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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 687/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Rosario Carrara, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Caltanissetta, via Malta n. 73.
APPELLANTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ); Controparte_3 C.F._3
(C.F. ); Controparte_4 C.F._4
(C.F. ); Parte_2 C.F._5
(C.F. ); Parte_3 C.F._6
pagina 1 di 41 (C.F. ); Parte_4 C.F._7
(C.F. Parte_5 C.F._8
(C.F. Parte_6 C.F._9
(C.F. ) Parte_7 C.F._10
(C.F. ), tutti, fatta eccezione per Parte_8 C.F._11 [...]
, oltre che in proprio quali eredi di (C.F.: CP_1 Controparte_2
, nato a [...] il [...] e deceduto il 17.2.2021, tutti con il C.F._12
patrocinio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA e dell'avv. GIUFFRIDA FRANCESCO
( ), elettivamente domiciliati in VIA TRAPANI 30 C.F._13
FRANCOFONTE, presso il difensore avv. SCHEPIS ANTONELLA
(C.F. ), quale eredi di CP_5 C.F._14 [...]
(C.F.: , nato a [...] il [...] e deceduto il CP_2 C.F._12
17.2.2021, con il patrocinio dell'avv. CAPRIOTTI VALERIA, elettivamente domiciliata in VIA F. PENSAVALLLE 20 95100 CATANIA, presso il difensore avv. CAPRIOTTI
VALERIA
(C.F. ), in proprio e quale eredi di Controparte_6 CodiceFiscale_15
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._12
deceduto il 17.2.2021,con il patrocinio dell'avv. BATTIATO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA NOTARO JACOPO 15 96016 LENTINI, presso il difensore avv.
BATTIATO STEFANO
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.2.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte
pagina 2 di 41 tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 19.4.2023 nel proc. 2290/2022
R.G., il Tribunale di Siracusa accoglieva le domande di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposte dalla moglie, dai figli, dal padre (tramite i suoi
Contr eredi) e dai fratelli di nei confronti della di , e la domanda Controparte_2 Pt_1
di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla moglie e dal solo figlio convivente del predetto, sempre nei confronti del medesimo ente e, per l'effetto, statuiva nei termini che di seguito si trascrivono:
“- condanna l a pagare a Controparte_8 Controparte_2
la somma di €. 323.040,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
[...]
iure proprio, la somma di €. 4.136,15 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di e la somma di €. 56.000,00 a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- condanna l a pagare a la Controparte_8 CP_1
somma di €. 299.485,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e le somme di €. 2.500,00 e di €. 96.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- condanna l a pagare a , Controparte_8 Parte_3
e la somma di €. 245.645,00 ciascuno a Parte_6 Parte_5
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di €.
4.136,15 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di
, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
Controparte_2
- condanna l' a pagare a , Controparte_8 Parte_8
pagina 3 di 41 , , e la somma Parte_7 Parte_2 Controparte_6 Controparte_3
di €. 77.443,60 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di €. 16.544,58 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , oltre rivalutazione ed interessi come da Controparte_2
motivazione;
- condanna l a pagare a e Controparte_8 Controparte_4
la somma di €. 80.366,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno Parte_4
non patrimoniale iure proprio e la somma di €. 16.544,58 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di oltre Controparte_2
rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- condanna l' a pagare a la Controparte_8 CP_5
somma di €. 66.178,33 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di , oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
Controparte_2
- condanna l di a pagare in favore di parte Controparte_8 Pt_1
ricorrente le spese di lite, che liquida in €. 15.149,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- condanna l a pagare in favore di Controparte_8 [...]
e di le spese di lite, che liquida per ciascuna parte vittoriosa CP_6 CP_5
in €. 6.307,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese Controparte_8
relative all'accertamento tecnico preventivo espletato nel procedimento n. R.G.
1081/2020 svoltosi davanti al Tribunale di Siracusa”.
In estrema sintesi, secondo il Tribunale, sulla base della CTU collegiale eseguita nel procedimento ex art. 696 bis, c.p.c., l'operato dei sanitari dell'Ospedale di EN
(facente capo alla convenuta) sarebbe stato imperito, atteso che i Controparte_9
predetti si erano limitati ad effettuare gli accertamenti che li avevano indotti ad escludere la sussistenza di una sindrome coronarica acuta senza eseguire alcuno degli pagina 4 di 41 esami che avrebbero consentito di accertare la dissecazione aortica da cui
[...]
era stato colpito e che lo avrebbe condotto, a distanza di circa 22 ore dal primo CP_2
accesso al pronto soccorso avvenuto alle ore 21.00 del 14.4.2018, al decesso.
Il primo giudice dipoi riteneva, sempre sulla base della CTU, che sussistesse il nesso di causalità tra la condotta imperita posta in essere dai sanitari dell'Ospedale di EN ed il decesso di atteso che il tempestivo accertamento della dissecazione Controparte_2
aortica avrebbe consentito di effettuare l'intervento chirurgico in casi quali quello a mani indicato, in via d'urgenza e, con elevate probabilità, salvare la vita del paziente.
Accertata la sussistenza degli estremi della denunciata responsabilità medica, correttamente sussunta nell'ambito dell'illecito extracontrattuale, il Tribunale procedeva a liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiesto dai familiari di facendo applicazione della tabella “a punti”, elaborata Controparte_2
dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano nel 2022, oltre che a riconoscere e liquidare il danno patrimoniale richiesto dalla moglie e dal figlio minorenne convivente della vittima, assumendo quale parametro, sulla base dalle dichiarazioni dei redditi di per gli anni 2015, 2016 e 2017, il reddito di Controparte_2
€ 12.000,00, da cui detrarre la quota di un terzo da imputare al mantenimento dello stesso percettore e capitalizzando le restanti quote pari ad un terzo ed un terzo, per anni
24 in relazione alla moglie , ossia fino alla presumibile età della sua morte CP_1
naturale, e per anni 14 in relazione al figlio , ossia fino al Controparte_2
raggiungimento della sua indipendenza economica fissata all'età di anni 28.
Avverso la detta ordinanza la proponeva appello. Controparte_9
Si costituivano in giudizio tutti gli appellati chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 25.10.2023 la Corte formulava alle parti proposta conciliativa della lite ai sensi dell'art. 185 bis, c.p.c. Contr Tutti gli appellati accettavano la proposta mentre la appellante la rifiutava.
Con ordinanza in data 19.1.2024 la Corte sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza.
pagina 5 di 41 In sede di esecuzione il procuratore di e davano Parte_3 Parte_6
atto che, per mero errore, gli anzidetti loro assistiti erano stati indicati in atti (e nell'ordinanza impugnata), come figli di anziché come suoi fratelli e, Controparte_2
coerentemente accettavano, senza riserve, la somma liquidata per il danno di detti ultimi congiunti.
All'udienza del 26.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di termine per il deposito di note difensive.
Con le dette note, tra l'altro, il procuratore e (al Parte_3 Parte_6
contempo investito della difesa di , CP_1 Controparte_2 [...]
, , , , , Parte_7 Parte_8 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
) ed il procuratore della Parte_4 Parte_5 Controparte_9
chiedevano congiuntamente correggersi l'errore da cui era affetta l'ordinanza impugnata, avuto riguardo al grado di parentela che legava e Parte_3 [...]
a con la conseguente riduzione del danno liquidato ai Parte_6 Controparte_2
predetti per la perdita del loro congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia da accogliere nei limitati termini appresso specificati.
Nella Scheda individuale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di EN numero di accettazione 2018/8446, si legge che giungeva con mezzi propri al Controparte_2
detto ospedale alle ore 21.20 del 14.4.2018 e riferiva “Dolore toracico da circa un'ora”.
Veniva sottoposto ad ECG, gli venivano somministrate 2 fiale di omeprazolo e 2 fiale di levobren e venivano effettuati esami ematochimici seriati degli enzimi caratteristici dell'infarto del miocardio che ne escludevano la presenza.
Veniva dimesso alle ore 11.47 del giorno seguente 15.4.2018 con diagnosi “Dolore toracico” ed inviato al medico curante per competenza con i seguenti Suggerimenti e note “vedi visita cardiologica allegata. Si consiglia test ergometrico al persistere della sintomatologia, omeprazolo 20 mg cpr per 20 gg, gaviscon bust. 1 bust. dopo i pasti
pagina 6 di 41 principali”.
La consulenza cardiologica in cartella clinica era la seguente: “Ore 11:14 Consulenza cardiologica: “…buon compenso emodinamico. paziente iperteso. Nega precedenti cardiologici. Giunge in P.S. per dolore epigastrico post-prandiale (riferisce pasto copioso) puntorio-urente come se non riuscisse a digerire, regredito in P.S. dopo somministrazione di 2 fl di levobrene 2 fl ev di omeprazen. E.O.: ndr. 3 determinazioni enzimatiche negative, 3 tracciati ecg in assenza di turbe elettriche…”.
Nelle prime ore del pomeriggio del 15.4.2018 accusava un episodio di Controparte_2
vomito e perdeva i sensi.
Tramite l'intervento, alle ore 17.20, del personale della Guardia medica di EN e del
118, veniva quindi trasportato in elisoccorso presso l'Ospedale Controparte_2
Cannizzaro di Catania dove giungeva alle ore 18.46.
Alle ore 19.18 si registrava infarto ed arresto cardiaco.
Attivate le manovre di rianimazione, alle ore 19.37 si constatava il decesso.
A seguito di presentazione di querela, veniva disposta autopsia i cui esiti si trascrivono:
“Sezione Cadaverica...Torace:...All'apertura della cavità toracica...Il cavo pleurico destro conteneva 80 cc di liquido siero ematico. All'apertura del pericardio si rilevava la presenza di vasto versamento pericardico sieroematico di circa 430 cc + coagulo di
278 gr. Aorta: l'aorta presenta dissecazione a livello dell'aorta ascendente, dell'arco e del tratto prossimale della discendente con presenza slaminamento e falso lume. A livello dell'aorta ascendente è presente una soluzione di continuo. Le coronarie sono pervie. Polmoni: al taglio si presentano edematosi e congesti. Esame istologico:
Polmoni: edema polmonare acuto, congestione stravasi emorragici. Emorragia peribronchiale. Cuore: infarcimento emorragico massivo sub-pericardico con estensione al tessuto adiposo periaortico;
arteriosclerosi dei vasi coronarici con riduzione del lume del 30% della coronaria destra e del 30% della coronaria sinistra.
Aorta: infarcimento emorragico massivo sub-avventiziale. Dissecazione della parete che presenta diffusa aterosclerosi ed abbondanti calcificazioni…”.
pagina 7 di 41 Orbene, in estrema sintesi il primo giudice, sulla base della CTU collegiale affidata ad uno specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e ad uno specialista in Cardio- chirurgia, riteneva sussistente la colpa medica in capo ai sanitari dell'Ospedale di
EN presso il cui Pronto Soccorso il si era recato, consistente nel Controparte_2
non avere effettuato, a fronte di paziente a rischio per età ed ipertensione, alcuna diagnosi differenziale che consentisse di accertare, esclusa la presenza di patologie coronariche, la dissecazione dell'aorta che ne avrebbe causato il decesso il giorno seguente e riteneva sussistente altresì il nesso di causalità, tra l'omesso tempestivo accertamento della dissecazione e la morte perché, viste anche le condizioni di equilibrio emodinamico in cui si era mantenuto il paziente per tutta la durata del ricovero presso il
Pronto Soccorso di EN e fino allo stesso pomeriggio del 15.4.2018, con alto grado di probabilità (indicato nella misura dell'80%), l'intervento chirurgico indicato nel caso a mano gli avrebbe salvato la vita.
Il primo motivo di appello è volto a contestare che la condotta posta in essere dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di EN sia stata, sì come ritenuto dal Tribunale, imperita.
Le argomentazioni articolate dall'appellante si fondano – in ordine progressivo di incondivisibilità – su tre apporti tecnici costituiti: 1) dalle osservazioni alla CTU a firma dei CCTTP dottori e 2) dal parere a firma dello Persona_1 Persona_2
Contr specialista in cardiologia dott. prodotto dall in funzione del Persona_3
presente giudizio di appello;
3) dalla consulenza tecnica redatta in sede penale nel proc.
2884/2018 RGNR a firma del prof. e del dott. , specialista in Persona_4 Persona_5
cardiologia.
A p. 14 della citazione in appello la scrive: Controparte_9
“Il Tribunale non ha poi speso una sola parola, sull'evidenza clinica indicata dai consulenti tecnici di parte dell' appellante, Dott.ri e CP_8 Persona_1 [...]
(si vedano le osservazioni critiche alla C.t.u. costituenti allegato 3 al fascicolo Per_2
di parte di primo grado), evidenza che escludeva la presenza di una dissecazione aortica pagina 8 di 41 in corso nel periodo in cui il di trovava presso il P.S. di EN. Più Controparte_2
precisamente, gli stessi consulenti di parte hanno precisato e documentato che la dissecazione dell'aorta (causa del decesso del sig. non era valutabile - Controparte_2
neanche come ipotesi diagnostica al P.S. di EN - perché nessun processo di rottura dell'aorta poteva ritenersi in essere il 14.04.2018, ore 21.20, allorquando il Sig.
[...]
si presentò al P.S. di EN. Invero: “la realtà dei fatti … smentisce tale CP_2
ipotesi e questo è dimostrato in maniera incontrovertibile dal riscontro autoptico e soprattutto istologico. Se la rottura dell'aneurisma si fosse verificata due giorni prima del decesso, cioè quando il si presentò al Pronto Soccorso del P.O di EN, CP_2
l'osservazione istologica avrebbe mostrato i fatti riparativi messi in atto dall'organismo, cioè i segni di infarcimento leucocitario (di globuli bianchi) cosa
NON presente all'esame istologico. Al contrario era evidente un quadro di abbondante presenza di globuli rossi (infarcimento emorragico), tipico dei traumi recenti. Quindi non vi è nessuna evidenza che la rottura dell'aorta si sia verificata uno-due giorni prima del decesso, ed in particolare quando il signor si presentò all'Ospedale di CP_2
EN” (sottolineatura aggiunta).
Seguiva la trascrizione di ampio stralcio delle osservazioni dei CCTTPP in cui, sulla base della valutazione degli EECCGG, si ribadiva che la dissecazione aortica non era in corso al momento del ricovero presso il P.S. dell'Ospedale di EN – essendo stata la stessa provocata dalle manovre di rianimazione eseguite dai sanitari dell'Ospedale
Cannizzaro – e che l'infarto e era avvenuto presso l'Ospedale Cannizzaro prima della dissecazione (“….il giorno 15/4/2018 il dolore al torace si accompagnò ai chiari segni dell'infarto miocardico acuto, sia all'elettrocardiogramma (vedi sopra) che nel dosaggio della RO (questa volta diagnostica per infarto del miocardico: 0,39
[v.n. fino a 0,04], mentre a determinazioni furono nei limiti della norma: Parte_9
<0,01). Il tipo di infarto (a ST sopralivellato, a sede inferiore) dà ragione anche del sintomo dolore al torace ma anche epigastrico, irradiazione che non è prevista esserci nelle rotture di un aneurisma della radice e dell'arco dell'aorta. L'infarto ha
pagina 9 di 41 comportato due episodi di arresto cardiaco, che sono ben documentati nella cartella clinica dell'Ospedale Cannizzaro, e che hanno determinato per ben due volte vigorose manovre rianimatorie cioè con forti e ripetute compressioni del torace (come da linee guida). Sono queste che hanno determinato, probabilmente anche per la frattura di coste, la rottura di una aorta malacica di cui il signor era portatore Controparte_2
inconsapevole”).
Orbene, la critica mossa dall'appellante alla ordinanza impugnata è innanzitutto quella di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia atteso che, secondo la
[...]
, “Il Tribunale non, ha poi speso una sola parola, sull'evidenza clinica CP_9
indicata dai consulenti tecnici di parte dell' appellante, Dott.ri CP_8 Per_1
e (si vedano le osservazioni critiche alla C.t.u. costituenti
[...] Persona_2
allegato 3 al fascicolo di parte di primo grado), evidenza che escludeva la presenza di una dissecazione aortica in corso nel periodo in cui il di trovava Controparte_2
presso il P.S. di EN” (grassetto e sottolineato aggiunti).
Rileva la Corte che è sufficiente trascrivere il contenuto della p. 17 della ordinanza appellata per rendersi conto sia della assoluta inesistenza del lamentato difetto di esame e di motivazione in ordine alla “evidenza clinica” indicata dai CCTTPP della
[...]
che, nel merito, della stessa irrilevanza/infondatezza della detta osservazione a CP_9
cui i CCTTUU avevano risposto con le loro note del 19.1.2022 espressamente fatte proprie dal primo giudice.
Si legge, infatti, in ordinanza: “Quanto alle ulteriori deduzioni dei periti dell'
[...]
– per cui il decesso sarebbe stato determinato da infarto Controparte_8
del miocardio ad insorgenza improvvisa -, i consulenti tecnici d'ufficio hanno replicato affermando che omissis “Sulla mancata presenza di infiltrazione leucocitaria in sede di dissezione con conseguente datazione della dissezione al momento del massaggio riteniamo tale ipotesi assolutamente fantasiosa e priva di elementi documentali e scientifici di supporto. Infatti, occorre considerare che la dissezione del sig. di CP_2
coinvolgeva un lungo segmento del vaso (aorta ascendente ed arco aortico) e che la
pagina 10 di 41 progressione del falso lume impiega ore prima di dispiegarsi lungo l'asse del vaso, dopo un iniziale decorso in modo cirsoide. Quanto poi alla asserita mancanza di globuli bianchi in sede della breccia di dissezione, occorre ricordare che tali elementi necessitano di 6-12 ore per essere presenti a livello della dissezione quale espressione di fatti riparativi;
a ciò aggiungasi che tali elementi pervengono alla zona dissecata tramite i vasi sanguigni dell'aorta e che sono presenti solo sull'avventizia” (v. pagg.
4-5 delle risposte dei consulenti tecnici d'ufficio depositate il 19.1.2022 ed allegate al ricorso introduttivo del presente giudizio)”.
Non risponde quindi allo stato degli atti che il Tribunale abbia omesso di prendere in esame la “evidenza clinica” addotta dai CCTTPP con le loro osservazioni ed a spiegare perché la stessa risultasse irrilevante e ciò fermo restando – oltre a quanto nel prosieguo si riproporrà al fine di dare atto della assoluta inverosimiglianza della tesi secondo cui la dissecazione aortica (per cui il è deceduto) sarebbe stata provocata dai Controparte_2
sanitari che eseguirono le manovre di rianimazione presso l'Ospedale Cannizzaro –, che le considerazioni dei CCTTPP presentano un grave errore di datazione, nel momento in cui argomentano assumendo che la rottura dell'aneurisma sarebbe avvenuta, secondo i
CCTTUU, quando si era presentato presso il Pronto Soccorso Controparte_2
dell'Ospedale di EN “due giorni prima del decesso” (v. p. 5 delle osservazioni ove è scritto;
“Se la rottura dell'aneurisma si fosse verificata due giorni prima del decesso, cioè quando il si presentò al Pronto Soccorso del P.O di EN, l'osservazione CP_2
istologica avrebbe mostrato i fatti riparativi messi in atto dall'organismo, cioè i segni di infarcimento leucocitario (di globuli bianchi) cosa NON presente all'esame istologico”), mentre invece nessuno mai ha affermato che la dissecazione sarebbe avvenuta due giorni prima del decesso, visto che l'accesso al Pronto Soccorso presso l'Ospedale di EN è avvenuto alle 21.20 del 14.4.2018, ossia il giorno prima del decesso, e per l'esattezza poco più di 22 ore prima dello stesso.
