Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cunsolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Landro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, pubblicata sull'Albo pretorio -OMISSIS-, avente ad oggetto “Approvazione regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale – tariffe e classificazione delle strade”; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque, collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2024 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- s.p.a. - in qualità di società titolare di autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari nel territorio di -OMISSIS- - e -OMISSIS- - quale associazione che persegue lo sviluppo e la tutela delle attività esercitate da operatori del settore della pubblicità – insorgono avverso la deliberazione n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio comunale di -OMISSIS- ha approvato il “Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale – tariffe e classificazione delle strade”.
Il regolamento è stato adottato in applicazione della L. 160/2019, il cui comma 816 dell’art. 1, ha previsto il c.d. “canone unico” stabilendo che “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
Con il primo motivo, la parte ricorrente deduce l’illegittimità incostituzionale della norma statale istitutiva del canone unico per contrasto con il principio della riserva di legge previsto all’art. 23 della Costituzione in tema di prestazioni personali e patrimoniali; e ciò in quanto si consentirebbe agli enti impositori potrebbero variare le tariffe senza alcun limite.
La questione di costituzionalità, oltre a non essere manifestamente infondata, sarebbe altresì rilevante per la decisione del presente giudizio, atteso che la legittimità del regolamento impugnato non potrebbe essere scrutinata in assenza dell’esame di costituzionalità della norma sulla quale si fonda.
Con il secondo motivo, viene dedotta l’illegittimità del regolamento nella parte in cui non prevede la necessità di ricorrere alla gara pubblica per la concessione degli spazi pubblicitari.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse; l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della sopravvenuta delibera consiliare n. -OMISSIS- di modifica del regolamento impugnato e l’inammissibilità per genericità dei motivi; nel merito, l’infondatezza delle censure.
Previo deposito di replica e avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. di un possibile specifico profilo d’improcedibilità del secondo motivo di ricorso, la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza dell11 novembre 2024.
2. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni d’inammissibilità per difetto d’interesse e di genericità in quanto il ricorso è in parte infondato e in parte improcedibile.
2.1 Con il primo motivo, la parte ricorrente assume che l’art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, dopo aver stabilito che “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone”, introdurrebbe, in favore dei medesimi enti, un totale arbitrio in ordine della determinazione del canone dal momento che fa espressamente “salva , in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.
Il legislatore, pertanto, avrebbe palesemente violato l’art. 23 della Costituzione e la riserva di legge da esso imposta e tale violazione sarebbe ancor più macroscopica ove si consideri che, nella fattispecie, si discute (per come dimostrato al precedente punto A) di veri e propri tributi, fermo restando che - come da risalente giurisprudenza costituzionale - la predetta riserva opera non solo per le entrate tributarie ma per tutte le “prestazioni patrimoniali imposte”, anche non tributarie.
La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, come già ritenuto dal Consiglio di Stato, Sez. VII, che, con sentenza n. 5632 del 26 giugno 2024, ha già ritenuto che la disposizione normativa in discorso non viola il vincolo della determinatezza della disposizione tributaria (art. 23 Cost.), anche perché la riserva di legge ex art. 23 Cost. è solo relativa e il legislatore può riservare in modo legittimo ai comuni ambiti di integrazione del precetto tributario.
Il Collegio appieno condivide le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato allorquando osserva quanto segue.
L’articolo 1 comma 817 della legge n. 160/2019 delinea il principio di tendenziale invarianza del gettito secondo cui il canone unico patrimoniale “è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone ...” .
La normativa in esame impone, dunque, ai comuni, alle province e alle città metropolitane di disciplinare il canone in parola in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica del valore della tariffa-base indicata dal Legislatore statale all'interno del comma 826 dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019.
Il gettito derivante dal CUP comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817).
In particolare, il limite dell’invarianza finanziaria deve essere rapportato all’intero cumulo dei canoni e/o tributi sostituiti dal CUP e anche all’intero gettito rappresentato da tutte le esposizioni pubblicitarie effettuate nel comune, sia su suolo pubblico, che su suolo privato, con mezzi di proprietà dell’amministrazione ovvero con mezzi pubblicitari di proprietà delle singole società.
Il legislatore ha, quindi, delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere l'invarianza in aumento del gettito quale limite alle determinazioni comunali, sicché l'ente ha il potere di disciplinare le tariffe del CUP senza, tuttavia, poter superare la soglia predefinita del gettito.
Così interpretata la disciplina sono, quindi, infondati i sospetti di incostituzionalità della norma, per violazione dell’art. 23 Cost., sollevati da parte ricorrente, avendo il legislatore delimitato il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni: infatti, in forza del criterio dell’invarianza, posto dal comma 817, è fissato dal legislatore nazionale un tetto massimo, che la discrezionalità degli Enti non può superare, escludendosi perciò una violazione dell’art. 23 Cost.
Infatti, il legislatore statale ha attribuito agli Enti territoriali il potere di disciplinare il canone unico patrimoniale in modo da garantire l'invarianza di gettito anche eventualmente attraverso la modifica delle tariffe, così operando un bilanciamento tra la necessità di predeterminazione statuale della tariffa base, al fine di garantire il rispetto della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione, e l'esigenza di tutelare l'autonomia finanziaria dei singoli Enti territoriali riconosciuta dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
Non conduce, pertanto, ad opposte conclusioni neanche la previsione che fa “salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” : tale previsione, da un lato, opera nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa sulla c.d. invarianza del gettito, dall’altro non comporta violazione del vincolo della determinatezza della fattispecie tributaria e della riserva di legge in materia né si sottrae al principio di ragionevolezza, per quanto si dirà sul legittimo esercizio della potestà regolamentare nell’esame dei successivi motivi.
Nel caso di specie non vi è alcuna prova – ed anzi può escludersi - che il Comune abbia impiegato in maniera illegittima la discrezionalità amministrativa conferitagli dal comma 817 della legge n. 160/2019, violando nella determinazione del CUP e delle relative tariffe la soglia del gettito conseguito dalle entrate che sono state sostituite dal canone unico patrimoniale.
Il motivo, pertanto, è infondato.
2.2 Con il secondo motivo, la parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’art. 37, comma 3, del regolamento il quale prevede che, in caso di più domande di concessione o autorizzazione per l’occupazione della medesima area, “costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda”.
L’esclusione del sistema della procedura ad evidenza pubblica renderebbe la disposizione illegittima per contrasto con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5 del 2013.
Emerge ex actis che, con successiva delibera n. -OMISSIS-, il Consiglio Comunale di -OMISSIS- ha approvato il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
L’art. 6 del regolamento stabilisce che “la concessione delle aree pubbliche di cui al punto 4 per l’installazione di impianti pubblicitari prevederà il diritto di esercitarvi attività pubblicitaria e sarà a titolo oneroso previa attivazione di procedura aperta di evidenza pubblica ai sensi del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/16”.
L’introduzione della procedura di evidenza pubblica rende evidentemente improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il motivo in disamina.
3. Il ricorso, in conclusione, è in parte infondato e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite inter partes .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO