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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel R.G. al n° 1489/2021 , vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. DELLA ROSSA FABIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
, in giudizio a mezzo del proprio amministratore di Controparte_1 sostegno, Avv. Christian Franchitti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NERI ERMINIO che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.7.2021 ha sostenuto di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze e sotto le direttive di con Controparte_1 mansioni di colf riconducibili al livello B del CCNL per il Personale
Domestico, per il periodo dal 24.6.2019 fino al 31.1.2020 (regolarizzato
1 soltanto per il periodo successivo al 1.10.2019), secondo l'articolazione oraria riportata in ricorso, lavorando per un numero maggiore di ore nel periodo estivo (in particolare, ha sostenuto di aver lavorato “dal
24/06/2019 al 31/01/2020 come colf liv. B non convivente, 6 giorni alla settimana per 6 ore giornaliere (nello specifico: dal lunedì al venerdì dalle ore
10:00 alle 16:00 ed il sabato dalle 08:00 alle 14:00) percependo solo 600,00 euro netti mensili;
nel periodo estivo, dal 24 giugno al 31 agosto 2019, la ricorrente ha lavorato 7 giorni alla settimana per 10 ore giornaliere (nello specifico: dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 18:00), senza giorno libero”).
Evidenziando poi di aver svolto mansioni legate alla preparazione dei pasti, alla pulizia e al riassetto dell'abitazione e di non aver ricevuto tutto quanto dovuto in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, ha agito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal giorno 24 giugno 2019 al 31 gennaio 2020 con le mansioni e le funzioni di collaboratrice domestica inquadrabile nel livello B del CCNL Lavoro Domestico – non conviventi;
b) CONDANNARE la resistente al pagamento della somma di Euro
4.523,98 (quattromilacinquecentoventitre/98), a titolo di differenze retributive
o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
c) CONDANNARE la convenuta resistente, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Si è costituita in giudizio la convenuta resistendo alla domanda, confermando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo non regolarizzato e in particolare dal 24 giugno 2019 fino al 30 agosto 2019, e sostenendo che il rapporto fosse poi ripreso a decorrere dal
16 settembre del 2019, a seguito del rientro della ricorrente. Ha contestato la descrizione del rapporto di lavoro contenuta nel ricorso introduttivo, evidenziando come le ore effettivamente svolte fossero inferiori a quelle riferite e precisando che il rapporto si è poi interrotto in data 11 gennaio
2020, “allorquando, la ricorrente, adducendo il riacutizzarsi di dolori fisici
2 postumi ad un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta tempo addietro, comunicava alla datrice di non poter proseguire l'attività lavorativa stante l'incompatibilità del suo stato di salute con le mansioni espletate.”
Ha dunque sostenuto di aver offerto quanto spettante alla ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto, pur non avendo quest'ultima accettato la somma e comunque ritirato l'assegno pur messo a disposizione, rilevando l'erroneità dell'inquadramento indicato nel ricorso, alla luce delle mansioni effettivamente svolte riconducibili al livello A del CCNL applicato, e ha agito in via riconvenzionale per ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale, rigettare
l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni illustrate nella parte motiva del presente atto e ritenere ancora dovuta, in favore della ricorrente, la minor somma di €. 565,00;
- in via riconvenzionale, accertare-dichiarare l'erronea qualifica di badante attribuita alla ricorrente nella denuncia del rapporto di lavoro domestico nr.
9520010268-76 del 10.1.2020 e ritenere le mansioni effettivamente svolte dalla stessa, in relazione ad entrambi i periodi di lavoro alle dipendenze della resistente, inquadrabili nel livello “A” del C.C.N.L. Lavoro Domestico con mansioni di “addetta alle pulizie”;
- sempre in via riconvenzionale, ritenere dovuta, da parte della ricorrente,
l'indennità di mancato preavviso con contestuale condanna della stessa, per
l'anzidetta causale, al pagamento, in favore della datrice di lavoro, dell'importo di €. 277,20, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ove le venisse riconosciuto il livello di inquadramento “A”, oppure dell'importo di €. 346,80, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nell'ipotesi in cui, invece, le venisse riconosciuto il livello “B”, importi da compensarsi, in ogni caso, con le spettanze di fine rapporto ancora dovute alla lavoratrice pari ad
€. 565,00, o alla somma maggiore o minore così come accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
3 All'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni ed è stata rinviata per la discussione.
All'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art.
127ter c.p.c. e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Per quanto attiene alla sussistenza del rapporto di lavoro, questo deve ritenersi pacifico tra le parti anche con riferimento al periodo non regolarizzato, alla luce di quanto affermato dalla resistente, anche con riferimento all'effettiva decorrenza del rapporto dal 24 giugno 2019.