Con riferimento alla tesi secondo cui la dissecazione sarebbe stata causata dalle manovre di rianimazione eseguite presso l'Ospedale Cannizzaro e che l'infarto la avrebbe pagina 11 di 41 cronologicamente preceduta, su cui l'appellante ha insistito ritrascrivendo le osservazioni dei suoi CCTTPP, è sufficiente riportare di seguito il contenuto della ordinanza impugnata che, in guisa pienamente condivisa dalla Corte, la sconfessa:
Venendo alla vicenda in esame, dall'angolo visuale del danno-evento, si osserva preliminarmente che il decesso di va senz'altro ricondotto a causa Controparte_2
naturale e, più precisamente, a complicanze determinate dalla dissecazione dell'aorta.
In proposito, non può ritenersi condivisibile la ricostruzione proposta dall
[...]
– e dai relativi periti di parte -, per la quale l'evento Controparte_8
infausto sarebbe stato determinato da un episodio di infarto miocardico, mentre la rottura aortica andrebbe ascritta all'eccessiva vigorosità delle manovre rianimatorie praticate sul paziente (v. in particolare pagg.
6-11 delle osservazioni dei consulenti di parte resistente, prodotte anche quale allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell nel presente giudizio). Controparte_8
A tal riguardo, i consulenti tecnici d'ufficio hanno confutato la superiore tesi, evidenziando che “l'ipotesi che la dissezione-rottura dell'aorta ascendente possa essere stata prodotta dal massaggio cardiaco non meriterebbe commento, posto che la dissezione inizia dall'interno del lume aortico mentre un ipotetico massaggio cardiaco esplicherebbe la sua forza traumatica dall'avventizia alla media aortica;
a ciò aggiungasi che la breccia dissecativa era presente nel tratto iniziale dell'aorta ascendente che rappresenta la zona più profonda del peduncolo vascolare aortico e quindi molto difficilmente esposta, anche in ipotesi, al trauma del massaggio cardiaco;
stante, poi, il numero elevato di procedure di rianimazione cardiopolmonare con massaggio cardiaco che vengono giornalmente effettuate nei reparti di emergenza su pazienti a seguito di arresto cardiaco dovremmo aspettarci, qualora la lesione sull'aorta ascendente fosse provocata dal trauma toracico legato al massaggio, un numero elevato di dissezioni mentre nella realtà sono frequenti le fratture costali da massaggio cardiaco ma giammai la rottura dissecativa dell'aorta” (v. pag. 4 delle risposte dei consulenti tecnici d'ufficio depositate il 19.1.2022 ed allegate al ricorso
pagina 12 di 41 introduttivo del presente giudizio).
La circostanza che la dissecazione abbia investito l'aorta ascendente, l'arco ed il tratto prossimale della discendente e che siffatto processo avuto origine dallo strato intimo dell'aorta stessa con il fenomeno dello “slaminamento” – ossia di una condizione che
“consente al sangue di fluire tra gli strati della parete aortica” con la conseguente
“formazione di un flap e di un secondo lume detto falso lume” (v. ancora pag. 14 dell'accertamento tecnico preventivo depositato nel procedimento n. R.G. 1081/2020), del resto, appare confermata dalla perizia espletata in sede penale, alla quale pure si riporta parte resistente ed in cui si legge testualmente che, all'esito della autopsia eseguita, “l'aorta presenta dissecazione a livello della aorta ascendente, dell'arco e del tratto prossimale della discendente con presenza slaminamento e falso lume” (v. pag. 9 dell'all. 2 della comparsa di costituzione di parte resistente).
Quanto alle ulteriori deduzioni dei periti dell' Controparte_8
– per cui il decesso sarebbe stato determinato da infarto del miocardio ad insorgenza improvvisa -, i consulenti tecnici d'ufficio hanno replicato affermando che “la causa di morte è indubbiamente legata alla rottura dell'aorta intrapericardica, su cui si è sviluppata inizialmente una fissurazione a carico dell'intima e degli strati superficiali della media. In tali circostanze i tessuti circostanti svolgono funzione di contenimento con l'infarcimento emorragico subepicardico con estensione al tessuto adiposo periaortico riscontrato all'autopsia. Trattasi di tutta evidenza di fenomeni di contenimento che richiedono qualche ora per potersi dispiegare onde impedire la rottura libera dell'aorta in sacco pericardico con conseguente emopericardio fatale, come poi avvenuto nel caso di specie […]. La presenza all'ECG, effettuato all'arrivo del paziente al PS del Cannizzaro, di un infarto STEMI inferiore (in un paziente in cui il riscontro autoptico ha mostrato assenza di coronaropatia ostruttiva a carico dei vasi coronarici) è giustificata dal fatto che l'infiltrazione dei tessuti epicardici per il contenimento dell'emorragia in una sua fase iniziale ha, verosimilmente, indotto una distorsione della origine della coronaria destra con alterazione del flusso coronarico e
pagina 13 di 41 conseguenti alterazioni ischemiche ma certamente non idonee a causare la morte del paziente alla luce dei chiari riscontri autoptici. Sulla mancata presenza di infiltrazione leucocitaria in sede di dissezione con conseguente datazione della dissezione al momento del massaggio riteniamo tale ipotesi assolutamente fantasiosa e priva di elementi documentali e scientifici di supporto. Infatti, occorre considerare che la dissezione del sig. di coinvolgeva un lungo segmento del vaso (aorta ascendente CP_2
ed arco aortico) e che la progressione del falso lume impiega ore prima di dispiegarsi lungo l'asse del vaso, dopo un iniziale decorso in modo cirsoide. Quanto poi alla asserita mancanza di globuli bianchi in sede della breccia di dissezione, occorre ricordare che tali elementi necessitano di 6-12 ore per essere presenti a livello della dissezione quale espressione di fatti riparativi;
a ciò aggiungasi che tali elementi pervengono alla zona dissecata tramite i vasi sanguigni dell'aorta e che sono presenti solo sull'avventizia” (v. pagg.
4-5 delle risposte dei consulenti tecnici d'ufficio depositate il 19.1.2022 ed allegate al ricorso introduttivo del presente giudizio).
Oltre a fondarsi sulle osservazioni dei suoi CCTTPP dottori e Persona_1 [...]
il motivo di appello di esame attinge anche ad un ulteriore parere acquisito Per_2
presso lo specialista in cardiologia dott. il quale viene, puramente Persona_3
e semplicemente, trascritto nell'atto di citazione in appello alle pp. 18 – 20.
Tralasciando di considerare se un tale modo di procedere sia ammissibile, l'esame del parere in questione è del tutto insufficiente a mettere in discussione il giudizio espresso dal Tribunale in punto di imperizia dei sanitari del P.S. di EN che ebbero in cura
Controparte_2
Invero, ricordato come con l'autopsia sia stato accertato che è stato Controparte_2
colpito da Dissezione acuta dell'aorta ascendente e che ai sanitari è stato imputato di non avere eseguito alcun esame – a cominciare dai semplici RX, e poi a seguire altrettanto elementare Ecocardiogramma, e quindi TAC toracoaddominale e poi RMN –, secondo il dott. “per come è proceduta l'evoluzione clinica del paziente, il quale ha Persona_3
fatto esperienza di miglioramento della condizione clinica riferita al momento del primo
pagina 14 di 41 accesso al pronto soccorso, è verosimile considerare che, al momento del primo accesso in pronto soccorso, fossero sfumati, gli estremi per procedere ad un approfondimento diagnostico con metodiche di II livello, e soprattutto ottenere una diagnosi di certezza.
Seppur l'esecuzione di RX toracico possa essere consigliato nella valutazione di paziente con dolore toracico, la valutazione al primo accesso al pronto soccorso difficilmente avrebbe prodotto segni dirimenti nell'indirizzo diagnostico o avrebbe modificato l'approccio terapeutico.
Ancora, la valutazione all'imaging ecocardiografico, tende ad essere dotata di bassa sensibilità diagnostica nell'accertamento del flap di dissezione che, non è possibile affermare fosse presente, al momento dell'ingresso in PS.”.
Ritiene la Corte che le argomentazioni spese nel parere in esame non siano condivisibili in quanto, fermo restando che le stesse nemmeno si occupano di confutare che metodiche di imaging più evolute come la TAC toracoaddominale e poi RMN avrebbero consentito di accertare la dissecazione aortica, comunque, relativamente ai RX ed all'ecocardiogramma, esse muovono dalla presunzione che nulla si sarebbe potuto accertare attraverso gli anzidetti accertamenti di base, e ciò rappresenta una pura supposizione atteso che il semplice lasso di tempo intercorso tra l'esordio del dolore e la morte del se consente di escludere il ricorrere di un episodio fulminante, CP_2
certamente di per sé lascia aperta ogni possibilità in ordine all'effettivo progredire della dissecazione, alle dimensioni della stessa ed alla sua rilevabilità, dovendosi avere ovviamente riguardo a tutte le lunghe ore di permanenza del paziente presso il P.S., e non già al solo momento del suo accesso.
Nessuna apprezzabile critica alle conclusioni a cui è giunto il Tribunale si può quindi desumere dal parere del dott. . Persona_3
Da ultimo il motivo di appello in esame ha argomentato l'erroneità della valutazione, in termini di imperizia, della condotta dei sanitari del P.S di EN sulla base dei risultati, di segno opposto, a cui sono pervenuti i CCTTUU nominati dal P.M. nel proc. pen. n.
2884/2018 RGNR prof. (specialista in medicina legale) e del dott. Persona_4 Per_5
pagina 15 di 41 Per_
(specialista in cardiologia).
In particolare, secondo i CCTTUU del P.M.: “Esclusa la Sindrome Coronarica Acuta, i
Sanitari del P.S. di EN dimettevano il paziente ponendo una diagnosi, per esclusione, di patologia di origine gastrica e con la prescrizione di terapia con gastroprotettore, tale scelta può essere correlata alla regressione del dolore riportata nella consulenza cardiologica, quindi con paziente definito asintomatico.
Qualora il dolore non fosse regredito dopo il trattamento terapeutico praticato, sarebbe stato indicato, prima delle dimissioni, un ulteriore approfondimento diagnostico per escludere altre patologie…qualora il dolore fosse regredito dopo il trattamento terapeutico praticato, esclusa la natura cardiaca dell'iniziale dolore toracico, la dimissione con indicazione ad approfondimento successivo da parte del medico curante per patologia gastrica e per sospetta cardiopatia ischemica può essere considerata condivisibile”.
Orbene, premesso che il motivo di appello risulta condivisibile nella parte in cui critica l'ordinanza impugnata per avere la stessa ritenuto che la regressione del dolore indicata nella consulenza cardiologica delle ore 11.14 riportata nella cartella clinica sia stata soltanto “affermata” dal medico e non già “riferita” allo stesso dal , e ciò perché CP_2
la piana lettura della consulenza non rende affatto preferibile l'anzidetta interpretazione
(“…buon compenso emodinamico. paziente iperteso. Nega precedenti cardiologici.
Giunge in P.S. per dolore epigastrico post-prandiale (riferisce pasto copioso) puntorio- urente come se non riuscisse a digerire, regredito in P.S. dopo somministrazione di 2 fl di levobrene 2 fl ev di omeprazen. E.O.: ndr. 3 determinazioni enzimatiche negative, 3 tracciati ecg in assenza di turbe elettriche…”), e premesso quindi che la regressione del dolore deve ritenersi essere un fatto avvenuto dopo la somministrazione dei farmaci anzidetti, visto che “regredire”, in italiano, vuol dire “Diventare meno intenso, diminuire, abbassarsi” e non è sinonimo di “scomparire”, e che nella prima pagina della cartella è indicato, dopo la consulenza cardiologica, che vi era stato un semplice
“Miglioramento della sintomatologia” e non già una risoluzione della stessa, non si pagina 16 di 41 riesce a comprendere su quali basi i CCTTUU del P.M. asseriscano che
[...]
al momento della sua dimissione dal P.S. di EN, fosse un pazienze CP_2
“asintomatico”.
Quanto poi all'affermazione secondo cui la mera regressione del dolore giustificherebbe le dimissioni di senza l'effettuazione di qualsiasi ulteriore, anche Controparte_2
elementare accertamento, si tratta di una posizione non condivisibile così come ritenuto dai CCTTUU nominati in sede civile e fatto proprio dal Tribunale il quale ha evidenziato che: “a conferma della irrilevanza della asserita regressione delle algie ai fini della necessità di attivare i controlli funzionali alla diagnosi differenziale, nella letteratura scientifica si è precisato che, in caso di dissezione aortica, “il dolore può successivamente attenuarsi, portando a una falsa rassicurazione da parte dei pazienti e dei medici” (v. ancora pag. 16 dell'accertamento tecnico preventivo depositato nel procedimento n. R.G. 1081/2020)
A tal ultimo proposito l'appellante ha pure sostenuto che: “… non è conducente il riferimento che il Tribunale opera alla letteratura scientifica secondo cui <<in caso di dissecazione aortica il dolore pu successivamente attenuarsi portando ad una falsa rassicurazione da parte dei pazienti e medici>>. In questo caso non v'è dubbio che andava quantomeno approfondita (sempre con il chiesto rinnovo della c.t.u.) la durata che l'attenuazione dei disturbi poteva/doveva avere per considerarsi ancora esito di una falsa rappresentazione, ossia, se di un'ora, di tre ore o di 10 ore o altro, considerato che il dato clinico è di un attenuazione persistente per oltre 14 ore. Oppure se una regressione dei dolori, di tale durata (oltre 14 ore) doveva invece indurre i sanitari a ritenere il dato non falso ma acclarato”.
Si tratta all'evidenza di una critica infondata, atteso che, data per accertata la regressione del dolore (e quindi escluso che si ponga questione di “falsità” ovvero di “accertamento” del dato in questione), ciò che conta è la irrilevanza dello stesso, ossia la irrilevanza della regressione del dolore (quale che sia stata la sua durata e la progressione nella diminuzione) ai fini di imporre l'effettuazione degli esami ulteriori necessari per pagina 17 di 41 escludere la diagnosi differenziale della patologie mortali, quale quella che aveva colpito il CP_2
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo il motivo di appello in esame va rigettato mentre va confermata l'ordinanza appellata nella parte in cui ha ritenuto che la condotta tenuta dai sanitari del P.S. dell'Ospedale di EN fosse imperita, in quanto contraria alle linee guida dell'epoca che richiedevano, prima della dimissione di Controparte_2
l'esecuzione degli esami e degli accertamenti mediante i quali si sarebbe potuta accertare la patologia da cui era stato colpito e che era senz'altro in corso al momento del suo ricovero presso il P.S. dell'anzidetto nosocomio.
Con il secondo motivo di gravame la ha criticato l'ordinanza appellata Controparte_9
nella parte in cui la stessa ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta imperita tenuta dai sanitari del P.S. dell'Ospedale di EN ed il decesso di
[...]
CP_2
In particolare l'appellante in primo luogo ha ricordato, senza ricollegare a ciò alcuna conseguenza giuridica, che “diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice il
era affetto da altre patologie considerevoli (ipertensione, obesità, diabete: CP_2
glicemia 172 mg/dl - si veda l'anamnesi e gli esami chimici effettuati subito dopo
l'ingresso al P.S.)”.
Ha quindi aggiunto che i CCTTUU nominati nel procedimento penale hanno ritenuto, sulla base della circostanza secondo cui quella che ha colpito il è la forma più CP_2
letale di dissecazione aortica, che “qualora i sanitari dell'Ospedale di EN fossero pervenuti a una diagnosi tempestiva di dissezione aortica, disponendo l'immediato trasferimento del paziente presso una struttura sanitaria specializzata per le cure specifiche della patologia di cui risultava affetto, con alto grado di credibilità logica, non avrebbero potuto impedire il decesso considerato che la dissecazione aortica è una emergenza chirurgica che, come sopra riportato, è gravata da elevata mortalità nonostante le cure specifiche in elezione e in strutture idonee.”.
Infine ha sostenuto che, al fine di stabilire se l'omesso accertamento della dissecazione pagina 18 di 41 aortica presentasse effettivamente rilevanza causale rispetto al decesso del
[...]
si sarebbe dovuto avere riguardo al momento in cui venne eseguita la CP_2
consulenza cardiologica in data 15.4.2018, h. 11.14, ossia allorché terminarono, con esito negativo, gli esami funzionali a stabilire se il paziente fosse affetto da sindrome coronarica acuta, con la conseguenza che, atteso il sopraggiungere del decesso soltanto circa otto ore dopo, il giudizio controfattuale espresso dal primo giudice sulla base della
CTU avrebbe dovuto essere ribaltato, dovendosi ritenere inferiore al 50% le probabilità che il , qualora fosse stato allora trasportato presso idonea struttura ove Controparte_2
poteva essere sottoposto all'intervento chirurgico indicato, avrebbe potuto essere salvato.
Con le note conclusive la ha sostenuto, probabilmente così intendendo Controparte_9
colmare il vuoto di argomentazione giuridica sopra evidenziato che connotava la mera evidenziazione delle patologie di cui era affetto a prescindere dalla Controparte_2
dissecazione aortica per cui è deceduto, che delle stesse bisognerebbe tenere conto sì come chiarito da Cass., sez. III, 11.11.2019, n. 28986, secondo cui: “Se, invece, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregressa, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diviene giuridicamente rilevante. Senza di essa, infatti, il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore.
Sempre con le note conclusive l'appellante poneva ulteriori due interrogativi, volti a confutare l'esistenza del nesso causale: il primo relativo alla individuazione della struttura sanitaria ove sarebbe stato possibile eseguire l'intervento chirurgico richiesto
“considerato che né a EN né all'Ospedale Cannizzaro di Catania - dove fu portato il paziente in elisoccorso - esiste la relativa unità operativa specializzata (cosi si legge a pagina 26 della c.t.u.) rectius p. 24” ed il tempo necessario per raggiungerla, ed il secondo relativo alla “durata presuntiva della sopravvivenza del paziente in ragione del fatto che la mortalità ( ci dicono i C.t.u.) a cinque anni post intervento è elevata (50%)”.
pagina 19 di 41 Ritiene la Corte che il motivo di appello in esame sia infondato.
Escluso che con le note conclusive del giudizio di appello possano essere introdotte questioni di fatto mai prima sollevate, nemmeno in sede di osservazioni alla CTU, quale quella della struttura sanitaria presso cui sarebbe stato possibile effettuare l'intervento chirurgico indicato per salvare la vita del e fermo restando che se il predetto è CP_2
stato trasportato in elisoccorso presso l'Ospedale Cannizzaro e non presso diversa struttura in ipotesi più attrezzata è soltanto perché, prima del trasporto, per colpa dei sanitari del P.S. di EN, non era stata accertata la dissecazione aortica, va comunque evidenziato che l'elevata mortalità a distanza di cinque anni dall'intervento indicata dall'appellante innanzitutto è pari o inferiore al 50% (atteso che a p. 14 dell'elaborato peritale è scritto che “il 50%-70% dei soggetti trattati chirurgicamente sopravvive a 5 anni dall'intervento”), e che comunque il dato in questione si appalesa del tutto irrilevante ai fini per cui è causa, atteso che nel caso a mani ciò che conta è l'avere stabilito, secondo il noto canone del più probabile che non, che il tempestivo accertamento della dissecazione aortica avrebbe consentito di eseguire l'intervento chirurgico indicato il quale avrebbe evitato la morte di con una Controparte_2
probabilità dell'80% (visto il lungo tempo in cui il predetto si è mantenuto in equilibrio emodinamico dopo l'accesso al P.S.), a nulla rilevando il dato, del tutto congetturale ed ipotetico, della successiva durata della vita del paziente.
