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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 229 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to FILICI Parte_1
ANDREA
appellante
E con l'avv.to FERRATO UMBERTO CP_1
NONCHE'
con l'avv.to FIORINO PASQUALINA Controparte_2
ETHEL
Appellati
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
La con ricorso del 6.6.2018 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento nr. 03420189004348004/000 notificatale, a mezzo pec, giusta ricevuta di consegna allegata in data 17.05.2018 dell'importo di € 950.480,76 avente ad oggetto tra le altre, n. 21 cartelle esattoriali/ avvisi di addebito per premi e contributi CP_3
CP_
Il tribunale di Cosenza ha dichiarato cessata la materia del contendere per le cartelle di pagamento nn. 03420140002058056000, 03420140022650175000 e 03420160026361043000 (di pertinenza dell' per intervenuta rottamazione); ha rigettato nel resto la domanda;
ha CP_3
CP_ condannato parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese del procedimento, liquidate in €. 6.550,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori legge;
ha compensato le spese di lite per la domanda proposta nei confronti di Controparte_4
nella misura della metà, con condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore
[...] di , della restante metà, liquidate in €. 3.275,00 per Controparte_5 compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori legge;
ha compensato integralmente le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell' CP_3
La pronuncia è stata adottata in base alla seguente motivazione:
“Posta la premessa per cui la legittimazione passiva va attribuita a tutti gli enti convenuti (ad CP_ ed quali enti impositori, all'Agente di Riscossione per l'atto impugnato), va CP_3 anzitutto rilevato che l'odierno procedimento deve qualificarsi come di accertamento negativo della sussistenza del credito e del diritto di procedere in via esecutiva e deve considerarsi limitato alla contestazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito nn. 33420130003595392000; 33420130003972248000; 03420140002058056000,
03420140022650175000, 33420140001171315000; 33420140002462391000;
3342015000009148000; 33420150000169423000; 33420150000697192000;
33420150003527228000; 33420150003648330000; 33420160000173951000;
33420160002784221000; 33420160002933021000; 33420160003074642000;
33420160005503558000; 33420160005690467000; 33420160006127870000;
33420160006272428000; 03420160026361043000, 33420170000319704000 indicate da CP_ parte ricorrente di pertinenza ed atteso che le restanti cartelle di pagamento non CP_3 sono contestate e per esse mancherebbe anche la giurisdizione e competenza del Giudice adito, anche in riferimento all'intimazione di pagamento.
Per le cartelle di pagamento nn. 03420140002058056000, 03420140022650175000 e
03420160026361043000, di pertinenza deve dichiararsi cessata la materia del CP_3 contendere, in virtù della rinuncia all'azione limitatamente a tali cartelle per intervenuta domanda di rottamazione (in merito si richiamano le deduzioni di udienza del 13.12.2019 ed in particolare l'adesione di ed alla rinuncia CP_3 Controparte_4 all'azione ed alla compensazione delle spese di lite).
Per la restante parte la parte ricorrente contesta:
- l'inesistenza della notificazione di pagamento con argomentazione infondata, atteso che l'intimazione di pagamento è prodotta in giudizio (rappresentando anzi l'oggetto del giudizio stesso) dalla stessa parte ricorrente, che afferma di averla ricevuta in data 17.5.2018, sicché
Pag. 2 di 8 ogni eventuale irritualità nella notifica sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, rammentandosi che la notificazione non è null'altro che un mezzo per portare un atto a conoscenza del destinatario;
- l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito con argomentazione, ancora, infondata, atteso che l'intimazione di pagamento contiene un elenco di precedenti atti portati a conoscenza del destinatario, non indicandosi in maniera compiuta i termini della specificazione del credito che pare affermarsi come ancora dovuta;
- la nullità, inesistenza, inefficacia della notifica delle cartelle esattoriali e di tutti gli atti conseguenziali.
