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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/12/2024, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 26 novembre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N. 70/2023 r.g. vertente tra:
nt a Lipari l'11.7.1950 C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Davide Campo appellante
CONTRO
n persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall' avv. Romeo Palamara appellata
OGGETTO: crediti di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 giugno 2017 premesso di avere lavorato alle Parte_1
dipendenze della società Hotel Oriente s.n.c, di dal 2002 al 2012 Controparte_2
con la qualifica di donna tuttofare inquadrata nel VII CCNL Turismo con contratti stagionali della durata di 8 mesi da marzo ad ottobre di ogni anno, esponeva di avere osservato in concreto un orario superiore a quello contrattualmente stabilito ( 40 h settimanali distribuite su 6 giorni ) e segnatamente di avere lavorato tutti i giorni della settimana dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18 e chiedeva pertanto la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del maggio orario di lavoro svolto, a titolo di straordinario, tredicesima, quattordicesima e t.f.r. da quantificarsi in complessivi euro 52.858,41. Nella resistenza di controparte ed assunta prova per testi con sentenza n. 944/2002 dell'8.11.2022 il tribunale di Barcellona P.G. rigettava e domande e compensava integralmente tra le parti le spese giudiziali.
Osservava il decidente che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova dello svolgimento di un maggior orario di lavoro in quanto la teste dopo aver Testimone_1
precisato di aver visto la ricorrente lavorare in albergo aveva dichiarato di non poter riferire nulla in ordine al periodo lavorativo ed ai giorni ed agli orari di lavoro;
analogamente il teste aveva dichiarato di non sapere indicare i Testimone_2
giorni di lavoro della ricorrente né gli orari che la stessa aveva osservato limitandosi a riferire di aver visto la lavorare “alcune volte di mattina altre di pomeriggio”. Pt_1
Peraltro- proseguiva il primo giudice la prospettazione di parte ricorrente risultava contraddetta dal narrato del teste sulla cui attendibilità non vi era Testimone_3
motivo di dubitare il quale aveva dichiarato che la ricorrente aveva lavorato fino al 2010 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore
13,00 ovvero per un numero di ore corrispondente a quello indicato in contratto e nel
2012 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per sei giorni la settimana.
Avverso detta pronuncia con atto del 26 gennaio 2023 proponeva appello la soccombente cui si opponeva controparte;
indi disposta la trattazione scritta, all'indomani della scadenza del termine per il deposito di note la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Deduce che la teste dichiarando di averla vista lavorare “alcune volte di mattina Tes_2 ed altre di pomeriggio” avrebbe smentito l'assunto di parte datoriale secondo cui la ricorrente prestava la propria attività solo di mattina nello specifico dalle 8,00 alle 15,00 in alcuni giorni ed in altri dalle 8,00 alle 13,00. Risulterebbe pertanto evidente la prova che essa parte abbia lavorato per un periodo superiore e diverso da quanto contrattualmente disposto. Inoltre -aggiunge la il teste non Parte_1 Testimone_3
potrebbe di certo ritenersi attendibile al di fuori di ogni ragionevole dubbio stante la sua eccessiva sicurezza e precisione nel raccontare particolari riguardanti fatti risalenti ai primi anni 2000.
pag. 2/7 In ogni caso al fine di perseguire l'interesse alla ricerca della verità avanza la richiesta, ove ritenuta conducente, alla rinnovazione della prova per testi già espletata in primo grado.
Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle mensilità aggiuntive, della 13^ e 14^ mensilità nonché del t.f.r. stante la mancata dimostrazione a carico della società resistente dell'esistenza di fatti impeditivi o modificativi delle pretese avanzate.
A tal riguardo precisa che alcuna rilevanza potrebbe essere attribuita alle buste paga versate in atti poiché essendo state sottoscritte con la formula costituirebbero prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento dell somme ivi riportate.
Tali le critiche alla sentenza l'appello è fondato per quanto di ragione.
