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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 113/2021 R.G., vertente tra
nata il [...] a [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale C.F._1 isi che la rappresenta e Email_1 difense per procura alle liti rilasciata in foglio separato da intendersi posto in calce all'atto d'appello
APPELLANTE e
nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 ell'omonima ditta corrente a Fiumefreddo di C.F._2
elettivamente domiciliato presso il domicilio P.IVA_1 digitale dell'Avv. Antonino Barbagallo
che lo rappresenta e Email_2 to da intendersi in calce alla comparsa di risposta ed appello incidentale
APPELLATO ED APPELLANTE N VIA INCIDENTALE e nato il [...] a [...] c.f. Controparte_2 C.F._3 lla ditta J.M. Rappresentanze corrent
[...]
1 P.I. in persona del titolare elettivamente P.IVA_2 Controparte_2 dom ssina nella Via Don Min rappresento e difeso dall'Avv. Giovanni Rosario Patti, per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta appello
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza resa l'11.1.2021 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.. dal Tribunale di Barcellona P.G., in persona del G.I., dott.ssa Elisa Di Giovanni, comunicato a mezzo PEC in data 12.1.2021, nel giudizio inscritto al n.r.g. 1357/18, tra le parti avente ad oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.09.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“… 1) preliminarmente dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione;
2) Quindi accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, condannare con Controparte_3 Controparte_ sede in Acireale (CT), Corso Italia n.118 (95024), P.IVA_2
con sede in Fiumefreddo (CT) in solido al pagamento de e: - eur
[...] rtato per l'acquisto di materiali impiegati;
- euro 27.101,52 per il costo sopportato per l'acquisto dei materiali a base di resine per il rivestimento della piscina;
- euro 21.000,00 oltre IVA per il costo della mano d'opera per il rivestimento, - euro 6.000,00 oltre IVA per il costo da sostenere per la rimozione del rivestimento in opera con prodotti a base di resine, vanno anch'essi stimati e considerando le particolari difficoltà dell'opera, le cautele nonché la ripulitura finale da polveri e materiali di risulta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ai sensi dell'art.1284 comma 4 cod.civ. dal 12.9.2014, data di costituzione in mora, ovvero dal 4.2.2015, data di notifica della domanda giudiziale, al soddisfo;
3) inoltre, in accoglimento del presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e morali da liquidare anche in via equitativa;
4) In subordine, in via istruttoria, ammettere la prova per testi articolata nel primo grado di giudizio, a mezzo dei testi ivi indicati, ossia i signori Tes_1 Testimone_ (direttore dei lavori), , limitatamente alla seguente circostan
[...] Testimone_2 tutti i materiali utili e della piscina furono suggeriti, indicati e forniti dalla ditta . 5) Condannare i convenuti in solido al pagamento Controparte_3 delle spese l quelle della procedura di cui al ricorso ex artt. 696 e 696 bis cpc, ed il costo delle CTU svolte nel detto processo..”
Il procuratore della parte appellata ha così concluso: Controparte_1
“ … 1 - dichiarare inammissibile la richiesta risarcimento danni posta in violazione dell'art. 345 c.p.c., per i motivi esposti nella comparsa di costituzione;
- rigettare l'appello proposto dalla signora in Parte_1 quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, per i motivi nella comparsa di di confermare l'ordinanza impugnata, salvo che per la parte impugnata con appello incidentale;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma parziale dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare che, comunque,
2 la signora è decaduta dal diritto di proporre l'azione per far valere i vizi e difetti dei lavori Parte_1 eseguiti da
Il procuratore della parte appellata Controparte_3 Controparte_2 riportandosi alle conclusioni rassegnate nella
“ - previe statuizioni di rito - previo vaglio di sussistenza di inammissibilità per manifesta infondatezza dell'appello interposto dall'appellante - previa statuizione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, circa cui si chiede il rigetto della istanza in tal senso proposta dall'appellante - previa declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e/o comunque infondatezza di ogni motivo di appello per come superiormente esposte e di ogni deduzione e difesa di controparte (per come meglio nella parte motiva) - rigettare l'appello interposto. Con vittoria di spese, compensi e onorari del presente grado del giudizio, oltre a IVA e CPA su tutti i diritti e onorari e spese generali 15% come per legge. Con espressa istanza di distrazione, avendo il procuratore anticipato le une e non percepiti gli altri..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 10.02.2021 ha impugnato Parte_1 davanti a questa Corte, nei confronti di e Controparte_1 [...]