Anche questa argomentazione deve considerarsi infondata, essendo rivolta genericamente CP_ contro tutte le notifiche, laddove l' ed hanno Controparte_4 dimostrato la notifica degli avvisi di addebito tramite cartolina di ricevimento o stampa della notifica via pec.
Le contestazioni della parte ricorrente, in merito, paiono riguardare ancora le formalità della notifica o la prova della stessa, non rinvenendosi, di fatto, una compiuta affermazione di non CP_ aver ricevuto le notifiche nei termini indicati dall
Tanto è reso manifesto dalla mancata contestazione specifica in ordine ai pagamenti parziali CP_ affermati dall' e dalle deduzioni di udienza del 13.12.2019, in cui principalmente si opera un disconoscimento delle produzioni documentali relative alla notifica degli avvisi di CP_ addebito prodotte dall' perché prive di attestazione di conformità all'originale, in maniera connotata da genericità e, dunque, inammissibile, occorrendo riportarsi ai principi per cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Per converso, la contestazione non può avvenire con clausole di stile e generiche, come quelle utilizzate dalla parte ricorrente nel caso di specie (tra le altre, in merito, Cass. 15856/2004 e Cass. 7775/2014);
- l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora generica, specie considerando che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 17.5.2018, quando il termine prescrizionale non era decorso neppure considerando la data di insorgenza del debito contributivo e
Pag. 3 di 8 CP_ richiamandosi ancora la mancata contestazione sui pagamenti parziali affermati dall' oltre che la mancata opposizione agli avvisi di addebito;
- l'intervenuta decadenza, l'errato calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, con argomentazione ancora generica, sicché non può darsi seguito alla ctp versata in atti, né poteva disporsi la chiesta c.t.u..
Conclusivamente, deve dirsi che l'intera opposizione si caratterizza per genericità e per lo svolgimento di argomentazioni che appaiono finanche sganciate da concreti riferimenti in fatto, sicché la domanda è complessivamente infondata e va rigettata.
In ordine alle spese di lite, le stesse si compensano per la domanda proposta nei confronti dell' (cfr. ancora deduzioni di udienza del 13.12.2019). CP_3
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per la domanda proposta nei confronti di , in ragione Controparte_4 della rinuncia all'azione per il credito si dispone la compensazione delle spese nella CP_3 misura della metà, con condanna di parte ricorrente al pagamento della restante metà sulla base del principio di soccombenza”
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado per i seguenti motivi:
1.ha errato il giudice di prime cure a ritenere infondata l'eccezione di inesistenza della notifica della intimazione di pagamento;
ha ribadito l'inesistenza della notifica perché non conforme a quanto disposto dall'art. 149 bis c.p.c. e cioè perchè l'intimazione di pagamento è stata notificata esclusivamente in formato pdf e non nel formato .p7m – che garantisce l'immodificabilità, nonché la genuinità del contenuto;
2. il giudice di prime cure non ha tenuto conto nella parte motiva della sentenza impugnata di tutti i vizi relativi alla notifica delle cartelle e/o avvisi di addebito presupposto l'intimazione impugnata. Si sostiene che “I predetti vizi non attengono alla conformità della documentazione versata in atti dalle resistenti, tra l'altro puntualmente contestata all'udienza del 13 Dicembre 2019 per come si evince dal relativo verbale contenuto nel fascicolo di primo grado, ma si riferiscono al mancata prova della notifica in giudizio delle cartelle e/o avvisi di addebito impugnati unitamente all'intimazione di pagamento”.
In particolare si contestano le copie di presunta notifica del seguenti avvisi di addebito/ cartella così numerati in ricorso:
- avvisi di addebito n.4) 33420130003595392000; n. 5) 033420130003972248000; n. 6)
033420140001171315000; n. 7) 033420140002462391000; si sostiene che “la copia avviso di
Pag. 4 di 8 ricevimento riferito al predetto avviso di addebito non riporta l'identificativo del numero della raccomandata indicata né il timbro postale risulta chiaramente leggibile sulla produzione in copia fotostatica”.
- avvisi di addebito 8) n. 03342015000009148000; 9) 033420150000169423000; 10)
0033420150000697192000; 11) 33420150003527228000; 12) 33420150003648330000; 13)
0033420160000173951000; 14) 0033420160002784221000; 15) 0033420160002933021000;
16) 0033420160003074642000; 17) 0033420160005503558000; 18)
0033420160005690467000; 19) 0033420160006127870000; 20) 33420160006272428000;
21) 0033420170000319704000, si sostiene che “controparte in riferimento ai predetti avvisi di addebito si limita a produrre semplice riproduzione fotostatica della presunta consegna a mezzo pec che non riporta ( il documento di consegna) i codici dell'avviso di addebito asseritamente notificato né riporta l'allegato file in formato “p7m.” – per come richiesto dalla legge in materia di notifica a mezzo pec - a cui dovrebbe riferirsi la ricevuta di consegna depositata.
3. il giudice non ha considerato che“ la presenza di rateizzazione non rappresenta riconoscimento del debito bensì può rilevare ai soli fini dell'interruzione del termine di prescrizione per come stabilito da pacifica giurisprudenza di legittimità. Pertanto, in tale sede ad essere disconosciuto è l'obbligo, da parte della ricorrente, di pagamento degli importi indicati sulle cartelle/ avvisi di addebito impugnati unitamente alla predetta intimazione di pagamento, non avendo il Concessionario provveduto alla regolare e rituale notifica delle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento, costituendo questa il primo atto con il quale la ricorrente viene a conoscenza delle predette cartelle/avvisi di addebito.
4. il giudice non ha considerato in merito agli interessi ed all'aggio che “L'odierna ricorrente ha provveduto ad effettuare perizia di parte in riferimento agli atti oggi impugnati……In particolare, il consulente di parte ha concentrato la propria attenzione sugli interessi di mora e sul calcolo dei compensi di riscossione.
Ha richiamato le risultanze di tale perizia di parte nei termini di seguito indicati:
a) dopo avere premesso che per le cartelle, i cui ruoli sono stati resi esecutivi in data successiva al 13/07/2011 (Legge n. 106 del 12/07/2011) gli interessi di mora sono stati calcolati dall'agente della riscossione così come previsto da tale norma (e cioè solo sul tributo, escludendo sanzioni e interessi), mentre per le cartelle i cui ruoli sono stati resi esecutivi in data precedente al 13/07/2011, l'agente della riscossione ha calcolato gli interessi di mora sui tributi, sulle sanzioni e sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, si sostiene che
Pag. 5 di 8 “il consulente di parte ha ritenuto di applicare i principi contenuti nella Legge n. 106/2011 anche nel calcolo degli interessi di mora relativi a cartelle i cui ruoli sono stati resi esecutivi in data precedente al 13/07/2011, perché altrimenti si concreterebbe anatociscmo;
la differenza è pari ad euro € 6.413,23:
b) quanto ai compensi della riscossione si sostiene che “ Il procedimento di calcolo adottato si basa sui contenuti del D.L. n. 201/2011 e del D.Lgs. n. 159/2015 . Il totale dei compensi di riscossione ricalcolati è pari a € 43.844,16 a fronte di un importo di € 64.415,76 determinato da , con una differenza ricalcolata di € Controparte_6
20.571,60 in favore del contribuente. La differenza è dovuta al ricalcolo dell'aggio sulla base del solo debito tributario iscritto a ruolo, contrariamente a quanto praticato da
[...]
di che ne Controparte_7 CP_6 determina l'ammontare assumendo come base di calcolo tutto l'importo iscritto a ruolo e quindi anche gli interessi di mora”.
