Articolo 4 della Legge 5 luglio 1966, n. 526
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 luglio 1966
Art. 4.
Per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio di fabbricati privati da destinare a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da ripartirsi in quattro esercizi finanziari dal 1966 al 1969.
Tali opere sono di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.
Per le espropriazioni anzidette il Magistrato alle acque potra' avvalersi della procedura prevista agli, articoli 10 e 11 della legge 31 marzo 1956, n. 294 .
Entrata in vigore il 31 luglio 1966