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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/07/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
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Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
(cod. fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, Dott. , nato a [...] Parte_2 Parte_1
14.11.1959 (cod. fisc. ), domiciliato per ragione della CodiceFiscale_1 carica presso la , e rappresentato e difeso, per mandato in Parte_3 calce all'opposizione, dall'Avv. Carmelo Ruta, nominato con decreto n. 2 del
12.01.2023
OPPONENTE 3
CONTRO
con sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, Controparte_1
Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. , iscritta P.IVA_2
all'Albo delle Banche codice ABI n. 3158.3, quale cessionaria del credito e/o mandataria all'incasso, capogruppo del gruppo bancario , CP_1
Albo gruppi bancari n. 3158, capitale sociale euro 9.650.526,24 i.v., in persona del dott. in qualità di procuratore speciale (procura Controparte_2 del 18.01.2018 rep. n.31404 a firma notaio di Milano), Persona_1 rappresentata e difesa, in forza di procura espressa in calce al ricorso monitorio del 16.12.2022, dall'Avv. Ezio Pugliese, con studio in Crotone, alla
Via Firenze, n°52
OPPOSTA
E
- società con unico socio soggetta a direzione e Controparte_3 coordinamento di ENEL S.p.A. – con sede legale in Roma, Via Flaminia 970 codice fiscale e iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n.
, in persona dell'Avv. Paola Garlaschelli, nella sua qualità di P.IVA_3
procuratore della società in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio
di Milano del 08.11.2022, Rep. 197893 - Racc. 26820, Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cassiani, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via
Giovanni Antonelli n. 41, presso lo studio di quest'ultimo 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1784/22, reso dal Tribunale di Ragusa in data 23.12.2022, con il quale era stato intimato allo stesso di pagare in favore di quale cessionaria dell la somma di €. Controparte_1 Controparte_3
23.873,50, oltre ad interessi e spese, in virtù di alcune fatture emesse a titolo di corrispettivi dovuti dal medesimo per servizi di installazione, Pt_1 gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione da parte di sulla base di una convenzione del 28.02.2009, prodotta in atti CP_3 CP_3 in uno al ricorso monitorio. Chiedeva l'opponente “-Ritenute e dichiarate non eseguite le prestazioni di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo
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opposto e ritenuto e dichiarato l'inadempimento contrattuale di CP_3
e il conseguente legittimo rifiuto di adempiere del
[...] [...]
, accogliere la presente opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n. 1784/22 e, in conseguenza, questo revocare con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese”.
Si costituiva la quale chiedeva “previa fissazione Controparte_1 della data della nuova udienza per consentire la rituale chiamata in causa di Rigettare la domanda di parte attrice, in quanto Controparte_3 infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.1784/2022 del 27.12.2022, e condannare il Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo di € 23.873,50
[...] CP_1
(per capitale -importo facciale delle fatture azionate), oltre interessi moratori dovuti ai sensi del D.Lgs. n..231/2002 dalle singole scadenze al saldo e risarcimento del danno ai sensi dell'art.6 d.Lg.s. n.231/2002; - con condanna dell'Ente opponente al pagamento delle spese di lite, comprensive di quelle previste per la fase monitoria”.
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, si costituiva
[...]
la quale chiedeva “in via preliminare: dichiarare il difetto di CP_3 legittimazione passiva di per tutti i motivi esposti;
- nel Controparte_3 merito, in via principale: disattendere e rigettare integralmente tutte le domande formulate dal e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'ente alle spese di lite ex art. 91 c.p.c. anche nei confronti della scrivente;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del CP_3 presente giudizio”.
Occorre in via preliminare affermare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla terza chiamata, Controparte_3
Ed invero, è da escludere che sia litisconsorte necessario il creditore originario: la pronuncia relativa ai rapporti tra il debitore ed il soggetto che assume essere il titolare del credito in forza dell'ultima cessione non ha effetti vincolanti nei confronti di soggetti diversi da costoro;
il giudicato si può estendere al creditore originario ovvero al cedente soltanto se il debitore abbia chiesto un accertamento con efficacia vincolante anche nei confronti dell'uno e/o dell'altro (cfr. Cass. n. 1510 del 2001; Cass. n. 16383 del 2006; più di recente, Cass. n. 8980 del 2012), ciò che nella specie non ricorre (cfr. Cass. Sez. 6, n. 21995/2018). 6
Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni nei confronti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte (cfr. Cass. Sez. 3, sent.n. 8980/2012).
Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario se il debitore contesta la sostituzione del creditore originario e chiede una pronuncia sulla titolarità del credito con effetti vincolanti nei confronti di questi (cfr. Cass. Sez. 3 sent.n. 1510/2001; Cass. Sez. 6-2, ord.n. 21995/2018).
Nella specie non è ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario, contrariamente a quanto asserito dalla parte convenuta/chiamante in causa, ma ciò non esclude che il Giudice possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, disporre la chiamata in causa del terzo, trattandosi dell'originario creditore, con cui il debitore opponente aveva intrattenuto un rapporto contrattuale, fondato sulla convenzione prodotta in atti, e cui è certamente imputabile l'inadempimento contrattuale contestato dal Pt_1 opponente, e quindi il soggetto maggiormente in grado di difendersi avverso le deduzioni svolte da controparte, producendo idonea documentazione in suo possesso.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, coinvolgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, ed è insindacabile sia in appello che in sede di legittimità.
Ciò posto, nel merito l'opposizione in esame appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione 7
di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento (eventualmente di inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento (cfr. Cass. Sez. 6, ord.n. 16324/2021).
"Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto modificativo, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui come nella specie il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite poiché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente è tenuto a dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione." (cfr. Cass.n. 23272/2022).
Per stabilire se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse perseguito dalla parte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva” (cfr. Cass. n. 36295/2023).
Nella fattispecie concreta l'Ente opponente ha contestato l'avvenuta effettuazione delle prestazioni di cui alle fatture sottese al decreto impugnato, nonché un inadempimento contrattuale di alle altre Controparte_3 obbligazioni assunte in seno alla Convenzione stipulata tra lo stesso e il
, in data 28.02.2009 - “convenzione per la Parte_1 fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà avente specificamente ad oggetto “la fornitura dei CP_3 servizi erogati da , inerenti la gestione, la manutenzione ordinaria e CP_3 straordinaria, l'informatizzazione, la riqualificazione strutturale e tecnologica, il potenziamento e la valorizzazione artistica degli impianti di 8
illuminazione pubblica di proprietà ricadenti nell'intero territorio CP_3
Comunale, nonché tutte le ulteriori prestazioni specificate in convenzione” -.
L'opponente ha giustificato dunque il proprio inadempimento sollevando a sua volta un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (c.d. “exceptio inadimpleti contractus”), a fronte del rilevante inadempimento, contestato in capo ad , alle obbligazioni negoziali assunte in sede di convenzione CP_3 in atti, inadempimento concretantesi nelle condotte specificate e descritte nel proprio atto costitutivo, le quali per la loro consistenza e il loro oggetto incidono senza dubbio sul sinallagma contrattuale, alterando l'equilibrio tra le prestazioni a carico dell'una e dell'altra parte, e in tal modo rendendo giustificato l'inadempimento del intimato. Pt_1
La documentazione prodotta dalla terza chiamata, non può CP_3 ritenersi idonea a comprovare il dedotto adempimento della medesima agli obblighi su di essa gravanti, essendosi la predetta limitata a produrre degli atti di natura meramente programmatica, in merito ai quali non si ha alcun riscontro probatorio oggettivo circa la loro effettiva trasmissione, e a fortiori ricezione da parte del , e quindi in merito ad Parte_1 un'approvazione preventiva da parte di quest'ultimo delle attività e dei piani programmati dalla società affidataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica all'interno del citato. Pt_1
In particolare, relativamente alla contestata mancata attivazione del servizio multicanale di comunicazione di cui al p.
3.1.1 della Convenzione, e alla mancata attivazione od omesso funzionamento del Sistema Informativo integrato di cui al p.