Quanto alle menomazioni pregresse (concorrenti o coesistenti) a cui fa riferimento la citata Cass., sez. III, 11.11.2019, n. 28986, evidenziato che la sentenza in questione è stata resa in tema di causalità giuridica nel danno biologico e non si riferisce al danno da perdita del rapporto parentale, va innanzitutto considerato che delle tre patologie indicate dall'appellante (ipertensione, obesità e diabete), l'accertamento della terza non si rinviene in atti, non essendo come è noto sufficiente a tale scopo un'unica misurazione del tasso di glicemia (raccolta durante la permanenza nel P.S. dell'Ospedale di EN).
Ciò posto l'ipertensione di cui soffriva senz'altro è stata individuata Controparte_2
pagina 20 di 41 dai CCTTUU come fattore di rischio della dissecazione aortica, ma non già quale fattore di comorbidità suscettibile di incidere sulla percentuale di successo dell'intervento chirurgico a cui il predetto avrebbe dovuto essere sottoposto, mentre l'obesità non è stata nemmeno valutata ai fini dell'incidenza del rischio di malattia.
Escluso quindi, sulla base di quanto esposto, che patologie di cui soffriva il
[...]
abbiano potuto avere, anche astrattamente, qualsivoglia ruolo nella catena CP_2
causale che ha condotto alla sua morte, deve comunque ricordarsi come, secondo la
S.C.: “In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima” (così
Cass., sez. III, 1 marzo 2023, n. 6122).
Quanto all'argomento del motivo di gravame fondato sulla esclusione della sussistenza del nesso di causalità da parte dei CCTTUU nominati nel procedimento penale, è sufficiente osservare che, come è noto, il regime probatorio da applicare nei due settori del diritto sia affatto diverso (tra le moltissime v. Cass., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8461, secondo cui: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione « ex ante » — del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del « più probabile che non », mentre nel processo penale vige la regola della prova « oltre il ragionevole dubbio »”).
Conseguentemente, le conclusioni a cui sono pervenuti i CCTTUU nominati dal P.M. in punto di esclusione del nesso di causalità non pregiudicano affatto la possibilità che in pagina 21 di 41 sede civile, sulla base delle ragioni sopra esposte saldamente ancorate ad aspetti di carattere medico evidenziati dai CCTTUU nominati in sede di proc. ex art. 696 bis,
c.p.c., possa pervenirsi ad un risultato diverso.
Da ultimo va esaminato il profilo del motivo di gravame mediante cui l'appellante ha sostenuto che la ritenuta sussistenza del nesso di causalità non tiene conto del fatto che, fino alle ore 11.14 del 15.4.2018, erano in corso gli accertamenti volti ad escludere che il dolore toracico accusato dal , e per cui lo stesso si era recato al P.S. CP_2
dell'Ospedale di EN, fosse da ricondurre ad una sindrome coronarica acuta.
In pratica, secondo l'appellante, fino al completamento dei detti accertamenti sarebbe stata giustificata l'omissione di qualsivoglia esame funzionale alla diagnosi differenziale, con conseguente riduzione a circa otto ore (tenuto conto che il
[...]
sarebbe morto alle ore 19.37 dello stesso 15.4.2018) del tempo utile per CP_2
l'esecuzione dell'intervento risolutivo e proporzionale riduzione delle probabilità che la sua esecuzione avrebbe potuto salvare la vita del paziente.
Anche sotto questo profilo il motivo di gravame si appalesa infondato.
Va premesso che dall'esame della cartella clinica del emerge che il predetto, CP_2
giunto presso il P.S. alle ore 21.20 del 14.4.2018, venne sottoposto ad un primo prelievo alle ore 21.29 per la misurazione degli enzimi cardiaci risultati nella norma, che alle ore
1.09 del 15.4.2018 venne eseguito un secondo prelievo e quindi alle ore 7.10 un terzo prelievo, sempre con la ripetizione degli esami risultati costantemente negativi.
Orbene, tralasciando di considerare che l'intervallo di tempo intercorso tra il secondo ed il terzo prelievo è superiore alle quattro ore entro le quali avrebbe dovuto essere eseguito, sembra alla Corte che, almeno dalle 7.10 del 15.4.2018, doveva essere chiaro che la sussistenza di patologia coronarica acuta fosse da escludere.
Non appare quindi condivisibile la individuazione, al momento della consulenza cardiologica delle ore 11.14 (ossia oltre quattro ore dopo), del completamento degli accertamenti volti ad escludere la sussistenza della patologia coronarica.
Ne consegue che anche a volere ipotizzare che, fino al completamento degli pagina 22 di 41 accertamenti in questione non si potesse nemmeno iniziare un percorso di diagnosi differenziale ad esempio effettuando una semplice radiografia del torace (ragionamento, questo, arduo da sostenere, specie considerato che i risultati dei primi due prelievi erano risultati negativi), comunque residuerebbe un ampio lasso di tempo (fino alle prime ore del pomeriggio del 15.4.2018), buona parte del quale trascorso all'interno del P.S. (da cui è stato dimesso alle ore 11.47), in cui è rimasto in equilibrio Controparte_2
emodinamico, resistendo quindi alla critica dell'appellante la valutazione, in termini di alta probabilità di evitare l'evento della realizzazione della condotta alternativa lecita, operata dal Tribunale in punto di sussistenza del nesso di causalità.
Il terzo motivo di appello ha ad oggetto i danni accertati e liquidati dal Tribunale con l'ordinanza impugnata, sotto i seguenti profili: erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano difettando la prova dell'esistenza di taluni dei presupposti richiesti per il riconoscimento dei punti attraverso i quali si perviene, nel sistema delineato dalle anzidette tabelle, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale;
mancata considerazione, in relazione alla posizione di (padre della Controparte_2
vittima primaria, deceduto circa due anni e dieci mesi dopo di essa), del limitato tempo di sopravvivenza rispetto al figlio Controparte_2
difetto di prova, in capo a della qualità di erede di;
CP_5 Controparte_2
erronea determinazione del danno patrimoniale liquidato in favore della moglie e del figlio convivente di Controparte_2
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia parzialmente fondato nei termini appresso specificati.
Va premesso che il danno da perdita del rapporto parentale è stato chiesto dai congiunti di – e riconosciuto in ordinanza impugnata – secondo il seguente Controparte_2
raggruppamento: moglie e figlio minorenne conviventi della vittima primaria, e CP_1 [...]
; Controparte_2
pagina 23 di 41 figli maggiorenni non conviventi con la vittima primaria: Parte_3 [...]
e ; Parte_6 Parte_5
fratelli non conviventi con la vittima primaria: , , Parte_8 Parte_7
, , e , oltre a Controparte_4 Parte_2 Controparte_3 Parte_4 [...]
(n. 7 fratelli superstiti); CP_6
eredi di , padre della vittima primaria, deceduto il 17.2.2021 e quindi Controparte_2
sua moglie, tutti i fratelli della vittima primaria , CP_5 Parte_8 [...]
, , , e , Parte_7 Controparte_4 Parte_2 Controparte_3 Parte_4
oltre a e, per rappresentazione della quota del padre vittima primaria, i Controparte_6
nipoti , , , Controparte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_6
(n. 8 fratelli oltre la moglie).
[...]
In via preliminare deve ribadirsi di come le parti interessate abbiano concordemente riferito che, per errore (poi recepito nell'ordinanza impugnata) e Parte_3 [...]
non siano figli non conviventi di bensì suoi giovani Parte_6 Controparte_2
fratelli.
Detto errore andrà quindi, come da richiesta congiunta, corretto con la presente sentenza in cui i due appellati, ai fini del risarcimento loro spettante per la perdita del rapporto parentale con andranno considerati suoi fratelli (con ogni refluenza Controparte_2
anche in punto di liquidazione del danno richiesto iure hereditario dagli eredi di
[...]
, padre della vittima primaria). CP_2
In pratica, emendata dall'errore appena indicato, gli appellati vanno raggruppati come segue: nucleo familiare primario del de cuius: (moglie convivente), CP_1 [...]
(figlio minorenne convivente), (figlia Controparte_2 Parte_5
maggiorenne non convivente) – totale superstiti 3 –; padre della vittima primaria , e per esso i suoi eredi individuati nella Controparte_2
moglie tutti i fratelli della vittima primaria , CP_5 Parte_8 [...]
, , , e , Parte_7 Controparte_4 Parte_2 Controparte_3 Parte_4
pagina 24 di 41 oltre, per rappresentazione Controparte_6 Parte_3 Parte_6
della quota del padre vittima primaria, i nipoti , Controparte_2 Parte_5
, (n. 10 fratelli oltre la moglie).
[...]
fratelli del de cuius , , , Parte_8 Parte_7 Controparte_4 [...]
, , Parte_2 Controparte_3 Parte_4 Persona_6
(n. 9 fratelli). Parte_6
Tanto premesso, come è noto, nel sistema a punti delineato dalle Tabelle del Tribunale di Milano vengono distinti n. 5 parametri: A) età della vittima primaria;
B) età della vittima secondaria;
C) Convivenza;
D) Sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, ovvero, in relazione ai fratelli, della vittima primaria;
E)
Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Con il motivo di appello in esame la ha criticato l'ordinanza impugnata Controparte_9
per avere riconosciuto ai ricorrenti i punti per il parametro E) in mancanza di prove dell'intensità della relazione affettiva e per il parametro D) sul presupposto che qualora i superstiti siano in numero superiore a quello massimo indicato nelle Tabelle (3) nessun punto dovrebbe essere riconosciuto.
Ritiene la Corte che l'appello vada accolto nei termini appresso specificati.
Con riferimento al parametro E), riguardante la “Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, non sussiste dubbio in ordine alla circostanza che gli specifici fatti indicati in tabella:
“frequentazioni/contatti (in presenza assenti/sporadici/frequenti/giornalieri; o telefonici
o in internet); condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
condivisione di vacanze: ; Email_1
condivisione attività lavorativa/hobby/sport: ; Email_2
attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove
pagina 25 di 41 determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria)”, la ricorrenza dei quali condiziona l'attribuzione dei punti, abbia carattere soggettivo e vada provata dagli attori e ciò, tuttavia, senza dimenticare che, secondo quanto espressamente chiarito nella stessa tabella “Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto … delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive”; sottolineato aggiunto).
Ne consegue che, non essendo stata nemmeno richiesta apposita istruttoria dagli appellati, e dovendosi soltanto ragionare in termini di presunzione della qualità ed intensità della relazione affettiva quale desumibile dagli altri parametri, va ad avviso della Corte distinta la posizione degli appartenenti al nucleo familiare primario della vittima (composto da 3 superstiti, n. 1 figlio minorenne e convivente, la moglie convivente ed una figlia maggiorenne, il cui rapporto, dal punto di vista quantitativo e qualitativo può presumersi tale da consentire il riconoscimento, per la sua perdita, rispettivamente di n. 15 punti, n. 15 punti e n. 10 punti), dal padre e dai n. 9 fratelli non conviventi della vittima primaria in relazione ai quali, atteso il numero di essi superstiti, la limitata sopravvivenza del padre e la mancanza di convivenza è Controparte_2
possibile, in via presuntiva, riconoscere punti 10 al primo e punti 5 agli altri per la qualità del rapporto parentale intrattenuto con . Controparte_2
Quanto al parametro sub D), la questione si pone soltanto con riferimento al padre della vittima primaria ed ai fratelli di quest'ultima atteso che, rispetto ad essi, il numero dei superstiti è pari 10 (visto che i fratelli sono in numero di 9).
Considerato che la tabella prevede 16 punti in caso di nessun superstite, 14 in caso di un superstite, 12 in caso di due superstiti e 9 in caso di tre superstiti, nonché considerato che maggiore è il numero di superstiti e minore deve ritenersi la sofferenza da loro patita per la perdita del loro congiunto, l'esistenza di ben 10 superstiti giustifica l'esclusione di qualsiasi punto in relazione al parametro in questione, sia perché l'anzidetto, assai elevato, numero, integra fattispecie eccezionale di cui si deve tenere conto nella liquidazione equitativa del danno (sì come pacificamente ammesso dalla S.C. per cui, v.,
pagina 26 di 41 ad esempio: Cass., sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26185, secondo cui: “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie”), che perché, considerando l'abbattimento già previsto in tabella in relazione alla presenza di un numero di superstiti fino a 3, l'applicazione progressiva della ulteriore decurtazione di punteggio imposta dalla presenza di altri n. 7 superstiti, azzererebbe comunque il punteggio da riconoscere per il parametro in questione.
Altro profilo del motivo di appello in esame è quello mediante cui l'appellante si è doluta della mancata considerazione, in relazione alla posizione di Controparte_2
(padre della vittima primaria, deceduto circa due anni e dieci mesi dopo di essa), del limitato tempo di sopravvivenza rispetto al figlio circostanza, questa, Controparte_2
di cui si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della corretta liquidazione del danno dallo stesso subito (e riconosciuto iure hereditatis ai suoi figli e nipoti), trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro.
Ritiene la Corte che sotto questo profilo il motivo di appello sia fondato nei termini che seguono.
Come detto, è sopravvissuto circa due anni e dieci mesi al figlio. Controparte_2
La S.C., ha ritenuto da un canto che: “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa “pura” (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per la morte della nipote, aveva liquidato in favore del nonno materno la somma di euro
pagina 27 di 41 3.000,00, valorizzando l'esiguità del periodo di sopravvivenza di quest'ultimo rispetto all'evento luttuoso e il sostegno verosimilmente ricevuto dagli altri familiari, oltreché
l'assenza di convivenza della ragazza con i nonni)” (così Cass., sez. III, 13 dicembre
2022, n. 36297) e dall'altro che: “Nel danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, l'incidenza incrementale delle conseguenze pregiudizievoli rispetto alla residua durata della sopravvivenza della vittima è meno accentuata rispetto al pregiudizio dinamico-relazionale da lesione del diritto alla salute, in ragione del ruolo preponderante assunto dalla componente di lutto e dolore interiore, la quale raggiunge la massima intensità nel periodo immediatamente successivo all'evento, per poi stabilizzarsi nell'arco temporale successivo” (così Cass., sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26185).
L'arresto da ultimo citato merita un più approfondito esame atteso che si rivela particolarmente utile per la definizione della causa a mani.
Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C. la Corte di merito, per la perdita del rapporto parentale sofferto da una moglie che era sopravvissuta dieci mesi al decesso del marito vittima primaria, utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, aveva riconosciuto n. 2 punti aggiuntivi avuto riguardo all'età della moglie al momento del decesso del marito, senza tenere conto del tempo di sua sopravvivenza.
Questa soluzione è stata cassata dalla S.C. perché “l'accertata breve durata della sopravvivenza avrebbe invece dovuto essere valorizzata attribuendo un punto aggiuntivo inferiore e segnatamente pari ad 1 atteso che la stessa tabella, anche nella sua versione più aggiornata del 2023, indica tale valore genericamente per congiunti di età superiore ad anni 81 e senza alcun limite di età” (così in parte motiva).
Nel caso a mani ritiene la Corte che il principio di diritto espresso dalla S.C. vada tradotto con il riconoscimento, ai fini del punteggio di cui al parametro B), dei punti corrispondenti non già all'età della vittima secondaria al momento del decesso di quella primaria (anni 78, punti 12), bensì di punti 10, rappresentando questo il giusto punto di contemperamento imposto proprio dal principio di diritto massimato (secondo cui “Nel
pagina 28 di 41 danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, l'incidenza incrementale delle conseguenze pregiudizievoli rispetto alla residua durata della sopravvivenza della vittima è meno accentuata rispetto al pregiudizio dinamico-relazionale da lesione del diritto alla salute, in ragione del ruolo preponderante assunto dalla componente di lutto
e dolore interiore, la quale raggiunge la massima intensità nel periodo immediatamente successivo all'evento, per poi stabilizzarsi nell'arco temporale successivo”), non apparendo equo riconoscere un numero di punti ancora inferiore.
Ultimo profilo del motivo di appello in esame è quello con cui l'appellante ha contestato l'esistenza, in capo a della qualità di erede di . CP_5 Controparte_2
Ritiene la Corte che sotto questo profilo l'appello sia infondato.
Invero, secondo la S.C.: “L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo” (così Cass., sez. II, 15 dicembre 2010, n. 25341 e, da ultimo,
Cass., sez. II, 12 aprile 2023, n. 9693).
Nel caso a mani è intervenuta nel giudizio di primo grado con comparsa CP_5
depositata il 19.12.2022, allegando di essere sposata con e di essere, Controparte_2
per questo motivo, sua erede legittima, ed ha prodotto il certificato di matrimonio.
A fronte del detto intervento, nella successiva udienza celebratasi il 22.12.2022, la
[...]
si è limitata ad operare una contestazione del tutto generica (v. verbale in CP_9
atti), senza mai sollevare l'eccezione fino a quando la stessa è stata trasfusa nel motivo di appello in esame che, per la ragione di diritto sopra esposta, va senz'altro rigettato.
Tanto premesso bisogna adesso procedere alla nuova liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (facendo applicazione delle ultime Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano nel 2024 in applicazione del principio di diritto secondo cui: “Se le “tabelle” applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra
pagina 29 di 41 l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”; così Cass., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272) che tenga conto di tutte le modifiche alla ordinanza impugnata rese necessarie sia dalla correzione, accettata da tutte le parti coinvolte, riguardante il grado di parentela che lega gli appellati e alla Parte_3 Parte_6
vittima primaria (essendo i predetti suoi fratelli e non già suoi figli), che dal parziale accoglimento dei sopra esposti profili del motivo di appello in esame.
Si riporterà di seguito prima, per comodità in appositi riquadri, la parte dell'ordinanza impugnata seguita dalla sua riforma.
Premesso che è deceduto all'età di 55 anni il 15.4.2018 – essendo nato Controparte_2
il 22.2.1963 -, va riconosciuta a tale titolo:
- a , nato il [...], figlio quattordicenne del defunto e con Controparte_2
quest'ultimo convivente, la somma di €. 323.040,00, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, prossima alla massima entità (18 punti quanto al criterio A, 26 punti quanto al criterio B, 16 punti quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio D, 27 punti quanto al criterio E).
Con l'appello la ha chiesto che non venga riconosciuto alcun punto per Controparte_9
il parametro D), sul presupposto che il nucleo familiare primario superstite fosse composto dalla moglie della vittima primaria e da ulteriori n. 3 figli della stessa, ossia
, e . Parte_3 Parte_6 Parte_5
Si è tuttavia già evidenziato che sono fratelli, e Parte_3 Parte_6
non già figli, di (circostanza di fatto questa di cui tutte le parti Controparte_2
coinvolte hanno chiesto di tenere conto ad ogni fine), con la conseguenza che il numero di superstiti del nucleo familiare primario, oltre la vittima secondaria, è pari a 2 e che il punteggio attribuito per il parametro in esame va rettificato in 12.
Relativamente al parametro E), l'appellante ha sostenuto che “non appare conforme al diritto ed alle predette tabelle l'attribuzione di n. 27 punti (il massimo è 30 punti) per il criterio E. quando, invece, la mancanza di allegazioni e prove ulteriori rispetto alla
pagina 30 di 41 intensità del legame familiare, alla inevitabile sofferenza soggettiva ed allo stravolgimento di vita relazionale doveva indurre il Giudicante ad azzerare i punti per detto criterio ovvero ad attribuirne un numero più basso”.
