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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 341/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ), in persona del suo Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti PINTO AN Pio e AMENDOLA
AN, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti in Bari.
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.3415/2023, resa nel procedimento n.
3092/2015, pubblicata in data 06.09.20.23, non notificata.
CONTRO
(già (C.F.: ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 suo rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to VIRGINTINO Emmanuele, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari
APPELLATA
MIMIT – (già ) Controparte_3 Controparte_4
(C.F.: ) P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale del 28.10.2025, svolta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note scritte inviate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 26.02.2015, la proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 co. 1 e 617 co. 1 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.01420150001841829, notificatole a mezzo pec in data 06.02.2015 da con la Controparte_2 quale le veniva intimato il pagamento di euro 5.407.077,67 a seguito del provvedimento di revoca dei contributi erogati dal ai sensi della L. 488/1992. Controparte_4
Nell'atto di opposizione, in particolare, l'opponente deduceva che:
- in data 31.10.2000, la Castellaneta Domus S.r.l. presentava al Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato – Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle imprese – per il tramite della Banca Concessionaria “Centro Banca S.p.A.”, una domanda per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla Legge 488/1992, per la realizzazione di un programma di investimento – Progetto m.35381/11 – nella zona industriale del Comune di Taranto;
- il progetto prevedeva la realizzazione di due opifici industriali, con annessi centro servizi e uffici per il personale, da edificare su un suolo sito in Taranto (Fg. 170 p.lle 81 e 84);
- sulla scorta del giudizio positivo rilasciato dalla Banca Concessionaria circa l'agevolabilità del programma di investimento, il , con decreto n.94372/2001, concesse alla società CP_4 istante un contributo, in conto impianti, dell'importo complessivo di € 3.927.912,94, da erogare in due quote annuali di pari importo, pari ad € 1.963.956,47 ciascuna;
- in data 27.07.2001, a seguito della regolare presentazione di una polizza fideiussoria, veniva erogata in favore della Castellaneta Domus S.r.l. la prima quota di contributo pari ad €
1.963.956,47;
- con successive raccomandate q/r del 25.02.2003 e del 24.06.2003, la Castellaneta Domus
S.r.l. reiterava la propria richiesta di modifica del regime di erogazione dei contributi concessi, da due a tre quote, manifestando la necessità di delocalizzare l'investimento in un nuovo sito, individuato nella zona industriale di Modugno (BA), mediante l'acquisto di un preesistente capannone industriale di circa mq. 13.845, comprensivo di uffici e servizi di circa mq. 144 e pertinenziale piazzale esterno di circa 2.271 mq. (Fg. 9 p.lla n.1098 sub.3);
- nelle more, in data 30.12.2003, la Castellaneta Domus S.r.l. variava la propria denominazione sociale in “ ; Parte_1
- con decreto n.131484 del 17.02.2004, il Ministero delle Attività Produttive, in totale accoglimento delle istanze formulate dalla società Beneficiaria, autorizzava la variazione dell'ubicazione dell'unità produttiva in Modugno, confermava l'ammontare complessivo del contributo concesso e disponeva la variazione del regime di erogazione dell'agevolazione da due a tre quote di € 1.309.304,31 ciascuna;
- in data 07.07.2004 veniva erogata in favore della la seconda quota di Parte_1 contributo pari ad € 1.309.304,31;
- con verbale di assemblea straordinaria del 02.08.2004, veniva aumentato il capitale sociale ad € 7.900.000,00 e contestualmente la si trasformava in società per azioni Parte_1 denominata “ Controparte_5 - la terza quota di contributo veniva solo parzialmente erogata, rispettivamente per €
654.65,16 in data 9.12.2004 ed € 52.110,31 in data 01.02.2005, residuando, quindi, l'ulteriore somma di € 602.541,84;
- in data 30.06.2005 il programma di investimento oggetto del Progetto n.35381/11 veniva formalmente ultimato e completato dalla società Beneficiaria;
- nelle more, con atto di scissione del 30.04.2008 (Rep. n.34468 e Racc. n. 12153) dinanzi al
Notaio dott. , la società modificava la propria Persona_1 Controparte_5 denominazione sociale in e contestualmente si scindeva nelle società, di Parte_1 nuova costruzione, “ , “ Controparte_6 Controparte_7
e “ ossia l'esponente;
[...] Controparte_8
- per effetto di tale scissione, veniva anche trasferito in favore della Controparte_8
in seguito divenuta l'opificio industriale sito in Modugno,
[...] Parte_1 realizzato mediante il programma d'investimento di cui sopra;
- con comunicazione inviata in data 18.03.2014 il Controparte_4 comunicava all'odierna esponente, a mezzo e-mail-pec, l'avvio del procedimento di revoca del contributo erogato ai sensi della Legge 488/92 e nonostante le osservazioni presentate in sede procedimentale, disponeva, con decreto n.0002739 del 01.07.2014 trasmesso in data
09.07.2014, la revoca delle agevolazioni concesse e il recupero di tutti i contributi erogati.
