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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15159 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15085 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 16.5.2025
e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Italia n. 297L, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Antonio Pianese che la rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Santa Lucia n. 36, presso lo studio dell'Avv. Guido Filoso che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
” proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_1
pagina 1 di 6 intimazione di pagamento n. 09720219022956410000 dell'importo di euro
4.169,72, relativa a cartelle esattoriali e notificata il 18.2.2022.
Parte attrice eccepiva la violazione dell'art. 7, 1° comma, legge n. 212/00 e dell'obbligo di allegazione, l'intervenuta prescrizione e l'omessa notifica delle cartelle.
Si costituiva la ”, rilevando il difetto di Controparte_1 giurisdizione e l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 16.5.2025 parte opponente concludeva per l'annullamento dell'atto opposto e per l'intervenuta prescrizione, la ” Controparte_1
concludeva per il difetto di giurisdizione e la infondatezza dell'opposizione ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che gli importi di euro 117,54, 179,08, 189,97, 182,52,
175,45, 167,56 e 318,99 di cui alle cartelle sottese all'intimazione, in quanto relativi a tasse automobilistiche, riguardano tributi e deve essere affermata la giurisdizione in favore del giudice tributario.
Infatti è attribuita alle commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie
(Cass. civ., Sez. Unite, 03/05/2016, n. 8770) ed i confini della giurisdizione tributaria, prima con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 e poi con il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art.
3-bis, sono stati ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati".
Premesso che anche l'esecuzione forzata tributaria inizia con il pignoramento
(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/10/2022, n. 31560; Cass. civ., Sez. Unite,
pagina 2 di 6 29/04/2015, n. 8618), restano, dunque, escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali, però, non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora (Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 18/11/2019, n. 29805; Cass. civ. Sez. V, 06/12/2016, n. 24915; Cass. civ.,
Sez. Unite, 13/06/2014, n. 13441; Cass. civ., Sez. Unite, 13/06/2014, n. 13439) o l'intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/11/2019, n. 29805), ma solo l'atto di pignoramento, del quale non si discute in questa sede.
Da ultimo la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria, ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale, che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale, nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. civ., Sez.
Unite, Ordinanza, 18/10/2022, n. 30666).
Nella fattispecie, non si è in presenza di atti dell'esecuzione tributaria e si eccepisce proprio l'omessa notifica e la nullità della notifica della cartella esattoriale, di guisa che neanche l'eccezione di prescrizione, la quale rileva ai fini della giurisdizione ordinaria come fatto incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria solo ed esclusivamente se successivo ad una valida notifica della cartella esattoriale, sposta la giurisdizione del giudice tributario.
pagina 3 di 6 Ciò premesso e precisato che trattasi di opposizione all'esecuzione in cui si contesta il diritto stesso di procedere ad esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi con il termine di decadenza di venti giorni, per le altre cartelle, relative invece a sanzioni per violazioni al Codice della Strada, non risulta notificata la cartella n. 09720170223969722000 dell'importo di euro 282,10 in relazione alle sanzioni amministrative, per quali, essendo risalenti al 2014 ed essendo il successivo atto interruttivo la notifica dell'intimazione in data 18.2.2022, è integrata la prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689/81.
La prescrizione quinquennale è, altresì, integrata per la cartella n.
09720150149988761000 notificata in data 3.4.2016 dell'importo di euro 642,57, per la cartella n. 09720150174531461000 notificata in data 18.12.2015 dell'importo di euro 277,72, per la cartella n. 09720150193958151000 notificata in data 18.3.2016 dell'importo di euro 274,74 e per la cartella n.
09720150213052162000 notificata in data 28.10.2016 di euro 70.90, essendo il successivo atto interruttivo sempre la notifica dell'intimazione in data 18.2.2022.
Per le cartelle n. 09720170136431246000 notificata in data 17.4.2018, n.
09720170135602076000 notificata in data 10.5.2018 e n. 09720180003583153000 notificata in data 19.7.2018 (come da allegati alla comparsa di risposta), nessuna prescrizione è invece maturata.