Sono state esposte le ragioni per cui, in relazione a , sulla Controparte_2
base di un ragionamento presuntivo ed in difetto di prove ulteriori e specifiche in ordine alla intensità ed alla qualità del rapporto, vadano riconosciuti 15 punti.
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
per la perdita del padre va quantificato in complessivi n. 87 punti, Controparte_2
pari ad € 340.257,00 (valore del punto base € 3.911,00)
- a nata il [...], moglie convivente del defunto, la somma di €. CP_1
299.485,00, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, prossima alla massima entità (18 punti quanto al criterio
A, 18 punti quanto al criterio B, 16 punti quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio
D, 28 punti quanto al criterio E).
Anche in questo caso con l'appello l' ha contestato i punti attribuiti dal Controparte_9
primo giudice per i criteri D) ed E).
Per le stesse ragioni esposte in relazione alla posizione del figlio Controparte_2
va rettificata l'attribuzione dei punti per il criterio D) – 12 punti in luogo di 9
[...]
atteso l'effettivo numero di superstiti del nucleo primario –, ed E) – 15 punti in luogo del 28 riconosciuti dal primo giudice.
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
per la perdita del marito va quantificato in complessivi n. 79 punti, pari ad € CP_1
308.969,00 (valore del punto base € 3.911,00).
- a , e , nati rispettivamente il Parte_3 Parte_6 Parte_5
26.1.1984, il 30.8.1980 ed il 24.1.1985, figli maggiorenni del defunto e non conviventi con quest'ultimo, la somma di €. 245.645,00 ciascuno, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, di significativa entità (18 punti quanto al criterio A, 22 punti quanto al criterio B, 0 punti pagina 31 di 41 quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio D, 24 punti quanto al criterio E);
Come detto, l'unico dei tre congiunti sopra indicati che risulta essere effettivamente figlio della vittima primaria , è , mentre i restanti Controparte_2 Parte_5
due sono suoi fratelli i quali andranno risarciti nella misura infra specificata.
Anche in questo caso la ha contestato l'attribuzione dei punti fatta dal Controparte_9
primo giudice per i criteri sub D) e sub E).
Per le stesse ragioni esposte in relazione alla posizione del figlio Controparte_2
va rettificata l'attribuzione dei punti per il criterio D) – 12 punti in luogo di 9
[...]
atteso l'effettivo numero di superstiti del nucleo primario pari a –, ed E) – 10 punti in luogo del 24 riconosciuti dal primo giudice.
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
per la perdita del padre va quantificato in complessivi n. 62 punti, pari Parte_5
ad € 242.482,00 (valore del punto base € 3.911,00).
- a , , , e Parte_8 Parte_7 Parte_2 Controparte_6 [...]
, nati rispettivamente il 5.3.1967, il 29.1.1962, il 28.10.1968, il 13.9.1964 ed il CP_3
9.1.1961, fratelli del defunto e non conviventi con quest'ultimo, la somma di €.
77.443,60 ciascuno, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, di entità prossima alla media (12 punti quanto al criterio A, 12 punti quanto al criterio B, 0 punti quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio D, 20 punti quanto al criterio E);
Anche in questo caso la ha contestato l'attribuzione dei punti fatta dal Controparte_9
primo giudice per i criteri sub D) e sub E).
In forza delle ragioni sopra esposte l'appello merita di essere accolto con l'azzeramento dei punti riconosciuti per il criterio D), e con l'attribuzione di punti 5, anziché 20, per il criterio E).
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
, , , e Pt_8 Parte_7 Parte_2 Controparte_6 [...]
per la perdita del fratello va quantificato in complessivi n. 29 punti, pari ad € CP_3
pagina 32 di 41 49.242,00 (valore del punto base € 1.698,00).
- a e , nati rispettivamente il 22.11.1972 ed il Controparte_4 Parte_4
5.11.1974, fratelli del defunto e non conviventi con quest'ultimo, la somma di €.
80.366,00 ciascuno, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, di entità prossima alla media (12 punti quanto al criterio A, 14 punti quanto al criterio B, 0 punti quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio D, 20 punti quanto al criterio E);
Anche in questo caso la ha contestato l'attribuzione dei punti fatta dal Controparte_9
primo giudice per i criteri sub D) e sub E).
In forza delle ragioni sopra esposte l'appello merita di essere accolto con l'azzeramento dei punti riconosciuti per il criterio D), e con l'attribuzione di punti 5, anziché 20, per il criterio E).
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
e per la perdita del fratello va quantificato in complessivi CP_4 Parte_4
n. 31 punti, pari ad € 52.638,00 (valore del punto base € 1.698,00).
Quanto agli ulteriori due fratelli non conviventi di e Controparte_10
nati rispettivamente il 26.1.1984, il 30.8.1980, rispetto ai quali Parte_6
valgono gli stessi motivi di appello spiegati per gli altri congiunti che si trovano nella stessa posizione, va adottata liquidazione del danno conforme a quella degli altri fratelli non conviventi tenendo conto della età dei danneggiati di 34 anni e di 37 anni (e quindi
12 punti quanto al criterio A, 16 punti quanto al criterio B, 0 punti quanto al criterio C, 0 punti quanto al criterio D, 5 punti quanto al criterio E).
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
e per la perdita del fratello va quantificato in Pt_3 Parte_6
complessivi n. 33 punti, pari ad € 56.034,00 (valore del punto base € 1.698,00).
- al padre non convivente del defunto , nato il [...] ed a sua volta Controparte_2
deceduto il 17.2.201, la somma di €. 198.535,00, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, di entità prossima alla pagina 33 di 41 media (18 punti quanto al criterio A, 12 punti quanto al criterio B, 0 punti quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio D, 20 punti quanto al criterio E), da ripartirsi ex art. 581 c.c. in favore della moglie erede per €. 66.178,33 (pari a 1/3), nella CP_5
misura di €. 16.544,58 ciascuno per i figli , , Parte_8 Parte_7 [...]
, , , e CP_4 Parte_2 Controparte_3 Controparte_6 Parte_4
(pari a 1/8 di 2/3) e nella misura di €. 4.136,15 ciascuno per i nipoti eredi – per rappresentazione di – Controparte_2 Controparte_2 Parte_3
e (1/4 di 1/8 di 2/3). Parte_6 Parte_5
Anche in questo caso l'appellante ha contestato l'attribuzione dei punti in relazione ai criteri D) ed E), oltre, in generale, a chiedere che nella liquidazione del danno si tenesse conto della limitata sopravvivenza del padre di al figlio vittima Controparte_2
primaria.
Sono stati già sopra chiariti i termini entro i quali il motivo di appello va accolto.
Ne consegue che i punti in funzione dei quali calcolare il danno da perdita del rapporto con il figlio sono i seguenti 18 punti quanto al criterio A), 10 punti quanto al criterio B),
0 punti quanto al criterio C), 0 punti quanto al criterio D, 10 punti quanto al criterio E).
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
per la perdita del figlio va quantificato in complessivi n. 38 punti, pari ad € CP_2
148.618,00 (valore del punto base € 3.911,00), da ripartirsi ex art. 581 c.c. in favore della moglie erede per €. 49.539,33 (pari a 1/3), e nella misura di €. CP_5
9.907,86 ciascuno per i figli , , , Parte_8 Parte_7 Controparte_4
, , , Parte_2 Controparte_3 Controparte_6 Parte_4 [...]
e (pari a 1/10 di 2/3) e nella misura di €. 4.953.93 Pt_3 Parte_6
ciascuno per i nipoti eredi – per rappresentazione di – Controparte_2 Controparte_2
e (1/2 di 1/10 di 2/3).
[...] Parte_5
Così come stabilito nell'ordinanza impugnata senza che vi sia stato appello su detta statuizione, con riferimento al danno derivante dalla perdita del rapporto parentale “la somma liquidata dovrà essere devalutata al tempo del decesso e su di essa andranno
pagina 34 di 41 corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% fino alla liquidazione”.
Va infine esaminato il profilo del motivo di appello avente ad oggetto la liquidazione del danno patrimoniale riconosciuto dal primo giudice alla moglie ed al figlio CP_1
minore convivente con . Controparte_2 Controparte_2
Va premesso che il Tribunale, nella determinazione del detto danno, ha proceduto nei termini seguenti: ha assunto che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2015, 2016 e 2017, ha percepito un reddito annuo (da lavoro dipendente) netto non Controparte_2
inferiore ad € 12.000; ha assunto quale quota del reddito destinata a soddisfare i bisogni dello stesso
[...]
quella di 1/3, tenuto conto che il nucleo familiare convivente era composto da CP_2
tre soggetti;
ha imputato il reddito residuo di € 8.000,00, per metà a ciascuno dei superstiti conviventi e lo ha quindi capitalizzato per 24 anni, fino alla data presumibile di morte naturale, in relazione alla moglie (per complessivi € 96.000,00) e per 14 anni, fino alla data presumibile di raggiungimento della indipendenza economica, in relazione al figlio minorenne (per complessivi € 56.000,00).
Con il motivo di appello in esame la ha sostenuto che il reddito di Controparte_9
avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto della sola ultima Controparte_2
dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2017, che dal reddito di € 12.833,00 dalla stessa risultante avrebbe dovuto essere detratta la quota del 23% di imposte dirette (per un reddito netto di € 9.240,00), che da detta somma avrebbe dovuto essere detratta quella necessaria per la produzione del reddito indicata in € 800,00 e che la quota di reddito da imputare ai superstiti avrebbe dovuto essere capitalizzata per 21 anni in relazione alla moglie ed per 12 anni in relazione al figlio minorenne, atteso che l'età per il raggiungimento dell'autosufficienza andrebbe fissata in quella di anni 26.
Ritiene la Corte che questo motivo di appello sia infondato.
pagina 35 di 41 Invero, dall'esame dei modelli 730 prodotti dagli attori risulta che il reddito netto assunto dal primo giudice come base per il calcolo del danno patrimoniale sofferto dalla moglie e dal figlio minorenne di indicato in € 12.000,00, sia corretto. Controparte_2
Segnatamente, se è vero che del modello 730 per l'anno 2017 sono state prodotte solo due pagine, inclusa quella contenente la dichiarazione del reddito lordo percepito derivante da lavoro dipendente di € 12.833,00 a fronte di numero di giornate lavorate pari a 354, dall'esame del modello 730 per l'anno 2016 (ed in termini analoghi dall'esame del modello 730 per l'anno 2015), risulta che a fronte di un numero di giornate lavorate prossimo a quello del 2017, pari a 349, è stato dichiarato un reddito complessivo da lavoro dipendente esattamente uguale a quello dell'anno seguente, e cioè
€ 12.833,00, con una imposta lorda di € 2.969,00 interamente azzerata dalle detrazioni per coniuge e figlio a carico e per lavoro dipendente di cui fruiva, Controparte_2
certamente da calcolare anche per l'anno 2017 (in relazione al quale non è stata prodotta la pagina della liquidazione dell'imposta).
Ne consegue che il reddito di € 12.000,00 assunto dal primo giudice a base del calcolo del danno patrimoniale risulta calcolato persino in difetto rispetto a quello reale, tenuto conto che l'imposizione fiscale è nulla, in considerazione delle detrazioni di cui
[...]
pacificamente godeva. CP_2
Assolutamente infondata è poi la pretesa di decurtare di € 800,00 il reddito netto percepito dal in dipendenza di presunti costi che il predetto avrebbe Controparte_2
sostenuto per la sua produzione, atteso che, come sopra evidenziato, Controparte_2
vanta esclusivamente redditi da lavoro dipendente.
Quanto alle annualità per cui il reddito destinato al sostentamento della moglie e del figlio minore di è stato capitalizzato dal primo giudice, premesso che Controparte_2
l'appellante asserisce, senza indicarne gli estremi, che secondo la S.C. l'indipendenza economica si presume raggiunta a 26 anni e non a 28 come ritenuto dal Tribunale, ritiene la Corte che anche sotto questo profilo il motivo di appello vada rigettato, atteso che con riferimento alla moglie di l'appellante nemmeno contesta che Controparte_2
pagina 36 di 41 l'età di presumibile morte naturale della stessa sia quella indicata dal primo giudice, limitandosi ad indicare, immotivatamente, una età inferiore, mentre con riferimento al figlio minorenne di in difetto di allegazione di qualsivoglia arresto Controparte_2
giurisprudenziale di segno diverso, appare condivisibile l'età di 28 anni assunta dal
Tribunale come quella in cui è presumibile che il predetto possa raggiungere l'indipendenza economica.
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo l'impugnazione avente ad oggetto il danno patrimoniale riconosciuto dal Tribunale a ed a CP_1 Controparte_2
va rigettato.
Venendo alla regolazione delle spese di lite va premesso che l'appello è stato accolto in piccola parte e che la resta senz'altro, avuto riguardo all'esito Controparte_9
complessivo della lite, soccombente, di talché anche le spese di questo grado di giudizio vanno poste a suo carico non potendosi fare a meno di trascrivere di seguito i termini della proposta conciliativa, formulata dalla Corte con provvedimento del 25.10.2023, rifiutata dall'appellante ed accettata dagli appellati, al fine di consentirne il comodo raffronto con l'esito del giudizio da essa non dissimile (salvo che per la posizione di e la cui definizione è stata determinata sulla base Parte_3 Parte_6
della consensuale rettifica del loro grado di parentela con la vittima a cui comunque si sarebbe pervenuti in forza della richiesta congiunta delle parti):
ritenuto che ne ricorrono i presupposti va formulata alle parti la seguente proposta conciliativa della lite ai sensi dell'art. 185 bis, c.p.c., che prevede il pagamento:
- a della somma di €. 300.000,00 a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno non patrimoniale iure proprio, della somma di €. 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di e della somma di €. Controparte_2
50.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da ordinanza impugnata;
- a della somma di €. 280.000,00 a titolo di risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale e delle somme di €. 2.500,00 e di €. 90.000,00 a titolo di risarcimento del pagina 37 di 41 danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da ordinanza impugnata;
- a e della somma di €. Parte_3 Parte_6 Parte_5
220.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di €. 4.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , oltre rivalutazione ed interessi come da ordinanza impugnata;
Controparte_2
- a , , , e Parte_8 Parte_7 Parte_2 Controparte_6 [...]
della somma di €. 55.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non CP_3
patrimoniale iure proprio e della somma di €. 14.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , oltre rivalutazione ed Controparte_2
interessi come da ordinanza impugnata;
- a e la somma di €. 57.000,00 ciascuno a titolo di Controparte_4 Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di €. 14.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di
[...]
, oltre rivalutazione ed interessi come da ordinanza impugnata;
CP_2
- a della somma di €. 55.000,00 a titolo di risarcimento del danno non CP_5
patrimoniale quale erede di , oltre rivalutazione ed interessi come da Controparte_2
ordinanza impugnata;
pagamento delle spese di lite e di CTU come regolate e liquidate in ordinanza di primo grado;
pagamento delle spese di lite dell'appello nei termini che seguono:
€ 7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore CP_1 CP_2
Controparte_2 Parte_7 Parte_6 [...]
, Pt_8 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 [...]
e Pt_3 Parte_4 Parte_5
€ 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di Controparte_6
€ 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di CP_5
Tanto premesso gli appellati CP_1 Controparte_2 [...]
, , , , Parte_7 Parte_6 Parte_8 Controparte_3 Controparte_4
pagina 38 di 41 , , si sono Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
costituiti in giudizio con unica difesa, mentre separatamente si sono costituiti in giudizio, ciascuno con autonoma difesa, e . CP_5 Controparte_6
Ai fini della determinazione della domanda occorre tenere conto dei limiti in cui la stessa è stata accolta e quindi, con riferimento a CP_1 Controparte_2
, , ,
[...] Parte_7 Parte_6 Parte_8 Controparte_3
, , , Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
le cui domande vanno cumulate in ragione della difesa comune, bisognerà avere
[...]
riguardo allo scaglione da € 1.000.001 ad € 2.000.000, mentre con riferimento a ed a bisognerà avere riguardo allo scaglione tra € CP_5 Controparte_6
26.001 ed € 52.000, dovendosi considerare soltanto rivalutazione ed interessi maturati prima della domanda.
Ne consegue che per questo grado di giudizio, in conformità con la notula depositata da
, CP_1 Controparte_2 Parte_7 Parte_6
, , , , Parte_8 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 [...]
, , le spese di lite per la loro difesa vano Pt_3 Parte_4 Parte_5
liquidate in complessivi € 51.003,00, oltre spese generali, IVA e CPA, considerata la particolare complessità della controversia mentre, relativamente a ed a CP_5
, le spese vanno liquidate in € 10.000,00 ciascuno, oltre spese generali, Controparte_6
IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 687/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza ex art. 702 ter Controparte_9
c.p.c. adottata dal Tribunale di Siracusa nel proc. n. 2290/2022, pubblicata in data
19.4.2023: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata:
- condanna l a pagare a Controparte_8 Controparte_2
la somma di € 340.257,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
[...]
pagina 39 di 41 iure proprio e la somma di € 4.953,93 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di da devalutare alla data del decesso di Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione;
Controparte_2
- condanna l a pagare a la Controparte_8 CP_1
somma di € 308.969,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da devalutare alla data del decesso di oltre rivalutazione monetaria ed interessi come Controparte_2
da motivazione;
- condanna l a pagare a Controparte_8 Parte_5
la somma di € 242.482,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di € 4.953,93 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di , da devalutare alla data del decesso di Controparte_2 Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione;
- condanna l a pagare a , Controparte_8 Parte_8
, , e la somma di Parte_7 Parte_2 Controparte_6 Controparte_3
€ 49.242,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di € 9.907,86 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , da devalutare alla data del decesso di Controparte_2 Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione;
- condanna l a pagare a e Controparte_8 Controparte_4
la somma di € 52.638,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno Parte_4
non patrimoniale iure proprio e la somma di € 9.907,86 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , da devalutare alla data del Controparte_2
decesso di oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da Controparte_2
motivazione;
- condanna l a pagare a e Controparte_8 Parte_3
la somma di € 56.034,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno Parte_6
non patrimoniale iure proprio e la somma di € 9.907,86 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , da devalutare alla data del Controparte_2
pagina 40 di 41 decesso di oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da Controparte_2
motivazione;
- condanna l a pagare a la Controparte_8 CP_5
somma di € 49.539,33 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di
, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
Controparte_2
rigetta nel resto l'appello.
Condanna l al pagamento delle spese di lite Controparte_8
sostenute da , CP_1 Controparte_2 Parte_7 [...]
, , , , Parte_6 Parte_8 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
, , , che liquida in complessivi € Parte_3 Parte_4 Parte_5
51.003,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna l al pagamento delle spese di lite Controparte_8
sostenute da e da , che liquida in € 10.000,00, oltre CP_5 Controparte_6
spese generali, IVA e CPA in favore di ciascuno di essi. conferma nel resto l'ordinanza appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 687/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Rosario Carrara, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Caltanissetta, via Malta n. 73.
APPELLANTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ); Controparte_3 C.F._3
(C.F. ); Controparte_4 C.F._4
(C.F. ); Parte_2 C.F._5
(C.F. ); Parte_3 C.F._6
pagina 1 di 41 (C.F. ); Parte_4 C.F._7
(C.F. Parte_5 C.F._8
(C.F. Parte_6 C.F._9
(C.F. ) Parte_7 C.F._10
(C.F. ), tutti, fatta eccezione per Parte_8 C.F._11 [...]
, oltre che in proprio quali eredi di (C.F.: CP_1 Controparte_2
, nato a [...] il [...] e deceduto il 17.2.2021, tutti con il C.F._12
patrocinio dell'avv. SCHEPIS ANTONELLA e dell'avv. GIUFFRIDA FRANCESCO
( ), elettivamente domiciliati in VIA TRAPANI 30 C.F._13
FRANCOFONTE, presso il difensore avv. SCHEPIS ANTONELLA
(C.F. ), quale eredi di CP_5 C.F._14 [...]
(C.F.: , nato a [...] il [...] e deceduto il CP_2 C.F._12
17.2.2021, con il patrocinio dell'avv. CAPRIOTTI VALERIA, elettivamente domiciliata in VIA F. PENSAVALLLE 20 95100 CATANIA, presso il difensore avv. CAPRIOTTI
VALERIA
(C.F. ), in proprio e quale eredi di Controparte_6 CodiceFiscale_15
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._12
deceduto il 17.2.2021,con il patrocinio dell'avv. BATTIATO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA NOTARO JACOPO 15 96016 LENTINI, presso il difensore avv.
BATTIATO STEFANO
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.2.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte
pagina 2 di 41 tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 19.4.2023 nel proc. 2290/2022
R.G., il Tribunale di Siracusa accoglieva le domande di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposte dalla moglie, dai figli, dal padre (tramite i suoi
Contr eredi) e dai fratelli di nei confronti della di , e la domanda Controparte_2 Pt_1
di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla moglie e dal solo figlio convivente del predetto, sempre nei confronti del medesimo ente e, per l'effetto, statuiva nei termini che di seguito si trascrivono:
“- condanna l a pagare a Controparte_8 Controparte_2
la somma di €. 323.040,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
[...]
iure proprio, la somma di €. 4.136,15 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di e la somma di €. 56.000,00 a titolo di Controparte_2
risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- condanna l a pagare a la Controparte_8 CP_1
somma di €. 299.485,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e le somme di €. 2.500,00 e di €. 96.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- condanna l a pagare a , Controparte_8 Parte_3
e la somma di €. 245.645,00 ciascuno a Parte_6 Parte_5
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di €.
4.136,15 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di
, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
Controparte_2
- condanna l' a pagare a , Controparte_8 Parte_8
pagina 3 di 41 , , e la somma Parte_7 Parte_2 Controparte_6 Controparte_3
di €. 77.443,60 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di €. 16.544,58 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , oltre rivalutazione ed interessi come da Controparte_2
motivazione;
- condanna l a pagare a e Controparte_8 Controparte_4
la somma di €. 80.366,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno Parte_4
non patrimoniale iure proprio e la somma di €. 16.544,58 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di oltre Controparte_2
rivalutazione ed interessi come da motivazione;
- condanna l' a pagare a la Controparte_8 CP_5
somma di €. 66.178,33 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di , oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
Controparte_2
- condanna l di a pagare in favore di parte Controparte_8 Pt_1
ricorrente le spese di lite, che liquida in €. 15.149,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- condanna l a pagare in favore di Controparte_8 [...]
e di le spese di lite, che liquida per ciascuna parte vittoriosa CP_6 CP_5
in €. 6.307,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese Controparte_8
relative all'accertamento tecnico preventivo espletato nel procedimento n. R.G.
1081/2020 svoltosi davanti al Tribunale di Siracusa”.
In estrema sintesi, secondo il Tribunale, sulla base della CTU collegiale eseguita nel procedimento ex art. 696 bis, c.p.c., l'operato dei sanitari dell'Ospedale di EN
(facente capo alla convenuta) sarebbe stato imperito, atteso che i Controparte_9
predetti si erano limitati ad effettuare gli accertamenti che li avevano indotti ad escludere la sussistenza di una sindrome coronarica acuta senza eseguire alcuno degli pagina 4 di 41 esami che avrebbero consentito di accertare la dissecazione aortica da cui
[...]
era stato colpito e che lo avrebbe condotto, a distanza di circa 22 ore dal primo CP_2
accesso al pronto soccorso avvenuto alle ore 21.00 del 14.4.2018, al decesso.
Il primo giudice dipoi riteneva, sempre sulla base della CTU, che sussistesse il nesso di causalità tra la condotta imperita posta in essere dai sanitari dell'Ospedale di EN ed il decesso di atteso che il tempestivo accertamento della dissecazione Controparte_2
aortica avrebbe consentito di effettuare l'intervento chirurgico in casi quali quello a mani indicato, in via d'urgenza e, con elevate probabilità, salvare la vita del paziente.
Accertata la sussistenza degli estremi della denunciata responsabilità medica, correttamente sussunta nell'ambito dell'illecito extracontrattuale, il Tribunale procedeva a liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale richiesto dai familiari di facendo applicazione della tabella “a punti”, elaborata Controparte_2
dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano nel 2022, oltre che a riconoscere e liquidare il danno patrimoniale richiesto dalla moglie e dal figlio minorenne convivente della vittima, assumendo quale parametro, sulla base dalle dichiarazioni dei redditi di per gli anni 2015, 2016 e 2017, il reddito di Controparte_2
€ 12.000,00, da cui detrarre la quota di un terzo da imputare al mantenimento dello stesso percettore e capitalizzando le restanti quote pari ad un terzo ed un terzo, per anni
24 in relazione alla moglie , ossia fino alla presumibile età della sua morte CP_1
naturale, e per anni 14 in relazione al figlio , ossia fino al Controparte_2
raggiungimento della sua indipendenza economica fissata all'età di anni 28.
Avverso la detta ordinanza la proponeva appello. Controparte_9
Si costituivano in giudizio tutti gli appellati chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 25.10.2023 la Corte formulava alle parti proposta conciliativa della lite ai sensi dell'art. 185 bis, c.p.c. Contr Tutti gli appellati accettavano la proposta mentre la appellante la rifiutava.
Con ordinanza in data 19.1.2024 la Corte sospendeva parzialmente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza.
pagina 5 di 41 In sede di esecuzione il procuratore di e davano Parte_3 Parte_6
atto che, per mero errore, gli anzidetti loro assistiti erano stati indicati in atti (e nell'ordinanza impugnata), come figli di anziché come suoi fratelli e, Controparte_2
coerentemente accettavano, senza riserve, la somma liquidata per il danno di detti ultimi congiunti.
All'udienza del 26.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione di termine per il deposito di note difensive.
Con le dette note, tra l'altro, il procuratore e (al Parte_3 Parte_6
contempo investito della difesa di , CP_1 Controparte_2 [...]
, , , , , Parte_7 Parte_8 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
) ed il procuratore della Parte_4 Parte_5 Controparte_9
chiedevano congiuntamente correggersi l'errore da cui era affetta l'ordinanza impugnata, avuto riguardo al grado di parentela che legava e Parte_3 [...]
a con la conseguente riduzione del danno liquidato ai Parte_6 Controparte_2
predetti per la perdita del loro congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia da accogliere nei limitati termini appresso specificati.
Nella Scheda individuale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di EN numero di accettazione 2018/8446, si legge che giungeva con mezzi propri al Controparte_2
detto ospedale alle ore 21.20 del 14.4.2018 e riferiva “Dolore toracico da circa un'ora”.
Veniva sottoposto ad ECG, gli venivano somministrate 2 fiale di omeprazolo e 2 fiale di levobren e venivano effettuati esami ematochimici seriati degli enzimi caratteristici dell'infarto del miocardio che ne escludevano la presenza.
Veniva dimesso alle ore 11.47 del giorno seguente 15.4.2018 con diagnosi “Dolore toracico” ed inviato al medico curante per competenza con i seguenti Suggerimenti e note “vedi visita cardiologica allegata. Si consiglia test ergometrico al persistere della sintomatologia, omeprazolo 20 mg cpr per 20 gg, gaviscon bust. 1 bust. dopo i pasti
pagina 6 di 41 principali”.
La consulenza cardiologica in cartella clinica era la seguente: “Ore 11:14 Consulenza cardiologica: “…buon compenso emodinamico. paziente iperteso. Nega precedenti cardiologici. Giunge in P.S. per dolore epigastrico post-prandiale (riferisce pasto copioso) puntorio-urente come se non riuscisse a digerire, regredito in P.S. dopo somministrazione di 2 fl di levobrene 2 fl ev di omeprazen. E.O.: ndr. 3 determinazioni enzimatiche negative, 3 tracciati ecg in assenza di turbe elettriche…”.
Nelle prime ore del pomeriggio del 15.4.2018 accusava un episodio di Controparte_2
vomito e perdeva i sensi.
Tramite l'intervento, alle ore 17.20, del personale della Guardia medica di EN e del
118, veniva quindi trasportato in elisoccorso presso l'Ospedale Controparte_2
Cannizzaro di Catania dove giungeva alle ore 18.46.
Alle ore 19.18 si registrava infarto ed arresto cardiaco.
Attivate le manovre di rianimazione, alle ore 19.37 si constatava il decesso.
A seguito di presentazione di querela, veniva disposta autopsia i cui esiti si trascrivono:
“Sezione Cadaverica...Torace:...All'apertura della cavità toracica...Il cavo pleurico destro conteneva 80 cc di liquido siero ematico. All'apertura del pericardio si rilevava la presenza di vasto versamento pericardico sieroematico di circa 430 cc + coagulo di
278 gr. Aorta: l'aorta presenta dissecazione a livello dell'aorta ascendente, dell'arco e del tratto prossimale della discendente con presenza slaminamento e falso lume. A livello dell'aorta ascendente è presente una soluzione di continuo. Le coronarie sono pervie. Polmoni: al taglio si presentano edematosi e congesti. Esame istologico:
Polmoni: edema polmonare acuto, congestione stravasi emorragici. Emorragia peribronchiale. Cuore: infarcimento emorragico massivo sub-pericardico con estensione al tessuto adiposo periaortico;
arteriosclerosi dei vasi coronarici con riduzione del lume del 30% della coronaria destra e del 30% della coronaria sinistra.
Aorta: infarcimento emorragico massivo sub-avventiziale. Dissecazione della parete che presenta diffusa aterosclerosi ed abbondanti calcificazioni…”.
pagina 7 di 41 Orbene, in estrema sintesi il primo giudice, sulla base della CTU collegiale affidata ad uno specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e ad uno specialista in Cardio- chirurgia, riteneva sussistente la colpa medica in capo ai sanitari dell'Ospedale di
EN presso il cui Pronto Soccorso il si era recato, consistente nel Controparte_2
non avere effettuato, a fronte di paziente a rischio per età ed ipertensione, alcuna diagnosi differenziale che consentisse di accertare, esclusa la presenza di patologie coronariche, la dissecazione dell'aorta che ne avrebbe causato il decesso il giorno seguente e riteneva sussistente altresì il nesso di causalità, tra l'omesso tempestivo accertamento della dissecazione e la morte perché, viste anche le condizioni di equilibrio emodinamico in cui si era mantenuto il paziente per tutta la durata del ricovero presso il
Pronto Soccorso di EN e fino allo stesso pomeriggio del 15.4.2018, con alto grado di probabilità (indicato nella misura dell'80%), l'intervento chirurgico indicato nel caso a mano gli avrebbe salvato la vita.
Il primo motivo di appello è volto a contestare che la condotta posta in essere dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di EN sia stata, sì come ritenuto dal Tribunale, imperita.
Le argomentazioni articolate dall'appellante si fondano – in ordine progressivo di incondivisibilità – su tre apporti tecnici costituiti: 1) dalle osservazioni alla CTU a firma dei CCTTP dottori e 2) dal parere a firma dello Persona_1 Persona_2
Contr specialista in cardiologia dott. prodotto dall in funzione del Persona_3
presente giudizio di appello;
3) dalla consulenza tecnica redatta in sede penale nel proc.
2884/2018 RGNR a firma del prof. e del dott. , specialista in Persona_4 Persona_5
cardiologia.
A p. 14 della citazione in appello la scrive: Controparte_9
“Il Tribunale non ha poi speso una sola parola, sull'evidenza clinica indicata dai consulenti tecnici di parte dell' appellante, Dott.ri e CP_8 Persona_1 [...]
(si vedano le osservazioni critiche alla C.t.u. costituenti allegato 3 al fascicolo Per_2
di parte di primo grado), evidenza che escludeva la presenza di una dissecazione aortica pagina 8 di 41 in corso nel periodo in cui il di trovava presso il P.S. di EN. Più Controparte_2
precisamente, gli stessi consulenti di parte hanno precisato e documentato che la dissecazione dell'aorta (causa del decesso del sig. non era valutabile - Controparte_2
neanche come ipotesi diagnostica al P.S. di EN - perché nessun processo di rottura dell'aorta poteva ritenersi in essere il 14.04.2018, ore 21.20, allorquando il Sig.
[...]
si presentò al P.S. di EN. Invero: “la realtà dei fatti … smentisce tale CP_2
ipotesi e questo è dimostrato in maniera incontrovertibile dal riscontro autoptico e soprattutto istologico. Se la rottura dell'aneurisma si fosse verificata due giorni prima del decesso, cioè quando il si presentò al Pronto Soccorso del P.O di EN, CP_2
l'osservazione istologica avrebbe mostrato i fatti riparativi messi in atto dall'organismo, cioè i segni di infarcimento leucocitario (di globuli bianchi) cosa
NON presente all'esame istologico. Al contrario era evidente un quadro di abbondante presenza di globuli rossi (infarcimento emorragico), tipico dei traumi recenti. Quindi non vi è nessuna evidenza che la rottura dell'aorta si sia verificata uno-due giorni prima del decesso, ed in particolare quando il signor si presentò all'Ospedale di CP_2
EN” (sottolineatura aggiunta).
Seguiva la trascrizione di ampio stralcio delle osservazioni dei CCTTPP in cui, sulla base della valutazione degli EECCGG, si ribadiva che la dissecazione aortica non era in corso al momento del ricovero presso il P.S. dell'Ospedale di EN – essendo stata la stessa provocata dalle manovre di rianimazione eseguite dai sanitari dell'Ospedale
Cannizzaro – e che l'infarto e era avvenuto presso l'Ospedale Cannizzaro prima della dissecazione (“….il giorno 15/4/2018 il dolore al torace si accompagnò ai chiari segni dell'infarto miocardico acuto, sia all'elettrocardiogramma (vedi sopra) che nel dosaggio della RO (questa volta diagnostica per infarto del miocardico: 0,39
[v.n. fino a 0,04], mentre a determinazioni furono nei limiti della norma: Parte_9
<0,01). Il tipo di infarto (a ST sopralivellato, a sede inferiore) dà ragione anche del sintomo dolore al torace ma anche epigastrico, irradiazione che non è prevista esserci nelle rotture di un aneurisma della radice e dell'arco dell'aorta. L'infarto ha
pagina 9 di 41 comportato due episodi di arresto cardiaco, che sono ben documentati nella cartella clinica dell'Ospedale Cannizzaro, e che hanno determinato per ben due volte vigorose manovre rianimatorie cioè con forti e ripetute compressioni del torace (come da linee guida). Sono queste che hanno determinato, probabilmente anche per la frattura di coste, la rottura di una aorta malacica di cui il signor era portatore Controparte_2
inconsapevole”).
Orbene, la critica mossa dall'appellante alla ordinanza impugnata è innanzitutto quella di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia atteso che, secondo la
[...]
, “Il Tribunale non, ha poi speso una sola parola, sull'evidenza clinica CP_9
indicata dai consulenti tecnici di parte dell' appellante, Dott.ri CP_8 Per_1
e (si vedano le osservazioni critiche alla C.t.u. costituenti
[...] Persona_2
allegato 3 al fascicolo di parte di primo grado), evidenza che escludeva la presenza di una dissecazione aortica in corso nel periodo in cui il di trovava Controparte_2
presso il P.S. di EN” (grassetto e sottolineato aggiunti).
Rileva la Corte che è sufficiente trascrivere il contenuto della p. 17 della ordinanza appellata per rendersi conto sia della assoluta inesistenza del lamentato difetto di esame e di motivazione in ordine alla “evidenza clinica” indicata dai CCTTPP della
[...]
che, nel merito, della stessa irrilevanza/infondatezza della detta osservazione a CP_9
cui i CCTTUU avevano risposto con le loro note del 19.1.2022 espressamente fatte proprie dal primo giudice.
Si legge, infatti, in ordinanza: “Quanto alle ulteriori deduzioni dei periti dell'
[...]
– per cui il decesso sarebbe stato determinato da infarto Controparte_8
del miocardio ad insorgenza improvvisa -, i consulenti tecnici d'ufficio hanno replicato affermando che omissis “Sulla mancata presenza di infiltrazione leucocitaria in sede di dissezione con conseguente datazione della dissezione al momento del massaggio riteniamo tale ipotesi assolutamente fantasiosa e priva di elementi documentali e scientifici di supporto. Infatti, occorre considerare che la dissezione del sig. di CP_2
coinvolgeva un lungo segmento del vaso (aorta ascendente ed arco aortico) e che la
pagina 10 di 41 progressione del falso lume impiega ore prima di dispiegarsi lungo l'asse del vaso, dopo un iniziale decorso in modo cirsoide. Quanto poi alla asserita mancanza di globuli bianchi in sede della breccia di dissezione, occorre ricordare che tali elementi necessitano di 6-12 ore per essere presenti a livello della dissezione quale espressione di fatti riparativi;
a ciò aggiungasi che tali elementi pervengono alla zona dissecata tramite i vasi sanguigni dell'aorta e che sono presenti solo sull'avventizia” (v. pagg.
4-5 delle risposte dei consulenti tecnici d'ufficio depositate il 19.1.2022 ed allegate al ricorso introduttivo del presente giudizio)”.
Non risponde quindi allo stato degli atti che il Tribunale abbia omesso di prendere in esame la “evidenza clinica” addotta dai CCTTPP con le loro osservazioni ed a spiegare perché la stessa risultasse irrilevante e ciò fermo restando – oltre a quanto nel prosieguo si riproporrà al fine di dare atto della assoluta inverosimiglianza della tesi secondo cui la dissecazione aortica (per cui il è deceduto) sarebbe stata provocata dai Controparte_2
sanitari che eseguirono le manovre di rianimazione presso l'Ospedale Cannizzaro –, che le considerazioni dei CCTTPP presentano un grave errore di datazione, nel momento in cui argomentano assumendo che la rottura dell'aneurisma sarebbe avvenuta, secondo i
CCTTUU, quando si era presentato presso il Pronto Soccorso Controparte_2
dell'Ospedale di EN “due giorni prima del decesso” (v. p. 5 delle osservazioni ove è scritto;
“Se la rottura dell'aneurisma si fosse verificata due giorni prima del decesso, cioè quando il si presentò al Pronto Soccorso del P.O di EN, l'osservazione CP_2
istologica avrebbe mostrato i fatti riparativi messi in atto dall'organismo, cioè i segni di infarcimento leucocitario (di globuli bianchi) cosa NON presente all'esame istologico”), mentre invece nessuno mai ha affermato che la dissecazione sarebbe avvenuta due giorni prima del decesso, visto che l'accesso al Pronto Soccorso presso l'Ospedale di EN è avvenuto alle 21.20 del 14.4.2018, ossia il giorno prima del decesso, e per l'esattezza poco più di 22 ore prima dello stesso.
