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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/12/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. MA Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 851, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 1437/2024, pubblicata in data 24/05/2024, del
Tribunale di Foggia in composizione monocratica , reiettiva di opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta ai sensi degli artt. 22 della L. n. 689/1981 e 6 del
D. Lgs. n. 150/2011,
TRA
titolare dell'impresa individuale LA di TA IG, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.t i Ottavio Porto, in virtù di mandato allegato al ricorso in appello depositato in data 24/06/2024, e MA LE RA, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore e difensore depositata in data 28/10/2024, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RA sito in Catanzaro alla via Lungomare n. 531 (indirizzo p.e.c. fax 0961/552844), Email_1
– appellante –
E
in persona del Direttore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari alla via Melo n. 97, è domiciliata ex lege,
– appellata –
Proc. n. 851/2024 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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All'udienza del giorno 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A.
Con sentenza n. 1437/2024, pubblicata in data 24/05/2024, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica , definitivamente pronunciando sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
– DT VIII , Molise e Basilicata – Controparte_1 CP_2
Sezione Operativa e Territoriale di Foggia [ Controparte_1
Sezione operativa di Foggia , con ordinanza prot. n. 22630 del 14/04/2023,
[...] notificata in data 08/05/2023, aveva ordinato a titolare dell'impresa Parte_1 individuale LA di , il pagamento di €. 20.000,00 (oltre alle spese Parte_1 di notifica), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1 comma
923° primo periodo della L. n. 208/2015 , e disposto nei confronti del la Pt_1 confisca e la distruzione delle apparecchiature informatiche, ai sensi dell'art. 20 comma
4° della L. n. 689/1981, per la violazione dell'art. 7 comma 3°-quater del D.L. n.
158/20122, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, giusta “processo verbale di verifica operazioni compiute e violazioni constatate” redatto in data
05/07/2018 da personale della Polizia di Stato e dell' Controparte_3
Molise, dal quale emergeva che il aveva messo a disposizione n. 3 CP_4 Pt_1 personal computer che, attraverso la connessione telematica al web, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio del gioco a distanza ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo autorizzatorio e /o concessorio rilasciato dalle competenti autorità .
Con ricorso depositato in data 22/05/2023, aveva proposto opposizione , Parte_1 ex artt. 22 della L. n. 689/1981 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 , avverso la predetta ordinanza-ingiunzione, eccependone l'illegittimità ed infondatezza (l'opponente aveva dedotto, da un lato, che i personal computer non presentavano le caratteristiche richieste dalle disposizioni di legge e dunque non rientra vano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di legge poste a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione e, da altro lato, che difettavano indizi comprovanti l'avvenuta messa a disposizione dei computer e la libera navigazione da parte della clientela )], disattesa ogni altra istanza
Proc. n. 851/2024 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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ed eccezione, così provvedeva: 1) rigettava il ricorso;
2) condannava il ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite, che liquidava in €.
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso , C.P.A. e I.V.A. come per legge.
I.B. IL G IU D IZ IO D I APPELL O.
I.B.
1. con ricorso depositato in data 24/06/2024, proponeva Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte di voler così provvedere: 1) in via preliminare, inaudita altera parte, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351 comma 2° e 283 c.p.c.; 2) in via principale e nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado;
3) condannare l'appellata alla rifusione di spese e competenze professionali del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Co
.
2. in persona del Direttore Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con memoria depositata in data 18/09/2024, si costituiva nel giudizio di appello, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo a questa Corte di appello di voler così provvedere: 1) rigettare l'appello, ivi inclusa la domanda cautelare, siccome inammissibile e/o infondato;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
I.B.
3. Con provvedimento in data 21/01/2025 la Corte, rilevato che pendeva, dinanzi al Giudice delle leggi, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3°-quater del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.
189/2012, e dell'art. 1 comma 923° primo periodo della L. n. 208/2015 , rinviava la causa all'udienza del giorno 21/10/2025 per la discussione e la lettura del dispositivo.
