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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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Art. 161. Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. ((Tale facolta' puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell' Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.)) 3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. ((Tale facolta' puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell' Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.)) 3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.
Commentari • 13
- 1. Modifiche convenzionali alla comunione legale dei benihttps://www.brocardi.it/ · 1
(1)I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162(2), modificare il regime della comunione legale dei beni [177] purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale(3).
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Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Patti, sentenza 16/12/2024, n. 78Provvedimento: n. 749/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore Dr. Rossella Busacca Giudice Dr. Rosalia Russo Femminella Giudice con l'intervento del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 07/08/2024, da Parte_11) nato a [...] C.F._1il 21/01/1957 (Cod. Fisc. ), parte rappresentata, assistita e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. PRUITI CIARELLO GIORGIA (Cod. Fisc. …Leggi di più...
- condizioni separazione·
- interesse della prole·
- deposito note scritte·
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- art. 473 bis c.p.c.·
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