Con riferimento alla tesi secondo cui la dissecazione sarebbe stata causata dalle manovre di rianimazione eseguite presso l'Ospedale Cannizzaro e che l'infarto la avrebbe pagina 11 di 41 cronologicamente preceduta, su cui l'appellante ha insistito ritrascrivendo le osservazioni dei suoi CCTTPP, è sufficiente riportare di seguito il contenuto della ordinanza impugnata che, in guisa pienamente condivisa dalla Corte, la sconfessa:
Venendo alla vicenda in esame, dall'angolo visuale del danno-evento, si osserva preliminarmente che il decesso di va senz'altro ricondotto a causa Controparte_2
naturale e, più precisamente, a complicanze determinate dalla dissecazione dell'aorta.
In proposito, non può ritenersi condivisibile la ricostruzione proposta dall
[...]
– e dai relativi periti di parte -, per la quale l'evento Controparte_8
infausto sarebbe stato determinato da un episodio di infarto miocardico, mentre la rottura aortica andrebbe ascritta all'eccessiva vigorosità delle manovre rianimatorie praticate sul paziente (v. in particolare pagg.
6-11 delle osservazioni dei consulenti di parte resistente, prodotte anche quale allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell nel presente giudizio). Controparte_8
A tal riguardo, i consulenti tecnici d'ufficio hanno confutato la superiore tesi, evidenziando che “l'ipotesi che la dissezione-rottura dell'aorta ascendente possa essere stata prodotta dal massaggio cardiaco non meriterebbe commento, posto che la dissezione inizia dall'interno del lume aortico mentre un ipotetico massaggio cardiaco esplicherebbe la sua forza traumatica dall'avventizia alla media aortica;
a ciò aggiungasi che la breccia dissecativa era presente nel tratto iniziale dell'aorta ascendente che rappresenta la zona più profonda del peduncolo vascolare aortico e quindi molto difficilmente esposta, anche in ipotesi, al trauma del massaggio cardiaco;
stante, poi, il numero elevato di procedure di rianimazione cardiopolmonare con massaggio cardiaco che vengono giornalmente effettuate nei reparti di emergenza su pazienti a seguito di arresto cardiaco dovremmo aspettarci, qualora la lesione sull'aorta ascendente fosse provocata dal trauma toracico legato al massaggio, un numero elevato di dissezioni mentre nella realtà sono frequenti le fratture costali da massaggio cardiaco ma giammai la rottura dissecativa dell'aorta” (v. pag. 4 delle risposte dei consulenti tecnici d'ufficio depositate il 19.1.2022 ed allegate al ricorso
pagina 12 di 41 introduttivo del presente giudizio).
La circostanza che la dissecazione abbia investito l'aorta ascendente, l'arco ed il tratto prossimale della discendente e che siffatto processo avuto origine dallo strato intimo dell'aorta stessa con il fenomeno dello “slaminamento” – ossia di una condizione che
“consente al sangue di fluire tra gli strati della parete aortica” con la conseguente
“formazione di un flap e di un secondo lume detto falso lume” (v. ancora pag. 14 dell'accertamento tecnico preventivo depositato nel procedimento n. R.G. 1081/2020), del resto, appare confermata dalla perizia espletata in sede penale, alla quale pure si riporta parte resistente ed in cui si legge testualmente che, all'esito della autopsia eseguita, “l'aorta presenta dissecazione a livello della aorta ascendente, dell'arco e del tratto prossimale della discendente con presenza slaminamento e falso lume” (v. pag. 9 dell'all. 2 della comparsa di costituzione di parte resistente).
Quanto alle ulteriori deduzioni dei periti dell' Controparte_8
– per cui il decesso sarebbe stato determinato da infarto del miocardio ad insorgenza improvvisa -, i consulenti tecnici d'ufficio hanno replicato affermando che “la causa di morte è indubbiamente legata alla rottura dell'aorta intrapericardica, su cui si è sviluppata inizialmente una fissurazione a carico dell'intima e degli strati superficiali della media. In tali circostanze i tessuti circostanti svolgono funzione di contenimento con l'infarcimento emorragico subepicardico con estensione al tessuto adiposo periaortico riscontrato all'autopsia. Trattasi di tutta evidenza di fenomeni di contenimento che richiedono qualche ora per potersi dispiegare onde impedire la rottura libera dell'aorta in sacco pericardico con conseguente emopericardio fatale, come poi avvenuto nel caso di specie […]. La presenza all'ECG, effettuato all'arrivo del paziente al PS del Cannizzaro, di un infarto STEMI inferiore (in un paziente in cui il riscontro autoptico ha mostrato assenza di coronaropatia ostruttiva a carico dei vasi coronarici) è giustificata dal fatto che l'infiltrazione dei tessuti epicardici per il contenimento dell'emorragia in una sua fase iniziale ha, verosimilmente, indotto una distorsione della origine della coronaria destra con alterazione del flusso coronarico e
pagina 13 di 41 conseguenti alterazioni ischemiche ma certamente non idonee a causare la morte del paziente alla luce dei chiari riscontri autoptici. Sulla mancata presenza di infiltrazione leucocitaria in sede di dissezione con conseguente datazione della dissezione al momento del massaggio riteniamo tale ipotesi assolutamente fantasiosa e priva di elementi documentali e scientifici di supporto. Infatti, occorre considerare che la dissezione del sig. di coinvolgeva un lungo segmento del vaso (aorta ascendente CP_2
ed arco aortico) e che la progressione del falso lume impiega ore prima di dispiegarsi lungo l'asse del vaso, dopo un iniziale decorso in modo cirsoide. Quanto poi alla asserita mancanza di globuli bianchi in sede della breccia di dissezione, occorre ricordare che tali elementi necessitano di 6-12 ore per essere presenti a livello della dissezione quale espressione di fatti riparativi;
a ciò aggiungasi che tali elementi pervengono alla zona dissecata tramite i vasi sanguigni dell'aorta e che sono presenti solo sull'avventizia” (v. pagg.
4-5 delle risposte dei consulenti tecnici d'ufficio depositate il 19.1.2022 ed allegate al ricorso introduttivo del presente giudizio).
Oltre a fondarsi sulle osservazioni dei suoi CCTTPP dottori e Persona_1 [...]
il motivo di appello di esame attinge anche ad un ulteriore parere acquisito Per_2
presso lo specialista in cardiologia dott. il quale viene, puramente Persona_3
e semplicemente, trascritto nell'atto di citazione in appello alle pp. 18 – 20.
Tralasciando di considerare se un tale modo di procedere sia ammissibile, l'esame del parere in questione è del tutto insufficiente a mettere in discussione il giudizio espresso dal Tribunale in punto di imperizia dei sanitari del P.S. di EN che ebbero in cura
Controparte_2
Invero, ricordato come con l'autopsia sia stato accertato che è stato Controparte_2
colpito da Dissezione acuta dell'aorta ascendente e che ai sanitari è stato imputato di non avere eseguito alcun esame – a cominciare dai semplici RX, e poi a seguire altrettanto elementare Ecocardiogramma, e quindi TAC toracoaddominale e poi RMN –, secondo il dott. “per come è proceduta l'evoluzione clinica del paziente, il quale ha Persona_3
fatto esperienza di miglioramento della condizione clinica riferita al momento del primo
pagina 14 di 41 accesso al pronto soccorso, è verosimile considerare che, al momento del primo accesso in pronto soccorso, fossero sfumati, gli estremi per procedere ad un approfondimento diagnostico con metodiche di II livello, e soprattutto ottenere una diagnosi di certezza.
Seppur l'esecuzione di RX toracico possa essere consigliato nella valutazione di paziente con dolore toracico, la valutazione al primo accesso al pronto soccorso difficilmente avrebbe prodotto segni dirimenti nell'indirizzo diagnostico o avrebbe modificato l'approccio terapeutico.
Ancora, la valutazione all'imaging ecocardiografico, tende ad essere dotata di bassa sensibilità diagnostica nell'accertamento del flap di dissezione che, non è possibile affermare fosse presente, al momento dell'ingresso in PS.”.
Ritiene la Corte che le argomentazioni spese nel parere in esame non siano condivisibili in quanto, fermo restando che le stesse nemmeno si occupano di confutare che metodiche di imaging più evolute come la TAC toracoaddominale e poi RMN avrebbero consentito di accertare la dissecazione aortica, comunque, relativamente ai RX ed all'ecocardiogramma, esse muovono dalla presunzione che nulla si sarebbe potuto accertare attraverso gli anzidetti accertamenti di base, e ciò rappresenta una pura supposizione atteso che il semplice lasso di tempo intercorso tra l'esordio del dolore e la morte del se consente di escludere il ricorrere di un episodio fulminante, CP_2
certamente di per sé lascia aperta ogni possibilità in ordine all'effettivo progredire della dissecazione, alle dimensioni della stessa ed alla sua rilevabilità, dovendosi avere ovviamente riguardo a tutte le lunghe ore di permanenza del paziente presso il P.S., e non già al solo momento del suo accesso.
Nessuna apprezzabile critica alle conclusioni a cui è giunto il Tribunale si può quindi desumere dal parere del dott. . Persona_3
Da ultimo il motivo di appello in esame ha argomentato l'erroneità della valutazione, in termini di imperizia, della condotta dei sanitari del P.S di EN sulla base dei risultati, di segno opposto, a cui sono pervenuti i CCTTUU nominati dal P.M. nel proc. pen. n.
2884/2018 RGNR prof. (specialista in medicina legale) e del dott. Persona_4 Per_5
pagina 15 di 41 Per_
(specialista in cardiologia).
In particolare, secondo i CCTTUU del P.M.: “Esclusa la Sindrome Coronarica Acuta, i
Sanitari del P.S. di EN dimettevano il paziente ponendo una diagnosi, per esclusione, di patologia di origine gastrica e con la prescrizione di terapia con gastroprotettore, tale scelta può essere correlata alla regressione del dolore riportata nella consulenza cardiologica, quindi con paziente definito asintomatico.
Qualora il dolore non fosse regredito dopo il trattamento terapeutico praticato, sarebbe stato indicato, prima delle dimissioni, un ulteriore approfondimento diagnostico per escludere altre patologie…qualora il dolore fosse regredito dopo il trattamento terapeutico praticato, esclusa la natura cardiaca dell'iniziale dolore toracico, la dimissione con indicazione ad approfondimento successivo da parte del medico curante per patologia gastrica e per sospetta cardiopatia ischemica può essere considerata condivisibile”.
Orbene, premesso che il motivo di appello risulta condivisibile nella parte in cui critica l'ordinanza impugnata per avere la stessa ritenuto che la regressione del dolore indicata nella consulenza cardiologica delle ore 11.14 riportata nella cartella clinica sia stata soltanto “affermata” dal medico e non già “riferita” allo stesso dal , e ciò perché CP_2
la piana lettura della consulenza non rende affatto preferibile l'anzidetta interpretazione
(“…buon compenso emodinamico. paziente iperteso. Nega precedenti cardiologici.
Giunge in P.S. per dolore epigastrico post-prandiale (riferisce pasto copioso) puntorio- urente come se non riuscisse a digerire, regredito in P.S. dopo somministrazione di 2 fl di levobrene 2 fl ev di omeprazen. E.O.: ndr. 3 determinazioni enzimatiche negative, 3 tracciati ecg in assenza di turbe elettriche…”), e premesso quindi che la regressione del dolore deve ritenersi essere un fatto avvenuto dopo la somministrazione dei farmaci anzidetti, visto che “regredire”, in italiano, vuol dire “Diventare meno intenso, diminuire, abbassarsi” e non è sinonimo di “scomparire”, e che nella prima pagina della cartella è indicato, dopo la consulenza cardiologica, che vi era stato un semplice
“Miglioramento della sintomatologia” e non già una risoluzione della stessa, non si pagina 16 di 41 riesce a comprendere su quali basi i CCTTUU del P.M. asseriscano che
[...]
al momento della sua dimissione dal P.S. di EN, fosse un pazienze CP_2
“asintomatico”.
Quanto poi all'affermazione secondo cui la mera regressione del dolore giustificherebbe le dimissioni di senza l'effettuazione di qualsiasi ulteriore, anche Controparte_2
elementare accertamento, si tratta di una posizione non condivisibile così come ritenuto dai CCTTUU nominati in sede civile e fatto proprio dal Tribunale il quale ha evidenziato che: “a conferma della irrilevanza della asserita regressione delle algie ai fini della necessità di attivare i controlli funzionali alla diagnosi differenziale, nella letteratura scientifica si è precisato che, in caso di dissezione aortica, “il dolore può successivamente attenuarsi, portando a una falsa rassicurazione da parte dei pazienti e dei medici” (v. ancora pag. 16 dell'accertamento tecnico preventivo depositato nel procedimento n. R.G. 1081/2020)
A tal ultimo proposito l'appellante ha pure sostenuto che: “… non è conducente il riferimento che il Tribunale opera alla letteratura scientifica secondo cui <<in caso di dissecazione aortica il dolore pu successivamente attenuarsi portando ad una falsa rassicurazione da parte dei pazienti e medici>>. In questo caso non v'è dubbio che andava quantomeno approfondita (sempre con il chiesto rinnovo della c.t.u.) la durata che l'attenuazione dei disturbi poteva/doveva avere per considerarsi ancora esito di una falsa rappresentazione, ossia, se di un'ora, di tre ore o di 10 ore o altro, considerato che il dato clinico è di un attenuazione persistente per oltre 14 ore. Oppure se una regressione dei dolori, di tale durata (oltre 14 ore) doveva invece indurre i sanitari a ritenere il dato non falso ma acclarato”.
Si tratta all'evidenza di una critica infondata, atteso che, data per accertata la regressione del dolore (e quindi escluso che si ponga questione di “falsità” ovvero di “accertamento” del dato in questione), ciò che conta è la irrilevanza dello stesso, ossia la irrilevanza della regressione del dolore (quale che sia stata la sua durata e la progressione nella diminuzione) ai fini di imporre l'effettuazione degli esami ulteriori necessari per pagina 17 di 41 escludere la diagnosi differenziale della patologie mortali, quale quella che aveva colpito il CP_2
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo il motivo di appello in esame va rigettato mentre va confermata l'ordinanza appellata nella parte in cui ha ritenuto che la condotta tenuta dai sanitari del P.S. dell'Ospedale di EN fosse imperita, in quanto contraria alle linee guida dell'epoca che richiedevano, prima della dimissione di Controparte_2
l'esecuzione degli esami e degli accertamenti mediante i quali si sarebbe potuta accertare la patologia da cui era stato colpito e che era senz'altro in corso al momento del suo ricovero presso il P.S. dell'anzidetto nosocomio.
Con il secondo motivo di gravame la ha criticato l'ordinanza appellata Controparte_9
nella parte in cui la stessa ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta imperita tenuta dai sanitari del P.S. dell'Ospedale di EN ed il decesso di
[...]
CP_2
In particolare l'appellante in primo luogo ha ricordato, senza ricollegare a ciò alcuna conseguenza giuridica, che “diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice il
era affetto da altre patologie considerevoli (ipertensione, obesità, diabete: CP_2
glicemia 172 mg/dl - si veda l'anamnesi e gli esami chimici effettuati subito dopo
l'ingresso al P.S.)”.
Ha quindi aggiunto che i CCTTUU nominati nel procedimento penale hanno ritenuto, sulla base della circostanza secondo cui quella che ha colpito il è la forma più CP_2
letale di dissecazione aortica, che “qualora i sanitari dell'Ospedale di EN fossero pervenuti a una diagnosi tempestiva di dissezione aortica, disponendo l'immediato trasferimento del paziente presso una struttura sanitaria specializzata per le cure specifiche della patologia di cui risultava affetto, con alto grado di credibilità logica, non avrebbero potuto impedire il decesso considerato che la dissecazione aortica è una emergenza chirurgica che, come sopra riportato, è gravata da elevata mortalità nonostante le cure specifiche in elezione e in strutture idonee.”.
Infine ha sostenuto che, al fine di stabilire se l'omesso accertamento della dissecazione pagina 18 di 41 aortica presentasse effettivamente rilevanza causale rispetto al decesso del
[...]
si sarebbe dovuto avere riguardo al momento in cui venne eseguita la CP_2
consulenza cardiologica in data 15.4.2018, h. 11.14, ossia allorché terminarono, con esito negativo, gli esami funzionali a stabilire se il paziente fosse affetto da sindrome coronarica acuta, con la conseguenza che, atteso il sopraggiungere del decesso soltanto circa otto ore dopo, il giudizio controfattuale espresso dal primo giudice sulla base della
CTU avrebbe dovuto essere ribaltato, dovendosi ritenere inferiore al 50% le probabilità che il , qualora fosse stato allora trasportato presso idonea struttura ove Controparte_2
poteva essere sottoposto all'intervento chirurgico indicato, avrebbe potuto essere salvato.
Con le note conclusive la ha sostenuto, probabilmente così intendendo Controparte_9
colmare il vuoto di argomentazione giuridica sopra evidenziato che connotava la mera evidenziazione delle patologie di cui era affetto a prescindere dalla Controparte_2
dissecazione aortica per cui è deceduto, che delle stesse bisognerebbe tenere conto sì come chiarito da Cass., sez. III, 11.11.2019, n. 28986, secondo cui: “Se, invece, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregressa, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diviene giuridicamente rilevante. Senza di essa, infatti, il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore.
Sempre con le note conclusive l'appellante poneva ulteriori due interrogativi, volti a confutare l'esistenza del nesso causale: il primo relativo alla individuazione della struttura sanitaria ove sarebbe stato possibile eseguire l'intervento chirurgico richiesto
“considerato che né a EN né all'Ospedale Cannizzaro di Catania - dove fu portato il paziente in elisoccorso - esiste la relativa unità operativa specializzata (cosi si legge a pagina 26 della c.t.u.) rectius p. 24” ed il tempo necessario per raggiungerla, ed il secondo relativo alla “durata presuntiva della sopravvivenza del paziente in ragione del fatto che la mortalità ( ci dicono i C.t.u.) a cinque anni post intervento è elevata (50%)”.
pagina 19 di 41 Ritiene la Corte che il motivo di appello in esame sia infondato.
Escluso che con le note conclusive del giudizio di appello possano essere introdotte questioni di fatto mai prima sollevate, nemmeno in sede di osservazioni alla CTU, quale quella della struttura sanitaria presso cui sarebbe stato possibile effettuare l'intervento chirurgico indicato per salvare la vita del e fermo restando che se il predetto è CP_2
stato trasportato in elisoccorso presso l'Ospedale Cannizzaro e non presso diversa struttura in ipotesi più attrezzata è soltanto perché, prima del trasporto, per colpa dei sanitari del P.S. di EN, non era stata accertata la dissecazione aortica, va comunque evidenziato che l'elevata mortalità a distanza di cinque anni dall'intervento indicata dall'appellante innanzitutto è pari o inferiore al 50% (atteso che a p. 14 dell'elaborato peritale è scritto che “il 50%-70% dei soggetti trattati chirurgicamente sopravvive a 5 anni dall'intervento”), e che comunque il dato in questione si appalesa del tutto irrilevante ai fini per cui è causa, atteso che nel caso a mani ciò che conta è l'avere stabilito, secondo il noto canone del più probabile che non, che il tempestivo accertamento della dissecazione aortica avrebbe consentito di eseguire l'intervento chirurgico indicato il quale avrebbe evitato la morte di con una Controparte_2
probabilità dell'80% (visto il lungo tempo in cui il predetto si è mantenuto in equilibrio emodinamico dopo l'accesso al P.S.), a nulla rilevando il dato, del tutto congetturale ed ipotetico, della successiva durata della vita del paziente.