I.B.
4. All'udienza del giorno 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. Con provvedimento dirigenziale n. 178 del 12/09/2025,
[...]
preso atto della sentenza n. 104 in data 07/05/2025, Controparte_1 depositata in data 10/07/2025, della Corte costituzionale [dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3°-quater del D.L. n. 158/2012,
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convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, e dell'art. 1 comma 923° primo periodo della L. n. 208/2015 ( nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa di €. 20.000,00 per la violazione dell'art. 7 comma 3°-quater del
D.L. n. 158/2012, come convertito)], in applicazione dell'art. 21-nonies della L.
n. 241/1990, ha disposto nei confronti di sussistendo ragioni di Parte_1 interesse pubblico, l'annullamento d'ufficio, in autotutela, dell'ordinanza- ingiunzione prot. n. 22630 del 14/04/2023 e lo sgravio totale del ruolo avente partita identificativa n. 2023C0023606 iscritta a seguito dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione de qua.
All'annullamento d'ufficio dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 22630 del
14/04/2023, impugnata da nel presente giudizio, non può che Parte_1 conseguire la cessazione della materia del contendere .
II.B. L'art. 92 comma 2° c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 13 del D.L. n.
132/2014 e modificato, in sede di conversione, dalla L. n. 162/2014 (applicabile, ratione temporis, al caso in esame), recita: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, dichiarò l'illegittimità costituzionale del comma 2° dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dal D.L. n.
132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto, che il potere di annullamento di ufficio dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 22630 del
14/04/2023 è stato esercitato da Controparte_1 giusta citato provvedimento n. 178 del 12/09/2025, in ragione non dell'originaria illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione, bensì della sopra citata pronuncia n.
104/2025 della Corte costituzionale, comportante la caducazione ex tunc delle disposizioni normative sulla base delle quali l'ordinanza-ingiunzione de qua era stata emessa nei confronti del . Pt_1
La su descritta situazione è quietamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 92
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comma 2° c.p.c., atteso che l'espunzione di una norma dall'ordinamento giuridico per effetto di un evento, sopravvenuto e non prevedibile, come una riforma legislativa o un intervento della Corte costituzionale , può essere senz'altro qualificata “grave ed eccezionale ragione”, del tutto “analoga” alle altre gravi ed eccezionali ragioni introdotte dal legislatore nel codice di rito civile nel 2014 (si pensi, a tal proposito, al «caso di assoluta novità della questione trattata» e/o al
«mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» ora espressamente previsti, quale motivo di compensazione delle spese processuali tra le parti, dal novellato art. 92 comma 2° c.p.c. ).
Quanto sopra esposto giustifica la compensazione, per intero, delle spese processuali tra le parti.
II.C. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui al l'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall'art. 1 comma 17° della
L. n. 228/2012, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi – tipici – in essa previsti (rigetto dell'impugnazione; declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione)3 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione4 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica5.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 851/2024 R.G.A.C.C.,
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sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
24/06/2024, nei confronti di in Controparte_1 persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.
1437/2024, pubblicata in data 27/05/2024, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa, per intero, le spese processuali tra le parti .
