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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 24/10/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di RA GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 289/2018 promossa da
( ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore,
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1
16.01.1961 e residente in [...],
(C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._2
26.06.1957 e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dagli avv. FABIO PAGANO e FLORINDO DI
LUCENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. GIANMARIO PAROLA del Foro di
Cuneo
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti DE sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini DE decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo DE motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 9 luglio 2018 la ha Parte_1 convenuto in giudizio la rappresentando di aver intrattenuto CP_1 sin dai primi anni 2000 rapporto n. 216/7074654-5, chiuso il 01.03.2017 a sofferenza con un'esposizione pari ad € 886,54; su tale conto, acceso presso la sede di RO DE (già , prima e CP_1 CP_2 [...]
e del Lazio, poi), era regolata, sin dall'accensione del Controparte_3 rapporto e senza soluzione di continuità un'apertura di credito superiore ad €
5.000.00, poi trasfusa nel “conto sovvenzione” n.640023-6, acceso il
15.09.2014, con fido accordato superiore ad euro 5.000, le cui competenze venivano capitalizzate sul conto ordinario, conto pure chiuso in data
28.02.2017 con passaggio a sofferenza con esposizione di euro 18.662,62; che presso la medesima sede lo stesso era intestatario del conto anticipo n.
216/277690-8, (chiuso il 25.09.2014 con saldo 0), riferito ad una linea di credito superiori ad euro 5000,00, le cui competenze pure venivano trimestralmente capitalizzate sul c/c n. 216/7074654-5.
Attori nel giudizio sono anche e Parte_2 Parte_3
La loro azione trova origine nell'allegazione di seguito trascritta:
[...]
“avendo essi autonomo interesse, nell'assurda ipotesi, che si avanza per mero tuziorismo, che avessero rilasciato a garanzia valide fideiussioni, circostanze che comunque sin d'ora si contesta non avendo i predetti attori mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria”
Con il citato atto di citazione gli attori chiedono:
A) accertare e dichiarare che, in relazione ai rapporti di conto corrente ordinari n.
216/7074654-5 e 101582735 (sui quali era regolata un'apertura di credito superiore ad euro
5.000,00), al conto anticipo n. 216/277690-8 e al conto di sovvenzione n. 640023-6, la Banca ha richiesto e applicato tassi di interessi debitori usurari in violazione DE legge 108/1996;
B) accertare e dichiarare, in relazione ai contratti relativi ai medesimi rapporti, per i rilievi
2 svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione DE commissione massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, a titolo di
“commissione massimo scoperto” in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
D) In ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, operati dall'Istituto di
Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
E) in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente sul c/c n. CP_1
216/7074654-5 le competenze del medesimo conto e dei conti nn. 216/277690-8 e 640023-6, in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
F) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente conto corrente n. 216/7074654-5, sul quale era regolata un'apertura di credito superiore a €
5.000,00, nonché il reale saldo del suddetto conto (depurato di tutte le competenze relative al conto anticipi e al conto sovvenzione, illegittimamente addebitate e capitalizzate), alla data odierna in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al punto n.14 del presente atto;
G) per l'effetto condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi;
H) in ogni caso, accertare che gli altri attori, ovvero la sig.ra e il Parte_2 sig. , non hanno mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria per le Parte_3 obbligazioni DE dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni Parte_1 obbligazione fideiussoria degli stessi nei confronti DE società convenuta;
I) in via gradata rispetto al punto K, dichiarare nulle e prive di effetto ovvero annullare le fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria dei sig.ri e Parte_2 Parte_3
nei confronti DE società convenuta;
[...]
J) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
Rileva dunque evidenziare che la domanda è diretta essenzialmente all'accertamento DE nullità di clausole che hanno regolati i rapporti e di condanna ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali
3 conti. Non c'è domanda di condanna al pagamento del credito eventualmente accertato o di ripetizione di indebito.
Costituitasi in giudizio, la ha in primo luogo allegato e CP_1 provato l'esistenza di fideiussioni sottoscritte dagli attori e Parte_3
eccepito la prescrizione del credito delle rimesse di natura solutoria Pt_2 effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio, precedenti alla data del 15 marzo 2088, ovvero dieci anni prima DE domanda.
Nel merito la parte convenuta ha contestato l'impianto probatorio che non risulterebbe idoneo a ricostruire il credito vantato.
La causa è stata istruita con produzione di prove documentali e con una consulenza tecnica d'ufficio a firma DE dott.ssa . Persona_1
Dopo il deposito DE relazione e la risposta ai chiarimenti richiesti dalle parti, all'udienza del 26 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Nel decidere la controversia, in considerazione del contenuto tecnico delle domande, non può non prendersi le mosse dalla relazione elaborata dalla
CTU dott.ssa Per_1
Le prove - I rapporti esaminati
Nella perizia il CTU ha esaminato tre distinti rapporti bancari intercorsi tra e In particolare, il conto corrente ordinario n. Parte_1 CP_1
216/7074654-5, aperto prima del 2000 e chiuso nel marzo 2017, sul quale sono stati oggetto di verifica i costi e i tassi applicati, la legittimità DE capitalizzazione degli interessi e l'eventuale usura;
il conto anticipi n.
216/277690-8, acceso nel 2005 e chiuso nel 2014, destinato ad operazioni di anticipazione su fatture;
e infine il conto tecnico n. 216/640023-6, acceso nel
2014 con apertura di credito specifica, per il quale è stata ricostruita la movimentazione scalare a partire da saldo zero a causa di carenze documentali.
Su ciascun rapporto sono state analizzate le condizioni contrattuali, le spese e commissioni addebitate, la corretta applicazione delle valute e
4 l'eventuale superamento dei tassi soglia d'usura.
Come evidenziato nella relazione, la documentazione nella disponibilità del
CTU era incompleta e in parte anche illeggibile.
