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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 9551/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n. R.G. 9551/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F./P.IVA ) rapp.to e difeso dagli Avvocati Russo P.IVA_1
IZ (C.F.: ) e CO AL (C.F.: C.F._1
) elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
sito in San Leucio (CE) Via Mengs 19/21;
-appellante-
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Francesco
Natale ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in
Caserta, viale Beneduce 37;
-appellata contumace – nonché contro
1 e della , entrambi Controparte_2 Controparte_3
domiciliati ex lege presso la stessa con sede in Parte_1
Milano (MI), Corso Sempione 39
-appellati contumaci-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.
487/2021 del Giudice di Pace di SS UR, deducendo, tra gli altri motivi, la inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'assoluta inattendibilità ed inesistenza dell'unico teste escusso e la mancanza di prova del fatto storico.
Dalla copia conforme del fascicolo di primo grado, acquisita in atti su ordine di questa Sezione, emerge che: la pretesa notifica dell'atto di
2 citazione a on risulta essere mai pervenuta al destinatario;
non vi sono agli atti avvisi di ricevimento, , resoconti di giacenza CP_4
o qualunque documento che consenta di verificare il perfezionamento del procedimento notificatorio;
il Giudice di Pace ha proceduto all'istruttoria nonostante la contumacia dei convenuti, senza previamente verificare la ritualità delle notifiche.
Con riferimento all'unico teste escusso in primo grado, va rilevato che dagli atti risulta una non coincidenza tra le generalità dichiarate in udienza e le informazioni anagrafiche successivamente acquisite dal
Comune di Giugliano in Campania, come da comunicazione prodotta in causa. Anche il numero del documento di identità menzionato a verbale non risulta riconducibile, secondo quanto emerge dalle stesse risultanze documentali, al nominativo indicato nel processo.
Tale divergenza non consente a questo Tribunale di considerare la deposizione in questione come elemento idoneo a sostenere la decisione, poiché la corretta identificazione del teste costituisce presupposto imprescindibile per attribuire valore utilizzabile alla relativa testimonianza. Ne deriva che l'istruttoria svolta in primo grado si presenta priva di un fondamento probatorio attendibile, ulteriore indice della complessiva irregolarità della sequenza processuale e del difetto di valida instaurazione del contraddittorio.
La Corte di Cassazione, in un orientamento ormai consolidato, ha più volte chiarito che le nullità attinenti alla regolare instaurazione del rapporto processuale devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che occorra alcuna iniziativa di parte.
È stato affermato, in particolare, che la mancanza di prova della
3 vocatio in ius del convenuto comporta la nullità dell'intero giudizio
(Cass. civ., sez. I, 21 maggio 1998, n. 5067), e che la notificazione inesistente integra un vizio radicale, insanabile, che il giudice è tenuto a considerare anche d'ufficio (Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2006, n.
23628).
Nello stesso solco si collocano le decisioni che qualificano la verifica della regolare costituzione del contraddittorio come questione pregiudiziale assoluta, da esaminarsi con priorità rispetto ad ogni profilo di rito e di merito (Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 2008, n.
26388), e che escludono la possibilità per il giudice di pronunciarsi sul merito quando accerti il difetto di instaurazione del rapporto processuale, imponendo in tal caso la declaratoria di nullità del giudizio (Cass. civ., sez. III, 5 luglio 1984, n. 3921).
Alla luce di tali principi, il caso in esame non lascia margini di incertezza. Nel fascicolo non vi è alcuna prova che l'atto di citazione sia mai pervenuto all né è rinvenibile attività notificatoria idonea a instaurare validamente il contraddittorio.
Nonostante ciò, il giudice di primo grado ha celebrato il processo e ha assunto prova testimoniale in totale difetto di vocatio in ius dei convenuti.
Il vizio che ne deriva è radicale e insanabile e investe l'intero giudizio di primo grado.