Per quanto attiene tuttavia alla asserita interruzione del rapporto nel periodo dal 30 agosto al 16 settembre, a prescindere dall'effettiva prova dello svolgimento della prestazione lavorativa da parte della deve ritenersi Pt_1 che, essendosi instaurato il rapporto di lavoro e in assenza di alcun valido atto di recesso né di alcuna pattuizione scritta di una valida clausola appositiva del termine al primo rapporto di lavoro, questo sia necessariamente proseguito senza soluzione di continuità sino al momento dell'intervenuto recesso da parte della ricorrente, accettato anche dalla resistente. In merito, risultando controversa l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, va evidenziato che la ricorrente non ha allegato alcunchè di specifico in merito alle modalità di scioglimento del rapporto, limitandosi ad affermare che questo sia proseguito fino al 31 gennaio del 2020. Al contrario, tuttavia, può presumersi, sulla base della documentazione in atti e della mancata specifica contestazione delle deduzioni sul punto formulate dalla resistente, che il rapporto sia effettivamente cessato in data antecedente e risalente al 16 gennaio 2020 a seguito delle dimissioni rassegnate dalla stessa ricorrente, considerando le comunicazioni inviate da , figlia della ed effettivamente incaricata della Testimone_1 CP_1 gestione del rapporto per conto della madre (messaggi di testo e lettera raccomandata contenente un chiaro riferimento alla cessazione del
4 rapporto, cfr. all.ti 3 e 4 alla memoria difensiva), come confermato anche in sede testimoniale dalla stessa . Tes_1
Tali elementi, in assenza di una prova puntuale dello svolgimento della prestazione lavorativa anche in data successiva al 16 gennaio, costituiscono idonea prova dell'effettiva data di cessazione del rapporto per recesso unilaterale del lavoratore, che non ha più eseguito la prestazione.
Non può tuttavia ritenersi fondata la domanda riconvenzionale relativa al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, non essendo comunque emerso, dagli elementi in atti e non potendo sul punto ritenersi attendibile la in assenza di altri elementi a riscontro, in virtù del legame di Tes_1 parentela con la resistente, che la ricorrente abbia presentato le proprie dimissioni senza fornire il preavviso dovuto contrattualmente, ed essendo onerato di tale prova il datore di lavoro che agisce per ottenere il compenso previsto.
***
Per quanto attiene poi alle domande relative al riconoscimento di spettanze retributive non corrisposte alla luce dell'effettiva prestazione resa, occorre richiamare i principi generali in tema di onere della prova, secondo cui grava sul lavoratore che agisce in giudizio la prova dell'effettiva prestazione di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro la prova del corretto e integrale pagamento.
Dall'istruttoria orale espletata, non può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa in misura ulteriore rispetto a quella riconosciuta dal datore di lavoro, in quanto nessun dei testimoni escussi ha reso dichiarazioni sufficientemente precise in merito alla durata dell'orario di lavoro in relazione all'intero periodo (la teste ha riferito Tes_2 esclusivamente di circostanze apprese de relato actoris e dunque non può considerarsi attendibile) ed avendo la teste Testimone_3 confermato l'articolazione oraria dedotta nella memoria difensiva, comuque solo per il mese di luglio del 2019 (“Lavoravamo su due turni, alternandoci sulla settimana, con turni da dieci ore giornaliere” [..] “Avevamo un giorno e
5 mezzo libero a settimana”), non riferendo alcunchè in merito agli altri periodi.
Pertanto, deve ritenersi non provata la domanda volta all'accertamento dello svolgimento di un maggiore orario di lavoro, così come quella volta all'accertamento della mancata fruizione dei riposi oltre che delle ferie e dei permessi maturati.
Per quanto attiene alle mansioni svolte, va respinta la domanda formulata in via riconvenzionale in merito all'inquadramento, considerando quanto effettivamente dichiarato dalle parti in sede negoziale e che emerge dalla denuncia del rapporto di lavoro, oltre che quanto riferito dai testi in relazione alle mansioni effettivamente svolte, non limitate alla mera assistenza di pulizia ma anche alla cucina dei pasti, e dunque pacificamente riconducibili al livello B del CCNL domestico.
Avuto dunque riguardo a tali elementi, tenuto conto della durata del rapporto, dell'orario di lavoro svolto e riconosciuto dalla resistente, dell'inquadramento spettante e di quanto complessivamente corrisposto a titolo di retribuzione nel corso del rapporto (per come riconosciuto dalla ricorrente), emerge un credito residuo spettante alla ricorrente, a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto, da quantificarsi complessivamente in € 2.351,00 lordi, comprensivo delle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto (totale determinato applicando la retribuzione oraria indicata nei conteggi della ricorrente, non contestata, alle ore di lavoro per come riconosciute, 55 ore settimanali nel periodo fino al 30 agosto 2019 e 30 ore settimanali nel periodo successivo, considerando tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, non dovendosi detrarre in tale calcolo alcuna quota di contribuzione a carico della lavoratrice considerando il ritardo nel pagamento della retribuzione integrale).
Deve dunque disporsi la condanna della resistente al pagamento della suddetta somma in favore della ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Alla luce del criterio della soccombenza, avuto anche riguardo alla condotta tenuta dalla parte resistente parzialmente soccombente in sede conciliativa,
6 stante il rifiuto della proposta del giudice, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico della resistente, applicando i parametri di cui al DM
55/2014, con riduzione dei parametri medi considerando la limitata complessità della controversia, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
− Accerta e dichiara che tra e e Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 24 giugno 2019 fino al 16 gennaio 2020 con orario a tempo pieno e inquadramento al livello
B del CCNL per i lavoratori domestici, e per l'effetto condanna
[...] al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di retribuzioni CP_1 non corrisposte, tredicesima mensilità e tfr, di complessivi € 2.351,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
− Rigetta le domande riconvenzionali proposte;
− Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 08/01/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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