In relazione a queste tre cartelle, l'intimazione è immune da vizi, atteso che la giurisprudenza ha comunque precisato, proprio in relazione all'art. 7, 1° comma, della legge n. 212/00, il quale, peraltro, riguarda specificatamente gli atti dell'amministrazione finanziaria, che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, la quale faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente che abbia dimostrato in tal modo di avere pagina 4 di 6 piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione per averli puntualmente contestati, omettendo tuttavia di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. civ., Sez. III, 25/02/2016, n. 3707), o ancora, come è anche nel caso in esame, che l'obbligo motivazionale è adempiuto anche “per relationem” a condizione che nel provvedimento notificato sia riprodotto il contenuto essenziale degli atti presupposti, in modo da consentire al contribuente di avere contezza degli elementi essenziali della motivazione (Cass. civ., Sez. VI - 5, 15/12/2015, n.
25249).
In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione, sono annullate le cartelle n. 09720170223969722000 dell'importo di euro 282,10, n.
09720150149988761000 dell'importo di euro 642,57, n. 09720150174531461000 dell'importo di euro 277,72, n. 09720150193958151000 dell'importo di euro
274,74 e n. 09720150213052162000 dell'importo di euro 70.90.
Parte convenuta è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c., al pagamento della metà delle spese processuali, mentre il rigetto parziale dell'opposizione, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) annulla l'atto di intimazione limitatamente alle cartelle n.
09720170223969722000 limitatamente all'importo di euro 282,10, n.
09720150149988761000 dell'importo di euro 642,57, n. 09720150174531461000 dell'importo di euro 277,72, n. 09720150193958151000 dell'importo di euro
274,74 e n. 09720150213052162000 dell'importo di euro 70.90; b) rigetta l'opposizione per le cartelle n 09720170136431246000, n.
09720170135602076000 e n. 09720180003583153000; c) dichiara il difetto di pagina 5 di 6 giurisdizione in ordine a tutte le altre cartelle, la cartella n.
09720170223969722000 limitatamente all'importo di euro 167,56; d) condanna la
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento della metà delle spese processuali, metà pari ad euro
1.400,00 per compensi ed euro 70,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
e) compensa le spese nella restante misura della metà.
Roma, 30.10.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15085 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 16.5.2025
e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Italia n. 297L, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Antonio Pianese che la rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, Via Santa Lucia n. 36, presso lo studio dell'Avv. Guido Filoso che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
” proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Controparte_1
pagina 1 di 6 intimazione di pagamento n. 09720219022956410000 dell'importo di euro
4.169,72, relativa a cartelle esattoriali e notificata il 18.2.2022.
Parte attrice eccepiva la violazione dell'art. 7, 1° comma, legge n. 212/00 e dell'obbligo di allegazione, l'intervenuta prescrizione e l'omessa notifica delle cartelle.
Si costituiva la ”, rilevando il difetto di Controparte_1 giurisdizione e l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 16.5.2025 parte opponente concludeva per l'annullamento dell'atto opposto e per l'intervenuta prescrizione, la ” Controparte_1
concludeva per il difetto di giurisdizione e la infondatezza dell'opposizione ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che gli importi di euro 117,54, 179,08, 189,97, 182,52,
175,45, 167,56 e 318,99 di cui alle cartelle sottese all'intimazione, in quanto relativi a tasse automobilistiche, riguardano tributi e deve essere affermata la giurisdizione in favore del giudice tributario.
Infatti è attribuita alle commissioni tributarie, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie
(Cass. civ., Sez. Unite, 03/05/2016, n. 8770) ed i confini della giurisdizione tributaria, prima con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 e poi con il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art.
3-bis, sono stati ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati".
Premesso che anche l'esecuzione forzata tributaria inizia con il pignoramento
(Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/10/2022, n. 31560; Cass. civ., Sez. Unite,
pagina 2 di 6 29/04/2015, n. 8618), restano, dunque, escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali, però, non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora (Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 18/11/2019, n. 29805; Cass. civ. Sez. V, 06/12/2016, n. 24915; Cass. civ.,
Sez. Unite, 13/06/2014, n. 13441; Cass. civ., Sez. Unite, 13/06/2014, n. 13439) o l'intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/11/2019, n. 29805), ma solo l'atto di pignoramento, del quale non si discute in questa sede.
Da ultimo la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria, ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale, che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale, nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. civ., Sez.
Unite, Ordinanza, 18/10/2022, n. 30666).
