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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Prima sezione civile
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, nella persona del
Giudice Monocratico dott.ssa Veronica Vernetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 2411/2022 R.G. e avente ad oggetto:
“divisione di beni caduti in successione”
TRA
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Napoli il 12/12/1973, residente in [...] elettivamente domiciliata in Marano di Napoli alla Via
Campana n. 69 presso e nello studio dell'avv. Teresa Giaccio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
13/2/1975 e residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Formia (LT) alla Via XX Settembre n. 10 presso lo studio dell'Avv. Mattia Aprea che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._3
16/5/1972 e residente a [...] elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via
Campanile 1 presso lo studio dell'avv.to Lucia di Marino che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F. nata a [...] il Parte_3 C.F._4
6/1/1981 residente a [...] , elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via
Campanile 1 presso lo studio dell'avv.to Lucia di Marino che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, , Parte_1
premessa la sua qualità di erede legittimo dei genitori, e CP_2
deceduti rispettivamente il 27/11/2003 e il 1/01/2008, Persona_1
rappresentava che:
- il14/12/2009 veniva presentata presso l'Agenzia delle Entrate di
Napoli giusta dichiarazione di successione legittima della sig.
registrata al n. 151, vol. 9990 e trascritta a Napoli 2 il CP_2
19/02/2010 al n, 5292/7864 di reg. part. e reg. gen. e successiva dichiarazione di successione integrativa e sostitutiva registrata a
Napoli 2 il 09/03/2011 al n. 397 vol. 9990, trascritta a Napoli 1 il
13/04/2011 ai nn. 7465/10488 di reg. part e reg;
- il 24/12/2008 veniva presentata presso l'Agenzia delle Entrate di
Napoli 2 giusta dichiarazione di successione legittima del sig. Per_1
registrata al n. 1705, vol. 78 e trascritta a Napoli 2 il
[...]
25/05/2009 ai nn. 18934/27980 di reg. part. e reg. gen. e successiva dichiarazione di successione integrativa e sostitutiva registrata a
Napoli 2 il 09/03/2011 al n. 396 vol. 9990, trascritta a Napoli 1 il
2 13/04/2011 ai nn. 7464/10487 di reg. part e reg;
3.
- a seguito delle due dichiarazioni di successioni innanzi descritte, i coniugi e lasciavano quali eredi i figli, CP_2 Persona_1
, e Parte_2 Parte_1 CP_1 Parte_3
che divenivano comproprietari ciascuno per la quota indivisa di ¼ (un quarto) dei seguenti immobili : a) intero fabbricato con annessa corte sito nel Comune di Marano di Napoli alla Via san Rocco, 246, composto da tre locali al piano terra, tre appartamenti distribuiti ai piani primo, secondo e terzo e sovrastante lastrico sola al piano quarto, il tutto censito nel Catasto fabbricati del Comune di Marano di Napoli al fogli 6, particella 361, subalterni 7, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 10
e 13; b) intero fabbricato con annessa corte sito nel Comune di
Marano di Napoli alla Via Pio La Torre, (già via Castel Belvedere) n.
59, composto da un locale al piano terra, due appartamenti distribuiti ai piani primo e secondo e sovrastante lastrico solare al piano terzo, il tutto censito nel catasto fabbricati del Comune di Marano di Napoli al foglio 4, particella 729, subalterno 1,2,3, 4 e 5; c) campo di calcetto sito nel Comune di Napoli al Viale della Resistenza con annessi locali adibiti a spogliatoi, censito nel Catasto fabbricati del Comune di
Napoli alla sezione Urbana SCA al foglio 1, particella 924, sub 1; 4.
- in data 13/01/2012 per atto del Notaio repertorio n. Persona_2
10412, raccolta n. 3975, i ER Parte_2 Parte_1
e procedevano allo scioglimento CP_1 Parte_3
della comunione ereditaria;
- come da accordo per lo scioglimento della comunione ereditaria,
l'attrice acquistava la piena proprietà dell'intero fabbricato con annessa corte, sito in Via Pio La Torre, 59, composto da locale al piano terra e due appartamenti posti al primo e al secondo piano con lastrico solare di copertura;
3 - i ER regolavano tra loro, mediante un accordo sottoscritto in data 09/01/2012 un conguaglio economico per equiparare il valore delle quote ereditarie ideali, con la divisione reale. Pertanto, Pt_1
corrispondeva al germano la somma di euro
[...] CP_1
56.000,00 (cinquantaseimila/00); alla germana la Parte_2
somma di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) e alla germana la somma di euro 16.500,00 Parte_3
(sedicimilacinquecento/00);
- nel febbraio 2015, ai ER , , Parte_2 Parte_1 CP_1
e nella qualità di eredi della sig.
[...] Parte_3 CP_2
veniva notificata una ingiunzione di demolizione
[...]
dell'immobile sito in Marano di Napoli alla Via Pio La Torre, 59, identificato catastalmente al foglio 4, particella 729 sub 2, 3, 4, e 5.
8.
