Art. 29. (Schedario centrale dei procedimenti per diserzione) .
E' istituito presso la procura generale militare del Re Imperatore uno schedario centrale, a cui deve essere data immediata notizia, a cura del procuratore militare del Re Imperatore, di ogni procedimento penale iniziatosi per diserzione, e a cui deve essere richiesto, per ogni imputato di diserzione, il certificato degli eventuali procedimenti pendenti per lo stesso reato.
E' istituito presso la procura generale militare del Re Imperatore uno schedario centrale, a cui deve essere data immediata notizia, a cura del procuratore militare del Re Imperatore, di ogni procedimento penale iniziatosi per diserzione, e a cui deve essere richiesto, per ogni imputato di diserzione, il certificato degli eventuali procedimenti pendenti per lo stesso reato.