Articolo 29 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 28Articolo 30
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29 luglio 1945
Art. 29. (Schedario centrale dei procedimenti per diserzione) .


E' istituito presso la procura generale militare del Re Imperatore uno schedario centrale, a cui deve essere data immediata notizia, a cura del procuratore militare del Re Imperatore, di ogni procedimento penale iniziatosi per diserzione, e a cui deve essere richiesto, per ogni imputato di diserzione, il certificato degli eventuali procedimenti pendenti per lo stesso reato.
Entrata in vigore il 29 luglio 1945