Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta TA LU de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 247 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fernando Targa che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nadia Neri che lo rappresenta e difende per mandato in atti
( P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Maddaluna che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 23890/2019 resa nel procedimento 603/2017 – responsabilità amministratore s.r.l. –
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 603/2017 ) Controparte_2 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma – sezione specializzata imprese – Parte_1
( socia fino a novembre 2013 nonché amministratrice unica da marzo 2006 a marzo 2013 ) deducendo che la stessa, in violazione dei doveri inerenti la carica, aveva distratto somme facenti parte del patrimonio societario e pari a complessivi € 190.229,86 per acquistare oggetti per la propria casa di abitazione. Chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione di detta somma oltre accessori.
Si costituiva sosteneva in particolare di aver convissuto nella propria Parte_1 abitazione con che era stato l'amministratore di fatto della per molti CP_1 CP_2 anni e che aveva eseguito personalmente o comunque dato disposizioni alla stessa convenuta per l'effettuazione di tutti i pagamenti relativi agli importi richiesti;
entrambi avevano delega ad operare sui conti della s.r.l..
Affermava comunque che gli importi in parte erano dovuti a titolo di compenso di amministratore, in parte erano relativi a beni e servizi erogati in favore della società e in parte erano da compensare con la maggior somma data in prestito dall'attrice alla s.r.l. e mai restituita.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio e proponeva domanda CP_1 riconvenzionale per la restituzione della differenza tra quanto prestato e quanto percepito, pari a € 22.043,20.
Autorizzata la chiamata di terzo si costituiva che sosteneva di non essere CP_1 passivamente legittimato non avendo svolto alcun ruolo di amministratore di fatto e chiedeva comunque il rigetto della domanda.
Sulla base dei documenti prodotti, respinta ogni altra richiesta istruttoria, il Tribunale con sentenza 23890/2019 così statuiva : “condanna la Sig.r al pagamento, Parte_1 in favore della , della somma di €. 195.175,84, oltre Controparte_2 rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al passaggio in giudicato di essa ed oltre interessi, nella misura legale, dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
rigetta la domanda proposta dalla Sig.ra
2 nei confronti del Sig. rigetta la domanda Parte_1 CP_1 riconvenzionale proposta dalla Sig.ra condanna la Sig.ra Parte_1 Parte_1 alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese legali del presente giudizio che
[...] liquida in €. 13.430,00 per compensi ed in €. 800,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna la Sig.ra Parte_1 alla refusione, in favore del Sig delle spese legali del presente giudizio che CP_1 liquida in €. 8.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
proponeva appello chiedendo la sospensione degli effetti esecutivi della Parte_1 sentenza e nel merito : “accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve Parte_1 all giacché il credito asseritamente vantato dalla società è Controparte_2 inesistente o comunque sfornito di prova;
previa riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato che il sig. è sempre stato l'amministratore di fatto CP_1 della società attrice e autore dei pagamenti oggetto di causa e quindi l'unico responsabile del danno che l'attuale appellata asserisce di aver subìto, condannare lo stesso a versare ogni somma che fosse ritenuta dovuta alla e comunque Controparte_2 condannarlo a tenere indenne e mallevata la sig.ra da ogni pretesa di Parte_1 pagamento avanzata dalla il liquidazione che fosse ritenuta fondata e Controparte_2 provata;
previa riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato che la sig.ra vanta un credito nei confronti dell di € 62.979,00 Parte_1 Controparte_2 condannare la , previa compensazione con le eventuali Controparte_3 somme che si accertassero dovute, alla restituzione all'attuale appellante quanto meno dell'importo di € 22.043,20 o comunque somma maggiore o minore che fosse ritenuta dovuta, oltre interessi di legge dal dì del dovuto e fino al completo soddisfo. Con rifusione integrale delle spese di difesa e processuali sia del processo di primo grado sia del processo di appello in favore dell'avv.to Paolo Marco Caporale che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si dichiara antistatario.”
Si costituiva che si opponeva alla sospensione degli effetti esecutivi e Controparte_4 concludeva chiedendo : “In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello svolto posto che privo dei requisiti di cui al combinato disposto ex art.342 c.p.c e 345 c.p.c.; Nel merito: rigettare le conclusioni formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la Sentenza impugnata n. 77/2020.”
