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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2024, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
Tribunale di Pisa Sezione Lavoro
RG n. 962/2023
UDIENZA del 05/06/2024 tenuta dal giudice dr.ssa Laura Pastacaldi
Alle ore 10:20 compaiono:
- avv. Carmen Tavassi La Greca in sostituzione dell'avv. Ezio Moro per- Controparte_1
opponente;
[...]
- avv. CECCARELLI CHIARA per opposto CP_2
Assiste all'udienza:
- dr. ai fini della pratica forense Controparte_3
L'avv. Ceccarelli si riporta alla memoria difensiva e insiste, in caso di accoglimento dell'opposizione, per la compensazione delle spese o per la condanna ma con rigetto, quantomeno, della domanda di riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Ribadisce che la coltivazione dell'opposizione è superflua. Precisa che i decreti ingiuntivi non era provvisoriamente esecutivi e quindi non vi era alcun danno per la controparte.
I procuratori chiedono che la causa venga decisa.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi Repubblica Italiana
Tribunale di Pisa Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano il giudice del lavoro dott.ssa Laura Pastacaldi nella causa n° 962/2023 tra le parti: opponente: (P. IVA ) in Controparte_4 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dott. con sede Controparte_5 legale in Como – Via Martino Anzi n. 8, rappresentata e difesa, dagli avvocati Franco
Toffoletto (C.F. , Raffaele De Luca Tamajo (C.F. C.F._1
), Ezio Moro (C.F Gregorio Malta (C.F. C.F._2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via C.F._4
Alfieri n. 19;
opposto: C.F. , nato a [...] l'[...], CP_2 C.F._5 rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Ceccarelli (c.f. , ed agli C.F._6 effetti della presente procedura elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Pacinotti n.
52, presso e nello studio della stessa,
all'udienza del 05/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 167 Parte_1 del 17/5/2023 reso dal Tribunale di Pisa – Sez. Lavoro, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 598/2023, con il quale è stato ad essa ingiunto il pagamento in favore di ella somma di € 693,95 oltre rivalutazione ed interessi, nonché le spese CP_2 di causa liquidate in € 237,00 per compenso, in € 21,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, a titolo di differenze retributive.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il lavoratore è dipendente della diversa società
e che, quindi, non è la datrice di lavoro del Parte_2 Organizzazione_1 con il quale non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro e che le due società sono CP_2 del tutto autonome e distinte.
L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opposto e, conseguentemente, la condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta equa e di giustizia. si è costituito ammettendo il difetto di legittimazione passiva della CP_2 [...]
in relazione al credito per differenze retributive azionato in via Controparte_1 monitoria, ma deducendo che trattasi di errore commesso in buona fede, alla luce del cambio di denominazione della società odierna opponente e dell'indirizzo per dalla stessa utilizzato.
****
L'opposizione è fondata.
E' infatti, pacifico e risulta anche dalla documentazione in atti, (buste paga) che il rapporto di lavoro è instaurato con e che quindi difetta la legittimazione Parte_2 passiva della odierna opponente per il credito legato alle differenze retributive spettanti all'opposto.
Va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo n. 167 emesso dal Tribunale di Pisa - Sez.
Lavoro il 17/5/2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a valori medi per le cause di lavoro, applicando la riduzione del 30% di cui all'art. 4, comma 4 del D.M. 55/14 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
Non si rinvengono, invece, i requisiti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, non essendo provato il danno, posto che, tra l'altro, il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo.
P. Q. M.
il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 167/23 emesso dal
Tribunale di Pisa - Sez. Lavoro il 17/5/2023.
Condanna l'opposto a pagare le spese di lite della parte opponente, che liquida in € 360,50 oltre spese generali, cpa ed iva e spese vive.
Pisa, 5/6/2024
Il giudice
Dott.ssa Laura Pastacaldi
RG n. 962/2023
UDIENZA del 05/06/2024 tenuta dal giudice dr.ssa Laura Pastacaldi
Alle ore 10:20 compaiono:
- avv. Carmen Tavassi La Greca in sostituzione dell'avv. Ezio Moro per- Controparte_1
opponente;
[...]
- avv. CECCARELLI CHIARA per opposto CP_2
Assiste all'udienza:
- dr. ai fini della pratica forense Controparte_3
L'avv. Ceccarelli si riporta alla memoria difensiva e insiste, in caso di accoglimento dell'opposizione, per la compensazione delle spese o per la condanna ma con rigetto, quantomeno, della domanda di riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc. Ribadisce che la coltivazione dell'opposizione è superflua. Precisa che i decreti ingiuntivi non era provvisoriamente esecutivi e quindi non vi era alcun danno per la controparte.
I procuratori chiedono che la causa venga decisa.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dott.ssa Laura Pastacaldi Repubblica Italiana
Tribunale di Pisa Sezione Lavoro
In nome del Popolo Italiano il giudice del lavoro dott.ssa Laura Pastacaldi nella causa n° 962/2023 tra le parti: opponente: (P. IVA ) in Controparte_4 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dott. con sede Controparte_5 legale in Como – Via Martino Anzi n. 8, rappresentata e difesa, dagli avvocati Franco
Toffoletto (C.F. , Raffaele De Luca Tamajo (C.F. C.F._1
), Ezio Moro (C.F Gregorio Malta (C.F. C.F._2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via C.F._4
Alfieri n. 19;
opposto: C.F. , nato a [...] l'[...], CP_2 C.F._5 rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Ceccarelli (c.f. , ed agli C.F._6 effetti della presente procedura elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Pacinotti n.
52, presso e nello studio della stessa,
all'udienza del 05/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 167 Parte_1 del 17/5/2023 reso dal Tribunale di Pisa – Sez. Lavoro, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 598/2023, con il quale è stato ad essa ingiunto il pagamento in favore di ella somma di € 693,95 oltre rivalutazione ed interessi, nonché le spese CP_2 di causa liquidate in € 237,00 per compenso, in € 21,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, a titolo di differenze retributive.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il lavoratore è dipendente della diversa società
e che, quindi, non è la datrice di lavoro del Parte_2 Organizzazione_1 con il quale non è mai intercorso alcun rapporto di lavoro e che le due società sono CP_2 del tutto autonome e distinte.
L'opponente ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opposto e, conseguentemente, la condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta equa e di giustizia. si è costituito ammettendo il difetto di legittimazione passiva della CP_2 [...]
in relazione al credito per differenze retributive azionato in via Controparte_1 monitoria, ma deducendo che trattasi di errore commesso in buona fede, alla luce del cambio di denominazione della società odierna opponente e dell'indirizzo per dalla stessa utilizzato.
****
L'opposizione è fondata.
E' infatti, pacifico e risulta anche dalla documentazione in atti, (buste paga) che il rapporto di lavoro è instaurato con e che quindi difetta la legittimazione Parte_2 passiva della odierna opponente per il credito legato alle differenze retributive spettanti all'opposto.
Va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo n. 167 emesso dal Tribunale di Pisa - Sez.
Lavoro il 17/5/2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a valori medi per le cause di lavoro, applicando la riduzione del 30% di cui all'art. 4, comma 4 del D.M. 55/14 stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
Non si rinvengono, invece, i requisiti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, non essendo provato il danno, posto che, tra l'altro, il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo.
P. Q. M.
il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 167/23 emesso dal
Tribunale di Pisa - Sez. Lavoro il 17/5/2023.
Condanna l'opposto a pagare le spese di lite della parte opponente, che liquida in € 360,50 oltre spese generali, cpa ed iva e spese vive.
Pisa, 5/6/2024
Il giudice
Dott.ssa Laura Pastacaldi