quale titolare della agenzia J.M. Rappresentanze, l'ordinanza CP_2 oggetto con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sulle domande di accertamento dei vizi denunciati per la realizzazione di una piscina presso l'abitazione della ricorrente e della conseguente responsabilità degli stessi e condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 60.041,52 il Giudice nel giudizio n. 1357/2018 R.G. ha così disposto:
“RIGETTA la domanda proposta da nei riguardi di Parte_1 CP_1
e JM Rappresentanze per le ragioni sopra spiegate;
- CONDANNA la
[...] soccombente alla refusione delle spese di lite sostenute da ambo i convenuti, che si liquidano – per ciascuno dei predetti – in complessivi euro 7.795,00 ( di cui euro 1.215,00 per fase studio;
euro 775,00 per fase introduttiva;
euro 3.780,00 per fase istruttoria;
euro 2.025,00 per fase decisoria) oltre rimborso al 15% IVA e CPA come per legge;
”
La parte appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse accolto il gravame e quindi, previa sospensiva, ha chiesto condannarsi la Controparte_3
e la ditta
[...] Controparte_1 per il cost isto dei materiali impiegati, € 27.101,52 per il costo dei materiali a base di resina per il rivestimento della piscina, € 21.000,00 oltre IVA per il costo della manodopera per il rivestimento ed € 6.000,00 oltre IVA per il costo della rimozione del rivestimento nonché per la ripulitura finale di polveri e materiale di risulta oltre rivalutazione ed interessi.
3 La parte appellante ha chiesto altresì la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa e in subordine l'ammissione alla prova per testi articolata nel giudizio di primo grado e la condanna degli appellati in solido al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio nonché di quelle del ricorso per accertamento tecnico preventivo svolto nel giudizio di primo grado ponendo a carico delle stesse le spese liquidate al C.T.U..
Instaurato il contraddittorio, con comparse di costituzione depositate il 19.04.2021 e il 28.04.2021 si sono costituiti gli appellati e Controparte_2
per resistere al gravame i to Controparte_1 dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per la sua manifesta infondatezza, nonché rigettarlo nel merito con conferma della sentenza di primo grado. Il Sig. con appello Controparte_1 incidentale ha chiesto dichiararsi la d dal diritto di proporre l'azione per vizi e difetti.
La Corte all'udienza del 21.05.2021 (tenuta in trattazione cartolare), con ordinanza resa in pari data, rigettava la richiesta di inibitoria rilevando che la stessa non era stata riproposta dalla parte appellante nelle note di trattazione, intendendosi così rinunciata, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16.09.2024, tenuta in trattazione cartolare, precisate le conclusioni previa concessione dei termini per il deposito delle note di trattazione di cui infra, la causa è stata assunta in decisione con i termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. SULL'APPELLO INCIDENTALE DI DI DECADENZA Controparte_1 DELL'AZIONE PER DENUNZIA DI VIZI E DIFETTI NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE.
Deve preliminarmente esaminarsi la domanda di decadenza dell'appellante dall'azione dei vizi e difetti promossa nei confronti del prestatore d'opera con appello incidentale avverso l'ordinanza impugnata del Giudice di primo grado.
Assume l'appellante in via incidentale che il Tribunale avrebbe errato nel non dichiarare decaduta la Sig.ra dal diritto di far valere i vizi e le Parte_1 difformità dei lavori ogg ppalto in quanto non li aveva
4 tempestivamente denunciati nel termine previsto dall'art. 1667 c.c. in quanto eccepito che i lavori di rivestimento della piscina si erano conclusi nei primi giorni del mese di luglio 2014 e che egli era venuto a conoscenza dei vizi solo il 2.10.2014 con il ricevimento della raccomandata di denunzia per vizi e difetti a lui pervenuta. Contestava, quindi, di aver ricevuto tale denunzia oralmente nei primi giorni del mese di agosto 2014 e che a seguito della stessa si fosse recato presso l'immobile della commettente ove avrebbe riconosciuto i vizi dell'opera.