Premessa metodologica – in diritto
È fuor di dubbio che il correntista che agisce in giudizio per la determinazione del saldo è gravato dall'onere DE prova.
L'affermazione merita tuttavia un importante temperamento, occorrendo esaminare i due diversi profili di prova in relazione alla produzione dei contratti e alla produzione degli estratti conto.
1. Sulla produzione dei contratti:
L'attore agisce in giudizio allegando la dazione di somme quale fatto giuridico e non quale adempimento di un'obbligazione. L'attore, infatti, sebbene non richieda la restituzione di quanto versato, chiede l'accertamento DE reale situazione contabile previo accertamento e dichiarazione DE nullità di oneri di cui la banca indebitamente ha fatto carico del correntista.
Nella misura in cui ne venga accertata la nullità parziale, il contratto di cui l'attore allega la nullità o l'annullabilità, assume rilevo esclusivamente quale fatto storico da cui è derivato l'indebito e non come fonte di diritti e di obblighi.
Tale contratto è, in altre parole, solo presupposto DE domanda. Oggetto DE prova non è, dunque, il contratto, ma lo spostamento patrimoniale senza causa.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/04/2023, n. 9295, in motivazione, al punto 4.2.2:
Una volta ribadito che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (di recente tra le tantissime a diversi riguardi Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere DE prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al
5 pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico (Cass. n.
4583 del 1993): nel caso considerato, cioè, il contratto di conto corrente contenente clausole nulle viene in considerazione, nel processo, come semplice fatto storico e non come fonte di diritti e di obblighi, ed il versamento DE somma è preso in considerazione come attività materiale e per effetti estranei al rapporto negoziale (Cass. n. 4963 del 1978). Costituisce insegnamento consolidato, in proposito, quello secondo cui i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come
i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c., per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015;
Cass. n. 566 del 2001).
2. Sulla produzione degli estratti conto:
Poiché oggetto DE domanda è l'accertamento degli spostamenti patrimoniali privi di causa dagli attori verso la banca, assumono centralità gli estratti conto, da cui emerge la prova degli importi addebitati. Questi ultimi, in assenza di prova del contratto o in applicazione di una regolamentazione vietata dalla legge, sono senza causa. Esemplificativamente, se la commissione di massimo scoperto non è correttamente disciplinata o se l'interesse è pattuito in misura usuraria, le somme pagate a tali titoli sono prive di causa. Ma per agire in ripetizione occorre fornire la prova del pagamento delle somme che si assumono versate, dunque l'estratto conto e non la prova del contratto in relazione al quale è allegata la nullità o l'annullabilità.
Si rende dunque indispensabile un'accurata disamina DE documentazione per valutare se gli spostamenti patrimoniali sono avvenuti in esecuzione di un contratto (dunque muniti di causa) ovvero indebiti. Per fare ciò è necessario fornire una prova documentale attraverso la quale è consentita la ricostruzione del rapporto.
Il tema è più volte giunto all'attenzione DE Suprema Corte. Si riporta sul seguito un ampio stralcio dalle motivazioni di Cass. civ., Sez. III, Ord.,
29/03/2022, n. 10140:
“Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la
6 ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre
2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). In tale evenienza - si è detto -
l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo DE propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass.
28 novembre 2018, n. 30822, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere "partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato").
Più in particolare è stato affermato che nel caso di domanda proposta dal correntista,
l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Peraltro, che una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto debba avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data DE sua apertura non corrisponde al riconoscimento di una prova legale esclusiva, potendo concorrere all'individuazione del saldo finale anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista
(Cass. 4 aprile 2019, n. 9526.
Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190, in motivazione). Tali principi sono stati da ultimo confermati da Cass. 19 gennaio 2022, n. 1538”.
7 L'onere DE prova a carico del correntista non comporta dunque la produzione DE serie completa degli estratti conto, ma è soddisfatto anche attraverso la produzione di una parte degli estratti conto purché contenenti indicazioni idonee a dar conto del dettaglio delle movimentazioni.
L'accertamento potrà avvenire esclusivamente sugli spostamenti patrimoniali in relazione ai quali il correntista fornisce la prova.
Il tema è stato affrontato e chiaramente risolto da Cass. civ., Sez. I, Ord.,
14/04/2023, n. 10025 che, in motivazione, dopo aver spiegato i motivi DE non necessarietà DE produzione DE serie completa degli estratti conto, afferma:
2.2.1. In altri termini, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto. L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, "se vuoi a), devi b)" - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass.
n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr.
Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del 2022). Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato.
In sintesi, se l'attore non prova tutti i pagamenti indebiti, l'accertamento sarà solo parziale e limitato agli spostamenti patrimoniali privi di causa di cui è fornita la prova. Ma non potrà dolersi dell'incompletezza dell'accertamento l'attore che non ha compiutamente adempiuto all'onere DE prova.
Nella fattispecie il CTU, avendo analizzato la produzione documentale agli atti, ne ha evidenziato l'incompletezza, mancando parte degli estratti conto e ha escluso dall'analisi peritale i periodi non documentati contabilmente portando a zero il saldo nel periodo non documentato e riportandolo al livello del saldo banca successivamente al buco documentale.
La convenuta ha poi eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie.
È noto il principio secondo cui il rapporto di conto corrente ha natura
8 unitaria di talché, sebbene articolato in una pluralità di singoli atti esecutivi, da esso si genera un unico rapporto giuridico.
Sul presupposto dell'unitarietà del contratto di conto corrente, la giurisprudenza ha fatto derivare il principio secondo il quale il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto.
Le Sezioni Unite DE Corte di cassazione (n. 24418/2000) hanno poi operato un distinguo tra i diversi possibili effetti dei versamenti effettuati dal correntista. Questi possono essere considerati pagamenti (dunque ripetibili) soltanto se abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore DE banca.
