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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/09/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2269/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GANDINI STEFANIA Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GANDINI CP_1 C.F._2
STEFANIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove ritenuto opportuno, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. La casa coniugale, sita in Campogalliano
pagina 1 di 5 (MO), Via Ronzoni n. 11, posseduta a titolo di contratto di locazione intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà abitata dalla signora mentre il signor ha già stabilito la propria dimora Pt_1 CP_1 altrove, provvisoriamente presso la residenza della di lui madre. Il signor dichiara di aver già CP_1 provveduto ad asportare i propri effetti personali dall'ex casa coniugale ed in ogni caso si impegna ad asportare eventuali beni di sua proprietà rimasti presso la casa coniugale entro e non oltre l'udienza cartolare che verrà fissata dal Tribunale di Modena.
2) I coniugi optano per il regime dell'affido condiviso delle figlie minori, ai sensi e per gli effetti della legge 8 febbraio 2005 n°5 in vigore dal 16 marzo 2006, con dimora abituale presso la madre, anche ai fini dell'iscrizione anagrafica.
3) La potestà genitoriale dovrà essere pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori ed in particolare le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative ad istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che man mano si manifesteranno nell'ambito della crescita, salvo l'intervento del Giudice in caso di disaccordo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata separatamente e disgiuntamente da ciascun genitore per il periodo di permanenza dei figli presso di sé.
4) Per quanto concerne le visite del padre, le parti concordano che durante la settimana le figlie staranno con il padre due sere a settimana, il martedì ed il giovedì, senza pernottamento, e due fine settimana al mese alternati con quelli in cui staranno con la madre, sempre senza pernottamento;
le parti convengono che il signor terrà le figlie anche per il pernottamento, durante i suoi giorni CP_1 di visita, quando avrà reperito una propria abitazione, posto che attualmente egli si è trasferito solo provvisoriamente presso l'abitazione della madre.
Durante le vacanze pasquali le figlie staranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il lunedì di Pasquetta, ad anni alterni, mentre per quelle natalizie, le figlie staranno con un genitore dal
24/12 al 30/12 e con l'altro dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i medesimi.
Durante le vacanze estive, salvo le visite ordinarie, ogni genitore terrà le figlie con sé due settimane consecutive che saranno da comunicare entro il mese di maggio di ogni anno. La scelta toccherà per primo ad uno dei due genitori e l'anno successivo all'altro, iniziando dal corrente anno con la scelta preferenziale della madre.
Le spese per I periodi di vacanza saranno a carico rispettivamente di ciascun genitore.
5) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla sig.ra un CP_1 Pt_1 contributo mensile pari ad € 300,00 per ciascuna figlia, così per complessivi € 600,00 (seicento/00), da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla stessa entro il giorno 20 di ciascun mese e da pagina 2 di 5 rivalutarsi ogni anno sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai della provincia di Modena prendendo a base l'indice ISTAT del mese dell'udienza di comparizione. I ricorrenti stabiliscono inoltre che le spese per divertimenti e uscite che le figlie dovranno affrontare nei fine settimana saranno a carico del genitore che le ha con sè.
Le parti convengono che l'assegno unico universale erogato in favore delle figlie sarà percepito nella misura del 100% dalla madre.
Per quanto attiene le ulteriori e diverse spese di carattere straordinario di seguito indicate come da
Protocollo del Tribunale di Modena, le medesime saranno da ripartirsi in ragione del 50% ciascuno:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di rispettivo reddito da lavoro e pertanto che nessun contributo al mantenimento dell'uno in favore dell'altro è dovuto.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto che, per quanto attiene gli ulteriori aspetti patrimoniali ed economici, hanno già provveduto in separata sede a dividere i beni di rispettiva proprietà.
pagina 3 di 5 8) I coniugi si rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, cosi come prestano fin da ora il preventivo reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o di rinnovo del passaporto in favore delle figlie minori.
9) Le spese della presente procedura di separazione personale sono divise fra i coniugi in parti uguali.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto che le condizioni concordate sono operanti dal momento della sottoscrizione della separazione consensuale.
11) I coniugi fin d'ora dichiarano ai sensi dell'art. 473 bis.51 II comma cpc di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando altresì di non volersi riconciliare.
12) I coniugi dichiarano altresì che non pendono tra di essi giudizi connessi.”
