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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/10/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1021/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1021/2024 promossa da:
(nato a [...] il [...], residente in [...] (c.f.: Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in (53100) NA, via Arturo Pannilunghi 14, presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Silvia Monfardini del Foro di NA (c.f.: ) che lo rappresenta CodiceFiscale_2 assiste e difende come da procura in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Legge, le notificazioni e comunque ogni avviso relativo al presente procedimento all' indirizzo PEC del difensore: ovvero al n. di fax 0577.205287 Email_1
ATTORE contro
E PER ESSA IL TUTORE LEGALE AVV. CECCARELLI CINZIA Controparte_1 (C.F. nata a [...] ( Tunisia), il 12/11/1944, residente in [...]
278, attualmente detenuta presso C.C. - C.R. di Sollicciano, sito in Firenze (FI), Via G. Minervini n. 2/R, in persona della Tutrice legale nominata Avv. Cinzia Ceccarelli del Foro di NA, con studio in NA (SI) Via Camollia n. 99, ( C.F. ) giusta nomina avvenuta con provvedimento del Tribunale C.F._4 di NA, G.T. Dott. Paolo Bernardini del 14.3.2022, elettivamente domiciliata in NA (SI), Via Camollia n. 99, presso e nello Studio dell'Avv. Duccio Campani (C.F. ) del Foro di NA, che la C.F._5 rappresenta e difende, giusta procura in atti, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi di legge al seguente indirizzo pec: Email_2 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni di seguito riportate: PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni eventuale contraria domanda, eccezione e difesa, condannare - sulla base delle condotte costituenti reato, delle allegazioni tutte dedotte in narrativa e delle prove versate in atti - la convenuta (quale debitore in solido col Sig. ) al risarcimento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali cagionati, che allo stato si quantificano in €. 335.453,56 oltre rivalutazione e interessi come per Legge, da cui va detratto l'importo già versato nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 268/2017 RGEI Tribunale di NA da parte del condebitore in solido Sig. , - ovvero al risarcimento di quella diversa, Controparte_2 maggiore o minore somma che risulterà di ragione e giustizia, anche in parte in via equitativa, sempre oltre rivalutazione e interessi come per Legge e sempre detratto quanto già versato nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 268/2017 RGEI Tribunale di NA. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Per scrupolo difensivo, si precisano le conclusioni anche in via istruttoria (trascrivendo di seguito la richiesta avanzata in memoria ex art. 171 ter n.2 cpc), di cui si insiste per la reiterazione. pagina 1 di 20 PARTE CONVENUTA: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: nel merito, in accoglimento delle sovraestese osservazioni ed eccezioni, respingere la domanda attrice perché del tutto sfornita di prova per come richiesta dalle norme che governano il giudizio civile e dalla conforme giurisprudenza in tema specifico, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di NA, chiedendone Parte_1 Controparte_1 la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, relativamente ai fatti delittuosi commessi in suo danno ( in concorso con ), accertati con sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Controparte_2
NA , in data 7.12.2016 quanto ai delitti previsti e puniti dagli art. 81,609 bis-609 ter comma 1 n.2 e ultimo comma, 609 octies-609 ter comma 1 n. 2 e ultimo comma C.P. ( cfr doc. 1 fasc. attoreo), pressoché integralmente confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n.6002 del 13.12.2018 (cfr 2) e divenuta irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione terza, n. 9863/2020 depositata in data 12.3.2020 che dichiarava inammissibili i ricorsi.
Ha esposto, a fondamento della domanda di essere stato parte offesa e parte civile costituita (dal raggiungimento della maggiore età, in proprio) nel procedimento penale iscritto al numero di ruolo del dibattimento penale n. 223/2014 (1381/2012 RNR) svoltosi contro i Sigg. e Controparte_2 [...]
imputati dei seguenti delitti: CP_1
“ quanto ad entrambi gli imputati:
A - dei delitti previsti e puniti dagli art. 81,609 bis-609 ter comma 1 n.2 e ultimo comma, 609 octies-609 ter comma 1 n. 2 e ultimo comma C.P., perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed anche con la partecipazione di (deceduto), con violenza e minaccia ed approfittando della permanenza del bambino nella loro casa ai quali Persona_1 frequentemente veniva affidato dai genitori, compivano sistematicamente all'interno dell'immobile rurale e nelle relative pertinenze (giardino, serra, granaio, magazzino, capanno agricolo), talvolta singolarmente e quasi sempre in gruppo, atti sessuali con il proprio nipotino , di anni 10, sin da quando il bimbo aveva l'età di 5-6 anni, consistiti Parte_1 nel farsi toccare, accarezzare e leccare/ succhiare gli organi genitali, nel farsi praticare sesso orale eiaculando all'interno della bocca costringendo costui a deglutire il liquido seminale , nonché nel toccare e leccare/succhiare, a loro volta, il sesso del minore obbligandolo ad ogni genere di attività sessuale, imponendogli di assistere alle attività sessuali di gruppo (praticate tra i fratelli
, e ) e di parteciparvi, forzandolo a subire, alternativamente o simultaneamente, rapporti Controparte_2 Per_1 CP_1 anali e rapporti orali (quest'ultimi sia nei riguardi degli zii che della zia), fatti che avvenivano sempre sotto la costante minaccia dell'uso del fucile, continuamente presente nelle stanze in cui avvenivano gli abusi (posta in essere dallo zio
), del coltello (posta in essere dagli zii e ). Inoltre prospettavano a costui un grave pericolo per la CP_2 CP_2 CP_1 vita dei genitori qualora avessero raccontato delle violenze subite mostrandogli di possedere la chiave della casa di costoro lasciando intendere di avere sempre libero accesso all'immobile, violenze che a volte venivano anche videoregistrate con una telecamera amatoriale. Costringevano talvolta, quando ormai era diventato più grande, la P.O. Biestro ad inalare Pt_1 sostanze narcotiche prima di sottoporlo agli atti sessuali, e percuotendolo con un mestolino da cucina le volte in cui il bambino tentava di opporsi alle violenze;
con le aggravanti di aver commesso il fatto su un bambino di età inferiore ai dieci anni, con l'uso di armi e di sostanze narcotiche.
B. del delitto previsto e punito dagli art. 110, 610, comma 2 C.P., perchè in concorso tra di loro e con Persona_1
(deceduto), con violenza e minaccia descritte di cui al capo d'imputazione che precede, costringevano il nipotino , Parte_1 che aveva appena rimesso dopo che era stato costretto a inghiottire il liquido seminale a seguito della patita violenza sessuale orale, a mangiare il proprio vomito.
C. del reato previsto e punito dagli art. 110,697 C.P. perchè illegalmente detenevano nella loro abitazione, ubicata in NA via Cassia Sud n. 278, numero 19 cartucce per fucile cal. 20 e n. 21 cartucce per fucile cal. 16 senza averne fatto denuncia all'Autorità. La sola D. del delitto previsto e punito dagli art. 81, 612 comma 2 C.P. Perchè in Controparte_1 esecuzione di un medesimo disegno criminoso, minacciava a un ingiusto danno Parte_2 pagina 2 di 20 rivolgendo a costei, a più riprese, gesti gravemente intimidatori consistiti nel mimare di tagliarle la gola e di gettare la testa per terra.
Il solo E. del delitto previsto e punito dall'art. 612 comma 2 C.P. perchè minacciava a Controparte_2 Pt_3 un ingiusto danno rivolgendogli testuale frase “...avete detto che ho fatto ingoiare il liquido a . Avete costruito
[...] Pt_1 questa storia. Se vado in galera, quando esco vi uccido tutti…”
Il Tribunale collegiale di NA, all'esito di una lunga istruttoria, con sentenza n. 1186/2016 resa all'udienza del 7.12.2016, previa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quanto all'ipotesi sub B , dichiarava e colpevoli dei reati di cui ai capi A, D ed E e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto li condannava entrambi alla pena di anni 9 mesi 2 di reclusione oltre ad € 250,00 a titolo di ammenda quanto al reato contestato al capo C della imputazione.
Seguivano le pene accessorie previste ex lege e la condanna nonché la condanna generica al risarcimento di tutti i danni patiti dalle costituite parti civili, disponendo in favore del una provvisionale Parte_1 immediatamente esecutiva di € 80.000,00.
Con sentenza del 13.12.2018 n. 6002 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronunzia di prima grado ,accertava solo la intervenuta prescrizione quanto alla ipotesi sub D, confermando integralmente tutte le altre statuizioni condannatorie.
Infine con sentenza n. 9863 resa dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione in data 12.3.2020, la sentenza resa dal Tribunale di NA ( per come limitatissimamente riformata dalla Corte di Appello di Firenze) diveniva definitivamente irrevocabile.
Sulla scorta di tali premesse, ed in forza del disposto normativo di cui all'art. 651 c.p.c., adiva l'intestata curia al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle gravi violenze sessuali subite in tenerissima età in ambito familiare, allegando, a confutazione delle lamentate conseguenze dannose, l'integralità degli atti del giudizio penale svoltosi avanti al Tribunale di NA nonché quelli del separato giudizio civile recante RG 828/2022 instaurato contro il correo
[...]
( ancora pendente), come tali dimostrativi delle lesione a valori costituzionalmente garantiti quali CP_2 la salute psico-fisica e quello ad una libera autodeterminazione della sfera sessuale.
Concludeva quindi affinchè il Tribunale di NA “ respinta ogni eventuale contraria domanda, eccezione e difesa, condannare - sulla base delle condotte costituenti reato, delle allegazioni tutte dedotte in narrativa e delle prove versate in atti - la convenuta (quale debitore in solido col Sig. ) al risarcimento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali cagionati, che allo stato si quantificano in €. 335.453,56 oltre rivalutazione e interessi come per Legge, da cui va detratto l'importo già versato nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 268/2017 RGEI Tribunale di NA da parte del condebitore in solido Sig. , - ovvero al risarcimento di quella diversa, Controparte_2 maggiore o minore somma che risulterà di ragione e giustizia, anche in parte in via equitativa, sempre oltre rivalutazione e interessi come per Legge e sempre detratto quanto già versato nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 268/2017 RGEI Tribunale di NA. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. § In via istruttoria: - si depositano i documenti enumerati in narrativa muniti di indice, reiterato in calce al presente atto. Per ogni scrupolo si depositano anche: @ il verbale 12.1.2023 di ammissione delle prove testimoniali nel giudizio n. 828/2022 RG Tribunale di NA (all.067); @ il verbale 15.3.2023 di assunzione testimoniale dei capitoli di prova ammessi nel giudizio n. 828/2022 RG Tribunale di NA (all.068) - per scrupolo difensivo e solo ove ritenuta necessaria, si richiede sin da ora CTU medico legale, riservandoci di interloquire in merito all'eventuale quesito e comunque richiedendo sin da ora che la stessa sia possibilmente da effettuarsi da parte di un collegio costituito da un medico legale e uno psichiatra o psicoterapeuta, al fine di 1) accertare il nocumento patito quale conseguenza dei reati subiti, in termini di compromissione di ogni aspetto della sfera medico legale psicofisica, biologica, morale ed esistenziale;
2) quantificare, a fini di liquidazione, il grado di compromissione così accertato;
Si indicano i seguenti mezzi di prova: • Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1 - DVC da data antecedente la nascita di (4.12.1996) il nucleo Pt_1 familiare formato da , i genitori e ed i fratelli e si è spostato ad abitare nella casa Pt_1 Pt_2 Pt_3 CP_3 CP_4 attuale, al numero civico 274, accanto alla casa degli zii e che si trova al civico 278, dove prima CP_2 Controparte_1 convivevano tutti.
2 - Dica se per quanto a sua conoscenza , dalla nascita (4.12.1996) agli inizi del 2009 ha assistito o Pt_1
pagina 3 di 20 vissuto in prima persona, nella famiglia o all'esterno, a litigi violenti, aggressioni, lutti improvvisi o comunque incidenti o episodi traumatici 3 - Descriva il carattere di da bambino piccolo fino ai dodici anni circa di età (anno 2008) 4 - Dica
Pt_1 in particolare che in tale periodo (fino al 2008 circa) giocava con i coetanei, che gli piacevano gli animali, che gli piaceva o praticava qualche sport, che andava a scuola senza rifiutarsi, che aveva amici, giocava, frequentava altri bambini e ragazzi 5 Descriva il modo di comportarsi ed il carattere di da bambino piccolo fino ai dodici anni di età (anno 2008) rispetto al
Pt_1 modo di comportarsi ed al carattere dei coetanei che frequentava 6 - Descriva il carattere ed il modo di comportarsi di
Pt_1 dall'inizio del 2009 sino al 2014 circa 7 Dica se il carattere e il modo di comportarsi di dall'inizio del 2009 sino al
Pt_1 2014 circa è stato diverso da quello del periodo precedente il 2009 8 DVC dall'inizio del 2009 sino al 2014 circa ha
Pt_1 smesso di frequentare coetanei o amici, ha smesso di seguire o praticare qualche sport, ha smesso di andare a scuola, ha smesso di frequentare associazioni o contrade, ha smesso di svolgere attività extrascolastiche e quali 9 - Dica che nel periodo
Pt_1
2009/2013 la sera non si addormentava e aveva risvegli notturni10 - Dica che nel periodo 2009/2013 aveva smesso
Pt_1 di mangiare ai pasti ed a periodi rifiutava di mangiare del tutto 11 - Dica che nel periodo 2009/2013 ha visto in
Pt_1 alcune occasioni avere attacchi di panico, mettersi a piangere all'improvviso, avere conati di vomito e tenere un fazzoletto sulla bocca 12 - Dica se tra i due periodi di cui ai capitoli che precedono (ovvero: periodo fino al 2008 da un lato e periodo dal 2009 in poi dall'altro lato) ci sono stati cambiamenti o meno nel modo di comportarsi di e se vi furono, li descriva 13 -
Pt_1 Dica che nel periodo 2009/2013 condivideva la cameretta con la sorella Si indicano a testimoni sui capitoli da
Pt_1 CP_4 Controparte_ 1 a 13 e , entrambi residenti in [...] 14 - Dica se Testimone_1 conferma la deposizione resa all'udienza del 10.11.2015 nel proc.penale 223/2014 R.Dib Tribunale di NA, trascritta come da copia che Le si mostra (doc. 066) 15 - Dica che, nel periodo nel quale è stata la pediatra di e fino circa Parte_1 ai 12 anni di età di (2008), non ha avuto conoscenza o notizia né ha potuto riscontrare per ragioni della sua
Pt_1 professione, che abbia assistito o vissuto in prima persona, in famiglia o all'esterno, a litigi violenti, aggressioni, lutti
Pt_1 improvvisi o comunque incidenti o episodi traumatici Si indica a testimone sui capitoli 14 e 15 la Dott.ssa con Testimone_2 studio in NA 16 - Dica se conferma la deposizione resa all'udienza del 10.11.2015 nel proc. penale 223/2014 R.Dib Tribunale di NA, trascritta come da copia che Le si mostra (doc. 067) Si indica a testimone sul capitolo 16 la Dott.ssa
res. in NA 17 - DVC, in qualità di Medico di base di , è a conoscenza delle prescrizioni Testimone_3 Parte_1 del suo piano terapeutico e della necessità per lo stesso, in ragione dei medicinali assunti in passato e della storia medica pregressa, di essere esaminato dalla Commissione Medica in occasione dei rinnovi della patente di guida “.
