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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini, ha pronunciato in data 9.1.2025 la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 24592/2023 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentata dalla figlia , quale procuratrice Parte_1 Parte_2
generale della stessa, per atto Notaio di Ariccia, elettivamente domicilia- Persona_1
ta presso lo Studio Piacci Petracca, in Roma alla Via Crescenzio n. 42, rappresentata e di- fesa giusta procura in atti dall'avv. Nicola Domenico Petracca
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con cui domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto in Roma, via
Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.7..2023 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione di udienza di discussione nella causa così promossa avverso l , causa Controparte_1
avente ad oggetto:
1. in via preliminare, la sospensione del provvedimento emesso dall' datato 7 giugno CP_1
2023, comunicato alla Sig.ra con raccomandata ricevuta il 23 giugno 2023, ed ogni Pt_1
atto presupposto e/o successivo, con il quale è stata disposta la rideterminazione della pensione Cat. SO n. 20054831 annua lorda dalla medesima percepita, a far data dal 1 giugno 2017, poiché infondato e/o illegittimo.
2. nel merito,
a) la revoca e/o l'annullamento del provvedimento emesso dall' , datato 7 giugno CP_1
2023, comunicato alla Sig.ra con raccomandata ricevuta il 23 giugno 2023, ed ogni Pt_1
atto presupposto e/o successivo, con il quale è stata disposta la rideterminazione della pensione Cat. SO n. 20054831 annua lorda dalla medesima percepita, a far data dal 1 giugno 2017, dichiarando che nulla è dovuto all' dalla Sig.ra CP_1 Parte_1
b) l'emissione dell'ordine nei confronti dell' di desistere dalla richiesta di ripetizione CP_1
delle somme erogate alla Sig.ra nel periodo 1 giugno 2017 fino al novembre Parte_1
2019, erroneamente ritenute come indebitamente percepite dalla stessa;
c) la condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restitu- CP_1
zione degli importi che, medio tempore, siano stati o dovessero essere trattenuti alla Sig.ra oltre agli accessori di legge;
Parte_1
3. In via subordinata,
- l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' CP_1
nei confronti della Sig.ra maturati antecedentemente il 29 novembre 2019 o, Parte_1
la diversa data ritenuta di giustizia;
4. In via ancora subordinata,
- l'accertamento e la declaratoria di irripetibilità da parte dell' delle somme erogate al- CP_1
la Sig.ra successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi in data Pt_1
25 ottobre 2018 (ovvero le mensilità da novembre 2018 a novembre 2019), in considera- zione della condotta colposa dell'Istituto il quale, dopo aver dichiarato essere la dichiara- zione dei redditi 2018 il primo momento conoscitivo del vitalizio del dante causa Parte_3
2 rida, incumulabile con la pensione di reversibilità, ha continuato ad erogare somme CP_1
alla Sig.ra che, in buona fede, le ha ricevute;
Pt_1
5. In via ancora subordinata,
- la rateizzazione in 5 anni delle somme da restituirsi all' . CP_1
6. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa.
Parte ricorrente deduceva a sostegno della pretesa azionata:
I. di essersi affidata integralmente al Patronato 22 per la presentazione della do- CP_2
manda di pensione di reversibilità, in completa buona fede;
II. che il provvedimento di liquidazione della pensione di reversibilità emesso dall' CP_1
non era provvisto di clausola di provvisorietà, sì da ingenerare legittimo affidamento nella correttezza dell'erogazione;
III. che il vitalizio in godimento del defunto marito non poteva non essere noto all' in CP_1
quanto oggetto di reiterate dichiarazioni dei redditi dal 1992 al decesso;
IV. per essere il provvedimento affetto dal vizio di eccesso di potere per difetto di motiva- zione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonché da difetto di istruttoria;
V. per essere l'istituto incorso nella decadenza o essere comunque il credito prescritto.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza l si costituiva, conte- CP_1
stando puntualmente la fondatezza delle eccezioni di prescrizione, decadenza, irripetibilità del credito derivante dall'indebito, nonché l'ammissibilità delle eccezioni inerenti vizi forma- li del provvedimento.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso , con vittoria delle spese di lite.
Non essendo necessaria né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni do- cumentali in atti ed alla ulteriore documentazione richiesta dal giudice, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusionali – con le quali per la prima volta parte ricorrente eccepiva la natura previdenziale, e dunque la cumulabilità, della re- versibilità del vitalizio parlamentare - il giudice, preso atto che l dichiarava di non ac- CP_1
cettare il contraddittorio sulla questione, introdotta ex novo nelle note, decideva come da dispositivo.
Il ricorso è infondato e pertanto, non meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dell'introduzione nelle note conclusive di una nuova “causa petendi”.
3 Il rigido sistema di preclusioni che caratterizza il processo del lavoro impone al ricorrente di allegare nel ricorso introduttivo l'esposizione dei fatti costitutivi e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda (art. 414 n.4 c.p.c.), sicché colui che agisce ha l'onere di cri- stallizzare la “causa petendi” con il primo atto difensivo, allegando i fatti costitutivi del dirit- to sostanziale affermato.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente non ha affatto contestato il ricalcolo eseguito dall' CP_1
e, quindi, l'inserimento del vitalizio parlamentare fra i redditi diretti, al fine della determina- zione della quota di incumulabilità, essendosi limitata a contestare il diritto di ripetizione dell'indebito, in ragione della propria buona fede, della decadenza dell' dal potere re- CP_1
cuperatorio e della prescrizione delle somme indebitamente corrisposte.
L'espressa mancata accettazione da parte del difensore dell' del contraddittorio sulla CP_1
natura previdenziale del vitalizio parlamentare sarebbe di per sé idonea ad esonerare questo giudice dalla trattazione della questione.
Ciò nonostante, preme rilevare come il vitalizio in esame non possa ritenersi trattamento previdenziale.
Tale natura è stata esclusa in via generale dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 14922/2016, sostenendo che il vitalizio rappresenta la proiezione economica dell'indennità parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del manda- to, con espressa esclusione della natura pensionistica.
D'altro canto con la sentenza 4478/2024 la Cassazione, sulla scorta dei recenti arresti del- la Corte Costituzionale, non ha sconfessato la giurisprudenza precedente, riconoscendo la natura previdenziale dei vitalizi conseguiti successivamente e secondo il sistema di calcolo adottato dai nuovi regolamenti parlamentari adottati nel 2012.
Nel caso di specie tuttavia il vitalizio di cui si discute risale addirittura al 1992.
Ciò premesso, in materia previdenziale vige il principio per cui i provvedimenti dell'istituto non sono costitutivi del diritto ma sono atti di certazione, riconducibili ad un'attività ricogni- tiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento am- ministrativo.
Pertanto, in ogni ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura o la spettanza della pen- sione, l'azione proposta dinanzi al giudice non coinvolge la verifica della legittimità dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto la fondatezza della sottostante pretesa
(Cass.12283/98).
4 Devono pertanto ritenersi inammissibili in questa sede le eccezioni di natura “formale” sol- levate da parte ricorrente in merito alla pretesa violazione degli artt. 7 e 10-bis, L. n.
241/1990, in specie difetto di istruttoria e dell'art. 3, L. n. 241/1990, ossia eccesso di pote- re per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Deve, a questo punto, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, a mente del quale
“In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di pro- vare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli…” (Cass. Sez. L.
1228/11 conf. SU 18046/2010).
Nel caso di specie la sussistenza dell'indebito è indiscutibile dal momento che la ricorrente non ha adeguatamente assolto l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto a man- tenere la prestazione contestata, ossia l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Il vitalizio di cui è titolare la ricorrente, nella sua qualità di vedova dell'onorevole _2
, non costituisce pensione di reversibilità, risultando equiparabile ai redditi da lavoro
[...]
dipendente e dunque idoneo ad incidere sulla quantificazione della pensione di reversibili- tà, cat. SO n. 20054831, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 41, Legge 8 agosto
1995, n. 335.