Osserva innanzitutto il Collegio che la collocazione temporale della prestazione lavorativa dell'odierno appellante in una fascia oraria diversa quella stabilita contrattualmente, tra l'altro riscontrata non in via sistematica ma occasionale (avendo la teste riferito che a volte la vedeva di mattina altre di pomeriggio), non offre Tes_2
alcun indicazione sula durata complessiva del turno giornaliero in concreto osservato né può di certo implicare, che la dipendente lavorando a volte di pomeriggio lavorasse nella stessa giornata anche di mattina e viceversa.
L'assunto di segno opposto sostenuto in gravame si basa su un vero proprio salto logico non suffragato in alcun modo dalla deposizione testimoniale de qua avendo la , Tes_2 premesso di essere amica della sig.ra all'epoca cameriera ai piani preso Parte_2
l' , così dichiarato “quando mi recavo presso la struttura mi fermavo per CP_1 poco tempo giusto il tempo di consegnare la spesa alla sig.ra . Pt_2
Non può poi destare sospetti sull'attendibilità del teste il fatto che questi abbia Tes_3
riferito con puntualità e precisione sugli orari di lavoro della ricorrente attesa la sua conoscenza privilegiata dei fatti di causa avendo egli lavorato nel medesimo albergo dapprima come barman fino al 2014 e poi come portiere fino al 2020.
Inconferente si presenta infine il riferimento al principio della ricerca della verità materiale invocata a sostegno della dedotta richiesta di rinnovazione della prova per testi stante l'operatività dei detto principio solo in ipotesi di “sempiplena probatio” e di individuazione di una pista probatoria qualificata evenienza viceversa da escludersi pag. 3/7 nell'ipotesi di specie in cui non è stato prospettato né emerge dagli atti processuale alcuna lacuna o incertezza meritevole di un supplemento istruttorio.
Considerazioni diverse valgono invece per il secondo motivo di doglianza.
In sede di ricorso introduttivo la lavoratrice ha chiesto non solo il riconoscimento delle differenze retributive collegate al presunto maggior orario di lavoro svolto ma anche il pagamento delle mensilità aggiuntive e del t.f.r. maturato e non riscosso, richiesta quest'ultima che vertendo retribuzione contrattuale avrebbe potuto essere paralizzata solo dalla prova di parte avversa sull'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Orbene la società datoriale non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente in quanto si è limitata a produrre le buste paga sottoscritte dalla lavoratrice ma, come rettamente evidenziato da quest'ultima tale documentazione non vale a dimostrare l'avvenuto pagamento , in materia di portata probatoria dei prospetti paga, la Corte di
Cassazione ha sostenuto che: “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.”
(Sez. L, Sentenza n.9588 del 14/07/2001). Si tratta di evidente applicazione dei principi stabiliti dall'art. 1199 Cod. Civ.: il rilascio del prospetto paga, siccome imposto dalla legge (art. 1 L. 5 gennaio 1953, nr. 4), non può produrre di per sé le stesse conseguenze connesse al rilascio della quietanza ed avere, quindi, lo stesso valore negoziale, tanto più che trattasi di documento proveniente dal debitore, non dal creditore. Anche la sottoscrizione della busta paga, di per sé, non ha valore di quietanza quando da tale espressa indicazione essa non sia accompagnata, ben potendo essa avere solo valore di ricevuta del prospetto paga, e ciò in funzione di prova non del pagamento, bensì dell'assolvimento dell'obbligo, amministrativamente sanzionato, del suo rilascio, (cfr. sul punto Cass n. 2298 ) del 19/03/1996 (: L'art. 1199 cod. civ., con lo stabilire che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta del debitore, rilasciargliene quietanza, concepisce quest'ultima come un documento scritto che, pur non richiedendo particolari forme, attesti tuttavia inequivocabilmente con l'annotazione "pagato" o con altra equivalente, l'avvenuto pagamento, sicché la sola sottoscrizione della fattura inviata dal venditore-creditore all'acquirente-debitore, priva dell'attestazione
pag. 4/7 dell'adempimento dell'obbligazione per esserne stata accertata la falsità, vale ad attribuire efficacia di scrittura privata, a norma dell'art. 2702 cod. civ., alla fattura stessa, ma non è sufficiente a costituire quietanza per il difetto di ogni attestazione in tal senso.").