Bari, 21 ottobre 2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MICH ELE IP
IL PRESID EN TE
DO TT. MA IT
CP_ Proc. n. 851/2024 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. Cass., n. 13199/2013. 2 c.d. decreto AL (N.d.E.). 3 cfr. Cass., n. 3542/2017; Cass., ord. n. 20697/2021. In senso analogo (nella diversa ipotesi estinzione del giudizio) Cass., ord. n. 19560/2015; Cass., ord. n. 25485/2018. 4 v. Cass., ord. n. 19562/2015. 5 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione). Ancor più di recente, altresì, arg. ex Cass., sez. un., ord. n. 19976/2024 (che, in ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, ha statuito l'insussistenza dei presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. MA Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 851, avente per oggetto appello avverso la sentenza n. 1437/2024, pubblicata in data 24/05/2024, del
Tribunale di Foggia in composizione monocratica , reiettiva di opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta ai sensi degli artt. 22 della L. n. 689/1981 e 6 del
D. Lgs. n. 150/2011,
TRA
titolare dell'impresa individuale LA di TA IG, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.t i Ottavio Porto, in virtù di mandato allegato al ricorso in appello depositato in data 24/06/2024, e MA LE RA, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore e difensore depositata in data 28/10/2024, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RA sito in Catanzaro alla via Lungomare n. 531 (indirizzo p.e.c. fax 0961/552844), Email_1
– appellante –
E
in persona del Direttore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari alla via Melo n. 97, è domiciliata ex lege,
– appellata –
Proc. n. 851/2024 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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All'udienza del giorno 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A.
Con sentenza n. 1437/2024, pubblicata in data 24/05/2024, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica , definitivamente pronunciando sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
– DT VIII , Molise e Basilicata – Controparte_1 CP_2
Sezione Operativa e Territoriale di Foggia [ Controparte_1
Sezione operativa di Foggia , con ordinanza prot. n. 22630 del 14/04/2023,
[...] notificata in data 08/05/2023, aveva ordinato a titolare dell'impresa Parte_1 individuale LA di , il pagamento di €. 20.000,00 (oltre alle spese Parte_1 di notifica), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1 comma
923° primo periodo della L. n. 208/2015 , e disposto nei confronti del la Pt_1 confisca e la distruzione delle apparecchiature informatiche, ai sensi dell'art. 20 comma
4° della L. n. 689/1981, per la violazione dell'art. 7 comma 3°-quater del D.L. n.
158/20122, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, giusta “processo verbale di verifica operazioni compiute e violazioni constatate” redatto in data
05/07/2018 da personale della Polizia di Stato e dell' Controparte_3
Molise, dal quale emergeva che il aveva messo a disposizione n. 3 CP_4 Pt_1 personal computer che, attraverso la connessione telematica al web, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio del gioco a distanza ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo autorizzatorio e /o concessorio rilasciato dalle competenti autorità .
Con ricorso depositato in data 22/05/2023, aveva proposto opposizione , Parte_1 ex artt. 22 della L. n. 689/1981 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 , avverso la predetta ordinanza-ingiunzione, eccependone l'illegittimità ed infondatezza (l'opponente aveva dedotto, da un lato, che i personal computer non presentavano le caratteristiche richieste dalle disposizioni di legge e dunque non rientra vano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di legge poste a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione e, da altro lato, che difettavano indizi comprovanti l'avvenuta messa a disposizione dei computer e la libera navigazione da parte della clientela )], disattesa ogni altra istanza
Proc. n. 851/2024 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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ed eccezione, così provvedeva: 1) rigettava il ricorso;
2) condannava il ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite, che liquidava in €.
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso , C.P.A. e I.V.A. come per legge.
I.B. IL G IU D IZ IO D I APPELL O.
I.B.
1. con ricorso depositato in data 24/06/2024, proponeva Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte di voler così provvedere: 1) in via preliminare, inaudita altera parte, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351 comma 2° e 283 c.p.c.; 2) in via principale e nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado;
3) condannare l'appellata alla rifusione di spese e competenze professionali del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Co
.
2. in persona del Direttore Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con memoria depositata in data 18/09/2024, si costituiva nel giudizio di appello, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo a questa Corte di appello di voler così provvedere: 1) rigettare l'appello, ivi inclusa la domanda cautelare, siccome inammissibile e/o infondato;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.
I.B.
3. Con provvedimento in data 21/01/2025 la Corte, rilevato che pendeva, dinanzi al Giudice delle leggi, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3°-quater del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n.
189/2012, e dell'art. 1 comma 923° primo periodo della L. n. 208/2015 , rinviava la causa all'udienza del giorno 21/10/2025 per la discussione e la lettura del dispositivo.
I.B.
4. All'udienza del giorno 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte pronunciava e pubblicava sentenza mediante deposito del dispositivo.
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. Con provvedimento dirigenziale n. 178 del 12/09/2025,
[...]
preso atto della sentenza n. 104 in data 07/05/2025, Controparte_1 depositata in data 10/07/2025, della Corte costituzionale [dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma 3°-quater del D.L. n. 158/2012,
Proc. n. 851/2024 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012, e dell'art. 1 comma 923° primo periodo della L. n. 208/2015 ( nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa di €. 20.000,00 per la violazione dell'art. 7 comma 3°-quater del
D.L. n. 158/2012, come convertito)], in applicazione dell'art. 21-nonies della L.
n. 241/1990, ha disposto nei confronti di sussistendo ragioni di Parte_1 interesse pubblico, l'annullamento d'ufficio, in autotutela, dell'ordinanza- ingiunzione prot. n. 22630 del 14/04/2023 e lo sgravio totale del ruolo avente partita identificativa n. 2023C0023606 iscritta a seguito dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione de qua.
All'annullamento d'ufficio dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 22630 del
14/04/2023, impugnata da nel presente giudizio, non può che Parte_1 conseguire la cessazione della materia del contendere .
II.B. L'art. 92 comma 2° c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 13 del D.L. n.
132/2014 e modificato, in sede di conversione, dalla L. n. 162/2014 (applicabile, ratione temporis, al caso in esame), recita: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, dichiarò l'illegittimità costituzionale del comma 2° dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dal D.L. n.
132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto, che il potere di annullamento di ufficio dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 22630 del
14/04/2023 è stato esercitato da Controparte_1 giusta citato provvedimento n. 178 del 12/09/2025, in ragione non dell'originaria illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione, bensì della sopra citata pronuncia n.
104/2025 della Corte costituzionale, comportante la caducazione ex tunc delle disposizioni normative sulla base delle quali l'ordinanza-ingiunzione de qua era stata emessa nei confronti del . Pt_1
La su descritta situazione è quietamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 92
Proc. n. 851/2024 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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comma 2° c.p.c., atteso che l'espunzione di una norma dall'ordinamento giuridico per effetto di un evento, sopravvenuto e non prevedibile, come una riforma legislativa o un intervento della Corte costituzionale , può essere senz'altro qualificata “grave ed eccezionale ragione”, del tutto “analoga” alle altre gravi ed eccezionali ragioni introdotte dal legislatore nel codice di rito civile nel 2014 (si pensi, a tal proposito, al «caso di assoluta novità della questione trattata» e/o al
«mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» ora espressamente previsti, quale motivo di compensazione delle spese processuali tra le parti, dal novellato art. 92 comma 2° c.p.c. ).
Quanto sopra esposto giustifica la compensazione, per intero, delle spese processuali tra le parti.
II.C. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui al l'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall'art. 1 comma 17° della
L. n. 228/2012, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi – tipici – in essa previsti (rigetto dell'impugnazione; declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione)3 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione4 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica5.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 851/2024 R.G.A.C.C.,
Proc. n. 851/2024 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
24/06/2024, nei confronti di in Controparte_1 persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.
1437/2024, pubblicata in data 27/05/2024, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa, per intero, le spese processuali tra le parti .
Bari, 21 ottobre 2025.
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CP_ Proc. n. 851/2024 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 v. Cass., n. 13199/2013. 2 c.d. decreto AL (N.d.E.). 3 cfr. Cass., n. 3542/2017; Cass., ord. n. 20697/2021. In senso analogo (nella diversa ipotesi estinzione del giudizio) Cass., ord. n. 19560/2015; Cass., ord. n. 25485/2018. 4 v. Cass., ord. n. 19562/2015. 5 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione). Ancor più di recente, altresì, arg. ex Cass., sez. un., ord. n. 19976/2024 (che, in ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, ha statuito l'insussistenza dei presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato).