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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 7473 dell'anno 2021 del Registro
Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1
rappresentata e difesa dall' avvocato Cataldo Balducci
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Prefetto “pro tempore” Controparte_1
APPELLATA NON COSTITUITA
--------------------------
All' udienza del 3 aprile 2025, la causa è stata decisa con lettura in aula del dispositivo.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il 14 novembre 2019, il Prefetto della Provincia di emetteva cinque distinte CP_1
ordinanze con le quali ingiungeva, alla “ , il pagamento Parte_1
della sanzione amministrativa di € 844,00 per ognuna di loro, oltre spese, per avere, in violazione degli artt. 23 4° co. e 11 C.d.S., collocato alcune preinsegne pubblicitarie, senza la prescritta autorizzazione dell'ente proprietaria della strada, Città Metropolitana di Bari”, sulla S.P. 236, in agro di Sannicandro di
Bari. Avverso dette ordinanze la “ ” proponeva, con ricorso depositato il Parte_1
20 gennaio 2020, opposizione davanti al Giudice di Pace di CP_1
Denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 D.Lgs. n. 285/1992,
per eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria, sostanzialmente sostenendo di non essere proprietaria degli impianti pubblicitari sanzionati e di non avere concorso nella realizzazione degli illeciti contestati.
Eccepiva, inoltre, che gli impianti in questione era stati regolarmente autorizzati.
Concludeva chiedendo, previa sospensione della loro esecutorietà,
l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Le resistenti si costituivano in giudizio mediante deposito di una memoria a firma del Comandante della Polizia Metropolitana.
Eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della Città
Metropolitana di Bari e comunque la totale infondatezza del ricorso, del quale chiedevano il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
Con sentenza n. 1957/20, depositata il 30 novembre 2020, il Giudice di Pace
rigettava il ricorso e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Proponeva appello, nei confronti della sola la “ Controparte_1 Parte_1
sostenendo: che gli impianti in questione non erano, come
[...]
erroneamente sostenuto dal primo giudice, privi di autorizzazione;
che le ordinanze in questione non risultavano essere state sufficientemente motivate;
che non era stata in alcun modo dimostrata la corresponsabilità solidale della
“ ” in ordine alla violazione contestata. Parte_1
Chiedevano la sospensione dell'impugnata sentenza e, in totale riforma della medesima, l'annullamento della stessa e delle ordinanze opposte.
Il tutto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo va ribadito come gli impianti pubblicitari contravvenzionati non possono essere considerati provvisti di autorizzazione.
Le concessioni allegate agli atti del giudizio, infatti, avevano tutte validità
triennale e avrebbero potuto essere rinnovate, a determinate condizioni, su istanza del concessionario.
Non risulta che tale rinnovo sia mai intervenuto e pertanto risulta applicabile, al caso di specie, il principio generale per il quale l'atto amministrativo a tempo determinato, in assenza di proroga o rinnovo, perde validità ed efficacia una volta scaduto il termine ivi previsto.
In sostanza, autorizzazione scaduta equivale a mancanza di autorizzazione,
sicchè del tutto ininfluente appare la circostanza che le ordinanze opposte abbiano fatto riferimento all'assenza di autorizzazioni, invece che ad autorizzazioni originariamente concesse e non più valide.
La doglianza dell'appellante sul punto appare, pertanto, a dir poco infondata.
Allo stesso modo, non può minimamente condividersi la richiesta di annullamento delle ordinanze “de quibus” perché prive di sufficiente motivazione.
Dal contenuto delle stesse, infatti, si evincono chiaramente: il tipo di condotta contestata;
la violazione commessa;
la norma che prevede la punibilità della medesima.
Tutte le ordinanze, inoltre, richiamavano e facevano proprie le motivazioni esplicite di cui alle controdeduzioni dell'organo accertatore, esplicitate in risposta ai ricorsi gerarchici amministrativi proposti dall'odierna appellante. Detta motivazione, anche se per “relationem”, costituisce ulteriore prova della pretestuosità della doglianza formulata, sul punto, dalla “ ” posto Parte_1
che il difetto di motivazione di un atto sanzionatorio amministrativo comporta la nullità dell'atto medesimo allorquando non consenta di individuare la condotta contestata ed il precetto normativo violato, impedendo all'ingiunto di esercitare il proprio diritto di difesa e di contrastare efficacemente la pretesa punitiva della P.A.
Tutti questi elementi non sono, nel caso di specie, minimamente ravvisabili.
Per finire, anche il terzo motivo di appello risulta privo di fondamento.
La “ non è stata contravvenzionata perché proprietaria degli Parte_1
impianti contestati, ma perché li avrebbe, genericamente “collocati”.
In sostanza, la odierna appellante è stata contravvenzionata quale concorrente nell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 197 dell'allora vigente C.d.S..
Per la prova della sussistenza dell'illecito e della responsabilità o corresponsabilità dell'illecito, come precisato dalla Suprema Corte (Cass.
23/2/2018, n. 4424), la P.A. può avvalersi anche di presunzioni.
Nel caso di specie, da un lato la appellante ha dichiarato di “commercializzare gli spazi pubblicitari” degli impianti in questione, da un altro lato, da un controllo effettuato presso le aziende “pubblicizzate” (“Pietra Perla” ed “M.D.
Discount”) è emerso (e la circostanza non risulta seriamente e specificamente contestata dalla ingiunta) che la “ ” avrebbe fatturato i canoni di Parte_1
noleggio degli impianti “di competenza” delle aziende sopra citate.
Allo stesso modo, risultano essere stati acquisiti i contratti di locazione di spazi pubblicitari (sottoscritti in data successiva a quella della cessione di ramo di azienda della “Passepartout Sistemi s.r.l.” – originaria titolare delle concessioni pubblicitarie - in favore della “ ) dai quali si evince che la “ Controparte_2 [...]
” si impegnava ad eseguire le opere di posa, pulizia, manutenzione Parte_1
ordinaria e straordinaria di ogni singolo impianto oggetto dei contratti. Può dirsi pertanto sufficientemente provata la corresponsabilità dell'odierna appellante, non solo quale beneficiaria economica finale della gestione ed utilizzazione degli impianti contravvenzionati, nella commissione degli illeciti oggetto delle impugnate ordinanze, salva, ovviamente, la responsabilità solidale di altri soggetti, identificati o da identificare.
La già menzionata cessione del ramo di azienda in favore della “ , CP_2 CP_2
per finire, appare del tutto irrilevante e estranea ai fini della decisione del presente giudizio.
Nulla va statuito sulle spese di lite, non essendosi la parte vittoriosa costituita in giudizio.
L'appellante va infine condannato al pagamento, ex art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002, di una somma pari all'importo del contributo unificato già
versato per la proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il
31/05/2021 dalla avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di n. 1957/2020 del 30.11.20202, preso atto della non CP_1
costituzione della convenuta così provvede:
- Rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
- condanna l'appellante al versamento ex art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2022 di una somma pari all'importo del contributo già versato per la proposizione della presente impugnazione.
Bari, 08.04.2025
Il Giudice