Ne deriva che la mera sottoscrizione del prospetto, non assumendo valore di quietanza, non può assurgere a prova dell'estinzione del debito del datore di lavoro. La firma per ricevuta, in buona sostanza, non può ritenersi univoca posto che può ragionevolmente sostenersi (e comunque non può escludersi) che la sottoscrizione del lavoratore comprovi la ricevuta soltanto della busta ( firmata) e non anche degli importi nella stessa indicati” ( v. Cass n. 6267/2008 secondo cui :< La sottoscrizione "per ricevuta" opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli art.
1362 ss. c.c.>).
Nel caso di specie, i prospetti paga non recano nessuna indicazione - oltre all'apposizione della sottoscrizione in calce- tale da poter affermare che la volontà della lavoratrice sia stata nel senso di rilasciare una dichiarazione confessoria in ordine al concreto ottenimento delle somme.
La domanda di pagamento delle mensilità aggiuntive e del t.f.r., su cui invero il primo giudice ha omesso di pronunciarsi, va, pertanto, accolta.
In ordine al quantum non può però farsi riferimento ai conteggi predisposti dal c.t. di parte ed allegati al ricorso introduttivo poiché predisposti, come risulta dall'attestazione riportata in calce al prospetto, “sulla base di quanto dichiarato dalla lavoratrice riguardante il periodo e l'orario di lavoro”.I conteggi di parte attore tengono in definitiva conto di un orario di lavoro superiore a quello contrattuale di cui non stata raggiuta alcuna prova per cui non possono essere presi in considerazione.
Alla competono, dunque, per i titoli dedotti in giudizio gli importi indicati Pt_3 nelle buste paga prodotte e segnatamente nell'ultima busta paga dell'ultimo mese lavorato di ciascuna stagione (quasi sempre coincidente con il mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2007).
pag. 5/7 Va, tuttavia, rilevata al fondatezza dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte datoriale in primo grado e riproposta in questa sede.
Per i contratti di lavoro a termine ciascuno dei quali legittimo ed efficace il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui all'art. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli, che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c. e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da queste ultime espressamente previste” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Lavoro, 5/8/2019 n.
20918; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 20/10/2014 n. 22146; Cass. Civ., Sez. Lavoro,
16/1/2003 n. 575).
Ne discende che, avendo la lavoratrice interrotto il termine quinquennale di prescrizione con lettera di messa in mora ricevuta dal datore il 31.5.2013, la pretesa azionata va riconosciuta limitatamente al periodo 2007-2012.
Avuto riguardo agli importi indicati nelle buste paga di ottobre 2007( per 13^ e 14^ euro 609,02 cadauno per t.fr. euro 621,62), di ottobre 2018 (per 13^ e 14^ euro 642,61 cadauno e per t.f.r. euro 671,88), ottobre 2009 (per 13^ e 14^ euro 654,75 cadauno e per t.f.r. euro 687,42), di novembre 2010 (per 13^ e 14^ euro 666,90 cadauno e per t.fr. euro 667,37), nulla per la stagione 2011 in cui non risulta che la lavoratrice abbia lavorato ed infine di settembre 2012 (per 13^ e 14^ euro 180,25 cadauno e per t.f.r. euro
163,49) all'istante compete la complessiva somma di euro 8318,84 oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito della lite appare equo compensare le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico della società appellata la restante quota liquidata, avuto riguardo al valore della controversia quanto al primo grado in euro 2540 e quanto al presente grado in euro 2906, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
P.Q.M.
pag. 6/7 in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna la società appellata a corrispondere a la somma complessiva di euro Parte_1
8318,84 per i titoli di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico della società appellata la restante quota che liquida quanto al primo grado in euro 2540
e quanto al presente grado in euro 2906 , oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Messina 27.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
pag. 7/7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott.ssa A. Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 26 novembre 2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N. 70/2023 r.g. vertente tra:
nt a Lipari l'11.7.1950 C.F.: rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Davide Campo appellante
CONTRO
n persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall' avv. Romeo Palamara appellata
OGGETTO: crediti di lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 giugno 2017 premesso di avere lavorato alle Parte_1
dipendenze della società Hotel Oriente s.n.c, di dal 2002 al 2012 Controparte_2
con la qualifica di donna tuttofare inquadrata nel VII CCNL Turismo con contratti stagionali della durata di 8 mesi da marzo ad ottobre di ogni anno, esponeva di avere osservato in concreto un orario superiore a quello contrattualmente stabilito ( 40 h settimanali distribuite su 6 giorni ) e segnatamente di avere lavorato tutti i giorni della settimana dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18 e chiedeva pertanto la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del maggio orario di lavoro svolto, a titolo di straordinario, tredicesima, quattordicesima e t.f.r. da quantificarsi in complessivi euro 52.858,41. Nella resistenza di controparte ed assunta prova per testi con sentenza n. 944/2002 dell'8.11.2022 il tribunale di Barcellona P.G. rigettava e domande e compensava integralmente tra le parti le spese giudiziali.
Osservava il decidente che la ricorrente non aveva fornito alcuna prova dello svolgimento di un maggior orario di lavoro in quanto la teste dopo aver Testimone_1
precisato di aver visto la ricorrente lavorare in albergo aveva dichiarato di non poter riferire nulla in ordine al periodo lavorativo ed ai giorni ed agli orari di lavoro;
analogamente il teste aveva dichiarato di non sapere indicare i Testimone_2
giorni di lavoro della ricorrente né gli orari che la stessa aveva osservato limitandosi a riferire di aver visto la lavorare “alcune volte di mattina altre di pomeriggio”. Pt_1
Peraltro- proseguiva il primo giudice la prospettazione di parte ricorrente risultava contraddetta dal narrato del teste sulla cui attendibilità non vi era Testimone_3
motivo di dubitare il quale aveva dichiarato che la ricorrente aveva lavorato fino al 2010 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore
13,00 ovvero per un numero di ore corrispondente a quello indicato in contratto e nel
2012 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per sei giorni la settimana.
Avverso detta pronuncia con atto del 26 gennaio 2023 proponeva appello la soccombente cui si opponeva controparte;
indi disposta la trattazione scritta, all'indomani della scadenza del termine per il deposito di note la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Deduce che la teste dichiarando di averla vista lavorare “alcune volte di mattina Tes_2 ed altre di pomeriggio” avrebbe smentito l'assunto di parte datoriale secondo cui la ricorrente prestava la propria attività solo di mattina nello specifico dalle 8,00 alle 15,00 in alcuni giorni ed in altri dalle 8,00 alle 13,00. Risulterebbe pertanto evidente la prova che essa parte abbia lavorato per un periodo superiore e diverso da quanto contrattualmente disposto. Inoltre -aggiunge la il teste non Parte_1 Testimone_3
potrebbe di certo ritenersi attendibile al di fuori di ogni ragionevole dubbio stante la sua eccessiva sicurezza e precisione nel raccontare particolari riguardanti fatti risalenti ai primi anni 2000.
pag. 2/7 In ogni caso al fine di perseguire l'interesse alla ricerca della verità avanza la richiesta, ove ritenuta conducente, alla rinnovazione della prova per testi già espletata in primo grado.
Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle mensilità aggiuntive, della 13^ e 14^ mensilità nonché del t.f.r. stante la mancata dimostrazione a carico della società resistente dell'esistenza di fatti impeditivi o modificativi delle pretese avanzate.
A tal riguardo precisa che alcuna rilevanza potrebbe essere attribuita alle buste paga versate in atti poiché essendo state sottoscritte con la formula costituirebbero prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento dell somme ivi riportate.
Tali le critiche alla sentenza l'appello è fondato per quanto di ragione.