Ha concluso chiedendo:
- annullare l'intimazione di pagamento nr. 03420189004348004/000 anche in relazione agli avvisi di addebito nr. 33420130003595392000; 033420130003972248000; CP_1
033420140001171315000; 033420140002462391000; 03342015000009148000;
033420150000169423000; 0033420150000697192000; 33420150003527228000;
33420150003648330000; 0033420160000173951000; 0033420160002784221000;
0033420160002933021000; 0033420160003074642000; 0033420160005503558000;
0033420160005690467000; 0033420160006127870000; 33420160006272428000;
0033420170000319704000, in quanto gli stessi, per i motivi esposti in narrativa, non risultano notificati all'odierno appellante con riforma e conseguente annullamento anche CP_ della condanna alla spese, a carico dell'odierno appellante, in favore dell' ed
[...]
. Controparte_4
- confermare la cessata materia del contendere in merito alle cartelle relative all' e CP_3 precisamente: 03420140002058056000 – 03420140022650175000 –
03420160026361043000”.
Nella resistenza delle parti appellate, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.Infondata è la prima censura, alla luce della pronuncia della Suprema Corte secondo cui
“La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui
Pag. 6 di 8 promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (cfr Cass. n. 30922/2024).
Il principio evidentemente è applicabile anche all'intimazione di pagamento e non è contestato che l'atto provenga dall' in ogni caso il giudice ha correttamente CP_8 valorizzato la circostanza della conoscenza effettiva che ha consentito alla società di esperire l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento in oggetto, in ossequio al canone di conservazione dell' atto – pur affetto da irregolarità e/o nullità- per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (in tal senso anche Cass. n. 6417/2019)
2. Infondate sono la seconda e la terza censura. CP_ L' nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha prodotto le copie delle ricevute di CP_ notifica di tutti i 18 avvisi di addebito (cfr doc.
2-19 fasc. portati nell'intimazione di pagamento, di cui i primi quattro notificati con spedizione di raccomandate postali nell'anno
2014 (sui quali è riportato il numero della raccomandata, a sua volta riportato nei rispettivi avvisi di addebito) e tutti consegnati a mani di addetti della Società (sui quali la data è leggibile), ed i successivi 14 notificati a mezzo PEC sulla casella di posta certificata della
Società (le ricevute di consegna riportano date corrispondenti a quelle di notifica indicate per ciascun avviso di addebito nell'intimazione di pagamento, e come oggetto “avviso di addebito
-aziende con lavoratori dipendenti oppure “avviso di addebito- gestione separata- CP_ Committenti/Associanti); inoltre ha aggiunto che per alcuni di essi risultano effettuati addirittura pagamenti parziali di cui al doc. 1, che produce;
la circostanza è incontestata e ciò smentisce l'assunto della mancata conoscenza delle partite debitorie per mancanza, appunto, della ricezione degli avvisi di addebito, invece dimostrata.
In conclusione i crediti sono incontrovertibili perché è pacifico che non sia stata proposta opposizione.
3. Infondata è la quarta censura su interessi di mora e compensi di riscossione.
Seppure il giudice di prime cure abbia omesso di esaminare le questioni, le doglianze sono prive di pregio:
a) premesso che l'avviso di addebito più risalente tra quelli oggetto del giudizio è stato formato a dicembre 2013, l'appellante stessa riconosce che per le cartelle (rectius avvisi di addebito) con iscrizione a ruolo successiva a luglio 2011, gli interessi di mora sono stati calcolati solo sul capitale;
b) l'art. 10 comma 13 quater D.L. n. 201/2011 prevede “All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Al fine di assicurare il
Pag. 7 di 8 funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo . …….” CP_9
Quindi, contrariamente agli assunti dell'appellante, la base di calcolo del compenso di riscossione deve tenere conto anche degli interessi di mora.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
4. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia dichiarato dall'appellante, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 16.3.2023, proseguito da
[...] Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1309/2023, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in favore di ciascun ente appellato in € 13.078,00, oltre accessori come per legge.
