Articolo 161 del Codice della proprietà industriale
Articolo 148Articolo 136 terdecies
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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
Art. 161. Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. ((Tale facolta' puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell' Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.)) 3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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