, Parte_1
e - rispettivamente figlia e nipote di
[...] Parte_2
agendo in proprio, chiedono nei confronti Parte_3
dell'ente ospedaliero convenuto il risarcimento del danno iure proprio, di natura non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale, patito a seguito del decesso della congiunta in questione
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conseguente all'omessa diagnosi e cura di uno stato di iperosmolorità e di iperglicemia determinato e aggravato da un processo infettivo intestinale.
Il danno patito è stato quantificato in € 255.000,00 per la figlia della vittima, , ed in € 156.907,20 per la nipote Parte_1
Parte_2
L'Asp convenuta, costituendosi, eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. della richiesta risarcitoria azionata e contesta radicalmente la fondatezza della domanda delle attrici.
Va premesso che le attrici agiscono, come agevolmente evincibile dalle conclusioni rassegnate e dall'intestazione dell'atto di citazione, unicamente per il risarcimento dei danni patiti iure
proprio per la perdita del prossimo congiunto. E' d'altronde pacifico tra le parti che il danno subito direttamente dalla de cuius a causa della errata condotta sanitaria (sub specie di danno biologico terminale e danno da lucida agonia), trasmissibile iure hereditatis, è
già stato liquidato in favore di , altra figlia di Persona_1 [...]
, nell'ambito del giudizio R.G. n. 683/2021. CP_2
In relazione a all'azione risarcitoria che occupa, va disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. svolta dall'ente convenuto, giacché il decesso di è avvenuto in Parte_3
data 24.10.2015, e la prima lettera di messa in mora nell'interesse di e risulta essere stata trasmessa Parte_1 Parte_2
all'ente responsabile, oggi convenuto, in data 21.06.2016 e replicata
Tribunale di Trapani Sezione Civile
in data 17.12.2020 ed in data 17.11.2022, come da documentazione prodotta dagli attori e non contestata.
Ai fini della ricostruzione fattuale, devono valorizzarsi le prove documentali e le risultanze dell'ATP espletato, per l'accertamento delle responsabilità relative al decesso in questione,
su istanza dell'altra figlia della de cuius (R.G. 2508/18). Persona_1
Risulta, in particolare, che in data 20.10.2015, la eniva Pt_3
ricoverata presso il pronto soccorso del Plesso Ospedaliero di
Castelvetrano per “febbre di NND” e vomito. Rilevato uno “sfumato
deficit dell'arto superiore destro con modesto deficit di pressione alla mano
destra ed un lieve spianamento del solco naso-labiale” la paziente veniva ricoverata nel reparto di Ortopedia per indisponibilità di posti in medicina interna.
A seguito di TC encefalo basale riportante esito “ipodensità
periventricolare e dei centri semiovali da deficit cronico di flusso” e
“calcificazioni dei sifoni carotidei”, si rilevava un versamento pleurico bilaterale.
La mattina del 21.10.2015, la veniva trovata in stato di Pt_3
coma con pupille midiatriche e veniva trasferita d'urgenza presso il reparto di Medicina Interna con diagnosi di ictus cerebrale, mentre nel pomeriggio veniva ricoverata in Rianimazione per aggravamento del quadro neurologico.
Nonostante le procedure rianimatorie e il trattamento in terapia intensiva, la sig.ra ecedeva il 24.10.2015 in seguito a Pt_3
infarto cerebrale.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Così ricostruiti i fatti di causa, in punto di diritto, occorre osservare che le richieste formulate dalle attrici per i danni patiti
iure proprio in relazione al decesso della paziente, si collocano nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cf. Cass. Sez. 3,
sent. 20 marzo 2015, n. 5590).
Ebbene, le attrici hanno adeguatamente provato, nei limiti appresso specificati, gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale su cui si fonda la loro domanda risarcitoria.
Ed invero, alla luce della prova documentale offerta, degli accertamenti tecnici realizzati in sede ATP (i cui esiti risultano supportati da una motivazione convincente e pienamente condivisibile, in quanto frutto di un iter logico immune da vizi ed in aderenza con i documenti clinici in atti) risultano provati la condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), l'evento di danno (la morte del paziente) e il relativo nesso causale.