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 229 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to FILICI Parte_1
ANDREA
appellante
E con l'avv.to FERRATO UMBERTO CP_1
NONCHE'
con l'avv.to FIORINO PASQUALINA Controparte_2
ETHEL
Appellati
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
La con ricorso del 6.6.2018 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento nr. 03420189004348004/000 notificatale, a mezzo pec, giusta ricevuta di consegna allegata in data 17.05.2018 dell'importo di € 950.480,76 avente ad oggetto tra le altre, n. 21 cartelle esattoriali/ avvisi di addebito per premi e contributi CP_3
CP_
Il tribunale di Cosenza ha dichiarato cessata la materia del contendere per le cartelle di pagamento nn. 03420140002058056000, 03420140022650175000 e 03420160026361043000 (di pertinenza dell' per intervenuta rottamazione); ha rigettato nel resto la domanda;
ha CP_3
CP_ condannato parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese del procedimento, liquidate in €. 6.550,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori legge;
ha compensato le spese di lite per la domanda proposta nei confronti di Controparte_4
nella misura della metà, con condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore
[...] di , della restante metà, liquidate in €. 3.275,00 per Controparte_5 compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori legge;
ha compensato integralmente le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell' CP_3
La pronuncia è stata adottata in base alla seguente motivazione:
“Posta la premessa per cui la legittimazione passiva va attribuita a tutti gli enti convenuti (ad CP_ ed quali enti impositori, all'Agente di Riscossione per l'atto impugnato), va CP_3 anzitutto rilevato che l'odierno procedimento deve qualificarsi come di accertamento negativo della sussistenza del credito e del diritto di procedere in via esecutiva e deve considerarsi limitato alla contestazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito nn. 33420130003595392000; 33420130003972248000; 03420140002058056000,
03420140022650175000, 33420140001171315000; 33420140002462391000;
3342015000009148000; 33420150000169423000; 33420150000697192000;
33420150003527228000; 33420150003648330000; 33420160000173951000;
33420160002784221000; 33420160002933021000; 33420160003074642000;
33420160005503558000; 33420160005690467000; 33420160006127870000;
33420160006272428000; 03420160026361043000, 33420170000319704000 indicate da CP_ parte ricorrente di pertinenza ed atteso che le restanti cartelle di pagamento non CP_3 sono contestate e per esse mancherebbe anche la giurisdizione e competenza del Giudice adito, anche in riferimento all'intimazione di pagamento.
Per le cartelle di pagamento nn. 03420140002058056000, 03420140022650175000 e
03420160026361043000, di pertinenza deve dichiararsi cessata la materia del CP_3 contendere, in virtù della rinuncia all'azione limitatamente a tali cartelle per intervenuta domanda di rottamazione (in merito si richiamano le deduzioni di udienza del 13.12.2019 ed in particolare l'adesione di ed alla rinuncia CP_3 Controparte_4 all'azione ed alla compensazione delle spese di lite).
Per la restante parte la parte ricorrente contesta:
- l'inesistenza della notificazione di pagamento con argomentazione infondata, atteso che l'intimazione di pagamento è prodotta in giudizio (rappresentando anzi l'oggetto del giudizio stesso) dalla stessa parte ricorrente, che afferma di averla ricevuta in data 17.5.2018, sicché
Pag. 2 di 8 ogni eventuale irritualità nella notifica sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo, rammentandosi che la notificazione non è null'altro che un mezzo per portare un atto a conoscenza del destinatario;
- l'incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito con argomentazione, ancora, infondata, atteso che l'intimazione di pagamento contiene un elenco di precedenti atti portati a conoscenza del destinatario, non indicandosi in maniera compiuta i termini della specificazione del credito che pare affermarsi come ancora dovuta;
- la nullità, inesistenza, inefficacia della notifica delle cartelle esattoriali e di tutti gli atti conseguenziali.
Anche questa argomentazione deve considerarsi infondata, essendo rivolta genericamente CP_ contro tutte le notifiche, laddove l' ed hanno Controparte_4 dimostrato la notifica degli avvisi di addebito tramite cartolina di ricevimento o stampa della notifica via pec.
Le contestazioni della parte ricorrente, in merito, paiono riguardare ancora le formalità della notifica o la prova della stessa, non rinvenendosi, di fatto, una compiuta affermazione di non CP_ aver ricevuto le notifiche nei termini indicati dall
Tanto è reso manifesto dalla mancata contestazione specifica in ordine ai pagamenti parziali CP_ affermati dall' e dalle deduzioni di udienza del 13.12.2019, in cui principalmente si opera un disconoscimento delle produzioni documentali relative alla notifica degli avvisi di CP_ addebito prodotte dall' perché prive di attestazione di conformità all'originale, in maniera connotata da genericità e, dunque, inammissibile, occorrendo riportarsi ai principi per cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. Per converso, la contestazione non può avvenire con clausole di stile e generiche, come quelle utilizzate dalla parte ricorrente nel caso di specie (tra le altre, in merito, Cass. 15856/2004 e Cass. 7775/2014);
- l'intervenuta prescrizione con argomentazione ancora generica, specie considerando che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 17.5.2018, quando il termine prescrizionale non era decorso neppure considerando la data di insorgenza del debito contributivo e
Pag. 3 di 8 CP_ richiamandosi ancora la mancata contestazione sui pagamenti parziali affermati dall' oltre che la mancata opposizione agli avvisi di addebito;
- l'intervenuta decadenza, l'errato calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, con argomentazione ancora generica, sicché non può darsi seguito alla ctp versata in atti, né poteva disporsi la chiesta c.t.u..
Conclusivamente, deve dirsi che l'intera opposizione si caratterizza per genericità e per lo svolgimento di argomentazioni che appaiono finanche sganciate da concreti riferimenti in fatto, sicché la domanda è complessivamente infondata e va rigettata.
In ordine alle spese di lite, le stesse si compensano per la domanda proposta nei confronti dell' (cfr. ancora deduzioni di udienza del 13.12.2019). CP_3
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per la domanda proposta nei confronti di , in ragione Controparte_4 della rinuncia all'azione per il credito si dispone la compensazione delle spese nella CP_3 misura della metà, con condanna di parte ricorrente al pagamento della restante metà sulla base del principio di soccombenza”
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado per i seguenti motivi:
1.ha errato il giudice di prime cure a ritenere infondata l'eccezione di inesistenza della notifica della intimazione di pagamento;
ha ribadito l'inesistenza della notifica perché non conforme a quanto disposto dall'art. 149 bis c.p.c. e cioè perchè l'intimazione di pagamento è stata notificata esclusivamente in formato pdf e non nel formato .p7m – che garantisce l'immodificabilità, nonché la genuinità del contenuto;
2. il giudice di prime cure non ha tenuto conto nella parte motiva della sentenza impugnata di tutti i vizi relativi alla notifica delle cartelle e/o avvisi di addebito presupposto l'intimazione impugnata. Si sostiene che “I predetti vizi non attengono alla conformità della documentazione versata in atti dalle resistenti, tra l'altro puntualmente contestata all'udienza del 13 Dicembre 2019 per come si evince dal relativo verbale contenuto nel fascicolo di primo grado, ma si riferiscono al mancata prova della notifica in giudizio delle cartelle e/o avvisi di addebito impugnati unitamente all'intimazione di pagamento”.
In particolare si contestano le copie di presunta notifica del seguenti avvisi di addebito/ cartella così numerati in ricorso:
- avvisi di addebito n.4) 33420130003595392000; n. 5) 033420130003972248000; n. 6)
033420140001171315000; n. 7) 033420140002462391000; si sostiene che “la copia avviso di
Pag. 4 di 8 ricevimento riferito al predetto avviso di addebito non riporta l'identificativo del numero della raccomandata indicata né il timbro postale risulta chiaramente leggibile sulla produzione in copia fotostatica”.