3 Si costituiva che concludeva chiedendo : “accertare e dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'appello svolto posto che primo dei requisiti di cui all'art.345 c.p.c; nel merito: rigettare le conclusioni formulate dall'appellante e per l'effetto confermare la
Sentenza impugnata n. 23890/2019”.
La Corte con ordinanza depositata l'otto giugno 2020 respingeva l'istanza di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del diciassette febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024, era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto articolatamente motivato con riferimento ai passaggi argomentativi in fatto e in diritto della sentenza impugnata.
Primo, secondo e terzo motivo di appello : prova del danno sia riguardo all'an che al quantum.
a) L'appellante evidenzia come per le fatture con importo complessivo di € 175.509,86 la somma sia comprensiva di IVA al 20%; trattandosi di partita di giro l'IVA è detraibile fiscalmente dalla società per cui non potrebbe costituire danno;
la somma riconosciuta sarebbe quindi eccessiva;
sostiene poi che comunque la società avrebbe avuto un vantaggio fiscale dalla detrazione dei costi per i beni acquistati. Il motivo è fondato riguardo al primo aspetto perché risulta per tabulas dalle fatture che gli importi riconosciuti sono stati al lordo di IVA ( pari a complessivi € 35.101,97 ); a fronte della suddetta contestazione la società, che ha l'onere di provare il quantum del danno, nulla ha opposto specificamente. Non è invece fondata, in quanto in astratto condivisibile ma dedotta genericamente, senza un conteggio alternativo e priva di richieste istruttorie, la seconda parte della doglianza. La somma minore da riconoscere è quindi:
€ 175.509,86 - 35.101,97 = € 140.407,89.
b) L'appellante afferma la mancanza di prova per alcune forniture ( pag. 13 atto di appello ) in quanto in realtà non sarebbe documentata l'erogazione delle somme non 4 essendovi quietanza e non essendovi riscontro del pagamento: si tratta delle seguenti fatture indicate nell'atto di citazione di primo grado: C3) nr. Controparte_5
47 del 17.07.2008 per € 3.360,00 ( all. 8 attore primo grado ) per fornitura di condizionatori;
C8) EXPO Luce By Coop Luce soc. consortile a r.l. nr. 1618/g del
08.07.2009 per € 700,00 (applique e lampadario); C9) 2006 srl nr. 35 del Pt_2
26.09.2008 per € 4.192,74 ( vetrina in alluminio ); C10) nr. 40 del Parte_3
07.01.2008 per € 2.225,99; C11) nr. 47 del 10.08.2009 per € Controparte_6
4.320,00 ( tendaggi ) e C12) Decathlon nr. 2872008001377 del 21.05.2008 per €
374,00 ( tavolo e copertura ).
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha premesso testualmente : “colui che agisce con l'azione in argomento
è onerato della allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede… il ristoro, e della riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente. In difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto….parte attrice ha, nel proprio atto di citazione, minuziosamente indicato i pagamenti che, a suo dire, sarebbero stati eseguiti dalla Sig.ra Parte_1 per fini estranei alla attività sociale…. Pertanto, secondo i principi che regolano il riparto dell'onere della prova nelle azioni aventi ad oggetto responsabilità contrattuale, spettava alla parte convenuta di provare di avere impiegato quelle somme per i fini istituzionali cui la Sig.r era preposta. Tuttavia, Parte_1 il Tribunale ritiene che parte convenuta non abbia offerto la suddetta prova…. Non è contestato che i pagamenti evidenziati da parte attrice nell'atto di citazione siano stati effettivamente effettuati nei confronti dei soggetti ivi indicati. Inoltre è la stessa parte convenuta ad ammettere che con i proventi della sono stati Controparte_2 acquistati beni di pertinenza dell'immobile di una sua proprietà in Zagarolo. E, infatti, nella comparsa di costituzione e risposta, si legge che «d'altra parte, come si vede, alcune spese – fatta eccezione per quelle che di seguito indicheremo – riguardano opere e forniture eseguite per quella che era (all'epoca) la comune residenza in
Zagarolo che il sig. riteneva essere addirittura di sua proprietà CP_1
5 “insieme a tutto quanto ivi contenuto”» Ancora, secondo la convenuta, «i pagamenti indicati sub C1) per € 14.720,00 e C19) per € 20.000,00 [in totale € 34.720,00] sono versamenti a titolo di compenso di amministratore, legittimamente elargiti e percepiti.