Il collegio peritale in sede di ATP ha, a suo tempo, rilevato che “la paziente diabetica in trattamento insulinico, ipertesa, portatrice di
pacemaker, ebbe come patologia iniziale un'infezione intestinale, con
perdita di liquidi dovuta alle diverse scariche diarroiche. Tale stato, per
quanto riportato in cartella, durò sicuramente almeno 24 ore. Oltre che
dall'anamnesi, tale patologia è riscontrabile dagli esami di laboratorio del
20 ottobre 2015 che riportano un valore di 17.000 bianchi, di cui l' 87%
neutrofili, e dal valore di PCR di 159 contro un valore normale di 5.
Quest'ultimo valore consente di affermare che la paziente aveva una sepsi
grave.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La grave disidratazione e l'iperglicemia hanno comportato un
aumento della osmolarità plasmatica calcolata, che già al pronto soccorso
era di 322 e che nel prosieguo è ulteriormente salita sino ad arrivare a 349.
Di certo la paziente sarà stata in acidemia, ma non vi è nessun
esame emogasanalitico, neanche durante il ricovero in rianimazione, che ci
possa dare questi dati fondamentali, atteso che in cartella viene annotato
che essendo l'apparecchio guasto non fu possibile seguire l'esame.
Tale giustificazione risulta non condivisibile atteso che in 5 giorni
di ricovero era possibile inviare un prelievo ad un nosocomio vicino.
È difficilmente comprensibile che si possa ventilare un paziente
senza un riscontro dei gas nel sangue, del PH e dell'acido lattico. La
terapia praticata non è stata mai indirizzata ad un riequilibrio
idroelettrolitico.
Il fatto che la paziente potesse avere un coma iperosmolare
iperglicemico non è mai stato preso in considerazione come dimostra
l'assenza di una misura dell'osmolarità plasmatica…”
“Nonostante l'ipotensione, l'iperglicemia e l'assenza di attività
elettrica spontanea, tutti i segni di ipoafflusso, non è mai stata valutata la
funzione cardiaca con un eco per stabilire se fosse necessario un riequilibrio
di volume.
L'unica terapia corretta fu somministrazione di Levofloxacina al
pronto soccorso che valse a tenere sotto controllo l'infezione intestinale,
come testimoniato dalla normalizzazione dei leucociti.
Il passaggio in rianimazione peggiorò sicuramente il quadro
clinico... senza alcuna valutazione dell'osmolarità fu somministrata una
Tribunale di Trapani Sezione Civile
terapia iperosmolare... e financo una soluzione per nutrizione parenterale
iperosmolare.
La ventilazione fu imposta … senza alcun controllo
emogasanalitico”… “per finire anche se in anamnesi era riportata una
allergia alla penicillina fu somministrato una cefalosporina che ha una
reazione crocia”.
“Il presentarsi della sfumata ed estesa ipodensità tempo occipitale
sinistra con dei solchi cerebrali è chiaramente correlata al coma
iperosmolare alla disidratazione e alla ipotensione grave. La paziente,
infatti, cosciente all'arrivo al pronto soccorso con una tac negativa per
episodi acuti, presentava invece una chiara insufficienza cardiaca
testimoniata dall'ipotensione e dall'assenza di ritmo cardiaco spontaneo”.
“Nonostante ciò non furono richiesti gli enzimi cardiaci punto il
quadro i posti con riscontrato nella seconda tac è risultato della grave
ipotensione del grave stato di iper osmolarità della paziente” (cfr. pag. 15
e s. dell'elaborato peritale depositato in sede di atp).
Il collegio peritale, in punto di responsabilità per decesso del paziente, ha evidenziato che “si riscontra negligenza e imprudenza
nell'operato dei sanitari del reparto di medicina interna e di anesteria e
rianimazione che ebbero in cura la sig.ra in quanto la mancata Pt_3
esecuzione di un emogasanalisi non ha permesso ai sanitari di evidenziare
il quadro di iperosmolorità creatosi a seguito della perdita di liquidi e della
iperglicemia”.
“Non fu effettuato dai sanitari del reparto di medicina e di anestesia
un ecocardiogramma, al fine di evidenziare l'ipovolemia presente e
Tribunale di Trapani Sezione Civile
testimoniata dall'anuria. Il non aver effettuato l'esame emogasanalitico in
reparto di rianimazione ha comportato una non adeguata terapia
farmacologica del caso … il concatenarsi di eventi, ipovolemia,
iperglicemia, anuria, coma iperosmolare, insufficienza cardiaca risulta
conseguenza di un trattamento farmacologico non idoneo in quanto la
mancata conoscenza di alcuni parametri che l'emogasanalisi può dare non
ha permesso un adeguato trattamento del caso” (cfr. pag. 16
dell'elaborato peritale)
Da quanto sopra, si evince, quindi, il nesso di causalità
sussistente tra la condotta gravemente negligente dei sanitari
Part dell' e l'evento morte della paziente.