Osserva innanzitutto il Collegio che la collocazione temporale della prestazione lavorativa dell'odierno appellante in una fascia oraria diversa quella stabilita contrattualmente, tra l'altro riscontrata non in via sistematica ma occasionale (avendo la teste riferito che a volte la vedeva di mattina altre di pomeriggio), non offre Tes_2
alcun indicazione sula durata complessiva del turno giornaliero in concreto osservato né può di certo implicare, che la dipendente lavorando a volte di pomeriggio lavorasse nella stessa giornata anche di mattina e viceversa.
L'assunto di segno opposto sostenuto in gravame si basa su un vero proprio salto logico non suffragato in alcun modo dalla deposizione testimoniale de qua avendo la , Tes_2 premesso di essere amica della sig.ra all'epoca cameriera ai piani preso Parte_2
l' , così dichiarato “quando mi recavo presso la struttura mi fermavo per CP_1 poco tempo giusto il tempo di consegnare la spesa alla sig.ra . Pt_2
Non può poi destare sospetti sull'attendibilità del teste il fatto che questi abbia Tes_3
riferito con puntualità e precisione sugli orari di lavoro della ricorrente attesa la sua conoscenza privilegiata dei fatti di causa avendo egli lavorato nel medesimo albergo dapprima come barman fino al 2014 e poi come portiere fino al 2020.
Inconferente si presenta infine il riferimento al principio della ricerca della verità materiale invocata a sostegno della dedotta richiesta di rinnovazione della prova per testi stante l'operatività dei detto principio solo in ipotesi di “sempiplena probatio” e di individuazione di una pista probatoria qualificata evenienza viceversa da escludersi pag. 3/7 nell'ipotesi di specie in cui non è stato prospettato né emerge dagli atti processuale alcuna lacuna o incertezza meritevole di un supplemento istruttorio.
Considerazioni diverse valgono invece per il secondo motivo di doglianza.
In sede di ricorso introduttivo la lavoratrice ha chiesto non solo il riconoscimento delle differenze retributive collegate al presunto maggior orario di lavoro svolto ma anche il pagamento delle mensilità aggiuntive e del t.f.r. maturato e non riscosso, richiesta quest'ultima che vertendo retribuzione contrattuale avrebbe potuto essere paralizzata solo dalla prova di parte avversa sull'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
Orbene la società datoriale non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente in quanto si è limitata a produrre le buste paga sottoscritte dalla lavoratrice ma, come rettamente evidenziato da quest'ultima tale documentazione non vale a dimostrare l'avvenuto pagamento , in materia di portata probatoria dei prospetti paga, la Corte di
Cassazione ha sostenuto che: “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle busta paga.”
(Sez. L, Sentenza n.9588 del 14/07/2001). Si tratta di evidente applicazione dei principi stabiliti dall'art. 1199 Cod. Civ.: il rilascio del prospetto paga, siccome imposto dalla legge (art. 1 L. 5 gennaio 1953, nr. 4), non può produrre di per sé le stesse conseguenze connesse al rilascio della quietanza ed avere, quindi, lo stesso valore negoziale, tanto più che trattasi di documento proveniente dal debitore, non dal creditore. Anche la sottoscrizione della busta paga, di per sé, non ha valore di quietanza quando da tale espressa indicazione essa non sia accompagnata, ben potendo essa avere solo valore di ricevuta del prospetto paga, e ciò in funzione di prova non del pagamento, bensì dell'assolvimento dell'obbligo, amministrativamente sanzionato, del suo rilascio, (cfr. sul punto Cass n. 2298 ) del 19/03/1996 (: L'art. 1199 cod. civ., con lo stabilire che il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta del debitore, rilasciargliene quietanza, concepisce quest'ultima come un documento scritto che, pur non richiedendo particolari forme, attesti tuttavia inequivocabilmente con l'annotazione "pagato" o con altra equivalente, l'avvenuto pagamento, sicché la sola sottoscrizione della fattura inviata dal venditore-creditore all'acquirente-debitore, priva dell'attestazione
pag. 4/7 dell'adempimento dell'obbligazione per esserne stata accertata la falsità, vale ad attribuire efficacia di scrittura privata, a norma dell'art. 2702 cod. civ., alla fattura stessa, ma non è sufficiente a costituire quietanza per il difetto di ogni attestazione in tal senso.").