L'opponente, quindi, contestava:
1) la violazione dell'obbligo della preventiva escussione ex art. 2506 quater ultimo comma c.c. della società scissa Parte_1
2) l'intervenuta prescrizione parziale del credito restitutorio, in relazione alle prime due tranches di pagamento, intervenute in data 27.07.2001 e 17.06.2004, a fronte della comunicazione in data 18.03.2014 e dell'avvio del procedimento di revoca del contributo (atto contestato nella sua valenza interruttiva) e in data 09.07.2014 del decreto di revoca del contributo, in assenza di ulteriori atti interruttivi;
3) ex art. 617 c.c. la nullità per difetto di motivazione della cartella di pagamento n.01420150001841829, per aver l' , omesso di indicare: - le modalità di Controparte_9 calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme di cui si richiedeva la restituzione, nonché le specifiche aliquote e gli indici presi alla base delle varie annualità; - le modalità di calcolo del compenso per la riscossione;
4) l'insussistenza nel merito delle ragioni legittimanti la revoca del contributo concesso essendo stato regolarmente eseguito il programma di investimento;
5) la sussistenza di un proprio credito per l'importo di € 602.541,84, oltre interessi e accessori, pari al saldo della terza tranche del finanziamento del . CP_4
Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e della cartella di pagamento opposta, di dichiarare:
- nel merito, l'inefficacia ed illegittimità sia del decreto del Controparte_4 di revoca delle agevolazioni n.739 e della cartella di pagamento opposta;
- l'inesistenza del diritto del a revocare i benefici e le Controparte_4 agevolazioni finanziarie concesse alla nonché la contestuale Parte_1 inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_2 della Parte_1
- l'esistenza del diritto della a ricevere l'ultima tranche del Parte_1 contributo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.05.2015 si costituiva la CP_2
– già in persona del suo procuratore speciale, eccependo
[...] Controparte_10 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedeva il rigetto delle avverse domande, ivi compresa quella relativa alla richiesta di sospensione, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.05.2015 si costituiva il
[...]
, in persona del Ministro p.t., il quale ha eccepito in primo luogo il Controparte_4 difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo nonché
l'inammissibilità/infondatezza dell'opposizione per “consolidazione” del provvedimento di revoca del
01-09.07.2014, non impugnato nei termini e modi di legge. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e documentali e all'udienza del 02.03.2023 veniva trattenuta per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.3415/2023 pubblicata in data 06.03.2023, il Tribunale di Bari, così provvedeva:
1) “RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti opposte, delle spese processuali in misura di 1/2, parte che liquida in €20.234,50 (per ciascuna), oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA per la restante parte”.
Preliminarmente, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione sollevata dal di difetto di CP_4 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in quanto la controversia in esame riguardava la fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un dedotto inadempimento da parte del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, non ravvisandovi, al contrario, alcuna situazione soggettiva d'interesse legittimo riguardante una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio.
Proseguendo, il primo Giudice riteneva decorso inutilmente il termine per l'impugnazione del decreto n.2739 del 01.07.2014 con cui il aveva disposto la revoca delle agevolazioni ex l.488/1992, CP_4 sicché, non essendo stato oggetto di impugnazione nei modi e nei termini previsti dalla legge, dichiarava di non potersi più pronunciare sul merito di tale provvedimento. Proseguiva dichiarando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, evidenziando come il dies a quo andava individuato nel 09.07.2014, giorno in cui il decreto n.2739 del 01.07.2014 era stato comunicato, e non al momento di erogazione delle tranches.
Quanto alle doglianze afferenti al difetto di motivazione della cartella, pur se tempestive, il Tribunale le dichiarava infondate in quanto gli importi da recuperare risultavano quantificati/quantificabili in base alle previsioni del decreto di revoca, espressamente richiamato nella cartella, anche con riguardo ai criteri di calcolo di interessi e rivalutazione. Inoltre, quanto alle modalità di calcolo del compenso per il servizio di riscossione e degli interessi di mora, il Tribunale evidenziava come a pag.
6 della cartella, queste, venivano esplicitate, con la conseguenza che alcun vulnus era stato arrecato al diritto di difesa.
Anche la censura relativa alla violazione dell'art. 2506 quater ultimo comma c.c. non veniva accolta.
Nello specifico, il Tribunale evidenziava come, nonostante l'assenza, nel progetto di scissione, di una esplicita assegnazione all'opponente delle poste, tanto attive quanto passive, legate al rapporto ex l.488/1992, la volontà di far convergere le stesse nel patrimonio della società opponente si desumeva dall'art. 5 – paragrafo “Terza Costituzione” dell'atto di scissione, oltre al fatto che era stata la stessa opponente, sin dalla citazione, ad ammettere il trasferimento a sé, proprio dell'opificio industriale realizzato in Modugno mediante il programma di investimento in questione ex l.488/1992.
