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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 89/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Vicenza (VI), Contra' Porta Padova n. 49, presso e nello studio dell'Avv.
MOSCATELLI ALESSANDRO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro
(P.IVA: ), per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_2
) e della mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 Controparte_3
(P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Verona (VR), Vicolo San Bernardino n. 5/A, P.IVA_3
presso e nello studio dell'Avv. ROSSI MARCO del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato da ultimo all'atto di intervento depositato in data 22.01.2025
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill. Giudice adito, respingendo ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, anche in considerazione delle difese svolte dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta, 1. nel merito: accertare e dichiarare, la nullità dell'atto di precetto notificato in data 20.12.2023 ai sigg.
e , per tutti i motivi indicati in narrativa e conseguentemente Parte_1 Parte_2 accogliersi l'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dagli istanti;
2. conseguentemente dichiarare che l'esecuzione non potrà essere introdotta e/o dovrà essere dichiarata inefficace;
3. con spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, così chiedendo:
“Nel merito:
1) rigettare ogni domanda degli opponenti, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data 20.12.2023 per la somma di € 318.176,27 sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 414/2023 del
27.2.2023. Gli opponenti eccepivano la nullità dell'atto di precetto nella parte in cui intimava la rifusione delle spese di causa liquidate nella predetta sentenza, in quanto la stessa non era stata notificata insieme con il precetto in violazione dell'art. 479 c.p.c., e chiedevano quindi che venisse accolta la domanda ex art. 617 c.p.c. e che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente nei loro confronti.
Costituitasi in giudizio per il tramite di Controparte_3 Controparte_1
replicava che il decreto ingiuntivo che era stato opposto introducendo il giudizio poi conclusosi con la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 414/2023, e che quindi recava l'intimazione di pagamento del capitale di cui la medesima sentenza aveva accertato la debenza rigettando l'opposizione monitoria, era stato notificato a in data 21.7.2020 e a in data Parte_2 Parte_1
31.7.2020. In ragione della mancata notificazione del titolo unitamente all'atto di precetto,
pagina 2 di 5 rideterminava quindi il proprio credito in € 293.400,69 determinato dalla somma dell'importo capitale, delle spese della fase monitoria, delle spese di redazione e notificazione dell'atto di precetto e dell'imposta di registro versata per il decreto ingiuntivo, oltre accessori di legge, con conseguente nullità solo parziale dell'atto di precetto opposto. Chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie.
All'esito della rinuncia attorea all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto e all'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale – preso atto dell'intervento di sempre in Controparte_2
rappresentanza di la causa veniva trattenuta in decisione. Controparte_1
Tanto premesso, ritiene il giudicante che l'opposizione meriti accoglimento.
È pacifico e documentalmente acclarato che l'atto di precetto nella presente sede opposto sia stato notificato agli odierni opponenti senza la contestuale o precedente notifica della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 414/2023 (doc. 1 e 2 attorei).
Tale sentenza costituisce titolo esecutivo con riguardo alla condanna alle spese di lite, mentre con riguardo alla condanna di pagamento dell'importo capitale il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo n. 1546/2020 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
1.7.2020, confermato all'esito del giudizio di opposizione monitoria dalla stessa sentenza sopra menzionata. Come ricordato dalla società opposta, infatti: “Qualora sia integralmente respinta
l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute” (Cass. n. 23500/2021). E nel caso di specie è pacifico che il richiamato decreto ingiuntivo sia stato notificato a in data 21.7.2020 e a in data 31.7.2020 (doc. 4 Parte_2 Parte_1
). CP_1
Ebbene, in aderenza al dettato normativo dell'art. 480, c. 2, c.p.c. la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “È viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione
pagina 3 di 5 ex art. 617 c.p.c., il processo esecutivo iniziato senza essere stato preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo” (Cass. n. 1097/2021). E nel caso di specie non si può dire che la notificazione dell'atto di precetto sia stata preceduta da una valida notificazione del titolo esecutivo su cui si fonda la pretesa creditoria afferente all'importo capitale di € 278.142,96 perché il decreto ingiuntivo notificato agli odierni opponenti, come detto, rispettivamente in data 21.7.2020 e in data 30.7.2020 non era ancora munito di efficacia esecutiva, acquisita successivamente solo con la pubblicazione della sentenza conclusiva del relativo giudizio di opposizione, in data
27.2.2023 (doc. 5 ). CP_1
Non essendo stato notificato il titolo esecutivo antecedentemente alla notifica dell'atto di precetto, ma solo il titolo non ancora esecutivo, il precettante avrebbe dovuto quantomeno menzionare il provvedimento che ne aveva disposto l'esecutorietà, che nella fattispecie non era la sentenza n. 414/2023 del Tribunale di Vicenza, silente sul punto, ma un apposito provvedimento successivo di cui non è stata fornita contezza agli odierni opponenti. Va richiamato in proposito l'art. 654 c.p.c. e la giurisprudenza di legittimità che ne ha interpretato il disposto normativo in termini del tutto condivisibili: “Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con
l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso” (Cass. n. 24226/2019, ma in senso conforme anche
Cass. n. 31226/2019 e Cass. n. 1928/2020).
Difettando i requisiti formali testè indicati, il precetto opposto va dichiarato integralmente nullo.
Non coglie nel segno nemmeno l'eccezione di tardività sollevata dalla società opposta nella propria seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ove si sostiene che la contestazione attorea in merito alla mancata menzione nell'atto di precetto del provvedimento di disposizione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo de quo sarebbe stata formulata, appunto tardivamente, solo in sede di prima memoria integrativa depositata dagli opponenti ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. citato. Invero, già nell'atto di citazione (cfr. pag. 3) risulta esplicitata la doglianza della mancata notificazione, unitamente all'atto di precetto, de “il titolo divenuto esecutivo o la sentenza di rigetto dell'opposizione proposta … dagli odierni istanti”: la disgiunzione chiaramente indica che, oltre a lamentare la mancata notifica della sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 414/2023, viene contestata altresì la mancata notifica del “titolo divenuto esecutivo”, che non può che essere il decreto ingiuntivo munito della formula di esecutorietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 654 c.p.c.
L'opposizione va quindi integralmente accolta.
pagina 4 di 5 Residua la regolamentazione delle spese di lite, le quali in forza del principio della soccombenza vanno poste a carico sia di sia di in quanto la prima non può Controparte_3 Controparte_2
considerarsi estromessa dal giudizio solo in forza della dichiarazione della seconda di essere intervenuta in sua sostituzione (processualmente, l'intervento di va inteso alla stregua Controparte_2
di un intervento adesivo dipendente, con l'effetto che le conclusioni dalla stessa precisate non possono essere accolte in quanto difformi da quelle precedentemente rassegnate da e in Controparte_3
quanto comunque modificate tardivamente, oltre a non essere accoglibili nel merito, poiché non può essere disposta in questa sede alcuna assegnazione di somme, e oltre a essere state in ogni caso rinunciate all'udienza tenutasi in data 30.1.2025, ove sono state richiamate solo le conclusioni formulate dalla parte opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta).
Le suddette spese di lite vanno poi liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 260.000 a €
520.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
dichiara la nullità del precetto loro notificato in data 20.12.2023;
2. condanna e in solido tra loro, entrambi quali Controparte_3 Controparte_2
mandatarie di a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1
e di , in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in € 195,00 per esborsi
[...] Parte_2
e in € 14.170,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 31 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Vicenza (VI), Contra' Porta Padova n. 49, presso e nello studio dell'Avv.
MOSCATELLI ALESSANDRO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro
(P.IVA: ), per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_2
) e della mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 Controparte_3
(P.IVA: ), società elettivamente domiciliata in Verona (VR), Vicolo San Bernardino n. 5/A, P.IVA_3
presso e nello studio dell'Avv. ROSSI MARCO del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato da ultimo all'atto di intervento depositato in data 22.01.2025
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill. Giudice adito, respingendo ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, anche in considerazione delle difese svolte dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta, 1. nel merito: accertare e dichiarare, la nullità dell'atto di precetto notificato in data 20.12.2023 ai sigg.
e , per tutti i motivi indicati in narrativa e conseguentemente Parte_1 Parte_2 accogliersi l'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dagli istanti;
2. conseguentemente dichiarare che l'esecuzione non potrà essere introdotta e/o dovrà essere dichiarata inefficace;
3. con spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi”.
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, così chiedendo:
“Nel merito:
1) rigettare ogni domanda degli opponenti, perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
2) con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in data 20.12.2023 per la somma di € 318.176,27 sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 414/2023 del
27.2.2023. Gli opponenti eccepivano la nullità dell'atto di precetto nella parte in cui intimava la rifusione delle spese di causa liquidate nella predetta sentenza, in quanto la stessa non era stata notificata insieme con il precetto in violazione dell'art. 479 c.p.c., e chiedevano quindi che venisse accolta la domanda ex art. 617 c.p.c. e che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente nei loro confronti.
Costituitasi in giudizio per il tramite di Controparte_3 Controparte_1
replicava che il decreto ingiuntivo che era stato opposto introducendo il giudizio poi conclusosi con la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 414/2023, e che quindi recava l'intimazione di pagamento del capitale di cui la medesima sentenza aveva accertato la debenza rigettando l'opposizione monitoria, era stato notificato a in data 21.7.2020 e a in data Parte_2 Parte_1
31.7.2020. In ragione della mancata notificazione del titolo unitamente all'atto di precetto,
pagina 2 di 5 rideterminava quindi il proprio credito in € 293.400,69 determinato dalla somma dell'importo capitale, delle spese della fase monitoria, delle spese di redazione e notificazione dell'atto di precetto e dell'imposta di registro versata per il decreto ingiuntivo, oltre accessori di legge, con conseguente nullità solo parziale dell'atto di precetto opposto. Chiedeva dunque il rigetto delle domande avversarie.
All'esito della rinuncia attorea all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto e all'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in occasione della quale – preso atto dell'intervento di sempre in Controparte_2
rappresentanza di la causa veniva trattenuta in decisione. Controparte_1
Tanto premesso, ritiene il giudicante che l'opposizione meriti accoglimento.
È pacifico e documentalmente acclarato che l'atto di precetto nella presente sede opposto sia stato notificato agli odierni opponenti senza la contestuale o precedente notifica della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 414/2023 (doc. 1 e 2 attorei).
Tale sentenza costituisce titolo esecutivo con riguardo alla condanna alle spese di lite, mentre con riguardo alla condanna di pagamento dell'importo capitale il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo n. 1546/2020 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
1.7.2020, confermato all'esito del giudizio di opposizione monitoria dalla stessa sentenza sopra menzionata. Come ricordato dalla società opposta, infatti: “Qualora sia integralmente respinta
l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute” (Cass. n. 23500/2021). E nel caso di specie è pacifico che il richiamato decreto ingiuntivo sia stato notificato a in data 21.7.2020 e a in data 31.7.2020 (doc. 4 Parte_2 Parte_1
). CP_1
Ebbene, in aderenza al dettato normativo dell'art. 480, c. 2, c.p.c. la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “È viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione
pagina 3 di 5 ex art. 617 c.p.c., il processo esecutivo iniziato senza essere stato preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo” (Cass. n. 1097/2021). E nel caso di specie non si può dire che la notificazione dell'atto di precetto sia stata preceduta da una valida notificazione del titolo esecutivo su cui si fonda la pretesa creditoria afferente all'importo capitale di € 278.142,96 perché il decreto ingiuntivo notificato agli odierni opponenti, come detto, rispettivamente in data 21.7.2020 e in data 30.7.2020 non era ancora munito di efficacia esecutiva, acquisita successivamente solo con la pubblicazione della sentenza conclusiva del relativo giudizio di opposizione, in data
27.2.2023 (doc. 5 ). CP_1
Non essendo stato notificato il titolo esecutivo antecedentemente alla notifica dell'atto di precetto, ma solo il titolo non ancora esecutivo, il precettante avrebbe dovuto quantomeno menzionare il provvedimento che ne aveva disposto l'esecutorietà, che nella fattispecie non era la sentenza n. 414/2023 del Tribunale di Vicenza, silente sul punto, ma un apposito provvedimento successivo di cui non è stata fornita contezza agli odierni opponenti. Va richiamato in proposito l'art. 654 c.p.c. e la giurisprudenza di legittimità che ne ha interpretato il disposto normativo in termini del tutto condivisibili: “Nell'espropriazione forzata minacciata ex art. 654 c.p.c. in virtù di decreto ingiuntivo esecutivo, l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio comporta la nullità - deducibile con
l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso” (Cass. n. 24226/2019, ma in senso conforme anche
Cass. n. 31226/2019 e Cass. n. 1928/2020).
Difettando i requisiti formali testè indicati, il precetto opposto va dichiarato integralmente nullo.
Non coglie nel segno nemmeno l'eccezione di tardività sollevata dalla società opposta nella propria seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ove si sostiene che la contestazione attorea in merito alla mancata menzione nell'atto di precetto del provvedimento di disposizione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo de quo sarebbe stata formulata, appunto tardivamente, solo in sede di prima memoria integrativa depositata dagli opponenti ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. citato. Invero, già nell'atto di citazione (cfr. pag. 3) risulta esplicitata la doglianza della mancata notificazione, unitamente all'atto di precetto, de “il titolo divenuto esecutivo o la sentenza di rigetto dell'opposizione proposta … dagli odierni istanti”: la disgiunzione chiaramente indica che, oltre a lamentare la mancata notifica della sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 414/2023, viene contestata altresì la mancata notifica del “titolo divenuto esecutivo”, che non può che essere il decreto ingiuntivo munito della formula di esecutorietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 654 c.p.c.
L'opposizione va quindi integralmente accolta.
pagina 4 di 5 Residua la regolamentazione delle spese di lite, le quali in forza del principio della soccombenza vanno poste a carico sia di sia di in quanto la prima non può Controparte_3 Controparte_2
considerarsi estromessa dal giudizio solo in forza della dichiarazione della seconda di essere intervenuta in sua sostituzione (processualmente, l'intervento di va inteso alla stregua Controparte_2
di un intervento adesivo dipendente, con l'effetto che le conclusioni dalla stessa precisate non possono essere accolte in quanto difformi da quelle precedentemente rassegnate da e in Controparte_3
quanto comunque modificate tardivamente, oltre a non essere accoglibili nel merito, poiché non può essere disposta in questa sede alcuna assegnazione di somme, e oltre a essere state in ogni caso rinunciate all'udienza tenutasi in data 30.1.2025, ove sono state richiamate solo le conclusioni formulate dalla parte opposta in sede di comparsa di costituzione e risposta).
Le suddette spese di lite vanno poi liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 260.000 a €
520.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
dichiara la nullità del precetto loro notificato in data 20.12.2023;
2. condanna e in solido tra loro, entrambi quali Controparte_3 Controparte_2
mandatarie di a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1
e di , in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in € 195,00 per esborsi
[...] Parte_2
e in € 14.170,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 31 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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