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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/10/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Maggioni Presidente dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato a [...] il [...], difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PLATANIA MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nata a [...] il [...], difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 GERRATANA MARIAGRAZIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale trasformata in consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025 il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, dispone la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimette la causa in decisione.
Richiesto il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 18.8.2018, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica dell'anno 2018, al numero 125, parte II, serie A. Dall'unione sono nati i figli Per_1 (3.10.2019) e (24.4.2023). Per_2
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 28.4.2025; parte resistente si costituisce con memoria depositata il 25.7.2025.
pagina 1 di 5 Nella pendenza dei termini per il deposito delle successive memorie le parti raggiungono un accordo ed all'udienza del 25.9.2025, davanti al giudice delegato, rappresentano di aver depositato richiesta congiunta di modifica del giudizio da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 5 pagina 3 di 5 pagina 4 di 5 Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario il 18.8.2018, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica del 2018, al n. 125 parte II serie A, omologando le condizioni concordate dalle parti come da motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ragusa, 30.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Maggioni Presidente dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato a [...] il [...], difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PLATANIA MARIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nata a [...] il [...], difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 GERRATANA MARIAGRAZIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale trasformata in consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.9.2025 il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, dispone la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimette la causa in decisione.
Richiesto il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 18.8.2018, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica dell'anno 2018, al numero 125, parte II, serie A. Dall'unione sono nati i figli Per_1 (3.10.2019) e (24.4.2023). Per_2
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 28.4.2025; parte resistente si costituisce con memoria depositata il 25.7.2025.
pagina 1 di 5 Nella pendenza dei termini per il deposito delle successive memorie le parti raggiungono un accordo ed all'udienza del 25.9.2025, davanti al giudice delegato, rappresentano di aver depositato richiesta congiunta di modifica del giudizio da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 5 pagina 3 di 5 pagina 4 di 5 Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio con rito concordatario il 18.8.2018, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica del 2018, al n. 125 parte II serie A, omologando le condizioni concordate dalle parti come da motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ragusa, 30.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 5 di 5