Si è costituita in giudizio a mezzo della propria tutrice legale Avv. Cinzia Ceccarelli, Controparte_1 giusta nomina del Giudice Tutelare presso il Tribunale di NA che, deducendo il difetto di prova sull'esistenza del nesso di causalità tra i fatti reati come sopra accertati dalla sentenza penale irrevocabile resa dal Tribunale di NA ed i “danni conseguenza” lamentati, nonché ulteriormente dedotto ed eccepita la rilevanza ai fini del decidere dell'art. 187 c.p., quanto meno sotto il profilo dell'incidenza dei fatti dolosi ritenuti commessi nei confronti dell'attore da parte degli agenti con riferimento all'attività delittuosa perpetrata dall'uno e dall'altro, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree.
Concludeva quindi affinchè il Tribunale adito volesse “ nel merito, in accoglimento delle sovraestese osservazioni ed eccezioni, respingere la domanda attrice perché del tutto sfornita di prova per come richiesta dalle norme che governano il giudizio civile e dalla conforme giurisprudenza in tema specifico, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite. In via istruttoria la difesa della convenuta rappresenta, sin da ora e senza inversione dell'onere della prova, l'intendimento di produrre supporto contenente le fonoregistrazioni degli esami testimoniali resi nelle udienze dibattimentali del processo penale di primo grado, definito con sentenza di condanna della convenuta, in seguito divenuta irrevocabile.”
La causa veniva istruita solo con le produzioni documentali e con ordinanza resa in data 12.10.25 rimessa in decisione all'esito della udienza cartolare del 10.10.25 sulla scorta delle conclusioni già precisate dalle parti con note ex 189 c.p.c.
*** *** ***
All'esito della espletata istruttoria la domanda attorea merita integrale accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
Va preliminarmente dato conto che oggetto del presente procedimento è la domanda di accertamento e conseguente condanna al risarcimento dei danni che l'attore lamenta di aver subito a seguito delle gravi pagina 4 di 20 condotte delittuose di violenza sessuali perpetrate ai suoi danni quando ancora era infradecenne da parte degli zii paterni in un arco temporale sensibilmente ampio che va dal 2002 sino a data prossima all'anno 2007.
In merito all'an debeatur, l'ampia allegazione documentale offerta dalla difesa attorea, integralmente riproduttiva dei verbali di prova testimoniale, della documentazione medica e scolastica nonché delle perizie rese in senso al procedimento penale di primo grado svoltosi al Tribunale di NA, compendiano la sentenza resa dal medesimo collegio n. 1186/2016 in data 7.12.2016 con la quale l'odierna convenuta, in concorso col correo è stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 81,609 bis-609 Controparte_2 ter comma 1 n.2 e ultimo comma, 609 octies-609 ter comma 1 n. 2 e ultimo comma c.p., e per l'effetto condannata alla pena di anni 9 e mesi 2 di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p. e, altresì, al risarcimento dei danni in favore di una delle costituite parti civili, liquidando Parte_1 a titolo di provvisionale la somma di euro 80.000,00 ( cfr. all. 1 atto di citazione).
Quanto agli effetti del giudicato penale nel giudizio civile , occorre ricordare che la pronuncia penale, passata in giudicato, ha efficacia nel presente giudizio ex art. 651, co. 2, c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, dalla sentenza pronunciata dalla sentenza del Tribunale penale di NA il 7.12.2026 già citata ( confermata dalla corte di Appello quanto ai delitti previsti e puniti dagli art. 81,609 bis-609 ter comma 1 n.2 e ultimo comma, 609 octies-609 ter comma 1 n. 2 e ultimo comma c.p., sotto il profilo della ricostruzione dei fatti ed all'affermazione di penale responsabilità degli imputati) risulta provato che l'odierna convenuta, seppur in concorso con , abbia abusato sessualmente ed in Controparte_2 innumerevoli occasioni del nipotino , all'epoca dei fatti infradecenne. Parte_1
Sia bastevole a tal fine riportare alcuni tratti salienti della pronunzia di primo grado che la scrivente ritiene compendiare le affermazioni di cui sopra
pagina 5 di 20
Il Tribunale di NA e, successivamente, la Corte di Appello di Firenze, hanno esplicitamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a favore della persona offesa, costituita parte civile condannando gli imputati in solido fra loro al pagamento di una provvisionale di euro 80.000,00 e liquidazione dei danni da effettuarsi in separata sede.
I fatti dai quali deriva la domanda risarcitoria sono dunque stati accertati con sentenza penale passate in giudicato, che precludono nella presente sede una differente rilettura della vicenda da cui origina il giudizio.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non vi è alcun dubbio sulla responsabilità della convenuta, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché dell'art. 185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale.
Si ricorda, in via generale, che l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, che vede accertata la responsabilità penale dell'imputato e riconosce il diritto al risarcimento del danno patito delle parti civili, con liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, vincola il giudice civile quanto al solo an debeatur, non invece al diverso profilo del quantum debeatur.
Ai sensi dell'art. 539 c.p.p. il giudice penale, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile, salva condanna al pagamento di una pagina 6 di 20 provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.
La determinazione relativa al quantum debeatur, in concreto, è rimessa al giudice civile, dovendosi escludere che la liquidazione fatta dal giudice penale in sede di condanna sia esaustiva della pretesa risarcitoria eventualmente vantata dal danneggiato del reato.
Il danno risarcibile deve essere allegato e provato in sede civile, anche con criteri presuntivi, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova.
Ancora e quanto al possibile rilevo che in questa sede potrebbe avere l'art. 187 c.p., per come dedotto dalla difesa della convenuta occorre ricordare che è principio ormai consolidato della giurisprudenza di Legittimità quello secondo cui «l'art. 2043 cod. civ. fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, mentre il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il "fatto dannoso"; atteso che la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà”
Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. per la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicché ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse.
Deve infatti escludersi, a norma dell'art.41, comma secondo, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no» (Cass., 7 giugno 2006, n. 13272; tra le tante, cfr. anche: Cass., 4 giugno 2001, n. 7507; Cass., 15 luglio 2005, n. 15030; Case., 12 marzo 2010, n. 6041).
Con l'ulteriore precisazione che"il giudice ..., qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di episodi autonomi e scindibili, che abbiano a loro volta prodotto danni distinti, dei quali - sebbene tutti collocati all'interno di una serie causale unitaria - solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, opera come causa efficiente, ponendosi come antecedente causale necessario" (Casa., 25 settembre 2014, n. 20192).
Posto, che la prospettiva in cui si colloca la richiamata giurisprudenza è, eminentemente, quella della tutela del danneggiato, l'indagine ai fini della applicabilità della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. dovrà incentrarsi sulla unicità del "fatto dannoso" (imputabile alla pluralità di condotte) da assumersi come danno-evento, ossia nella sua configurazione giuridica di (fatto- illecito-determinativo-di) danno risarcibile siccome "ingiusto" e, dunque, in quanto (fatto-causativo-della-) lesione di un diritto/interesse tutelato dall'ordinamento.
In questa stessa prospettiva di tutela della posizione giuridica di chi subisce il danno (ingiusto), la responsabilità solidale disciplinata dall'art. 2055 c.c. non riguarda, di per sé, le conseguenze pregiudizievoli (il cd. danno-conseguenze) derivanti dalla lesione anzidetta (che, come detto, il primo comma del citato art. 2055 apprezza sul piano materiale del fatto-causativo), le quali conseguenze potranno assumere evidenza (unitamente alla graduazione delle colpe) ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti, in base pagina 7 di 20 al secondo comma dello stesso art. 2055 c.c.
Ne segue, la distinzione (già chiarita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile cfr ex multis., Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576) tra il piano della causalità materiale (retta dagli artt. 40 e 41 c.p., letti alla luce dei principi di settore del sottosistema della responsabilità civile), che presiede all'accertamento del nesso eziologico tra la condotta e il danno-evento, e il piano della causalità giuridica, che, in base all'art. 1223 c.c., opera la selezione del danni risarcibili in quanto conseguenza della lesione-giuridicamente-apprezzabile nella quale si esaurisce lo stesso danno- evento.
Distinzione che, dunque, condurrà ad applicare i principi e le regole (strutturali e di funzione) della causalità materiale nella individuazione delle plurime condotte (attive e/o omissive) suscettive di dar luogo al (l'unico) "fatto dannoso" come innanzi delineato.
Alla luce di quanto sopra esposto ed alla luce della lettura dei verbali di prova del procedimento penale di primo grado più volte cennato, ben compendiati ed analizzati nella pronunzia resa dal Tribunale collegiale penale di NA in data 7.12.2016, deve considerarsi sussistente il nesso di causalità materiale tra le tutte le condotte concorsualmente riferibili alla convenuta ed il danno-evento, giacché (in applicazione dell'art. 41 c.p.) tutte hanno concorso nella determinazione di esso, non emergendo in alcun modo condotte ulteriori estranee, o non partecipative, alla che siano state da sole sufficienti a determinare la Controparte_1 lesione del diritto all'integrità psico fisica ed alla intangibilità della sfera sessuale del proprio nipote.
Nelle medesima ottica (ed in consonanza con la stessa ratio di tutela del danneggiato che ispira la disciplina di coordinamento tra processo penale e processo civile sopra esposta), non può, peraltro, trovare rilievo, ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, c.c., la distinzione dell'efficienza causale del diverso comportamento di ogni soggetto, né, tanto meno, un'indagine sotto il profilo della graduazione dell'elemento psicologico, ovvero, sotto il medesimo profilo, della convergenza delle varie condotte peraltro minimamente allegate dalla convenuta stessa (essendone sufficiente, come detto, l'interdipendenza rispetto alla causazione materiale del danno).
Ciò posto e venendo al danno risarcibile ed ai criteri di liquidazione ha chiesto il Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, conseguenti ai fatti di reato accertati in sede penale.
Ha lamentato di aver riportato, a seguito dei reati commessi in suo danno, pregiudizi all'integrità psico – fisica di natura temporanea e permanente ( disturbo post – traumatico da stress) nonché in ragione dello stesso carattere plurioffensivo proprio dei reati di violenza sessuale per come ridisegnati dal Legislatore nell'anno 1996 , danni alla dimensione dinamico-relazionale della persona, sostanziantesi nella devastante compromissione del diritto ad una infanzia e ad una gioventù protetta e serena (diritti, questi, così come quello alla salute, parimenti tutelati dalla Costituzione), oltre che della lesione del diritto alla libertà ed alla autodeterminazione sessuale - sempre odioso ( ma particolarmente qui in quanto posto in essere nei confronti di minore ) oltre al danno morale. Persona_2
Ha così chiesto in applicazione delle tabelle Milanesi per l'anno 2024, salva la non condivisa possibilità per il giudice di applicazione della TUN introdotta col DPR 13 gennaio 2025 n. 12, che in suo favore sia riconosciuta una somma complessiva pari ad euro 300.524,11 già comprensivi di adeguata personalizzazione al caso concreto nel massimo previsto.
Ha chiesto, poi, il risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 34.949,46 quale triplo della pensione sociale a titolo di liquidazione convenzionale del danno derivante dalla forzosa sospensione degli studi cui fu costretto l'attore nel novembre 2013, allorquando, fu inserito presso un centro diurno dal 2014 per stare più sereno durante lo svolgimento del processo.
Ha allegato, a prova dell'esistenza dei danni risarcibili, la documentazione clinica e scolastica, i referti acquisiti nell'ambito del procedimento penale ( doc. da 4 a 27 e da 43 a 47), le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del dibattimento penale ( cfr doc da 67 a 70); le relazioni mediche tutte rese su Parte_1
pagina 8 di 20 sia quelle redatte dal CTP Dr. nonché quelle rese dal perito nominato dal giudice penale Per_3 [...] ( cfr docc. Da 28 a 42 fasc. attore). Per_4
Ancora gli atti, tutti, già assunti nel diverso procedimento civile ancora pendente presso la sezione civile di questo Tribunale, iscritto al Nrg 828/2022, ai danni di ed in particolare i verbali di prova Controparte_2 testimoniale nonché la relazione medico legale resa dal perito nominato dal GI procedente Dr. ( cfr Tes_3 da 50 a 54).
Quanto agli elementi di prova emergenti dagli atti del procedimento penale si osserva che gli stessi ben possono essere utilizzati e valutati in sede civile anche ai fini della determinazione del danno risarcibile.
Nel processo civile, vige, infatti, il principio di non tassatività dei mezzi di prova e al di fuori dei casi di prova legale non esiste, nel nostro ordinamento, una gerarchia delle prove per cui i risultati di talune di esse devono necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale , esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale che, nel caso di specie, si è concluso con sentenza di condanna irrevocabile che ha effetti di giudicato “ vincolante” quanto all'accertamento dei fatti di reato ( e dunque anche del fatto “ storico” come ricostruito all'esito del giudizio).
