TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza del 4.3.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 596/2024 r.g., ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
C.F. e P. IVA ), con sede a Roma in via Sistina n. 121, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Spataro e Martina
Rosati, entrambi del Foro di Roma
opponente e
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Verrotti n. 52, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Dell'Osa del Foro di Pescara
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, dichiarare
l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in contesto esplicitati e, per l'effetto, revocare il decreto
ingiuntivo n.136/2024 (R.G. n. 342/2024) emesso in data 04.04.2024 dal Tribunale di Chieti. Sempre in via principale,
rigettare l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata, sempre per i motivi esplicitati nell'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo, nonché sfornita di adeguato supporto probatorio. Con vittoria di spese e competenze di
lite.”
Conclusioni dell'opposto: “Voglia, l'ill.mo Tribunale adito, NEL MERITO: Previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande ivi proposte, In via principale: • Rigettare ogni domanda ed eccezione avversaria formulata nell'atto di citazione in opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le
motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo n. 136/2024 emesso dal Tribunale di Chieti nell'ambito del procedimento monitorio n. 342/2024 r.g. Trib.
Chieti per le motivazioni di cui in narrativa, • In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale adito dovesse dichiarare la inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la Parte_1
[... tenuta al pagamento della somma di € 12.500,00 in favore dell'Avv. ovvero della diversa Controparte_1 somma ritenuta di giustizia o emersa come dovuta in corso di causa per il titolo di cui in narrativa;
In via riconvenzionale: • accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al compenso professionale svolto attività Controparte_1
giudiziale svolta in favore della per i procedimenti rubricati ai seguenti n. 1602/2018 R.G. Parte_1
Trib. Pescara, n.1602/2018-2 R.g. Trib. Pescara, mediazione n. 780/20, n. 1340/2021 R.G. Trib. Pescara in favore della
società opponente e per l'effetto condannare la al pagamento per le attività giudiziali svolte di Parte_1
cui sopra in virtù delle note pro forma del 07.12.2022 relativa al procedimento n. 1340/2021 R.G. TRIB.PESCARA
dell'importo di € 1.739,79 e della nota pro forma del 06.12.2022 relativa al procedimento n.1602/2018 R.G.
TRIB.PESCARA dell'importo di € 1.423,17 per l'importo complessivo pari ad € 3.162,96; In via subordinata: • Nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque
la al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 15.662,96 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
• Condannare la parte opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento di un'ulteriore somma per i danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
• In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 136 del 4.4.2024 questo Tribunale ha ingiunto alla il pagamento Parte_1
in favore dell'avv. della somma di € 12.500,00, oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura, quale compenso per la consulenza legale ed assistenza stragiudiziale, stabilito con scrittura privata del 30.12.2020.
La si è opposta al decreto, sostenendo che l'accordo del 30.12.2020 non aveva avuto Parte_1
esecuzione, avendo l'avv. svolto la sua attività professionale quale collaboratore dell'avv. Controparte_1
Michela Roi, cui era affidata la gestione delle questioni legali della società, e che aveva ricevuto i compensi per sé e per i suoi collaboratori, evidenziando peraltro la carenza di prova delle attività svolte dall'avv.
[...]
, e chiedendo quindi la revoca del decreto opposto. CP_1
Si è costituito in giudizio l'avv. , il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, per Controparte_1
infondatezza, e la conferma del decreto ingiuntivo, in subordine la condanna della al Parte_2
pagamento in suo favore della somma di € 12.500,00, e, in via riconvenzionale, l'accertamento del suo credito nei confronti della per ulteriori € 3.162,96 quale compenso per averla assistita nei procedimenti n. Pt_1
1602/2018 r.g., n. 1602/2018-2 r.g., n. 1340/2021 r.g., tutti dinanzi al Tribunale di Pescara, e nel procedimento di mediazione n. 780/2020, e la condanna della opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 25.10.2024, la causa è stata istruita mediante l'interpello del legale rappresentante della società opponente, e mediante la prova testimoniale;
all'esito dell'istruttoria la società opponente ha corrisposto all'opposto la somma di € 6.000,00,
quindi la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4.3.2025. 1. Entrambi i motivi di opposizione sono infondati.
2. A fronte dell'efficacia tra le parti del contratto del 30.12.2020, sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione i rapporti che la può avere avuto con soggetti terzi rispetto Parte_1
all'accordo, quale l'avv. Michela Roi.
2.1 Parte opponente si è limitata ad affermare, non solo senza darne alcuna prova, ma anche senza darne alcuna spiegazione sotto l'aspetto logico ancor prima che giuridico, che essendo affidate le sue questioni di carattere legale all'avv. Michela Roi, all'accordo concluso il 30.12.2020 con l'avv.
[...]
non era stata data esecuzione. CP_1
3. L'ulteriore eccezione relativa alla mancanza di documentazione dell'attività professionale svolta dall'avv. è poi contraddetta dalla documentazione che quest'ultimo ha prodotto Controparte_1
(corrispondenza a mezzo di posta elettronica, messaggi whatsapp), e dalle dichiarazioni del teste sig.
escusso all'udienza del 15.1.2025, il quale nel periodo oggetto di causa (anno 2021) è Testimone_1
stato il legale rappresentante della società opponente, ed ha confermato che l'Avv.
[...]
ha svolto le attività professionali indicate dal contratto, e di essersi rapportato con lui, CP_1
anche oralmente, circa lo stato degli incarichi affidatigli.
3.1 L'eccezione, peraltro, è anche irrilevante ai fini del diritto al compenso dell'avv. , Controparte_1
che dal contratto non è stato obbligato allo svolgimento di un numero predeterminato di incarichi, o al rispetto di specifiche cadenze temporali, essendo stato pattuito un corrispettivo annuale, per il cui pagamento sono state stabilite n. 4 scadenze;
il compenso è infatti stato stabilito in misura fissa di €
12.500,00 al lordo di accessori (rimborso spese generali, cassa e bollo sulle fatture), in n. 4 rate annuali, e riguarda le attività di “analisi e studio questioni di diritto con riscontro anche per le vie
brevi…relazione pareri sui quesiti di volta in volta sottoposti dalla Società…recupero stragiudiziale dei crediti
che la Società riterrà, a sua insindacabile scelta e discrezione, di affidargli, con lo svolgimento di tutte le attività
necessarie limitatamente alla fase stragiudiziale”.
4 Essendo stato documentato il pagamento da parte della ed a beneficio dell'avv. Pt_1 [...]
, durante l'istruttoria e successivamente all'ordinanza del 25.10.2024, con cui è stata CP_1
concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, della somma di € 6.000,00, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ferma la condanna alle spese con esso disposta.
5 La domanda riconvenzionale che ha sporto l'avv. è adeguatamente provata. Controparte_1
5.1 Egli ha chiesto la condanna della al pagamento in suo favore dei compensi professionali Pt_1
maturati per averla rappresentata e difesa dinanzi al Tribunale di Pescara nei procedimenti rubricati ai numeri 1602/2018, n. 1602/2018-2 e n. 1340/2021 r.g., e nella procedura di mediazione n. 780/2020
svoltasi dinanzi all'Organismo di Pescara. Controparte_2
Osserva in proposito il Tribunale che l'effettivo assolvimento di detti incarichi da parte del professionista opposto, che sono stati conferiti a quest'ultimo in virtù di quanto previsto dall'art. 6
del contratto concluso il 30.12.2020, è dimostrato dalla documentazione prodotta (procure alle liti,
verbali di udienza, verbali di mediazione, atto di opposizione a decreto ingiuntivo, comparsa di costituzione, note scritte di udienza, verbale di conciliazione), che gli importi richiesti sono molto inferiori -considerato il valore delle procedure- rispetto ai valori medi di liquidazione previsti dalle tabelle n. 2 e n. 25bis allegate al d.m. n. 55/2014, e, infine, che la domanda di pagamento dei compensi non è stata in parte qua in alcun modo contrastata dalla società opponente.
6 La deve quindi essere condannata al pagamento in favore dell'avv. Parte_1 [...]
della complessiva somma pari ad € 9.662,96, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. Controparte_1
n. 231/02, dal 7.12.22 (data della ricezione della p.e.c. di messa in mora della debitrice) sino al saldo.
7 Le spese dell'opposizione seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dei valori medi di liquidazione previsti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisionale € 1.701,00), spese cui devono aggiungersi quelle della fase monitoria (€ 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi).
7.1 L'inconsistenza dei motivi di opposizione è tale da imporre la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma equitativamente determinata in € 1.000,00, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., con conseguente condanna al pagamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma pari ad € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti dell'avv. così decide:
[...] Controparte_1
• respinge l'opposizione, e revoca il decreto opposto, in ragione del parziale pagamento effettuato in corso di causa;
• accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta;
• condanna la al pagamento in favore dell'avv. della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di € 9.662,96 oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, dal 7.12.22 (data di ricezione della p.e.c. di messa in mora della debitrice) sino al saldo;
• condanna la a rifondere le spese di lite sostenute dall'avv. Parte_1 [...]
, complessivamente liquidate in € 5.644,00 per compensi di avvocato, ed in € CP_1
145,50 per esborsi;
• visti gli artt. 96 commi 3 e 4 c.p.c., condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma equitativamente determinata di € 1.000,00, ed al pagamento in favore della
[...]
della somma di € 500,00. Parte_3
Chieti, 24/03/2025
Il giudice
Marcello Cozzolino