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata e del procedimento che l'ha preceduta, con necessaria rimessione della causa al Giudice di
Pace ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Nel valutare la richiesta dell'appellante di trasmettere gli atti alla
4 Procura della Repubblica, il Tribunale ritiene opportuno premettere che l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 c.p.p. sorge soltanto quando, dagli atti del processo civile, emergano indizi concreti e specifici di reati perseguibili d'ufficio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente un mero sospetto né la rappresentazione unilaterale della parte, essendo invece necessaria una notitia criminis
“attuale e desumibile con immediatezza dagli atti” (Cass. pen., sez. III,
11 gennaio 2018, n. 927; Cass. pen., sez. VI, 4 ottobre 2016, n. 42641).
Nel caso di specie, le circostanze valorizzate da si fondano su risultanze elaborate al di fuori del processo civile e non verificate tramite mezzi istruttori propri del giudizio;
elementi che, in quanto prospettati in via meramente assertiva, non consentono a questo
Tribunale di affermare, allo stato, la sussistenza di una notizia di reato in senso tecnico. La valutazione dell'attendibilità del soggetto escusso in primo grado, inoltre, si colloca su un piano che richiederebbe accertamenti di natura tipicamente penale, ai quali il giudice civile non può procedere né supplire (Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 2009, n.
12738).
In difetto di elementi immediatamente ricavabili dagli atti del processo e idonei a integrare una notitia criminis nei termini richiesti dall'art. 331 c.p.p., non sussistono i presupposti per procedere alla trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.
Le spese del presente grado seguono la regola per cui, dichiarata la nullità del giudizio di primo grado con rimessione al primo giudice, il
Tribunale può statuire solo sulle spese dell'appello.
Considerata la contumacia degli appellati e la natura del vizio rilevato,
5 si ritiene equo compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Terza Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati;
- dichiara la nullità della sentenza n. 487/2021 del Giudice di Pace di
SS UR nella persona del Dott. Della Rocca e dell'intero giudizio di primo grado;
- rimette la causa al Giudice di Pace di SS UR, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- fissa il termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese del presente grado;
Così deciso 28/11/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n. R.G. 9551/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F./P.IVA ) rapp.to e difeso dagli Avvocati Russo P.IVA_1
IZ (C.F.: ) e CO AL (C.F.: C.F._1
) elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
sito in San Leucio (CE) Via Mengs 19/21;
-appellante-
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Francesco
Natale ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in
Caserta, viale Beneduce 37;
-appellata contumace – nonché contro
1 e della , entrambi Controparte_2 Controparte_3
domiciliati ex lege presso la stessa con sede in Parte_1
Milano (MI), Corso Sempione 39
-appellati contumaci-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.
487/2021 del Giudice di Pace di SS UR, deducendo, tra gli altri motivi, la inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'assoluta inattendibilità ed inesistenza dell'unico teste escusso e la mancanza di prova del fatto storico.
Dalla copia conforme del fascicolo di primo grado, acquisita in atti su ordine di questa Sezione, emerge che: la pretesa notifica dell'atto di
2 citazione a on risulta essere mai pervenuta al destinatario;
non vi sono agli atti avvisi di ricevimento, , resoconti di giacenza CP_4
o qualunque documento che consenta di verificare il perfezionamento del procedimento notificatorio;
il Giudice di Pace ha proceduto all'istruttoria nonostante la contumacia dei convenuti, senza previamente verificare la ritualità delle notifiche.
Con riferimento all'unico teste escusso in primo grado, va rilevato che dagli atti risulta una non coincidenza tra le generalità dichiarate in udienza e le informazioni anagrafiche successivamente acquisite dal
Comune di Giugliano in Campania, come da comunicazione prodotta in causa. Anche il numero del documento di identità menzionato a verbale non risulta riconducibile, secondo quanto emerge dalle stesse risultanze documentali, al nominativo indicato nel processo.
Tale divergenza non consente a questo Tribunale di considerare la deposizione in questione come elemento idoneo a sostenere la decisione, poiché la corretta identificazione del teste costituisce presupposto imprescindibile per attribuire valore utilizzabile alla relativa testimonianza. Ne deriva che l'istruttoria svolta in primo grado si presenta priva di un fondamento probatorio attendibile, ulteriore indice della complessiva irregolarità della sequenza processuale e del difetto di valida instaurazione del contraddittorio.