- il provvedimento di demolizione, RESA esecutiva n. 94/2001, veniva emesso in seguito al procedimento di esecuzione della sentenza n. 432 del 27/03/1997, emessa nei confronti della signora e CP_2
divenuta irrevocabile in data 24/04/1997, provvedimento con il quale si ingiungeva la demolizione dell'immobile sopra descritto entro 45 giorni dalla notifica;
- l'attrice, proprietaria dell'immobile in virtù della divisione ereditaria del 13/01/2012, impugnava l'ingiunzione di demolizione con un incidente di esecuzione presso il Tribunale di Napoli, allegando le concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune di Marano di Napoli.
- il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso;
contro il decreto di rigetto, proponeva ricorso in Cassazione, anch'esso rigettato;
- in seguito alla notifica dell'ingiunzione di demolizione relativo all'immobile, in data 30/12/2016 e in data 18/10/2017, l'attrice diffidava e metteva in mora i ER , Parte_2 CP_1
4 e per ristabilire l'uguaglianza delle quote Parte_3
ereditarie e procedere ad una revisione dello scioglimento della comunione ereditaria, stante l'imminente pericolo che l'immobile, oggetto dell'ingiunzione di demolizione, venisse demolito e/o acquisito al patrimonio comunale;
- dette diffide rimanevano senza alcun riscontro.
Sulla base di tali premesse, l'attrice citava in giudizio i fratelli PT
, e chiedendo
[...] Parte_1 CP_1 Parte_3
di: a) preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di divisione ereditaria stipulato in data 13/01/2012 per atto del Notaio
in quanto contrario a norme imperative ex art. 46 del D.P.R. Per_2
380/2001 e art. 17 della L. 47/1985; b) ancora in via preliminare, accertare l'annullabilità dell'atto di divisione ereditaria stipulato in data
13/01/2012 per atto del notaio e dichiarare la risoluzione di detto Per_2
contratto ai sensi dell'art 1467 c.c.; c) disporre la riduzione della quota di divisione ereditaria dei ER convenuti in favore di parte istante;
d) ordinare al Conservatore dei RRII la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità per l'ente; e) in subordine, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ex art. 2041, a favore dei convenuti in danno parte attrice, e disporre un indennizzo in favore di parte attrice nella misura che sarà determinata in corso di causa.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice produceva: 1 ) diffida stragiudiziale del 30/12/2016; 2) diffida stragiudiziale del 18/10/2017;
3) ingiunzione di demolizione n 94/2001 RESA;
4) atto di divisione ereditaria del 13/01/2012; 5) accordo scioglimento comunione del
09/01/2012.
Ritualmente citati i convenuti, si costituiva in giudizio CP_1
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/7/2022 contestando in fatto e in diritto tutto quanto prospettato da parte attrice.
5 In particolare, circa la domanda di nullità dell'atto di divisione, CP_1
deduceva ed eccepiva che:
[...]
- per gli immobili assegnati in divisone ereditaria erano state presentate domande di condono edilizio ed era stata pagata l'intera oblazione e gli oneri concessori;
difatti, gli estremi della domanda di condono nonché gli estremi dei versamenti a saldo effettuati dai condividenti sia a titolo di oblazione che di oneri concessori risultavano all'art. 8 dell'accordo di divisione, il quale era da ritenersi pertanto valido ed efficace;
- l'attrice, successivamente alla domanda di condono relativo all'immobile alla stessa attribuito con l'atto di divisione aveva trasformato in appartamenti, peraltro concessi in locazione, il garage del predetto fabbricato assegnatole in divisione e conseguentemente, all'esito dell'accertamento, aveva visto rigettarsi la domanda di condono e la domanda di annullamento dell'ordine di demolizione di cui alla RESA esecutiva n. 94/2001.
Circa la domanda di annullabilità dell'atto di divisione, eccepiva e deduceva che:
- l'annullamento dell'atto di divisione ereditaria può essere chiesto solo nell'ipotesi di cui all'art. 761 c.c., di violenza o dolo. Nel caso di specie non ricorreva né l'ipotesi del dolo, avendo avuto l'attrice la consapevolezza dell'alea connessa alla presentazione di una domanda di condono, né l'ipotesi della violenza.
In merito alla risoluzione, eccepiva e deduceva che:
- l'invocata risoluzione ex art. 1467 c.c. era inammissibile sia perché il legislatore predispone rimedi ad hoc da esercitare rispetto ad una divisione ereditaria, rimedi individuati nelle ipotesi tipiche di cui all'art. 761 c.c. e 763 c.c. e sia perché, ai sensi dell'art. 1467 c.c. comma 2, la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta
6 onerosità rientra nell'alea normale del contratto. Orbene nell'atto di divisione ciascun condividente aveva assunto consapevolmente il rischio di un eventuale rigetto della domanda di condono, senza considerare che proprio gli abusi successivamente compiuti dall'attrice avevano comportato il rigetto della domanda di condono.