Sul punto il Giudice di prime cure ha così esposto in sentenza:
“ … la contestazione della tardività (i.e. decadenza ex art. 1667 co. II c.c.) riguarda, propriamente, il dato inerente il riconoscimento dei vizi, non già la circostanza in sé dell'essersi – entrambi i rappresentanti delle ditte evocate - recati presso l'abitazione della ricorrente nelle date del 26-27 agosto 2014, dopo la ricezione della telefonata proveniente dalla medesima, oltreché il dato inerente la manifestazione dei vizi – sub specie di distacco del rivestimento della piscina – “nei primi giorni del mese di agosto”(cfr. pag. 2 ricorso introduttivo;
cfr. pag. 4 memoria costituzione ditta G. Grancagnolo) in guisa da fare inferire sia che il dies a quo in cui il difetto ha iniziato a palesarsi sia da collocare nei primi giorni del mese di agosto – non già nei “primi giorni del mese di luglio” come asserito dall'eccipiente - sia, ancora, che la denuncia, sia pure in veste informale, sia stata eseguita (quantomeno nei riguardi dell'appaltatore, non desumendosi dalla comparsa della ditta venditrice, JM Rappresentanze, proposizione di eccezione di decadenza) nel termine di cui all'art. 1667 co. II c.c., ovvero entro la fine del mese di agosto, per poi essere cristallizzata e ribadita con la missiva datata 12.9.2014, spedita in data 19.9.2014 e ricevuta (dalla eccipiente ditta il 2.10.2014 (cfr. doc. denominato CP_1
“raccomandata 12.9.2014” fascicolo ricorrente;
cfr. n te del 12.3.2019 parte ricorrente;
note autorizzate dell'11.3.2019 parte resistente)”.
Inoltre, prosegue il Giudice di prime cure:
“ritenuto, peraltro, che – fermo il superiore rilievo inerente la carenza di contestazione, ad opera della convenuta ditta G. Grancagnolo, in ordine al momento in cui il distacco, inteso quale vizio dell'opera realizzata, ha iniziato a palesarsi nei primi giorni del mese di agosto – contribuisce a corroborare le superiori considerazioni anche il tenore della missiva datata 12.9.2014, spedita il 19.9.2014 verso entrambe le ditte evocate (nella quale la ricorrente ha fatto riferimento “all'inizio del mese di agosto” quale momento in cui ha notato il distacco del rivestimento) letto in relazione alla missiva di risposta pur proveniente dalla sola ditta JM, dal cui tenore si desume che entrambi i convenuti, ricevuta la segnalazione da parte della committente, si sono recati per un sopralluogo (cfr. docc. n. 3, n. 4 fascicolo JM Rappresentanze)”
Dall'esame della comparsa di costituzione di in primo Controparte_1 grado si rileva che invece lo stesso aveva così
“ …. si contesta decisamente, pertanto, quanto affermato in modo meramente labiale dalla committente, secondo cui: i lavori in questione si sono conclusi nei primi giorni del mese di agosto;
che la medesima ha immediatamente denunciato all'odierno resistente i vizi subito dopo aver notato l'inizio del distacco del rivestimento e che quest'ultimo si sia recato sul posto addirittura riconoscendo la propria responsabilità. Invero, tenuto conto che i lavori in questione si sono invece conclusi nei primi giorni mese di luglio 2014 e che l'appaltatore è venuto a conoscenza della denuncia dei vizi solo in data 2.10.2014, allorché ha ricevuto la raccomandata dalla committente (prodotta dalla ricorrente), si deduce facilmente che sono ampiamente trascorsi i sessanta giorni previsti dalla norma sopra ricordata.”
5 Le motivazioni assunte dal Giudice di primo grado non sono condivisibili posto che in caso di contestazione (come nella fattispecie) l'onere della prova di aver denunziato tempestivamente i vizi e difetti dell'opera realizzata è posta a carico del committente.