In definitiva, il Tribunale riteneva titolare del rapporto derivante dall'erogazione dei contributi, a seguito della scissione, proprio l'opponente essendo stata, d'altronde, Parte_1
l'unica interlocutrice con la p.a., inoltrando corpose osservazioni, nel corso del contraddittorio in seno al procedimento amministrativo propedeutico alla revoca del contributo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del suo Parte_1
Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, previsa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere le medesime conclusioni avanzate nel precedente grado di giudizio;
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.09.2024 si è costituita l'
[...]
in persona del suo procuratore speciale, la quale ha chiesto l'integrale rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio.
Rigettata l'istanza inibitoria con ordinanza 03.10.2024, all'udienza del 28.10.2025 precisate le conclusioni con deposito di note telematiche, la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha eccepito l'erroneità in cui è incorso il Tribunale il quale, pur ritenendo correttamente adito il giudice ordinario, poiché la controversia attiene “alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione”, ha poi affermato, in maniera contraddittoria, di non potersi pronunciare, neppur incidenter tantum, sul merito della vicenda in ragione della mancata impugnazione nei termini di legge, da parte della società contribuente, del decreto n.2739 notificato in data 09.07.2014 con cui il aveva disposto la revoca delle CP_4 agevolazioni ex l. 488/92, legittimando così la pretesa restitutoria fondante la cartella opposta. A giudizio dell'appellante, non poteva considerarsi inutilmente decorso il termine per l'impugnazione del decreto in ragione dell'inapplicabilità al giudizio celebrato dinanzi al Giudice Ordinario dei termini previsti per l'impugnazione dell'atto amministrativo dinanzi al Giudice Amministrativo, sicché sussisteva il potere-dovere del Giudice Ordinario di pronunciarsi ed entrare nel merito della vicenda, anche previa disapplicazione del decreto di revoca in questione.
La censura non coglie nel segno.
Premesso che il potere del Giudice Ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale disapplicazione può esser esercitato anche nelle controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione, è utile rammentare che ai fini dell'esercizio in concreto di tale potere è necessario che ricorrano due condizioni oggettive: a) il provvedimento amministrativo non può costituire l'oggetto diretto della controversia, cioè non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (tra le tante, Cass. civ, Sez. U., n. 2987 del 1975 e n. 2244 del 2015; Cass. n. 2588 del
22.2.2002; n. 19659 del 13.09.2006; n. 276 del 10.01.2017); b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (tra altre, Cass., Sez. U., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007; Cass. n. 4242 del 22.02.2022; n. 5588 del
06.03.2013).
Nel caso di specie, posto che il provvedimento di revoca, ossia il decreto n.2739, notificato in data
09.07.2014, è un provvedimento emesso per vizi riconducibili all'originario provvedimento concessivo delle agevolazioni ex l. 488/92, e tenuto conto che trattasi di contributi la cui concessione
è subordinata al potere discrezionale della P.A. di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, il provvedimento di revoca andava tempestivamente impugnato come specificato all'art. 4 del decreto medesimo (ricorso al Tar;
ricorso straordinario al Capo dello Stato), con la conseguenza che, in virtù della mancata impugnazione, lo stesso risulta esser ormai consolidato e la pretesa ormai definitiva.
Pertanto, considerata la mancata proposizione nei termini di legge del ricorso al G.A., il provvedimento di revoca, ormai pienamente efficace ed esecutivo, costituiva titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della decisione del primo Giudicante con la quale ha disatteso l'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo e indicato nella cartella esattoriale vantato dal , in ragione della decorrenza del termine prescrizionale dal CP_4 provvedimento definitivo di revoca, individuato questo nel 09.07.2014, e ciò in violazione con l'art. 2935 c.c. e con i principi di buona fede, legittimo affidamento e leale cooperazione. Di contro,
l'appellante sostiene l'intervenuta prescrizione del diritto del a richiedere la restituzione CP_4 della seconda tranche, atteso che dalla notifica del Decreto di revoca, avvenuta in data 09.07.2014, sono trascorsi più di dieci anni rispetto all'erogazione della stessa.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
È utile rammentare che la concessione di contributi pubblici configura un rapporto di natura concessoria che nasce dall'atto autoritativo dell'Amministrazione con cui la P.A. attribuisce al destinatario vantaggi economici al termine di un procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la corresponsione del beneficio. Tale rapporto, pertanto, può sciogliersi unicamente in presenza di una nuova determinazione della stessa Amministrazione avente effetti costitutivi.
Sul punto, come chiarito da costante giurisprudenza, “in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n.12362 del
07.05.2024).
Tale principio, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, è applicabile al caso di specie, laddove alla concessione del contributo, erogato in forza di un provvedimento provvisorio di concessione dello stesso, ha fatto seguito l'adozione da parte della P.A. di un altro provvedimento che ha revocato il beneficio inizialmente concesso, il solo a costituire titolo per la restituzione.