I pagamenti indicati sub C4) per € 20.740,00; C 15) per € 15.000,00 e C16) per €
5.793,00 [in totale € 41.533,00] sono parimenti compensi elargiti a fronte dell'espletamento dell'attività di amministratore. La scelta di pagare l'emolumento attraverso il saldo delle fatture ivi indicate fu fatta dall'amministratore di fatt CP_1
Ancora, secondo la convenuta, taluni pagamenti sarebbero riferibili «a beni e servizi richiesti ed eseguiti a favore della società e non certo della (comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, pag. 5). Tuttavia, anche in tal caso, la convenuta ha omesso di depositare in atti documentazione dalla quale potere individuare la giustificazione causale di quei pagamenti.»
Ebbene per quanto riguarda detto ultimo gruppo di fatture in comparsa di risposta l'odierna appellante aveva affermato “I pagamenti indicati sub C3) per € 3.360,00;
C8) per € 700,00; C9) per € 4.192,74; C10) per € 2.225,99; C11) per € 4.320,00 e
C12) per € 374,00 – qualora effettivamente eseguiti – sono riferibili a beni e servizi richiesti ed eseguiti a favore della società e non certo della .”. Parte_4
Come indicato in via generale dal Tribunale è onere di chi agisce esercitando l'azione contrattuale di responsabilità non solo allegare ma anche provare che le forniture, pur essendo intestate alla società, in realtà sarebbero servite a scopi estranei con depauperamento del patrimonio sociale.
Il Giudice di prime cure peraltro non ha tratto le conseguenze dovute addossando sull'amministratrice l'onere di depositare documenti a giustificazione dell'inerenza dei beni alla società; al contrario l'appellante si è correttamente limitata a contestare che i beni fossero stati fruiti per scopi personali.
La semplice indicazione delle fatture per acquisti dei beni sopra indicati, in difetto totale di altri riscontri ( quale avrebbe potuto ad esempio essere l'esorbitanza rispetto agli spazi occupati dalla sede sociale ) e in presenza di contestazione dell'appellata risulta infatti insufficiente a sostenere la tesi della CP_2
A tale proposito si osserva come la società, avente ad oggetto il trasporto su terra, aveva un'unità locale e diversi dipendenti come emerge dalla stessa visura depositata dall'appellata in primo grado per cui comunque non era implausibile l'inerenza degli
6 oggetti all'utilizzo in ufficio;
per quanto riguarda le prove testimoniali addotte a supporto dalla le stesse sono ininfluenti o inammissibili. CP_2
In particolare l'indicazione a teste di tale è inammissibile in quanto Testimone_1 manca totalmente la specificazione sul ruolo dal medesimo svolto e chiamato a deporre su plurimi sviamenti di consegne dalla sede sociale alla casa di proprietà dell'appellata per forniture rese da ditte diverse, di cui non risulta detto teste facesse parte;
il teste sarebbe chiamato a rispondere sulla presenza di oggetti quali ad esempio condizionatori di marca comune, tendaggi, luci, vetrina che ben possono essere presenti in un ufficio come in una casa;
analoga valutazione riguarda il teste
Testimone_2
Atteso quanto detto l'importo complessivo di € 15.172,73 non è dovuto.
Quarto motivo di appello. Si contesta il capo di sentenza con cui è stato ritenuto non dovuto il compenso all'amministratrice
Si tratta specificamente: 1) dell' emissione da parte di di tre assegni CP_2 dell'importo complessivo di € 14.720,00 a firma in favore della Parte_1 medesima (n. 0831282456-04 tratto sulla Banca di Roma, dell'importo di € 5.000,00;
n. 0817995443-05 tratto sulla Banca di Roma, dell'importo di € 5.323,00 e n.