Quanto alle menomazioni pregresse (concorrenti o coesistenti) a cui fa riferimento la citata Cass., sez. III, 11.11.2019, n. 28986, evidenziato che la sentenza in questione è stata resa in tema di causalità giuridica nel danno biologico e non si riferisce al danno da perdita del rapporto parentale, va innanzitutto considerato che delle tre patologie indicate dall'appellante (ipertensione, obesità e diabete), l'accertamento della terza non si rinviene in atti, non essendo come è noto sufficiente a tale scopo un'unica misurazione del tasso di glicemia (raccolta durante la permanenza nel P.S. dell'Ospedale di EN).
Ciò posto l'ipertensione di cui soffriva senz'altro è stata individuata Controparte_2
pagina 20 di 41 dai CCTTUU come fattore di rischio della dissecazione aortica, ma non già quale fattore di comorbidità suscettibile di incidere sulla percentuale di successo dell'intervento chirurgico a cui il predetto avrebbe dovuto essere sottoposto, mentre l'obesità non è stata nemmeno valutata ai fini dell'incidenza del rischio di malattia.
Escluso quindi, sulla base di quanto esposto, che patologie di cui soffriva il
[...]
abbiano potuto avere, anche astrattamente, qualsivoglia ruolo nella catena CP_2
causale che ha condotto alla sua morte, deve comunque ricordarsi come, secondo la
S.C.: “In tema di danno da perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita non può essere esclusa o diminuita in considerazione della concorrente efficacia eziologica, rispetto alla morte della vittima primaria, del fattore naturale rappresentato dalle pregresse condizioni patologiche di quest'ultima” (così
Cass., sez. III, 1 marzo 2023, n. 6122).
Quanto all'argomento del motivo di gravame fondato sulla esclusione della sussistenza del nesso di causalità da parte dei CCTTUU nominati nel procedimento penale, è sufficiente osservare che, come è noto, il regime probatorio da applicare nei due settori del diritto sia affatto diverso (tra le moltissime v. Cass., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8461, secondo cui: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione « ex ante » — del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del « più probabile che non », mentre nel processo penale vige la regola della prova « oltre il ragionevole dubbio »”).
Conseguentemente, le conclusioni a cui sono pervenuti i CCTTUU nominati dal P.M. in punto di esclusione del nesso di causalità non pregiudicano affatto la possibilità che in pagina 21 di 41 sede civile, sulla base delle ragioni sopra esposte saldamente ancorate ad aspetti di carattere medico evidenziati dai CCTTUU nominati in sede di proc. ex art. 696 bis,
c.p.c., possa pervenirsi ad un risultato diverso.
Da ultimo va esaminato il profilo del motivo di gravame mediante cui l'appellante ha sostenuto che la ritenuta sussistenza del nesso di causalità non tiene conto del fatto che, fino alle ore 11.14 del 15.4.2018, erano in corso gli accertamenti volti ad escludere che il dolore toracico accusato dal , e per cui lo stesso si era recato al P.S. CP_2
dell'Ospedale di EN, fosse da ricondurre ad una sindrome coronarica acuta.
In pratica, secondo l'appellante, fino al completamento dei detti accertamenti sarebbe stata giustificata l'omissione di qualsivoglia esame funzionale alla diagnosi differenziale, con conseguente riduzione a circa otto ore (tenuto conto che il
[...]
sarebbe morto alle ore 19.37 dello stesso 15.4.2018) del tempo utile per CP_2
l'esecuzione dell'intervento risolutivo e proporzionale riduzione delle probabilità che la sua esecuzione avrebbe potuto salvare la vita del paziente.
Anche sotto questo profilo il motivo di gravame si appalesa infondato.
Va premesso che dall'esame della cartella clinica del emerge che il predetto, CP_2
giunto presso il P.S. alle ore 21.20 del 14.4.2018, venne sottoposto ad un primo prelievo alle ore 21.29 per la misurazione degli enzimi cardiaci risultati nella norma, che alle ore
1.09 del 15.4.2018 venne eseguito un secondo prelievo e quindi alle ore 7.10 un terzo prelievo, sempre con la ripetizione degli esami risultati costantemente negativi.
Orbene, tralasciando di considerare che l'intervallo di tempo intercorso tra il secondo ed il terzo prelievo è superiore alle quattro ore entro le quali avrebbe dovuto essere eseguito, sembra alla Corte che, almeno dalle 7.10 del 15.4.2018, doveva essere chiaro che la sussistenza di patologia coronarica acuta fosse da escludere.
Non appare quindi condivisibile la individuazione, al momento della consulenza cardiologica delle ore 11.14 (ossia oltre quattro ore dopo), del completamento degli accertamenti volti ad escludere la sussistenza della patologia coronarica.
Ne consegue che anche a volere ipotizzare che, fino al completamento degli pagina 22 di 41 accertamenti in questione non si potesse nemmeno iniziare un percorso di diagnosi differenziale ad esempio effettuando una semplice radiografia del torace (ragionamento, questo, arduo da sostenere, specie considerato che i risultati dei primi due prelievi erano risultati negativi), comunque residuerebbe un ampio lasso di tempo (fino alle prime ore del pomeriggio del 15.4.2018), buona parte del quale trascorso all'interno del P.S. (da cui è stato dimesso alle ore 11.47), in cui è rimasto in equilibrio Controparte_2
emodinamico, resistendo quindi alla critica dell'appellante la valutazione, in termini di alta probabilità di evitare l'evento della realizzazione della condotta alternativa lecita, operata dal Tribunale in punto di sussistenza del nesso di causalità.
Il terzo motivo di appello ha ad oggetto i danni accertati e liquidati dal Tribunale con l'ordinanza impugnata, sotto i seguenti profili: erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano difettando la prova dell'esistenza di taluni dei presupposti richiesti per il riconoscimento dei punti attraverso i quali si perviene, nel sistema delineato dalle anzidette tabelle, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale;
mancata considerazione, in relazione alla posizione di (padre della Controparte_2
vittima primaria, deceduto circa due anni e dieci mesi dopo di essa), del limitato tempo di sopravvivenza rispetto al figlio Controparte_2
difetto di prova, in capo a della qualità di erede di;
CP_5 Controparte_2
erronea determinazione del danno patrimoniale liquidato in favore della moglie e del figlio convivente di Controparte_2
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia parzialmente fondato nei termini appresso specificati.
Va premesso che il danno da perdita del rapporto parentale è stato chiesto dai congiunti di – e riconosciuto in ordinanza impugnata – secondo il seguente Controparte_2
raggruppamento: moglie e figlio minorenne conviventi della vittima primaria, e CP_1 [...]
; Controparte_2
pagina 23 di 41 figli maggiorenni non conviventi con la vittima primaria: Parte_3 [...]
e ; Parte_6 Parte_5
fratelli non conviventi con la vittima primaria: , , Parte_8 Parte_7
, , e , oltre a Controparte_4 Parte_2 Controparte_3 Parte_4 [...]
(n. 7 fratelli superstiti); CP_6
eredi di , padre della vittima primaria, deceduto il 17.2.2021 e quindi Controparte_2
sua moglie, tutti i fratelli della vittima primaria , CP_5 Parte_8 [...]
, , , e , Parte_7 Controparte_4 Parte_2 Controparte_3 Parte_4
oltre a e, per rappresentazione della quota del padre vittima primaria, i Controparte_6
nipoti , , , Controparte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_6
(n. 8 fratelli oltre la moglie).
[...]
In via preliminare deve ribadirsi di come le parti interessate abbiano concordemente riferito che, per errore (poi recepito nell'ordinanza impugnata) e Parte_3 [...]
non siano figli non conviventi di bensì suoi giovani Parte_6 Controparte_2
fratelli.
Detto errore andrà quindi, come da richiesta congiunta, corretto con la presente sentenza in cui i due appellati, ai fini del risarcimento loro spettante per la perdita del rapporto parentale con andranno considerati suoi fratelli (con ogni refluenza Controparte_2
anche in punto di liquidazione del danno richiesto iure hereditario dagli eredi di
[...]
, padre della vittima primaria). CP_2
In pratica, emendata dall'errore appena indicato, gli appellati vanno raggruppati come segue: nucleo familiare primario del de cuius: (moglie convivente), CP_1 [...]
(figlio minorenne convivente), (figlia Controparte_2 Parte_5
maggiorenne non convivente) – totale superstiti 3 –; padre della vittima primaria , e per esso i suoi eredi individuati nella Controparte_2
moglie tutti i fratelli della vittima primaria , CP_5 Parte_8 [...]
, , , e , Parte_7 Controparte_4 Parte_2 Controparte_3 Parte_4
pagina 24 di 41 oltre, per rappresentazione Controparte_6 Parte_3 Parte_6
della quota del padre vittima primaria, i nipoti , Controparte_2 Parte_5
, (n. 10 fratelli oltre la moglie).
[...]
fratelli del de cuius , , , Parte_8 Parte_7 Controparte_4 [...]
, , Parte_2 Controparte_3 Parte_4 Persona_6
(n. 9 fratelli). Parte_6
Tanto premesso, come è noto, nel sistema a punti delineato dalle Tabelle del Tribunale di Milano vengono distinti n. 5 parametri: A) età della vittima primaria;
B) età della vittima secondaria;
C) Convivenza;
D) Sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, ovvero, in relazione ai fratelli, della vittima primaria;
E)
Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Con il motivo di appello in esame la ha criticato l'ordinanza impugnata Controparte_9
per avere riconosciuto ai ricorrenti i punti per il parametro E) in mancanza di prove dell'intensità della relazione affettiva e per il parametro D) sul presupposto che qualora i superstiti siano in numero superiore a quello massimo indicato nelle Tabelle (3) nessun punto dovrebbe essere riconosciuto.
Ritiene la Corte che l'appello vada accolto nei termini appresso specificati.
Con riferimento al parametro E), riguardante la “Qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, non sussiste dubbio in ordine alla circostanza che gli specifici fatti indicati in tabella:
“frequentazioni/contatti (in presenza assenti/sporadici/frequenti/giornalieri; o telefonici
o in internet); condivisione delle festività/ricorrenze: ; Email_1
condivisione di vacanze: ; Email_1
condivisione attività lavorativa/hobby/sport: ; Email_2
attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove
pagina 25 di 41 determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria)”, la ricorrenza dei quali condiziona l'attribuzione dei punti, abbia carattere soggettivo e vada provata dagli attori e ciò, tuttavia, senza dimenticare che, secondo quanto espressamente chiarito nella stessa tabella “Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto … delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive”; sottolineato aggiunto).
Ne consegue che, non essendo stata nemmeno richiesta apposita istruttoria dagli appellati, e dovendosi soltanto ragionare in termini di presunzione della qualità ed intensità della relazione affettiva quale desumibile dagli altri parametri, va ad avviso della Corte distinta la posizione degli appartenenti al nucleo familiare primario della vittima (composto da 3 superstiti, n. 1 figlio minorenne e convivente, la moglie convivente ed una figlia maggiorenne, il cui rapporto, dal punto di vista quantitativo e qualitativo può presumersi tale da consentire il riconoscimento, per la sua perdita, rispettivamente di n. 15 punti, n. 15 punti e n. 10 punti), dal padre e dai n. 9 fratelli non conviventi della vittima primaria in relazione ai quali, atteso il numero di essi superstiti, la limitata sopravvivenza del padre e la mancanza di convivenza è Controparte_2
possibile, in via presuntiva, riconoscere punti 10 al primo e punti 5 agli altri per la qualità del rapporto parentale intrattenuto con . Controparte_2
Quanto al parametro sub D), la questione si pone soltanto con riferimento al padre della vittima primaria ed ai fratelli di quest'ultima atteso che, rispetto ad essi, il numero dei superstiti è pari 10 (visto che i fratelli sono in numero di 9).
Considerato che la tabella prevede 16 punti in caso di nessun superstite, 14 in caso di un superstite, 12 in caso di due superstiti e 9 in caso di tre superstiti, nonché considerato che maggiore è il numero di superstiti e minore deve ritenersi la sofferenza da loro patita per la perdita del loro congiunto, l'esistenza di ben 10 superstiti giustifica l'esclusione di qualsiasi punto in relazione al parametro in questione, sia perché l'anzidetto, assai elevato, numero, integra fattispecie eccezionale di cui si deve tenere conto nella liquidazione equitativa del danno (sì come pacificamente ammesso dalla S.C. per cui, v.,
pagina 26 di 41 ad esempio: Cass., sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26185, secondo cui: “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie”), che perché, considerando l'abbattimento già previsto in tabella in relazione alla presenza di un numero di superstiti fino a 3, l'applicazione progressiva della ulteriore decurtazione di punteggio imposta dalla presenza di altri n. 7 superstiti, azzererebbe comunque il punteggio da riconoscere per il parametro in questione.
Altro profilo del motivo di appello in esame è quello mediante cui l'appellante si è doluta della mancata considerazione, in relazione alla posizione di Controparte_2
(padre della vittima primaria, deceduto circa due anni e dieci mesi dopo di essa), del limitato tempo di sopravvivenza rispetto al figlio circostanza, questa, Controparte_2
di cui si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della corretta liquidazione del danno dallo stesso subito (e riconosciuto iure hereditatis ai suoi figli e nipoti), trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro.
Ritiene la Corte che sotto questo profilo il motivo di appello sia fondato nei termini che seguono.
Come detto, è sopravvissuto circa due anni e dieci mesi al figlio. Controparte_2
La S.C., ha ritenuto da un canto che: “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, è ammissibile la liquidazione equitativa “pura” (che si discosti, cioè, dai valori astrattamente predisposti dalle tabelle in uso), sempreché ricorrano circostanze peculiari, delle quali sia fornita logica e congrua motivazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per la morte della nipote, aveva liquidato in favore del nonno materno la somma di euro
pagina 27 di 41 3.000,00, valorizzando l'esiguità del periodo di sopravvivenza di quest'ultimo rispetto all'evento luttuoso e il sostegno verosimilmente ricevuto dagli altri familiari, oltreché
l'assenza di convivenza della ragazza con i nonni)” (così Cass., sez. III, 13 dicembre
2022, n. 36297) e dall'altro che: “Nel danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, l'incidenza incrementale delle conseguenze pregiudizievoli rispetto alla residua durata della sopravvivenza della vittima è meno accentuata rispetto al pregiudizio dinamico-relazionale da lesione del diritto alla salute, in ragione del ruolo preponderante assunto dalla componente di lutto e dolore interiore, la quale raggiunge la massima intensità nel periodo immediatamente successivo all'evento, per poi stabilizzarsi nell'arco temporale successivo” (così Cass., sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26185).
L'arresto da ultimo citato merita un più approfondito esame atteso che si rivela particolarmente utile per la definizione della causa a mani.
Nel caso sottoposto all'attenzione della S.C. la Corte di merito, per la perdita del rapporto parentale sofferto da una moglie che era sopravvissuta dieci mesi al decesso del marito vittima primaria, utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma, aveva riconosciuto n. 2 punti aggiuntivi avuto riguardo all'età della moglie al momento del decesso del marito, senza tenere conto del tempo di sua sopravvivenza.
Questa soluzione è stata cassata dalla S.C. perché “l'accertata breve durata della sopravvivenza avrebbe invece dovuto essere valorizzata attribuendo un punto aggiuntivo inferiore e segnatamente pari ad 1 atteso che la stessa tabella, anche nella sua versione più aggiornata del 2023, indica tale valore genericamente per congiunti di età superiore ad anni 81 e senza alcun limite di età” (così in parte motiva).
Nel caso a mani ritiene la Corte che il principio di diritto espresso dalla S.C. vada tradotto con il riconoscimento, ai fini del punteggio di cui al parametro B), dei punti corrispondenti non già all'età della vittima secondaria al momento del decesso di quella primaria (anni 78, punti 12), bensì di punti 10, rappresentando questo il giusto punto di contemperamento imposto proprio dal principio di diritto massimato (secondo cui “Nel
pagina 28 di 41 danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, l'incidenza incrementale delle conseguenze pregiudizievoli rispetto alla residua durata della sopravvivenza della vittima è meno accentuata rispetto al pregiudizio dinamico-relazionale da lesione del diritto alla salute, in ragione del ruolo preponderante assunto dalla componente di lutto
e dolore interiore, la quale raggiunge la massima intensità nel periodo immediatamente successivo all'evento, per poi stabilizzarsi nell'arco temporale successivo”), non apparendo equo riconoscere un numero di punti ancora inferiore.
Ultimo profilo del motivo di appello in esame è quello con cui l'appellante ha contestato l'esistenza, in capo a della qualità di erede di . CP_5 Controparte_2
Ritiene la Corte che sotto questo profilo l'appello sia infondato.
Invero, secondo la S.C.: “L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (nella specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo” (così Cass., sez. II, 15 dicembre 2010, n. 25341 e, da ultimo,
Cass., sez. II, 12 aprile 2023, n. 9693).
Nel caso a mani è intervenuta nel giudizio di primo grado con comparsa CP_5
depositata il 19.12.2022, allegando di essere sposata con e di essere, Controparte_2
per questo motivo, sua erede legittima, ed ha prodotto il certificato di matrimonio.
A fronte del detto intervento, nella successiva udienza celebratasi il 22.12.2022, la
[...]
si è limitata ad operare una contestazione del tutto generica (v. verbale in CP_9
atti), senza mai sollevare l'eccezione fino a quando la stessa è stata trasfusa nel motivo di appello in esame che, per la ragione di diritto sopra esposta, va senz'altro rigettato.
Tanto premesso bisogna adesso procedere alla nuova liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (facendo applicazione delle ultime Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano nel 2024 in applicazione del principio di diritto secondo cui: “Se le “tabelle” applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra
pagina 29 di 41 l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”; così Cass., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272) che tenga conto di tutte le modifiche alla ordinanza impugnata rese necessarie sia dalla correzione, accettata da tutte le parti coinvolte, riguardante il grado di parentela che lega gli appellati e alla Parte_3 Parte_6
vittima primaria (essendo i predetti suoi fratelli e non già suoi figli), che dal parziale accoglimento dei sopra esposti profili del motivo di appello in esame.
Si riporterà di seguito prima, per comodità in appositi riquadri, la parte dell'ordinanza impugnata seguita dalla sua riforma.
Premesso che è deceduto all'età di 55 anni il 15.4.2018 – essendo nato Controparte_2
il 22.2.1963 -, va riconosciuta a tale titolo:
- a , nato il [...], figlio quattordicenne del defunto e con Controparte_2
quest'ultimo convivente, la somma di €. 323.040,00, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, prossima alla massima entità (18 punti quanto al criterio A, 26 punti quanto al criterio B, 16 punti quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio D, 27 punti quanto al criterio E).
Con l'appello la ha chiesto che non venga riconosciuto alcun punto per Controparte_9
il parametro D), sul presupposto che il nucleo familiare primario superstite fosse composto dalla moglie della vittima primaria e da ulteriori n. 3 figli della stessa, ossia
, e . Parte_3 Parte_6 Parte_5
Si è tuttavia già evidenziato che sono fratelli, e Parte_3 Parte_6
non già figli, di (circostanza di fatto questa di cui tutte le parti Controparte_2
coinvolte hanno chiesto di tenere conto ad ogni fine), con la conseguenza che il numero di superstiti del nucleo familiare primario, oltre la vittima secondaria, è pari a 2 e che il punteggio attribuito per il parametro in esame va rettificato in 12.