Ne deriva che la mera sottoscrizione del prospetto, non assumendo valore di quietanza, non può assurgere a prova dell'estinzione del debito del datore di lavoro. La firma per ricevuta, in buona sostanza, non può ritenersi univoca posto che può ragionevolmente sostenersi (e comunque non può escludersi) che la sottoscrizione del lavoratore comprovi la ricevuta soltanto della busta ( firmata) e non anche degli importi nella stessa indicati” ( v. Cass n. 6267/2008 secondo cui :< La sottoscrizione "per ricevuta" opposta dal lavoratore alla busta paga non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, e pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare alla stregua del solo riscontro letterale, imponendo invece il ricorso anche agli ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli art.
1362 ss. c.c.>).
Nel caso di specie, i prospetti paga non recano nessuna indicazione - oltre all'apposizione della sottoscrizione in calce- tale da poter affermare che la volontà della lavoratrice sia stata nel senso di rilasciare una dichiarazione confessoria in ordine al concreto ottenimento delle somme.
La domanda di pagamento delle mensilità aggiuntive e del t.f.r., su cui invero il primo giudice ha omesso di pronunciarsi, va, pertanto, accolta.
In ordine al quantum non può però farsi riferimento ai conteggi predisposti dal c.t. di parte ed allegati al ricorso introduttivo poiché predisposti, come risulta dall'attestazione riportata in calce al prospetto, “sulla base di quanto dichiarato dalla lavoratrice riguardante il periodo e l'orario di lavoro”.I conteggi di parte attore tengono in definitiva conto di un orario di lavoro superiore a quello contrattuale di cui non stata raggiuta alcuna prova per cui non possono essere presi in considerazione.
Alla competono, dunque, per i titoli dedotti in giudizio gli importi indicati Pt_3 nelle buste paga prodotte e segnatamente nell'ultima busta paga dell'ultimo mese lavorato di ciascuna stagione (quasi sempre coincidente con il mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2007).
pag. 5/7 Va, tuttavia, rilevata al fondatezza dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da parte datoriale in primo grado e riproposta in questa sede.
Per i contratti di lavoro a termine ciascuno dei quali legittimo ed efficace il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui all'art. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli, che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c. e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da queste ultime espressamente previste” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Lavoro, 5/8/2019 n.
20918; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 20/10/2014 n. 22146; Cass. Civ., Sez. Lavoro,
16/1/2003 n. 575).
Ne discende che, avendo la lavoratrice interrotto il termine quinquennale di prescrizione con lettera di messa in mora ricevuta dal datore il 31.5.2013, la pretesa azionata va riconosciuta limitatamente al periodo 2007-2012.
Avuto riguardo agli importi indicati nelle buste paga di ottobre 2007( per 13^ e 14^ euro 609,02 cadauno per t.fr. euro 621,62), di ottobre 2018 (per 13^ e 14^ euro 642,61 cadauno e per t.f.r. euro 671,88), ottobre 2009 (per 13^ e 14^ euro 654,75 cadauno e per t.f.r. euro 687,42), di novembre 2010 (per 13^ e 14^ euro 666,90 cadauno e per t.fr. euro 667,37), nulla per la stagione 2011 in cui non risulta che la lavoratrice abbia lavorato ed infine di settembre 2012 (per 13^ e 14^ euro 180,25 cadauno e per t.f.r. euro
163,49) all'istante compete la complessiva somma di euro 8318,84 oltre interessi e rivalutazione, come per legge, dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito della lite appare equo compensare le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico della società appellata la restante quota liquidata, avuto riguardo al valore della controversia quanto al primo grado in euro 2540 e quanto al presente grado in euro 2906, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
P.Q.M.
pag. 6/7 in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza condanna la società appellata a corrispondere a la somma complessiva di euro Parte_1
8318,84 per i titoli di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla scadenza dei singoli crediti sino al soddisfo.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione della metà ponendo a carico della società appellata la restante quota che liquida quanto al primo grado in euro 2540
e quanto al presente grado in euro 2906 , oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali.
Messina 27.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
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