3.2.1 della Convenzione, la società si è CP_3 limitata a produrre un foglio relativo all'anno 2019, a firma di un suo procuratore, ma non si ha alcuna contezza su chi sia il destinatario di esso, né si ha prova della sua effettiva trasmissione e ricezione da parte del Pt_1 opponente.
Con riferimento agli ulteriori pretesi inadempimenti di (“-Le CP_3 attività di ispezione programmata di cui al p.
3.2.2 della Convenzione avrebbero dovuto essere definite dettagliatamente nel “Piano annuale dell'ispezione e manutenzione programmata” predisposto dal e CP_3 sottoposto entro il 31 gennaio di ogni anno alla preventiva approvazione del ciò che non è mai avvenuto;
-Il ricambio a programma delle Pt_1 sorgenti luminose che, secondo la Convenzione, doveva consistere nella sostituzione periodica delle lampade (anche se regolarmente funzionanti) con intervallo temporale minimo di ricambio pari ad 8000 ore di funzionamento 9
dell'impianto al fine di assicurare una maggiore continuità del servizio riducendo drasticamente i casi di guasti saltuari, non è stato mai effettuato con l'intervallo temporale così come da Convenzione tant'è che frequenti sono stati i guasti;
-Nessun intervento di pulizia programmata degli apparecchi illuminanti (che avrebbe dovuto essere eseguito contestualmente al ricambio lampade programmato e attraverso l'utilizzo di prodotti chimicamente non aggressivi e innocui per le persone e per l'ambiente) è stato eseguito da -Il Piano annuale della manutenzione da CP_3 ispezione di cui al p.
3.4.2 della Convenzione, che avrebbe dovuto essere sottoposto entro il 31 gennaio di ogni anno alla preventiva approvazione del con lo scopo di regolarizzare lo stato di funzionamento e/o di Pt_1 conservazione degli impianti, non è stato mai predisposto e, se predisposto, non è stato mai sottoposto alla preventiva approvazione del ), dai Pt_1 documenti prodotti dalla terza chiamata, soggetto cedente, si evince la predisposizione di piani annuali di ispezione e manutenzione programmata, nonché di piani annuali della manutenzione da ispezione, per gli anni dal 2018 al 2023, ma nessuna prova è riscontrabile in atti circa l'avvenuta trasmissione, e quindi ricezione di essi da parte del opponente, e di Pt_1 conseguenza in merito alla preventiva approvazione dell'Ente medesimo.
Dalla suddetta documentazione non è comunque rilevabile l'avvenuta effettuazione di attività di ricambio e di contestuale pulizia di sorgenti luminose, nei tempi previsti dalla convenzione.
Nessuna prova, inoltre, è rinvenibile in ordine all'attivazione della stazione informatica remota.
Ogni altra documentazione prodotta dalla appare del tutto CP_4 irrilevante ai fini del decidere, trattandosi di atti privi di valenza probatoria, come il tabulato delle segnalazioni – privo di elementi certi di riconducibilità
-, la richiesta di incontro pretesamente indirizzata da al CP_3 [...]
- in ordine alla quale, comunque, non sussiste alcuna Parte_1 prova circa la sua trasmissione e ricezione da parte dell'Ente comunale -, o il computo metrico – anch'esso privo di riferimenti certi all'Ente medesimo.
Alla luce delle considerazioni suespresse, deve intendersi pienamente giustificato l'inadempimento di parte opponente, in virtù della formulata exceptio inadimpleti contractus ex art. 1460 c.c., la quale ha fatto ricadere sull'altra parte l'onere probatorio relativo all'avvenuta effettuazione delle 10
prestazioni contrattualmente assunte, onere nella specie non compiutamente assolto.
Ne consegue che la svolta opposizione va accolta, e il decreto impugnato andrà revocato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
In accoglimento dell'opposizione, presentata dal
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1784/2022, emesso Parte_1
dal Tribunale di Ragusa il 23.12.2022, depositato il 27.12.2022 (proc.n.
4317/2022 R.G.)
revoca il decreto citato.
Condanna l'opposta, e la terza chiamata, Controparte_1 [...]
in solido tra di esse, al pagamento in favore dell'opponente delle CP_3
spese di lite, da determinarsi in euro 1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 09 luglio 2025.
Il Giudice 11
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