Nella fattispecie, non si è in presenza di atti dell'esecuzione tributaria e si eccepisce proprio l'omessa notifica e la nullità della notifica della cartella esattoriale, di guisa che neanche l'eccezione di prescrizione, la quale rileva ai fini della giurisdizione ordinaria come fatto incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria solo ed esclusivamente se successivo ad una valida notifica della cartella esattoriale, sposta la giurisdizione del giudice tributario.
pagina 3 di 6 Ciò premesso e precisato che trattasi di opposizione all'esecuzione in cui si contesta il diritto stesso di procedere ad esecuzione e non di opposizione agli atti esecutivi con il termine di decadenza di venti giorni, per le altre cartelle, relative invece a sanzioni per violazioni al Codice della Strada, non risulta notificata la cartella n. 09720170223969722000 dell'importo di euro 282,10 in relazione alle sanzioni amministrative, per quali, essendo risalenti al 2014 ed essendo il successivo atto interruttivo la notifica dell'intimazione in data 18.2.2022, è integrata la prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689/81.
La prescrizione quinquennale è, altresì, integrata per la cartella n.
09720150149988761000 notificata in data 3.4.2016 dell'importo di euro 642,57, per la cartella n. 09720150174531461000 notificata in data 18.12.2015 dell'importo di euro 277,72, per la cartella n. 09720150193958151000 notificata in data 18.3.2016 dell'importo di euro 274,74 e per la cartella n.
09720150213052162000 notificata in data 28.10.2016 di euro 70.90, essendo il successivo atto interruttivo sempre la notifica dell'intimazione in data 18.2.2022.
Per le cartelle n. 09720170136431246000 notificata in data 17.4.2018, n.
09720170135602076000 notificata in data 10.5.2018 e n. 09720180003583153000 notificata in data 19.7.2018 (come da allegati alla comparsa di risposta), nessuna prescrizione è invece maturata.
In relazione a queste tre cartelle, l'intimazione è immune da vizi, atteso che la giurisprudenza ha comunque precisato, proprio in relazione all'art. 7, 1° comma, della legge n. 212/00, il quale, peraltro, riguarda specificatamente gli atti dell'amministrazione finanziaria, che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, la quale faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente che abbia dimostrato in tal modo di avere pagina 4 di 6 piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione per averli puntualmente contestati, omettendo tuttavia di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. civ., Sez. III, 25/02/2016, n. 3707), o ancora, come è anche nel caso in esame, che l'obbligo motivazionale è adempiuto anche “per relationem” a condizione che nel provvedimento notificato sia riprodotto il contenuto essenziale degli atti presupposti, in modo da consentire al contribuente di avere contezza degli elementi essenziali della motivazione (Cass. civ., Sez. VI - 5, 15/12/2015, n.
25249).
In definitiva, in accoglimento parziale dell'opposizione, sono annullate le cartelle n. 09720170223969722000 dell'importo di euro 282,10, n.
09720150149988761000 dell'importo di euro 642,57, n. 09720150174531461000 dell'importo di euro 277,72, n. 09720150193958151000 dell'importo di euro
274,74 e n. 09720150213052162000 dell'importo di euro 70.90.
Parte convenuta è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c., al pagamento della metà delle spese processuali, mentre il rigetto parziale dell'opposizione, dunque la parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) annulla l'atto di intimazione limitatamente alle cartelle n.
09720170223969722000 limitatamente all'importo di euro 282,10, n.
09720150149988761000 dell'importo di euro 642,57, n. 09720150174531461000 dell'importo di euro 277,72, n. 09720150193958151000 dell'importo di euro
274,74 e n. 09720150213052162000 dell'importo di euro 70.90; b) rigetta l'opposizione per le cartelle n 09720170136431246000, n.
09720170135602076000 e n. 09720180003583153000; c) dichiara il difetto di pagina 5 di 6 giurisdizione in ordine a tutte le altre cartelle, la cartella n.
09720170223969722000 limitatamente all'importo di euro 167,56; d) condanna la
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento della metà delle spese processuali, metà pari ad euro
1.400,00 per compensi ed euro 70,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore;
e) compensa le spese nella restante misura della metà.
Roma, 30.10.2025 Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 6 di 6