- avvisi di addebito 8) n. 03342015000009148000; 9) 033420150000169423000; 10)
0033420150000697192000; 11) 33420150003527228000; 12) 33420150003648330000; 13)
0033420160000173951000; 14) 0033420160002784221000; 15) 0033420160002933021000;
16) 0033420160003074642000; 17) 0033420160005503558000; 18)
0033420160005690467000; 19) 0033420160006127870000; 20) 33420160006272428000;
21) 0033420170000319704000, si sostiene che “controparte in riferimento ai predetti avvisi di addebito si limita a produrre semplice riproduzione fotostatica della presunta consegna a mezzo pec che non riporta ( il documento di consegna) i codici dell'avviso di addebito asseritamente notificato né riporta l'allegato file in formato “p7m.” – per come richiesto dalla legge in materia di notifica a mezzo pec - a cui dovrebbe riferirsi la ricevuta di consegna depositata.
3. il giudice non ha considerato che“ la presenza di rateizzazione non rappresenta riconoscimento del debito bensì può rilevare ai soli fini dell'interruzione del termine di prescrizione per come stabilito da pacifica giurisprudenza di legittimità. Pertanto, in tale sede ad essere disconosciuto è l'obbligo, da parte della ricorrente, di pagamento degli importi indicati sulle cartelle/ avvisi di addebito impugnati unitamente alla predetta intimazione di pagamento, non avendo il Concessionario provveduto alla regolare e rituale notifica delle cartelle esattoriali ed avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento, costituendo questa il primo atto con il quale la ricorrente viene a conoscenza delle predette cartelle/avvisi di addebito.
4. il giudice non ha considerato in merito agli interessi ed all'aggio che “L'odierna ricorrente ha provveduto ad effettuare perizia di parte in riferimento agli atti oggi impugnati……In particolare, il consulente di parte ha concentrato la propria attenzione sugli interessi di mora e sul calcolo dei compensi di riscossione.
Ha richiamato le risultanze di tale perizia di parte nei termini di seguito indicati:
a) dopo avere premesso che per le cartelle, i cui ruoli sono stati resi esecutivi in data successiva al 13/07/2011 (Legge n. 106 del 12/07/2011) gli interessi di mora sono stati calcolati dall'agente della riscossione così come previsto da tale norma (e cioè solo sul tributo, escludendo sanzioni e interessi), mentre per le cartelle i cui ruoli sono stati resi esecutivi in data precedente al 13/07/2011, l'agente della riscossione ha calcolato gli interessi di mora sui tributi, sulle sanzioni e sugli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, si sostiene che
Pag. 5 di 8 “il consulente di parte ha ritenuto di applicare i principi contenuti nella Legge n. 106/2011 anche nel calcolo degli interessi di mora relativi a cartelle i cui ruoli sono stati resi esecutivi in data precedente al 13/07/2011, perché altrimenti si concreterebbe anatociscmo;
la differenza è pari ad euro € 6.413,23:
b) quanto ai compensi della riscossione si sostiene che “ Il procedimento di calcolo adottato si basa sui contenuti del D.L. n. 201/2011 e del D.Lgs. n. 159/2015 . Il totale dei compensi di riscossione ricalcolati è pari a € 43.844,16 a fronte di un importo di € 64.415,76 determinato da , con una differenza ricalcolata di € Controparte_6
20.571,60 in favore del contribuente. La differenza è dovuta al ricalcolo dell'aggio sulla base del solo debito tributario iscritto a ruolo, contrariamente a quanto praticato da
[...]
di che ne Controparte_7 CP_6 determina l'ammontare assumendo come base di calcolo tutto l'importo iscritto a ruolo e quindi anche gli interessi di mora”.
