Articolo 4 della Legge 7 dicembre 1959, n. 1083
Articolo 3Articolo 5
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6 gennaio 1960
Art. 4.
Le qualifiche delle ispettrici di polizia sono stabilite come segue:
ispettrice capo;
ispettrice di 1ª classe;
ispettrice di 2ª classe;
ispettrice di 3ª classe;
vice ispettrice.
Le qualifiche delle assistenti di polizia sono stabilite come segue:
assistente superiore di 1ª classe;
assistente superiore di 2ª classe;
assistente di polizia di 1ª classe;
assistente di polizia di 2ª classe;
assistente di polizia di 3ª classe.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1960