Pertanto, il termine prescrizionale decennale decorre non già dal giorno del pagamento ma dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ossia dal 09.07.2014, in cui è stato comunicato il decreto n.2739 del 01.07.2014.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante muove censura di violazione dell'obbligo della preventiva escussione ex art. 2506 quater c.c. della società scissa In particolare, si duole che il Parte_1 primo Giudice abbia fondato la propria decisione sull'erroneo assunto che, in base al contenuto dell'atto di scissione del 2008, il titolare del rapporto derivante dall'erogazione dei contributi fosse la società odierna appellante. A giudizio dell'appellante, unica beneficiaria dei contributi erogati ai sensi della Legge n.488/1992 è la società (già Castellaneta Domus S.r.l.), essendo Parte_1 documentalmente provato che, il presunto credito del , sorto solo nel 2014, ossia dopo vari CP_4 anni dalla scissione, non è stato né considerato nel progetto di scissione né tantomeno trasferito alla società odierna appellante.
Anche quest'ultimo motivo di appello non è fondato. Come anche rilevato dal primo Giudice, l'art. 2506 quater co. 3 c.c. prevede espressamente che
“Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
Pertanto, a seguito di un'operazione di scissione, le società beneficiarie rispondono solidalmente per i debiti sociali della società scissa. Ciò comporta che: a) ogni società beneficiaria è responsabile per l'intero ammontare del debito, non solo per la quota corrispondente al patrimonio ricevuto;
b) i creditori possono quindi chiedere il pagamento dell'intero debito a qualsiasi società beneficiaria;
c) questa responsabilità è però limitata dal valore effettivo del patrimonio netto assegnato a ciascuna società beneficiaria.
Quindi, una società beneficiaria non è tenuta a rispondere dei debiti della società scissa per un importo superiore al valore del patrimonio netto che ha ricevuto. La società beneficiaria che ha pagato il debito potrà poi rivalersi sulla società cui il debito era stato originariamente attribuito, o, in caso di scissione totale, sulle altre società beneficiarie per la quota di debito di loro competenza.
Al fine di stabilire chi sia la società cui fanno carico i debiti non soddisfatti, punto cruciale della questione, occorre, allora, prendere in esame l'atto di scissione del 30.04.2008 con la quale la società si è scissa nella Parte_1 Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
e
[...] Parte_1
Nonostante manchi nel suddetto atto una esplicita indicazione del debito verso il Ministero dello
Sviluppo Economico nei confronti della nonché del credito relativo all'ultima tranche Parte_1 del contributo di finanziamento, vantato nei confronti del , è pur vero che nello stesso atto CP_4 si legge testualmente all'art. 5 del paragrafo “Terza Costituzione”:
“Alla società (poi divenuta vengono trasferiti dalla società scissa Controparte_8 Pt_1 tutti i beni patrimoniali già dettagliatamente descritti nel progetto di scissione nonché tutti i requisiti economici e tecnici dal D.P.R. 34/2000, necessari al fine del conseguimento della nuova qualificazione
SOA.
La società qui costituita, quindi, sempre per quanto riguarda il complesso patrimoniale trasferitole, subingredisce in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione della società scissa”.
Nello specifico, era stato trasferito all'odierna appellante, come dalla stessa confermato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'opificio industriale sito in Modugno, realizzato mediante il programma d'investimento, successivamente revocato.
Pertanto, come anche chiarito dalla Suprema Corte, il mero fatto che un elemento patrimoniale passivo non sia oggetto di un'esatta descrizione patrimoniale allegata, non pregiudica la possibilità di accertare il trasferimento dell'elemento in questione, che risulti da altre parti del progetto (Cass. civ.,
Sez. 1, n. 6526/2003).
A tal proposito, non solo in virtù dell'articolo 5 appena richiamato è possibile evincere che la sarebbe subentrata in tutte le situazioni giuridiche di qualsiasi natura Parte_1 facenti capo del complesso patrimoniale trasferito, tra le quali era certamente compreso il debito/credito in questione, ma, è la stessa appellante ad impugnare il decreto di revoca chiedendone l'illegittimità e l'inefficacia e chiedendo di accertare l'inesistenza del diritto del a revocare i benefici e le agevolazioni finanziarie concesse alla CP_4 Parte_1 A ciò si aggiunga che è proprio l'odierna appellante a chiedere di accertare e dichiarare il diritto della stessa a ricevere l'ultima tranche del contributo dal , ritenendosi, quindi, l'unica titolare del CP_4 rapporto attivo derivante dal patrimonio conferitole con l'atto di scissione.
Alla luce di quanto sin qui detto, condividendo l'iter motivazionale fornito dal giudice di prime cure, questa Corte respinge l'appello disponendo la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (X scaglione – valori medi esclusa la fase di trattazione/istruttoria).
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo Amministratore Unico e legale Parte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n.3415/2023 emessa dal Tribunale di Bari – pubblicata in data 06.09.2023, così dispone:
- dichiara la contumacia del (già Controparte_11
); Controparte_4
- rigetta l'appello principale;
- condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € Controparte_1
40.668,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellata, avv. VIRGINTINO. - da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 341/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ), in persona del suo Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti PINTO AN Pio e AMENDOLA
AN, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti in Bari.
