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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9522 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 19948 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. , con il patrocinio deli avv.ti VITALI ROSSELLA, Parte_1 C.F._1
PROMONTORIO LA, CE TE e NI LD CO ed elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 61 20121 MILANO presso il difensore avv. VITALI ROSSELLA
ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LL MA, elettivamente domiciliato in CORSO BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO presso il difensore avv. LL MA CONVENUTO
Oggi 10/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to NI LD CO Parte_1
Per , l'avv.to LL MA Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità, chiedendo concordemente di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,00, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,05.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19948/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio deli avv.ti VITALI ROSSELLA, Parte_1 C.F._1
PROMONTORIO LA, CE TE e NI LD CO ed elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 61 20121 MILANO presso il difensore avv. VITALI ROSSELLA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LL MA, elettivamente domiciliato in CORSO BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO presso il difensore avv. LL MA CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°3921/23 emesso in data 21/02/23 dal Tribunale di Milano
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 20/02/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dall'opposizione del sig. al decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n.3921/23, emesso in data 21.02.23 e pubblicato in data 21.02.23, regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del sito in Controparte_3
Milano in persona dell'amministratore pro tempore, nel procedimento n° 48563/22 RG, gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro € 9.827,41 oltre interessi e spese della procedura, oltre al 15% per spese
2 generali, iva e cpa, ed oltre alle successive occorrende.
Gli opponenti contestando la debenza della somma ingiunta, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano RG n.48563/22 per le ragioni di cui in narrativa;
In via
Pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. ovverosia Parte_1 la sua estraneità al giudizio, e quindi di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano RG n. 48563/22 nei suoi confronti;
Nel merito: accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal
Tribunale di Milano Rg n. 48563/22 è illegittimo e privo di fondamento e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo con ogni conseguenziale pronuncia.
La causa veniva assegnata a questo giudice.
Si costituiva in giudizio il chiedendo: In via preliminare - dichiarare Controparte_4 improcedibile l'opposizione in quanto tardiva per tutti motivi esposti in narrativa;
In via sempre preliminare e- Accertare e dichiarare in via subordinata e in ogni caso la tardività dell'opposizione instaurata da controparte e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione formulata e confermare il decreto n.3921/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.2.2023 nel procedimento RG 48563/2022; In ogni caso, sempre in via preliminare rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito in via pregiudiziale e principale: - rigettare le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per le motivazioni di cui in narrativa, come meglio ritenuto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito – in ogni caso: accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti del signor Controparte_3 [...] della somma pari ad €.9.827,41 o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito Parte_1 dell'espletanda istruttoria, per le causali in atti, e conseguentemente condannare il signor Parte_1
a pagare al detta somma oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo Controparte_5 effettivo;
In ogni caso: - condannare parte opponente alla rifusione delle spese di lite sia della fase monitoria sia del presente giudizio di opposizione giusta anche la causalità del presente giudizio come direttamente derivante dai comportamenti e dalle dichiarazioni di controparte.
Dopo un iniziale rinvio della trattazione della causa, concesso su istanza delle parti, per tentare la conciliazione stragiudiziale della lite, alla successiva udienza concesso un ulteriore rinvio, dato atto dell'esito negativo della conciliazione e rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati i termini di cui all'art 183 c.p.c. comma VI e la causa veniva rinviata per la discussione sulle istanze istruttorie.
Depositate le memorie non venivano ammesse le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 19.09.24.
Su istanza delle parti la causa veniva ancora differita per tentare la conciliazione stragiudiziale della lite.
3 Nelle more del giudizio si costituivano, nell'interesse di gli avv.ti Walter Felice e Aldo Parte_1
RC IA senza che in atti venisse allegata la revoca degli Avv.ti Rossella Vitali e Carola Promontorio.