Deve a questo punto esaminarsi il danno conseguenza di cui le attrici chiedono il ristoro.
Il danno non patrimoniale patito da parte attrice per la morte del proprio prossimo congiunto deve ravvisarsi nel c.d. danno da lesione del rapporto parentale: danno del quale è ammessa la risarcibilità, perché provocato dalla morte o dalle gravissime lesioni riportate dal congiunto (vittima primaria) e consistente nella perdita
(o nella seria compromissione) del rapporto parentale, allorché
colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui violazione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. 16.3.2012, n. 4253).
Ciò posto, va rilevato che per il danno connesso alla sofferenza cagionata dalla morte di uno stretto congiunto deve
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ritenersi consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che, tuttavia, sarà
onere del danneggiato fornire.
La liquidazione del pregiudizio, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa
(artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Orbene, sotto tale profilo la domanda formulata dalle attrici si fonda, solo, sull'allegazione del rapporto di parentela con la de
cuius, con cui pacificamente non convivevano, ma nulla viene allegato (né tantomeno provato) in ordine all'intensità della relazione affettiva e sull'esistenza di ulteriori familiari. Il
pregiudizio patito deve, pertanto, essere liquidato, per ciascuna delle attrici, applicando i valori previsti dalle Tabelle del Tribunale
di Milano 2024 – cui questo Tribunale fa riferimento - e prendendo in considerazione, ai fini del calcolo, il rapporto di parentela, l'età
del congiunto e della vittima primaria, ed escludendo l'applicazione di punti con riferimento alla convivenza, all'esistenza di ulteriori familiari e all'intensità del relazione. Infatti, “In tema di risarcimento
del danno non patrimoniale conseguente a perdita del prossimo congiunto,
la personalizzazione del risarcimento con il superamento dei valori minimi
Tribunale di Trapani Sezione Civile
tabellari è possibile soltanto se siano state allegate le peculiarità del
rapporto intercorso tra la vittima e i congiunti superstiti.” (Cass.
24076/2015).
Per il danno non patrimoniale sofferto da Parte_1
per la perdita del genitore, considerate solamente l'età della figlia al momento del decesso del congiunto (40 anni) e quella della vittima
(75 anni), vanno dunque riconosciuti 34 punti per cui appare congruo liquidare a questa attrice l'importo di € 132.974,00, in valuta attuale.
Per il danno non patrimoniale sofferto da Parte_2
per la perdita della nonna, considerata l'età della nipote al momento del decesso del congiunto (11 anni) e quella della vittima (75 anni),
vanno dunque riconosciuti 26 punti per cui appare congruo liquidare a questa attrice l'importo di € 47.544,00, in valuta attuale.
Poiché il diritto al conseguimento delle somme liquidate è
sorto in capo al danneggiato il giorno del sinistro, va pure risarcito,
sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra quel giorno e il giorno dell'avvenuta liquidazione.
A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle
Sezioni Unite con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “interessi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra
Tribunale di Trapani Sezione Civile
indicato: sicché tali interessi compensativi ammontano ad €
5.265,81.
Parte Da ciò deriva che la convenuta va condannata a corrispondere l'importo di € 147.362,00 a e Parte_1
l'importo di € 52.785,00 a Parte_2
A partire dalla pubblicazione della presente decisione sugli importi liquidati decorrono gli interessi, nella misura legale, fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2
allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 260.000, con applicazione della massima riduzione percentuale per la fase introduttiva e di istruttoria e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: condanna l' al pagamento dell'importo di € CP_3 CP_1
147.362,00 a e dell'importo di € 52.785,00 a Parte_1
Parte_2 condanna l' al pagamento delle spese di lite, CP_4 che liquida in complessivi euro 11.270,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta e rimborso degli esborsi documentati, disponendo la distrazione di tali somme in favore del procuratore delle attrici, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trapani, in data 14/05/2025 Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 599 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
07.05.2004 (c.f.: ), con l'avv. Fulvia Marsala C.F._2
(pec domiciliazione: ; Email_1
ATTRICI
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_1
(c.f.: ), con l'avv. Luigi Maria Cascino (pec P.IVA_1 domiciliazione: Email_2
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, ai quali si rinvia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 27.02.2023, Parte_1
e - rispettivamente figlia e nipote di
[...] Parte_2
agendo in proprio, chiedono nei confronti Parte_3
dell'ente ospedaliero convenuto il risarcimento del danno iure proprio, di natura non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale, patito a seguito del decesso della congiunta in questione
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conseguente all'omessa diagnosi e cura di uno stato di iperosmolorità e di iperglicemia determinato e aggravato da un processo infettivo intestinale.