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.3415/2023, resa nel procedimento n.
3092/2015, pubblicata in data 06.09.20.23, non notificata.
CONTRO
(già (C.F.: ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 suo rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to VIRGINTINO Emmanuele, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari
APPELLATA
MIMIT – (già ) Controparte_3 Controparte_4
(C.F.: ) P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza collegiale del 28.10.2025, svolta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note scritte inviate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 26.02.2015, la proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 co. 1 e 617 co. 1 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.01420150001841829, notificatole a mezzo pec in data 06.02.2015 da con la Controparte_2 quale le veniva intimato il pagamento di euro 5.407.077,67 a seguito del provvedimento di revoca dei contributi erogati dal ai sensi della L. 488/1992. Controparte_4
Nell'atto di opposizione, in particolare, l'opponente deduceva che:
- in data 31.10.2000, la Castellaneta Domus S.r.l. presentava al Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato – Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle imprese – per il tramite della Banca Concessionaria “Centro Banca S.p.A.”, una domanda per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla Legge 488/1992, per la realizzazione di un programma di investimento – Progetto m.35381/11 – nella zona industriale del Comune di Taranto;
- il progetto prevedeva la realizzazione di due opifici industriali, con annessi centro servizi e uffici per il personale, da edificare su un suolo sito in Taranto (Fg. 170 p.lle 81 e 84);
- sulla scorta del giudizio positivo rilasciato dalla Banca Concessionaria circa l'agevolabilità del programma di investimento, il , con decreto n.94372/2001, concesse alla società CP_4 istante un contributo, in conto impianti, dell'importo complessivo di € 3.927.912,94, da erogare in due quote annuali di pari importo, pari ad € 1.963.956,47 ciascuna;
- in data 27.07.2001, a seguito della regolare presentazione di una polizza fideiussoria, veniva erogata in favore della Castellaneta Domus S.r.l. la prima quota di contributo pari ad €
1.963.956,47;
- con successive raccomandate q/r del 25.02.2003 e del 24.06.2003, la Castellaneta Domus
S.r.l. reiterava la propria richiesta di modifica del regime di erogazione dei contributi concessi, da due a tre quote, manifestando la necessità di delocalizzare l'investimento in un nuovo sito, individuato nella zona industriale di Modugno (BA), mediante l'acquisto di un preesistente capannone industriale di circa mq. 13.845, comprensivo di uffici e servizi di circa mq. 144 e pertinenziale piazzale esterno di circa 2.271 mq. (Fg. 9 p.lla n.1098 sub.3);
- nelle more, in data 30.12.2003, la Castellaneta Domus S.r.l. variava la propria denominazione sociale in “ ; Parte_1
- con decreto n.131484 del 17.02.2004, il Ministero delle Attività Produttive, in totale accoglimento delle istanze formulate dalla società Beneficiaria, autorizzava la variazione dell'ubicazione dell'unità produttiva in Modugno, confermava l'ammontare complessivo del contributo concesso e disponeva la variazione del regime di erogazione dell'agevolazione da due a tre quote di € 1.309.304,31 ciascuna;
- in data 07.07.2004 veniva erogata in favore della la seconda quota di Parte_1 contributo pari ad € 1.309.304,31;
- con verbale di assemblea straordinaria del 02.08.2004, veniva aumentato il capitale sociale ad € 7.900.000,00 e contestualmente la si trasformava in società per azioni Parte_1 denominata “ Controparte_5 - la terza quota di contributo veniva solo parzialmente erogata, rispettivamente per €
654.65,16 in data 9.12.2004 ed € 52.110,31 in data 01.02.2005, residuando, quindi, l'ulteriore somma di € 602.541,84;
- in data 30.06.2005 il programma di investimento oggetto del Progetto n.35381/11 veniva formalmente ultimato e completato dalla società Beneficiaria;
- nelle more, con atto di scissione del 30.04.2008 (Rep. n.34468 e Racc. n. 12153) dinanzi al
Notaio dott. , la società modificava la propria Persona_1 Controparte_5 denominazione sociale in e contestualmente si scindeva nelle società, di Parte_1 nuova costruzione, “ , “ Controparte_6 Controparte_7
e “ ossia l'esponente;
[...] Controparte_8
- per effetto di tale scissione, veniva anche trasferito in favore della Controparte_8
in seguito divenuta l'opificio industriale sito in Modugno,
[...] Parte_1 realizzato mediante il programma d'investimento di cui sopra;
- con comunicazione inviata in data 18.03.2014 il Controparte_4 comunicava all'odierna esponente, a mezzo e-mail-pec, l'avvio del procedimento di revoca del contributo erogato ai sensi della Legge 488/92 e nonostante le osservazioni presentate in sede procedimentale, disponeva, con decreto n.0002739 del 01.07.2014 trasmesso in data
09.07.2014, la revoca delle agevolazioni concesse e il recupero di tutti i contributi erogati.