Quanto alle relazioni dei CTP si osserva che, pur non assumendo le perizie c.d. di parte autonomo valore probatorio, costituendo allegazioni tecniche “ difensive” , le stesse ben possono essere valutate dal giudice, anche ai fini della decisione, laddove dalle stesse emergano indizi gravi, precisi e concordanti, valutabili come tali alla luce del complesso materiale probatorio acquisito nell'ambito del c.d. principio del libero convincimento.
La scelta assunta dallo scrivente magistrato onorario con l'ordinanza del 7.3.2025, di non procedere alla riedizione della prova orale già sfogata nel separato procedimento civile ( per la parte condivisibilmente ritenuta rilevante ed ammissibile) cosi come di una ulteriore CTU medico legale resa anch'essa nel medesimo, appare, nel caso specifico, giustificata oltre che dall'ampiezza del materiale probatorio già acquisito nel giudizio dibattimentale penale e nel separato giudizio civile ancora pendente, dalla circostanza che le cennate relazioni medico – legali appaiono congruamente motivate e fondate su criteri metodologici verificabili in via giudiziale e sui fatti “ storici” accertati in sede penale ed anche per evidenti ragioni di economia processuale, particolarmente rilevanti stante la risalenza nel tempo (dal 2002 sino al 2007) dei fatti di reato e il lungo lasso trascorso per la celebrazione del processo penale, con i relativi tre gradi di giudizio ( conclusosi in via definitiva solo a marzo del 2020 ).
L'attore ha chiesto, “ in primis” il risarcimento dei danni non patrimoniali correlati ai postumi di natura psichica e fisica, permanenti e temporanei, conseguenti alla reiterata perpetrazione di atti di violenza sessuale subiti dagli zii in un arco di tempo sensibilmente lungo che va dal 2002 al 2007 quando ancora era infradecenne così come accertati in sede penale.
Ha sostenuto di aver riportato postumi permanenti rappresentati da “ disturbo post – traumatico “ da stress”.
La sussistenza di tali danni deve ritenersi provata.
Dall'esame degli atti del procedimento penale emerge come la lesione che qui occupa sia il certo risultato dei continui atti di violenza sessuale, prevalentemente di natura orale, ai quali fu con violenza e minaccia sottoposto nell'abitazione degli zii e nel corso di un lungo calvario Controparte_1 Controparte_2 durato ben 5 anni.
Ebbene chiarire sin da subito, come peraltro ha fatto il giudice penale, che la lesione derivante da questa pagina 9 di 20 tipologia di violenze, che silente si è fatta strada all'interno di un ambito familiare che il non poteva CP_2 percepire come ostile, si è connotata per il consolidamento di episodi, ciascuno già di per se stesso lesivo del bene salute, la cui ingravescenza e la reiterazione in un tempo piuttosto lungo, ha determinato il consolidarsi dell'indicato disturbo.
Si allega infatti tanto nell'atto introduttivo, quanto nel quadro anamnestico del CTU Dr. nominato Tes_3 perito nel separato procedimenti civile rg 828/22 “ La lesione alla salute, sia fisica che psichica, è attestata dal lunghissimo calvario medico, richiamato peraltro anche dalla perizia svoltasi in sede penale, e comunque documentato in dettaglio da copiosa documentazione… In particolare, come si legge esaminando tale documentazione, a venne Parte_1 diagnosticata una 'Sindrome post traumatica da stress' già con la prima cartella medica del 9.3.2009 () e, sino dal 2010 (), si evidenziano, alternati a momenti di ripresa, nausea, ansia, pensieri suicidari, sintomi somatici e ritiro sociale;
si aggravano nel 2011 () i disturbi del comportamento alimentare e diventa necessario sottoporre il ragazzo a terapia nutrizionale per via parenterale;
si accentuano () attacchi di panico e fobia sociale, importante riduzione del peso corporeo, alterazione del ritmo sonno- veglia. Si reiterano i pensieri suicidari e i gesti autodistruttivi. Come poi risulta ancora dal…, all'Esponente è stato diagnosticato, in occasione di un ricovero in data 30.11.2012-5.12.2012 ' papilloma squamocellulare dell'ugola' , dunque una malattia virale a prevalente trasmissione sessuale…bloccato e compromesso il proprio sereno sviluppo psicofisico in anni delicatissimi… il tutto aggravato dalla fiducia e familiarità esistente all'epoca dei fatti nei confronti degli zii… La lesione alla salute è altresì attestata dal complesso iter medico e psicologico che ha caratterizzato l'adolescenza dell'Esponente, anche in concomitanza con la vicenda processuale (avviata nel 2009- 2010 e conclusasi in via definitiva nel 2019: e dunque per i tre gradi di giudizio per dieci anni, dipanatisi tra i 13 ed i 23 anni dell'Esponente) in assenza di qualsiasi altro trauma o esperienza… vi è stata nel tempo una cristallizzazione, “ una chiusura progressiva del soggetto” …: il danno alla salute, quindi, si è andato cronicizzando e concretizzando anzi, con l'età più adulta, con modalità più severe e sempre meno suscettibili di regresso…IN , che si era iscritto alla I classe della Scuola secondaria superiore per l'anno scolastico CP_2
2010-2011 (presso l'Istituto Sarrocchi di NA) non ha frequentato quasi mai durante tale anno... L'anno successivo ha ripetuto la prima superiore iscrivendosi all'Istituto Bandini di NA, ma ha incontrato notevoli difficoltà e ha finito col lasciare la scuola nel novembre 2013… ha vissuto tra cure di psicoterapia ed entrando ed uscendo dall'Ospedale gli anni più preziosi… solo successivamente, e si è diplomato nel giugno 2017 (alla fine dunque dell'anno scolastico 2016-2017), quindi a ventuno anni… Dopo un periodo di lavori del tutto saltuari e precari negli anni successivi e poi a tempo determinato (a chiamata) nell'anno 2020 ( dal maggio all'agosto 2020:…), attualmente l'Esponente ha dal 2021 un contratto di lavoro a tempo indeterminato (con Manpower srl)…”
Tali valutazioni già rese dal CTP dell'odierno attore in sede di procedimento penale non si pongono in alcun modo in contraddizione con gli esiti peritali affidati dal Tribunale Collegiale di NA alla
[...]
, che, ebbene ricordare in questa sede, era chiamata ad esprime un giudizio scientifico sulla Pt_4 idoneità a rendere testimonianza da parte di . Sul punto appare utile riportare proprio un Parte_1 passaggio della Corte di Appello di Firenze della sentenza in atti pagina 10 di 20
Ed ancora osserva la Corte di Appello Fiorentina nella medesima sentenza:
In questo senso deve essere letta la risultanza peritale resa dalla D.ssa Moscato, ovvero di una certa lesione al bene salute in termini di disturbo da stress post traumatico riportato da quale unica Parte_1 conseguenza dei fatti delittuosi per cui v'è stata condanna definitiva.
Ed infatti lo stesso CTU Dr. nel proprio elaborato peritale reso nel procedimento civile pendente Tes_3 iscritto al N rg 828/2002 osserva che “ …La storia clinica di mostra in tutto il suo dipanarsi una costante Pt_1 clinica caratterizzata dall'accento che vari clinici e varie istituzioni cliniche hanno posto su una sintomatologia post-traumatica da stress in comorbilità con quadri nosologici caratterizzati da ansia e depressione. Sia le risultanze testistiche che della perizia pagina 11 di 20 della CTU dr.ssa rilevano siffatto quadro fenomenologico. La sindrome PTSD compare come dato clinico sia Per_4 nell'MMPI-2 che nel test di Millon. A ben vedere anche la scarsa performance della WAIS è da inquadrare come una sorta di cedimento strutturale a livello cognitivo di che quando esposto a situazioni che possano evocare una pregressa Pt_1 situazione traumatizzante, affievolisce tutto il suo repertorio ed abilità cognitive. D'accordo con le varie linee guida (Carta di Noto, Consensus Conference, Linee Guida Sinpia) tali sintomi non sono da correlare specificatamente a un abuso sessuale ma patognomonici di una situazione endopsichica di grande sofferenza. Se da un lato le evidenze scientifiche non consentono di identificare quadri clinici riconducibili a specifica esperienza di vittimizzazione, né ritenere alcun sintomo prova di un'esperienza di vittimizzazione o "indicatore" di specifico traumatismo, è pur vero infatti che dall'anamnesi della storia del ragazzo l'unico evento critico riferito è l'abuso. Tutti i vari specialisti non hanno rilevato altri eventi di natura traumatizzante”. ( cfr doc…)
Concludendo il CTU osserva che “ • La descrizione della sintomatologia soggettiva del periziato è riportata dettagliatamente nei colloqui riportati in precedenza;
• Le lesioni subite (danno biologico) dal periziato in diretto rapporto causale con gli eventi di abusi sessuali subiti sono inquadrabili come “disturbo da stress posttraumatico” secondo la classificazione maggiormente seguita a livello internazionale: DSM-5 del 2013 (American Psychiatric Association); • La durata dell'invalidità temporanea totale è da estendersi a tutti i periodi di ospedalizzazione;
la durata dell'invalidità parziale al 50% è da considerarsi di 2 anni. • Residuano postumi permanenti che configurano un danno biologico del 27%, con riferimento a: “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA, Giuffré Editore, 2016” per il “disturbo da stress post-traumatico -forma grave complicata: 26-30%.”
Tali valutazioni appaiono espressione di metodo di esame fondato su dati oggettivi ( esame clinico diretto, somministrazione di test psicometrici) e criteri di inquadramento notori a livello di letteratura scientifica.
Le conclusioni sono dunque da condividersi, considerando la pluralità di altri elementi “ indiziari” convergenti evidenziati negli elementi di prova del procedimento penale , acquisiti ritualmente ed utilizzabili anche nel giudizio civile.
L'attore ha dunque riportato, in conseguenza dei gravi abusi sessuali e delle violenze che hanno caratterizzato la lunga condotta delittuosa , un disturbo psichico cronico, qualificabile come Disturbo post
– traumatico da stress, incidente sulla sua integrità psico – fisica in misura che si ritiene congruo riconoscere pari al 27% ( nella media del “ range” valutato dal consulente di parte.
Passando ora ad esaminare i criteri di liquidazione occorre sin da subito premettere come al caso che qui occupa non potrebbe giammai applicarsi il DPR 13 gennaio 2025 n. 12 “Regolamento recante la Tabella Unica Nazionale (TUN) ” per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da responsabilità medica e sinistri stradali in caso di lesioni di "non lieve entità" (macrolesioni) con postumi permanenti pari o superiori al 10%, entrato in vigore il 5 marzo 2025.
Se è vero che attualmente le Tabelle pretorie sono solo un'applicazione del parametro equitativo dell'art. 1226 c.c. e che, quindi, non vi sarebbe un problema di successione di leggi nel tempo, si ricorda che la nasce con una ratio ben precisa, ossia quella di risarcire in modo “controllato” i danni non CP_6 patrimoniali i quali derivano da sinistri che si verificano in due settori ben precisi che prevedono un'assicurazione obbligatoria, al fine cioè di «razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori» art. 138, comma 1, cod. ass.)
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
Ciò posto, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questa giudice onoraria, di dover fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SS.UU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n. 12408/2011, alla stregua della quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i pagina 12 di 20 giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
cfr. Cass. n. 38077/2021, secondo cui i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024 (in cui si è separato il “punto danno biologico” dal cosiddetto “incremento per sofferenza” o “danno morale”, attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), tenuto conto tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della lesione da individuarsi alla data del commesso reato ( anni 6) e dell'entità dei postumi permanenti, può essere riconosciuto all'attore l'importo richiesto dall'attore ed analiticamente indicato a pag. 11 della citazione.
Sul punto, va richiamato quanto di recente affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7513/2018 secondo la quale una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: i) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; ii) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale: la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dalla predetta alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Cass. n. 17219/2014).
Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico- relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 23778/2014).
Sotto il profilo della personalizzazione, la presente istruttoria, seppur di carattere documentale, è gravida delle specifiche allegazioni che non solo consentono, ma impongono alla giudicante di riconoscere la pagina 13 di 20 personalizzazione massima richiesta in citazione.
In primo luogo, il danno biologico riconosciuto è di natura interamente psichica, con la conseguenza che è necessario distinguere gli aspetti di dolore e sofferenza che hanno assunto rilevanza tale da compromettere l'integrità psico-fisica della persona da quelli che rientrano nella sfera del danno morale, da vita di relazione e da percezione di sé, che si uniscono e si sommano a quelli strettamente psichici.
Va inoltre considerato che la lesione, avvenuta quando il era piccolissimo ( 6 anni), ha condizionato CP_2
l'intera evoluzione della sua esistenza, emergendo con maggiore prepotenza in prossimità del raggiungimento del decimo anno di vita e ha avviato il complicato periodo di inserimento nei rapporti con i coetanei e nell'ambiente scolastico.
Non può poi tralasciarsi la circostanza che gli abusi siano stati commessi a casa degli zii paterni e quindi in un nel luogo in cui il bambino dovrebbe sentirsi protetto e al sicuro, affidato a adulti che, in ragione dello stretto rapporto parentale fanno le veci dei genitori.
Infine, non deve tralasciarsi la circostanza che i comportamenti tutti di natura dolosa di natura, accompagnati anche da minaccia, si sono ripetutisi nel lungo arco temporale accertato in sentenza penale ( 2002-2007) , in un ingravescenza di sfogo di istinti sessuali verso un minorenne indifeso affidato agli autori dei delitti.
Tali elementi permeano inevitabilmente la vita intera della vittima in ogni aspetto della sua quotidianità, essendo destinati a riflettersi in maniera trasversale su ogni momento della vita, a differenza di ciò che accade, ad esempio, ove il danno sia costituito da un arto compromesso (nel qual caso, il danno morale sarà strettamente connesso ai momenti della vita che coinvolgono l'arto).
La lesione, dunque, attiene anche alla sfera della sicurezza e della fiducia nel prossimo, peraltro aspetto che è stato ben evidenziato negli elaborati peritali resi tanto in sede di battimento penale sia nel separato e pendente procedimento civile.