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 15/01/2008 e in data Per_1 Per_2
16/10/2011;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
MODENA (MO) il 27/03/1985 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2015 - Atto n. 277 - Parte II
Serie C;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato pagina 4 di 5 in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2269/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GANDINI STEFANIA Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GANDINI CP_1 C.F._2
STEFANIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove ritenuto opportuno, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. La casa coniugale, sita in Campogalliano
pagina 1 di 5 (MO), Via Ronzoni n. 11, posseduta a titolo di contratto di locazione intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà abitata dalla signora mentre il signor ha già stabilito la propria dimora Pt_1 CP_1 altrove, provvisoriamente presso la residenza della di lui madre. Il signor dichiara di aver già CP_1 provveduto ad asportare i propri effetti personali dall'ex casa coniugale ed in ogni caso si impegna ad asportare eventuali beni di sua proprietà rimasti presso la casa coniugale entro e non oltre l'udienza cartolare che verrà fissata dal Tribunale di Modena.
2) I coniugi optano per il regime dell'affido condiviso delle figlie minori, ai sensi e per gli effetti della legge 8 febbraio 2005 n°5 in vigore dal 16 marzo 2006, con dimora abituale presso la madre, anche ai fini dell'iscrizione anagrafica.
3) La potestà genitoriale dovrà essere pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori ed in particolare le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative ad istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni e delle aspirazioni che man mano si manifesteranno nell'ambito della crescita, salvo l'intervento del Giudice in caso di disaccordo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la potestà sarà esercitata separatamente e disgiuntamente da ciascun genitore per il periodo di permanenza dei figli presso di sé.
4) Per quanto concerne le visite del padre, le parti concordano che durante la settimana le figlie staranno con il padre due sere a settimana, il martedì ed il giovedì, senza pernottamento, e due fine settimana al mese alternati con quelli in cui staranno con la madre, sempre senza pernottamento;
le parti convengono che il signor terrà le figlie anche per il pernottamento, durante i suoi giorni CP_1 di visita, quando avrà reperito una propria abitazione, posto che attualmente egli si è trasferito solo provvisoriamente presso l'abitazione della madre.
Durante le vacanze pasquali le figlie staranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il lunedì di Pasquetta, ad anni alterni, mentre per quelle natalizie, le figlie staranno con un genitore dal
24/12 al 30/12 e con l'altro dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i medesimi.
Durante le vacanze estive, salvo le visite ordinarie, ogni genitore terrà le figlie con sé due settimane consecutive che saranno da comunicare entro il mese di maggio di ogni anno. La scelta toccherà per primo ad uno dei due genitori e l'anno successivo all'altro, iniziando dal corrente anno con la scelta preferenziale della madre.
Le spese per I periodi di vacanza saranno a carico rispettivamente di ciascun genitore.
5) Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo alla sig.ra un CP_1 Pt_1 contributo mensile pari ad € 300,00 per ciascuna figlia, così per complessivi € 600,00 (seicento/00), da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla stessa entro il giorno 20 di ciascun mese e da pagina 2 di 5 rivalutarsi ogni anno sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai della provincia di Modena prendendo a base l'indice ISTAT del mese dell'udienza di comparizione. I ricorrenti stabiliscono inoltre che le spese per divertimenti e uscite che le figlie dovranno affrontare nei fine settimana saranno a carico del genitore che le ha con sè.
Le parti convengono che l'assegno unico universale erogato in favore delle figlie sarà percepito nella misura del 100% dalla madre.
Per quanto attiene le ulteriori e diverse spese di carattere straordinario di seguito indicate come da
Protocollo del Tribunale di Modena, le medesime saranno da ripartirsi in ragione del 50% ciascuno:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere titolari di rispettivo reddito da lavoro e pertanto che nessun contributo al mantenimento dell'uno in favore dell'altro è dovuto.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto che, per quanto attiene gli ulteriori aspetti patrimoniali ed economici, hanno già provveduto in separata sede a dividere i beni di rispettiva proprietà.
pagina 3 di 5 8) I coniugi si rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto, cosi come prestano fin da ora il preventivo reciproco assenso alla richiesta di rilascio e/o di rinnovo del passaporto in favore delle figlie minori.
9) Le spese della presente procedura di separazione personale sono divise fra i coniugi in parti uguali.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto che le condizioni concordate sono operanti dal momento della sottoscrizione della separazione consensuale.
11) I coniugi fin d'ora dichiarano ai sensi dell'art. 473 bis.51 II comma cpc di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando altresì di non volersi riconciliare.
12) I coniugi dichiarano altresì che non pendono tra di essi giudizi connessi.”
- rilevato che dall'unione sono nate le figlie in data 15/01/2008 e in data Per_1 Per_2
16/10/2011;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
MODENA (MO) il 27/03/1985 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2015 - Atto n. 277 - Parte II
Serie C;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato pagina 4 di 5 in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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