Sulla domanda di indebito arricchimento, eccepiva e deduceva che:
- nella fattispecie non si era verificato alcun ingiusto arricchimento in danno dell'odierna attrice, atteso che la domanda di condono relativa all'immobile alla stessa assegnato individuato nel fabbricato con annessa corte sito in via Po La Torre n. 59 composto da locale al piano terra e due appartamenti posti al primo e al secondo piano con lastrico solare di copertura era stata rigettata per successivi abusi commessi dalla sullo stesso fabbricato. Parte_1
Le convenute e costituitesi in giudizio Parte_2 Parte_3
il 20/2/2023, prospettando la circostanza che tutti i ER fossero a conoscenza della situazione abusiva dell'immobile di cui è causa, e specificando che al momento dello scioglimento della comunione ereditaria artatamente avessero omesso la menzione dei due immobili realizzati al piano terra in assenza di permesso di costruire poiché per il fabbricato da assegnare all'istante erano state presentate presso il comune di Marano di Napoli solo le domande di condono per gli appartamenti al primo e secondo piano e non anche per i due appartamenti realizzati al primo piano, orbene, per tali ragioni, esse condividevano le richieste di parte attrice e di conseguenza ne riproducevano le conclusioni.
Esperito il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo come da verbale n. C 82/23 dell'11/9/23 e formulate le richieste istruttorie, la
Giudice, ritenendo superflua la prova orale formulata dalla sola parte convenuta, rinviava per la precisazione delle conclusioni da depositarsi
7 nelle forme delle note scritte entro il 18/6/2024.
Con provvedimento del 25/6/2024, la Giudice rimetteva il fascicolo in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c. , ma considerato che: nel frattempo parte attrice aveva precisato la domanda eccependo la nullità dell'atto di scioglimento della comunione ereditaria - ad integrazione dell'atto introduttivo del giudizio - per aver trasferito un immobile privo dell'istanza di condono in sanatoria relativa al piano terra;
ribadita l'infondatezza dell'assunto di controparte, in merito alla mancanza di concessione edilizia in sanatoria per l'immobile oggetto di resa esecutiva;
considerato che
l'immobile della germana Parte_1
era munito di regolare concessioni edilizie in sanatoria rilasciate nel settembre 2016 per il primo e secondo piano, ma non per il piano terra perché in effetti risultava che il cantinato era stato trasformato in due unità abitative già prima dello scioglimento della comunione;
considerato che
come emergeva da motivazione della sentenza
Cassazione Penale del 20.2.2017 allegata alla memoria n. 1 Corte, condividendo le scelte dell'amministrazione aveva ritenuto i provvedimenti di condono per gli immobili siti al primo e secondo piano illegittimi per mancato rispetto dei limiti relativi alle volumetrie condonabili, con ordinanza del 7/11/2024 la Giudice rimetteva la causa sul ruolo ed invita le parti a concludere sulla questione sollevata.
Viste le note di trattazione scritte depositate dalle parti, con provvedimento del 21/2/2025, la Giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
****
La domanda di nullità parziale proposta dall'attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
Giova evidenziare che, affinché l'atto tra vivi avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili sia valido, deve riguardare edifici
8 commerciabili ossia dotati dei requisiti minimi di regolarità urbanistica.
La violazione delle norme urbanistico-edilizie, oltre a dare luogo a sanzioni amministrative e penali, produce quindi conseguenze anche sugli atti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali tra privati.
La normativa di riferimento, contenuta nel DPR n. 380/2001 e nella l.
47/1985, sancisce la nullità degli atti giuridici tra vivi che non riportino gli estremi del permesso di costruire, ordinario o in sanatoria.
L'indicazione del permesso di costruire o del permesso in sanatoria costituisce un requisito richiesto a pena di nullità, nonché una condizione dell'azione, anche in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, non potendo la pronuncia ex art. 2932 c.c. realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale.
La nullità è comminata per atti ad effetti reali tra vivi, con esclusione di quelli mortis causa, degli atti ad effetti obbligatori, dei contratti con oggetto diritti reali di garanzia e servitù, nonché degli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
In merito alla natura giuridica dell'atto di divisione della comunione ereditaria, la Corte di cassazione, superando un precedente orientamento giurisprudenziale di segno opposto, ha chiarito « Orbene, se la morte dell'autore del negozio è l'evento che connota negozi mortis causa e che determina la produzione dei loro effetti, è da escludere che il contratto di scioglimento della comunione ereditaria possa essere qualificato come negozio mortis causa. Il contratto di divisione ereditaria, infatti, produce i propri effetti indipendentemente dalla morte del de cuius (che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con l'insorgere della comunione ovvero con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 cod. civ.). Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi espresso
9 dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto – ossia
l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva dipende dalla volontà degli eredi, non da quella del de cuius: ciò ne determina, indubbiamente, il carattere di negozio inter vivos.
L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va dunque assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene
o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge.
In sostanza, la diversa origine della comunione non muta né la natura né gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario. Di ciò, del resto, si trae conferma dalla previsione dell'art. 1116 cod. civ., che estende l'applicazione delle norme sulla divisione dell'eredità alla divisione delle cose comuni, in quanto non contrastino con le norme che regolano la comunione. […] Deve allora concludersi, sul punto, che
l'atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stessomodo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria”. (Così C. Cass. SS.UU. 25021/2019 pubbl. il 7/10/2019).