Relativamente al parametro E), l'appellante ha sostenuto che “non appare conforme al diritto ed alle predette tabelle l'attribuzione di n. 27 punti (il massimo è 30 punti) per il criterio E. quando, invece, la mancanza di allegazioni e prove ulteriori rispetto alla
pagina 30 di 41 intensità del legame familiare, alla inevitabile sofferenza soggettiva ed allo stravolgimento di vita relazionale doveva indurre il Giudicante ad azzerare i punti per detto criterio ovvero ad attribuirne un numero più basso”.
Sono state esposte le ragioni per cui, in relazione a , sulla Controparte_2
base di un ragionamento presuntivo ed in difetto di prove ulteriori e specifiche in ordine alla intensità ed alla qualità del rapporto, vadano riconosciuti 15 punti.
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
per la perdita del padre va quantificato in complessivi n. 87 punti, Controparte_2
pari ad € 340.257,00 (valore del punto base € 3.911,00)
- a nata il [...], moglie convivente del defunto, la somma di €. CP_1
299.485,00, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, prossima alla massima entità (18 punti quanto al criterio
A, 18 punti quanto al criterio B, 16 punti quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio
D, 28 punti quanto al criterio E).
Anche in questo caso con l'appello l' ha contestato i punti attribuiti dal Controparte_9
primo giudice per i criteri D) ed E).
Per le stesse ragioni esposte in relazione alla posizione del figlio Controparte_2
va rettificata l'attribuzione dei punti per il criterio D) – 12 punti in luogo di 9
[...]
atteso l'effettivo numero di superstiti del nucleo primario –, ed E) – 15 punti in luogo del 28 riconosciuti dal primo giudice.
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
per la perdita del marito va quantificato in complessivi n. 79 punti, pari ad € CP_1
308.969,00 (valore del punto base € 3.911,00).
- a , e , nati rispettivamente il Parte_3 Parte_6 Parte_5
26.1.1984, il 30.8.1980 ed il 24.1.1985, figli maggiorenni del defunto e non conviventi con quest'ultimo, la somma di €. 245.645,00 ciascuno, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, di significativa entità (18 punti quanto al criterio A, 22 punti quanto al criterio B, 0 punti pagina 31 di 41 quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio D, 24 punti quanto al criterio E);
Come detto, l'unico dei tre congiunti sopra indicati che risulta essere effettivamente figlio della vittima primaria , è , mentre i restanti Controparte_2 Parte_5
due sono suoi fratelli i quali andranno risarciti nella misura infra specificata.
Anche in questo caso la ha contestato l'attribuzione dei punti fatta dal Controparte_9
primo giudice per i criteri sub D) e sub E).
Per le stesse ragioni esposte in relazione alla posizione del figlio Controparte_2
va rettificata l'attribuzione dei punti per il criterio D) – 12 punti in luogo di 9
[...]
atteso l'effettivo numero di superstiti del nucleo primario pari a –, ed E) – 10 punti in luogo del 24 riconosciuti dal primo giudice.
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
per la perdita del padre va quantificato in complessivi n. 62 punti, pari Parte_5
ad € 242.482,00 (valore del punto base € 3.911,00).
- a , , , e Parte_8 Parte_7 Parte_2 Controparte_6 [...]
, nati rispettivamente il 5.3.1967, il 29.1.1962, il 28.10.1968, il 13.9.1964 ed il CP_3
9.1.1961, fratelli del defunto e non conviventi con quest'ultimo, la somma di €.
77.443,60 ciascuno, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, di entità prossima alla media (12 punti quanto al criterio A, 12 punti quanto al criterio B, 0 punti quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio D, 20 punti quanto al criterio E);
Anche in questo caso la ha contestato l'attribuzione dei punti fatta dal Controparte_9
primo giudice per i criteri sub D) e sub E).
In forza delle ragioni sopra esposte l'appello merita di essere accolto con l'azzeramento dei punti riconosciuti per il criterio D), e con l'attribuzione di punti 5, anziché 20, per il criterio E).
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
, , , e Pt_8 Parte_7 Parte_2 Controparte_6 [...]
per la perdita del fratello va quantificato in complessivi n. 29 punti, pari ad € CP_3
pagina 32 di 41 49.242,00 (valore del punto base € 1.698,00).
- a e , nati rispettivamente il 22.11.1972 ed il Controparte_4 Parte_4
5.11.1974, fratelli del defunto e non conviventi con quest'ultimo, la somma di €.
80.366,00 ciascuno, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, di entità prossima alla media (12 punti quanto al criterio A, 14 punti quanto al criterio B, 0 punti quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio D, 20 punti quanto al criterio E);
Anche in questo caso la ha contestato l'attribuzione dei punti fatta dal Controparte_9
primo giudice per i criteri sub D) e sub E).
In forza delle ragioni sopra esposte l'appello merita di essere accolto con l'azzeramento dei punti riconosciuti per il criterio D), e con l'attribuzione di punti 5, anziché 20, per il criterio E).
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
e per la perdita del fratello va quantificato in complessivi CP_4 Parte_4
n. 31 punti, pari ad € 52.638,00 (valore del punto base € 1.698,00).
Quanto agli ulteriori due fratelli non conviventi di e Controparte_10
nati rispettivamente il 26.1.1984, il 30.8.1980, rispetto ai quali Parte_6
valgono gli stessi motivi di appello spiegati per gli altri congiunti che si trovano nella stessa posizione, va adottata liquidazione del danno conforme a quella degli altri fratelli non conviventi tenendo conto della età dei danneggiati di 34 anni e di 37 anni (e quindi
12 punti quanto al criterio A, 16 punti quanto al criterio B, 0 punti quanto al criterio C, 0 punti quanto al criterio D, 5 punti quanto al criterio E).
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
e per la perdita del fratello va quantificato in Pt_3 Parte_6
complessivi n. 33 punti, pari ad € 56.034,00 (valore del punto base € 1.698,00).
- al padre non convivente del defunto , nato il [...] ed a sua volta Controparte_2
deceduto il 17.2.201, la somma di €. 198.535,00, tenuto conto dei superstiti membri del nucleo familiare e della presumibile intensità del legame affettivo, di entità prossima alla pagina 33 di 41 media (18 punti quanto al criterio A, 12 punti quanto al criterio B, 0 punti quanto al criterio C, 9 punti quanto al criterio D, 20 punti quanto al criterio E), da ripartirsi ex art. 581 c.c. in favore della moglie erede per €. 66.178,33 (pari a 1/3), nella CP_5
misura di €. 16.544,58 ciascuno per i figli , , Parte_8 Parte_7 [...]
, , , e CP_4 Parte_2 Controparte_3 Controparte_6 Parte_4
(pari a 1/8 di 2/3) e nella misura di €. 4.136,15 ciascuno per i nipoti eredi – per rappresentazione di – Controparte_2 Controparte_2 Parte_3
e (1/4 di 1/8 di 2/3). Parte_6 Parte_5
Anche in questo caso l'appellante ha contestato l'attribuzione dei punti in relazione ai criteri D) ed E), oltre, in generale, a chiedere che nella liquidazione del danno si tenesse conto della limitata sopravvivenza del padre di al figlio vittima Controparte_2
primaria.
Sono stati già sopra chiariti i termini entro i quali il motivo di appello va accolto.
Ne consegue che i punti in funzione dei quali calcolare il danno da perdita del rapporto con il figlio sono i seguenti 18 punti quanto al criterio A), 10 punti quanto al criterio B),
0 punti quanto al criterio C), 0 punti quanto al criterio D, 10 punti quanto al criterio E).
In definitiva, quindi, all'esito dell'appello il danno non patrimoniale subito da
[...]
per la perdita del figlio va quantificato in complessivi n. 38 punti, pari ad € CP_2
148.618,00 (valore del punto base € 3.911,00), da ripartirsi ex art. 581 c.c. in favore della moglie erede per €. 49.539,33 (pari a 1/3), e nella misura di €. CP_5
9.907,86 ciascuno per i figli , , , Parte_8 Parte_7 Controparte_4
, , , Parte_2 Controparte_3 Controparte_6 Parte_4 [...]
e (pari a 1/10 di 2/3) e nella misura di €. 4.953.93 Pt_3 Parte_6
ciascuno per i nipoti eredi – per rappresentazione di – Controparte_2 Controparte_2
e (1/2 di 1/10 di 2/3).
[...] Parte_5
Così come stabilito nell'ordinanza impugnata senza che vi sia stato appello su detta statuizione, con riferimento al danno derivante dalla perdita del rapporto parentale “la somma liquidata dovrà essere devalutata al tempo del decesso e su di essa andranno
pagina 34 di 41 corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% fino alla liquidazione”.
Va infine esaminato il profilo del motivo di appello avente ad oggetto la liquidazione del danno patrimoniale riconosciuto dal primo giudice alla moglie ed al figlio CP_1
minore convivente con . Controparte_2 Controparte_2
Va premesso che il Tribunale, nella determinazione del detto danno, ha proceduto nei termini seguenti: ha assunto che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2015, 2016 e 2017, ha percepito un reddito annuo (da lavoro dipendente) netto non Controparte_2
inferiore ad € 12.000; ha assunto quale quota del reddito destinata a soddisfare i bisogni dello stesso
[...]
quella di 1/3, tenuto conto che il nucleo familiare convivente era composto da CP_2
tre soggetti;
ha imputato il reddito residuo di € 8.000,00, per metà a ciascuno dei superstiti conviventi e lo ha quindi capitalizzato per 24 anni, fino alla data presumibile di morte naturale, in relazione alla moglie (per complessivi € 96.000,00) e per 14 anni, fino alla data presumibile di raggiungimento della indipendenza economica, in relazione al figlio minorenne (per complessivi € 56.000,00).
Con il motivo di appello in esame la ha sostenuto che il reddito di Controparte_9
avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto della sola ultima Controparte_2
dichiarazione dei redditi, relativa all'anno 2017, che dal reddito di € 12.833,00 dalla stessa risultante avrebbe dovuto essere detratta la quota del 23% di imposte dirette (per un reddito netto di € 9.240,00), che da detta somma avrebbe dovuto essere detratta quella necessaria per la produzione del reddito indicata in € 800,00 e che la quota di reddito da imputare ai superstiti avrebbe dovuto essere capitalizzata per 21 anni in relazione alla moglie ed per 12 anni in relazione al figlio minorenne, atteso che l'età per il raggiungimento dell'autosufficienza andrebbe fissata in quella di anni 26.
Ritiene la Corte che questo motivo di appello sia infondato.
pagina 35 di 41 Invero, dall'esame dei modelli 730 prodotti dagli attori risulta che il reddito netto assunto dal primo giudice come base per il calcolo del danno patrimoniale sofferto dalla moglie e dal figlio minorenne di indicato in € 12.000,00, sia corretto. Controparte_2
Segnatamente, se è vero che del modello 730 per l'anno 2017 sono state prodotte solo due pagine, inclusa quella contenente la dichiarazione del reddito lordo percepito derivante da lavoro dipendente di € 12.833,00 a fronte di numero di giornate lavorate pari a 354, dall'esame del modello 730 per l'anno 2016 (ed in termini analoghi dall'esame del modello 730 per l'anno 2015), risulta che a fronte di un numero di giornate lavorate prossimo a quello del 2017, pari a 349, è stato dichiarato un reddito complessivo da lavoro dipendente esattamente uguale a quello dell'anno seguente, e cioè
€ 12.833,00, con una imposta lorda di € 2.969,00 interamente azzerata dalle detrazioni per coniuge e figlio a carico e per lavoro dipendente di cui fruiva, Controparte_2
certamente da calcolare anche per l'anno 2017 (in relazione al quale non è stata prodotta la pagina della liquidazione dell'imposta).
Ne consegue che il reddito di € 12.000,00 assunto dal primo giudice a base del calcolo del danno patrimoniale risulta calcolato persino in difetto rispetto a quello reale, tenuto conto che l'imposizione fiscale è nulla, in considerazione delle detrazioni di cui
[...]
pacificamente godeva. CP_2
Assolutamente infondata è poi la pretesa di decurtare di € 800,00 il reddito netto percepito dal in dipendenza di presunti costi che il predetto avrebbe Controparte_2
sostenuto per la sua produzione, atteso che, come sopra evidenziato, Controparte_2
vanta esclusivamente redditi da lavoro dipendente.
Quanto alle annualità per cui il reddito destinato al sostentamento della moglie e del figlio minore di è stato capitalizzato dal primo giudice, premesso che Controparte_2
l'appellante asserisce, senza indicarne gli estremi, che secondo la S.C. l'indipendenza economica si presume raggiunta a 26 anni e non a 28 come ritenuto dal Tribunale, ritiene la Corte che anche sotto questo profilo il motivo di appello vada rigettato, atteso che con riferimento alla moglie di l'appellante nemmeno contesta che Controparte_2
pagina 36 di 41 l'età di presumibile morte naturale della stessa sia quella indicata dal primo giudice, limitandosi ad indicare, immotivatamente, una età inferiore, mentre con riferimento al figlio minorenne di in difetto di allegazione di qualsivoglia arresto Controparte_2
giurisprudenziale di segno diverso, appare condivisibile l'età di 28 anni assunta dal
Tribunale come quella in cui è presumibile che il predetto possa raggiungere l'indipendenza economica.
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo l'impugnazione avente ad oggetto il danno patrimoniale riconosciuto dal Tribunale a ed a CP_1 Controparte_2
va rigettato.
Venendo alla regolazione delle spese di lite va premesso che l'appello è stato accolto in piccola parte e che la resta senz'altro, avuto riguardo all'esito Controparte_9
complessivo della lite, soccombente, di talché anche le spese di questo grado di giudizio vanno poste a suo carico non potendosi fare a meno di trascrivere di seguito i termini della proposta conciliativa, formulata dalla Corte con provvedimento del 25.10.2023, rifiutata dall'appellante ed accettata dagli appellati, al fine di consentirne il comodo raffronto con l'esito del giudizio da essa non dissimile (salvo che per la posizione di e la cui definizione è stata determinata sulla base Parte_3 Parte_6
della consensuale rettifica del loro grado di parentela con la vittima a cui comunque si sarebbe pervenuti in forza della richiesta congiunta delle parti):
ritenuto che ne ricorrono i presupposti va formulata alle parti la seguente proposta conciliativa della lite ai sensi dell'art. 185 bis, c.p.c., che prevede il pagamento:
- a della somma di €. 300.000,00 a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno non patrimoniale iure proprio, della somma di €. 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di e della somma di €. Controparte_2
50.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da ordinanza impugnata;
- a della somma di €. 280.000,00 a titolo di risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale e delle somme di €. 2.500,00 e di €. 90.000,00 a titolo di risarcimento del pagina 37 di 41 danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da ordinanza impugnata;
- a e della somma di €. Parte_3 Parte_6 Parte_5
220.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di €. 4.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , oltre rivalutazione ed interessi come da ordinanza impugnata;
Controparte_2
- a , , , e Parte_8 Parte_7 Parte_2 Controparte_6 [...]
della somma di €. 55.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non CP_3
patrimoniale iure proprio e della somma di €. 14.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , oltre rivalutazione ed Controparte_2
interessi come da ordinanza impugnata;
- a e la somma di €. 57.000,00 ciascuno a titolo di Controparte_4 Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di €. 14.000,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di
[...]
, oltre rivalutazione ed interessi come da ordinanza impugnata;
CP_2
- a della somma di €. 55.000,00 a titolo di risarcimento del danno non CP_5
patrimoniale quale erede di , oltre rivalutazione ed interessi come da Controparte_2
ordinanza impugnata;
pagamento delle spese di lite e di CTU come regolate e liquidate in ordinanza di primo grado;
pagamento delle spese di lite dell'appello nei termini che seguono:
€ 7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore CP_1 CP_2
Controparte_2 Parte_7 Parte_6 [...]
, Pt_8 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 [...]
e Pt_3 Parte_4 Parte_5
€ 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di Controparte_6
€ 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di CP_5
Tanto premesso gli appellati CP_1 Controparte_2 [...]
, , , , Parte_7 Parte_6 Parte_8 Controparte_3 Controparte_4
pagina 38 di 41 , , si sono Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
costituiti in giudizio con unica difesa, mentre separatamente si sono costituiti in giudizio, ciascuno con autonoma difesa, e . CP_5 Controparte_6
Ai fini della determinazione della domanda occorre tenere conto dei limiti in cui la stessa è stata accolta e quindi, con riferimento a CP_1 Controparte_2
, , ,
[...] Parte_7 Parte_6 Parte_8 Controparte_3
, , , Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
le cui domande vanno cumulate in ragione della difesa comune, bisognerà avere
[...]
riguardo allo scaglione da € 1.000.001 ad € 2.000.000, mentre con riferimento a ed a bisognerà avere riguardo allo scaglione tra € CP_5 Controparte_6
26.001 ed € 52.000, dovendosi considerare soltanto rivalutazione ed interessi maturati prima della domanda.
Ne consegue che per questo grado di giudizio, in conformità con la notula depositata da
, CP_1 Controparte_2 Parte_7 Parte_6
, , , , Parte_8 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 [...]
, , le spese di lite per la loro difesa vano Pt_3 Parte_4 Parte_5
liquidate in complessivi € 51.003,00, oltre spese generali, IVA e CPA, considerata la particolare complessità della controversia mentre, relativamente a ed a CP_5
, le spese vanno liquidate in € 10.000,00 ciascuno, oltre spese generali, Controparte_6
IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 687/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza ex art. 702 ter Controparte_9
c.p.c. adottata dal Tribunale di Siracusa nel proc. n. 2290/2022, pubblicata in data
19.4.2023: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata:
- condanna l a pagare a Controparte_8 Controparte_2
la somma di € 340.257,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
[...]
pagina 39 di 41 iure proprio e la somma di € 4.953,93 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di da devalutare alla data del decesso di Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione;
Controparte_2
- condanna l a pagare a la Controparte_8 CP_1
somma di € 308.969,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da devalutare alla data del decesso di oltre rivalutazione monetaria ed interessi come Controparte_2
da motivazione;
- condanna l a pagare a Controparte_8 Parte_5
la somma di € 242.482,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di € 4.953,93 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di , da devalutare alla data del decesso di Controparte_2 Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione;
- condanna l a pagare a , Controparte_8 Parte_8
, , e la somma di Parte_7 Parte_2 Controparte_6 Controparte_3
€ 49.242,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e la somma di € 9.907,86 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , da devalutare alla data del decesso di Controparte_2 Controparte_2
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione;
- condanna l a pagare a e Controparte_8 Controparte_4
la somma di € 52.638,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno Parte_4
non patrimoniale iure proprio e la somma di € 9.907,86 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , da devalutare alla data del Controparte_2
decesso di oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da Controparte_2
motivazione;
- condanna l a pagare a e Controparte_8 Parte_3
la somma di € 56.034,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno Parte_6
non patrimoniale iure proprio e la somma di € 9.907,86 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quali eredi di , da devalutare alla data del Controparte_2
pagina 40 di 41 decesso di oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da Controparte_2
motivazione;
- condanna l a pagare a la Controparte_8 CP_5
somma di € 49.539,33 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale quale erede di
, oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
Controparte_2
rigetta nel resto l'appello.
Condanna l al pagamento delle spese di lite Controparte_8
sostenute da , CP_1 Controparte_2 Parte_7 [...]
, , , , Parte_6 Parte_8 Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
, , , che liquida in complessivi € Parte_3 Parte_4 Parte_5
51.003,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna l al pagamento delle spese di lite Controparte_8
sostenute da e da , che liquida in € 10.000,00, oltre CP_5 Controparte_6
spese generali, IVA e CPA in favore di ciascuno di essi. conferma nel resto l'ordinanza appellata.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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