La Corte di Cassazione, in un orientamento ormai consolidato, ha più volte chiarito che le nullità attinenti alla regolare instaurazione del rapporto processuale devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che occorra alcuna iniziativa di parte.
È stato affermato, in particolare, che la mancanza di prova della
3 vocatio in ius del convenuto comporta la nullità dell'intero giudizio
(Cass. civ., sez. I, 21 maggio 1998, n. 5067), e che la notificazione inesistente integra un vizio radicale, insanabile, che il giudice è tenuto a considerare anche d'ufficio (Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2006, n.
23628).
Nello stesso solco si collocano le decisioni che qualificano la verifica della regolare costituzione del contraddittorio come questione pregiudiziale assoluta, da esaminarsi con priorità rispetto ad ogni profilo di rito e di merito (Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 2008, n.
26388), e che escludono la possibilità per il giudice di pronunciarsi sul merito quando accerti il difetto di instaurazione del rapporto processuale, imponendo in tal caso la declaratoria di nullità del giudizio (Cass. civ., sez. III, 5 luglio 1984, n. 3921).
Alla luce di tali principi, il caso in esame non lascia margini di incertezza. Nel fascicolo non vi è alcuna prova che l'atto di citazione sia mai pervenuto all né è rinvenibile attività notificatoria idonea a instaurare validamente il contraddittorio.
Nonostante ciò, il giudice di primo grado ha celebrato il processo e ha assunto prova testimoniale in totale difetto di vocatio in ius dei convenuti.
Il vizio che ne deriva è radicale e insanabile e investe l'intero giudizio di primo grado.
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata e del procedimento che l'ha preceduta, con necessaria rimessione della causa al Giudice di
Pace ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Nel valutare la richiesta dell'appellante di trasmettere gli atti alla
4 Procura della Repubblica, il Tribunale ritiene opportuno premettere che l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 c.p.p. sorge soltanto quando, dagli atti del processo civile, emergano indizi concreti e specifici di reati perseguibili d'ufficio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente un mero sospetto né la rappresentazione unilaterale della parte, essendo invece necessaria una notitia criminis
“attuale e desumibile con immediatezza dagli atti” (Cass. pen., sez. III,
11 gennaio 2018, n. 927; Cass. pen., sez. VI, 4 ottobre 2016, n. 42641).
Nel caso di specie, le circostanze valorizzate da si fondano su risultanze elaborate al di fuori del processo civile e non verificate tramite mezzi istruttori propri del giudizio;
elementi che, in quanto prospettati in via meramente assertiva, non consentono a questo
Tribunale di affermare, allo stato, la sussistenza di una notizia di reato in senso tecnico. La valutazione dell'attendibilità del soggetto escusso in primo grado, inoltre, si colloca su un piano che richiederebbe accertamenti di natura tipicamente penale, ai quali il giudice civile non può procedere né supplire (Cass. pen., sez. VI, 10 febbraio 2009, n.
12738).
In difetto di elementi immediatamente ricavabili dagli atti del processo e idonei a integrare una notitia criminis nei termini richiesti dall'art. 331 c.p.p., non sussistono i presupposti per procedere alla trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.
Le spese del presente grado seguono la regola per cui, dichiarata la nullità del giudizio di primo grado con rimessione al primo giudice, il
Tribunale può statuire solo sulle spese dell'appello.
Considerata la contumacia degli appellati e la natura del vizio rilevato,
5 si ritiene equo compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Terza Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati;
- dichiara la nullità della sentenza n. 487/2021 del Giudice di Pace di
SS UR nella persona del Dott. Della Rocca e dell'intero giudizio di primo grado;
- rimette la causa al Giudice di Pace di SS UR, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- fissa il termine di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese del presente grado;
Così deciso 28/11/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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