Il danno patito è stato quantificato in € 255.000,00 per la figlia della vittima, , ed in € 156.907,20 per la nipote Parte_1
Parte_2
L'Asp convenuta, costituendosi, eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. della richiesta risarcitoria azionata e contesta radicalmente la fondatezza della domanda delle attrici.
Va premesso che le attrici agiscono, come agevolmente evincibile dalle conclusioni rassegnate e dall'intestazione dell'atto di citazione, unicamente per il risarcimento dei danni patiti iure
proprio per la perdita del prossimo congiunto. E' d'altronde pacifico tra le parti che il danno subito direttamente dalla de cuius a causa della errata condotta sanitaria (sub specie di danno biologico terminale e danno da lucida agonia), trasmissibile iure hereditatis, è
già stato liquidato in favore di , altra figlia di Persona_1 [...]
, nell'ambito del giudizio R.G. n. 683/2021. CP_2
In relazione a all'azione risarcitoria che occupa, va disattesa l'eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. svolta dall'ente convenuto, giacché il decesso di è avvenuto in Parte_3
data 24.10.2015, e la prima lettera di messa in mora nell'interesse di e risulta essere stata trasmessa Parte_1 Parte_2
all'ente responsabile, oggi convenuto, in data 21.06.2016 e replicata
Tribunale di Trapani Sezione Civile
in data 17.12.2020 ed in data 17.11.2022, come da documentazione prodotta dagli attori e non contestata.
Ai fini della ricostruzione fattuale, devono valorizzarsi le prove documentali e le risultanze dell'ATP espletato, per l'accertamento delle responsabilità relative al decesso in questione,
su istanza dell'altra figlia della de cuius (R.G. 2508/18). Persona_1
Risulta, in particolare, che in data 20.10.2015, la eniva Pt_3
ricoverata presso il pronto soccorso del Plesso Ospedaliero di
Castelvetrano per “febbre di NND” e vomito. Rilevato uno “sfumato
deficit dell'arto superiore destro con modesto deficit di pressione alla mano
destra ed un lieve spianamento del solco naso-labiale” la paziente veniva ricoverata nel reparto di Ortopedia per indisponibilità di posti in medicina interna.
A seguito di TC encefalo basale riportante esito “ipodensità
periventricolare e dei centri semiovali da deficit cronico di flusso” e
“calcificazioni dei sifoni carotidei”, si rilevava un versamento pleurico bilaterale.
La mattina del 21.10.2015, la veniva trovata in stato di Pt_3
coma con pupille midiatriche e veniva trasferita d'urgenza presso il reparto di Medicina Interna con diagnosi di ictus cerebrale, mentre nel pomeriggio veniva ricoverata in Rianimazione per aggravamento del quadro neurologico.
Nonostante le procedure rianimatorie e il trattamento in terapia intensiva, la sig.ra ecedeva il 24.10.2015 in seguito a Pt_3
infarto cerebrale.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Così ricostruiti i fatti di causa, in punto di diritto, occorre osservare che le richieste formulate dalle attrici per i danni patiti
iure proprio in relazione al decesso della paziente, si collocano nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cf. Cass. Sez. 3,
sent. 20 marzo 2015, n. 5590).
Ebbene, le attrici hanno adeguatamente provato, nei limiti appresso specificati, gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale su cui si fonda la loro domanda risarcitoria.
Ed invero, alla luce della prova documentale offerta, degli accertamenti tecnici realizzati in sede ATP (i cui esiti risultano supportati da una motivazione convincente e pienamente condivisibile, in quanto frutto di un iter logico immune da vizi ed in aderenza con i documenti clinici in atti) risultano provati la condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), l'evento di danno (la morte del paziente) e il relativo nesso causale.
