Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1955, n. 1312
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 gennaio 1956
Art. 3.
Per far fronte all'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso viene ridotto corrispondentemente lo stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1956