0831284722-08 tratto sulla Banca di Roma, dell'importo di € 4.397,00); 2) dell'invio di un bonifico in favore di della somma di € 20.000 in data Parte_1 ventotto giugno 2012; 3) delle fatture pagate a terzi per € 20.740,00, € 15.000,00 ed € 5.793,00 [in totale € 41.533,00] . Con riferimento a tale ultime voci secondo l'appellante la scelta di pagare l'emolumento attraverso il saldo delle fatture ivi indicate fu fatta dall'amministratore di fatto CP_1
L'appellante, ribadendo quanto affermato in primo grado, sostiene che detti importi sarebbero il compenso per l'attività di amministratore.
Il motivo è infondato.
E' pacifica l'assenza di delibera o di previsione dello statuto.
Il Tribunale ha a tale proposito affermato che non ha “… fornito Parte_1 la prova della determinazione, da parte dell'atto costitutivo o dell'assemblea, del proprio compenso. Né la convenuta ha chiesto o, comunque, portato all'attenzione del Tribunale qualsivoglia elemento che possa portare - in assenza di specificazione
7 assembleare - il giudicante determinare il compenso ad ella spettante (e, dunque, a valutare l'entità del compenso e la assenza di danno per la società).”
Ebbene a fronte di detta valutazione l'appellante si limita a sostenere che comunque di fatto era stato sempre riconosciuto un compenso e che l'assenza di delibera non sarebbe rilevante ai fini del diritto alla percezione.
L'appellante peraltro non si confronta con la parte di motivazione con cui il Tribunale ha affermato che, in assenza di delibera assembleare, sarebbe stato onere dell'appellante fornire prova della congruità del compenso per valutare l'esistenza o meno di un danno per la società.
Manca comunque del tutto detta prova, per esempio basata sul volume di affari della società o su dati contabili certi;
detto onere gravava sull'amministratore e non è stato adempiuto né potrebbe inferirsi dal pagamento la sussistenza di un consenso della società all'erogazione, come sostenuto nell'atto di appello;
ciò proprio per l'assenza totale di altri riscontri in tal senso.
Quinto motivo di appello
Si afferma che il Tribunale avrebbe errato a ritenere non provata la qualifica di amministratore di fatto in capo ad detta qualifica al contrario CP_1 deriverebbe dall'essere stato il suddetto a versare i decimi all'atto della costituzione della società, dall'avere ammesso il di aver effettuato il cambio di CP_1 amministratore al fine di sottrarre il patrimonio alle pretese della ex moglie, dall'avere inoltre fruito dei beni acquistati dalla società e allocati nella casa ove conviveva con l'appellante e di proprietà di quest'ultima.
Il Tribunale ha sul punto affermato che “non risulta in alcun modo provato che il terzo chiamato in causa abbia svolto attività di gestione con carattere di sistematicità e di autonomia rispetto alla posizione dell'amministratore di diritto”.
La valutazione del Giudice di prime cure è corretta.
La sistematicità infatti non può derivare dalla semplice titolarità della delega in banca ad operare sui conti o dai fatti sopra indicati dall'appellante ma significa potere gestorio concreto ed esclusivo ( in quanto l'appellante di non avere avuto poteri gestori in quanto tutte le operazioni erano effettuate dall'ex convivente ). La prova, rigorosa, non è stata fornita in modo sufficiente in quanto gli atti giudiziari prodotti
(ricorso per sequestro conservativo e sentenza di appello sulla separazione dalla
8 coniuge di indicano unicamente che il suddetto fosse un affermato CP_1 imprenditore nel settore dei trasporti e che, una volta intrapresa la relazione con l'appellante, aveva intestato alla stessa beni immobili e partecipazioni in particolare anche nella odierna s.r.l.; non vi è però prova che dopo la cessione abbia CP_1 continuato effettivamente ad amministrare la s.r.l., in totale di prova, come correttamente affermato dal Tribunale, relativa a concreti, ripetuti e costanti atti di gestione.
Non solo, sussiste invero la prova contraria: la stessa infatti Parte_1 rivendica, pur in assenza di delibera, il diritto a consistenti compensi per lo svolgimento delle mansioni in questione .
Atteso quanto detto risulta del tutto superfluo l'interrogatorio formale e le prove testimoniali sul punto, come correttamente ritenuto dal Tribunale che ha respinto le istanze istruttorie.