All'esito dell'udienza del 04.12.24 rigettata ogni istanza istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20.02.25.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio telematico: “In via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano
RG n. 48563/22 per le ragioni di cui in narrativa;
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. nei suoi Spaggiari, ovverosia la sua estraneità al giudizio, e quindi di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano RG
n. 48563/22 nei suo confronti;
Nel merito: accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano RG n. 48563/22 è illegittimo e privo di fondamento e per l'effetto recarlo e/o annullarlo con ogni conseguenziale pronuncia. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA.”
Il condominio opposto precisava le proprie conclusioni nei seguenti termini: “In via preliminare Accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione instaurata da controparte e, per l'effetto, confermare il decreto
n.3921/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.2.2023 nel procedimento RG 48563/2022; In ogni caso, sempre in via preliminare rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito – in via pregiudiziale e principale: - rigettare le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per le motivazioni di cui in narrativa, come meglio ritenuto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito – in ogni caso: accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti del signor Controparte_3 Parte_1 della somma pari ad €.9.827,41 o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, per le causali in atti, e conseguentemente condannare il signor a pagare al Parte_1
detta somma oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
Controparte_6
In ogni caso: - condannare parte opponente alla rifusione delle spese di lite sia della fase monitoria sia del presente giudizio di opposizione giusta anche la causalità del presente giudizio come direttamente derivante dai comportamenti e dalle dichiarazioni di controparte. In via istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e argomentare, formulare capitoli di prova e articolare mezzi istruttori per interpello
e testi anche a prova contraria.”
Precisate le conclusioni e autorizzata parte attrice al deposito del documento pervenuto dopo la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.05.25, con termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima della data dell'udienza.
Depositate le note, alla udienza suddetta la causa veniva rinviata su istanza congiunta delle parti, dapprima al
17/9/2025 e poi al 10/12/2025, per tentare la conciliazione della lite.
Rivelatosi infruttuoso anche questo tentativo, oggi la causa, all'esito della discussione orale, viene decisa con
4 la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge è stata assolta.
Parte opponente ha opposto il decreto ingiuntivo n°3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano contestando anche la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non risulterebbero integrati i presupposti di legge e difetterebbe il requisito soggettivo della qualità di condomino in capo al sig. atteso il mancato definitivo accertamento della qualità di erede della Parte_1 sig.ra condomina titolare del credito. Per_1
Inoltre parte opponente contesta la validità del consuntivo di gestione relativo agli esercizi 2015-2016, posto a fondamento della pretesa creditoria, in quanto lo stesso è stato approvato con un ritardo di cinque anni rispetto ai termini ordinari. Conseguentemente, l'opponente chiede che venga disposta la revoca del suddetto consuntivo di gestione e l'annullamento della delibera assembleare con cui sono stati approvati i rendiconti degli esercizi precedenti, in quanto non regolarmente deliberati.
In via pregiudiziale parte opposta ha invece eccepito l'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo della causa, in quanto l'atto di citazione in opposizione sarebbe stato notificato il 17 aprile 2023, ma la causa sarebbe stata iscritta a ruolo solo il 24 maggio 2023.
Parte opposta, sempre in via pregiudiziale ha poi eccepito la tardività della notifica dell'atto di citazione perché il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato notificato il 24 febbraio, con perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 cpc il successivo 6 marzo 2023, data del ritiro dell'atto, mentre la opposizione sarebbe stata proposta quando era decorso il termine di 40 giorni per l'opposizione che scadeva il 15 aprile 2023.
Nel merito, poi, il eccepisce che l'opponente ha più volte dichiarato ufficialmente di essere CP_1
l'unico erede, anche in sede di procedura esecutiva, avendo sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con valore confessorio ex artt. 2733 e 2735 c.c. e dunque, in quanto erede, il sig. Parte_1 subentra nei debiti della de cuius senza necessità di ulteriori accertamenti.
L'opposto eccepisce poi che la tardiva approvazione del consuntivo non ne compromette né la validità né
l'efficacia, integrando la responsabilità dell'amministratore e non l'invalidità della delibera, con la conseguenza che i consuntivi posti a fondamento della domanda monitoria dunque pienamente validi, con conseguente legittimità del credito.
E' pacifico tra le parti e provato dagli atti di causa (ricevute della notifica a mezzo pec) nonché dal fascicolo telematico (data il deposito della busta telematica della iscrizione a ruolo) che la notifica della opposizione è avvenuta in data 17/04/2023 e la iscrizione a ruolo è stata effettuata in data 23/05/2023 e quindi oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art.165 cpc decorrente dalla data della notifica della citazione.
Ne consegue che l'opposizione risulta tardivamente proposta ed è, dunque, improcedibile perchè l'art. 647
5 c.p.c. equipara la tardiva iscrizione a ruolo dell'attore in opposizione alla mancata proposizione dell'opposizione. Detti inadempimenti sono sanzionati entrambi con l'acquisto della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e conseguente improcedibilità dell'opposizione tardivamente proposta.
Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale è consolidato nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto fin dalla sentenza della Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 849 del 26/01/2000 (cfr. anche:
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5039 del 08/03/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16117 del 14/07/2006).
Nel caso in esame, conseguentemente, l'opposizione tardivamente proposta deve essere dichiarata definitivamente improcedibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c..e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, le spese e le competenze di giudizio e di mediazione vanno poste a carico dell'attore ed a favore del convenuto , secondo il principio della soccombenza di CP_1 cui all'art. 91 c.p.c.. Le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del
10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta l'opposizione proposta dall'attore Parte_1
- Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°3921/2023 emesso in data 10/02/2023 dal Tribunale di
Milano e pubblicato in data 21/02/2023 e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt.
653 e 654 c.p.c., come in motivazione.
- Condanna l'attore a pagare in favore del in Milano, le Parte_1 Controparte_7 spese e competenze di giudizio e di mediazione, che liquida in €.4.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva come di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 10 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
6
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 19948 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. , con il patrocinio deli avv.ti VITALI ROSSELLA, Parte_1 C.F._1
PROMONTORIO LA, CE TE e NI LD CO ed elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 61 20121 MILANO presso il difensore avv. VITALI ROSSELLA
ATTORE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LL MA, elettivamente domiciliato in CORSO BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO presso il difensore avv. LL MA CONVENUTO
Oggi 10/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to NI LD CO Parte_1
Per , l'avv.to LL MA Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità, chiedendo concordemente di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,00, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,05.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19948/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio deli avv.ti VITALI ROSSELLA, Parte_1 C.F._1
PROMONTORIO LA, CE TE e NI LD CO ed elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 61 20121 MILANO presso il difensore avv. VITALI ROSSELLA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LL MA, elettivamente domiciliato in CORSO BUENOS AIRES, 79 20124 MILANO presso il difensore avv. LL MA CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°3921/23 emesso in data 21/02/23 dal Tribunale di Milano
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 20/02/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. con la sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dall'opposizione del sig. al decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n.3921/23, emesso in data 21.02.23 e pubblicato in data 21.02.23, regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del sito in Controparte_3
Milano in persona dell'amministratore pro tempore, nel procedimento n° 48563/22 RG, gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro € 9.827,41 oltre interessi e spese della procedura, oltre al 15% per spese
2 generali, iva e cpa, ed oltre alle successive occorrende.
Gli opponenti contestando la debenza della somma ingiunta, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano RG n.48563/22 per le ragioni di cui in narrativa;
In via
Pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. ovverosia Parte_1 la sua estraneità al giudizio, e quindi di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano RG n. 48563/22 nei suoi confronti;
Nel merito: accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal
Tribunale di Milano Rg n. 48563/22 è illegittimo e privo di fondamento e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo con ogni conseguenziale pronuncia.
La causa veniva assegnata a questo giudice.
Si costituiva in giudizio il chiedendo: In via preliminare - dichiarare Controparte_4 improcedibile l'opposizione in quanto tardiva per tutti motivi esposti in narrativa;
In via sempre preliminare e- Accertare e dichiarare in via subordinata e in ogni caso la tardività dell'opposizione instaurata da controparte e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione formulata e confermare il decreto n.3921/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.2.2023 nel procedimento RG 48563/2022; In ogni caso, sempre in via preliminare rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito in via pregiudiziale e principale: - rigettare le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per le motivazioni di cui in narrativa, come meglio ritenuto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito – in ogni caso: accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti del signor Controparte_3 [...] della somma pari ad €.9.827,41 o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito Parte_1 dell'espletanda istruttoria, per le causali in atti, e conseguentemente condannare il signor Parte_1
a pagare al detta somma oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo Controparte_5 effettivo;
In ogni caso: - condannare parte opponente alla rifusione delle spese di lite sia della fase monitoria sia del presente giudizio di opposizione giusta anche la causalità del presente giudizio come direttamente derivante dai comportamenti e dalle dichiarazioni di controparte.
Dopo un iniziale rinvio della trattazione della causa, concesso su istanza delle parti, per tentare la conciliazione stragiudiziale della lite, alla successiva udienza concesso un ulteriore rinvio, dato atto dell'esito negativo della conciliazione e rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati i termini di cui all'art 183 c.p.c. comma VI e la causa veniva rinviata per la discussione sulle istanze istruttorie.
Depositate le memorie non venivano ammesse le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 19.09.24.
Su istanza delle parti la causa veniva ancora differita per tentare la conciliazione stragiudiziale della lite.
3 Nelle more del giudizio si costituivano, nell'interesse di gli avv.ti Walter Felice e Aldo Parte_1
RC IA senza che in atti venisse allegata la revoca degli Avv.ti Rossella Vitali e Carola Promontorio.
All'esito dell'udienza del 04.12.24 rigettata ogni istanza istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20.02.25.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio telematico: “In via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano
RG n. 48563/22 per le ragioni di cui in narrativa;
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. nei suoi Spaggiari, ovverosia la sua estraneità al giudizio, e quindi di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano RG
n. 48563/22 nei suo confronti;
Nel merito: accertare e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano RG n. 48563/22 è illegittimo e privo di fondamento e per l'effetto recarlo e/o annullarlo con ogni conseguenziale pronuncia. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA.”
Il condominio opposto precisava le proprie conclusioni nei seguenti termini: “In via preliminare Accertare e dichiarare la tardività dell'opposizione instaurata da controparte e, per l'effetto, confermare il decreto
n.3921/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 10.2.2023 nel procedimento RG 48563/2022; In ogni caso, sempre in via preliminare rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito – in via pregiudiziale e principale: - rigettare le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto sia in diritto per le motivazioni di cui in narrativa, come meglio ritenuto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito – in ogni caso: accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti del signor Controparte_3 Parte_1 della somma pari ad €.9.827,41 o della diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, per le causali in atti, e conseguentemente condannare il signor a pagare al Parte_1
detta somma oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
Controparte_6
In ogni caso: - condannare parte opponente alla rifusione delle spese di lite sia della fase monitoria sia del presente giudizio di opposizione giusta anche la causalità del presente giudizio come direttamente derivante dai comportamenti e dalle dichiarazioni di controparte. In via istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e argomentare, formulare capitoli di prova e articolare mezzi istruttori per interpello
e testi anche a prova contraria.”
Precisate le conclusioni e autorizzata parte attrice al deposito del documento pervenuto dopo la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.05.25, con termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima della data dell'udienza.
Depositate le note, alla udienza suddetta la causa veniva rinviata su istanza congiunta delle parti, dapprima al
17/9/2025 e poi al 10/12/2025, per tentare la conciliazione della lite.
Rivelatosi infruttuoso anche questo tentativo, oggi la causa, all'esito della discussione orale, viene decisa con
4 la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge è stata assolta.