L'opponente, quindi, contestava:
1) la violazione dell'obbligo della preventiva escussione ex art. 2506 quater ultimo comma c.c. della società scissa Parte_1
2) l'intervenuta prescrizione parziale del credito restitutorio, in relazione alle prime due tranches di pagamento, intervenute in data 27.07.2001 e 17.06.2004, a fronte della comunicazione in data 18.03.2014 e dell'avvio del procedimento di revoca del contributo (atto contestato nella sua valenza interruttiva) e in data 09.07.2014 del decreto di revoca del contributo, in assenza di ulteriori atti interruttivi;
3) ex art. 617 c.c. la nullità per difetto di motivazione della cartella di pagamento n.01420150001841829, per aver l' , omesso di indicare: - le modalità di Controparte_9 calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme di cui si richiedeva la restituzione, nonché le specifiche aliquote e gli indici presi alla base delle varie annualità; - le modalità di calcolo del compenso per la riscossione;
4) l'insussistenza nel merito delle ragioni legittimanti la revoca del contributo concesso essendo stato regolarmente eseguito il programma di investimento;
5) la sussistenza di un proprio credito per l'importo di € 602.541,84, oltre interessi e accessori, pari al saldo della terza tranche del finanziamento del . CP_4
Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e della cartella di pagamento opposta, di dichiarare:
- nel merito, l'inefficacia ed illegittimità sia del decreto del Controparte_4 di revoca delle agevolazioni n.739 e della cartella di pagamento opposta;
- l'inesistenza del diritto del a revocare i benefici e le Controparte_4 agevolazioni finanziarie concesse alla nonché la contestuale Parte_1 inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_2 della Parte_1
- l'esistenza del diritto della a ricevere l'ultima tranche del Parte_1 contributo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.05.2015 si costituiva la CP_2
– già in persona del suo procuratore speciale, eccependo
[...] Controparte_10 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedeva il rigetto delle avverse domande, ivi compresa quella relativa alla richiesta di sospensione, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.05.2015 si costituiva il
[...]
, in persona del Ministro p.t., il quale ha eccepito in primo luogo il Controparte_4 difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo nonché
l'inammissibilità/infondatezza dell'opposizione per “consolidazione” del provvedimento di revoca del
01-09.07.2014, non impugnato nei termini e modi di legge. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita con prove testimoniali e documentali e all'udienza del 02.03.2023 veniva trattenuta per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.3415/2023 pubblicata in data 06.03.2023, il Tribunale di Bari, così provvedeva:
1) “RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti opposte, delle spese processuali in misura di 1/2, parte che liquida in €20.234,50 (per ciascuna), oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge;
COMPENSA per la restante parte”.
Preliminarmente, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione sollevata dal di difetto di CP_4 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in quanto la controversia in esame riguardava la fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un dedotto inadempimento da parte del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, non ravvisandovi, al contrario, alcuna situazione soggettiva d'interesse legittimo riguardante una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio.
Proseguendo, il primo Giudice riteneva decorso inutilmente il termine per l'impugnazione del decreto n.2739 del 01.07.2014 con cui il aveva disposto la revoca delle agevolazioni ex l.488/1992, CP_4 sicché, non essendo stato oggetto di impugnazione nei modi e nei termini previsti dalla legge, dichiarava di non potersi più pronunciare sul merito di tale provvedimento. Proseguiva dichiarando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, evidenziando come il dies a quo andava individuato nel 09.07.2014, giorno in cui il decreto n.2739 del 01.07.2014 era stato comunicato, e non al momento di erogazione delle tranches.
Quanto alle doglianze afferenti al difetto di motivazione della cartella, pur se tempestive, il Tribunale le dichiarava infondate in quanto gli importi da recuperare risultavano quantificati/quantificabili in base alle previsioni del decreto di revoca, espressamente richiamato nella cartella, anche con riguardo ai criteri di calcolo di interessi e rivalutazione. Inoltre, quanto alle modalità di calcolo del compenso per il servizio di riscossione e degli interessi di mora, il Tribunale evidenziava come a pag.
6 della cartella, queste, venivano esplicitate, con la conseguenza che alcun vulnus era stato arrecato al diritto di difesa.
Anche la censura relativa alla violazione dell'art. 2506 quater ultimo comma c.c. non veniva accolta.
Nello specifico, il Tribunale evidenziava come, nonostante l'assenza, nel progetto di scissione, di una esplicita assegnazione all'opponente delle poste, tanto attive quanto passive, legate al rapporto ex l.488/1992, la volontà di far convergere le stesse nel patrimonio della società opponente si desumeva dall'art. 5 – paragrafo “Terza Costituzione” dell'atto di scissione, oltre al fatto che era stata la stessa opponente, sin dalla citazione, ad ammettere il trasferimento a sé, proprio dell'opificio industriale realizzato in Modugno mediante il programma di investimento in questione ex l.488/1992.