Sesto motivo di appello sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe respinto la Parte_1 domanda riconvenzionale di compensazione parziale e condanna a pagare il residuo rispetto all'importo di € 62.979,00 erogato a titolo di finanziamento soci.
Il motivo è fondato.
E' stato prodotto estratto del conto 43137819 intestato solo all'appellante CP_7 da cui risultano bonifici in favore della s.r.l. con causale finanziamento soci. Parte_1
La s.r.l. in primo grado si è limitata ad affermare che tale credito scaturirebbe “da uno pseudo finanziamento non prodotto, non spiegato, per il quale non si ha la benchè minima evidenza probatoria e per il quale, inoltre, viene fornito un dato temporale pressoché illusorio. Tuttavia, per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che i versamenti effettuati dai soci “con obbligo di restituzione” risultano inquadrabili tra le fattispecie cui si rende applicabile la disciplina del contratto di mutuo ex artt. 1813
e ss. c.c., però va anche detto che essendo tali finanziamenti considerati come un debito della società verso il socio, in sede di bilancio (come d'altronde sostenuto dall'esponente in precedenza) vanno rappresentati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce specifica …debiti verso i soci per finanziamenti. Nel caso di specie, invece, ciò non è mai accaduto (cfr. bilanci in atti). “
9 Il Tribunale ha affermato : “Ebbene, del suddetto finanziamento parte convenuta non fornisce alcuna evidenza probatoria né un dato temporale certo. I versamenti effettuati dai soci con obbligo di restituzione risultano inquadrabili tra le fattispecie cui si rende applicabile la disciplina del contratto di mutuo ex artt. 1813 e ss. c.c., però va anche detto che essendo tali finanziamenti considerati come un debito della società verso il socio, in sede di bilancio devono essere rappresentati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce specifica “debiti verso i soci per finanziamenti”. Nel caso di specie, invece, ciò non è accaduto (cfr. bilanci in atti), pur essendo la stessa Sig.ra amministratrice della società e, dunque, tenuta alla corretta Parte_1 predisposizione del bilancio…”
In realtà in primo luogo nessun bilancio è stato prodotto per cui l'assunto della mancata iscrizione della posta contabile rimane priva di riscontro.
In secondo luogo, anche a voler ritenere che non vi sia l'appostamento in bilancio, il documento prodotto dall'appellante ( estratto conto ) indica l'importo dei versamenti, la causale e il beneficiario ( ossia la s.r.l. ); ciò costituisce prova dell'erogazione che, in assenza di altri elementi deve ritenersi effettuata a titolo di mutuo e pertanto ben può essere opposta in compensazione.
In sintesi dall'importo di € 195.175,84 liquidato dal Tribunale alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado devono essere detratti le seguenti somme : a) 35.101,97; b) 15.172,73; c) 62.979,00.
Il residuo dovuto è quindi € 81.922,14 oltre rivalutazione e interessi sulla somma anno per anno rivalutata dal dodici dicembre 2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza e oltre interessi legali successivi fino al saldo.
Le spese di entrambi i gradi tra l'appellante e la sono liquidate secondo CP_2 soccombenza come in dispositivo sulla base dello scaglione tariffario relativo alla somma riconosciuta, con valori prossimi ai minimi per la ridotta difficoltà delle questioni trattate, senza istruttoria per l'appello in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda la posizione di attesa la conferma della sentenza Parte_5 di primo grado sono liquidate solo le spese di secondo grado senza fase istruttoria in quanto non tenuta e con valori prossimi ai minimi per la ridotta difficoltà delle questioni trattate.
10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello per quanto riguarda la domanda svolta da nei confronti di Parte_1 Parte_5
Condanna a pagare ad le spese del presente Parte_1 Parte_5 grado liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CA.
In riforma della sentenza di primo grado per quanto riguarda la domanda svolta da nei confronti di condanna quest'ultima a Controparte_2 Parte_1 pagare alla s.r.l. € 81.922,14 oltre rivalutazione e interessi calcolati come in motivazione.
Condanna a pagare a le spese di entrambi i Parte_1 Controparte_2 gradi di giudizio liquidate per il primo grado in € 7.100,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, diciassette febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta TA LU de Courtelary
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