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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg11955 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11955 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
SCHIANO CIRA CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia in
Portici (NA) alla Via Libertà n° 67,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
SCHIANO CIRA CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia in
Portici (NA) alla Via Libertà n° 67,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/07/2024 Parte_3
, premettendo di aver contratto matrimonio in Portici il 12/04/1990,
[...]
che da tale unione sono nati tre figli il 03.09.1993, il 27.10.1994 Per_1 Per_2
e il 03.05.2000, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi Per_3
al Presidente del Tribunale di Napoli in data 15.12.2020, era intervenuta separazione in forza di n.326/2021 resa nel procedimento RG Pt_4
17479/2020, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) il figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, ha Per_3
scelto di vivere con la madre;
Parte_2
2) la SI.ra , in considerazione dell'avvenuto trasferimento in Parte_2 proprio favore dell'immobile sito in San Giorgio a Cremano alla Via Rubinacci
n° 3, giusto atto per notar (repertorio n° 17223 raccolta n° Persona_4
7940), dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assegno divorzile in proprio favore;
3) il sig. corrisponderà alla SI.ra la somma di Parte_1 Parte_2
€ 250,00 mensili, a titolo di mantenimento in favore del figlio;
tale Per_3
importo, che sarà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sarà aggiornato ogni anno secondo la variazione integrale accertata dall'ISTAT- indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente;
4) il SI. si obbliga al pagamento dell'utenza relativa alla Parte_1
fornitura del gas presso la casa familiare;
5) In relazione a tutte le spese del figlio i ricorrenti hanno convenuto che Per_3
queste resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione di documentazione giustificativa e sempre previo accordo. In riferimento alle spese straordinarie le parti hanno in ogni caso convenuto di attenersi al Protocollo d'Intesa siglato in data 07.03.2018 fra Magistrati e avvocati di Napoli sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. che in questa sede si abbia per integralmente ripetuto e trascritto.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Portici il 12/04/1990 (atto n.43, parte I, reg. Atti Matrimonio anno
1990);
• Omologa le condizioni di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel.-
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11955 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
SCHIANO CIRA CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia in
Portici (NA) alla Via Libertà n° 67,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
SCHIANO CIRA CONCETTA presso il quale elettivamente domicilia in
Portici (NA) alla Via Libertà n° 67,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/07/2024 Parte_3
, premettendo di aver contratto matrimonio in Portici il 12/04/1990,
[...]
che da tale unione sono nati tre figli il 03.09.1993, il 27.10.1994 Per_1 Per_2
e il 03.05.2000, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi Per_3
al Presidente del Tribunale di Napoli in data 15.12.2020, era intervenuta separazione in forza di n.326/2021 resa nel procedimento RG Pt_4
17479/2020, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) il figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, ha Per_3
scelto di vivere con la madre;
Parte_2
2) la SI.ra , in considerazione dell'avvenuto trasferimento in Parte_2 proprio favore dell'immobile sito in San Giorgio a Cremano alla Via Rubinacci
n° 3, giusto atto per notar (repertorio n° 17223 raccolta n° Persona_4
7940), dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assegno divorzile in proprio favore;
3) il sig. corrisponderà alla SI.ra la somma di Parte_1 Parte_2
€ 250,00 mensili, a titolo di mantenimento in favore del figlio;
tale Per_3
importo, che sarà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario, sarà aggiornato ogni anno secondo la variazione integrale accertata dall'ISTAT- indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente;
4) il SI. si obbliga al pagamento dell'utenza relativa alla Parte_1
fornitura del gas presso la casa familiare;
5) In relazione a tutte le spese del figlio i ricorrenti hanno convenuto che Per_3
queste resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione di documentazione giustificativa e sempre previo accordo. In riferimento alle spese straordinarie le parti hanno in ogni caso convenuto di attenersi al Protocollo d'Intesa siglato in data 07.03.2018 fra Magistrati e avvocati di Napoli sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. che in questa sede si abbia per integralmente ripetuto e trascritto.”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
Portici il 12/04/1990 (atto n.43, parte I, reg. Atti Matrimonio anno
1990);
• Omologa le condizioni di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20.12.24
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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