Ne consegue che anche agli atti di divisione della comunione ereditaria, in quanto atti tra vivi, va applicata la cd. nullità urbanistica.
Il medesimo principio si applica anche quando è proposta una domanda giudiziale di scioglimento della comunione ordinaria o ereditaria. Hanno infatti affermato le Sezioni Unite che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa
10 gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art.
40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che
è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (Così
C. Cass. SS.UU. 25021/19 pubbl. il 7/10/2019).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, non può che essere dichiarata la nullità parziale dell'atto di divisione di cui è causa (rep. N.
10412 del 13.1.2012) relativamente al trasferimento alla Parte_1
degli appartamenti al piano terra dell'immobile sito nel Comune di
Marano di Napoli alla Via Pio La Torre, (già via Castel Belvedere) n.
59.
Infatti, come sopra chiarito, l'atto di divisione della comunione ereditaria deve essere conforme alla disciplina urbanistica mentre, nel caso di specie, risulta che per quanto riguarda l'immobile trasferito alla costituito da tre piani – piano terra, primo piano e Parte_1
secondo piano - nell'atto di divisione sono presenti esclusivamente gli estremi delle domande in sanatoria e del pagamento per intero delle oblazioni relative agli appartamenti siti al primo e al secondo piano del fabbricato sito in Comune di Marano di Napoli, via Castel Belvedere II traversa n. 59 (ora via Pio la Torre).
Per quanto riguarda il piano terra, invece, non solo non viene fatta menzione del fatto che esso è stato nel frattempo sub -diviso in altri due appartamenti, ma non è indicato alcun estremo né del permesso di costruire, né del permesso in sanatoria e neppure della domanda di sanatoria.
D'altra parte, non avrebbe potuto essere diversamente considerato che le
11 stesse convenute e hanno evidenziato Parte_2 Parte_3
la circostanza che, nell'atto della divisione, i ER hanno scientemente omesso di menzionare lo stato del piano terra perché questo, non solo è stato abusivamente diviso in due appartamenti, ma per questi due appartamenti non è stata presentata alcuna domanda in sanatoria.
A nulla rileva l'eccezione del convenuto secondo il CP_1
quale sarebbe stata l'attrice, ancor prima della morte dei genitori, a comportarsi come proprietaria dell'immobile di cui è causa e ad aver trasformato il locale, precedentemente adibito a garage, in due appartamenti.
In primo luogo, la nullità in esame scaturisce dalla mancata dichiarazione nell'atto degli estremi del titolo abilitativo dell'edificio, e non dal carattere illecito dell'edificio in sé; in secondo luogo, la normativa di riferimento prescinde da eventuali profili di colpa e responsabilità, limitandosi esclusivamente a sancire l'incommerciabilità dei beni realizzati in assenza del permesso di costruire o senza provvedimento di condono.
Anzi, la circostanza che il convenuto stesso dichiari di essere stato, sin da sempre, a conoscenza dell'avvenuta trasformazione del garage, dimostra ancor di più come la mancata menzione dei due appartamenti realizzati al piano terra nell'atto di divisione fosse il frutto di una decisione consapevole di tutti i ER, dettata verosimilmente dalla consapevolezza che a causa dello stato dell'immobile non si sarebbe potuto procedere alla divisione ereditaria.
Per le ragioni summenzionate va chiarata la nullità parziale dell'atto di divisione ereditaria redatta dal notaio REP N. 10412, Persona_2
RACC. N. 3975 del 13.1.2012, nella parte di cui al punto 2) in cui dispone il trasferimento a del locale al piano terra Parte_1
12 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al foglio 4, particella
729 sub. 2 via Castel Belvedere, piano T pubb. il 7/10/2019 senza menzione degli estremi del permesso di costruire;
del permesso in sanatoria o degli estremi della domanda di sanatoria.
Per l'effetto della dichiarazione di nullità, deve essere disposta la riduzione della quota di divisione ereditaria dei ER convenuti in proporzionale al valore dell'immobile oggetto dell'ingiunzione di demolizione.
Considerato che la stessa parte attrice ha partecipato alla redazione dell'atto di divisione ereditaria affetto da nullità parziale;
considerato che
le convenute e hanno aderito alle Parte_2 Parte_3
domande di parte attrice e considerato il comportamento collaborativo delle parti in causa, sono compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la nullità parziale dell'atto di divisione ereditaria REP N.
10412, RACC. N. 3975 del 13.1.2012, nella parte di cui al punto 2) in cui dispone il trasferimento a del locale al piano terra Parte_1
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al foglio 4, particella
729 sub. 2 via Castel Belvedere, piano T;
- dispone la riduzione della quota di divisione ereditaria dei ER in parte qua;
- compensa le spese di lite.
Aversa, così deciso il 6/6/2025.