In definitiva, il Tribunale riteneva titolare del rapporto derivante dall'erogazione dei contributi, a seguito della scissione, proprio l'opponente essendo stata, d'altronde, Parte_1
l'unica interlocutrice con la p.a., inoltrando corpose osservazioni, nel corso del contraddittorio in seno al procedimento amministrativo propedeutico alla revoca del contributo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del suo Parte_1
Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, previsa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accogliere le medesime conclusioni avanzate nel precedente grado di giudizio;
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.09.2024 si è costituita l'
[...]
in persona del suo procuratore speciale, la quale ha chiesto l'integrale rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio.
Rigettata l'istanza inibitoria con ordinanza 03.10.2024, all'udienza del 28.10.2025 precisate le conclusioni con deposito di note telematiche, la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha eccepito l'erroneità in cui è incorso il Tribunale il quale, pur ritenendo correttamente adito il giudice ordinario, poiché la controversia attiene “alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione”, ha poi affermato, in maniera contraddittoria, di non potersi pronunciare, neppur incidenter tantum, sul merito della vicenda in ragione della mancata impugnazione nei termini di legge, da parte della società contribuente, del decreto n.2739 notificato in data 09.07.2014 con cui il aveva disposto la revoca delle CP_4 agevolazioni ex l. 488/92, legittimando così la pretesa restitutoria fondante la cartella opposta. A giudizio dell'appellante, non poteva considerarsi inutilmente decorso il termine per l'impugnazione del decreto in ragione dell'inapplicabilità al giudizio celebrato dinanzi al Giudice Ordinario dei termini previsti per l'impugnazione dell'atto amministrativo dinanzi al Giudice Amministrativo, sicché sussisteva il potere-dovere del Giudice Ordinario di pronunciarsi ed entrare nel merito della vicenda, anche previa disapplicazione del decreto di revoca in questione.
La censura non coglie nel segno.
Premesso che il potere del Giudice Ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale disapplicazione può esser esercitato anche nelle controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione, è utile rammentare che ai fini dell'esercizio in concreto di tale potere è necessario che ricorrano due condizioni oggettive: a) il provvedimento amministrativo non può costituire l'oggetto diretto della controversia, cioè non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (tra le tante, Cass. civ, Sez. U., n. 2987 del 1975 e n. 2244 del 2015; Cass. n. 2588 del
22.2.2002; n. 19659 del 13.09.2006; n. 276 del 10.01.2017); b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (tra altre, Cass., Sez. U., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007; Cass. n. 4242 del 22.02.2022; n. 5588 del
06.03.2013).
Nel caso di specie, posto che il provvedimento di revoca, ossia il decreto n.2739, notificato in data
09.07.2014, è un provvedimento emesso per vizi riconducibili all'originario provvedimento concessivo delle agevolazioni ex l. 488/92, e tenuto conto che trattasi di contributi la cui concessione
è subordinata al potere discrezionale della P.A. di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, il provvedimento di revoca andava tempestivamente impugnato come specificato all'art. 4 del decreto medesimo (ricorso al Tar;
ricorso straordinario al Capo dello Stato), con la conseguenza che, in virtù della mancata impugnazione, lo stesso risulta esser ormai consolidato e la pretesa ormai definitiva.
Pertanto, considerata la mancata proposizione nei termini di legge del ricorso al G.A., il provvedimento di revoca, ormai pienamente efficace ed esecutivo, costituiva titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della decisione del primo Giudicante con la quale ha disatteso l'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo e indicato nella cartella esattoriale vantato dal , in ragione della decorrenza del termine prescrizionale dal CP_4 provvedimento definitivo di revoca, individuato questo nel 09.07.2014, e ciò in violazione con l'art. 2935 c.c. e con i principi di buona fede, legittimo affidamento e leale cooperazione. Di contro,
l'appellante sostiene l'intervenuta prescrizione del diritto del a richiedere la restituzione CP_4 della seconda tranche, atteso che dalla notifica del Decreto di revoca, avvenuta in data 09.07.2014, sono trascorsi più di dieci anni rispetto all'erogazione della stessa.
Anche tale motivo è privo di fondamento.
È utile rammentare che la concessione di contributi pubblici configura un rapporto di natura concessoria che nasce dall'atto autoritativo dell'Amministrazione con cui la P.A. attribuisce al destinatario vantaggi economici al termine di un procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la corresponsione del beneficio. Tale rapporto, pertanto, può sciogliersi unicamente in presenza di una nuova determinazione della stessa Amministrazione avente effetti costitutivi.
Sul punto, come chiarito da costante giurisprudenza, “in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione” (Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n.12362 del
07.05.2024).
Tale principio, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, è applicabile al caso di specie, laddove alla concessione del contributo, erogato in forza di un provvedimento provvisorio di concessione dello stesso, ha fatto seguito l'adozione da parte della P.A. di un altro provvedimento che ha revocato il beneficio inizialmente concesso, il solo a costituire titolo per la restituzione.