Il collegio peritale in sede di ATP ha, a suo tempo, rilevato che “la paziente diabetica in trattamento insulinico, ipertesa, portatrice di
pacemaker, ebbe come patologia iniziale un'infezione intestinale, con
perdita di liquidi dovuta alle diverse scariche diarroiche. Tale stato, per
quanto riportato in cartella, durò sicuramente almeno 24 ore. Oltre che
dall'anamnesi, tale patologia è riscontrabile dagli esami di laboratorio del
20 ottobre 2015 che riportano un valore di 17.000 bianchi, di cui l' 87%
neutrofili, e dal valore di PCR di 159 contro un valore normale di 5.
Quest'ultimo valore consente di affermare che la paziente aveva una sepsi
grave.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La grave disidratazione e l'iperglicemia hanno comportato un
aumento della osmolarità plasmatica calcolata, che già al pronto soccorso
era di 322 e che nel prosieguo è ulteriormente salita sino ad arrivare a 349.
Di certo la paziente sarà stata in acidemia, ma non vi è nessun
esame emogasanalitico, neanche durante il ricovero in rianimazione, che ci
possa dare questi dati fondamentali, atteso che in cartella viene annotato
che essendo l'apparecchio guasto non fu possibile seguire l'esame.
Tale giustificazione risulta non condivisibile atteso che in 5 giorni
di ricovero era possibile inviare un prelievo ad un nosocomio vicino.
È difficilmente comprensibile che si possa ventilare un paziente
senza un riscontro dei gas nel sangue, del PH e dell'acido lattico. La
terapia praticata non è stata mai indirizzata ad un riequilibrio
idroelettrolitico.
Il fatto che la paziente potesse avere un coma iperosmolare
iperglicemico non è mai stato preso in considerazione come dimostra
l'assenza di una misura dell'osmolarità plasmatica…”
“Nonostante l'ipotensione, l'iperglicemia e l'assenza di attività
elettrica spontanea, tutti i segni di ipoafflusso, non è mai stata valutata la
funzione cardiaca con un eco per stabilire se fosse necessario un riequilibrio
di volume.
L'unica terapia corretta fu somministrazione di Levofloxacina al
pronto soccorso che valse a tenere sotto controllo l'infezione intestinale,
come testimoniato dalla normalizzazione dei leucociti.
Il passaggio in rianimazione peggiorò sicuramente il quadro
clinico... senza alcuna valutazione dell'osmolarità fu somministrata una
Tribunale di Trapani Sezione Civile
terapia iperosmolare... e financo una soluzione per nutrizione parenterale
iperosmolare.
La ventilazione fu imposta … senza alcun controllo
emogasanalitico”… “per finire anche se in anamnesi era riportata una
allergia alla penicillina fu somministrato una cefalosporina che ha una
reazione crocia”.
“Il presentarsi della sfumata ed estesa ipodensità tempo occipitale
sinistra con dei solchi cerebrali è chiaramente correlata al coma
iperosmolare alla disidratazione e alla ipotensione grave. La paziente,
infatti, cosciente all'arrivo al pronto soccorso con una tac negativa per
episodi acuti, presentava invece una chiara insufficienza cardiaca
testimoniata dall'ipotensione e dall'assenza di ritmo cardiaco spontaneo”.
“Nonostante ciò non furono richiesti gli enzimi cardiaci punto il
quadro i posti con riscontrato nella seconda tac è risultato della grave
ipotensione del grave stato di iper osmolarità della paziente” (cfr. pag. 15
e s. dell'elaborato peritale depositato in sede di atp).
Il collegio peritale, in punto di responsabilità per decesso del paziente, ha evidenziato che “si riscontra negligenza e imprudenza
nell'operato dei sanitari del reparto di medicina interna e di anesteria e
rianimazione che ebbero in cura la sig.ra in quanto la mancata Pt_3
esecuzione di un emogasanalisi non ha permesso ai sanitari di evidenziare
il quadro di iperosmolorità creatosi a seguito della perdita di liquidi e della
iperglicemia”.
“Non fu effettuato dai sanitari del reparto di medicina e di anestesia
un ecocardiogramma, al fine di evidenziare l'ipovolemia presente e
Tribunale di Trapani Sezione Civile
testimoniata dall'anuria. Il non aver effettuato l'esame emogasanalitico in
reparto di rianimazione ha comportato una non adeguata terapia
farmacologica del caso … il concatenarsi di eventi, ipovolemia,
iperglicemia, anuria, coma iperosmolare, insufficienza cardiaca risulta
conseguenza di un trattamento farmacologico non idoneo in quanto la
mancata conoscenza di alcuni parametri che l'emogasanalisi può dare non
ha permesso un adeguato trattamento del caso” (cfr. pag. 16
dell'elaborato peritale)
Da quanto sopra, si evince, quindi, il nesso di causalità
sussistente tra la condotta gravemente negligente dei sanitari
Part dell' e l'evento morte della paziente.