Non può d'altronde ritenersi maturata alcuna decadenza o prescrizione dal momento che della titolarità del suddetto vitalizio l'istituto ha potuto prendere conoscenza solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2017, avvenuta in data
25 ottobre 2018, e ciò in quanto il vitalizio parlamentare costituisce un reddito per il quale non è previsto l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
Il provvedimento di contestazione di indebito emesso in data 22 ottobre 2019 e ricevuto in data 29 novembre 2019 – a fronte del termine ultimo del 31.12.2019 - risulta quindi del tut- to tempestivo ai sensi dell'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991, secondo cui “l' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Deve infatti ritenersi che il dies a quo di decorrenza del termine annuale per il recupero dell'indebito non si identifichi con l'anno di pertinenza dell'indebito, bensì con la data in cui
5 i redditi incidenti sulle prestazioni già erogate sono stati conosciuti o comunque resi cono- scibili all'Ente previdenziale, nel caso di specie appunto con la presentazione della dichia- razione dei relativi redditi, avvenuta in data 25.10.2018.
Del tutto infondata risulta altresì l'eccezione di prescrizione del credito dell'istituto.
L'indebito in contestazione si riferisce pacificamente all'anno 2017 ed il decorso del termi- ne di prescrizione – che nel caso di specie è quello ordinario decennale - è stato una pri- ma volta interrotto con la contestazione pacificamente ricevuta dalla ricorrente in data 29 novembre 2019 ed in seguito ulteriormente interrotto con il sollecito di pagamento del 7 giugno 2023.
Resta da esaminare il profilo della buona fede del percettore della somma non dovuta.
Orbene, nel caso di specie la ricorrente al momento della domanda non poteva non esse- re conscia di essere titolare del vitalizio parlamentare del coniuge deceduto di cui, attesa la mancata dichiarazione all'atto della domanda da parte della signora l'istituto ha Pt_1 avuto contezza solo in seguito alla dichiarazione dei redditi nell'ottobre 2018, con la con- seguente assenza di qualsiasi errore da parte sua nell'erogazione della pensione di re- versibilità nella misura del 60% anziché del 40% dell'originaria pensione.
Laddove la ricorrente avesse dichiarato di essere titolare del vitalizio del defunto marito e l avesse erogato somme non dovute vi sarebbe stata necessità di tutela CP_1 dell'affidamento, che viene tuttavia meno nel momento in cui viene omessa la dichiarazio- ne di redditi in godimento al momento della presentazione della domanda di pensione di reversibilità.
Non assume rilevanza alcuna l'allegazione di essersi “limitata ad incaricare il Patronato
ACAI 22 di svolgere le pratiche per l'ottenimento della pensione di reversibilità , sen- CP_1
za ricevere le necessarie informazioni/istruzioni circa i requisiti valevoli in subiecta mate- ria”, non accompagnata dalla doverosa articolazione di prova sul punto e contraria a quelle nozioni di comune esperienza che devono sostenere il convincimento del giudice de in ba- se alle quali il patronato formula tutte le domande del caso, dovendo riempire format pre- disposti dall'istituto.
Si ritiene pertanto che nel caso di specie sussista quel dolo – non inteso come volontà fraudolenta, ma come consapevolezza – che esclude l'affidamento incolpevole e giustifica la ripetizione di quanto indebitamente percepito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
6 Non rientra nei poteri del giudice disporre la rateizzazione del recupero dell'indebito che è atto nell'esclusiva disponibilità dell'istituto dietro presentazione di specifica domanda am- ministrativa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore dell' , delle spese di lite che liquida CP_1
in euro 2.700,00.
Roma, 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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