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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RE US, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 189/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 Piccione - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013748537000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6068/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato ad Agenzia Entrate Riscossione e depositato in data 9.1.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate
Riscossione relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2019 e 2021, per un valore di causa di €. 835,49.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo di non aver ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo precedentemente emesso.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che eccepiva preliminarmente la violazione della norma di cui all'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo stato convenuto anche l'ente impositore. Nel merito, si proclamava estranea alla controversia, afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
All'udienza del 23.6.2025 la Corte, ritenuto che il ricorso non era stato notificato alla Regione Calabria, disponeva che parte ricorrente integrasse il contraddittorio nei confronti del suddetto ente impositore e rinviava la causa all'udienza 20/10/2025.
Parte ricorrente ottemperava correttamente.
Si costituiva la Regione Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2019 e di avere iscritto a ruolo la somma dovuta per l'anno 2021 in forza della disposizione di legge di cui all'art 6 LR Calabria n. 56/2023. Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla pretesa tributaria per l'anno 2019, deve evidenziarsi che la Regione Calabria ha provato la regolare notifica, effettuata in data 12.5.2022, dell'avviso di accertamento relativo all'anno in questione. E' conseguentemente infondata l'eccezione di prescrizione poiché dalla notifica dell'avviso di accertamento a quella della cartella impugnata non sono trascorsi tre anni.
In ordine alla posta relativa all'anno 2021, si osserva che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova di sposizione di legge di cui all'art. 6 della
L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario. Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2021, deve osservarsi che, come è chiaramente indicato nella cartolina postale relativa alla notifica del provvedimento impugnato prodotta da Agenzia Entrate Riscossione, la cartella di pagamento fu spedita in data 20.6.2024, dunque abbondantemente prima del termine del 31.12.2024. Termine della cui natura giuridica di termine decadenziale non può esservi dubbio alcuno, ciò essendo sancito dalla costante giurisprudenza della S.C. di cassazione.
Orbene, il termine di decadenza è soggetto al principio della scissione degli effetti della notifica, per come afferma graniticamente la giurisprudenza di legittimità, pertanto ai fini del rispetto del suddetto termine la data che rileva è quella in cui l'ente impositore abbia consegnato il provvedimento al soggetto (terzo) incaricato della notifica. Non vi è dubbio alcuno che nel caso di specie l'atto impugnato fu affidato al servizio postale ben prima del 31.12.2024, tanto che esso fu spedito il 20.6.2024. A nulla rileva, pertanto, che esso dia stato recapitato in data successiva allo spirare del termine.
Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso deve essere rigettato.
Coerentemente con le superiori argomentazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria e dell'Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 190,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RE US, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 189/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 Piccione - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240013748537000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6068/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato ad Agenzia Entrate Riscossione e depositato in data 9.1.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate
Riscossione relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2019 e 2021, per un valore di causa di €. 835,49.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del debito, deducendo di non aver ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo precedentemente emesso.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che eccepiva preliminarmente la violazione della norma di cui all'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo stato convenuto anche l'ente impositore. Nel merito, si proclamava estranea alla controversia, afferendo il ricorso alla sfera di esclusiva competenza dell'ente impositore.
All'udienza del 23.6.2025 la Corte, ritenuto che il ricorso non era stato notificato alla Regione Calabria, disponeva che parte ricorrente integrasse il contraddittorio nei confronti del suddetto ente impositore e rinviava la causa all'udienza 20/10/2025.
Parte ricorrente ottemperava correttamente.
Si costituiva la Regione Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2019 e di avere iscritto a ruolo la somma dovuta per l'anno 2021 in forza della disposizione di legge di cui all'art 6 LR Calabria n. 56/2023. Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla pretesa tributaria per l'anno 2019, deve evidenziarsi che la Regione Calabria ha provato la regolare notifica, effettuata in data 12.5.2022, dell'avviso di accertamento relativo all'anno in questione. E' conseguentemente infondata l'eccezione di prescrizione poiché dalla notifica dell'avviso di accertamento a quella della cartella impugnata non sono trascorsi tre anni.
In ordine alla posta relativa all'anno 2021, si osserva che, come è chiaramente indicato nella cartella impugnata, la pretesa tributaria in esame è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, secondo quanto previsto dalla nuova di sposizione di legge di cui all'art. 6 della
L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario. Quanto all'eccepita prescrizione (rectius decadenza) relativamente all'anno di imposta 2021, deve osservarsi che, come è chiaramente indicato nella cartolina postale relativa alla notifica del provvedimento impugnato prodotta da Agenzia Entrate Riscossione, la cartella di pagamento fu spedita in data 20.6.2024, dunque abbondantemente prima del termine del 31.12.2024. Termine della cui natura giuridica di termine decadenziale non può esservi dubbio alcuno, ciò essendo sancito dalla costante giurisprudenza della S.C. di cassazione.
Orbene, il termine di decadenza è soggetto al principio della scissione degli effetti della notifica, per come afferma graniticamente la giurisprudenza di legittimità, pertanto ai fini del rispetto del suddetto termine la data che rileva è quella in cui l'ente impositore abbia consegnato il provvedimento al soggetto (terzo) incaricato della notifica. Non vi è dubbio alcuno che nel caso di specie l'atto impugnato fu affidato al servizio postale ben prima del 31.12.2024, tanto che esso fu spedito il 20.6.2024. A nulla rileva, pertanto, che esso dia stato recapitato in data successiva allo spirare del termine.
Nessuna contestazione essendovi in ordine alla effettiva debenza del tributo, il ricorso deve essere rigettato.
Coerentemente con le superiori argomentazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Calabria e dell'Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 190,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna delle suddette parti costituite.