In ragione di quanto sopra, ma in applicazione delle più recenti tabelle Milanesi per l'anno 2024 il calcolo riportato dalla difesa attorea a pag. 11 della citazione merita di essere condiviso sotto il profilo concettuale, perché coerente con i principi sopra cennati e adeguatamente rappresentativo, per quanto sia possibile in vicende drammatiche come quella oggi sub iudice, della entità dei tutti i pregiudizi patiti, ma aggiornato agli importi attuali
Il danno da inabilità temporanea può essere liquidato nella somma complessiva di euro 83.764,00 compresa la personalizzazione, con applicazione di una somma, per inabilità temporanea totale, di poco superiore ad euro 172,00 per giorno ( con liquidazione di gg. 122 di inabilità totale ( pari al periodo di ospedalizzazione subito) e 730,00 gg. al 50%).
Per quanto riguarda il danno all'integrità psico – fisica di natura permanente, comprensivo anche della componente del c.d. danno morale ( o da sofferenza soggettiva) , i valori “ standard” delle tabelle milanesi ( del 2024) sono pari, tenuto conto dell'età della persona offesa al momento dei primissimi episodi di abuso sessuale ( 6) e della percentuale di invalidità permanente ritenuta in sentenza ( 27%), sono ad euro 174.985,00 ( di cui euro 122.367,00 per danno biologico ed euro 55.618,00 per il danno da sofferenza soggettiva). La stessa tabella prevede, quale criterio di personalizzazione massima, una percentuale pari al 32%.
Tenuto conto della natura dolosa dell'illecito e delle specifiche circostanze in cui si sono consumate le violenze, dei rapporti tra la persona offesa e gli autori dei fatti e dell'intensa sofferenza psico – fisica che è conseguita ad ogni singolo abuso sessuale che per come accertati in sede penale sono avvenuti con elevata violenza e lesività, appare equo, personalizzare tali valori nella maggior misura del 50% ( superiore dunque alla misura massima tabellare del 32%).
pagina 14 di 20 Sotto il profilo della personalizzazione, merita ricordare che già il Tribunale di Milano sez. X, 11 agosto 2021, n. 6963, ha ritenuto opportuno, in un caso di intensa sofferenza causata da violenza sessuale e lesioni patite da una minore da parte dello zio paterno, procedere ad una personalizzazione del danno biologico nei termini pressoché doppi della percentuale di personalizzazione massima prevista dalla Tabella Milanese in materia di danno biologico, sia temporaneo che permanente.
Le tabelle Milanesi chiariscono che “È opportuno ricordare che la Tabella costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. sent. n. 12408/2011). Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale anche per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo” (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n. 16601/2017).
E' indubbio che, nelle ipotesi menzionate, come quella oggi sub iudice, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria. Inoltre, non deve dimenticarsi che, nelle ipotesi di illeciti dolosi pluri-offensivi di diversi diritti della vittima (ad es., diffamazione o violenza sessuale che causino anche una lesione permanente e/o temporanea all'integrità psicofisica della persona), il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce certo il novero dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'illecito, occorrendo separata ed autonoma liquidazione del diverso danno per lesione della reputazione (nell'ipotesi della diffamazione) ovvero per lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale (nell'ipotesi della violenza sessuale) della vittima, nella misura in cui sono stati dedotti ed accertati”.
Nel caso di specie, la personalizzazione del danno deve avvenire sulla base di caratteristiche specifiche e ciò giustifica un aumento pari al 50%.
Il danno permanente va pertanto liquidato nella somma complessiva di euro 263.786,50 ( euro 122.367,00
+ aumento del 50% pari ad euro 61.183,50 per danno biologico propriamente detto;
euro 55.618,00 per sofferenza soggettiva interiore + aumento del 50% pari ad euro 27.618,00 e così per complessivi € 88.801,50 di aumento complessivo).
Di seguito si riporta la tabella grafica esplicativa di quanto sopra liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 6 anni
Percentuale di invalidità permanente 27%
Punto danno biologico € 4.648,33
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 43%) € 1.998,78
Punto danno non patrimoniale € 6.647,11
Punto base I.T.T. € 172,00
Giorni di invalidità temporanea totale 122
pagina 15 di 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 730
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
€ 122.367,00 Danno biologico
Danno morale € 52.618,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 174.985,00
Aumento personalizzazione del 50% € 88.801,50
Totale € 263.786,50
Invalidità temporanea totale € 20.984,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 62.780,00
Totale danno biologico temporaneo € 83.764,00
Totale con personalizzazione al 50% € 347.550,00
Il danno all'integrità psico – fisica così liquidato non esaurisce, però, tutte i pregiudizi non patrimoniali subite dalla persona dell'attrice per effetto dei reati accertati in sede penale con sentenza definitiva, attesa la natura plurioffensiva degli illeciti.
I reati per i quali è intervenuta la condanna in sede penale, per violenza sessuale hanno determinato oltre ai danni specificamente correlati all' integrità psico – fisica, anche la lesione dell'autonomo diritto all'autodeterminazione sessuale e personale come emerge chiaramente dalla gravità degli atti compiuti , dalla loro reiterazione, in un contesto temporale di ben 5 anni, degli abusi sessuali, accompagnati da violenze fisiche e morali;
dal contesto “ parentale” nel quale sono avvenuti i fatti;
dallo stato di terrore e paura indotto nella vittima in così tenera età per le minacce di morte che hanno fatto seguito alla violenza allorquando , compreso che quegli atti erano sbagliati, si opponeva agli stessi senza esito. Pt_1
Per tali ragioni , pur nella estrema difficoltà di addivenire ad una corretta e congrua determinazione, si ritiene equo e prudenziale quantificare il danno da lesione del diritto di autodeterminazione sessuale e personale in misura pari ad euro 50.000,00
Il danno non patrimoniale complessivo subito da va liquidato nella somma, rivalutata Parte_1 all'attualità, di euro 397.550,00, comprensiva della provvisionale immeditamente esecutiva disposta in sede penale di cui la convenuta può certamente beneficiare ai sensi degli artt. 2055 e 1292 c.c.
Infatti come dettagliatamente indicato da parte attrice a seguito della sentenza penale resa dal Tribunale pagina 16 di 20 Collegiale di NA venne avviato pignoramento immobiliare in danno dei Sigg. e Controparte_2
, oggetto di richiesta di conversione da parte del solo Sig. (richiesta accolta da CP_1 Controparte_2
CP_7
La procedura si è conclusa con l'integrale pagamento della provvisionale liquidata in sede penale da parte del Sig. a seguito della richiesta conversione del pignoramento (cfr. le assegnazioni di Controparte_2 somme in tale ambito da parte del Giudice della Esecuzione, sotto elencate, da all. 055 ad all. 061) e precisamente :
- €.33.655,88 assegnati con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in data 12.5.2019;
- €. 11.391,69 assegnati con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in data 5.3.2020;
- €.22.782,44 assegnati con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in data 21.1.2021
- €. 16.861,29 (oltre interessi legali sino alla data della liquidazione, 19.5.2022) assegnati con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in data 19.5.2022 su istanza e conteggio congiunti dei difensori delle parti.
Conseguentemente dalla somma complessiva a titolo di danno non patrimoniale indicato nel dispositivo andrà detratta la somma già corrisposta a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva per come sopra ricostruita dall'obbligato in solido . Controparte_2
Quanto alla modalità di calcolo di devalutazione, rivalutazione ed interessi si ritiene di dover procedere nel modo che di seguito verrà illustrato:
La somma di € 397.550,00 deve essere devalutata alla data del fatto da individuarsi al 31.12.2002 e poi maggiorata di rivalutazione e interessi, sulla somma via via rivalutata, sino alla liquidazione nel modo che segue, tenuto conto degli interessi già corrisposti in sede esecutiva avanti al GE.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Si ritiene peraltro congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Va però precisato che, al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, dalle somme complessive dovute devono essere detratti gli acconti , nel caso di specie la provvisionale immediatamente esecutiva per come assegnata dal GE al nel procedimento esecutivo sopra cennato. Parte_1
La Suprema Corte (Cass. n. 1163/1998) ha stabilito che in materia di risarcimento del danno da illecito civile, qualora il responsabile (od il suo assicuratore), nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio di risarcimento, corrisponda al danneggiato un acconto sul risarcimento dovuto, il giudice deve: a) o sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento calcolato con riferimento al momento del sinistro, e quindi rivalutare la differenza;
b) oppure rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale.
Ulteriormente, confermandosi tale orientamento, si è precisato che “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014). pagina 17 di 20 Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento, escludendosi come detto la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: • a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici • b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
• c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
L'attore ha poi chiesto il danno patrimoniale sotto il profilo della perdita di due anni di studio e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro quale conseguenze dannose ulteriori derivanti dai fatti per come accertato in sentenza penale.
A tal fine ha allegato di aver lasciato la scuola superiore nel novembre 2013, quando frequentava la III superiore e di aver vissuto, di giorno, presso un centro diurno dal 2014 anche oltre la maggiore età, anche per stare più sereno durante lo svolgimento del processo (doc. 048).
Allega ancora di aver poi ripreso la scuola, frequentando corsi serali, solo successivamente, e si è diplomato nel giugno 2017 (alla fine dunque dell'anno scolastico 2016-2017), quindi a ventuno anni (doc. 047, diploma di scuola secondaria superiore).
La voce di danno patrimoniale, per quanto compiutamente allegato sotto il profilo documentale, dal leggere in simbiosi con tutti gli atti del procedimento penale e con le prove testimoniali assunte nel separato e pendente procedimento civile iscritto al rg 828/2022, deve essere riconosciuta e liquidata.
Premesso che su tale specifica circostanza le deduzioni di parte convenuta si appalesano quanto mai generiche, appare oltre modo provato che il tardivo conseguimento del diploma di scuola superiore da parte del sia causa, secondo il criterio dell'id quod plerunque accidit, conseguenza certa dei fatti CP_2 delittuosi commessi in suo danno, determinanti costanti assenze per seguire il necessario percorso di recupero psicoterapeuticho previsto dalla psichiatria infantile nonché rendere necessaria la frequentazione di un centro diurno al fine di rendere maggiormente efficacie il cennato programma.
Conseguentemente la perdita di 2 anni scolastici costituisce circostanza pacifica.
Osserva ulteriormente questa giudice onoraria che parte attrice ha prodotto il diploma di scuola superiore conseguito nel giugno del 2017 da , quindi all'età di 21 anni, dopo aver frequentato corsi Parte_1 serali che gli consentissero di raggiungere il necessario traguardo per accedere al mondo del lavoro.
A Tale documento ha, fatto seguito la deduzione ma anche l'allegazione documentale che dopo un periodo di lavori del tutto saltuari e precari negli anni successivi e poi a tempo determinato (a chiamata) nell'anno 2020 (dal maggio all'agosto 2020: cfr.busta paga doc. 049), alla attualità, l'attore, dal 2021 ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Deve quindi essere comunque ritenuto acquisito al processo il dato che successivamente alla bocciatura nel primo anno della scuola superiore, ha continuato gli studi sia superiori che universitari nei tempi curriculari, rendendo quindi sussistente la presunzione che il ritardato ingresso nel mondo del lavoro sia causalmente riconducibile unicamente dalla perdita dell'anno scolastico in conseguenza del sinistro in oggetto.
Viene quindi riconosciuto in favore di il danno patrimoniale da ritardato ingresso nel mondo del lavoro, per la liquidazione del quale può ben farsi ricorso ai criteri equitativi della pensione sociale, che tuttavia, proprio per il criterio equitativo di massima prudenza che viene in questa sede applicato, deve essere limitato al doppio della pensione sociale prevista per l'anno 2017, e non al triplo, moltiplicato per 13 mensilità, e poi ancora per il numero di anni di studio persi ovvero 2, con liquidazione del danno pagina 18 di 20 arrotondata in eccesso in € 23.300,00 , che corrisponde ad una somma ritenuta equa, se parametrata ad una annualità di primo stipendio:
448,07x2= 896,14
896,14x13= 11.649,82
11.649,82x2= 23.299,64 arrotondata per eccesso a 23.300,00
Si specifica che per la liquidazione di tale danno, effettuata con la presente sentenza, deve applicarsi il valore dell'assegno sociale per il 2017 di € 448,07 che costituisce la “prestazione assistenziale che non dipende dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento dei 67 anni di età anagrafica”.
L'importo sopra liquidato a titolo di danno patrimoniale deve essere maggiorato di rivalutazione e interessi (sulla somma via via rivalutata anno per anno) dalla data convenzionalmente considerabile al 1.1.2018 di presumibile accesso al mondo del lavoro sino alla liquidazione effettiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta secondo lo scaglione di valore determinato nel libello introduttivo, peraltro coerente anche al decisum ( 260.001 a 520.000) secondo valori prossimi al minimo edittale tenuto conto del carattere semplificato dell'istruttoria ( eminentemente documentale).
Vanno liquidate in sentenza – nella misura indicata in dispositivo, relativamente le sole fasi di studio e introduttiva, stante la sostanziale assenza di istruttoria, e decisoria.
Ogni altra questione da intendersi assorbita nella presente motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCERTATA la responsabilità di per i fatti di cui in premessa CONDANNA la Controparte_1 stessa al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e Parte_1 patrimoniali conseguenti ai reati accertati con sentenza n. 1186/2016 resa all'udienza del 7.12.2016 dal Tribunale collegiale penale di NA, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n.6002 del 13.12.2018, divenuta irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione terza, n. 9863/2020 depositata in data 12.3.2020, e liquidati nelle seguenti somme:
- €397.550,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione per come indicato in parte motiva, dal quale va detratto l'importo già versato nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 268/2017 RGEI Tribunale di NA da parte del condebitore in solido Sig. a Controparte_2 titolo di provvisionale immediatamente esecutiva;
- € 23.300,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi e rivalutazione per come indicato in parte motiva.
CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano € 7.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, riservando con separato decreto ogni ulteriore provvedimento in ragione dell'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato.
pagina 19 di 20 NA, 25 ottobre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1021/2024 promossa da:
(nato a [...] il [...], residente in [...] (c.f.: Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in (53100) NA, via Arturo Pannilunghi 14, presso e nello C.F._1 studio dell'Avv. Silvia Monfardini del Foro di NA (c.f.: ) che lo rappresenta CodiceFiscale_2 assiste e difende come da procura in atti e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Legge, le notificazioni e comunque ogni avviso relativo al presente procedimento all' indirizzo PEC del difensore: ovvero al n. di fax 0577.205287 Email_1
ATTORE contro
E PER ESSA IL TUTORE LEGALE AVV. CECCARELLI CINZIA Controparte_1 (C.F. nata a [...] ( Tunisia), il 12/11/1944, residente in [...]
278, attualmente detenuta presso C.C. - C.R. di Sollicciano, sito in Firenze (FI), Via G. Minervini n. 2/R, in persona della Tutrice legale nominata Avv. Cinzia Ceccarelli del Foro di NA, con studio in NA (SI) Via Camollia n. 99, ( C.F. ) giusta nomina avvenuta con provvedimento del Tribunale C.F._4 di NA, G.T. Dott. Paolo Bernardini del 14.3.2022, elettivamente domiciliata in NA (SI), Via Camollia n. 99, presso e nello Studio dell'Avv. Duccio Campani (C.F. ) del Foro di NA, che la C.F._5 rappresenta e difende, giusta procura in atti, e che dichiara di voler ricevere gli avvisi di legge al seguente indirizzo pec: Email_2 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni di seguito riportate: PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni eventuale contraria domanda, eccezione e difesa, condannare - sulla base delle condotte costituenti reato, delle allegazioni tutte dedotte in narrativa e delle prove versate in atti - la convenuta (quale debitore in solido col Sig. ) al risarcimento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali cagionati, che allo stato si quantificano in €. 335.453,56 oltre rivalutazione e interessi come per Legge, da cui va detratto l'importo già versato nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 268/2017 RGEI Tribunale di NA da parte del condebitore in solido Sig. , - ovvero al risarcimento di quella diversa, Controparte_2 maggiore o minore somma che risulterà di ragione e giustizia, anche in parte in via equitativa, sempre oltre rivalutazione e interessi come per Legge e sempre detratto quanto già versato nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 268/2017 RGEI Tribunale di NA. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Per scrupolo difensivo, si precisano le conclusioni anche in via istruttoria (trascrivendo di seguito la richiesta avanzata in memoria ex art. 171 ter n.2 cpc), di cui si insiste per la reiterazione. pagina 1 di 20 PARTE CONVENUTA: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: nel merito, in accoglimento delle sovraestese osservazioni ed eccezioni, respingere la domanda attrice perché del tutto sfornita di prova per come richiesta dalle norme che governano il giudizio civile e dalla conforme giurisprudenza in tema specifico, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di NA, chiedendone Parte_1 Controparte_1 la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, relativamente ai fatti delittuosi commessi in suo danno ( in concorso con ), accertati con sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Controparte_2
NA , in data 7.12.2016 quanto ai delitti previsti e puniti dagli art. 81,609 bis-609 ter comma 1 n.2 e ultimo comma, 609 octies-609 ter comma 1 n. 2 e ultimo comma C.P. ( cfr doc. 1 fasc. attoreo), pressoché integralmente confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n.6002 del 13.12.2018 (cfr 2) e divenuta irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione terza, n. 9863/2020 depositata in data 12.3.2020 che dichiarava inammissibili i ricorsi.
Ha esposto, a fondamento della domanda di essere stato parte offesa e parte civile costituita (dal raggiungimento della maggiore età, in proprio) nel procedimento penale iscritto al numero di ruolo del dibattimento penale n. 223/2014 (1381/2012 RNR) svoltosi contro i Sigg. e Controparte_2 [...]
imputati dei seguenti delitti: CP_1
“ quanto ad entrambi gli imputati:
A - dei delitti previsti e puniti dagli art. 81,609 bis-609 ter comma 1 n.2 e ultimo comma, 609 octies-609 ter comma 1 n. 2 e ultimo comma C.P., perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed anche con la partecipazione di (deceduto), con violenza e minaccia ed approfittando della permanenza del bambino nella loro casa ai quali Persona_1 frequentemente veniva affidato dai genitori, compivano sistematicamente all'interno dell'immobile rurale e nelle relative pertinenze (giardino, serra, granaio, magazzino, capanno agricolo), talvolta singolarmente e quasi sempre in gruppo, atti sessuali con il proprio nipotino , di anni 10, sin da quando il bimbo aveva l'età di 5-6 anni, consistiti Parte_1 nel farsi toccare, accarezzare e leccare/ succhiare gli organi genitali, nel farsi praticare sesso orale eiaculando all'interno della bocca costringendo costui a deglutire il liquido seminale , nonché nel toccare e leccare/succhiare, a loro volta, il sesso del minore obbligandolo ad ogni genere di attività sessuale, imponendogli di assistere alle attività sessuali di gruppo (praticate tra i fratelli
, e ) e di parteciparvi, forzandolo a subire, alternativamente o simultaneamente, rapporti Controparte_2 Per_1 CP_1 anali e rapporti orali (quest'ultimi sia nei riguardi degli zii che della zia), fatti che avvenivano sempre sotto la costante minaccia dell'uso del fucile, continuamente presente nelle stanze in cui avvenivano gli abusi (posta in essere dallo zio
), del coltello (posta in essere dagli zii e ). Inoltre prospettavano a costui un grave pericolo per la CP_2 CP_2 CP_1 vita dei genitori qualora avessero raccontato delle violenze subite mostrandogli di possedere la chiave della casa di costoro lasciando intendere di avere sempre libero accesso all'immobile, violenze che a volte venivano anche videoregistrate con una telecamera amatoriale. Costringevano talvolta, quando ormai era diventato più grande, la P.O. Biestro ad inalare Pt_1 sostanze narcotiche prima di sottoporlo agli atti sessuali, e percuotendolo con un mestolino da cucina le volte in cui il bambino tentava di opporsi alle violenze;
con le aggravanti di aver commesso il fatto su un bambino di età inferiore ai dieci anni, con l'uso di armi e di sostanze narcotiche.
B. del delitto previsto e punito dagli art. 110, 610, comma 2 C.P., perchè in concorso tra di loro e con Persona_1
(deceduto), con violenza e minaccia descritte di cui al capo d'imputazione che precede, costringevano il nipotino , Parte_1 che aveva appena rimesso dopo che era stato costretto a inghiottire il liquido seminale a seguito della patita violenza sessuale orale, a mangiare il proprio vomito.
C. del reato previsto e punito dagli art. 110,697 C.P. perchè illegalmente detenevano nella loro abitazione, ubicata in NA via Cassia Sud n. 278, numero 19 cartucce per fucile cal. 20 e n. 21 cartucce per fucile cal. 16 senza averne fatto denuncia all'Autorità. La sola D. del delitto previsto e punito dagli art. 81, 612 comma 2 C.P. Perchè in Controparte_1 esecuzione di un medesimo disegno criminoso, minacciava a un ingiusto danno Parte_2 pagina 2 di 20 rivolgendo a costei, a più riprese, gesti gravemente intimidatori consistiti nel mimare di tagliarle la gola e di gettare la testa per terra.
Il solo E. del delitto previsto e punito dall'art. 612 comma 2 C.P. perchè minacciava a Controparte_2 Pt_3 un ingiusto danno rivolgendogli testuale frase “...avete detto che ho fatto ingoiare il liquido a . Avete costruito
[...] Pt_1 questa storia. Se vado in galera, quando esco vi uccido tutti…”
Il Tribunale collegiale di NA, all'esito di una lunga istruttoria, con sentenza n. 1186/2016 resa all'udienza del 7.12.2016, previa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quanto all'ipotesi sub B , dichiarava e colpevoli dei reati di cui ai capi A, D ed E e per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto li condannava entrambi alla pena di anni 9 mesi 2 di reclusione oltre ad € 250,00 a titolo di ammenda quanto al reato contestato al capo C della imputazione.
Seguivano le pene accessorie previste ex lege e la condanna nonché la condanna generica al risarcimento di tutti i danni patiti dalle costituite parti civili, disponendo in favore del una provvisionale Parte_1 immediatamente esecutiva di € 80.000,00.
Con sentenza del 13.12.2018 n. 6002 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronunzia di prima grado ,accertava solo la intervenuta prescrizione quanto alla ipotesi sub D, confermando integralmente tutte le altre statuizioni condannatorie.
Infine con sentenza n. 9863 resa dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione in data 12.3.2020, la sentenza resa dal Tribunale di NA ( per come limitatissimamente riformata dalla Corte di Appello di Firenze) diveniva definitivamente irrevocabile.
Sulla scorta di tali premesse, ed in forza del disposto normativo di cui all'art. 651 c.p.c., adiva l'intestata curia al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle gravi violenze sessuali subite in tenerissima età in ambito familiare, allegando, a confutazione delle lamentate conseguenze dannose, l'integralità degli atti del giudizio penale svoltosi avanti al Tribunale di NA nonché quelli del separato giudizio civile recante RG 828/2022 instaurato contro il correo
[...]
( ancora pendente), come tali dimostrativi delle lesione a valori costituzionalmente garantiti quali CP_2 la salute psico-fisica e quello ad una libera autodeterminazione della sfera sessuale.
Concludeva quindi affinchè il Tribunale di NA “ respinta ogni eventuale contraria domanda, eccezione e difesa, condannare - sulla base delle condotte costituenti reato, delle allegazioni tutte dedotte in narrativa e delle prove versate in atti - la convenuta (quale debitore in solido col Sig. ) al risarcimento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali cagionati, che allo stato si quantificano in €. 335.453,56 oltre rivalutazione e interessi come per Legge, da cui va detratto l'importo già versato nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 268/2017 RGEI Tribunale di NA da parte del condebitore in solido Sig. , - ovvero al risarcimento di quella diversa, Controparte_2 maggiore o minore somma che risulterà di ragione e giustizia, anche in parte in via equitativa, sempre oltre rivalutazione e interessi come per Legge e sempre detratto quanto già versato nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 268/2017 RGEI Tribunale di NA. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio. § In via istruttoria: - si depositano i documenti enumerati in narrativa muniti di indice, reiterato in calce al presente atto. Per ogni scrupolo si depositano anche: @ il verbale 12.1.2023 di ammissione delle prove testimoniali nel giudizio n. 828/2022 RG Tribunale di NA (all.067); @ il verbale 15.3.2023 di assunzione testimoniale dei capitoli di prova ammessi nel giudizio n. 828/2022 RG Tribunale di NA (all.068) - per scrupolo difensivo e solo ove ritenuta necessaria, si richiede sin da ora CTU medico legale, riservandoci di interloquire in merito all'eventuale quesito e comunque richiedendo sin da ora che la stessa sia possibilmente da effettuarsi da parte di un collegio costituito da un medico legale e uno psichiatra o psicoterapeuta, al fine di 1) accertare il nocumento patito quale conseguenza dei reati subiti, in termini di compromissione di ogni aspetto della sfera medico legale psicofisica, biologica, morale ed esistenziale;
2) quantificare, a fini di liquidazione, il grado di compromissione così accertato;
Si indicano i seguenti mezzi di prova: • Prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1 - DVC da data antecedente la nascita di (4.12.1996) il nucleo Pt_1 familiare formato da , i genitori e ed i fratelli e si è spostato ad abitare nella casa Pt_1 Pt_2 Pt_3 CP_3 CP_4 attuale, al numero civico 274, accanto alla casa degli zii e che si trova al civico 278, dove prima CP_2 Controparte_1 convivevano tutti.
2 - Dica se per quanto a sua conoscenza , dalla nascita (4.12.1996) agli inizi del 2009 ha assistito o Pt_1
pagina 3 di 20 vissuto in prima persona, nella famiglia o all'esterno, a litigi violenti, aggressioni, lutti improvvisi o comunque incidenti o episodi traumatici 3 - Descriva il carattere di da bambino piccolo fino ai dodici anni circa di età (anno 2008) 4 - Dica
Pt_1 in particolare che in tale periodo (fino al 2008 circa) giocava con i coetanei, che gli piacevano gli animali, che gli piaceva o praticava qualche sport, che andava a scuola senza rifiutarsi, che aveva amici, giocava, frequentava altri bambini e ragazzi 5 Descriva il modo di comportarsi ed il carattere di da bambino piccolo fino ai dodici anni di età (anno 2008) rispetto al
Pt_1 modo di comportarsi ed al carattere dei coetanei che frequentava 6 - Descriva il carattere ed il modo di comportarsi di
Pt_1 dall'inizio del 2009 sino al 2014 circa 7 Dica se il carattere e il modo di comportarsi di dall'inizio del 2009 sino al
Pt_1 2014 circa è stato diverso da quello del periodo precedente il 2009 8 DVC dall'inizio del 2009 sino al 2014 circa ha
Pt_1 smesso di frequentare coetanei o amici, ha smesso di seguire o praticare qualche sport, ha smesso di andare a scuola, ha smesso di frequentare associazioni o contrade, ha smesso di svolgere attività extrascolastiche e quali 9 - Dica che nel periodo
Pt_1
2009/2013 la sera non si addormentava e aveva risvegli notturni10 - Dica che nel periodo 2009/2013 aveva smesso
Pt_1 di mangiare ai pasti ed a periodi rifiutava di mangiare del tutto 11 - Dica che nel periodo 2009/2013 ha visto in
Pt_1 alcune occasioni avere attacchi di panico, mettersi a piangere all'improvviso, avere conati di vomito e tenere un fazzoletto sulla bocca 12 - Dica se tra i due periodi di cui ai capitoli che precedono (ovvero: periodo fino al 2008 da un lato e periodo dal 2009 in poi dall'altro lato) ci sono stati cambiamenti o meno nel modo di comportarsi di e se vi furono, li descriva 13 -
Pt_1 Dica che nel periodo 2009/2013 condivideva la cameretta con la sorella Si indicano a testimoni sui capitoli da
Pt_1 CP_4 Controparte_ 1 a 13 e , entrambi residenti in [...] 14 - Dica se Testimone_1 conferma la deposizione resa all'udienza del 10.11.2015 nel proc.penale 223/2014 R.Dib Tribunale di NA, trascritta come da copia che Le si mostra (doc. 066) 15 - Dica che, nel periodo nel quale è stata la pediatra di e fino circa Parte_1 ai 12 anni di età di (2008), non ha avuto conoscenza o notizia né ha potuto riscontrare per ragioni della sua
Pt_1 professione, che abbia assistito o vissuto in prima persona, in famiglia o all'esterno, a litigi violenti, aggressioni, lutti
Pt_1 improvvisi o comunque incidenti o episodi traumatici Si indica a testimone sui capitoli 14 e 15 la Dott.ssa con Testimone_2 studio in NA 16 - Dica se conferma la deposizione resa all'udienza del 10.11.2015 nel proc. penale 223/2014 R.Dib Tribunale di NA, trascritta come da copia che Le si mostra (doc. 067) Si indica a testimone sul capitolo 16 la Dott.ssa
res. in NA 17 - DVC, in qualità di Medico di base di , è a conoscenza delle prescrizioni Testimone_3 Parte_1 del suo piano terapeutico e della necessità per lo stesso, in ragione dei medicinali assunti in passato e della storia medica pregressa, di essere esaminato dalla Commissione Medica in occasione dei rinnovi della patente di guida “.
Si è costituita in giudizio a mezzo della propria tutrice legale Avv. Cinzia Ceccarelli, Controparte_1 giusta nomina del Giudice Tutelare presso il Tribunale di NA che, deducendo il difetto di prova sull'esistenza del nesso di causalità tra i fatti reati come sopra accertati dalla sentenza penale irrevocabile resa dal Tribunale di NA ed i “danni conseguenza” lamentati, nonché ulteriormente dedotto ed eccepita la rilevanza ai fini del decidere dell'art. 187 c.p., quanto meno sotto il profilo dell'incidenza dei fatti dolosi ritenuti commessi nei confronti dell'attore da parte degli agenti con riferimento all'attività delittuosa perpetrata dall'uno e dall'altro, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree.
Concludeva quindi affinchè il Tribunale adito volesse “ nel merito, in accoglimento delle sovraestese osservazioni ed eccezioni, respingere la domanda attrice perché del tutto sfornita di prova per come richiesta dalle norme che governano il giudizio civile e dalla conforme giurisprudenza in tema specifico, con condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite. In via istruttoria la difesa della convenuta rappresenta, sin da ora e senza inversione dell'onere della prova, l'intendimento di produrre supporto contenente le fonoregistrazioni degli esami testimoniali resi nelle udienze dibattimentali del processo penale di primo grado, definito con sentenza di condanna della convenuta, in seguito divenuta irrevocabile.”
La causa veniva istruita solo con le produzioni documentali e con ordinanza resa in data 12.10.25 rimessa in decisione all'esito della udienza cartolare del 10.10.25 sulla scorta delle conclusioni già precisate dalle parti con note ex 189 c.p.c.
*** *** ***
All'esito della espletata istruttoria la domanda attorea merita integrale accoglimento per le ragioni che di seguito saranno esposte.
Va preliminarmente dato conto che oggetto del presente procedimento è la domanda di accertamento e conseguente condanna al risarcimento dei danni che l'attore lamenta di aver subito a seguito delle gravi pagina 4 di 20 condotte delittuose di violenza sessuali perpetrate ai suoi danni quando ancora era infradecenne da parte degli zii paterni in un arco temporale sensibilmente ampio che va dal 2002 sino a data prossima all'anno 2007.
In merito all'an debeatur, l'ampia allegazione documentale offerta dalla difesa attorea, integralmente riproduttiva dei verbali di prova testimoniale, della documentazione medica e scolastica nonché delle perizie rese in senso al procedimento penale di primo grado svoltosi al Tribunale di NA, compendiano la sentenza resa dal medesimo collegio n. 1186/2016 in data 7.12.2016 con la quale l'odierna convenuta, in concorso col correo è stata ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 81,609 bis-609 Controparte_2 ter comma 1 n.2 e ultimo comma, 609 octies-609 ter comma 1 n. 2 e ultimo comma c.p., e per l'effetto condannata alla pena di anni 9 e mesi 2 di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p. e, altresì, al risarcimento dei danni in favore di una delle costituite parti civili, liquidando Parte_1 a titolo di provvisionale la somma di euro 80.000,00 ( cfr. all. 1 atto di citazione).
Quanto agli effetti del giudicato penale nel giudizio civile , occorre ricordare che la pronuncia penale, passata in giudicato, ha efficacia nel presente giudizio ex art. 651, co. 2, c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, dalla sentenza pronunciata dalla sentenza del Tribunale penale di NA il 7.12.2026 già citata ( confermata dalla corte di Appello quanto ai delitti previsti e puniti dagli art. 81,609 bis-609 ter comma 1 n.2 e ultimo comma, 609 octies-609 ter comma 1 n. 2 e ultimo comma c.p., sotto il profilo della ricostruzione dei fatti ed all'affermazione di penale responsabilità degli imputati) risulta provato che l'odierna convenuta, seppur in concorso con , abbia abusato sessualmente ed in Controparte_2 innumerevoli occasioni del nipotino , all'epoca dei fatti infradecenne. Parte_1
Sia bastevole a tal fine riportare alcuni tratti salienti della pronunzia di primo grado che la scrivente ritiene compendiare le affermazioni di cui sopra
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Il Tribunale di NA e, successivamente, la Corte di Appello di Firenze, hanno esplicitamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a favore della persona offesa, costituita parte civile condannando gli imputati in solido fra loro al pagamento di una provvisionale di euro 80.000,00 e liquidazione dei danni da effettuarsi in separata sede.
I fatti dai quali deriva la domanda risarcitoria sono dunque stati accertati con sentenza penale passate in giudicato, che precludono nella presente sede una differente rilettura della vicenda da cui origina il giudizio.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non vi è alcun dubbio sulla responsabilità della convenuta, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché dell'art. 185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto di accertamento dinanzi al giudice penale.
Si ricorda, in via generale, che l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, che vede accertata la responsabilità penale dell'imputato e riconosce il diritto al risarcimento del danno patito delle parti civili, con liquidazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, vincola il giudice civile quanto al solo an debeatur, non invece al diverso profilo del quantum debeatur.
Ai sensi dell'art. 539 c.p.p. il giudice penale, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile, salva condanna al pagamento di una pagina 6 di 20 provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.
La determinazione relativa al quantum debeatur, in concreto, è rimessa al giudice civile, dovendosi escludere che la liquidazione fatta dal giudice penale in sede di condanna sia esaustiva della pretesa risarcitoria eventualmente vantata dal danneggiato del reato.
Il danno risarcibile deve essere allegato e provato in sede civile, anche con criteri presuntivi, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova.
Ancora e quanto al possibile rilevo che in questa sede potrebbe avere l'art. 187 c.p., per come dedotto dalla difesa della convenuta occorre ricordare che è principio ormai consolidato della giurisprudenza di Legittimità quello secondo cui «l'art. 2043 cod. civ. fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, mentre il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il "fatto dannoso"; atteso che la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà”
Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. per la responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicché ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse.
Deve infatti escludersi, a norma dell'art.41, comma secondo, c.p., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no» (Cass., 7 giugno 2006, n. 13272; tra le tante, cfr. anche: Cass., 4 giugno 2001, n. 7507; Cass., 15 luglio 2005, n. 15030; Case., 12 marzo 2010, n. 6041).
Con l'ulteriore precisazione che"il giudice ..., qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di episodi autonomi e scindibili, che abbiano a loro volta prodotto danni distinti, dei quali - sebbene tutti collocati all'interno di una serie causale unitaria - solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del solo evento di danno rispetto al quale la sua condotta, attiva o omissiva, opera come causa efficiente, ponendosi come antecedente causale necessario" (Casa., 25 settembre 2014, n. 20192).
Posto, che la prospettiva in cui si colloca la richiamata giurisprudenza è, eminentemente, quella della tutela del danneggiato, l'indagine ai fini della applicabilità della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. dovrà incentrarsi sulla unicità del "fatto dannoso" (imputabile alla pluralità di condotte) da assumersi come danno-evento, ossia nella sua configurazione giuridica di (fatto- illecito-determinativo-di) danno risarcibile siccome "ingiusto" e, dunque, in quanto (fatto-causativo-della-) lesione di un diritto/interesse tutelato dall'ordinamento.
In questa stessa prospettiva di tutela della posizione giuridica di chi subisce il danno (ingiusto), la responsabilità solidale disciplinata dall'art. 2055 c.c. non riguarda, di per sé, le conseguenze pregiudizievoli (il cd. danno-conseguenze) derivanti dalla lesione anzidetta (che, come detto, il primo comma del citato art. 2055 apprezza sul piano materiale del fatto-causativo), le quali conseguenze potranno assumere evidenza (unitamente alla graduazione delle colpe) ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti, in base pagina 7 di 20 al secondo comma dello stesso art. 2055 c.c.
Ne segue, la distinzione (già chiarita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Civile cfr ex multis., Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576) tra il piano della causalità materiale (retta dagli artt. 40 e 41 c.p., letti alla luce dei principi di settore del sottosistema della responsabilità civile), che presiede all'accertamento del nesso eziologico tra la condotta e il danno-evento, e il piano della causalità giuridica, che, in base all'art. 1223 c.c., opera la selezione del danni risarcibili in quanto conseguenza della lesione-giuridicamente-apprezzabile nella quale si esaurisce lo stesso danno- evento.
Distinzione che, dunque, condurrà ad applicare i principi e le regole (strutturali e di funzione) della causalità materiale nella individuazione delle plurime condotte (attive e/o omissive) suscettive di dar luogo al (l'unico) "fatto dannoso" come innanzi delineato.
Alla luce di quanto sopra esposto ed alla luce della lettura dei verbali di prova del procedimento penale di primo grado più volte cennato, ben compendiati ed analizzati nella pronunzia resa dal Tribunale collegiale penale di NA in data 7.12.2016, deve considerarsi sussistente il nesso di causalità materiale tra le tutte le condotte concorsualmente riferibili alla convenuta ed il danno-evento, giacché (in applicazione dell'art. 41 c.p.) tutte hanno concorso nella determinazione di esso, non emergendo in alcun modo condotte ulteriori estranee, o non partecipative, alla che siano state da sole sufficienti a determinare la Controparte_1 lesione del diritto all'integrità psico fisica ed alla intangibilità della sfera sessuale del proprio nipote.
Nelle medesima ottica (ed in consonanza con la stessa ratio di tutela del danneggiato che ispira la disciplina di coordinamento tra processo penale e processo civile sopra esposta), non può, peraltro, trovare rilievo, ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, c.c., la distinzione dell'efficienza causale del diverso comportamento di ogni soggetto, né, tanto meno, un'indagine sotto il profilo della graduazione dell'elemento psicologico, ovvero, sotto il medesimo profilo, della convergenza delle varie condotte peraltro minimamente allegate dalla convenuta stessa (essendone sufficiente, come detto, l'interdipendenza rispetto alla causazione materiale del danno).
Ciò posto e venendo al danno risarcibile ed ai criteri di liquidazione ha chiesto il Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, conseguenti ai fatti di reato accertati in sede penale.
Ha lamentato di aver riportato, a seguito dei reati commessi in suo danno, pregiudizi all'integrità psico – fisica di natura temporanea e permanente ( disturbo post – traumatico da stress) nonché in ragione dello stesso carattere plurioffensivo proprio dei reati di violenza sessuale per come ridisegnati dal Legislatore nell'anno 1996 , danni alla dimensione dinamico-relazionale della persona, sostanziantesi nella devastante compromissione del diritto ad una infanzia e ad una gioventù protetta e serena (diritti, questi, così come quello alla salute, parimenti tutelati dalla Costituzione), oltre che della lesione del diritto alla libertà ed alla autodeterminazione sessuale - sempre odioso ( ma particolarmente qui in quanto posto in essere nei confronti di minore ) oltre al danno morale. Persona_2
Ha così chiesto in applicazione delle tabelle Milanesi per l'anno 2024, salva la non condivisa possibilità per il giudice di applicazione della TUN introdotta col DPR 13 gennaio 2025 n. 12, che in suo favore sia riconosciuta una somma complessiva pari ad euro 300.524,11 già comprensivi di adeguata personalizzazione al caso concreto nel massimo previsto.
Ha chiesto, poi, il risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 34.949,46 quale triplo della pensione sociale a titolo di liquidazione convenzionale del danno derivante dalla forzosa sospensione degli studi cui fu costretto l'attore nel novembre 2013, allorquando, fu inserito presso un centro diurno dal 2014 per stare più sereno durante lo svolgimento del processo.
Ha allegato, a prova dell'esistenza dei danni risarcibili, la documentazione clinica e scolastica, i referti acquisiti nell'ambito del procedimento penale ( doc. da 4 a 27 e da 43 a 47), le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del dibattimento penale ( cfr doc da 67 a 70); le relazioni mediche tutte rese su Parte_1
pagina 8 di 20 sia quelle redatte dal CTP Dr. nonché quelle rese dal perito nominato dal giudice penale Per_3 [...] ( cfr docc. Da 28 a 42 fasc. attore). Per_4
Ancora gli atti, tutti, già assunti nel diverso procedimento civile ancora pendente presso la sezione civile di questo Tribunale, iscritto al Nrg 828/2022, ai danni di ed in particolare i verbali di prova Controparte_2 testimoniale nonché la relazione medico legale resa dal perito nominato dal GI procedente Dr. ( cfr Tes_3 da 50 a 54).
Quanto agli elementi di prova emergenti dagli atti del procedimento penale si osserva che gli stessi ben possono essere utilizzati e valutati in sede civile anche ai fini della determinazione del danno risarcibile.
Nel processo civile, vige, infatti, il principio di non tassatività dei mezzi di prova e al di fuori dei casi di prova legale non esiste, nel nostro ordinamento, una gerarchia delle prove per cui i risultati di talune di esse devono necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Deriva, da quanto precede, pertanto, che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale , esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale che, nel caso di specie, si è concluso con sentenza di condanna irrevocabile che ha effetti di giudicato “ vincolante” quanto all'accertamento dei fatti di reato ( e dunque anche del fatto “ storico” come ricostruito all'esito del giudizio).