“In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denunzia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori).” (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012 Rv. 622877 - 01)
Il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all' appaltatore i vizi dell'opera, non facilmente riconoscibili al momento della consegna, entro sessanta giorni dalla scoperta, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione di garanzia, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore, a meno che il predetto committente non provi che per patto intervenuto con l'appaltatore costui si è obbligato ad eliminarli, con l'effetto di novare la sua obbligazione di garanzia "ex lege". (Cass. Civ Sez. 2, Sentenza n. 6774 del 17/05/2001 Rv. 546743 – 01)
Il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte. Ne consegue che, qualora l'appaltatore eccepisca, ex art. 1667, comma 3, c.c., la prescrizione biennale del diritto di garanzia, termine il cui rispetto costituisce una condizione dell'azione e che decorre dalla data di consegna dell'opera - la quale consiste in un mero atto materiale e differisce dall'accettazione di essa, quale atto giuridico che contiene una valutazione dell'opera stessa e produce effetti diversi, fra cui quello previsto dal comma 1 del medesimo art. 1667 c.c. - la prova di quest'ultima incombe sul committente. (Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 39599 del 13/12/2021 Rv. 663254 - 02).
In sostanza non è stata fornita in giudizio la prova che la committente avesse denunziato verbalmente i vizi al nei primi del mese di agosto CP_1 2014 (prima che questi avesse rice andata recapitata il 2.10.2014) né che si fosse recato sui luoghi nei primi giorni del mese di agosto 2014 e ancor meno che avesse riconosciuto i vizi e difetti dell'opera appaltata, come allegato nel ricorso introduttivo. Né la committente può ritenersi esonerata – date le contestazioni – dall'onere della prova delle superiori circostanze per effetto delle allegazioni dell'altro convenuto Sig. le cui ammissioni non sono idonee a Controparte_2 produrre alcun nei confronti del Sig. CP_1
[...]
Né può condividersi quanto allegato così allegato nella sentenza impugnata: “
… anche a voler ritenere che i lavori si siano conclusi a luglio, (in difetto di indicazione di più precisa data da parte dell'eccipiente) – in ogni caso, è guardando alla data di spedizione (19.09.2014) della raccomandata del 12.9.14 (cfr. doc. denominato “raccomandata 12.9.2014” sub fascicolo ricorrente) che può inferirsi che i 60 giorni di cui alla richiamata norma siano stati rispettati, non rilevando il momento del ricevimento (2.10.14), tenuto conto, comunque, che la garanzia in questione inizia a decorrere dal momento in cui il vizio si manifesta in modo apprezzabile;
”
6 La denunzia spedita il 19.09.2021, comunque, appare tardiva posto che la stessa essendo un atto stragiudiziale acquista efficacia solo dalla sua ricezione e conoscibilità al destinatario e non dalla data di spedizione del plico postale.
“In tema di appalto, la denuncia dei vizi cui all'art. 1669 c.c. non ha natura processuale e pertanto può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale. Ciò comporta che l'atto interruttivo della prescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica. (Nella specie, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha ritenuto prescritta l'azione per essere spirato il termine annuale di cui all'art. 1669 c.c. all'atto della ricezione del ricorso, non rilevando all'uopo che il procedimento notificatorio fosse iniziato entro l'anno)”. (Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 34648 del 24/11/2022 Rv. 666317 - 01).
Anche la prova per testi richiesta dall'appellante con memoria del 12.03.2019 e non ammessa non può soccorrere nel senso della tempestività della denunzia posto che in essa i capitolati di prova indicati non sono coerenti con le stesse allegazioni del ricorso introduttivo posticipando l'asserita denunzia dei vizi dell'opera ed il relativo sopralluogo a metà e fine del mese di Agosto 2014.
I fatti di causa devono essere specificatamente indicati sin dal ricorso introduttivo e la prova orale per essere ammessa deve essere coerente ed avere ad oggetto quelle stesse circostanza allegate negli atti introduttivi.
In conseguenza la Corte ritiene che l'appello incidentale di tardività della denunzia per vizi debba trovare accoglimento e quindi l'appellante deve ritenersi decaduta dalla garanzia per vizi nei confronti dell'appellato
Controparte_1
§§
1) SULLA ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI VENDITA TRA IL SIG. Controparte_2 TITOLARE DELLA DITTA JF RAPPRESENTANZE;
2) SULLA ERRATA VALUTAZIONE CON RIFERIMENTO ALLA DITTA JF RAPPRESENTANZE.
3) SULLA MANCATA AMMISSIONE DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE FORMULATE NELLE NOTE DEL 12.03.2019
I motivi d'appello possono esser trattati congiuntamente.
Con il primo motivo di gravame si duole l'appellante che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistere alcuna responsabilità da parte del venditore circa l'inidoneità del prodotto acquistato.