Pertanto, il termine prescrizionale decennale decorre non già dal giorno del pagamento ma dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ossia dal 09.07.2014, in cui è stato comunicato il decreto n.2739 del 01.07.2014.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante muove censura di violazione dell'obbligo della preventiva escussione ex art. 2506 quater c.c. della società scissa In particolare, si duole che il Parte_1 primo Giudice abbia fondato la propria decisione sull'erroneo assunto che, in base al contenuto dell'atto di scissione del 2008, il titolare del rapporto derivante dall'erogazione dei contributi fosse la società odierna appellante. A giudizio dell'appellante, unica beneficiaria dei contributi erogati ai sensi della Legge n.488/1992 è la società (già Castellaneta Domus S.r.l.), essendo Parte_1 documentalmente provato che, il presunto credito del , sorto solo nel 2014, ossia dopo vari CP_4 anni dalla scissione, non è stato né considerato nel progetto di scissione né tantomeno trasferito alla società odierna appellante.
Anche quest'ultimo motivo di appello non è fondato. Come anche rilevato dal primo Giudice, l'art. 2506 quater co. 3 c.c. prevede espressamente che
“Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
Pertanto, a seguito di un'operazione di scissione, le società beneficiarie rispondono solidalmente per i debiti sociali della società scissa. Ciò comporta che: a) ogni società beneficiaria è responsabile per l'intero ammontare del debito, non solo per la quota corrispondente al patrimonio ricevuto;
b) i creditori possono quindi chiedere il pagamento dell'intero debito a qualsiasi società beneficiaria;
c) questa responsabilità è però limitata dal valore effettivo del patrimonio netto assegnato a ciascuna società beneficiaria.
Quindi, una società beneficiaria non è tenuta a rispondere dei debiti della società scissa per un importo superiore al valore del patrimonio netto che ha ricevuto. La società beneficiaria che ha pagato il debito potrà poi rivalersi sulla società cui il debito era stato originariamente attribuito, o, in caso di scissione totale, sulle altre società beneficiarie per la quota di debito di loro competenza.
Al fine di stabilire chi sia la società cui fanno carico i debiti non soddisfatti, punto cruciale della questione, occorre, allora, prendere in esame l'atto di scissione del 30.04.2008 con la quale la società si è scissa nella Parte_1 Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
e
[...] Parte_1
Nonostante manchi nel suddetto atto una esplicita indicazione del debito verso il Ministero dello
Sviluppo Economico nei confronti della nonché del credito relativo all'ultima tranche Parte_1 del contributo di finanziamento, vantato nei confronti del , è pur vero che nello stesso atto CP_4 si legge testualmente all'art. 5 del paragrafo “Terza Costituzione”:
“Alla società (poi divenuta vengono trasferiti dalla società scissa Controparte_8 Pt_1 tutti i beni patrimoniali già dettagliatamente descritti nel progetto di scissione nonché tutti i requisiti economici e tecnici dal D.P.R. 34/2000, necessari al fine del conseguimento della nuova qualificazione
SOA.
La società qui costituita, quindi, sempre per quanto riguarda il complesso patrimoniale trasferitole, subingredisce in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione della società scissa”.
Nello specifico, era stato trasferito all'odierna appellante, come dalla stessa confermato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'opificio industriale sito in Modugno, realizzato mediante il programma d'investimento, successivamente revocato.
Pertanto, come anche chiarito dalla Suprema Corte, il mero fatto che un elemento patrimoniale passivo non sia oggetto di un'esatta descrizione patrimoniale allegata, non pregiudica la possibilità di accertare il trasferimento dell'elemento in questione, che risulti da altre parti del progetto (Cass. civ.,
Sez. 1, n. 6526/2003).
A tal proposito, non solo in virtù dell'articolo 5 appena richiamato è possibile evincere che la sarebbe subentrata in tutte le situazioni giuridiche di qualsiasi natura Parte_1 facenti capo del complesso patrimoniale trasferito, tra le quali era certamente compreso il debito/credito in questione, ma, è la stessa appellante ad impugnare il decreto di revoca chiedendone l'illegittimità e l'inefficacia e chiedendo di accertare l'inesistenza del diritto del a revocare i benefici e le agevolazioni finanziarie concesse alla CP_4 Parte_1 A ciò si aggiunga che è proprio l'odierna appellante a chiedere di accertare e dichiarare il diritto della stessa a ricevere l'ultima tranche del contributo dal , ritenendosi, quindi, l'unica titolare del CP_4 rapporto attivo derivante dal patrimonio conferitole con l'atto di scissione.
Alla luce di quanto sin qui detto, condividendo l'iter motivazionale fornito dal giudice di prime cure, questa Corte respinge l'appello disponendo la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (X scaglione – valori medi esclusa la fase di trattazione/istruttoria).
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo Amministratore Unico e legale Parte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n.3415/2023 emessa dal Tribunale di Bari – pubblicata in data 06.09.2023, così dispone:
- dichiara la contumacia del (già Controparte_11
); Controparte_4
- rigetta l'appello principale;
- condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € Controparte_1
40.668,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellata, avv. VIRGINTINO. - da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.10.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola