TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/07/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini all'udienza del 14.7.2025 ha pronunciato all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nelle cause in materia di previdenza in primo grado riunite nn.4344/2020, 10934/2023 e 3810/2024
R.G,
TRA
G Parte_1Controparte_1 CP_2
[...]
Con Avv. B DAPRILE, G BORRELLI, LEONARDIS
[...]
SCCI SPA
Controparte_4
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4344/2020 r.g., la società istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2019009516/DDL del 29.11.2019 con cui si contestavano una serie di irregolarità e s'intimava il pagamento delle somme ivi indicate. A sostegno dell'opposizione deduceva CP_ varie censure. L' si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza dell'azione unitamente a Interrotto il processo per fallimento di tale ultima società Controparte_4 il giudizio veniva riassunto e veniva per errore iscritto sotto il n. 10934/2023 r.g dianzi al dott.
[...] che rimetteva gli atti al Presidente di Sezione che con atto del 28.3.2024 assegnava il Per_1 procedimento al Giudicante, trattandosi di mera riassunzione del procedimento n.4344/2020 r.g.. Con successivo giudizio n.3810/2024 r.g. la stessa società chiedeva l'annullamento del avviso di addebito CP_ n.314 20124 00000 7913000 nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva solo l' ritualmente in giudizio contestando la fondatezza dell'azione. Riunite per connessione oggettiva e soggettiva ex art. 151 disp. att. cpc., le cause venivano istruite con prove documentali ed orali. All'udienza odierna la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. In relazione al giudizio n.10934/2023 r.g. va evidenziato che costituisce circostanza pacifica che il procedimento n.4344/2020 r.g., pendente dinanzi al Giudicante con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 3.7.2023 sia stato dichiarato interrotto per fallimento della
[...]
Controparte_4
1.2 Ex actis risulta che il ricorso per riassunzione risulta depositato in cancelleria in data
3.10.2024 sicche non può dubitarsi della tempestività del medesimo e pertanto va rigettata l'eccezione CP_ all'uopo sollevata dall'
1.3. Il fatto poi tale ricorso sia stato per errore iscritto quale nuovo procedimento n. 10934/2023
r.g anzichè quale atto interno al procedimento interrotto n. n.4344/2020 r.g., non ne esclude ex se il relativo effetto riassuntivo prodotto, in considerazione della chiaro contento del medesimo.
Diversamente opinando, dovrebbe escludersi qualsivoglia effetto a tale ricorso: tale soluzione è tuttavia incompatibile con il principio di conservazione degli atti che deve ritenersi prevalente nel caso di errori sul rito sulla forma dell'atto introduttivo (cfr. Cass. sez.un. n.297/2022), in ossequio al canone di ragionevole durata del processo. In definitiva, a dispetto del nuovo numero di iscrizione assunto dal ricorso in riassunzione de quo, esso spiega il suo effetto tipico riassuntivo in relazione al precedente giudizio n.4344/2020 r.g.: da ciò la disposta riunione dei medesimi.
2. Tanto chiarito va dichiaratala contumacia della Curatela del Fallimento della
[...] he sebbene ritualmente evocata non si è costituita in giudizio. Controparte_4
3. Nel merito con il verbale di accertamento gravato, si è contestato che il contratto di appalto di servizi corrente tra la società odierna opponente e la società fallita del 18.9.2017 integrava un contratto di somministrazione di lavoro nullo per difetto di forma scritta sicchè i lavoratori ivi individuati, formalmente dipendenti di quest'ultima, dovevano considerarsi di fatto dipendenti della prima.
Dunque, alla luce del verbale di accertamento il contratto de quo sarebbe fittizio.
4. Tanto chiarito, va notato che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto
(attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 cpc.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00). Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di impugnativa di verbale di accertamento, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile, sicchè sarebbe contra jus pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del
2 credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente (basta pensare, ad esempio ad un imprenditore con varie posizioni ed un'attività articolata o, comunque, estesa). In tali giudizi le contestazioni oggetto di ricorso riguardano, il più delle volte, la motivazione dell'atto e inducono il presunto debitore ad eccepire la carenza o addirittura l'assenza della motivazione. In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo, attiene all'onere probatorio (art. 2697 cc.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Cass. nn. 2275/2000 e 6110/1998; App. Roma, Sez. lavoro,
14/10/2008, Trib. Pisa, sent. n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
5.1. Invero, a più riprese la Suprema Corte (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord.,
07/11/2014, n. 23767 nonché Cass. civ. Sez. lavoro, 18-05-2010, n. 12108) ha chiarito che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale CP_2 ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. E' noto infatti che per giurisprudenza consolidata (cfr. in termini ex multis Cass. 5/6/2003 n. 9004 e Cass. 10/12/2002 n. 17555) i “verbali ispettivi”, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla P.A., hanno efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Il verbale di accertamento, rectius, ispettivo gravato vale, quindi, solo a documentare l'attività di accertamento compiuta dai funzionari su cui grava in ogni caso l'onere CP_2 probatorio dei fatti costitutivi del diritto prospettato nel contestato verbale ispettivo.
5.2. E' noto in particolare che il verbale di accertamento ha valenza nel presente giudizio di mero indizio secondo il consolidato orientamento pretorio per il quale:”Nel giudizio promosso dal contribuente per
l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_2 contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2012, n. Co 14965) nonché :” I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di
3 fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06-06-2008, n.
15073). CP_
6. Passando al caso di specie, con il verbale di accertamento gravato, come già accennato, l' ha contestato che l'appalto di servizi del 18.9.2017 corrente tra la società odierna opponente e la società fallita sarebbe fittizio, essendo volto al solo fine di somministrare alla prima dei lavoratori subordinati.
A riguardo della natura fittizia di tale contratto si è espressa di recente Corte d'appello di Bari Sez. Lav. CP_ n.560/2025 (intercorsa tra la società opponente e l'ente intimato) allegata in atti all' i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex ar.118 disp att. cpc che ha statuito a riguardo: “Osserva preliminarmente il
Collegio che il giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto dalla sulla scorta delle risultanze Parte_2 ispettive di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.202000004 del 22 ottobre 2021 (adottato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, sulla base di un precedente verbale n. 2019009516 del 29 CP_2 novembre 2019), ritenute come decisive all'esito di un attento esame della documentazione ivi richiamata ed esaminata. ..
…….È pacifico, infatti, che gli accertamenti ispettivi siano stati incardinati tenendo conto del contratto di appalto di servizi stipulato tra l'odierna appellante e la del 18.09.2017, con decorrenza dal Controparte_4
20.09.2017 fino al 31.12.2018, avente ad oggetto «servizi di manutenzione;
servizio di posa in opera» (all. 11 fasc. primo grado). Com'è noto, si è in presenza di un fittizio contratto di appalto — che simula una interposizione illecita di manodopera — quando lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente, mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che finiscono per risultare alle dipendenze effettive di quest'ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali. Ed è quanto avvenuto nella fattispecie, in cui gli ispettori hanno rilevato la non genuinità del contratto di appalto di servizi tra l'appellante e la
[...]
evidenziando che: a) quest'ultima società non disponeva di un'organizzazione autonoma dei mezzi Controparte_6 necessari, né esercitava autonomamente il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, come invece richiesto dagli artt.
1655 cod. civ. e 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003; b) i materiali e le attrezzature erano infatti forniti direttamente da
e i lavoratori rispondevano esclusivamente alle direttive del suo Amministratore Unico, senza alcun Parte_1 referente operativo di presso la sede della committente;
c) l'oggetto del contratto riguardava Controparte_4 semplici prestazioni di lavoro, risultando così privo della necessaria specificità per definire chiaramente il ruolo della società appaltatrice all'interno del processo produttivo;
d) infine, mancava il requisito del rischio d'impresa, evidenziato dal fatto che il corrispettivo pattuito veniva calcolato mensilmente sulla base delle ore effettivamente lavorate. Ebbene, come correttamente rilevato già dal Tribunale, la non ha mai confutato i fatti rappresentati nel verbale Parte_1 ispettivo del 29.11.2019 (e ripresi in quello successivo del 2021) né la contestata non genuinità del citato contratto di appalto di servizi, limitandosi ad allegare che tale contratto, seppur stipulato, non avrebbe mai avuto attuazione (pag. 8 appello e pag. 6 ricorso introduttivo) e che le parti avrebbero, invece, dato attuazione dl contratto di distacco stipulato sempre il 18.09.2017 (all. 12 fasc. primo grado). Anche tale prospettazione, peraltro generica e basata su allegazioni già motivatamente disattese dal primo giudice, non supera il vaglio di questa Corte, neppure alla luce del confronto con la normativa di riferimento. È infatti noto che il distacco, previsto dall'art. 30, comma 1, d.lgs. n.276/2003, comportando
4 la dissociazione tra titolarità del rapporto e utilizzo della prestazione lavorativa, costituisce nell'ordinamento giuridico lavoristico una eccezione alla regola generale, ragione per cui, per risultare legittimo, occorre che sia dotato di specifici requisiti, fra cui: a) un qualificato interesse della società distaccante;
b) la temporaneità del distacco;
c) la funzionalità del distacco allo svolgimento di una determinata attività lavorativa. Con specifico riferimento all'interesse del distaccante, la
Corte ha affermato che esso consiste in uno specifico interesse imprenditoriale, anche non economico, che consenta però di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, determinandosi una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso. (Cass., sez.
5, 9 giugno 2021, n. 16067); inoltre si è detto che l'interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l'importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui (Cass. civ. n. 7745 del 09.03.2022; Cass. civ., n.18959 del 2020); Quanto all'onere della prova, si è precisato che la prova dell'interesse del distaccante, costituendo requisito qualificante della fattispecie, è a carico del datore di lavoro (Cass. n.7517 del 2016) e l'accertamento sulla presenza dell'interesse al "distacco" costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n.17748 del 2004; Cass. n. 9694 del 2009; Cass. n.26138 del
2013). Ciò premesso, l'esame compiuto nella sentenza impugnata risulta pienamente conforme ai principi ermeneutici sopra richiamati, atteso che il Tribunale, lungi dall'addossare alla parte ricorrente l'onere della prova, ha valorizzato gli elementi positivi emergenti dalla documentazione acquisita (fra cui il contratto di distacco), per rilevarne il contrasto con la tesi di parte secondo cui, nella fattispecie, sarebbe intercorso un «effettivo e genuino contratto di distacco, pienamente conforme al modello legale delineato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, con conseguente insussistenza della pretesa contributiva» (cfr. p. 13 dell'appello). Al riguardo, si osserva innanzitutto che parte appellante non ha impugnato
l'affermazione del primo giudice secondo cui la natura dell'interesse dichiarato (ossia far «acquisire al proprio personale, assunto o da assumere, specifica e peculiare professionalità legata al tipo di lavori normalmente trattati dalla
), sarebbe smentita dall'estraneità dell'attività esercitata dalla società ovvero Parte_1 Controparte_4
«servizi di consulenza aziendale, strategica ed organizzativa» rispetto all'attività prettamente “edilizia” della
(affidataria di lavori edili «in prevalenza consistiti nella manutenzione di immobili di elevato pregio e Parte_1 valore storico e artistico o sottoposti a vincolo di destinazione culturale», come ammesso a pag. 11 appello). Parimenti incontestata risulta poi la scelta del Tribunale di assegnare rilievo decisorio, seppur aggiuntivo nell'ambito della motivazione, a quanto accertato dai funzionari ispettivi circa «l'inefficacia del contratto di distacco di personale e la mancata prova dell'effettuazione delle prescritte comunicazione di variazione al centro per l'impiego da effettuarsi entro cinque giorni dall'inizio del distacco». Non va poi trascurato che, sebbene nel contratto di distacco (lett. d) la società distaccante ha dichiarato che l'interesse all'operazione — individuato nell'acquisizione di una maggiore competenza tecnica e professionalità del proprio personale — sarebbe insorto con riferimento ai lavori di «recupero e restauro di un manufatto sottoposto a vincolo dei Beni Culturali», (ossia la «Casa del Capitano delle Reali Ferriere Borboniche»), in questa sede si sostiene, in evidente contraddizione, un'estensione dell'impiego dei lavoratori distaccati anche ad altri cantieri, e tanto in carenza di un analogo interesse oggettivo e attuale;
ciò si pone in contrasto con l'art. 30 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che, come detto, subordina la legittimità del distacco alla sussistenza di un interesse specifico e concreto del distaccante, che deve permanere per l'intera durata dell'utilizzazione del lavoratore presso il terzo. Non conduce a conclusioni differenti, contrariamente a quanto affermato dalla società, l'esame delle dichiarazioni rese dal teste
5 all'udienza del 12.10.2022, dipendente della essendosi lo stesso limitato a riferire che, nel il Tes_1 Parte_1 diverso cantiere della stazione centrale di Bari, «il responsabile del cantiere era il sig. che, se mal non Persona_2 ricordo, era dipendente della e, come capo cantiere, si occupava della gestione del cantiere e Controparte_4 degli operai, assegnando le attività da espletare durante la giornata. Preciso che io all'epoca dei fatti impiegavo strumentazione e utilizzavo vestiario per lavorazioni fornitomi da »; trattasi, a ben vedere, di Parte_3 affermazioni generiche e per nulla circostanziate, non essendo neppure esplicitate le effettive modalità di esercizio del potere direttivo del e di assegnazione dell'attività da svolgere al personale. Del resto, non solo il teste ha manifestato Per_2 perplessità in ordine all'effettiva dipendenza del dalla ma ha altresì dichiarato di non sapere dire Per_2 CP_4
«a quale società riferisse», ribadendo che «le strumentazioni e il vestiario utilizzati erano forniti dalla Parte_1
. Parimenti inconcludenti rispetto al quadro emerso risultano poi le isolate fatture (all. 13 fasc. primo grado) emesse
[...] dalla distaccante nei confronti della – che recano come causale «accordo di distacco ex art. 30 D.Lgs. Parte_1
276/2003» (peraltro, fatta eccezione per le fatture del 2019) – e la comunicazione Unilav trasmessa dalla
[...] il 06.04.2018 (all. 14 fasc. primo grado) –che riporta quale codice trasformazione “DL Controparte_4 distacco/comando” – trattandosi pur sempre di documentazione di formazione unilaterale ovvero proveniente dalle stesse parti il cui rapporto è oggetto di contestazione e dunque, di scarsa attendibilità.”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non pare dubbio la natura fittizia del rapporto de quo e per conseguenza la debenza delle somme reclamate con il verbale gravato, il cui quantum per altro non è stato oggetto di specifica censura dalla società opponente.
7. In relazione al giudizio n.3810/2024 r.g. va dichiarata la contumacia ed il difetto di legittimazione passiva di SCCI spa.
8. Nel merito, la fondatezza delle pretese di cui al predetto verbale di accertamento comporta il consequenziale rigetto del ricorso proposto, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.314 20124 00000
7913000 emesso sul presupposto esclusivo della fondatezza dello stesso verbale, come pure riconosciuto espressamente dall'ente intimato nella relativa memoria di costituzione.
9. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
6 2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
10. Per la soccombenza reciproca (connessa al rigetto dell'eccezione di tardività e di non ritualità del ricorso di riassunzione) le spese di causa vanno compensate. Nulla sulle spese per le parti contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulle cause riunite di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia della e di SCCI Controparte_7 spa e nulla si dispone sulle spese;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di SCCI SPA;
rigetta i ricorsi proposti, nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese tra le residue parti.
Bari 14.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini all'udienza del 14.7.2025 ha pronunciato all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nelle cause in materia di previdenza in primo grado riunite nn.4344/2020, 10934/2023 e 3810/2024
R.G,
TRA
G Parte_1Controparte_1 CP_2
[...]
Con Avv. B DAPRILE, G BORRELLI, LEONARDIS
[...]
SCCI SPA
Controparte_4
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.4344/2020 r.g., la società istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2019009516/DDL del 29.11.2019 con cui si contestavano una serie di irregolarità e s'intimava il pagamento delle somme ivi indicate. A sostegno dell'opposizione deduceva CP_ varie censure. L' si costituiva ritualmente in giudizio contestando la fondatezza dell'azione unitamente a Interrotto il processo per fallimento di tale ultima società Controparte_4 il giudizio veniva riassunto e veniva per errore iscritto sotto il n. 10934/2023 r.g dianzi al dott.
[...] che rimetteva gli atti al Presidente di Sezione che con atto del 28.3.2024 assegnava il Per_1 procedimento al Giudicante, trattandosi di mera riassunzione del procedimento n.4344/2020 r.g.. Con successivo giudizio n.3810/2024 r.g. la stessa società chiedeva l'annullamento del avviso di addebito CP_ n.314 20124 00000 7913000 nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva solo l' ritualmente in giudizio contestando la fondatezza dell'azione. Riunite per connessione oggettiva e soggettiva ex art. 151 disp. att. cpc., le cause venivano istruite con prove documentali ed orali. All'udienza odierna la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. In relazione al giudizio n.10934/2023 r.g. va evidenziato che costituisce circostanza pacifica che il procedimento n.4344/2020 r.g., pendente dinanzi al Giudicante con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 3.7.2023 sia stato dichiarato interrotto per fallimento della
[...]
Controparte_4
1.2 Ex actis risulta che il ricorso per riassunzione risulta depositato in cancelleria in data
3.10.2024 sicche non può dubitarsi della tempestività del medesimo e pertanto va rigettata l'eccezione CP_ all'uopo sollevata dall'
1.3. Il fatto poi tale ricorso sia stato per errore iscritto quale nuovo procedimento n. 10934/2023
r.g anzichè quale atto interno al procedimento interrotto n. n.4344/2020 r.g., non ne esclude ex se il relativo effetto riassuntivo prodotto, in considerazione della chiaro contento del medesimo.
Diversamente opinando, dovrebbe escludersi qualsivoglia effetto a tale ricorso: tale soluzione è tuttavia incompatibile con il principio di conservazione degli atti che deve ritenersi prevalente nel caso di errori sul rito sulla forma dell'atto introduttivo (cfr. Cass. sez.un. n.297/2022), in ossequio al canone di ragionevole durata del processo. In definitiva, a dispetto del nuovo numero di iscrizione assunto dal ricorso in riassunzione de quo, esso spiega il suo effetto tipico riassuntivo in relazione al precedente giudizio n.4344/2020 r.g.: da ciò la disposta riunione dei medesimi.
2. Tanto chiarito va dichiaratala contumacia della Curatela del Fallimento della
[...] he sebbene ritualmente evocata non si è costituita in giudizio. Controparte_4
3. Nel merito con il verbale di accertamento gravato, si è contestato che il contratto di appalto di servizi corrente tra la società odierna opponente e la società fallita del 18.9.2017 integrava un contratto di somministrazione di lavoro nullo per difetto di forma scritta sicchè i lavoratori ivi individuati, formalmente dipendenti di quest'ultima, dovevano considerarsi di fatto dipendenti della prima.
Dunque, alla luce del verbale di accertamento il contratto de quo sarebbe fittizio.
4. Tanto chiarito, va notato che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto
(attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 cpc.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00). Tali regole valgono a maggior ragione nei giudizi di impugnativa di verbale di accertamento, quale è quello in oggetto, laddove il debitore si trova di fronte ad un provvedimento il cui contenuto appare assai limitato, quando non addirittura inintelligibile, sicchè sarebbe contra jus pretendere che, in ossequio alla natura di attore formale, il ricorrente debba comunque formulare tutti i mezzi di prova attinenti alla infondatezza del
2 credito, ovvero debba presumere quale possa essere stata nella specie l'ipotesi a cui potrebbe riferirsi l'attività recuperatoria dell'ente (basta pensare, ad esempio ad un imprenditore con varie posizioni ed un'attività articolata o, comunque, estesa). In tali giudizi le contestazioni oggetto di ricorso riguardano, il più delle volte, la motivazione dell'atto e inducono il presunto debitore ad eccepire la carenza o addirittura l'assenza della motivazione. In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo, attiene all'onere probatorio (art. 2697 cc.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Cass. nn. 2275/2000 e 6110/1998; App. Roma, Sez. lavoro,
14/10/2008, Trib. Pisa, sent. n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
5.1. Invero, a più riprese la Suprema Corte (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord.,
07/11/2014, n. 23767 nonché Cass. civ. Sez. lavoro, 18-05-2010, n. 12108) ha chiarito che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale CP_2 ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. E' noto infatti che per giurisprudenza consolidata (cfr. in termini ex multis Cass. 5/6/2003 n. 9004 e Cass. 10/12/2002 n. 17555) i “verbali ispettivi”, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla P.A., hanno efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Il verbale di accertamento, rectius, ispettivo gravato vale, quindi, solo a documentare l'attività di accertamento compiuta dai funzionari su cui grava in ogni caso l'onere CP_2 probatorio dei fatti costitutivi del diritto prospettato nel contestato verbale ispettivo.
5.2. E' noto in particolare che il verbale di accertamento ha valenza nel presente giudizio di mero indizio secondo il consolidato orientamento pretorio per il quale:”Nel giudizio promosso dal contribuente per
l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_2 contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2012, n. Co 14965) nonché :” I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di
3 fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06-06-2008, n.
15073). CP_
6. Passando al caso di specie, con il verbale di accertamento gravato, come già accennato, l' ha contestato che l'appalto di servizi del 18.9.2017 corrente tra la società odierna opponente e la società fallita sarebbe fittizio, essendo volto al solo fine di somministrare alla prima dei lavoratori subordinati.
A riguardo della natura fittizia di tale contratto si è espressa di recente Corte d'appello di Bari Sez. Lav. CP_ n.560/2025 (intercorsa tra la società opponente e l'ente intimato) allegata in atti all' i cui rilievi si richiamano nella odierna sede ex ar.118 disp att. cpc che ha statuito a riguardo: “Osserva preliminarmente il
Collegio che il giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto dalla sulla scorta delle risultanze Parte_2 ispettive di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n.202000004 del 22 ottobre 2021 (adottato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, sulla base di un precedente verbale n. 2019009516 del 29 CP_2 novembre 2019), ritenute come decisive all'esito di un attento esame della documentazione ivi richiamata ed esaminata. ..
…….È pacifico, infatti, che gli accertamenti ispettivi siano stati incardinati tenendo conto del contratto di appalto di servizi stipulato tra l'odierna appellante e la del 18.09.2017, con decorrenza dal Controparte_4
20.09.2017 fino al 31.12.2018, avente ad oggetto «servizi di manutenzione;
servizio di posa in opera» (all. 11 fasc. primo grado). Com'è noto, si è in presenza di un fittizio contratto di appalto — che simula una interposizione illecita di manodopera — quando lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente, mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, che finiscono per risultare alle dipendenze effettive di quest'ultimo, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali. Ed è quanto avvenuto nella fattispecie, in cui gli ispettori hanno rilevato la non genuinità del contratto di appalto di servizi tra l'appellante e la
[...]
evidenziando che: a) quest'ultima società non disponeva di un'organizzazione autonoma dei mezzi Controparte_6 necessari, né esercitava autonomamente il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, come invece richiesto dagli artt.
1655 cod. civ. e 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003; b) i materiali e le attrezzature erano infatti forniti direttamente da
e i lavoratori rispondevano esclusivamente alle direttive del suo Amministratore Unico, senza alcun Parte_1 referente operativo di presso la sede della committente;
c) l'oggetto del contratto riguardava Controparte_4 semplici prestazioni di lavoro, risultando così privo della necessaria specificità per definire chiaramente il ruolo della società appaltatrice all'interno del processo produttivo;
d) infine, mancava il requisito del rischio d'impresa, evidenziato dal fatto che il corrispettivo pattuito veniva calcolato mensilmente sulla base delle ore effettivamente lavorate. Ebbene, come correttamente rilevato già dal Tribunale, la non ha mai confutato i fatti rappresentati nel verbale Parte_1 ispettivo del 29.11.2019 (e ripresi in quello successivo del 2021) né la contestata non genuinità del citato contratto di appalto di servizi, limitandosi ad allegare che tale contratto, seppur stipulato, non avrebbe mai avuto attuazione (pag. 8 appello e pag. 6 ricorso introduttivo) e che le parti avrebbero, invece, dato attuazione dl contratto di distacco stipulato sempre il 18.09.2017 (all. 12 fasc. primo grado). Anche tale prospettazione, peraltro generica e basata su allegazioni già motivatamente disattese dal primo giudice, non supera il vaglio di questa Corte, neppure alla luce del confronto con la normativa di riferimento. È infatti noto che il distacco, previsto dall'art. 30, comma 1, d.lgs. n.276/2003, comportando
4 la dissociazione tra titolarità del rapporto e utilizzo della prestazione lavorativa, costituisce nell'ordinamento giuridico lavoristico una eccezione alla regola generale, ragione per cui, per risultare legittimo, occorre che sia dotato di specifici requisiti, fra cui: a) un qualificato interesse della società distaccante;
b) la temporaneità del distacco;
c) la funzionalità del distacco allo svolgimento di una determinata attività lavorativa. Con specifico riferimento all'interesse del distaccante, la
Corte ha affermato che esso consiste in uno specifico interesse imprenditoriale, anche non economico, che consenta però di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, determinandosi una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso. (Cass., sez.
5, 9 giugno 2021, n. 16067); inoltre si è detto che l'interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l'importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui (Cass. civ. n. 7745 del 09.03.2022; Cass. civ., n.18959 del 2020); Quanto all'onere della prova, si è precisato che la prova dell'interesse del distaccante, costituendo requisito qualificante della fattispecie, è a carico del datore di lavoro (Cass. n.7517 del 2016) e l'accertamento sulla presenza dell'interesse al "distacco" costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n.17748 del 2004; Cass. n. 9694 del 2009; Cass. n.26138 del
2013). Ciò premesso, l'esame compiuto nella sentenza impugnata risulta pienamente conforme ai principi ermeneutici sopra richiamati, atteso che il Tribunale, lungi dall'addossare alla parte ricorrente l'onere della prova, ha valorizzato gli elementi positivi emergenti dalla documentazione acquisita (fra cui il contratto di distacco), per rilevarne il contrasto con la tesi di parte secondo cui, nella fattispecie, sarebbe intercorso un «effettivo e genuino contratto di distacco, pienamente conforme al modello legale delineato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, con conseguente insussistenza della pretesa contributiva» (cfr. p. 13 dell'appello). Al riguardo, si osserva innanzitutto che parte appellante non ha impugnato
l'affermazione del primo giudice secondo cui la natura dell'interesse dichiarato (ossia far «acquisire al proprio personale, assunto o da assumere, specifica e peculiare professionalità legata al tipo di lavori normalmente trattati dalla
), sarebbe smentita dall'estraneità dell'attività esercitata dalla società ovvero Parte_1 Controparte_4
«servizi di consulenza aziendale, strategica ed organizzativa» rispetto all'attività prettamente “edilizia” della