Quanto alle relazioni dei CTP si osserva che, pur non assumendo le perizie c.d. di parte autonomo valore probatorio, costituendo allegazioni tecniche “ difensive” , le stesse ben possono essere valutate dal giudice, anche ai fini della decisione, laddove dalle stesse emergano indizi gravi, precisi e concordanti, valutabili come tali alla luce del complesso materiale probatorio acquisito nell'ambito del c.d. principio del libero convincimento.
La scelta assunta dallo scrivente magistrato onorario con l'ordinanza del 7.3.2025, di non procedere alla riedizione della prova orale già sfogata nel separato procedimento civile ( per la parte condivisibilmente ritenuta rilevante ed ammissibile) cosi come di una ulteriore CTU medico legale resa anch'essa nel medesimo, appare, nel caso specifico, giustificata oltre che dall'ampiezza del materiale probatorio già acquisito nel giudizio dibattimentale penale e nel separato giudizio civile ancora pendente, dalla circostanza che le cennate relazioni medico – legali appaiono congruamente motivate e fondate su criteri metodologici verificabili in via giudiziale e sui fatti “ storici” accertati in sede penale ed anche per evidenti ragioni di economia processuale, particolarmente rilevanti stante la risalenza nel tempo (dal 2002 sino al 2007) dei fatti di reato e il lungo lasso trascorso per la celebrazione del processo penale, con i relativi tre gradi di giudizio ( conclusosi in via definitiva solo a marzo del 2020 ).
L'attore ha chiesto, “ in primis” il risarcimento dei danni non patrimoniali correlati ai postumi di natura psichica e fisica, permanenti e temporanei, conseguenti alla reiterata perpetrazione di atti di violenza sessuale subiti dagli zii in un arco di tempo sensibilmente lungo che va dal 2002 al 2007 quando ancora era infradecenne così come accertati in sede penale.
Ha sostenuto di aver riportato postumi permanenti rappresentati da “ disturbo post – traumatico “ da stress”.
La sussistenza di tali danni deve ritenersi provata.
Dall'esame degli atti del procedimento penale emerge come la lesione che qui occupa sia il certo risultato dei continui atti di violenza sessuale, prevalentemente di natura orale, ai quali fu con violenza e minaccia sottoposto nell'abitazione degli zii e nel corso di un lungo calvario Controparte_1 Controparte_2 durato ben 5 anni.
Ebbene chiarire sin da subito, come peraltro ha fatto il giudice penale, che la lesione derivante da questa pagina 9 di 20 tipologia di violenze, che silente si è fatta strada all'interno di un ambito familiare che il non poteva CP_2 percepire come ostile, si è connotata per il consolidamento di episodi, ciascuno già di per se stesso lesivo del bene salute, la cui ingravescenza e la reiterazione in un tempo piuttosto lungo, ha determinato il consolidarsi dell'indicato disturbo.
Si allega infatti tanto nell'atto introduttivo, quanto nel quadro anamnestico del CTU Dr. nominato Tes_3 perito nel separato procedimenti civile rg 828/22 “ La lesione alla salute, sia fisica che psichica, è attestata dal lunghissimo calvario medico, richiamato peraltro anche dalla perizia svoltasi in sede penale, e comunque documentato in dettaglio da copiosa documentazione… In particolare, come si legge esaminando tale documentazione, a venne Parte_1 diagnosticata una 'Sindrome post traumatica da stress' già con la prima cartella medica del 9.3.2009 () e, sino dal 2010 (), si evidenziano, alternati a momenti di ripresa, nausea, ansia, pensieri suicidari, sintomi somatici e ritiro sociale;
si aggravano nel 2011 () i disturbi del comportamento alimentare e diventa necessario sottoporre il ragazzo a terapia nutrizionale per via parenterale;
si accentuano () attacchi di panico e fobia sociale, importante riduzione del peso corporeo, alterazione del ritmo sonno- veglia. Si reiterano i pensieri suicidari e i gesti autodistruttivi. Come poi risulta ancora dal…, all'Esponente è stato diagnosticato, in occasione di un ricovero in data 30.11.2012-5.12.2012 ' papilloma squamocellulare dell'ugola' , dunque una malattia virale a prevalente trasmissione sessuale…bloccato e compromesso il proprio sereno sviluppo psicofisico in anni delicatissimi… il tutto aggravato dalla fiducia e familiarità esistente all'epoca dei fatti nei confronti degli zii… La lesione alla salute è altresì attestata dal complesso iter medico e psicologico che ha caratterizzato l'adolescenza dell'Esponente, anche in concomitanza con la vicenda processuale (avviata nel 2009- 2010 e conclusasi in via definitiva nel 2019: e dunque per i tre gradi di giudizio per dieci anni, dipanatisi tra i 13 ed i 23 anni dell'Esponente) in assenza di qualsiasi altro trauma o esperienza… vi è stata nel tempo una cristallizzazione, “ una chiusura progressiva del soggetto” …: il danno alla salute, quindi, si è andato cronicizzando e concretizzando anzi, con l'età più adulta, con modalità più severe e sempre meno suscettibili di regresso…IN , che si era iscritto alla I classe della Scuola secondaria superiore per l'anno scolastico CP_2
2010-2011 (presso l'Istituto Sarrocchi di NA) non ha frequentato quasi mai durante tale anno... L'anno successivo ha ripetuto la prima superiore iscrivendosi all'Istituto Bandini di NA, ma ha incontrato notevoli difficoltà e ha finito col lasciare la scuola nel novembre 2013… ha vissuto tra cure di psicoterapia ed entrando ed uscendo dall'Ospedale gli anni più preziosi… solo successivamente, e si è diplomato nel giugno 2017 (alla fine dunque dell'anno scolastico 2016-2017), quindi a ventuno anni… Dopo un periodo di lavori del tutto saltuari e precari negli anni successivi e poi a tempo determinato (a chiamata) nell'anno 2020 ( dal maggio all'agosto 2020:…), attualmente l'Esponente ha dal 2021 un contratto di lavoro a tempo indeterminato (con Manpower srl)…”
Tali valutazioni già rese dal CTP dell'odierno attore in sede di procedimento penale non si pongono in alcun modo in contraddizione con gli esiti peritali affidati dal Tribunale Collegiale di NA alla
[...]
, che, ebbene ricordare in questa sede, era chiamata ad esprime un giudizio scientifico sulla Pt_4 idoneità a rendere testimonianza da parte di . Sul punto appare utile riportare proprio un Parte_1 passaggio della Corte di Appello di Firenze della sentenza in atti pagina 10 di 20
Ed ancora osserva la Corte di Appello Fiorentina nella medesima sentenza:
In questo senso deve essere letta la risultanza peritale resa dalla D.ssa Moscato, ovvero di una certa lesione al bene salute in termini di disturbo da stress post traumatico riportato da quale unica Parte_1 conseguenza dei fatti delittuosi per cui v'è stata condanna definitiva.
Ed infatti lo stesso CTU Dr. nel proprio elaborato peritale reso nel procedimento civile pendente Tes_3 iscritto al N rg 828/2002 osserva che “ …La storia clinica di mostra in tutto il suo dipanarsi una costante Pt_1 clinica caratterizzata dall'accento che vari clinici e varie istituzioni cliniche hanno posto su una sintomatologia post-traumatica da stress in comorbilità con quadri nosologici caratterizzati da ansia e depressione. Sia le risultanze testistiche che della perizia pagina 11 di 20 della CTU dr.ssa rilevano siffatto quadro fenomenologico. La sindrome PTSD compare come dato clinico sia Per_4 nell'MMPI-2 che nel test di Millon. A ben vedere anche la scarsa performance della WAIS è da inquadrare come una sorta di cedimento strutturale a livello cognitivo di che quando esposto a situazioni che possano evocare una pregressa Pt_1 situazione traumatizzante, affievolisce tutto il suo repertorio ed abilità cognitive. D'accordo con le varie linee guida (Carta di Noto, Consensus Conference, Linee Guida Sinpia) tali sintomi non sono da correlare specificatamente a un abuso sessuale ma patognomonici di una situazione endopsichica di grande sofferenza. Se da un lato le evidenze scientifiche non consentono di identificare quadri clinici riconducibili a specifica esperienza di vittimizzazione, né ritenere alcun sintomo prova di un'esperienza di vittimizzazione o "indicatore" di specifico traumatismo, è pur vero infatti che dall'anamnesi della storia del ragazzo l'unico evento critico riferito è l'abuso. Tutti i vari specialisti non hanno rilevato altri eventi di natura traumatizzante”. ( cfr doc…)
Concludendo il CTU osserva che “ • La descrizione della sintomatologia soggettiva del periziato è riportata dettagliatamente nei colloqui riportati in precedenza;
• Le lesioni subite (danno biologico) dal periziato in diretto rapporto causale con gli eventi di abusi sessuali subiti sono inquadrabili come “disturbo da stress posttraumatico” secondo la classificazione maggiormente seguita a livello internazionale: DSM-5 del 2013 (American Psychiatric Association); • La durata dell'invalidità temporanea totale è da estendersi a tutti i periodi di ospedalizzazione;
la durata dell'invalidità parziale al 50% è da considerarsi di 2 anni. • Residuano postumi permanenti che configurano un danno biologico del 27%, con riferimento a: “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della SIMLA, Giuffré Editore, 2016” per il “disturbo da stress post-traumatico -forma grave complicata: 26-30%.”
Tali valutazioni appaiono espressione di metodo di esame fondato su dati oggettivi ( esame clinico diretto, somministrazione di test psicometrici) e criteri di inquadramento notori a livello di letteratura scientifica.
Le conclusioni sono dunque da condividersi, considerando la pluralità di altri elementi “ indiziari” convergenti evidenziati negli elementi di prova del procedimento penale , acquisiti ritualmente ed utilizzabili anche nel giudizio civile.
L'attore ha dunque riportato, in conseguenza dei gravi abusi sessuali e delle violenze che hanno caratterizzato la lunga condotta delittuosa , un disturbo psichico cronico, qualificabile come Disturbo post
– traumatico da stress, incidente sulla sua integrità psico – fisica in misura che si ritiene congruo riconoscere pari al 27% ( nella media del “ range” valutato dal consulente di parte.
Passando ora ad esaminare i criteri di liquidazione occorre sin da subito premettere come al caso che qui occupa non potrebbe giammai applicarsi il DPR 13 gennaio 2025 n. 12 “Regolamento recante la Tabella Unica Nazionale (TUN) ” per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da responsabilità medica e sinistri stradali in caso di lesioni di "non lieve entità" (macrolesioni) con postumi permanenti pari o superiori al 10%, entrato in vigore il 5 marzo 2025.
Se è vero che attualmente le Tabelle pretorie sono solo un'applicazione del parametro equitativo dell'art. 1226 c.c. e che, quindi, non vi sarebbe un problema di successione di leggi nel tempo, si ricorda che la nasce con una ratio ben precisa, ossia quella di risarcire in modo “controllato” i danni non CP_6 patrimoniali i quali derivano da sinistri che si verificano in due settori ben precisi che prevedono un'assicurazione obbligatoria, al fine cioè di «razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori» art. 138, comma 1, cod. ass.)
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
Ciò posto, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questa giudice onoraria, di dover fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SS.UU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n. 12408/2011, alla stregua della quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i pagina 12 di 20 giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
cfr. Cass. n. 38077/2021, secondo cui i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024 (in cui si è separato il “punto danno biologico” dal cosiddetto “incremento per sofferenza” o “danno morale”, attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), tenuto conto tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della lesione da individuarsi alla data del commesso reato ( anni 6) e dell'entità dei postumi permanenti, può essere riconosciuto all'attore l'importo richiesto dall'attore ed analiticamente indicato a pag. 11 della citazione.
Sul punto, va richiamato quanto di recente affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 7513/2018 secondo la quale una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: i) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; ii) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale: la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dalla predetta alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Cass. n. 17219/2014).
Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico- relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 23778/2014).
Sotto il profilo della personalizzazione, la presente istruttoria, seppur di carattere documentale, è gravida delle specifiche allegazioni che non solo consentono, ma impongono alla giudicante di riconoscere la pagina 13 di 20 personalizzazione massima richiesta in citazione.
In primo luogo, il danno biologico riconosciuto è di natura interamente psichica, con la conseguenza che è necessario distinguere gli aspetti di dolore e sofferenza che hanno assunto rilevanza tale da compromettere l'integrità psico-fisica della persona da quelli che rientrano nella sfera del danno morale, da vita di relazione e da percezione di sé, che si uniscono e si sommano a quelli strettamente psichici.
Va inoltre considerato che la lesione, avvenuta quando il era piccolissimo ( 6 anni), ha condizionato CP_2
l'intera evoluzione della sua esistenza, emergendo con maggiore prepotenza in prossimità del raggiungimento del decimo anno di vita e ha avviato il complicato periodo di inserimento nei rapporti con i coetanei e nell'ambiente scolastico.
Non può poi tralasciarsi la circostanza che gli abusi siano stati commessi a casa degli zii paterni e quindi in un nel luogo in cui il bambino dovrebbe sentirsi protetto e al sicuro, affidato a adulti che, in ragione dello stretto rapporto parentale fanno le veci dei genitori.
Infine, non deve tralasciarsi la circostanza che i comportamenti tutti di natura dolosa di natura, accompagnati anche da minaccia, si sono ripetutisi nel lungo arco temporale accertato in sentenza penale ( 2002-2007) , in un ingravescenza di sfogo di istinti sessuali verso un minorenne indifeso affidato agli autori dei delitti.
Tali elementi permeano inevitabilmente la vita intera della vittima in ogni aspetto della sua quotidianità, essendo destinati a riflettersi in maniera trasversale su ogni momento della vita, a differenza di ciò che accade, ad esempio, ove il danno sia costituito da un arto compromesso (nel qual caso, il danno morale sarà strettamente connesso ai momenti della vita che coinvolgono l'arto).
La lesione, dunque, attiene anche alla sfera della sicurezza e della fiducia nel prossimo, peraltro aspetto che è stato ben evidenziato negli elaborati peritali resi tanto in sede di battimento penale sia nel separato e pendente procedimento civile.
In ragione di quanto sopra, ma in applicazione delle più recenti tabelle Milanesi per l'anno 2024 il calcolo riportato dalla difesa attorea a pag. 11 della citazione merita di essere condiviso sotto il profilo concettuale, perché coerente con i principi sopra cennati e adeguatamente rappresentativo, per quanto sia possibile in vicende drammatiche come quella oggi sub iudice, della entità dei tutti i pregiudizi patiti, ma aggiornato agli importi attuali
Il danno da inabilità temporanea può essere liquidato nella somma complessiva di euro 83.764,00 compresa la personalizzazione, con applicazione di una somma, per inabilità temporanea totale, di poco superiore ad euro 172,00 per giorno ( con liquidazione di gg. 122 di inabilità totale ( pari al periodo di ospedalizzazione subito) e 730,00 gg. al 50%).
Per quanto riguarda il danno all'integrità psico – fisica di natura permanente, comprensivo anche della componente del c.d. danno morale ( o da sofferenza soggettiva) , i valori “ standard” delle tabelle milanesi ( del 2024) sono pari, tenuto conto dell'età della persona offesa al momento dei primissimi episodi di abuso sessuale ( 6) e della percentuale di invalidità permanente ritenuta in sentenza ( 27%), sono ad euro 174.985,00 ( di cui euro 122.367,00 per danno biologico ed euro 55.618,00 per il danno da sofferenza soggettiva). La stessa tabella prevede, quale criterio di personalizzazione massima, una percentuale pari al 32%.
Tenuto conto della natura dolosa dell'illecito e delle specifiche circostanze in cui si sono consumate le violenze, dei rapporti tra la persona offesa e gli autori dei fatti e dell'intensa sofferenza psico – fisica che è conseguita ad ogni singolo abuso sessuale che per come accertati in sede penale sono avvenuti con elevata violenza e lesività, appare equo, personalizzare tali valori nella maggior misura del 50% ( superiore dunque alla misura massima tabellare del 32%).
pagina 14 di 20 Sotto il profilo della personalizzazione, merita ricordare che già il Tribunale di Milano sez. X, 11 agosto 2021, n. 6963, ha ritenuto opportuno, in un caso di intensa sofferenza causata da violenza sessuale e lesioni patite da una minore da parte dello zio paterno, procedere ad una personalizzazione del danno biologico nei termini pressoché doppi della percentuale di personalizzazione massima prevista dalla Tabella Milanese in materia di danno biologico, sia temporaneo che permanente.
Le tabelle Milanesi chiariscono che “È opportuno ricordare che la Tabella costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. sent. n. 12408/2011). Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale anche per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo” (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n. 16601/2017).
E' indubbio che, nelle ipotesi menzionate, come quella oggi sub iudice, sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria. Inoltre, non deve dimenticarsi che, nelle ipotesi di illeciti dolosi pluri-offensivi di diversi diritti della vittima (ad es., diffamazione o violenza sessuale che causino anche una lesione permanente e/o temporanea all'integrità psicofisica della persona), il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce certo il novero dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'illecito, occorrendo separata ed autonoma liquidazione del diverso danno per lesione della reputazione (nell'ipotesi della diffamazione) ovvero per lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale (nell'ipotesi della violenza sessuale) della vittima, nella misura in cui sono stati dedotti ed accertati”.
Nel caso di specie, la personalizzazione del danno deve avvenire sulla base di caratteristiche specifiche e ciò giustifica un aumento pari al 50%.
Il danno permanente va pertanto liquidato nella somma complessiva di euro 263.786,50 ( euro 122.367,00
+ aumento del 50% pari ad euro 61.183,50 per danno biologico propriamente detto;
euro 55.618,00 per sofferenza soggettiva interiore + aumento del 50% pari ad euro 27.618,00 e così per complessivi € 88.801,50 di aumento complessivo).
Di seguito si riporta la tabella grafica esplicativa di quanto sopra liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 6 anni
Percentuale di invalidità permanente 27%
Punto danno biologico € 4.648,33
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 43%) € 1.998,78
Punto danno non patrimoniale € 6.647,11
Punto base I.T.T. € 172,00
Giorni di invalidità temporanea totale 122
pagina 15 di 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 730
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
€ 122.367,00 Danno biologico
Danno morale € 52.618,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 174.985,00
Aumento personalizzazione del 50% € 88.801,50
Totale € 263.786,50
Invalidità temporanea totale € 20.984,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 62.780,00
Totale danno biologico temporaneo € 83.764,00
Totale con personalizzazione al 50% € 347.550,00
Il danno all'integrità psico – fisica così liquidato non esaurisce, però, tutte i pregiudizi non patrimoniali subite dalla persona dell'attrice per effetto dei reati accertati in sede penale con sentenza definitiva, attesa la natura plurioffensiva degli illeciti.
I reati per i quali è intervenuta la condanna in sede penale, per violenza sessuale hanno determinato oltre ai danni specificamente correlati all' integrità psico – fisica, anche la lesione dell'autonomo diritto all'autodeterminazione sessuale e personale come emerge chiaramente dalla gravità degli atti compiuti , dalla loro reiterazione, in un contesto temporale di ben 5 anni, degli abusi sessuali, accompagnati da violenze fisiche e morali;
dal contesto “ parentale” nel quale sono avvenuti i fatti;
dallo stato di terrore e paura indotto nella vittima in così tenera età per le minacce di morte che hanno fatto seguito alla violenza allorquando , compreso che quegli atti erano sbagliati, si opponeva agli stessi senza esito. Pt_1
Per tali ragioni , pur nella estrema difficoltà di addivenire ad una corretta e congrua determinazione, si ritiene equo e prudenziale quantificare il danno da lesione del diritto di autodeterminazione sessuale e personale in misura pari ad euro 50.000,00
Il danno non patrimoniale complessivo subito da va liquidato nella somma, rivalutata Parte_1 all'attualità, di euro 397.550,00, comprensiva della provvisionale immeditamente esecutiva disposta in sede penale di cui la convenuta può certamente beneficiare ai sensi degli artt. 2055 e 1292 c.c.
Infatti come dettagliatamente indicato da parte attrice a seguito della sentenza penale resa dal Tribunale pagina 16 di 20 Collegiale di NA venne avviato pignoramento immobiliare in danno dei Sigg. e Controparte_2
, oggetto di richiesta di conversione da parte del solo Sig. (richiesta accolta da CP_1 Controparte_2
CP_7
La procedura si è conclusa con l'integrale pagamento della provvisionale liquidata in sede penale da parte del Sig. a seguito della richiesta conversione del pignoramento (cfr. le assegnazioni di Controparte_2 somme in tale ambito da parte del Giudice della Esecuzione, sotto elencate, da all. 055 ad all. 061) e precisamente :
- €.33.655,88 assegnati con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in data 12.5.2019;
- €. 11.391,69 assegnati con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in data 5.3.2020;
- €.22.782,44 assegnati con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in data 21.1.2021
- €. 16.861,29 (oltre interessi legali sino alla data della liquidazione, 19.5.2022) assegnati con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in data 19.5.2022 su istanza e conteggio congiunti dei difensori delle parti.
Conseguentemente dalla somma complessiva a titolo di danno non patrimoniale indicato nel dispositivo andrà detratta la somma già corrisposta a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva per come sopra ricostruita dall'obbligato in solido . Controparte_2
Quanto alla modalità di calcolo di devalutazione, rivalutazione ed interessi si ritiene di dover procedere nel modo che di seguito verrà illustrato:
La somma di € 397.550,00 deve essere devalutata alla data del fatto da individuarsi al 31.12.2002 e poi maggiorata di rivalutazione e interessi, sulla somma via via rivalutata, sino alla liquidazione nel modo che segue, tenuto conto degli interessi già corrisposti in sede esecutiva avanti al GE.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Si ritiene peraltro congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Va però precisato che, al fine di evitare illegittime duplicazioni del ristoro dei danni subiti, dalle somme complessive dovute devono essere detratti gli acconti , nel caso di specie la provvisionale immediatamente esecutiva per come assegnata dal GE al nel procedimento esecutivo sopra cennato. Parte_1
La Suprema Corte (Cass. n. 1163/1998) ha stabilito che in materia di risarcimento del danno da illecito civile, qualora il responsabile (od il suo assicuratore), nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio di risarcimento, corrisponda al danneggiato un acconto sul risarcimento dovuto, il giudice deve: a) o sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento calcolato con riferimento al momento del sinistro, e quindi rivalutare la differenza;
b) oppure rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale.
Ulteriormente, confermandosi tale orientamento, si è precisato che “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014). pagina 17 di 20 Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento, escludendosi come detto la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: • a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici • b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
• c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
L'attore ha poi chiesto il danno patrimoniale sotto il profilo della perdita di due anni di studio e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro quale conseguenze dannose ulteriori derivanti dai fatti per come accertato in sentenza penale.
A tal fine ha allegato di aver lasciato la scuola superiore nel novembre 2013, quando frequentava la III superiore e di aver vissuto, di giorno, presso un centro diurno dal 2014 anche oltre la maggiore età, anche per stare più sereno durante lo svolgimento del processo (doc. 048).
Allega ancora di aver poi ripreso la scuola, frequentando corsi serali, solo successivamente, e si è diplomato nel giugno 2017 (alla fine dunque dell'anno scolastico 2016-2017), quindi a ventuno anni (doc. 047, diploma di scuola secondaria superiore).
La voce di danno patrimoniale, per quanto compiutamente allegato sotto il profilo documentale, dal leggere in simbiosi con tutti gli atti del procedimento penale e con le prove testimoniali assunte nel separato e pendente procedimento civile iscritto al rg 828/2022, deve essere riconosciuta e liquidata.
Premesso che su tale specifica circostanza le deduzioni di parte convenuta si appalesano quanto mai generiche, appare oltre modo provato che il tardivo conseguimento del diploma di scuola superiore da parte del sia causa, secondo il criterio dell'id quod plerunque accidit, conseguenza certa dei fatti CP_2 delittuosi commessi in suo danno, determinanti costanti assenze per seguire il necessario percorso di recupero psicoterapeuticho previsto dalla psichiatria infantile nonché rendere necessaria la frequentazione di un centro diurno al fine di rendere maggiormente efficacie il cennato programma.
Conseguentemente la perdita di 2 anni scolastici costituisce circostanza pacifica.
Osserva ulteriormente questa giudice onoraria che parte attrice ha prodotto il diploma di scuola superiore conseguito nel giugno del 2017 da , quindi all'età di 21 anni, dopo aver frequentato corsi Parte_1 serali che gli consentissero di raggiungere il necessario traguardo per accedere al mondo del lavoro.
A Tale documento ha, fatto seguito la deduzione ma anche l'allegazione documentale che dopo un periodo di lavori del tutto saltuari e precari negli anni successivi e poi a tempo determinato (a chiamata) nell'anno 2020 (dal maggio all'agosto 2020: cfr.busta paga doc. 049), alla attualità, l'attore, dal 2021 ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Deve quindi essere comunque ritenuto acquisito al processo il dato che successivamente alla bocciatura nel primo anno della scuola superiore, ha continuato gli studi sia superiori che universitari nei tempi curriculari, rendendo quindi sussistente la presunzione che il ritardato ingresso nel mondo del lavoro sia causalmente riconducibile unicamente dalla perdita dell'anno scolastico in conseguenza del sinistro in oggetto.
Viene quindi riconosciuto in favore di il danno patrimoniale da ritardato ingresso nel mondo del lavoro, per la liquidazione del quale può ben farsi ricorso ai criteri equitativi della pensione sociale, che tuttavia, proprio per il criterio equitativo di massima prudenza che viene in questa sede applicato, deve essere limitato al doppio della pensione sociale prevista per l'anno 2017, e non al triplo, moltiplicato per 13 mensilità, e poi ancora per il numero di anni di studio persi ovvero 2, con liquidazione del danno pagina 18 di 20 arrotondata in eccesso in € 23.300,00 , che corrisponde ad una somma ritenuta equa, se parametrata ad una annualità di primo stipendio:
448,07x2= 896,14
896,14x13= 11.649,82
11.649,82x2= 23.299,64 arrotondata per eccesso a 23.300,00
Si specifica che per la liquidazione di tale danno, effettuata con la presente sentenza, deve applicarsi il valore dell'assegno sociale per il 2017 di € 448,07 che costituisce la “prestazione assistenziale che non dipende dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento dei 67 anni di età anagrafica”.
L'importo sopra liquidato a titolo di danno patrimoniale deve essere maggiorato di rivalutazione e interessi (sulla somma via via rivalutata anno per anno) dalla data convenzionalmente considerabile al 1.1.2018 di presumibile accesso al mondo del lavoro sino alla liquidazione effettiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta secondo lo scaglione di valore determinato nel libello introduttivo, peraltro coerente anche al decisum ( 260.001 a 520.000) secondo valori prossimi al minimo edittale tenuto conto del carattere semplificato dell'istruttoria ( eminentemente documentale).
Vanno liquidate in sentenza – nella misura indicata in dispositivo, relativamente le sole fasi di studio e introduttiva, stante la sostanziale assenza di istruttoria, e decisoria.
Ogni altra questione da intendersi assorbita nella presente motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCERTATA la responsabilità di per i fatti di cui in premessa CONDANNA la Controparte_1 stessa al pagamento in favore di a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e Parte_1 patrimoniali conseguenti ai reati accertati con sentenza n. 1186/2016 resa all'udienza del 7.12.2016 dal Tribunale collegiale penale di NA, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n.6002 del 13.12.2018, divenuta irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione terza, n. 9863/2020 depositata in data 12.3.2020, e liquidati nelle seguenti somme:
- €397.550,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione per come indicato in parte motiva, dal quale va detratto l'importo già versato nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 268/2017 RGEI Tribunale di NA da parte del condebitore in solido Sig. a Controparte_2 titolo di provvisionale immediatamente esecutiva;
- € 23.300,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi e rivalutazione per come indicato in parte motiva.
CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano € 7.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, riservando con separato decreto ogni ulteriore provvedimento in ragione dell'ammissione di al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato.
pagina 19 di 20 NA, 25 ottobre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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