Sono pagamenti (dunque ripetibili e pertanto soggetti alla prescrizione decennale dell'azione di ripetizione) quelli effettuati dal correntista per rientrare nei limiti del credito concesso dalla banca (nel caso di sconfinamento) ovvero nel caso in cui un correntista sebbene privo di fido abbia fatto ricorso al credito bancario (o anche solo in assenza di prova del contratto). Si parla in questo caso di versamenti solutori, dunque di pagamenti,
e la prescrizione decorre dal pagamento.
Invece, quando il passivo del correntista non abbia superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, i versamenti in conto sono unicamente atti ripristinatori DE provvista DE quale il correntista può ancora continuare a godere. In tal caso la prescrizione decorrerà non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (S.U. 24418/2010).
Ne consegue che i versamenti solutori ultradecennali sono prescritti, mentre per i versamenti ripristinatori, in considerazione dell'unitarietà del rapporto di conto corrente, la prescrizione inizia a decorrere soltanto con la chiusura del rapporto.
Occorre dunque esaminare la produzione agli atti per verificare se il rapporto prevedeva l'affidamento e in quale misura e individuare le rimesse solutorie soggette a prescrizione.
9 Il CTU ha considerato quale data interruttiva DE prescrizione il 28 novembre 2016, pertanto i movimenti sui quali è stata valutata la prescrizione sono quelli con data antecedente al 28 novembre 2006.
Ma, poiché nessun limite di affidamento è stato contrattualizzato, né è possibile risalire allo stesso dall'esame dei documenti contabili, tutti i movimenti registrati sul conto e, nello specifico, le rimesse in conto corrente debbono essere classificate come rimesse ripristinatorie e, pertanto, la loro prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente, con la conseguenza che non è ravvisabile la presenza di rimesse prescritte non più ripetibili
(relazione depositata il 9 settembre 2024, pagina 24).
Fatte in diritto le premesse metodologiche, è possibile entrare nel merito delle specifiche domande, con analisi separate per ciascun rapporto.
Modalità adottate nei conteggi e ricalcoli
La CTU ha lavorato esclusivamente sui documenti depositati in atti: estratti conto disponibili per ciascun rapporto, i contratti di apertura di credito e i documenti di sintesi consegnati dalle parti, le memorie e le consulenze di parte. Ha inoltre segnalato lacune e illeggibilità in alcuni periodi (es. movimenti parzialmente illeggibili nel 2003 e assenza di movimenti per specifici intervalli del 2006) e ha precisato che la convenuta si è opposta all'acquisizione di ulteriore documentazione.
In particolare:
1) Conto corrente ordinario n. 216/7074654-5
Questo conto, aperto antecedentemente al 30/06/2000 e chiuso il 01/03/2017,
è quello che per durata e intensità operativa influisce maggiormente sul riconteggio. Dalle verifiche emergono i seguenti punti chiave:
• Natura del rapporto e contratti: si tratta di un conto corrente ordinario con apertura di credito formalizzata da contratti rinvenuti in atti
(contratto del 22/11/2013 che disciplina più linee di affidamento;
documentazione del 14/05/2014 con il “documento di sintesi” delle condizioni). Alcuni documenti più vecchi risultano illeggibili o non
10 collegabili con certezza al conto.
• Tassi applicati e periodo senza pattuizione scritta: fino al
18/11/2013 non risultano pattuizioni scritte complete;
in assenza di pattuizione la CTU ha applicato i criteri dell'art.117 TUB (criterio più favorevole al correntista). Dal 19–22/11/2013 risultano invece tassi contrattualizzati (es. tasso apertura/affidamento 8,481% e tasso extrafido
14,440%), e dal 14/05/2014 è documentato anche un tasso a credito
(0,10%).
• Capitalizzazione (anatocismo): non risulta alcuna pattuizione fino al
21/11/2013; il contratto del 22/11/2013 contiene espressa clausola di capitalizzazione trimestrale. Per questo motivo la CTU ha eseguito due serie di riconteggi: (a) senza capitalizzazione per tutto il periodo e (b) senza capitalizzazione fino al 21/11/2013 e con capitalizzazione trimestrale dal 22/11/2013.
• Commissione di massimo scoperto (CMS): gli estratti contabili mostrano che la CMS è stata contabilizzata dalla banca nei primi anni
(fino al 30/06/2009), ma, in assenza di pattuizione scritta e collegabile al conto, la CMS è stata esclusa dal ricalcolo finale.
• Valute e spese: prima del 14/05/2014 la CTU ha usato la data dell'operazione come data valuta;
dal 14/05/2014 sono state applicate le valute contrattuali riportate nel documento di sintesi. Le spese sono state calcolate in base a quanto risultante dai contratti firmati (canone, spese scritture, invio estratto conto, bonifici, commissione istruttoria veloce, ecc.).
• Usura: la verifica dell'usura originaria è stata possibile solo dal momento in cui è stato reperibile un tasso contrattuale (post-2013). Per i periodi precedenti la CTU ha evidenziato l'impossibilità di una verifica completa dell'usura originaria per mancanza di dati (in particolare l'importo “accordato” nel periodo antecedente alla ricontrattualizzazione).
Per il periodo successivo (contrattualizzato) è stata eseguita la verifica del TEG rispetto alle soglie;
in esempio il TEG calcolato per l'apertura del
11 22/11/2013 risultava inferiore al tasso soglia del trimestre di riferimento.