La Giudice
Veronica Vernetti
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Prima sezione civile
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, nella persona del
Giudice Monocratico dott.ssa Veronica Vernetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 2411/2022 R.G. e avente ad oggetto:
“divisione di beni caduti in successione”
TRA
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
Napoli il 12/12/1973, residente in [...] elettivamente domiciliata in Marano di Napoli alla Via
Campana n. 69 presso e nello studio dell'avv. Teresa Giaccio che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
13/2/1975 e residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Formia (LT) alla Via XX Settembre n. 10 presso lo studio dell'Avv. Mattia Aprea che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._3
16/5/1972 e residente a [...] elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via
Campanile 1 presso lo studio dell'avv.to Lucia di Marino che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F. nata a [...] il Parte_3 C.F._4
6/1/1981 residente a [...] , elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via
Campanile 1 presso lo studio dell'avv.to Lucia di Marino che le rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, , Parte_1
premessa la sua qualità di erede legittimo dei genitori, e CP_2
deceduti rispettivamente il 27/11/2003 e il 1/01/2008, Persona_1
rappresentava che:
- il14/12/2009 veniva presentata presso l'Agenzia delle Entrate di
Napoli giusta dichiarazione di successione legittima della sig.
registrata al n. 151, vol. 9990 e trascritta a Napoli 2 il CP_2
19/02/2010 al n, 5292/7864 di reg. part. e reg. gen. e successiva dichiarazione di successione integrativa e sostitutiva registrata a
Napoli 2 il 09/03/2011 al n. 397 vol. 9990, trascritta a Napoli 1 il
13/04/2011 ai nn. 7465/10488 di reg. part e reg;
- il 24/12/2008 veniva presentata presso l'Agenzia delle Entrate di
Napoli 2 giusta dichiarazione di successione legittima del sig. Per_1
registrata al n. 1705, vol. 78 e trascritta a Napoli 2 il
[...]
25/05/2009 ai nn. 18934/27980 di reg. part. e reg. gen. e successiva dichiarazione di successione integrativa e sostitutiva registrata a
Napoli 2 il 09/03/2011 al n. 396 vol. 9990, trascritta a Napoli 1 il
2 13/04/2011 ai nn. 7464/10487 di reg. part e reg;
3.
- a seguito delle due dichiarazioni di successioni innanzi descritte, i coniugi e lasciavano quali eredi i figli, CP_2 Persona_1
, e Parte_2 Parte_1 CP_1 Parte_3
che divenivano comproprietari ciascuno per la quota indivisa di ¼ (un quarto) dei seguenti immobili : a) intero fabbricato con annessa corte sito nel Comune di Marano di Napoli alla Via san Rocco, 246, composto da tre locali al piano terra, tre appartamenti distribuiti ai piani primo, secondo e terzo e sovrastante lastrico sola al piano quarto, il tutto censito nel Catasto fabbricati del Comune di Marano di Napoli al fogli 6, particella 361, subalterni 7, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 10
e 13; b) intero fabbricato con annessa corte sito nel Comune di
Marano di Napoli alla Via Pio La Torre, (già via Castel Belvedere) n.
59, composto da un locale al piano terra, due appartamenti distribuiti ai piani primo e secondo e sovrastante lastrico solare al piano terzo, il tutto censito nel catasto fabbricati del Comune di Marano di Napoli al foglio 4, particella 729, subalterno 1,2,3, 4 e 5; c) campo di calcetto sito nel Comune di Napoli al Viale della Resistenza con annessi locali adibiti a spogliatoi, censito nel Catasto fabbricati del Comune di
Napoli alla sezione Urbana SCA al foglio 1, particella 924, sub 1; 4.
- in data 13/01/2012 per atto del Notaio repertorio n. Persona_2
10412, raccolta n. 3975, i ER Parte_2 Parte_1
e procedevano allo scioglimento CP_1 Parte_3
della comunione ereditaria;
- come da accordo per lo scioglimento della comunione ereditaria,
l'attrice acquistava la piena proprietà dell'intero fabbricato con annessa corte, sito in Via Pio La Torre, 59, composto da locale al piano terra e due appartamenti posti al primo e al secondo piano con lastrico solare di copertura;
3 - i ER regolavano tra loro, mediante un accordo sottoscritto in data 09/01/2012 un conguaglio economico per equiparare il valore delle quote ereditarie ideali, con la divisione reale. Pertanto, Pt_1
corrispondeva al germano la somma di euro
[...] CP_1
56.000,00 (cinquantaseimila/00); alla germana la Parte_2
somma di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) e alla germana la somma di euro 16.500,00 Parte_3
(sedicimilacinquecento/00);
- nel febbraio 2015, ai ER , , Parte_2 Parte_1 CP_1
e nella qualità di eredi della sig.
[...] Parte_3 CP_2
veniva notificata una ingiunzione di demolizione
[...]
dell'immobile sito in Marano di Napoli alla Via Pio La Torre, 59, identificato catastalmente al foglio 4, particella 729 sub 2, 3, 4, e 5.
8.
