Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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10 agosto 2007
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Catania, sentenza 22/10/2024, n. 4705Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 17/09/2024 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7150/2021 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto: “benefici assistenziali vittime del dovere”; PROMOSSA DA Parte_1 , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 personalmente e nella qualità di genitore di Per_1 [...] , nata a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_2 Pt_2 [...] , nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 nella qualità di superstiti di Persona_2 tutte …Leggi di più...
- difetto di giurisdizione·
- legittimazione attiva·
- difetto di legittimazione·
- pensione ai superstiti·
- ricostituzione pensione indiretta·
- progressiva estensione benefici·
- giurisdizione giudice ordinario·
- art. 3 l. 206/2004·
- contribuzione figurativa·
- benefici assistenziali vittime del dovere