Ha concluso chiedendo:
- annullare l'intimazione di pagamento nr. 03420189004348004/000 anche in relazione agli avvisi di addebito nr. 33420130003595392000; 033420130003972248000; CP_1
033420140001171315000; 033420140002462391000; 03342015000009148000;
033420150000169423000; 0033420150000697192000; 33420150003527228000;
33420150003648330000; 0033420160000173951000; 0033420160002784221000;
0033420160002933021000; 0033420160003074642000; 0033420160005503558000;
0033420160005690467000; 0033420160006127870000; 33420160006272428000;
0033420170000319704000, in quanto gli stessi, per i motivi esposti in narrativa, non risultano notificati all'odierno appellante con riforma e conseguente annullamento anche CP_ della condanna alla spese, a carico dell'odierno appellante, in favore dell' ed
[...]
. Controparte_4
- confermare la cessata materia del contendere in merito alle cartelle relative all' e CP_3 precisamente: 03420140002058056000 – 03420140022650175000 –
03420160026361043000”.
Nella resistenza delle parti appellate, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.Infondata è la prima censura, alla luce della pronuncia della Suprema Corte secondo cui
“La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui
Pag. 6 di 8 promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (cfr Cass. n. 30922/2024).
Il principio evidentemente è applicabile anche all'intimazione di pagamento e non è contestato che l'atto provenga dall' in ogni caso il giudice ha correttamente CP_8 valorizzato la circostanza della conoscenza effettiva che ha consentito alla società di esperire l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento in oggetto, in ossequio al canone di conservazione dell' atto – pur affetto da irregolarità e/o nullità- per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (in tal senso anche Cass. n. 6417/2019)
2. Infondate sono la seconda e la terza censura. CP_ L' nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha prodotto le copie delle ricevute di CP_ notifica di tutti i 18 avvisi di addebito (cfr doc.
2-19 fasc. portati nell'intimazione di pagamento, di cui i primi quattro notificati con spedizione di raccomandate postali nell'anno
2014 (sui quali è riportato il numero della raccomandata, a sua volta riportato nei rispettivi avvisi di addebito) e tutti consegnati a mani di addetti della Società (sui quali la data è leggibile), ed i successivi 14 notificati a mezzo PEC sulla casella di posta certificata della
Società (le ricevute di consegna riportano date corrispondenti a quelle di notifica indicate per ciascun avviso di addebito nell'intimazione di pagamento, e come oggetto “avviso di addebito
-aziende con lavoratori dipendenti oppure “avviso di addebito- gestione separata- CP_ Committenti/Associanti); inoltre ha aggiunto che per alcuni di essi risultano effettuati addirittura pagamenti parziali di cui al doc. 1, che produce;
la circostanza è incontestata e ciò smentisce l'assunto della mancata conoscenza delle partite debitorie per mancanza, appunto, della ricezione degli avvisi di addebito, invece dimostrata.
In conclusione i crediti sono incontrovertibili perché è pacifico che non sia stata proposta opposizione.
3. Infondata è la quarta censura su interessi di mora e compensi di riscossione.
Seppure il giudice di prime cure abbia omesso di esaminare le questioni, le doglianze sono prive di pregio:
a) premesso che l'avviso di addebito più risalente tra quelli oggetto del giudizio è stato formato a dicembre 2013, l'appellante stessa riconosce che per le cartelle (rectius avvisi di addebito) con iscrizione a ruolo successiva a luglio 2011, gli interessi di mora sono stati calcolati solo sul capitale;
b) l'art. 10 comma 13 quater D.L. n. 201/2011 prevede “All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Al fine di assicurare il
Pag. 7 di 8 funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo . …….” CP_9
Quindi, contrariamente agli assunti dell'appellante, la base di calcolo del compenso di riscossione deve tenere conto anche degli interessi di mora.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
4. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia dichiarato dall'appellante, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 16.3.2023, proseguito da
[...] Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1309/2023, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in favore di ciascun ente appellato in € 13.078,00, oltre accessori come per legge.
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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