- il provvedimento di demolizione, RESA esecutiva n. 94/2001, veniva emesso in seguito al procedimento di esecuzione della sentenza n. 432 del 27/03/1997, emessa nei confronti della signora e CP_2
divenuta irrevocabile in data 24/04/1997, provvedimento con il quale si ingiungeva la demolizione dell'immobile sopra descritto entro 45 giorni dalla notifica;
- l'attrice, proprietaria dell'immobile in virtù della divisione ereditaria del 13/01/2012, impugnava l'ingiunzione di demolizione con un incidente di esecuzione presso il Tribunale di Napoli, allegando le concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune di Marano di Napoli.
- il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso;
contro il decreto di rigetto, proponeva ricorso in Cassazione, anch'esso rigettato;
- in seguito alla notifica dell'ingiunzione di demolizione relativo all'immobile, in data 30/12/2016 e in data 18/10/2017, l'attrice diffidava e metteva in mora i ER , Parte_2 CP_1
4 e per ristabilire l'uguaglianza delle quote Parte_3
ereditarie e procedere ad una revisione dello scioglimento della comunione ereditaria, stante l'imminente pericolo che l'immobile, oggetto dell'ingiunzione di demolizione, venisse demolito e/o acquisito al patrimonio comunale;
- dette diffide rimanevano senza alcun riscontro.
Sulla base di tali premesse, l'attrice citava in giudizio i fratelli PT
, e chiedendo
[...] Parte_1 CP_1 Parte_3
di: a) preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di divisione ereditaria stipulato in data 13/01/2012 per atto del Notaio
in quanto contrario a norme imperative ex art. 46 del D.P.R. Per_2
380/2001 e art. 17 della L. 47/1985; b) ancora in via preliminare, accertare l'annullabilità dell'atto di divisione ereditaria stipulato in data
13/01/2012 per atto del notaio e dichiarare la risoluzione di detto Per_2
contratto ai sensi dell'art 1467 c.c.; c) disporre la riduzione della quota di divisione ereditaria dei ER convenuti in favore di parte istante;
d) ordinare al Conservatore dei RRII la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità per l'ente; e) in subordine, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ex art. 2041, a favore dei convenuti in danno parte attrice, e disporre un indennizzo in favore di parte attrice nella misura che sarà determinata in corso di causa.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice produceva: 1 ) diffida stragiudiziale del 30/12/2016; 2) diffida stragiudiziale del 18/10/2017;
3) ingiunzione di demolizione n 94/2001 RESA;
4) atto di divisione ereditaria del 13/01/2012; 5) accordo scioglimento comunione del
09/01/2012.
Ritualmente citati i convenuti, si costituiva in giudizio CP_1
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/7/2022 contestando in fatto e in diritto tutto quanto prospettato da parte attrice.
5 In particolare, circa la domanda di nullità dell'atto di divisione, CP_1
deduceva ed eccepiva che:
[...]
- per gli immobili assegnati in divisone ereditaria erano state presentate domande di condono edilizio ed era stata pagata l'intera oblazione e gli oneri concessori;
difatti, gli estremi della domanda di condono nonché gli estremi dei versamenti a saldo effettuati dai condividenti sia a titolo di oblazione che di oneri concessori risultavano all'art. 8 dell'accordo di divisione, il quale era da ritenersi pertanto valido ed efficace;
- l'attrice, successivamente alla domanda di condono relativo all'immobile alla stessa attribuito con l'atto di divisione aveva trasformato in appartamenti, peraltro concessi in locazione, il garage del predetto fabbricato assegnatole in divisione e conseguentemente, all'esito dell'accertamento, aveva visto rigettarsi la domanda di condono e la domanda di annullamento dell'ordine di demolizione di cui alla RESA esecutiva n. 94/2001.
Circa la domanda di annullabilità dell'atto di divisione, eccepiva e deduceva che:
- l'annullamento dell'atto di divisione ereditaria può essere chiesto solo nell'ipotesi di cui all'art. 761 c.c., di violenza o dolo. Nel caso di specie non ricorreva né l'ipotesi del dolo, avendo avuto l'attrice la consapevolezza dell'alea connessa alla presentazione di una domanda di condono, né l'ipotesi della violenza.
In merito alla risoluzione, eccepiva e deduceva che:
- l'invocata risoluzione ex art. 1467 c.c. era inammissibile sia perché il legislatore predispone rimedi ad hoc da esercitare rispetto ad una divisione ereditaria, rimedi individuati nelle ipotesi tipiche di cui all'art. 761 c.c. e 763 c.c. e sia perché, ai sensi dell'art. 1467 c.c. comma 2, la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta
6 onerosità rientra nell'alea normale del contratto. Orbene nell'atto di divisione ciascun condividente aveva assunto consapevolmente il rischio di un eventuale rigetto della domanda di condono, senza considerare che proprio gli abusi successivamente compiuti dall'attrice avevano comportato il rigetto della domanda di condono.