7 L'appellante allega in appello che le caratteristiche del prodotto erano sconosciute a lei e allo stesso direttore dei lavori, tanto che la scheda tecnica versata in atti dal venditore non era mai stata resa nota prima dell'inizio dei lavori, ma solo successivamente in sede di accertamento tecnico preventivo esperito nel corso del giudizio di primo grado.
Assume a conferma che la ditta venditrice aveva riconosciuto i vizi e si era obbligata alla loro eliminazione come risultante documentalmente dalla comparsa di costituzione della stessa pur tuttavia affermando l'idoneità del prodotto ed imputando i vizi esclusivamente alla posa in opera, rilevando altresì che, come emerso dalla testimonianza del teste che Tes_4
l'impresa esecutrice era stata diretta nei lavori di rivestimento dai Sig.ri CP_2
e quest'ultimo venditore del macchinario utilizzato per la messa Pt_2
d timento.
Il motivo d'appello non può condividersi.
La ditta venditrice, invero, con la sua costituzione in giudizio del 24.11.2018 ha contestato la circostanza dedotta (si veda a pag. 1) avendo invece eccepito che dalla verificazione del materiale “così come concretamente applicato” l'opera presentava varie carenze di applicazione “non al materiale in se” ma per la mancata realizzazione dei lavori a regola d'arte.
Dall'esame della relazione del c.t.u. Dott.ssa in sede di Persona_1 accertamento tecnico preventivo è emerso che i della piscina mostrava la presenza di acqua tra il primo e il secondo strato di Hyperdesmo utilizzato per il rivestimento posto sul supporto iniziale di malta cementizia. In particolare, il c.t.u. a pag. 12 dell'elaborato tecnico osserva che: “Il prodotto Hyperdesmo, a base di resine poliuretaniche, è un materiale non adatto al rivestimento delle piscine, come afferma anche la stessa casa produttrice. In quanto la resina poliuretanica a contatto con il cloro, aggiunto all'acqua della piscina come disinfettante, viene degradata.”
Della scelta del materiale per l'utilizzo del rivestimento della piscina non può esserne ritenuto responsabile il venditore ma coloro che quella scelta avevano effettuato (committenza e direzione dei lavori) senza essere a conoscenza delle caratteristiche del prodotto scelto, il quale peraltro nel caso in esame non è risultato affetto da vizi e difetti, quanto invece inidoneo al rivestimento di piscine nella quali veniva utilizzata acqua clorata, ma che comunque sarebbe stato protetto dall'applicazione negli strati superiori di due ulteriori prodotti impermeabilizzanti che – se applicati a regola d'arte - avrebbero dovuto impedire il contatto dell' con l'acqua clorata. Parte_3
8 Con il secondo motivo di gravame si duole la parte appellante che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere assolta la prova da parte del CP_1 riguardo il dissenso manifestato nella scelta dei materiali e circostanza non escluderebbe la sua responsabilità da difetti e vizi dell'opera.
Pur ferma la decadenza dell'appellante dalla garanzia di cui infra di carattere assorbente, il motivo di gravame è comunque infondato.
Dall'esame del teste sentito all'udienza del 24.09.2019 questi ha così Tes_4 riferito:
“I materiali sono stati proposti da un rappresentante di una ditta (fornitrice) di cui non ricordo il nome, mentre il rappresentante se mal non ricordo, era Ed è stato scelto CP_2 sia dall'Ing. sia dalla signora, nonché ricordo che presen l marito, i figli ed Tes_1 altre persone rmo che la scelta riguardava il materiale …( illeggibile) della piscina.” E ancora: “ ADR: In merito al capitolo 4 ) posso dire che contestualmente alla scelta dei prodotti l'impresa che ha fatto le opere edili ha subito manifestato il dissenso per le scelte effettuate in quanto un prodotto nuovo che nessuno conosceva.” ADR;
Non ricordo lo stesso dissenso è stato manifestato dalla ditta che peraltro non ricordo se era presente CP_1 il giorno della scelta dei materiali” ADR: Non so dire se ci sono state insistenze ma posso dire che l'impresa è stata diretta nei lavori di rivestimento dai Sig.ri e CP_1 CP_2
che ha ven macchina per usare i prodotti” ADR: “durante l e Per_2 ori l'Ing, era presente in cantiere non so dire che ruolo svolgeva durante Tes_1
l'esecuzione dei lavori di rivestimento della piscina”.