Deve a questo punto esaminarsi il danno conseguenza di cui le attrici chiedono il ristoro.
Il danno non patrimoniale patito da parte attrice per la morte del proprio prossimo congiunto deve ravvisarsi nel c.d. danno da lesione del rapporto parentale: danno del quale è ammessa la risarcibilità, perché provocato dalla morte o dalle gravissime lesioni riportate dal congiunto (vittima primaria) e consistente nella perdita
(o nella seria compromissione) del rapporto parentale, allorché
colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui violazione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. 16.3.2012, n. 4253).
Ciò posto, va rilevato che per il danno connesso alla sofferenza cagionata dalla morte di uno stretto congiunto deve
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ritenersi consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che, tuttavia, sarà
onere del danneggiato fornire.
La liquidazione del pregiudizio, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa
(artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Orbene, sotto tale profilo la domanda formulata dalle attrici si fonda, solo, sull'allegazione del rapporto di parentela con la de
cuius, con cui pacificamente non convivevano, ma nulla viene allegato (né tantomeno provato) in ordine all'intensità della relazione affettiva e sull'esistenza di ulteriori familiari. Il
pregiudizio patito deve, pertanto, essere liquidato, per ciascuna delle attrici, applicando i valori previsti dalle Tabelle del Tribunale
di Milano 2024 – cui questo Tribunale fa riferimento - e prendendo in considerazione, ai fini del calcolo, il rapporto di parentela, l'età
del congiunto e della vittima primaria, ed escludendo l'applicazione di punti con riferimento alla convivenza, all'esistenza di ulteriori familiari e all'intensità del relazione. Infatti, “In tema di risarcimento
del danno non patrimoniale conseguente a perdita del prossimo congiunto,
la personalizzazione del risarcimento con il superamento dei valori minimi
Tribunale di Trapani Sezione Civile
tabellari è possibile soltanto se siano state allegate le peculiarità del
rapporto intercorso tra la vittima e i congiunti superstiti.” (Cass.
24076/2015).
Per il danno non patrimoniale sofferto da Parte_1
per la perdita del genitore, considerate solamente l'età della figlia al momento del decesso del congiunto (40 anni) e quella della vittima
(75 anni), vanno dunque riconosciuti 34 punti per cui appare congruo liquidare a questa attrice l'importo di € 132.974,00, in valuta attuale.
Per il danno non patrimoniale sofferto da Parte_2
per la perdita della nonna, considerata l'età della nipote al momento del decesso del congiunto (11 anni) e quella della vittima (75 anni),
vanno dunque riconosciuti 26 punti per cui appare congruo liquidare a questa attrice l'importo di € 47.544,00, in valuta attuale.
Poiché il diritto al conseguimento delle somme liquidate è
sorto in capo al danneggiato il giorno del sinistro, va pure risarcito,
sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra quel giorno e il giorno dell'avvenuta liquidazione.
A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle
Sezioni Unite con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. “interessi compensativi”, che vanno applicati alla suddetta somma rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra
Tribunale di Trapani Sezione Civile
indicato: sicché tali interessi compensativi ammontano ad €
5.265,81.
Parte Da ciò deriva che la convenuta va condannata a corrispondere l'importo di € 147.362,00 a e Parte_1
l'importo di € 52.785,00 a Parte_2
A partire dalla pubblicazione della presente decisione sugli importi liquidati decorrono gli interessi, nella misura legale, fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 2
allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 260.000, con applicazione della massima riduzione percentuale per la fase introduttiva e di istruttoria e trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: condanna l' al pagamento dell'importo di € CP_3 CP_1
147.362,00 a e dell'importo di € 52.785,00 a Parte_1
Parte_2 condanna l' al pagamento delle spese di lite, CP_4 che liquida in complessivi euro 11.270,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta e rimborso degli esborsi documentati, disponendo la distrazione di tali somme in favore del procuratore delle attrici, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trapani, in data 14/05/2025 Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
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