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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/05/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile
in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nel giudizio iscritto al n. R.G. 894/2022 e vertente tra
“ Parte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore elettivamente domiciliata in Latina, alla via Enrico Toti n. 20 presso lo studio dell'Avv. Marco Marcelli che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Latina, Parte_2 C.F._1
alla via Enrico Toti n. 20 presso lo studio dell'Avv. Marco Marcelli che la rappresenta e difende come da procura in atti;
opponenti
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti
Tullio Saravo e Olga Diamanti che la rappresentano e difendono come da procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
l'associazione citava in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale la al fine di ottenere la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo n. 556/2021 emesso il 19.3.2021 per la somma di €
9.258,79, (oltre interessi di mora, compensi e spese), per il mancato pagamento di canoni di locazione, tassa di registrazione del contratto e chiusura anticipata dello stesso per volontà del conduttore.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva, in rito, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti per la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. e, nel merito – preso atto dei bonifici effettuati, delle operazioni di cessione del credito e delle compensazioni – l'insussistenza della morosità ovvero la compensazione della stessa con il deposito cauzionale trattenuto da parte opposta. Stigmatizzava inoltre il comportamento contrario a buona fede dell'opposta per non aver acconsentito alla rinegoziazione dei canoni a fronte delle sopravvenienze dovute all'emergenza covid-19 ed eccepiva, infine, che le spese ingiunte per le tasse di registrazione e della chiusura anticipata del contratto di locazione fossero da riconoscersi nella misura del 50%, secondo quanto statuito nel contratto di locazione.
Sulla scorta di tali motivazioni, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo o, in via subordinata, di riconoscere come dovuta la somma residuante dai pagamenti effettuati, dalle cessioni del credito e dalla compensazione parziale con la cauzione trattenuta dalla società ingiunta.
Costituitasi in giudizio, la contestava i rilievi attorei Controparte_1
svolgendo analitiche controdeduzioni, e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita con prove documentali, veniva decisa in data 28.05.2025 all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 429 c.p.c. tenutasi con il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, occorre dare atto in rito della mancata partecipazione senza giustificato motivo della ll'incontro di mediazione obbligatoria del Controparte_1
10.10.2022, condotta che determina la conseguente applicazione dell'art. 8 comma 4 bis d.lgs. n. 28\2010 ratione temporis vigente. Si dà atto peraltro che l'onere di avviare la mediazione spetta alla opposta, nel caso in esame non solo renitente ma altresì risultata assente alla mediazione avviata dalla controparte. Si stigmatizza in questa sede la condotta processuale della opposta ai sensi dell'art. 116 cpc. Tanto premesso, per il principio della "ragione più liquida", secondo cui il giudice può sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione relativa alla fondatezza del credito, ritenuta di più agevole soluzione e dirimente (cfr. Cass. civ. n. 17214/2016, 23160/2015; Cass. Sez. Un. n. 9936/2014, Cass. civ. n. 23542/2015).
Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente a oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale si applicano le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve dunque accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto, viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multiis, cfr. Cass. civ. n. 1059/1975).
Ebbene, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione si fonda sul mancato pagamento di canoni di locazione e tasse relative alla registrazione e alla chiusura anticipata del contratto.
A fondamento del predetto credito, l'opponente ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto dalle parti ma non ha depositato, né in sede monitoria né nel corso del giudizio di opposizione, alcuna documentazione comprovante l'avvenuta registrazione del suddetto contratto presso l'Agenzia delle entrate.
La legge n. 311/2004 prescrive l'obbligo di registrazione del contratto di locazione a pena di nullità dello stesso con la conseguenza che il difetto di prova in ordine alla sua registrazione è idoneo a incidere sulla validità del titolo azionato in via monitoria: «in tema di locazione immobiliare, la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c.» (cfr. Cass. civ. n. 10498/2017; Sez. Un. n. 23601/2017; Cass. civ. ord. n. 20858/2017). Tale conclusione appare condivisibile, non solo in base all'argomento testuale della predetta disciplina sulla registrazione del contratto di locazione, ma anche alla luce dell'autorevole lettura che della norma in esame ha fornito la Corte costituzionale con la sentenza n. 420/2007, ove si afferma che la norma in esame ha elevato «la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 c.c.» (cfr. C. cost. n. 420/2007).
La mancata prova dell'avvenuta registrazione del contratto impedisce pertanto ogni valutazione in ordine alla validità del titolo su cui si fonda la pretesa creditoria, con conseguente impossibilità per il locatore di far valere in giudizio i diritti che da esso derivano, inclusa l'azione per il pagamento dei canoni.
Ai predetti rilievi segue l'accoglimento dell'opposizione con assorbimento di ogni altro motivo.
Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione da euro 5.201 a 26.000) in considerazione della decisione fondata sulla questione preliminare di merito assorbente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
556/2021 emesso dal Tribunale di Latina il 19.3.2021;
• Condanna parte opposta a rifondere le spese processuali che si liquidano in un totale di euro 2685,50, di cui euro 145,50 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv.
Marco Marcelli dichiaratosi antistatario;
• accertata la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 8 comma 4 bis d.lgs. n. 28/2010 ratione temporis vigente in capo alla CP_1 la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello
[...]
Stato di una somma corrispondente all'importo dovuto per il contributo unificato del presente giudizio.
Così deciso in Latina, in data 28.05.2025. Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art.429 c.p.c. all'esito della discussione tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. su specifica richiesta delle parti