(affidataria di lavori edili «in prevalenza consistiti nella manutenzione di immobili di elevato pregio e Parte_1 valore storico e artistico o sottoposti a vincolo di destinazione culturale», come ammesso a pag. 11 appello). Parimenti incontestata risulta poi la scelta del Tribunale di assegnare rilievo decisorio, seppur aggiuntivo nell'ambito della motivazione, a quanto accertato dai funzionari ispettivi circa «l'inefficacia del contratto di distacco di personale e la mancata prova dell'effettuazione delle prescritte comunicazione di variazione al centro per l'impiego da effettuarsi entro cinque giorni dall'inizio del distacco». Non va poi trascurato che, sebbene nel contratto di distacco (lett. d) la società distaccante ha dichiarato che l'interesse all'operazione — individuato nell'acquisizione di una maggiore competenza tecnica e professionalità del proprio personale — sarebbe insorto con riferimento ai lavori di «recupero e restauro di un manufatto sottoposto a vincolo dei Beni Culturali», (ossia la «Casa del Capitano delle Reali Ferriere Borboniche»), in questa sede si sostiene, in evidente contraddizione, un'estensione dell'impiego dei lavoratori distaccati anche ad altri cantieri, e tanto in carenza di un analogo interesse oggettivo e attuale;
ciò si pone in contrasto con l'art. 30 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che, come detto, subordina la legittimità del distacco alla sussistenza di un interesse specifico e concreto del distaccante, che deve permanere per l'intera durata dell'utilizzazione del lavoratore presso il terzo. Non conduce a conclusioni differenti, contrariamente a quanto affermato dalla società, l'esame delle dichiarazioni rese dal teste
5 all'udienza del 12.10.2022, dipendente della essendosi lo stesso limitato a riferire che, nel il Tes_1 Parte_1 diverso cantiere della stazione centrale di Bari, «il responsabile del cantiere era il sig. che, se mal non Persona_2 ricordo, era dipendente della e, come capo cantiere, si occupava della gestione del cantiere e Controparte_4 degli operai, assegnando le attività da espletare durante la giornata. Preciso che io all'epoca dei fatti impiegavo strumentazione e utilizzavo vestiario per lavorazioni fornitomi da »; trattasi, a ben vedere, di Parte_3 affermazioni generiche e per nulla circostanziate, non essendo neppure esplicitate le effettive modalità di esercizio del potere direttivo del e di assegnazione dell'attività da svolgere al personale. Del resto, non solo il teste ha manifestato Per_2 perplessità in ordine all'effettiva dipendenza del dalla ma ha altresì dichiarato di non sapere dire Per_2 CP_4
«a quale società riferisse», ribadendo che «le strumentazioni e il vestiario utilizzati erano forniti dalla Parte_1
. Parimenti inconcludenti rispetto al quadro emerso risultano poi le isolate fatture (all. 13 fasc. primo grado) emesse
[...] dalla distaccante nei confronti della – che recano come causale «accordo di distacco ex art. 30 D.Lgs. Parte_1
276/2003» (peraltro, fatta eccezione per le fatture del 2019) – e la comunicazione Unilav trasmessa dalla
[...] il 06.04.2018 (all. 14 fasc. primo grado) –che riporta quale codice trasformazione “DL Controparte_4 distacco/comando” – trattandosi pur sempre di documentazione di formazione unilaterale ovvero proveniente dalle stesse parti il cui rapporto è oggetto di contestazione e dunque, di scarsa attendibilità.”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non pare dubbio la natura fittizia del rapporto de quo e per conseguenza la debenza delle somme reclamate con il verbale gravato, il cui quantum per altro non è stato oggetto di specifica censura dalla società opponente.
7. In relazione al giudizio n.3810/2024 r.g. va dichiarata la contumacia ed il difetto di legittimazione passiva di SCCI spa.
8. Nel merito, la fondatezza delle pretese di cui al predetto verbale di accertamento comporta il consequenziale rigetto del ricorso proposto, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.314 20124 00000
7913000 emesso sul presupposto esclusivo della fondatezza dello stesso verbale, come pure riconosciuto espressamente dall'ente intimato nella relativa memoria di costituzione.
9. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
6 2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
10. Per la soccombenza reciproca (connessa al rigetto dell'eccezione di tardività e di non ritualità del ricorso di riassunzione) le spese di causa vanno compensate. Nulla sulle spese per le parti contumaci.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulle cause riunite di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia della e di SCCI Controparte_7 spa e nulla si dispone sulle spese;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di SCCI SPA;
rigetta i ricorsi proposti, nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese tra le residue parti.
Bari 14.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
7