All'esito delle verifiche la Consulente ha predisposto diverse ipotesi di ricalcolo (relazione depositata il 9 gennaio 2025):
SALDO DEL CONTO CORRENTE N. 216/7074654-5 ALLA DATA DEL
01/03/2017:
IPOTESI 1 – riconteggio del saldo del conto senza capitalizzazione delle competenze con mantenimento dei tassi rideterminati nei periodi usurari: Euro
49.299,60 (quarantanovemiladucentonovantanove/sessanta) a credito di parte attrice e a debito di parte ricorrente
IPOTESI 2 - riconteggio del saldo del conto senza capitalizzazione delle competenze con azzeramento dei tassi nei periodi usurari: Euro 66.435,49
(sessantaseimilaquattrocentotrentacinque/quarantanove) a credito di parte attrice e a debito di parte ricorrente
3 - riconteggio del saldo del conto con capitalizzazione dal Pt_4
22/11/2023 e mantenimento dei tassi rideterminati nei periodi usurari: Euro
74.272,91 (settantaquattromiladuecentosettantadue/novantuno) a credito di parte attrice e a debito di parte ricorrente
4 - riconteggio del saldo del conto con capitalizzazione dal Pt_4
22/11/2023 e azzeramento dei tassi rideterminati nei periodi usurari: Euro
71.172,59 (settantunomilacentosettantadue/cinquantanove) a credito di parte attrice e a debito di parte ricorrente
2) Conto anticipi n. 216/277690-8
Questo conto, destinato agli anticipi su fatture, è stato ricostruito partendo dal primo estratto disponibile (con integrazioni ove necessario per periodi documentali mancanti). I punti salienti:
• Contratti e tassi: risultano aperture/contratti riferibili anche al 2006 e al 2013; nel contratto del 22/11/2013 è indicato un tasso per gli anticipi
(es. circa 7,981%) e le condizioni principali sono allegate in documento di sintesi.
• Valute, spese e CMS: la CTU ha applicato gli stessi criteri già descritti (data operazione prima del 14/05/2014, data valuta dopo) e ha
12 trattato separatamente eventuali CMS non provate per iscritto.
Ricalcolo e risultato: il riconteggio effettuato ha portato al saldo del conto al
25/09/2014 pari a € 253,47 a debito DE parte attrice, mentre nell'estratto conto originale risultava un debito di € 413,21;
Inoltre, la CTU ha evidenziato che, a causa di lacune documentali, in alcuni tratti ha ricostruito il rapporto inserendo importi di raccordo (evidenziati nello scalare rielaborato) per mantenere la continuità del calcolo.
3) Conto tecnico n. 216/640023-6
Il conto tecnico è stato aperto nel 2014 e il CTU lo ha trattato separatamente:
• Contratto: apertura di credito del 15/09/2014 con affidamento dichiarato (indicazione di € 60.000,00 come linea di fido per il conto tecnico) e condizioni (commissione di affidamento 2% annuo, spese invio estratto conto, commissione istruttoria veloce, ecc.).
• Capitalizzazione e addebiti: l'analisi contabile ha mostrato che sul conto tecnico non sono mai state effettivamente addebitate competenze trimestrali (quelle venivano stornate sul conto principale), quindi sul conto tecnico non è stato applicato anatocismo.
Ricalcolo:
IPOTESI 1 (riconduzione del tasso usurario al tasso soglia) Euro 18.577,99
(diciottomilacinquecentosettantasette/novantanove) a debito di parte attrice e a credito di parte ricorrente
(azzeramento del tasso usurario) Euro 18.333,50 Parte_5
(diciottomilatrecentotrentatre/cinquanta) a debito di parte attrice e a credito di parte ricorrente.
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Alla luce dell'esposizione che precede, in accoglimento DE domanda di parte attrice, previa dichiarazione DE nullità delle condizioni applicate in assenza di contratto scritto e degli addebiti illeciti, si accertano i saldi di seguito indicati:
Conto corrente ordinario n. 216/7074654-5 capitalizzando gli interessi a decorrere dal 22 novembre 2023, ed
13 eliminando gli addebiti di interessi nei periodi nei quali è stato accertato il superamento dei tassi soglia dell'usura il saldo viene rideterminato in €
71.172,59 (settantunomilacentosettantadue/cinquantanove) al 1° marzo 2017
a credito di parte attrice e a debito di parte ricorrente.
Conto anticipi n. 216/277690-8
Il saldo del conto al 25 settembre 2014 è rideterminato in € 253,47 a debito DE parte attrice.
Conto tecnico n. 216/640023-6
Previo azzeramento del tasso usurario il saldo viene determinato in €
18.333,50 (diciottomilatrecentotrentatre/cinquanta) a debito di parte attrice e a credito di parte ricorrente
Pertanto, deve accogliersi la domanda attorea, con conseguente condanna DE banca ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti.
Per la ragione più liquida sono assorbite le altre domande.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per i valori accertati.
Ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio, ausiliario del giudice, anche le spese di ctu, liquidate in atti, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico DE banca convenuta.
PQM
ll Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di RA
GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro iscritta al RG Parte_1 CP_1
289/2018, definitivamente pronunciando, così provvede: previa dichiarazione di parziale nullità delle clausole in forza delle quali gli attori sono stati indebitamente onerati di pagamenti, accerta i saldi finali dei rapporti:
• conto corrente ordinario n. 216/7074654- € 71.172,59 al 1° marzo 2017
a credito di parte attrice;
14 • conto anticipi n. 216/277690-8 € 253,47 a debito DE parte attrice al 25 settembre 2014;
• conto tecnico n. 216/640023-6 € 18.333,50 a debito di parte attrice;
per l'effetto condanna alla rettifica dei saldi nei termini sopra CP_1 indicati;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in € 550,00 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori disponendo la distrazione in favore degli avv. Florindo Di Lucente e Fabio Pagano;
ferma la solidarietà delle parti nei confronti del CTU, pone le spese di CTU, liquidate con decreto in atti, definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Isernia, il giovedì 23 ottobre 2025
Il Giudice onorario
RA GI
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona di RA GI, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 289/2018 promossa da
( ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore,
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_1
16.01.1961 e residente in [...],
(C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._2
26.06.1957 e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dagli avv. FABIO PAGANO e FLORINDO DI
LUCENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. GIANMARIO PAROLA del Foro di
Cuneo
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti DE sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini DE decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo DE motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 9 luglio 2018 la ha Parte_1 convenuto in giudizio la rappresentando di aver intrattenuto CP_1 sin dai primi anni 2000 rapporto n. 216/7074654-5, chiuso il 01.03.2017 a sofferenza con un'esposizione pari ad € 886,54; su tale conto, acceso presso la sede di RO DE (già , prima e CP_1 CP_2 [...]