Sulla domanda di indebito arricchimento, eccepiva e deduceva che:
- nella fattispecie non si era verificato alcun ingiusto arricchimento in danno dell'odierna attrice, atteso che la domanda di condono relativa all'immobile alla stessa assegnato individuato nel fabbricato con annessa corte sito in via Po La Torre n. 59 composto da locale al piano terra e due appartamenti posti al primo e al secondo piano con lastrico solare di copertura era stata rigettata per successivi abusi commessi dalla sullo stesso fabbricato. Parte_1
Le convenute e costituitesi in giudizio Parte_2 Parte_3
il 20/2/2023, prospettando la circostanza che tutti i ER fossero a conoscenza della situazione abusiva dell'immobile di cui è causa, e specificando che al momento dello scioglimento della comunione ereditaria artatamente avessero omesso la menzione dei due immobili realizzati al piano terra in assenza di permesso di costruire poiché per il fabbricato da assegnare all'istante erano state presentate presso il comune di Marano di Napoli solo le domande di condono per gli appartamenti al primo e secondo piano e non anche per i due appartamenti realizzati al primo piano, orbene, per tali ragioni, esse condividevano le richieste di parte attrice e di conseguenza ne riproducevano le conclusioni.
Esperito il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo come da verbale n. C 82/23 dell'11/9/23 e formulate le richieste istruttorie, la
Giudice, ritenendo superflua la prova orale formulata dalla sola parte convenuta, rinviava per la precisazione delle conclusioni da depositarsi
7 nelle forme delle note scritte entro il 18/6/2024.
Con provvedimento del 25/6/2024, la Giudice rimetteva il fascicolo in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c. , ma considerato che: nel frattempo parte attrice aveva precisato la domanda eccependo la nullità dell'atto di scioglimento della comunione ereditaria - ad integrazione dell'atto introduttivo del giudizio - per aver trasferito un immobile privo dell'istanza di condono in sanatoria relativa al piano terra;
ribadita l'infondatezza dell'assunto di controparte, in merito alla mancanza di concessione edilizia in sanatoria per l'immobile oggetto di resa esecutiva;
considerato che
l'immobile della germana Parte_1
era munito di regolare concessioni edilizie in sanatoria rilasciate nel settembre 2016 per il primo e secondo piano, ma non per il piano terra perché in effetti risultava che il cantinato era stato trasformato in due unità abitative già prima dello scioglimento della comunione;
considerato che
come emergeva da motivazione della sentenza
Cassazione Penale del 20.2.2017 allegata alla memoria n. 1 Corte, condividendo le scelte dell'amministrazione aveva ritenuto i provvedimenti di condono per gli immobili siti al primo e secondo piano illegittimi per mancato rispetto dei limiti relativi alle volumetrie condonabili, con ordinanza del 7/11/2024 la Giudice rimetteva la causa sul ruolo ed invita le parti a concludere sulla questione sollevata.
Viste le note di trattazione scritte depositate dalle parti, con provvedimento del 21/2/2025, la Giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda di nullità parziale proposta dall'attrice è fondata e va, pertanto, accolta.
Giova evidenziare che, affinché l'atto tra vivi avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili sia valido, deve riguardare edifici
8 commerciabili ossia dotati dei requisiti minimi di regolarità urbanistica.
La violazione delle norme urbanistico-edilizie, oltre a dare luogo a sanzioni amministrative e penali, produce quindi conseguenze anche sugli atti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali tra privati.
La normativa di riferimento, contenuta nel DPR n. 380/2001 e nella l.
47/1985, sancisce la nullità degli atti giuridici tra vivi che non riportino gli estremi del permesso di costruire, ordinario o in sanatoria.
L'indicazione del permesso di costruire o del permesso in sanatoria costituisce un requisito richiesto a pena di nullità, nonché una condizione dell'azione, anche in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, non potendo la pronuncia ex art. 2932 c.c. realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale.
La nullità è comminata per atti ad effetti reali tra vivi, con esclusione di quelli mortis causa, degli atti ad effetti obbligatori, dei contratti con oggetto diritti reali di garanzia e servitù, nonché degli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
In merito alla natura giuridica dell'atto di divisione della comunione ereditaria, la Corte di cassazione, superando un precedente orientamento giurisprudenziale di segno opposto, ha chiarito « Orbene, se la morte dell'autore del negozio è l'evento che connota negozi mortis causa e che determina la produzione dei loro effetti, è da escludere che il contratto di scioglimento della comunione ereditaria possa essere qualificato come negozio mortis causa. Il contratto di divisione ereditaria, infatti, produce i propri effetti indipendentemente dalla morte del de cuius (che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con l'insorgere della comunione ovvero con l'eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 cod. civ.). Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi espresso
9 dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto – ossia
l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva dipende dalla volontà degli eredi, non da quella del de cuius: ciò ne determina, indubbiamente, il carattere di negozio inter vivos.
L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va dunque assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene
o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge.
In sostanza, la diversa origine della comunione non muta né la natura né gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario. Di ciò, del resto, si trae conferma dalla previsione dell'art. 1116 cod. civ., che estende l'applicazione delle norme sulla divisione dell'eredità alla divisione delle cose comuni, in quanto non contrastino con le norme che regolano la comunione. […] Deve allora concludersi, sul punto, che
l'atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stessomodo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria”. (Così C. Cass. SS.UU. 25021/2019 pubbl. il 7/10/2019).