Dalla prova testimoniale emerge con chiarezza il dissenso della impresa esecutrice i lavori dall'utilizzo dei prodotti scelti per il rivestimento della piscina e, ciò nonostante, quella scelta veniva mantenuta da parte della committenza.
Il contratto intercorso tra la ditta deve pertanto inquadrarsi in un CP_1 mero contratto d'opera attraverso il quale il prestatore d'opera avrebbe dovuto eseguire i lavori di rivestimento della piscina con un compenso di € 40,00 a mq. applicando i prodotti già indicati nello stesso contratto d'opera acquistati e forniti dalla committente nonostante il dissenso dell'impresa esecutrice nel loro utilizzo. Pertanto, deve ritenersi provato sia dall'assunzione del teste che dallo Tes_4 stesso contratto di prestazione d'opera versato in atti che il fosse CP_1 un mero nudus minister nella esecuzione dei lavori di rivesti scina, come rilevato correttamente dal Giudice di prime cure.
Con il terzo motivo di gravame la parte appellante si duole che il Giudice avrebbe errato nel non ammettere la prova per testi con riguardo al capitolato n. 1:
9
1. Vero o no che tutti i materiali utilizzati per le opere di rivestimento della piscina furono suggeriti, indicati e forniti dalla ditta . Controparte_3
Tale circostanza assume avrebbe consentito di accertare il ruolo determinate che assunto il venditore nella vicenda.
Il motivo d'appello appare inammissibile. E' sufficientemente emerso in giudizio che i materiali sono stato forniti dall'appellato , che non ha disconosciuto la circostanza, il Controparte_2 quale in quan uò rispondere solo dei vizi della cosa venduta ove questa non avesse garantito le caratteristiche del prodotto acquistato. L' non ha manifestato vizi al prodotto in sé, ma era inadatto ad Parte_3 es ato come nel rivestimento di piscine che utilizzano acqua clorata per evitare l'insorgenza di germi patogeni;
peraltro, tale sistema di trattamento dell'acqua in piscina per mantenerla pulita, non è l'unico ricorrendo anche altri sistemi (ad es. elettrolisi …) che avrebbero comunque garantito l'adeguato utilizzo dello stesso. La fornitura nel suo complesso riguardava inoltre l'applicazione di ulteriori due prodotti di rivestimento il “Crergum” e il “Bubbly”, da applicati dopo la posa in opera del primo che avrebbero comunque dovuto impedire il contatto tra l' e l'acqua. Parte_3
Sott nessuna responsabilità può ascriversi al fornitore
[...]
dell'utilizzo dei prodotti venduti. CP_2
I motivi di gravame non possono trovare accoglimento e l'appello principale deve essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado di giudizio sono poste ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a carico della parte appellante risultata soccombente e quindi liquidate per ciascuna delle parti appellate secondo lo scaglione di valore della causa (€ 113.065,84) sino ad € 260.000 nella misura pressoché minima, data la non particolare complessità delle questioni trattate, di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 in € 7.300,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. per il giudizio di primo grado (€ 1.500,00 per studio, € 1.000,00 per introduttiva, € 2.200,00 per trattazione ed € 2.600,00 per la fase decisionale), oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a.. Dispone la distrazione delle spese liquidate in favore di al suo Controparte_2 procuratore costituito perché distrattario.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
10 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 10.02.2021, nei confronti di titolare di J.M. Controparte_2 Rappresentanze e di l'ordinanza resa Controparte_1
l'11.1.2021 ai sensi dell' bunale di Barcellona P.G., fascicolo iscritto al N. 1357/18 R.G. così statuisce:
1. Accoglie l'appello incidentale di e dichiara Controparte_1 decaduta dall'azio onti;
Parte_1
2. ntemente l'appello principale proposto nei confronti di nonché nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 tit presentanze (per le ragi motiva), con conferma per il resto dell'ordinanza impugnata.
3. Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di titolare di J.M. Rappresentanze e di Controparte_2 quidate in parte motiva nella misura di € Controparte_1 elle parti appellate oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. disponendo la distrazione delle spese liquidate a in favore del suo procuratore Controparte_2 costituito. Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) il 4.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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