Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 507 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nata a [...] il [...] e residente Parte_1
in IZ di CI (Me) via Lungomare Unità d'Italia n. 161, C.F.:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1
dall'Avv. Aldo Lombardo (C.F. – indirizzo di C.F._2
posta certificata – telefax n. 0909226006) e Email_1
presso e nel suo studio elettivamente domiciliata in Messina via Cesare
Battisti n. 175; RICORRENTE
E nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, res. in IZ di CI, via Bentivegna n. 86, C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Rita Ielasi,
(C.F. , fax 0909702593, pec: C.F._4
presso il cui studio in Email_2
Messina, Via Piemonte n. 30, ha eletto domicilio;
RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 1 febbraio 2023
[...]
chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario da lai contratto a IZ di CI il 6 settembre 1990 con evidenziando che i coniugi si CP_1
erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Messina l'08.02.2019 e che erano decorsi i termini di legge per la proponibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati. Evidenziava che tale unione erano nati tre figli, ormai maggiorenni, ma uno di questi, , era invalido. Chiedeva, a Per_1
modifica di quanto stabilito nell'accordo di separazione omologato che il figlio fosse collocato presso di lei anziché presso il padre e che Per_1
conseguentemente, la casa coniugale in comproprietà fosse a lei assegnata, anche in considerazione del fatto che il era proprietario di altro CP_1
immobile dove avrebbe potuto andare ad abitare. Dichiarava, infine, che ella avrebbe provveduto integralmente al mantenimento ordinario del figlio con ripartizione tra i genitori delle sole spese straordinarie nella Per_1
misura del 50 % ciascuno.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21.06.2023 si costituiva il quale non si opponeva alla pronuncia di CP_1
divorzio, mentre contestava la fondatezza delle altre domande. Rilevava che il figlio era affetto da “psicosi di tipo schizoaffettivo cronico Per_1
con esacerbazione acuta” ed a seguito di un grave episodio autolesionistico, era stato sottoposto a TSO e gli era stato nominato un amministratore di sostegno. Sottolineava, poi, che il predetto figlio aveva vissuto sin dalla separazione dei genitori con lui e non vi erano i presupposti per modificare tale collocamento, anche in considerazione del fatto che, come accertato dal
2 DSM di Taormina, il padre era per lui un valido riferimento familiare, mentre il rapporto con la madre era connotato da conflittualità e mancanza di fiducia. Conseguentemente, rilevava che non vi erano i presupposti per assegnare la casa coniugale alla ricorrente, avendo il figlio la necessità di una sua stabilità con il padre nella casa ove aveva vissuto sin dalla separazione dei genitori. Quanto al mantenimento del figlio , Per_1
evidenziava che l'accordo di separazione andava modificato e non vi era più ragione per la quale la non dovesse contribuire al Parte_2
mantenimento del figlio, posto che gli altri due figli maggiorenni, del cui mantenimento ella sia era fatta carico in sede di separazione, avevano raggiunto l'autonomia economica. Chiedeva, pertanto, che fosse posto a carico della l'obbligo di corrispondere un assegno per il Parte_2
mantenimento del figlio . Per_1
All'udienza presidenziale del 13.11.2023, il Presidente di sezione delegato sentiva i coniugi ed in tale sede emergeva che al minore era stata riconosciuta anche l'indennità di accompagnamento che lo stesso gestiva in autonomia. All'esito dell'udienza, pertanto, il Presidente delegato disponeva che la contribuisse al mantenimento del figlio Parte_2
mediante la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50 % e confermava l'assegnazione della casa coniugale al . Invitava, poi, il CP_1
Servizio sociale del Comune di IZ di CI d'intesa con il D.S.M.
Messina sud Taormina ad organizzare degli incontri assistiti tra
[...]
, nato a [...] in data [...], e la madre, Persona_2
finalizzati al recupero della relazione genitoriale. Nominava, infine, se stesso quale Giudice Istruttore e dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione della causa.
All'udienza del 20.11.2024 i procuratori delle parti chiedeva che fosse emessa sentenza sullo stato coniugale ed il Giudice Istruttore
3 rimetteva la causa al collegio che, con sentenza non definitiva n. 463/2024, pubblicata il 28.02.2024, pronunciava il divorzio dei coniugi.
Le parti non formulavano richieste istruttorie e all'udienza del
20.11.2024 il Giudice Istruttore invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni, rimettendo, quindi, la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Avendo il Tribunale già emesso sentenza non definitiva sullo stato coniugale occorre esaminare esclusivamente le altre domande concernenti a collocazione ed il mantenimento del figlio maggiorenne e Per_1
l'assegnazione della casa coniugale.
Si deve premettere che il figlio maggiorenne , secondo Per_1
quanto emerge dalla documentazione prodotta, è affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., sicché trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c., le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori (Cass. civ. 30.01.2023 n. 2670), mentre non possono ovviamente trovare applicazione le disposizioni sull'affidamento, che presuppongono uno stato di incapacità di agire, non necessariamente collegato ad una situazione di handicap.
Quanto al collocamento del figlio , la ricorrente ha chiesto Per_1
che lo stesso fosse domiciliato con lei presso la casa coniugale, a modifica di quanto stabilito nell'accordo di separazione, ove era, invece, previsto che il ragazzo continuasse a vivere con il padre nella casa coniugale. Tale richiesta di modifica non appare, però, giustificata, non solo perché finirebbe con alterare una situazione ormai stabilizzata nel corso di diversi anni, ma anche perché il minore ha chiaramente manifestato una netta opposizione nei confronti della madre, che non è stata superata neppure a
4 seguito dell'intervento degli operatori dei Servizi specialistici, incaricati dal
Presidente delegato, con l'ordinanza del 13.11.2023, di tentare un recupero della relazione genitoriale tra madre e figlio (vedi relazione del DSM di
Taormina datata 23.11.2023).
Conseguentemente, la casa coniugale in comproprietà va assegnata a quale genitore convivente con il figlio maggiorenne CP_1
disabile, essendo tale provvedimento teso a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio probabilmente dimensionato in base alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione. D'altronde, come sottolineato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
19.12.2001 n. 16027), “tale soluzione risponde ad una sempre più avvertita esigenza di solidarietà sociale in un sistema integrato di interventi e di servizi, dal quale emerge uno "statuto del portatore di handicap", come soggetto debole del quale la collettività è tenuta a darsi carico mediante opportune misure di sostegno, che si sviluppa in uno "statuto della famiglia del portatore di handicap” il cui impegno quotidiano di cura e di assistenza trova riconoscimento e promozione in determinate provvidenze sia sul piano economico che su quello dell'organizzazione domestica. In questa prospettiva l'eccezionalità e la peculiarità della posizione del disabile e della sua famiglia si saldano con piena coerenza con la richiamata eccezionalità dell'istituto dell'assegnazione della casa coniugale”. Nessun rilievo può, pertanto, assumere la circostanza che il possa o meno CP_1
disporre di altra abitazione di sua proprietà, poiché l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, non può rispondere esclusivamente ad una esigenza di riequilibrio delle posizioni economiche delle parti.
Quanto, infine, al mantenimento del figlio , è pacifico che Per_1
nel corso del giudizio è stata riconosciuta al disabile l'indennità di
5 accompagnamento e tale emolumento appare sufficiente e far fronte alle sue esigenze “ordinarie”, tanto che non ha più insistito CP_1
per l'accoglimento della originaria domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento, sicché occorre solamente provvedere in ordine alle spese straordinarie, con riferimento alle quali non vi è motivo di discostarsi da quanto stabilito dai coniugi in sede di separazione, ove era stato previsto che entrambi i genitori dovessero contribuire in uguale misura.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, anche in considerazione del fatto che non è configurabile una vera e propria soccombenza in una situazione, quale quella in esame, in cui la decisione dipende dalla mutevole situazione di fatto da disciplinare.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 507/2023 R.G., così provvede:
1) conferma il collocamento del figlio maggiorenne disabile
[...]
, nato a [...] in data [...], presso il Persona_2
padre;
2) conferma l'assegnazione a della casa coniugale;
CP_1
3) dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio
[...]
siano ripartire tra i genitori nella misura del 50 % Persona_2
ciascuno;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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