Parte opponente ha opposto il decreto ingiuntivo n°3921/23 emesso in data 21.02.23 dal Tribunale di Milano contestando anche la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non risulterebbero integrati i presupposti di legge e difetterebbe il requisito soggettivo della qualità di condomino in capo al sig. atteso il mancato definitivo accertamento della qualità di erede della Parte_1 sig.ra condomina titolare del credito. Per_1
Inoltre parte opponente contesta la validità del consuntivo di gestione relativo agli esercizi 2015-2016, posto a fondamento della pretesa creditoria, in quanto lo stesso è stato approvato con un ritardo di cinque anni rispetto ai termini ordinari. Conseguentemente, l'opponente chiede che venga disposta la revoca del suddetto consuntivo di gestione e l'annullamento della delibera assembleare con cui sono stati approvati i rendiconti degli esercizi precedenti, in quanto non regolarmente deliberati.
In via pregiudiziale parte opposta ha invece eccepito l'improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo della causa, in quanto l'atto di citazione in opposizione sarebbe stato notificato il 17 aprile 2023, ma la causa sarebbe stata iscritta a ruolo solo il 24 maggio 2023.
Parte opposta, sempre in via pregiudiziale ha poi eccepito la tardività della notifica dell'atto di citazione perché il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato notificato il 24 febbraio, con perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art.140 cpc il successivo 6 marzo 2023, data del ritiro dell'atto, mentre la opposizione sarebbe stata proposta quando era decorso il termine di 40 giorni per l'opposizione che scadeva il 15 aprile 2023.
Nel merito, poi, il eccepisce che l'opponente ha più volte dichiarato ufficialmente di essere CP_1
l'unico erede, anche in sede di procedura esecutiva, avendo sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con valore confessorio ex artt. 2733 e 2735 c.c. e dunque, in quanto erede, il sig. Parte_1 subentra nei debiti della de cuius senza necessità di ulteriori accertamenti.
L'opposto eccepisce poi che la tardiva approvazione del consuntivo non ne compromette né la validità né
l'efficacia, integrando la responsabilità dell'amministratore e non l'invalidità della delibera, con la conseguenza che i consuntivi posti a fondamento della domanda monitoria dunque pienamente validi, con conseguente legittimità del credito.
E' pacifico tra le parti e provato dagli atti di causa (ricevute della notifica a mezzo pec) nonché dal fascicolo telematico (data il deposito della busta telematica della iscrizione a ruolo) che la notifica della opposizione è avvenuta in data 17/04/2023 e la iscrizione a ruolo è stata effettuata in data 23/05/2023 e quindi oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art.165 cpc decorrente dalla data della notifica della citazione.
Ne consegue che l'opposizione risulta tardivamente proposta ed è, dunque, improcedibile perchè l'art. 647
5 c.p.c. equipara la tardiva iscrizione a ruolo dell'attore in opposizione alla mancata proposizione dell'opposizione. Detti inadempimenti sono sanzionati entrambi con l'acquisto della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e conseguente improcedibilità dell'opposizione tardivamente proposta.
Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale è consolidato nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto fin dalla sentenza della Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 849 del 26/01/2000 (cfr. anche:
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5039 del 08/03/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16117 del 14/07/2006).
Nel caso in esame, conseguentemente, l'opposizione tardivamente proposta deve essere dichiarata definitivamente improcedibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c..e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, le spese e le competenze di giudizio e di mediazione vanno poste a carico dell'attore ed a favore del convenuto , secondo il principio della soccombenza di CP_1 cui all'art. 91 c.p.c.. Le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del
10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta l'opposizione proposta dall'attore Parte_1
- Per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n°3921/2023 emesso in data 10/02/2023 dal Tribunale di
Milano e pubblicato in data 21/02/2023 e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt.
653 e 654 c.p.c., come in motivazione.
- Condanna l'attore a pagare in favore del in Milano, le Parte_1 Controparte_7 spese e competenze di giudizio e di mediazione, che liquida in €.4.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva come di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 10 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
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