e del Lazio, poi), era regolata, sin dall'accensione del Controparte_3 rapporto e senza soluzione di continuità un'apertura di credito superiore ad €
5.000.00, poi trasfusa nel “conto sovvenzione” n.640023-6, acceso il
15.09.2014, con fido accordato superiore ad euro 5.000, le cui competenze venivano capitalizzate sul conto ordinario, conto pure chiuso in data
28.02.2017 con passaggio a sofferenza con esposizione di euro 18.662,62; che presso la medesima sede lo stesso era intestatario del conto anticipo n.
216/277690-8, (chiuso il 25.09.2014 con saldo 0), riferito ad una linea di credito superiori ad euro 5000,00, le cui competenze pure venivano trimestralmente capitalizzate sul c/c n. 216/7074654-5.
Attori nel giudizio sono anche e Parte_2 Parte_3
La loro azione trova origine nell'allegazione di seguito trascritta:
[...]
“avendo essi autonomo interesse, nell'assurda ipotesi, che si avanza per mero tuziorismo, che avessero rilasciato a garanzia valide fideiussioni, circostanze che comunque sin d'ora si contesta non avendo i predetti attori mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria”
Con il citato atto di citazione gli attori chiedono:
A) accertare e dichiarare che, in relazione ai rapporti di conto corrente ordinari n.
216/7074654-5 e 101582735 (sui quali era regolata un'apertura di credito superiore ad euro
5.000,00), al conto anticipo n. 216/277690-8 e al conto di sovvenzione n. 640023-6, la Banca ha richiesto e applicato tassi di interessi debitori usurari in violazione DE legge 108/1996;
B) accertare e dichiarare, in relazione ai contratti relativi ai medesimi rapporti, per i rilievi
2 svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione DE commissione massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, a titolo di
“commissione massimo scoperto” in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
D) In ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, operati dall'Istituto di
Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
E) in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente sul c/c n. CP_1
216/7074654-5 le competenze del medesimo conto e dei conti nn. 216/277690-8 e 640023-6, in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
F) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente conto corrente n. 216/7074654-5, sul quale era regolata un'apertura di credito superiore a €
5.000,00, nonché il reale saldo del suddetto conto (depurato di tutte le competenze relative al conto anticipi e al conto sovvenzione, illegittimamente addebitate e capitalizzate), alla data odierna in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al punto n.14 del presente atto;
G) per l'effetto condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi;
H) in ogni caso, accertare che gli altri attori, ovvero la sig.ra e il Parte_2 sig. , non hanno mai sottoscritto alcuna valida scrittura fideiussoria per le Parte_3 obbligazioni DE dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni Parte_1 obbligazione fideiussoria degli stessi nei confronti DE società convenuta;
I) in via gradata rispetto al punto K, dichiarare nulle e prive di effetto ovvero annullare le fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria dei sig.ri e Parte_2 Parte_3
nei confronti DE società convenuta;
[...]
J) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
Rileva dunque evidenziare che la domanda è diretta essenzialmente all'accertamento DE nullità di clausole che hanno regolati i rapporti e di condanna ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali
3 conti. Non c'è domanda di condanna al pagamento del credito eventualmente accertato o di ripetizione di indebito.
Costituitasi in giudizio, la ha in primo luogo allegato e CP_1 provato l'esistenza di fideiussioni sottoscritte dagli attori e Parte_3
eccepito la prescrizione del credito delle rimesse di natura solutoria Pt_2 effettuate sul conto corrente oggetto di giudizio, precedenti alla data del 15 marzo 2088, ovvero dieci anni prima DE domanda.
Nel merito la parte convenuta ha contestato l'impianto probatorio che non risulterebbe idoneo a ricostruire il credito vantato.
La causa è stata istruita con produzione di prove documentali e con una consulenza tecnica d'ufficio a firma DE dott.ssa . Persona_1
Dopo il deposito DE relazione e la risposta ai chiarimenti richiesti dalle parti, all'udienza del 26 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Nel decidere la controversia, in considerazione del contenuto tecnico delle domande, non può non prendersi le mosse dalla relazione elaborata dalla
CTU dott.ssa Per_1
Le prove - I rapporti esaminati
Nella perizia il CTU ha esaminato tre distinti rapporti bancari intercorsi tra e In particolare, il conto corrente ordinario n. Parte_1 CP_1
216/7074654-5, aperto prima del 2000 e chiuso nel marzo 2017, sul quale sono stati oggetto di verifica i costi e i tassi applicati, la legittimità DE capitalizzazione degli interessi e l'eventuale usura;
il conto anticipi n.
216/277690-8, acceso nel 2005 e chiuso nel 2014, destinato ad operazioni di anticipazione su fatture;
e infine il conto tecnico n. 216/640023-6, acceso nel
2014 con apertura di credito specifica, per il quale è stata ricostruita la movimentazione scalare a partire da saldo zero a causa di carenze documentali.
Su ciascun rapporto sono state analizzate le condizioni contrattuali, le spese e commissioni addebitate, la corretta applicazione delle valute e
4 l'eventuale superamento dei tassi soglia d'usura.
Come evidenziato nella relazione, la documentazione nella disponibilità del
CTU era incompleta e in parte anche illeggibile.
Premessa metodologica – in diritto
È fuor di dubbio che il correntista che agisce in giudizio per la determinazione del saldo è gravato dall'onere DE prova.
L'affermazione merita tuttavia un importante temperamento, occorrendo esaminare i due diversi profili di prova in relazione alla produzione dei contratti e alla produzione degli estratti conto.
1. Sulla produzione dei contratti:
L'attore agisce in giudizio allegando la dazione di somme quale fatto giuridico e non quale adempimento di un'obbligazione. L'attore, infatti, sebbene non richieda la restituzione di quanto versato, chiede l'accertamento DE reale situazione contabile previo accertamento e dichiarazione DE nullità di oneri di cui la banca indebitamente ha fatto carico del correntista.
Nella misura in cui ne venga accertata la nullità parziale, il contratto di cui l'attore allega la nullità o l'annullabilità, assume rilevo esclusivamente quale fatto storico da cui è derivato l'indebito e non come fonte di diritti e di obblighi.
Tale contratto è, in altre parole, solo presupposto DE domanda. Oggetto DE prova non è, dunque, il contratto, ma lo spostamento patrimoniale senza causa.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/04/2023, n. 9295, in motivazione, al punto 4.2.2:
Una volta ribadito che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (di recente tra le tantissime a diversi riguardi Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere DE prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al
5 pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico (Cass. n.
4583 del 1993): nel caso considerato, cioè, il contratto di conto corrente contenente clausole nulle viene in considerazione, nel processo, come semplice fatto storico e non come fonte di diritti e di obblighi, ed il versamento DE somma è preso in considerazione come attività materiale e per effetti estranei al rapporto negoziale (Cass. n. 4963 del 1978). Costituisce insegnamento consolidato, in proposito, quello secondo cui i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come
i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c., per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo (Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015;
Cass. n. 566 del 2001).
2. Sulla produzione degli estratti conto:
Poiché oggetto DE domanda è l'accertamento degli spostamenti patrimoniali privi di causa dagli attori verso la banca, assumono centralità gli estratti conto, da cui emerge la prova degli importi addebitati. Questi ultimi, in assenza di prova del contratto o in applicazione di una regolamentazione vietata dalla legge, sono senza causa. Esemplificativamente, se la commissione di massimo scoperto non è correttamente disciplinata o se l'interesse è pattuito in misura usuraria, le somme pagate a tali titoli sono prive di causa. Ma per agire in ripetizione occorre fornire la prova del pagamento delle somme che si assumono versate, dunque l'estratto conto e non la prova del contratto in relazione al quale è allegata la nullità o l'annullabilità.
Si rende dunque indispensabile un'accurata disamina DE documentazione per valutare se gli spostamenti patrimoniali sono avvenuti in esecuzione di un contratto (dunque muniti di causa) ovvero indebiti. Per fare ciò è necessario fornire una prova documentale attraverso la quale è consentita la ricostruzione del rapporto.
Il tema è più volte giunto all'attenzione DE Suprema Corte. Si riporta sul seguito un ampio stralcio dalle motivazioni di Cass. civ., Sez. III, Ord.,
29/03/2022, n. 10140:
“Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la
6 ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre
2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). In tale evenienza - si è detto -
l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo DE propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass.
28 novembre 2018, n. 30822, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere "partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato").
Più in particolare è stato affermato che nel caso di domanda proposta dal correntista,
l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Peraltro, che una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto debba avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data DE sua apertura non corrisponde al riconoscimento di una prova legale esclusiva, potendo concorrere all'individuazione del saldo finale anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista
(Cass. 4 aprile 2019, n. 9526.
Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29190, in motivazione). Tali principi sono stati da ultimo confermati da Cass. 19 gennaio 2022, n. 1538”.
7 L'onere DE prova a carico del correntista non comporta dunque la produzione DE serie completa degli estratti conto, ma è soddisfatto anche attraverso la produzione di una parte degli estratti conto purché contenenti indicazioni idonee a dar conto del dettaglio delle movimentazioni.
L'accertamento potrà avvenire esclusivamente sugli spostamenti patrimoniali in relazione ai quali il correntista fornisce la prova.
Il tema è stato affrontato e chiaramente risolto da Cass. civ., Sez. I, Ord.,
14/04/2023, n. 10025 che, in motivazione, dopo aver spiegato i motivi DE non necessarietà DE produzione DE serie completa degli estratti conto, afferma:
2.2.1. In altri termini, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titolo di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto. L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, "se vuoi a), devi b)" - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass.
n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr.
Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del 2022). Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato.
In sintesi, se l'attore non prova tutti i pagamenti indebiti, l'accertamento sarà solo parziale e limitato agli spostamenti patrimoniali privi di causa di cui è fornita la prova. Ma non potrà dolersi dell'incompletezza dell'accertamento l'attore che non ha compiutamente adempiuto all'onere DE prova.
Nella fattispecie il CTU, avendo analizzato la produzione documentale agli atti, ne ha evidenziato l'incompletezza, mancando parte degli estratti conto e ha escluso dall'analisi peritale i periodi non documentati contabilmente portando a zero il saldo nel periodo non documentato e riportandolo al livello del saldo banca successivamente al buco documentale.
La convenuta ha poi eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie.
È noto il principio secondo cui il rapporto di conto corrente ha natura
8 unitaria di talché, sebbene articolato in una pluralità di singoli atti esecutivi, da esso si genera un unico rapporto giuridico.
Sul presupposto dell'unitarietà del contratto di conto corrente, la giurisprudenza ha fatto derivare il principio secondo il quale il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto.
Le Sezioni Unite DE Corte di cassazione (n. 24418/2000) hanno poi operato un distinguo tra i diversi possibili effetti dei versamenti effettuati dal correntista. Questi possono essere considerati pagamenti (dunque ripetibili) soltanto se abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore DE banca.