Ne consegue che anche agli atti di divisione della comunione ereditaria, in quanto atti tra vivi, va applicata la cd. nullità urbanistica.
Il medesimo principio si applica anche quando è proposta una domanda giudiziale di scioglimento della comunione ordinaria o ereditaria. Hanno infatti affermato le Sezioni Unite che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa
10 gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art.
40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che
è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (Così
C. Cass. SS.UU. 25021/19 pubbl. il 7/10/2019).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, non può che essere dichiarata la nullità parziale dell'atto di divisione di cui è causa (rep. N.
10412 del 13.1.2012) relativamente al trasferimento alla Parte_1
degli appartamenti al piano terra dell'immobile sito nel Comune di
Marano di Napoli alla Via Pio La Torre, (già via Castel Belvedere) n.
59.
Infatti, come sopra chiarito, l'atto di divisione della comunione ereditaria deve essere conforme alla disciplina urbanistica mentre, nel caso di specie, risulta che per quanto riguarda l'immobile trasferito alla costituito da tre piani – piano terra, primo piano e Parte_1
secondo piano - nell'atto di divisione sono presenti esclusivamente gli estremi delle domande in sanatoria e del pagamento per intero delle oblazioni relative agli appartamenti siti al primo e al secondo piano del fabbricato sito in Comune di Marano di Napoli, via Castel Belvedere II traversa n. 59 (ora via Pio la Torre).
Per quanto riguarda il piano terra, invece, non solo non viene fatta menzione del fatto che esso è stato nel frattempo sub -diviso in altri due appartamenti, ma non è indicato alcun estremo né del permesso di costruire, né del permesso in sanatoria e neppure della domanda di sanatoria.
D'altra parte, non avrebbe potuto essere diversamente considerato che le
11 stesse convenute e hanno evidenziato Parte_2 Parte_3
la circostanza che, nell'atto della divisione, i ER hanno scientemente omesso di menzionare lo stato del piano terra perché questo, non solo è stato abusivamente diviso in due appartamenti, ma per questi due appartamenti non è stata presentata alcuna domanda in sanatoria.
A nulla rileva l'eccezione del convenuto secondo il CP_1
quale sarebbe stata l'attrice, ancor prima della morte dei genitori, a comportarsi come proprietaria dell'immobile di cui è causa e ad aver trasformato il locale, precedentemente adibito a garage, in due appartamenti.
In primo luogo, la nullità in esame scaturisce dalla mancata dichiarazione nell'atto degli estremi del titolo abilitativo dell'edificio, e non dal carattere illecito dell'edificio in sé; in secondo luogo, la normativa di riferimento prescinde da eventuali profili di colpa e responsabilità, limitandosi esclusivamente a sancire l'incommerciabilità dei beni realizzati in assenza del permesso di costruire o senza provvedimento di condono.
Anzi, la circostanza che il convenuto stesso dichiari di essere stato, sin da sempre, a conoscenza dell'avvenuta trasformazione del garage, dimostra ancor di più come la mancata menzione dei due appartamenti realizzati al piano terra nell'atto di divisione fosse il frutto di una decisione consapevole di tutti i ER, dettata verosimilmente dalla consapevolezza che a causa dello stato dell'immobile non si sarebbe potuto procedere alla divisione ereditaria.
Per le ragioni summenzionate va chiarata la nullità parziale dell'atto di divisione ereditaria redatta dal notaio REP N. 10412, Persona_2
RACC. N. 3975 del 13.1.2012, nella parte di cui al punto 2) in cui dispone il trasferimento a del locale al piano terra Parte_1
12 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al foglio 4, particella
729 sub. 2 via Castel Belvedere, piano T pubb. il 7/10/2019 senza menzione degli estremi del permesso di costruire;
del permesso in sanatoria o degli estremi della domanda di sanatoria.
Per l'effetto della dichiarazione di nullità, deve essere disposta la riduzione della quota di divisione ereditaria dei ER convenuti in proporzionale al valore dell'immobile oggetto dell'ingiunzione di demolizione.
Considerato che la stessa parte attrice ha partecipato alla redazione dell'atto di divisione ereditaria affetto da nullità parziale;
considerato che
le convenute e hanno aderito alle Parte_2 Parte_3
domande di parte attrice e considerato il comportamento collaborativo delle parti in causa, sono compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la nullità parziale dell'atto di divisione ereditaria REP N.
10412, RACC. N. 3975 del 13.1.2012, nella parte di cui al punto 2) in cui dispone il trasferimento a del locale al piano terra Parte_1
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al foglio 4, particella
729 sub. 2 via Castel Belvedere, piano T;
- dispone la riduzione della quota di divisione ereditaria dei ER in parte qua;
- compensa le spese di lite.
Aversa, così deciso il 6/6/2025.
La Giudice
Veronica Vernetti
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