Sono pagamenti (dunque ripetibili e pertanto soggetti alla prescrizione decennale dell'azione di ripetizione) quelli effettuati dal correntista per rientrare nei limiti del credito concesso dalla banca (nel caso di sconfinamento) ovvero nel caso in cui un correntista sebbene privo di fido abbia fatto ricorso al credito bancario (o anche solo in assenza di prova del contratto). Si parla in questo caso di versamenti solutori, dunque di pagamenti,
e la prescrizione decorre dal pagamento.
Invece, quando il passivo del correntista non abbia superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, i versamenti in conto sono unicamente atti ripristinatori DE provvista DE quale il correntista può ancora continuare a godere. In tal caso la prescrizione decorrerà non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (S.U. 24418/2010).
Ne consegue che i versamenti solutori ultradecennali sono prescritti, mentre per i versamenti ripristinatori, in considerazione dell'unitarietà del rapporto di conto corrente, la prescrizione inizia a decorrere soltanto con la chiusura del rapporto.
Occorre dunque esaminare la produzione agli atti per verificare se il rapporto prevedeva l'affidamento e in quale misura e individuare le rimesse solutorie soggette a prescrizione.
9 Il CTU ha considerato quale data interruttiva DE prescrizione il 28 novembre 2016, pertanto i movimenti sui quali è stata valutata la prescrizione sono quelli con data antecedente al 28 novembre 2006.
Ma, poiché nessun limite di affidamento è stato contrattualizzato, né è possibile risalire allo stesso dall'esame dei documenti contabili, tutti i movimenti registrati sul conto e, nello specifico, le rimesse in conto corrente debbono essere classificate come rimesse ripristinatorie e, pertanto, la loro prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente, con la conseguenza che non è ravvisabile la presenza di rimesse prescritte non più ripetibili
(relazione depositata il 9 settembre 2024, pagina 24).
Fatte in diritto le premesse metodologiche, è possibile entrare nel merito delle specifiche domande, con analisi separate per ciascun rapporto.
Modalità adottate nei conteggi e ricalcoli
La CTU ha lavorato esclusivamente sui documenti depositati in atti: estratti conto disponibili per ciascun rapporto, i contratti di apertura di credito e i documenti di sintesi consegnati dalle parti, le memorie e le consulenze di parte. Ha inoltre segnalato lacune e illeggibilità in alcuni periodi (es. movimenti parzialmente illeggibili nel 2003 e assenza di movimenti per specifici intervalli del 2006) e ha precisato che la convenuta si è opposta all'acquisizione di ulteriore documentazione.
In particolare:
1) Conto corrente ordinario n. 216/7074654-5
Questo conto, aperto antecedentemente al 30/06/2000 e chiuso il 01/03/2017,
è quello che per durata e intensità operativa influisce maggiormente sul riconteggio. Dalle verifiche emergono i seguenti punti chiave:
• Natura del rapporto e contratti: si tratta di un conto corrente ordinario con apertura di credito formalizzata da contratti rinvenuti in atti
(contratto del 22/11/2013 che disciplina più linee di affidamento;
documentazione del 14/05/2014 con il “documento di sintesi” delle condizioni). Alcuni documenti più vecchi risultano illeggibili o non
10 collegabili con certezza al conto.
• Tassi applicati e periodo senza pattuizione scritta: fino al
18/11/2013 non risultano pattuizioni scritte complete;
in assenza di pattuizione la CTU ha applicato i criteri dell'art.117 TUB (criterio più favorevole al correntista). Dal 19–22/11/2013 risultano invece tassi contrattualizzati (es. tasso apertura/affidamento 8,481% e tasso extrafido
14,440%), e dal 14/05/2014 è documentato anche un tasso a credito
(0,10%).
• Capitalizzazione (anatocismo): non risulta alcuna pattuizione fino al
21/11/2013; il contratto del 22/11/2013 contiene espressa clausola di capitalizzazione trimestrale. Per questo motivo la CTU ha eseguito due serie di riconteggi: (a) senza capitalizzazione per tutto il periodo e (b) senza capitalizzazione fino al 21/11/2013 e con capitalizzazione trimestrale dal 22/11/2013.
• Commissione di massimo scoperto (CMS): gli estratti contabili mostrano che la CMS è stata contabilizzata dalla banca nei primi anni
(fino al 30/06/2009), ma, in assenza di pattuizione scritta e collegabile al conto, la CMS è stata esclusa dal ricalcolo finale.
• Valute e spese: prima del 14/05/2014 la CTU ha usato la data dell'operazione come data valuta;
dal 14/05/2014 sono state applicate le valute contrattuali riportate nel documento di sintesi. Le spese sono state calcolate in base a quanto risultante dai contratti firmati (canone, spese scritture, invio estratto conto, bonifici, commissione istruttoria veloce, ecc.).
• Usura: la verifica dell'usura originaria è stata possibile solo dal momento in cui è stato reperibile un tasso contrattuale (post-2013). Per i periodi precedenti la CTU ha evidenziato l'impossibilità di una verifica completa dell'usura originaria per mancanza di dati (in particolare l'importo “accordato” nel periodo antecedente alla ricontrattualizzazione).
Per il periodo successivo (contrattualizzato) è stata eseguita la verifica del TEG rispetto alle soglie;
in esempio il TEG calcolato per l'apertura del
11 22/11/2013 risultava inferiore al tasso soglia del trimestre di riferimento.
All'esito delle verifiche la Consulente ha predisposto diverse ipotesi di ricalcolo (relazione depositata il 9 gennaio 2025):
SALDO DEL CONTO CORRENTE N. 216/7074654-5 ALLA DATA DEL
01/03/2017:
IPOTESI 1 – riconteggio del saldo del conto senza capitalizzazione delle competenze con mantenimento dei tassi rideterminati nei periodi usurari: Euro
49.299,60 (quarantanovemiladucentonovantanove/sessanta) a credito di parte attrice e a debito di parte ricorrente
IPOTESI 2 - riconteggio del saldo del conto senza capitalizzazione delle competenze con azzeramento dei tassi nei periodi usurari: Euro 66.435,49
(sessantaseimilaquattrocentotrentacinque/quarantanove) a credito di parte attrice e a debito di parte ricorrente
3 - riconteggio del saldo del conto con capitalizzazione dal Pt_4
22/11/2023 e mantenimento dei tassi rideterminati nei periodi usurari: Euro
74.272,91 (settantaquattromiladuecentosettantadue/novantuno) a credito di parte attrice e a debito di parte ricorrente
4 - riconteggio del saldo del conto con capitalizzazione dal Pt_4
22/11/2023 e azzeramento dei tassi rideterminati nei periodi usurari: Euro
71.172,59 (settantunomilacentosettantadue/cinquantanove) a credito di parte attrice e a debito di parte ricorrente
2) Conto anticipi n. 216/277690-8
Questo conto, destinato agli anticipi su fatture, è stato ricostruito partendo dal primo estratto disponibile (con integrazioni ove necessario per periodi documentali mancanti). I punti salienti:
• Contratti e tassi: risultano aperture/contratti riferibili anche al 2006 e al 2013; nel contratto del 22/11/2013 è indicato un tasso per gli anticipi
(es. circa 7,981%) e le condizioni principali sono allegate in documento di sintesi.
• Valute, spese e CMS: la CTU ha applicato gli stessi criteri già descritti (data operazione prima del 14/05/2014, data valuta dopo) e ha
12 trattato separatamente eventuali CMS non provate per iscritto.
Ricalcolo e risultato: il riconteggio effettuato ha portato al saldo del conto al
25/09/2014 pari a € 253,47 a debito DE parte attrice, mentre nell'estratto conto originale risultava un debito di € 413,21;
Inoltre, la CTU ha evidenziato che, a causa di lacune documentali, in alcuni tratti ha ricostruito il rapporto inserendo importi di raccordo (evidenziati nello scalare rielaborato) per mantenere la continuità del calcolo.
3) Conto tecnico n. 216/640023-6
Il conto tecnico è stato aperto nel 2014 e il CTU lo ha trattato separatamente:
• Contratto: apertura di credito del 15/09/2014 con affidamento dichiarato (indicazione di € 60.000,00 come linea di fido per il conto tecnico) e condizioni (commissione di affidamento 2% annuo, spese invio estratto conto, commissione istruttoria veloce, ecc.).
• Capitalizzazione e addebiti: l'analisi contabile ha mostrato che sul conto tecnico non sono mai state effettivamente addebitate competenze trimestrali (quelle venivano stornate sul conto principale), quindi sul conto tecnico non è stato applicato anatocismo.
Ricalcolo:
IPOTESI 1 (riconduzione del tasso usurario al tasso soglia) Euro 18.577,99
(diciottomilacinquecentosettantasette/novantanove) a debito di parte attrice e a credito di parte ricorrente
(azzeramento del tasso usurario) Euro 18.333,50 Parte_5
(diciottomilatrecentotrentatre/cinquanta) a debito di parte attrice e a credito di parte ricorrente.
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Alla luce dell'esposizione che precede, in accoglimento DE domanda di parte attrice, previa dichiarazione DE nullità delle condizioni applicate in assenza di contratto scritto e degli addebiti illeciti, si accertano i saldi di seguito indicati:
Conto corrente ordinario n. 216/7074654-5 capitalizzando gli interessi a decorrere dal 22 novembre 2023, ed
13 eliminando gli addebiti di interessi nei periodi nei quali è stato accertato il superamento dei tassi soglia dell'usura il saldo viene rideterminato in €
71.172,59 (settantunomilacentosettantadue/cinquantanove) al 1° marzo 2017
a credito di parte attrice e a debito di parte ricorrente.
Conto anticipi n. 216/277690-8
Il saldo del conto al 25 settembre 2014 è rideterminato in € 253,47 a debito DE parte attrice.
Conto tecnico n. 216/640023-6
Previo azzeramento del tasso usurario il saldo viene determinato in €
18.333,50 (diciottomilatrecentotrentatre/cinquanta) a debito di parte attrice e a credito di parte ricorrente
Pertanto, deve accogliersi la domanda attorea, con conseguente condanna DE banca ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti.
Per la ragione più liquida sono assorbite le altre domande.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 per i valori accertati.
Ferma la solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio, ausiliario del giudice, anche le spese di ctu, liquidate in atti, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico DE banca convenuta.
PQM
ll Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di RA
GI, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro iscritta al RG Parte_1 CP_1
289/2018, definitivamente pronunciando, così provvede: previa dichiarazione di parziale nullità delle clausole in forza delle quali gli attori sono stati indebitamente onerati di pagamenti, accerta i saldi finali dei rapporti:
• conto corrente ordinario n. 216/7074654- € 71.172,59 al 1° marzo 2017
a credito di parte attrice;
14 • conto anticipi n. 216/277690-8 € 253,47 a debito DE parte attrice al 25 settembre 2014;
• conto tecnico n. 216/640023-6 € 18.333,50 a debito di parte attrice;
per l'effetto condanna alla rettifica dei saldi nei termini sopra CP_1 indicati;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in € 550,00 per anticipazioni, € 14.103,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori disponendo la distrazione in favore degli avv. Florindo Di Lucente e Fabio Pagano;
ferma la solidarietà delle parti nei confronti del CTU, pone le spese di CTU, liquidate con decreto in atti, definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Isernia, il giovedì 23 ottobre 2025
Il Giudice onorario
RA GI
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